A Il presente volume è stato realizzato a spese del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, dove il Prof. Ignazio Maria Marino ha per tanti anni svolto mirabilmente il ruolo di docente con serietà, dedizione ed umanità unanimemente apprezzate da colleghi e studenti. Amministrazione e giustizia Scritti degli allievi per Ignazio Maria Marino a cura di Fabrizio Tigano, Sebastiano Licciardello, Antonio Barone Contributi di G. Alessandro Ansaldi, Antonio Barone, Andrea Filippo Castronuovo, Fabiola Cimbali, Giovanni Figuera, Francesco Follieri, Alberto Grassia, Giovanni Iudica, Vittorio G. La Placa, Giovanni Fabio Licata, Sebastiano Licciardello, Laura Maccarrone, Marco Gaetano Pulvirenti, Vincenzo Salamone, Rosario Scalia, Diego Spampinato, Fabrizio Tigano, Massimo G. Urso Copyright © MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Quarto Negroni, Ariccia (RM) () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre Un particolare ringraziamento va al Direttore, prof. Giuseppe Barone e a tutti i membri del Dipartimento — nonchè al Rettore dell’Università di Catania, prof. Giacomo Pignataro — per avere consentito agli allievi del Prof. Marino di rendere in qualche modo tangibile, nel modo che egli avrebbe più gradito, il sentimento profondo, intenso e personale che essi nutrono nei confronti del loro Maestro. Indice Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale G. Alessandro Ansaldi Ricordo di Ignazio Maria Marino Antonio Barone Il complicarsi del principio di legalità al tempo della crisi Andrea Filippo Castronuovo Tempo e pianificazione urbanistica: riflessioni preliminari Fabiola Cimbali Autonomia statutaria di comuni e province e revoca del Presidente del Consiglio Giovanni Figuera Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale al tempo della vincolatività del precedente Francesco Follieri Autonomia e responsabilità nell’amministrazione per risultati Alberto Grassia Rilievi in tema di motivazione del ritardo nella conclusione del procedimento tra legislazione statale e legislazione regionale siciliana Giovanni Iudica Considerazioni su potere d’emergenza e diritti dei cittadini Vittorio G. La Placa Amministrazione e giustizia Palingenesi dell’amministrazione pubblica e costruzione giuridica della democrazia Giovanni Fabio Licata Il rapporto fra amministrazione e cittadino nel pensiero giuridico di Ignazio Maria Marino Sebastiano Licciardello Aspetti della recente involuzione dell’autonomia territoriale Laura Maccarrone Riflessioni sull’impugnazione dei regolamenti comunitari da parte dei cittadini dell’Unione europea (a proposito dell’art. par. TFUE) Marco Gaetano Pulvirenti Il contenzioso elettorale nel codice del processo amministrativo Vincenzo Salamone Il controllo dei piani e dei programmi. Analisi e verifiche ex ante ed ex post Rosario Scalia Democrazia, competenza e software Diego Spampinato Servizi pubblici locali tra privatizzazione, liberalizzazione e concorrenza: evoluzione normativa e profili problematici attuali Fabrizio Tigano Il potere di ordinanza del sindaco, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente Massimo G. Urso Amministrazione e giustizia ISBN 978-88-548-8879-1 DOI 10.4399/97888548887911 pag. 9–24 (ottobre 2015) Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale G. A A : . Premessa, – . Origine ed evoluzione della figura di eccesso di potere giurisdizionale, – . Giusto processo principio della funzione giurisdizionale unitariamente intesa, – . Effettività della tutela giurisdizionale e giurisdizione, . . Premessa Nel dibattito che da diversi anni impegna le Supreme Magistrature sul problema della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, il ricorso per cassazione “per motivi inerenti alla giurisdizione” (art. , comma °, Cost.) ha assunto, a torto o a ragione, il ruolo di estremo metodo tramite cui la Corte di Cassazione ha tentato di imporre al Consiglio di Stato l’autonomia dell’azione risarcitoria per i danni cagionati dal provvedimento illegittimo . Se la peculiare vicenda della risarcibilità degli interessi legittimi non sembra aver trovato definitivo assetto . Cassazione, Sezioni Unite, dicembre , n. (su cui vedesi, i primi commenti apparsi su www.giustamm.it: A. A, Risarcimento del danno e « abuso » della giurisdizione. Ancora su Cass. S.U., dicembre , n. ; R. G, La morte della pregiudiziale per un giudice amministrativo. Riflessioni a margine della sentenza / delle Sezioni Unite; A. R T, Morire per la « pregiudiziale amministrativa »?, F. S, Quid novi dopo la sentenza n. / delle Sezioni Unite?; C. V, La pregiudizialità amministrativa: un mito in frantumi) e, precedentemente, le ordinanze delle Sezioni Unite del giugno , n. e , giugno , n. , con le quali la Suprema Corte, nel rifiutare la teoria della c.d. “pregiudiziale amministrativa” propugnata dal Consiglio di Stato, afferma la ricorribilità innanzi a sé delle decisioni del giudice amministrativo che neghino la tutela risarcitoria autonoma, motivata sotto l’aspetto dell’inoppugnabilità dell’atto amministrativo, per “motivi attinenti alla giurisdizione”. Segnala la dilatazione della nozione di “motivi attinenti alla giurisdizione”, A. P, Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella giurisprudenza, in R. M (a cura di), La giurisdizione nell’esperienza giurisprudenziale contemporanea, Milano, , ss. In argomento, oltre i citati commenti giurisprudenziali, vedesi, F.G. S, Divagazioni su giurisdizione e azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. proc. G. Alessandro Ansaldi neppure dopo la successiva emanazione del codice del processo amministrativo , la verifica delle sentenze del giudice amministrativo da parte della Suprema Corte regolatrice continua a costituire un elemento di frizione se non di latente e potenziale conflitto tra i massimi consessi giudiziari italiani. A fronte, infatti, del tradizionale e tutt’ora maggioritario orientamento giurisprudenziale che risolve il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in un problema di rapporti fra giudici, ovvero di riparto (o di c.d. limiti esterni) di giurisdizione, è stato merito di Ignazio Maria Marino ricondurre l’istituto nell’alveo della funzione giurisdizionale unitariamente intesa, caratterizzata da alcuni irrinunciabili garanzie e requisiti di rilievo costituzionale, sino ad individuare nei cittadini un diritto « fondamentale » alla giurisdizione, come diritto ad una sede « adeguata » alla soluzione di taluni conflitti, ricavabili dalla lettura coordinata degli artt. , (comma ) e della Costituzione . Mezzo processuale impiegato con una certa frequenza e che anzi sembra recentemente mostrare crescente vitalità , la presente riflessione sullo strumento processuale previsto all’ultimo comma dell’artiamm., , ss.; R. V, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa, in Dir. proc. amm., , ss.; F. C, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato sul risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: motivi ulteriori contro e per la c.d. « pregiudiziale amministrativa », in Dir. proc. amm., , ss.; I., La questione della pregiudizialità amministrativa. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo tra diritto sostanziale e diritto processuale, Padova, . . Invero, la questione della c.d. “pregiudizialità amministrativa” è riproposta, sotto mentite spoglie, dalla recente Cons. Stato, ad. plen., marzo , n. . Con tale decisione, l’Adunanza Plenaria, pur prendendo atto dell’autonomia dell’azione di risarcimento del danno da illegittimo provvedimento sancita dal codice del processo amministrativo, ha affermato che il mancato tempestivo esperimento dell’azione demolitoria rileva ai fini della fondatezza della domanda e, in particolare, sul quantum del risarcimento dovuto dalla pubblica Amministrazione. . I.M. M, Corte di cassazione e giudici « speciali » (Sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. Cost.), in Studi in onore di Vittorio Ottaviano, Milano, vol. II, , . . Limitandosi alle decisioni più recenti apparse in argomento, vedesi, Cassazione, Sezioni Unite, giugno , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, maggio , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, maggio , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, aprile , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, marzo , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, dicembre , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, dicembre , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, novembre , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, novembre , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, agosto , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, aprile , n. ; Cassazione, Sezioni Unite, gennaio , n. . Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale colo della Costituzione mira a delineare talune prime considerazioni in ordine all’assetto organizzativo della funzione giurisdizionale accolta in Costituzione ed al significato da essa assunta nell’attuale momento storico. . Origine ed evoluzione della figura di eccesso di potere giurisdizionale Com’è noto, con la legge marzo , n. , il sistema della giurisdizione unica inaugurato con la legge marzo n. , all. E si perfezionava, trasferendo in capo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione romana la competenza a decidere sia i c.d. confitti di attribuzione (intercorrenti tra giudice ordinario e pubblica amministrazione) a cui, fino a quel momento, aveva ovviato il Consiglio di Stato , che i c.d. conflitti “di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari e altre giurisdizioni speciali, nonché della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza o eccesso di potere” (articolo , n. , legge n. /) . Tuttavia, solo con la successiva istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato e con la sua qualificazione, proprio da parte della Suprema Corte di Cassazione, di . La sede romana della Cassazione venne istituita con la legge dicembre , n. . Solo con il regio decreto marzo , n. , si procederà alla unificazione della Cassazione, mediante la soppressione di tutte le Corti ad eccezione di quella di Roma, cfr. M. T, Calamandrei e l’unificazione della Cassazione, in Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Bologna, , ss. . Così come disponeva la precedente legge del Regno di Sardegna novembre , n. , la quale conferiva al rappresentante del potere esecutivo (successivamente impersonato dal prefetto) la potestà di sollevare il conflitto tra funzione giudiziaria e funzione amministrativa nel corso di qualunque giudizio; impostazione successivamente ripresa dalla legge marzo , n. , all. D. . Con la legge sui “conflitti” del il legislatore italiano si muoveva nel solco tracciato dalla legge del , tratteggiando una funzione unitaria della giurisdizione posta sotto il diretto controllo del supremo organo dell’ordine giudiziario. In argomento, si rinvia, per tutti, a M. N, Giustizia amministrativa, E. Cardi, A. Nigro (a cura di), Bologna, VI ed., , ss.; E. C, B, Giurisdizione (conflitti di), in Enc. dir., vol. XIX, , Milano, ss. . Sulla legge marzo , n. , attributiva della funzione giurisdizionale ad apposita sezione del Consiglio di Stato, vedesi, nell’ampia letteratura ad essa dedicata, quanto meno i fondamentali contributi di V. S, Sui limiti della competenza della IV Sezione del Consiglio di stato di fronte all’autorità giudiziaria (legge giugno , art. ), in Foro it., , I, ss.; F. B, Giustizia amministrativa, in Enc. dir., vol. XIX, Milano, , G. Alessandro Ansaldi organo avente natura giurisdizionale , si manifestarono le potenzialità dello strumento descritto al n. dell’articolo della legge n. / posto a garanzia della funzione giurisdizionale che, a partire dal , si presenta al contempo unitaria e plurima, ambivalenza protrattasi fino ad essere costituzionalizzata . Ammessa, pertanto, l’impugnabilità delle sentenze del giudice amministrativo (così come, in generale, della altre Magistrature speciali) per i vizi (tassativamente determinati) di incompetenza e eccesso di potere (quest’ultimo inglobato, a partire dalla legge marzo , n. , nel difetto assoluto di giurisdizione ) bisogna subito precisare che la Corte di Cassazione ha sminuito il ruolo di giudice della giurisdizione attribuitole dalla Carta costituzionale a quello di mero “guardiano degli argini”. L’intera tematica è infatti ridotta dalla costante giurisprudenza della Sezioni Unite, sul punto significativamente ss.; N. P, L’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato attraverso la lettura dei lavori parlamentari, Quad. n. della Rivista Dir. proc. amm., Milano, ; G. B, Linee di svolgimento della giustizia amministrativa (anche a proposito di una recente ricerca sulle riforme Crispine), in Studi in memoria di Franco Piga, vol. I, Diritto costituzionale e amministrativo, Milano, , ss.; A. R, I caratteri originari della giurisdizione amministrativa e la loro evoluzione, in Dir. proc. amm., , ss., ai quali si rinvia per gli ulteriori approfondimenti anche di carattere bibliografico. . Invero, la Cassazione romana, con sentenza a Sezioni Unite del marzo , n. (in Giur. it., , ss. e Foro it., , I, ss.), statuì che “la IV Sezione del Consiglio di Stato è stata investita dalle leggi marzo e ° maggio di una vera e propria giurisdizione, la quale ha pure il carattere speciale di fronte a quelle generiche assegnate all’autorità giudiziaria, donde l’ammissibilità del ricorso per incompetenza ed eccesso di potere anche contro le decisioni della IV Sezione”. Tale esito giurisprudenziale fu poi cristallizzato nella legge marzo , n. , la quale mise fine alla disputa sorta intorno alla natura della IV sezione del Consiglio di Stato, distinguendo tra sezioni consultive (le prime tre) e sezioni giurisdizionali (la quarta e la neocostituita quinta sezione) e altresì statuendo, apertis verbis, l’impugnazione delle sentenze emesse da quest’ultime innanzi alla Corte di Cassazione “agli effetti della legge marzo , n. ”. . Per quanto concerne la ricostruzione della giurisdizione nel dettato costituzionale, vedesi la ricerca di A. P, Il sistema giurisdizionale tra « attuazione » e « adeguamento » della Costituzione, Napoli, . . E invero, tale legge, adattando quanto disposto nella precedente legge sui “conflitti” del al sistema giurisdizionale frattanto formatosi con l’istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, disponeva che “l’incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso può dichiarala anche d’ufficio” (art. , comma , legge n. /) nonché l’impugnabilità delle decisioni pronunciate in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato “soltanto per assoluto difetto di giurisdizione” (art. , comma , legge n. /); soluzione, poi, recepita dagli artt. e t.u. Cons. Stato, r.d. giugno , n. . Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale avallata dal Consiglio di Stato, alla verifica dei c.d. “limiti esterni” , che mal si attaglia a spiegare la competenza della Suprema Corte a conoscere “le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per motivi inerenti la giurisdizione” (art. Cost.). Tale impostazione giurisprudenziale perpetratasi fino ai nostri giorni, si fonda sul malinteso significato attribuito al c.d. eccesso di potere giurisdizionale, ovvero al vizio che inficia l’atto giudiziario qualora sia adottato in spregio agli invalicabili “limiti generali” posti alle attribuzioni degli organi giurisdizionali. Non può, invero, negarsi che la ricostruzione del vizio in questione sia a tutt’oggi influenzata dalla sua origine storica, talché esso è correntemente interpretato quale straripamento o usurpazione della giurisdizione, ordinaria o speciale, in danno delle attribuzioni e competenze che nell’assetto costituzionale sono indefettibilmente attribuite alle altre pubbliche funzioni, legislativa e amministrativa ovvero di potestà che la legge assegna ad altri organi giurisdizionali . L’excès de pouvoir sorge, infatti, nella Francia post–rivoluzionaria quale autonomo mezzo di cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali, con lo scoperto intento di preservare il principio di divisione dei poteri dalle violazioni che ad esso possa derivare dall’attività giudiziaria . Conforme pertanto all’esigenza di contenere i poteri del giudice nel . “Il Consiglio di Stato condivide la giurisprudenza e la teorizzazione dei « limiti esterni » della giurisdizione quale unico riferimento del « controllo » delle Sezioni unite e reclama come solidamente acquisita la molteplicità di ruoli ed attività « in frode » alla funzione giurisdizionale. A torto o a ragione, poco importa, ciò ingenera il convincimento che si tratta di una enclave di privilegi, di una élite non chiaramente visibile e pubblicamente verificabile, svincolata dal rispetto di incompatibilità usuali per i comuni giudici e svincolata dal governo della Magistratura costituzionalmente previsto (artt. e Cost.). E tanto basta a nuocere alla giustizia, particolarmente in un momento in cui l’accentuata lotta al formalismo accresce la creatività dell’interpretazione giudiziaria ed accentua l’esigenza di intendere la giurisdizione come giustizia”, I.M. M, Sulla funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato, in Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale, S. C (a cura di), Milano, , . Per quanto concerne la distinzione tra “limiti interni” e “limiti esterni” di giurisdizione, vedesi, anche per l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Unite all’uopo citata, M.V. F, Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, Padova, , ss., ivi ulteriori indicazioni bibliografiche. . F. M, Eccesso di potere III) eccesso di potere giurisdizionale, in Enc. giur., vol. XII, Roma, , ss. . Per quanto concerne il profilo storico dell’eccesso di potere e la sua evoluzione quale vizio della funzione pubblica, vedesi, F. B, Lo straripamento di potere (profilo storico), in Riv. trim. dir. pubbl., , ss. G. Alessandro Ansaldi campo d’azione demandatogli o, è lo stesso, di tutelare dall’ingerenza dell’autorità giudiziaria gli altri poteri , l’eccesso di potere si manifesta originariamente quale tipico vizio dei comportamenti degli organi giurisdizionali per poi acquisire un connotato riferibile alla pubblica funzione in generale , trovando, com’è noto, applicazione in tutti gli atti espressione del « potere » discrezionale, sia esso amministrativo che legislativo . . È interessante notare che la necessità avvertita all’indomani della Rivoluzione francese di preservare il principio della separazione dei poteri dalle ingerenze dell’autorità giudiziaria indusse l’Assemblea costituente a configurare un autonomo reato, il c.d. delitto di fellonia (forfaiture). Solo successivamente e precisamente con la legge del ventoso dell’anno VIII, l’eccesso di potere degli organi del potere giudiziario acquista un autonomo rilievo, consentendosi sia l’impugnabilità innanzi al tribunale di cassazione delle decisioni giurisdizionali dei giudici speciali affetti da tale vizio (art. ) che, in generale, la facoltà del governo di promuovere, una volta spirato il termine per il ricorso ordinario, il relativo giudizio per le sentenze di ultimo grado affette da violazione di legge, errori di procedura o eccesso di potere (art. ), F. B, Lo straripamento di potere (profilo storico), cit., –. L’eccesso di potere si mostrava, pertanto, funzionale a tutelare la teorica della rigida separazione dei poteri dello Stato, così come propagandato dalla celebre opera di M, L’epris de lois (), Lo spirito delle leggi, ed. it. a cura di A. Montesperelli, Torino, , (in particolare, libro XI) che tanta influenza ebbe sulla legislazione francese post–rivoluzionaria. . Si è affermato che “il termine funzione assume propriamente il significato di deputatio ad finem” dell’attività in cui si concretizza la potestà conferita ad un soggetto, organo o plesso organi, per “la realizzazione di interessi alieni ed oggettivi”, cosicché essa assume giuridica “rilevanza [. . . ] nella sua continuità e globalità, sotto il profilo dell’attitudine dei mezzi scelti per il conseguimento del fine”, F. M, Funzione, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, , ss., nonché G. M, Funzione pubblica, in Nov. Digesto It., vol. VII, Torino, , ss. Proprio il riferimento all’obbligo di perseguire il fine pubblico demandato segnala la relazione sussistente tra funzione e potere discrezionale, il quale dal punto di vista della struttura altro “non è che la attività corrispondente all’esplicarsi di una funzione, quando questo esplicarsi non sia determinato direttamente dalla legge”, V. O, Studi sul merito degli atti amministrativi, ora in Scritti giuridici, vol. I, Milano, , . La funzione è pertanto afferente alla “Concretizzazione [. . . ] di quell’entità astratta, obiettiva, che è il potere”, talché “dal punto di vista obiettivo [. . . ] il potere, e così la modificazione giuridica astrattamente preordinata assume una effettività reale, si adegua ad una realtà, nei cui confronti diviene operante, trasfondendosi in un atto. Ora questo concretarsi del potere in atto non è mai così istantaneo che tra il potere e l’atto non vi sia almeno uno iatus [. . . ] qualche cosa che non è più potere e non è ancora atto [. . . ] Questo momento del potere, questo farsi dell’atto, che ha già una sua precisa individualità giuridica, oltre che logica e reale, io chiamo funzione”, F. B, Funzione amministrativa, procedimento e processo, in Riv. trim. dir. pubbl., , s. (ora anche in Scritti giuridici, vol. II, Articoli e altri scritti (–), Milano, , e ss.). . Invero, solo con la legge istitutiva della IV sezione del Consigli di Stato, l’eccesso di potere si configurava, con la violazione di legge e l’incompetenza, vizio dell’atto am- Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale E infatti, a livello teorico la nozione di eccesso di potere, concernendo l’ “uso dei poteri conferiti per una data funzione, fuori dei limiti della funzione stessa” , si presenta unitaria e pertanto idonea a circoscrivere la potestà discrezionale tout court, ovverosia quella peculiare tipologia di autorità che in quanto conferita per il perseguimento di precipue finalità si caratterizza per essere, al contempo, non “libera” o arbitraria ma neppure strettamente vincolata da puntuali prescrizioni di legge . Il vizio in questione si rivela nell’atto manifestazione del potere discrezionale che, pur preservando l’ordinaria fisionomia, è assunto o in mancanza dei presupposti necessari (ossia, in carenza o ministrativo (art. , legge marzo , n. ) che, per opera della dottrina e della giurisprudenza, ha assunto, nel corso del tempo, il fondamentale ruolo di strumento di verifica dell’azione amministrativa a quei parametri non scritti che pure vincolano l’attività discrezionale della pubblica amministrazione. Nella sterminata bibliografia dedicata all’argomento, vedesi, senza pretesa di esaustività, quantomeno i contributi di M.S. G, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: concetti e problemi, Milano, ; V. O, Studi sul merito degli atti amministrativi, in Ann. dir. comp. st. leg., Roma, , vol. XXII, ss. ora in Scritti giuridici, vol. I, Torino, , ss.; F. B, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in Rass. dir. pubbl., , ss. (ora anche in Scritti giuridici, vol. II, Articoli e altri scritti (–), Milano, , ss.), nonché I., Funzione amministrativa, procedimento e processo, in Riv. trim. dir. pubbl., , e ss. (ora anche in Scritti giuridici, vol. II, Articoli e altri scritti (–), Milano, , ss.); C. M, Discrezionalità, in Nov. Digesto It., vol. V, Torino, , ss.; A. P, Discrezionalità amministrativa, in Enc. dir., vol. XIII, Milano, , ss.; G. S M, Eccesso di potere amministrativo, in Nov. Digesto It., Appendice, vol. III, Torino, , ss.; L. B, La discrezionalità amministrativa, Padova, ; G. P, Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Foro amm., , ss.; F. M, M. M, Eccesso di potere II) Eccesso di potere amministrativo, in Enc. giur., vol. XII, Roma, , ss.; G. B, Discrezionalità I) Diritto amministrativo, in Enc. giur., vol. XI, Roma, , ss.; E. C, S. C, Eccesso di potere (Atto amministrativo), in Digesto disc. pubbl., vol. V, Torino, , ss.; S. P, La funzione amministrativa tra discrezionalità e arbitrio, Milano, ; G. S, Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, Milano, ; S. C, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limite della discrezionalità, Milano, . La dottrina ha, inoltre, esteso la figura di eccesso di potere alla funzione legislativa, cfr., per tutti, F. M, L’invalidità della legge, Milano, ; A. C, Sindacato di costituzionalità I) ordinamento italiano, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma, , ss. . E. R, Intorno al concetto di eccesso di potere, in Temi veneti, , ora in Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, vol. I, Milano, , (corsivo nel testo). . Sull’univocità della nozione di eccesso di potere, vedesi, E. R, Intorno al concetto di eccesso di potere, cit., ss.; F. C, Eccesso di potere, in Studi di diritto processuale, vol. I, Milano, , ss.; F. M, Eccesso di potere I) profili generali, in Enc. giur., vol. XII, Roma, , ss. . Per quanto concerne la nozione di discrezionalità, si può rinviare alla bibliografia già citata supra, nota . G. Alessandro Ansaldi “straripamento” di potere), ovvero, sia pure in presenza dei prescritti presupposti con modalità tali da esorbitare per misura e direzione “i limiti della funzione per cui il potere fu attribuito” . A fronte di tale definizione generale di eccesso di potere si deve tuttavia costatare la diversità di significato che tale vizio assume per la funzione giurisdizionale e che si manifesta plasticamente dal raffronto fra questo e l’eccesso di potere amministrativo. Mentre quest’ultimo si può agevolmente compendiare nell’autorevole definizione dottrinaria di vizio della funzione intesa in senso oggettivo , cosicché la legittimità dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione discende dalla sua aderenza ai principi generali tratti, in generale, dall’ordinamento giuridico e, in particolare, dalla funzione amministrativa , l’eccesso di potere giurisdizionale ha continuato e continua sostanzialmente ad intendersi secondo l’originario significato di detournement (straripamento di potere) , come tale inidoneo a spiegare il ruolo che la Suprema Corte di Cassazione ha assunto successivamente all’entrata in vigore della Carta costituzionale. Ma se unica è la nozione di eccesso di potere così come quella di funzione, anche per . Secondo la definizione proposta da E. R, Intorno al concetto di eccesso di potere, cit., (ripresa da F. M, Eccesso di potere I) profili generali, cit., ), “il vizio di eccesso di potere si ha precisamente quando l’atto cade in questa zona intermedia tra il punto critico a partire dal quale l’atto si snaturerebbe, perdendo il carattere e l’autorità di uso d’un potere conferito dallo Stato, e il punto critico a partire dal quale l’atto, pur serbando tale carattere e autorità esteriore, comincia ad esorbitare dai limiti della funzione per cui il potere fu attribuito”. . Secondo la celebre formula coniata da F. B, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, cit., ss. . Autorevolmente si è affermato che se “per il loro contenuto [. . . ] e per la loro generalità, tali princìpi [. . . ] non potrebbero essere concepiti come norme sugli elementi dell’atto, appaiono invece come norme cui deve corrispondere l’attività amministrativa nel suo determinarsi in un singolo atto, in quanto rappresentano le direttive naturali e generali di sviluppo di quella attività quali sono segnati dalla più intima essenza dell’ordinamento in cui è esplicata. Da quei princìpi infatti l’attività amministrativa è condizionata oltre che nelle caratteristiche essenziali, anche e soprattutto nel suo risolversi in un atto amministrativo e ad essi, come norme generali dell’ordinamento amministrativo, deve quindi corrispondere nel momento in cui da astratta possibilità, il potere diviene concreto. E, d’altra parte, da tale natura di quei principi e datale loro relazione con l’atto amministrativo, discende ancora esattamente la loro qualifica di condizioni indirette di legittimità degli elementi dell’atto, perché essi sono di fatto condizione di legittimità di tutto l’atto e solo indirettamente dei suoi elementi”, F. B, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, cit., s. . F. B, Lo straripamento di potere (profilo storico), cit., . Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale quanto riguarda la giurisdizione bisognerà mettere in luce i principi ad essa afferenti e desumere da una loro violazione l’illegittimo esercizio di essa. . Giusto processo principio della funzione giurisdizionale unitariamente intesa Bisogna a questo punto soffermarsi sulla nozione di giurisdizione che emerge dal dettato costituzionale. Nonostante il Costituente abbia preferito conservare il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti per il buon servigio prestato da queste magistrature , ciò non ha impedito alla Dottrina di segnalare come la funzione giurisdizionale prevista dalla Costituzione si caratterizzi per la sua tendenziale unicità . La . Il dibattito dell’Assemblea costituente intorno alla questione dell’unicità della giurisdizione fu oggetto di lavoro della Seconda sottocommissione fra il dicembre e il gennaio e coinvolse giuristi del calibro di P. C, C. M e G. L. La proposta di Calamandrei per una giurisdizione unica e la contrapposta opzione presentata da Mortati furono sintetizzate e mediate dalla relazione di Leone (e da quella meno nota di G. Patricolo) in base alla quale il gennaio si approvò il testo definitivo che, come noto, sancisce in Costituzione il principio di unicità della giurisdizione, la conservazione delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e il contestuale divieto per il futuro di istituire nuove giudici speciali (cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, vol. VIII, ss.). Ripercorrono tali vicende F. R, Costituzione e potere giudiziario, Padova, e A. P, Il sistema giurisdizionale tra “attuazione” e adeguamento” della Costituzione, cit., ss. . Oltre all’impostazione di I.M. M (Corte di cassazione e giudici « speciali », cit.) qui ampiamente riportata, l’unicità della giurisdizione è stata altresì intesa anche come garanzia dell’indipendenza del giudice, così convertendola nell’unicità dei tratti del soggetto deputato a svolgere la funzione giudiziaria, G. S, Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione nella Costituzione italiana, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. III, Milano, , ss; contra, E. S M (Giudice (nozione e profili costituzionali), in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, , ss.), il quale evidenzia come il Costituente abbia edificato la giurisdizione non già in base al principio di unità, ma a quello opposto di pluralità: “sostenere contemporaneamente una unità della giurisdizione e più eccezioni a tale unità costituisce un’autentica contradictio in adiecto”, E. S M, Giudice (nozione e profili costituzionali), cit., , nota . Approfondisce il concetto di unicità della funzione giurisdizionale, con ampie considerazioni in ordine alle varie ricostruzioni proposte dalla Dottrina in merito, A. P, Il sistema giurisdizionale tra “attuazione” e adeguamento” della Costituzione, cit., ss.; più di recente, E. F, La giustizia amministrativa nella Costituente tra unicità e pluralità delle giurisdizioni, in Dir. proc. amm., , ss. e il lavoro monografico di A. O B, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia “non amministrativa” (Sonntagsegedanken), Milano, , a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento anche G. Alessandro Ansaldi presenza di giudici ulteriori accanto alla Magistratura ordinaria e la relativa pluralità nomofilattica ad essi riconosciuta disegna un complesso sistema giurisdizionale che proprio nel suo vertice trova unità. E infatti, spetta alla Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) assicurare l’“unicità dei tratti della tutela giurisdizionale” , la quale si concretizza se innanzi ai vari plessi giurisdizionali è garantito il fondamentale canone del « giusto » processo consistente in alcune irrinunciabili garanzie ora descritte al comma secondo dell’articolo della Costituzione che, congiuntamente, consentono di perseguire l’ “intima identità dei fini e dei risultati, in linea giuridica e politica, dell’atto di giurisdizione in qualunque sede compiuto” . Identificata con i suoi fini, la giurisdizione altro non è che il modo storico di un Ordinamento di rendere giustizia : pur nelle diverse bibliografico. . I.M. M, Corte di cassazione e giudici « speciali » (Sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. Cost.), cit., . . Nell’ambito di una vasta letteratura dedicata all’argomento, vedesi, quantomeno i contributi di V. A, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il processo giusto, in Temi rom., , ss.; L. C, Diritti fondamentali e garanzie processuali comuni nella prospettiva dell’Unione Europea, in Foro it., , V, ss.; I., Valori etici e ideologie del « giusto processo » (modelli a confronto), in Riv. trim. dir. proc. civ., , ss.; N. T, Il nuovo articolo della Costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., , ss.; M. C, Giusto processo a) Diritto costituzionale, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. V, Milano, , ss., ai quali si rinvia anche per gli ulteriori approfondimenti bibliografici. . Com’è noto, l’art. legge cost. novembre , n. ha modificato l’art. Cost., introducendo cinque nuovi commi, i primi due dei quali definiscono il concetto generale di “giusto processo” accolto dalla Costituzione, mentre i successivi rappresentano delle specificazioni del principio in esame relative al solo processo penale. In argomento, cfr. i saggi raccolti a cura di M.G. C e C.M. V, Il nuovo articolo della Costituzione e il giusto processo civile (Atti del Convegno dell’Elba, – giugno ), Milano, ; N. T, Il nuovo articolo della Costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali, cit.; M. C, Giusto processo a) Diritto costituzionale, cit. . L. M, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, I, Milano, IV ed. (s.d.), , il quale così distingue l’unità funzionale dall’unità organica, quest’ultima consistente nella “concentrazione di tutti gli uffici giurisdizionali in una sola organizzazione, quella dei tribunali giudiziari”. In tempi recenti, la Consulta ha affermato che la pluralità di giudici presenti nell’ordinamento si giustifica al fine di fornire una “più adeguata risposta alla domanda di giustizia” e pertanto non può risolversi “in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale”, Corte costituzionale, marzo , n. , in Dir. proc. amm., , ss. . I.M. M, Corte di cassazione e giudici « speciali » (Sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. Cost.), cit., e passim. Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale forme di tutela astrattamente prevedibili dal legislatore e nonostante le diverse tipologie di giudici esistenti nell’ordinamento costituzionale, il processo deve organizzarsi in guisa tale da perseguire lo scopo a cui è funzionalmente preposto, “il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia” . E proprio a tal scopo e adeguandosi alle sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale e comunitario , la Costituzione ora individua esplicitamente il “giusto” processo, con esso delineando uno statuto unitario per l’esercizio della funzione giurisdizionale consistente in un catalogo di principi che, ad un tempo, segnalano sia il grado di civiltà storicamente raggiunto dal processo che il suo schema fondamentale. Il processo “giusto” si svolge, pertanto, innanzi ad autorità giudiziarie terze ed imparziali, entro tempi “ragionevoli”, in contraddittorio e in condizione di effettiva parità tra le parti (art. , co. e , Cost.). Ma alla nozione di giusto processo afferiscono anche altri principi, desumibili da una lettura complessiva della Carta costituzionale, quali la precostituzione e l’indipendenza del giudice (artt. , co. e , co. , Cost.); la necessaria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. , co. , Cost); la generalità della tutela giurisdizionale e l’inviolabilità del diritto di difesa (art. Cost.). Il giusto processo si presenta pertanto quale principio “aperto” , suscettibile di essere progressivamente integrato anche da altre garanzie processuali, strutturali o funzionali , essenziali per il . P. C, Processo e giustizia, in Riv. dir. proc., , . Riconduce la giurisdizione all’idea di giustizia anche S. S, Giurisdizione (nozioni generali), in Enc. dir., vol. XIX, Milano, , ss. e, nella Dottrina precedente, E. R, Intorno al concetto di giurisdizione (), ora in Scritti e discorsi di un mezzo secolo, vol. I, Milano, , ss. . Riferimenti al giusto processo si colgono nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (artt. e ), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. ), nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. ). E proprio alla CEDU si ispira il riformato articolo della Costituzione. In argomento cfr. V. A, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il processo giusto, cit.; L. C, Diritti fondamentali e garanzie processuali comuni nella prospettiva dell’Unione Europea, cit. . Ciò significa che “la nozione di giusto processo corrisponde ad un principio a “tessitura aperta”, nel senso che non è esauribile tramite un’elencazione esaustiva di criteri congiuntamente definitori; dunque, il fatto che alcuni aspetti di esso non siano esplicitati nel nuovo art. si deve spiegare solo con l’assenza di un consenso diffuso in ordine alle concrete modalità per la loro garanzia, ma non vale a negare che essi facciano parte di quella nozione”, M. C, Giusto processo a) Diritto costituzionale, cit., s. . Si è qui ripresa la bipartizione dei principi concretanti la nozione di giusto processo offerta da F.G. S, I principi del giusto processo, in Giustizia amministrativa, F.G. S (a cura di), Torino, , . G. Alessandro Ansaldi corretto svolgimento di qualunque processo giurisdizionale. D’altra parte, già prima della modifica dell’articolo della Costituzione non si dubitava che la funzione giurisdizionale dovesse informarsi al novero di garanzie ricavabili interpretativamente dall’insieme dei principi costituzionali . Come qualunque altro principio di rilievo costituzionale, il giusto processo non si limita ad indirizzare l’attività legislativa, ma esplica ulteriori e diretti effetti sul concreto esercizio della giurisdizione, univoca funzione dell’unitario Ordinamento giuridico della Repubblica . Se il principio in esame (e i corollari in cui si esplica) condizionano la qualità e il modo di rendere giustizia, è gioco–forza riconoscere nella Corte di Cassazione l’organo istituzionalmente deputato a garantirli nell’ambito di qualsivoglia procedimento giurisdizionale : lo strumento indicato dall’articolo , ° comma, Costituzione si candida a sanzionare le decisioni assunte dal Consiglio . I.M. M, Corte di cassazione e giudici « speciali » (Sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. Cost.), cit., e passim; P. B, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, , . Più in generale, si è affermato che “i principi generali saranno per lo più rinvenibili in Costituzione, ma se ne potranno sempre individuare altri privi di rispondenza nella Costituzione formale” (F. M, Principi generali dell’ordinamento, in Enc. giur., vol. XXIV, Roma, , ), cosicché la distinzione tra principi espressi e principi inespressi (ovvero privi di qualsivoglia formulazione) non ha alcuna effettiva rilevanza, considerato che in entrambe le ipotesi l’applicazione concreta dei principi necessita comunque di un’opera di intermediazione, a secondo dei casi affidata o all’interprete o al legislatore, R. G, Principi di diritto, in Digesto disc. priv., sez. civile, vol. XIV, Torino, , . . Invero, “l’unità e l’indivisibilità come permanenza di un ordinamento unitario di riferimento della Repubblica, non vengono soltanto assicurate dal legislatore statale con la politica estera e la difesa esterna o con l’ordine interno e la cittadinanza, ma vengono anche assicurati dall’univoca giurisdizione: dall’univocità della funzione giurisdizionale, dall’unicità delle « norme processuali » e della « giustizia amministrativa » su cui lo Stato ha legislazione esclusiva”, I.M. M, Autonomie e democrazia. Profili dell’evoluzione dell’autonomia e della sua ricaduta sul sistema giuridico, in Nuove aut., , –, così riformulando un concetto che l’insigne Autore aveva già precedentemente espresso: “un ordinamento giuridico può conoscere una sola “giurisdizione”, un solo modo storico di (rendere) giustizia; a maggior ragione quando si tratti dell’ordinamento generale di uno Stato democratico in cui la giurisdizione rappresenta la giustizia di un popolo, quando del popolo è la sovranità”, I.M. M, Corte di cassazione e giudici « speciali » (Sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. Cost.), cit., s. . Sulla nozione di procedimento, forma della pubblica funzione, vedesi, oltre il fondamentale contributo di F. B, Funzione amministrativa, procedimento e processo, cit., anche E. F, Procedimento (teoria generale), in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, , ss. e N. L, Legitimation durch Verfarhen (), Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, ed. it. a cura di A. Febbrajo (trad. it. di S. Siragusa), Milano, , ss. e passim. Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale di Stato e dalla Corte dei Conti in violazione dei fondamentali canoni del principio del giusto processo che, insieme, concretano l’unico modo di intendere la giurisdizione. Oltre a questi essenziali principi procedurali che concretano “i motivi inerenti alla giurisdizione” (art. , ° co., Cost.), si è sostenuto che la Cassazione dovrebbe altresì salvaguardare, in un contesto ordinamentale informato al pluralismo nomofilattico, l’univoca applicazione del diritto comunitario in ogni sede giurisdizionale interna . Sulla scia dell’impostazione qui esposta e sul presupposto della ridefinizione della funzione giurisdizionale in termini di “co–giurisdizione” relativa al processo di integrazione in atto tra gli ordinamenti comunitario e nazionale , si è di recente proposto “l’estensione dell’ambito di operatività dell’art. , ° comma, Cost., all’accertamento della conformità delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti al diritto comunitario [. . . ] Del resto, la violazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento come il primato del diritto comunitario non può che costituire un motivo inerente alla giurisdizione–giustizia–giusto processo che come tale, è conoscibile dalla Cassazione” . . Si è infatti segnalato che la pluralità di nomofilachie presenti nell’Ordinamento italiano possa costituire un ostacolo alla nomofilachia comunitaria, ovvero all’uniforme interpretazione e applicazione del diritto comunitario. E invero, “l’assenza di appositi canali di giustiziabilità sia dell’obbligo di rinvio pregiudiziale che della forza vincolante dei “precedenti” della Corte di giustizia” possono mettere “in crisi l’intero edificio comunitario, [e] spingono la Corte di giustizia ad ampliare il raggio d’azione della propria funzione nomofilattica attraverso la creazione di reti di cooperazione con i giudici “inferiori” e con le Amministrazioni degli Stati membri”, A. B, Giustizia comunitaria e funzioni interne, Bari, , . . I cui prodromi e l’ordine concettuale sono rinvenibili in I.M. M, Corte di cassazione e giudici « speciali » (Sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. Cost.), cit. . La “co–giurisdizione” (secondo la terminologia utilizzata da E. P, L’influenza del diritto comunitario nel processo amministrativo, in I. (a cura di), Processo amministrativo e diritto comunitario, Padova, , s.), ovverosia l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, è affidata al net–work esistente tra Corte di giustizia dell’Unione europea e giudici nazionali. Per ogni maggiore approfondimento in merito, si rinvia, anche per le citazioni bibliografiche, al lavoro monografico di A. B, Giustizia comunitaria e funzioni interne, cit., ss. e passim. . A. B, Giustizia comunitaria e funzioni interne, cit., s.