La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010 Potere giurisdizionale • Il potere giurisdizionale è il complesso degli organi cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale - Funzione giurisdizionale: attività rivolta alla rilevazione ed applicazione del diritto - Terzietà - Iniziativa esterna - Interviene in caso di violazione di norme Potere giurisdizionale • Giurisdizione ordinaria • Giurisdizione amministrativa • Giurisdizione contabile • Giurisdizione tributaria • Giurisdizione militare Potere giurisdizionale • Giurisdizione ordinaria: Civili Organi giudicanti Penali I giudici ordinari: Organi requirenti: P.M. Potere giurisdizionale • Organi giudicanti civili: - Giudice di pace 1° Grado: - Tribunale - Corte d’appello 2° • OrganiGrado: giudicanti penali: 1° Grado: 2° Grado: - Giudice di pace - Tribunale - Tribunale dei minorenni - Corte d’assise - Corte d’appello - Corte d’assise d’appello - Tribunale della libertà Potere giurisdizionale • Giurisdizione amministrativa: 1° Grado: Tribunali amministrativi regionali 2° Grado: Consiglio di Stato • Giurisdizione in materia contabile: 1° Grado: Sezioni regionali della Corte dei contiGrado: Corte dei conti 2° • Giurisdizione in materia tributaria: 1° Grado: Commissioni tributarie locali 2° Grado: Commissione tributaria centrale Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione • Principio del giudice naturale precostituito (art. 25, Cost.) • La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, Cost.) • Partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia (art. 102.3, Cost.) • Il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101.1, Cost.) • La legge assicura l’indipendenza dei P.M. e dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.) Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) • Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) • Obbligo di motivazione del provvedimento (art. 111, c. 6): - funzione endo-processuale; - funzione extra-processuale. • Ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111, c. 7) Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) • Diritto di difesa (art. 24, Cost.) Diritto azionabile sia contro i privati che contro lo Stato (art. 113, Cost.) Contenuti: - Garanzia del contraddittorio tra le parti - Imparzialità e terzietà del giudice Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) • Principio del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) - Legge cost. n. 2/1999 - Contenuti: - parità nel contraddittorio, - terzietà del giudice, - durata ragionevole del processo. - Richiama l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo Potere giurisdizionale Status giuridico dei magistrati • Accesso attraverso concorso (art. 106.1, Cost.) • Magistrati si differenziano “solo per diversità di funzioni” (art. 107.3, Cost.) • La magistratura è un ordine autonomo e indipendente (art. 104.1, Cost.) Potere giurisdizionale L’indipendenza della magistratura (art. 104) • Autonomia: garanzia che opera all’interno dell’ordine giudiziario stesso a favore di ciascun magistrato contro i condizionamenti di altri magistrati (indipendenza interna) • Indipendenza: è riferita all’ordine giudiziario nel suo complesso e garantisce dai condizionamenti di altri poteri diversi dalla magistratura (indipendenza esterna) Potere giurisdizionale Garanzie costituzionali dell’indipendenza • Inamovibilità dei giudici (art. 107) • Norme per l’accesso agli uffici giudiziari (art. 106) • Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109) • Limiti eventuali all’iscrizione a partiti politici (art. 98) • Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 102) • Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107) • Soggezione alla sola legge (art. 101, c. 2) Potere giurisdizionale La responsabilità dei magistrati • Responsabilità disciplinare: violazione degli obblighi assunti verso lo Stato in virtù del rapporto di servizio - Competenza: CSM • Responsabilità civile: nei confronti delle parti o di altri soggetti a causa di errori o inosservanze compiute nell’esercizio delle funzioni (l. 117/1988) - Competenza: Magistratura ordinaria - Azione contro lo Stato, poi rivalsa sul magistrato CSM Il Consiglio superiore della magistratura • Origini: Legge c.d. “Orlando, n. 511/1907, crea il CSM, ma solo con funzioni consultive • Costituzione repubblicana (art. 104-106) pone i principi fondamentali, rinviando poi alla legge ordinaria CSM • Composizione mista (art. 104, Cost.): – c. 2: Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica – c. 3: ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale presso la Corte di Cassazione – c. 4: gli altri membri sono eletti per 1/3 dal Parlamento (in seduta comune), e per 2/3 da tutti i magistrati ordinari CSM N.B. - Costituzione non fissa il numero, ma solo la proporzione tra la componente togata e laica - Il numero è fissato dalla legge ordinaria • L. 195/1958: 33 membri totali, 3 di diritto, 10 eletti dal Parlamento e 20 dai magistrati • L. 44/2002: i membri elettivi sono ridotti a 24, 8 eletti dal Parlamento, e 16 dalla magistratura CSM Elezione dei membri del CSM • Componente parlamentare: – Camere in seduta comune; – Scrutinio segreto; – maggiornza dei 3/5 dei componenti l’Assemblea, che poi scende ai 3/5 dei votanti. • Componente della magistratura: – fino al 2002: sistema elettorale proporzionale plurinominale in collegio unico – l. 44/2002: prevede tre distinti collegi a seconda delle funzioni svolte CSM Organizzazione interna • Presidente (Presidente della Repubblica) • Vice-presidente (eletto tra i membri laici) • Plenum • Commissioni e sezioni - Sezione disciplinare (art. 4, l. 195/58) CSM • Funzioni del CSM • Di proposta, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia • Consultive, sui ddl in materia di ordinamento giudiziario • Deliberative: - assunzioni, assegnazioni di sedi, promozioni e altri provvedimenti sullo status di magistrato; - nomina e revoca dei giudici di pace; - sanzioni disciplinari. CSM Azione disciplinare • Titolarità dell’azione: Ministro della giustizia e procuratore generale presso la Cassazione • La decisione spetta alla Sezione disciplinare • Tale decisione è poi sottoposta al plenum del CSM Responsabilità disciplinare per violazioni di doveri connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale, tali che ledano il prestigio della magistratura