Ispettorato Centrale Repressione Frodi Sede Centrale di Roma – Ufficio III Etichettatura e Rintracciabilità del Latte Fresco Dott.ssa Stefania Morena Università degli Studi di Macerata Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari” (Finanziato dalla Comunità Europea - Fondo Sociale Europeo anno 2003 - Regione Marche - Ministero del Lavoro - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.) 1 Introduzione Qualità e sicurezza alimentare costituiscono tematiche di assoluto rilievo nell’ambito della politica agricola nazionale, che si pone con attenzione l’obiettivo di tener conto sia delle esigenze dei consumatori, sempre più interessati a metodi di produzione, provenienza e sicurezza dei cibi che acquistano, sia di quelle espresse dal mondo produttivo, per il quale tali fattori sono divenuti importanti elementi di competitività. Tutto ciò è particolarmente importante per un Paese come l’Italia che, in un contesto di crescente liberalizzazione dei mercati europei e internazionali, è in grado di garantire l’offerta di prodotti apprezzati in tutto il mondo per le caratteristiche qualitative e la lunga tradizione produttiva. La valorizzazione e la salvaguardia del made in Italy costituiscono ormai da tempo principi guida per l’azione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) che, anche mediante una specifica attività di controllo, intende potenziare tutti gli strumenti che consentono di tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e dare certezza sull’origine delle materie prime e dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale, attraverso la loro completa tracciabilità e corretta etichettatura, a garanzia delle scelte effettuate dai consumatori. È in questo senso che si pone l’attività dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF), istituito presso l’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con la L. n°462/86 e direttamente dipendente dal Ministro: esso assume notevole importanza nelle strategie complessive di sviluppo dell’agroalimentare, effettuando verifiche ed accertamenti estesi a tutti i segmenti della filiera, diretti a salvaguardare la qualità merceologica e la genuinità delle produzioni. Così si tutelano i consumatori per i differenti aspetti connessi alla sicurezza alimentare (verificando il possesso delle caratteristiche dichiarate, i mezzi di produzione e gli aspetti igienico-sanitari) ed i produttori e il mercato con riferimento alle produzioni tipiche e di qualità 2 (reprimendo quei comportamenti che danno origine a fenomeni di concorrenza sleale). L’Ispettorato, infatti, struttura tecnica di riferimento nell’articolato sistema dei controlli, ha compiuto negli ultimi anni uno sforzo di rilievo per comprendere e adattarsi alle dinamiche che caratterizzano il comparto, dotandosi di una nuova struttura organizzativa e operando con vigore al contrasto degli illeciti e dei fenomeni di contraffazione dei nostri prodotti più caratterizzanti, evidenziatisi con sempre maggior frequenza. 3 1 - Latte Per latte alimentare, con l’art. 15 del RD n°994 del 09/05/1929, si intende il prodotto “ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e di nutrizione”. Dopo la mungitura, il latte viene subito filtrato e refrigerato; la refrigerazione però non è obbligatoria qualora il prodotto venga consegnato alle Centrali entro 2 ore dalla mungitura (Allegato A Capitolo III del DPR n°54/97). Quindi, prima di venir destinato al consumo diretto deve trattamento essere termico sottoposto ammesso ad (o un uno equivalente) e venir poi confezionato in recipienti chiusi nello stesso stabilimento di conservazione. Il latte crudo è tale in quanto non viene sottoposto ad una temperatura superiore ai 40°C né ad un altro trattamento equivalente (art. 3 del Reg. (CE) n°2597/97): per poter esser commercializzato ai fini del consumo diretto, deve rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti definiti dalla L. n°169/89. Inoltre, il latte immesso al consumo deve essere genuino, integro e avere caratteristiche e requisiti ben precisi (art. 1 della L. n°169/89); i suoi parametri qualitativi sono il grasso (presente in globuli ricoperti da una membrana lipoproteica dispersi nell’emulsione) e le proteine (caseina e proteine del siero). 4 La quantità di grasso ne determina il sapore, così come il valore nutrizionale. La presenza di tale sostanza dipende dall'alimentazione delle vacche, da come avviene la mungitura, dall'ambiente in cui gli animali vivono e dalla selezione della razza, la quale, grazie all'uso di tori miglioratori, e la scelta di razze ad elevata attitudine butirrifera, garantisce un miglioramento nel tenore di grasso. Anche la presenza del giusto tenore di proteine nel latte è determinata da una equilibrata alimentazione della vacca, tale da assicurare a quest'ultima un sufficiente apporto energetico e proteico. Nella tabella A qui di seguito, è riportata la composizione media del latte nelle principali specie produttrici: Tab. A Composizione media del latte in varie specie (per 100 grammi) Specie Acqua Proteine Grasso Lattosio Ceneri Calorie Vacca 87.5 3.4 3.7 4.8 0.72 74 Bufala 80.6 5.6 8.0 4.7 0.78 DND Pecora 82.7 5.3 6.9 5.2 0.92 109 Capra 86.5 3.6 4.0 5.1 0.91 79 Asina 90 1.5 6.2 0.54 DND Nell’art. 3 del Reg (CE) n°2597/97 è presente la classificazione del latte sulla base proprio del tenore di grasso: infatti, il latte può subire, oltre al classico e ormai assodato trattamento termico, anche una scrematura per ridurre la quantità di lipidi. Perciò vengono definiti: ¾ latte scremato: il prodotto sottoposto a trattamento termico il cui tenore di materia grassa deve essere inferiore allo 0,5% (m/m); 5 ¾ latte parzialmente scremato: il prodotto sottoposto a trattamento termico il cui contenuto in grassi è pari a 1,5-1,8% (m/m).; ¾ latte intero normalizzato: il prodotto con un tenore di materia grassa corrispondente almeno al 3,5% (m/m); ¾ latte intero non normalizzato: è invece il prodotto la cui materia grassa non è inferiore al 3,5% e non è stata modificata con aggiunta o prelievo di materia grassa del latte o con miscelazione con latte avente il tenore naturale di materia grassa a sua volta modificata. 6 1.1 - Trattamenti ammessi Il latte può essere sottoposto a diversi trattamenti autorizzati con decreti del Ministro della Sanità e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (art. 2 della Legge n°169/89). Il trattamento termico ormai è diventato di routine: l’art. 2 comma 1 lett. f) del DPR n°54/92 lo definisce come “ogni trattamento mediante calore avente come effetto, immediatamente dopo la sua applicazione, una reazione negativa al saggio della fosfatasi”; il latte così trattato si distingue in Pastorizzato, UHT e Sterilizzato (Allegato C Capitolo I par. A comma 4 del DPR n°54/97). La pastorizzazione è un trattamento termico effettuato alla temperatura superiore a 71,7°C per 15 secondi, seguito da un rapido raffreddamento; la sigla che indica questo processo è HTST (High Temperature, Short Time , cioè alta temperatura per breve tempo) A questo punto si ottiene un prodotto in cui le caratteristiche nutrizionali e di sapore, odore e colore sono perfettamente conservate, mentre vengono eliminati i microrganismi patogeni eventualmente presenti nel latte crudo; questo trattamento consente una conservazione limitata a 5-6 giorni in ambiente refrigerato. La sterilizzazione è il trattamento con il quale non sono distrutti solo i batteri nocivi, ma anche le spore resistenti al calore e permette tempi di conservazione più lunghi rispetto alla pastorizzazione (fino a 3-6 mesi) anche a temperatura ambiente; il tipo di sterilizzazione oggi più impiegato è l’uperizzazione, che consiste nell’usare temperature maggiori a 135°C per soli 3-5 secondi; in questo caso la sigla che si trova stampata sul cartone è UHT (Ultra High Temperature) ed ha una durata di 3 mesi. Sterilizzato invece è il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione in autoclave (121,1°C/15 min) dopo essere stato chiuso in confezioni ermetiche. In questo modo la sua durata 7 aumenta ulteriormente e può essere consumato entro sei mesi dal confezionamento. Con il Decreto del Ministero della Salute del 17 giugno 2002 si è inserito e disciplinato il trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare. L’art. 1 comma 1 definisce la microfiltrazione come “la tecnica di filtrazione condotta su elementi filtranti….con applicazione di pressioni transmembranarie”. In altre parole, si tratta di un processo fisico di separazione dei microrganismi, delle cellule somatiche e delle spore sulla base delle loro dimensioni e realizzato attraverso il passaggio del latte scremato e preventivamente pastorizzato su membrane in ceramica a porosità controllata. In questo modo viene eliminato quasi il 99,9% della flora batterica originaria causa del veloce deterioramento del prodotto, mentre restano invariate le sue proprietà nutritive ed organolettiche: la flora microbica non patogena residua (poche unità o poche decine di unità per millilitro) è, infatti, così bassa da permettere di conservare più a lungo, in condizioni di refrigerazione, tali caratteristiche. 8 1.2 - Latte Fresco Quando si parla di "prodotto fresco" ci si riferisce a qualcosa "appena raccolto" oppure "appena munto" o "appena sfornato" e così via. Il concetto di "fresco" è legato al modo di produrre e rendere disponibile un prodotto al consumo ed è, in tal senso, un concetto potentissimo. La percezione del concetto di "freschezza" da parte del consumatore deriva dall'idea che più il consumo è ravvicinato alla produzione, più il prodotto conserva le sue caratteristiche o qualità originarie e naturali. Quindi è migliore. Dalla parte opposta si pongono invece quegli artifici tecnologici che hanno l'effetto di aumentare la vita commerciale del prodotto "latte fresco", ponendosi però in antitesi con l'idea che il consumatore ha di freschezza. fig. 1 Il latte può essere definito “fresco” solo se risponde ai precisi requisiti stabiliti dalla Legge n°169 del 1989. Inoltre, il termine “fresco” non può essere utilizzato come marchio commerciale. L’art. 4 della suddetta legge definisce due denominazioni di vendita non contemplate dalla normativa comunitaria: latte fresco pastorizzato, cioè il latte che “perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto 9 ad un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura”, al consumo sia fosfatasi alcalina - negativo, perossidasi - positivo e con un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate superiore al 14% del totale (fig. 1); e latte fresco pastorizzato di alta qualità, nel caso in cui abbia “le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite,….e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,5% delle proteine totali” (valore significativamente maggiore rispetto al normale latte fresco pastorizzato); le sue caratteristiche nutrizionali sono dovute alle migliori caratteristiche microbiologiche di partenza. Esso sottostà infatti a requisiti molto rigorosi: la selezione e lo stato di salute delle razze bovine, la loro alimentazione, l'igiene delle stalle, le condizioni di mungitura, la raccolta e distribuzione, la struttura della centrale di lavorazione, i trattamenti termici ed il confezionamento del latte. Il latte fresco pastorizzato di Alta Qualità è, per legge, solo del tipo intero. (fig. 2). fig. 2 10 Per entrambi questi due tipi di prodotto, la data di scadenza è fissata al sesto giorno successivo a quello del trattamento termico (art 1 comma 1 della L. n°204 del 3 agosto 2004). 11 2 – Etichettatura e Rintracciabilità I numerosi allarmi alimentari che negli ultimi anni hanno messo a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori europei hanno spinto l’Unione Europea a rafforzare gli standard generali dei controlli sui prodotti ed a migliorare l’igiene dell’intera catena alimentare. La principale preoccupazione del Legislatore europeo verte sul tema della rintracciabilità del prodotto, al fine di interrompere eventuali processi di contraffazione. Ricostruire la strada percorsa da un alimento nei vari passaggi della sua produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione può essere certo una strada opportuna. La Comunità Europea infatti ha emanato provvedimenti in materia alimentare (come il Reg. (CE) n°178/2002) che legano la sicurezza alimentare con la rintracciabilità di filiera e l’etichettatura, rendendoli così strumenti di garanzia della salubrità dei prodotti e della corretta informazione ai consumatori. Così, dal 1° gennaio 2005 le aziende hanno l’obbligo di dare informazioni complete sulla modalità di produzione degli alimenti e sulla provenienza del prodotto in commercio. È in questo contesto quindi che si inserisce la disciplina comunitaria, che ha “lo scopo di stabilire le norme di carattere generale ed orizzontale, applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio” (Dir. 2000/13/CE e succ. mod.) e quelle specifiche e verticali, riguardanti solo prodotti alimentari ben precisi. Nel 2003 infatti l’Italia si è adeguata alla Direttiva Europea n.13 del 2000 che prevede che l’etichettatura degli alimenti debba contenere l’indicazione di tutti gli ingredienti. Le etichette alimentari sono diventate obbligatorie e le aziende hanno avuto un anno per adeguarsi. Il 1 gennaio 2004 i consumatori europei hanno visto le nuove etichette che se da un lato non sono in sé sinonimo di assoluta sicurezza, dall’altro sono il loro unico strumento d’informazione. 12 2.1 – D. Lgs. Del 27 gennaio 1992 n°109 L’etichettatura del prodotto alimentare ha assunto per il consumatore un’importante funzione di tutela e di garanzia su ciò che si acquista. L’art. 1 comma 2 la definisce come l'insieme delle indicazioni riportate non solo sull'etichetta apposta sul prodotto, ma anche sull'imballaggio o sul dispositivo di chiusura. Il suo scopo è quello di dare un’informazione “corretta e trasparente” del prodotto; perciò non deve indurre l’acquirente in errore riguardo all’origine, alla provenienza e alle caratteristiche chimico-fisiche, qualitative e biologiche dell’alimento. Non devono essere attribuite al prodotto proprietà, effetti o caratteristiche che non ha (come ad esempio capacità curative) o che sono comuni a molti altri alimenti della sua categoria (art. 2 comma 1). A livello comunitario si è fatta una distinzione tra indicazioni obbligatorie ed indicazioni facoltative da riportare sulle etichette (o sull’imballaggio preconfezionato) dei prodotti preconfezionati; qualora questi siano destinati al consumatore, devono riportare le seguenti indicazioni (come da art. 3 comma 1): • la denominazione di vendita (art. 4); • l’elenco degli ingredienti (art. 5 e art. 8); • la quantità netta (o nominale) (art. 9); • il termine minimo di conservazione (art. 10) o la data di scadenza per prodotti deperibili (art. 10-bis); • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea; 13 • la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (art. 11); • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% (v/v) (art. 12); • una dicitura che permetta l’individuazione del lotto di appartenenza (art. 13); • le modalità di conservazione e di utilizzazione; • le istruzioni per l’uso, ove necessarie; • il luogo di origine o provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente. Tali indicazioni devono essere riportate in lingua italiana (art. 3 comma 2), o, a livello comunitario, in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore: perciò sono accettate espressioni appartenenti ad altre lingue purché non ne pregiudichino la comprensione (ad esempio la dicitura made in…). Nei prodotti preconfezionati, le indicazioni elencate devono essere “facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili” (art. 14 comma 4); inoltre, quelle obbligatorie come la denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione (o la data di scadenza) e il titolo alcolometrico volumico effettivo devono essere presenti nello stesso campo visivo (art. 14 comma 1). 14 2.2 – Etichettatura del latte fresco La normativa comunitaria e nazionale riguardante l’etichettatura del latte fresco può essere ricondotta, oltre al D. Lgs. N°109/92, alle seguenti disposizioni: • Legge n°169/89; • Legge n°204/2004; • D. M. 27 maggio 2004; • DPR n°54/97; • Reg. (CE) n°2597/97; Innanzi tutto, con il termine latte si intende solo quello vaccino. Gli altri tipi di latte devono essere completati con l’indicazione della specie animale di origine: latte di capra, di bufala…ed è previsto che la denominazione di vendita “latte” debba essere completata dall’indicazione dei relativi trattamenti compiuti sul prodotto (art. 3 del Reg. (CE) n°2597/97). Il latte fresco vaccino può essere commercializzato per il consumo umano diretto dopo esser stato opportunamente confezionato, etichettato ed eventualmente bollato, come da DPR n°54/97. La bollatura sanitaria viene effettuata nello stabilimento durante o subito dopo la produzione; viene posta in un punto ben visibile della confezione e dell’imballaggio, facendo in modo che appaia perfettamente leggibile e che sia indelebile. Le definizioni “latte fresco pastorizzato” e “latte fresco pastorizzato di alta qualità” sono riservate esclusivamente al latte prodotto conformemente all’art. 4 della Legge n°169/89 e che rispetta le disposizioni del DPR n°54/97. Tali denominazioni, comprendenti anche il tipo di trattamento termico cui il prodotto è stato sottoposto subito dopo la fabbricazione, devono figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore. 15 L’indicazione del trattamento termico deve essere accompagnata dalla data in cui questo è stato effettuato e dalla temperatura a cui il prodotto deve essere conservato. La data di scadenza (indicante il giorno, il mese e l’anno, menzione che esenta dall’indicazione del lotto) è preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro…”, deve essere apposta sul contenitore ed è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico (art 1 della L. n°204 del 3 agosto 2004). L’indicazione degli ingredienti, come previsto dall’art. 7 comma 2 del D. Lgs. N°109/92, non è richiesta per il latte, visto che si tratta di un alimento costituito da un solo ingrediente e visto che la sua denominazione di vendita coincide con il nome dell’ingrediente stesso. Ciò, infatti, permette di conoscerne la vera natura. Si può riportare però l’etichettatura nutrizionale (ai sensi del D. Lgs. N°77/93), indicando così i valori nutritivi del prodotto. Infine, grazie alla grande mobilitazione di imprenditori agricoli e cittadini arriva l'obbligo di indicare sulle etichette del latte fresco il luogo di provenienza della stalla di mungitura e non solo quello dello stabilimento di confezionamento (DM 27 maggio 2004), per evitare che venga spacciato come Made in Italy latte munto da bovine bavaresi, austriache, francesi o slovene, per essere trasportato in cisterna e imbustato in Italia. Di fronte agli allarmi sanitari che si rincorrono nell'Europa allargata, l'etichettatura di origine è anche una necessità per intervenire tempestivamente e togliere dal mercato prodotti a rischio, come nel recente caso della diossina nel latte individuata in Olanda, Belgio e Germania, senza mettere in pericolo la salute dei cittadini o coinvolgere nella crisi imprenditori incolpevoli. 16 2.3 – Tracciabilità di Filiera (Reg. (CE) n°178/2002) Un evidente segnale dell'importanza che il tema della tracciabilità ha per la Comunità Europea è la produzione di vari documenti, tra cui il Libro Bianco del gennaio 2000, la proposta di revisione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari (COM 438 del 14 luglio 2000) e la proposta di Regolamento comunitario (COM 475 del 7 agosto 2001) che stabilisce, tra l'altro, "i principi e i requisiti della legislazione alimentare" comunitaria. La politica comunitaria per la qualità e la sicurezza alimentare si è concretizzata nel 2002 con l'approvazione del Regolamento (CE) n°178/02 che rende obbligatoria la rintracciabilità. Questo è entrato in vigore il 1° gennaio 2005, anche se c'è chi prevede slittamenti in avanti fino al 2007, data la complessità di implementazione di un sistema di tracciabilità (che consiste nella capacità dell’alimento di essere rintracciabile). Il Regolamento istituisce l'Autorità alimentare europea e introduce un principio fondamentale, cioè il principio di precauzione. Questo prevede che qualora si verifichino situazioni di incertezza sulla sicurezza del prodotto, si debba considerarlo pericoloso fino a quando non si abbiano prove che dimostrino il contrario. Il Regolamento definisce i principi generali, senza entrare in merito ai dettagli sulle modalità di progettazione del sistema di tracciabilità, lasciando spazio alle imprese di organizzarsi liberamente, anche in relazione al tipo di prodotto trattato. In esso è riportata la seguente definizione di rintracciabilità: "possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione". La rintracciabilità deve essere assicurata prima a livello d'impresa e nel suo insieme dalla 17 filiera agroalimentare, dal "campo/stalla/vasca/mare alla tavola"; nessun comparto è escluso dall'applicazione. L'oggetto della rintracciabilità sono gli alimenti e non viene considerato alimento (art 2) "il prodotto vegetale prima della raccolta". Quindi, per l'azienda agricola non sembra essere obbligatoria la rintracciabilità dei propri fornitori. In base all’art. 18 comma 2 e 3, ciascun operatore della filiera deve essere in grado di individuare i fornitori di “un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”, ma anche i clienti ai quali gli stessi sono destinati e venduti. Gli alimenti (e/o i mangimi) devono essere sempre opportunamente etichettati ed identificati per poter venir rintracciati in ogni momento (art. 18 comma 4) e qualsiasi altra indicazione aggiuntiva rispetto a quelle sopra dette risulta un atto volontario (rintracciabilità volontaria). Ogni operatore deve rendere disponibili le informazioni che gli competono e trasmetterle alle Autorità competenti se richiesto; ma non è tenuto a fornirle alla fase successiva della filiera a cui appartiene. 18 2.4 – Rintracciabilità del latte fresco (DM 27 maggio 2004) Con il decreto 27 maggio 2004 il Ministro delle Attività Produttive ha definito e disciplinato il sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore. Il provvedimento, che impone l'obbligo di indicare la regione di provenienza per il latte alimentare fresco a coloro che lo producono, consente al consumatore di fare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte in relazione al luogo di acquisto del prodotto finale. Questo vuol dire che i titolari degli allevamenti, i primi acquirenti, i titolari dei centri di raccolta, dei centri di standardizzazione, i trasportatori ed i responsabili delle aziende di trattamento “sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità” che consenta di identificare l’origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto (art. 3-4). Oggi - secondo la Coldiretti - una busta di latte su tre è confezionata in Italia, ma contiene in realtà prodotto importato dall'estero senza alcuna informazione per i consumatori. Una situazione finalmente destinata a cambiare; il provvedimento infatti individua le modalità per realizzare il "Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte alimentare fresco”, finalizzato all'identificazione della provenienza e all'etichettatura, uno strumento che, senza aggravare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, garantisce la trasparenza dell'informazione ai consumatori e offre agli allevatori la documentazione necessaria per certificare l'origine territoriale e i corretti comportamenti nell'attività produttiva nel caso di eventuali frodi o emergenze sanitarie e consente di ricostruire efficacemente il percorso produttivo del latte (art. 5 comma 1-2-3 ed Allegato A). Gli operatori dovranno realizzarlo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione affinché, entro i sessanta giorni successivi, sia pienamente 19 operativo l'obbligo dell'indicazione del riferimento territoriale nell'etichettatura del latte fresco. Il provvedimento anticipa i decreti previsti dalla Legge n°204 del 3 Agosto 2004 per individuare in tutti i settori le modalità di indicazione del luogo di origine in modo da impedire di etichettare come italiani prodotti come l'olio spremuto da olive tunisine o la passata ottenuta da pomodori cinesi. In questo modo si dà l’opportunità alla produzione agricola nazionale di uscire dall’anonimato e si permettono scelte di acquisto consapevoli ai consumatori senza cadere nell'inganno del falso Made in Italy. Con la rintracciabilità e l'etichetta di origine sarà anche più trasparente il percorso del latte dalla stalla al negozio rendendo possibile una più equa redistribuzione del valore tra le varie componenti della filiera. 20 2.5 – Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (DM 14 gennaio 2005) Finalmente, con questa rintracciabilità, vengono tutelati anche i produttori italiani dall’invasione di latte straniero (comunitario e non), che è sempre più difficile distinguere da quello nazionale. A partire dal 7 giugno 2005, le confezioni di latte fresco dovranno riportare in etichetta le indicazioni sulla “Zona di mungitura” (utilizzata qualora sia possibile risalire, per la provenienza, fino agli allevamenti di origine: identificazione obbligatoria per il latte crudo da destinarsi alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità e da agricoltura biologica) o sulla “Provenienza del latte” (utilizzata qualora non sia possibile risalire fino a tali allevamenti), come previsto nell’allegato B. Nel primo caso si può riportare il comune, la provincia e il Paese UE di provenienza; nel secondo, la dicitura “Provenienza del latte” può essere accompagnata dalla provincia o regione o Paese UE di provenienza: qui l’indicazione può essere estesa fino ai Paesi terzi per provenienze da Paesi extracomunitari. Inoltre, dall’8 di aprile 2005, il decreto ministeriale in questione ha reso obbligatoria l’adozione dei manuali aziendali per la rintracciabilità. Gli operatori di filiera tenuti a realizzarli sono i soggetti di cui all’art. 3 del DM 27 maggio 2004. L’allegato A descrive le Linee Guida per la stesura del Manuale, con lo scopo di supportare gli operatori della filiera nella redazione dello stesso: devono esser contenute, oltre ai documenti richiesti dalla normativa vigente, le varie procedure ed i documenti di registrazione dei dati. Il Manuale aziendale è composto da due parti: la Parte Generale (comune a tutti gli operatori della filiera produttiva) e la Parte Speciale (che tratta della gestione delle attività produttive), divisa in tante sezioni quante sono le attività svolte dall’azienda, cioè quando rappresenta una o più categorie di operatori 21 identificati dal DM 27 maggio 2004 (per esempio, l’azienda è contemporaneamente primo acquirente, centro di raccolta e stabilimento di standardizzazione); entrambe le due parti sono suddivise in paragrafi indicanti gli argomenti da affrontare nella redazione del documento (definizioni, riferimenti normativi, gestione della documentazione e delle non conformità nella Parte Generale; finalità, descrizione dell’azienda, provenienza del latte crudo acquistato, stoccaggio del latte crudo in entrata, latte venduto e sua destinazione,…nella Parte Speciale). Quindi, nella Parte Speciale, per ogni soggetto (perciò in ogni sezione) vengono descritte le operazioni svolte, le strutture impiegate e le registrazioni da fare per consentire la rintracciabilità del latte: ogni Manuale è composto da diversi capitolini cui vengono descritti l’allevamento, il centro di lavorazione, (insomma, la provenienza del latte), il suo stoccaggio e la successiva destinazione, oltre alle eventuali modalità di trasporto. Le sue finalità possono essere così definite: Allevamento Il Manuale deve identificare e descrivere l’allevamento e tutte le modalità effettuate per l’identificazione e la registrazione del latte destinato alla produzione di latte alimentare fresco e della sua prima destinazione. Primo Acquirente Il Manuale deve descrivere le fasi di ritiro del latte crudo dagli allevamenti fino alla consegna all’utilizzatore (centro di raccolta, di standardizzazione o uno stabilimento di trattamento). Centro di raccolta Il Manuale deve descrivere le attività del centro di raccolta relativamente al percorso produttivo del latte, a partire dall’acquisto del latte crudo, il suo stoccaggio fino alla sua spedizione e consegna ad altri operatori della filiera. Centro di standardizzazione Il Manuale deve descrivere le attività svolte dal centro di standardizzazione a partire dall’acquisto del latte crudo, attraverso le fasi di stoccaggio e 22 standardizzazione e infine di spedizione e consegna del latte crudo ad altri operatori della filiera. Trasportatore Il Manuale deve descrivere le fasi del ritiro del latte crudo dagli allevamenti di produzione e ad ogni fase successiva lungo tutta la filiera produttiva in cui ci sia un trasporto di latte crudo destinato a diventare latte alimentare fresco. Stabilimento di trattamento Il Manuale deve descrivere le attività di lavorazione del latte destinato a diventare latte fresco: a partire dall’acquisto del latte crudo, attraverso le fasi di stoccaggio, trattamento e confezionamento fino alla spedizione e la consegna del prodotto finito al centro primario di distribuzione e/o commercializzazione. Qualora un’azienda presente nella filiera produttiva del latte fresco svolga la sua attività in differenti unità locali, deve redigere un Manuale per ogni unità locale da essa gestita. Non è detto, comunque, che il Manuale debba esser scritto seguendo le Linee Guida; possono essere utilizzati come tale documenti già presenti in azienda, o impiegando sistemi informatici idonei, l’importante è che: 9 l’azienda abbia un “Manuale”; 9 il Manuale sia datato e firmato dal legale rappresentante sia alla prima emissione che ad ogni revisione; 9 il documento presentato quale Manuale Aziendale sia conforme al DM 27 maggio 2004 e alle Linee Guida (in particolare alla sezione generale “Gestione della documentazione”); 9 il Manuale sia sempre disponibile, anche in copia; 9 i dati riguardanti la rintracciabilità siano sempre reperibili grazie ai sistemi informatici aziendali (archiviazione, stampa, protezione…). 23 3 – Sanzioni Specifiche sanzioni sono dettate per la violazione alle disposizioni di cui alla legge n. 169/1989 e al D.M. n°185/1997 dall’art. 8 della legge stessa. Ricordiamo che per il DPR n°54/1997 non sono previste sanzioni dirette. È possibile sanzionare i comportamenti antigiuridici contrari al disposto di questa norma applicando l’art. 17 della L. n. 283/1962 e successive modifiche ed integrazioni, che sanziona le violazioni ai regolamenti speciali. In materia di etichettatura, le violazioni al D.Lgs. n. 109/1992 e successive modifiche sono sanzionate dall’art. 18 dello stesso decreto, come recentemente modificato dall’art. 16 del D.Lgs n. 181/2003, che tra l’altro, ha individuato, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, l’autorità competente ad irrogare la sanzione per le violazioni commesse nei rispettivi territori. Sono naturalmente fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 5 della L. n°283/1962 e successive modificazioni e le più gravi previsioni dettate dal codice penale. 24 Bibliografia Decreto 14 gennaio 2005, Linee Guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n°109, Attuazione delle Direttive 89/395/CE e 89/396/CE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (testo consolidato); Decreto Ministeriale 17 giugno 2002, Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare; Decreto Ministeriale 27 maggio 2004, Rintracciabilità e scadenza del latte fresco; Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n°54, Attuazione delle Direttive 92/46/CE e 92/47/CE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a base latte; Direttiva CE 2000/13 cons. 20/03/00, Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; Legge 3 maggio 1989 n°169, Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Legge 3 agosto 2004 n°204, Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca; Regio Decreto 9 maggio 1929 n°994, Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto; Regolamento (CE) del 18 dicembre 1997 n°2597, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare; 25 Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n°178, Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Siti internet www.assolatte.it www.onlait.fr www.politicheagricole.it www.milkonline.com www.centralelatte.torino.it www.confesercenti.it www.agraria.org 26