La magistratura
Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010
Potere giurisdizionale
• Il potere giurisdizionale è il complesso degli
organi cui è affidato l’esercizio della funzione
giurisdizionale
- Funzione giurisdizionale: attività rivolta alla rilevazione ed applicazione del diritto
- Terzietà
- Iniziativa esterna
- Interviene in caso di violazione di norme
Potere giurisdizionale
• Giurisdizione ordinaria
• Giurisdizione amministrativa
• Giurisdizione contabile
• Giurisdizione tributaria
• Giurisdizione militare
Potere giurisdizionale
• Giurisdizione ordinaria:
Civili
Organi giudicanti
Penali
I giudici ordinari:
Organi requirenti: P.M.
Potere giurisdizionale
• Organi giudicanti civili:
- Giudice di pace
1°
Grado:
- Tribunale
- Corte d’appello
2°
• OrganiGrado:
giudicanti penali:
1°
Grado:
2°
Grado:
- Giudice di pace
- Tribunale
- Tribunale dei minorenni
- Corte d’assise
- Corte d’appello
- Corte d’assise d’appello
- Tribunale della libertà
Potere giurisdizionale
• Giurisdizione amministrativa:
1° Grado: Tribunali amministrativi regionali
2° Grado: Consiglio di Stato
• Giurisdizione in materia contabile:
1° Grado: Sezioni regionali della Corte dei
contiGrado: Corte dei conti
2°
• Giurisdizione in materia tributaria:
1° Grado: Commissioni tributarie locali
2° Grado: Commissione tributaria centrale
Potere giurisdizionale
Principi costituzionali in tema di
giurisdizione
• Principio del giudice naturale precostituito (art.
25, Cost.)
• La giustizia è amministrata in nome del popolo (art.
101, Cost.)
• Partecipazione popolare all’amministrazione della
giustizia (art. 102.3, Cost.)
• Il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101.1, Cost.)
• La legge assicura l’indipendenza dei P.M. e dei
giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.)
Potere giurisdizionale
Principi costituzionali in tema di
giurisdizione (segue)
• Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112)
• Obbligo di motivazione del provvedimento (art. 111,
c. 6):
- funzione endo-processuale;
- funzione extra-processuale.
• Ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale (art. 111, c. 7)
Potere giurisdizionale
Principi costituzionali in tema di
giurisdizione (segue)
• Diritto di difesa (art. 24, Cost.)
Diritto azionabile sia contro i privati che contro
lo Stato (art. 113, Cost.)
Contenuti: - Garanzia del contraddittorio tra le
parti
- Imparzialità e terzietà del giudice
Potere giurisdizionale
Principi costituzionali in tema di
giurisdizione (segue)
• Principio del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.)
- Legge cost. n. 2/1999
- Contenuti: - parità nel contraddittorio,
- terzietà del giudice,
- durata ragionevole del processo.
- Richiama l’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo
Potere giurisdizionale
Status giuridico dei magistrati
• Accesso attraverso concorso (art. 106.1,
Cost.)
• Magistrati si differenziano “solo per diversità
di funzioni” (art. 107.3, Cost.)
• La magistratura è un ordine autonomo e
indipendente (art. 104.1, Cost.)
Potere giurisdizionale
L’indipendenza della magistratura (art. 104)
• Autonomia: garanzia che opera all’interno
dell’ordine giudiziario stesso a favore di ciascun magistrato contro i condizionamenti di
altri magistrati (indipendenza interna)
• Indipendenza: è riferita all’ordine giudiziario
nel suo complesso e garantisce dai condizionamenti di altri poteri diversi dalla magistratura
(indipendenza esterna)
Potere giurisdizionale
Garanzie costituzionali dell’indipendenza
• Inamovibilità dei giudici (art. 107)
• Norme per l’accesso agli uffici giudiziari (art. 106)
• Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109)
• Limiti eventuali all’iscrizione a partiti politici (art. 98)
• Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento
giudiziario (art. 102)
• Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni
(art. 107)
• Soggezione alla sola legge (art. 101, c. 2)
Potere giurisdizionale
La responsabilità dei magistrati
• Responsabilità disciplinare: violazione degli obblighi assunti verso lo Stato in virtù del rapporto di servizio
- Competenza: CSM
• Responsabilità civile: nei confronti delle parti o di
altri soggetti a causa di errori o inosservanze compiute nell’esercizio delle funzioni (l. 117/1988)
- Competenza: Magistratura ordinaria
- Azione contro lo Stato, poi rivalsa sul magistrato
CSM
Il Consiglio superiore della magistratura
• Origini: Legge c.d. “Orlando, n. 511/1907, crea il
CSM, ma solo con funzioni consultive
• Costituzione repubblicana (art. 104-106) pone i principi fondamentali, rinviando poi alla legge ordinaria
CSM
• Composizione mista (art. 104, Cost.):
– c. 2: Il CSM è presieduto dal Presidente della
Repubblica
– c. 3: ne fanno parte di diritto il primo presidente
ed il procuratore generale presso la Corte di Cassazione
– c. 4: gli altri membri sono eletti per 1/3 dal Parlamento (in seduta comune), e per 2/3 da tutti i magistrati ordinari
CSM
N.B. - Costituzione non fissa il numero, ma solo la
proporzione tra la componente togata e laica
- Il numero è fissato dalla legge ordinaria
• L. 195/1958: 33 membri totali, 3 di diritto, 10
eletti dal Parlamento e 20 dai magistrati
• L. 44/2002: i membri elettivi sono ridotti a
24, 8 eletti dal Parlamento, e 16 dalla magistratura
CSM
Elezione dei membri del CSM
• Componente parlamentare:
– Camere in seduta comune;
– Scrutinio segreto;
– maggiornza dei 3/5 dei componenti l’Assemblea, che poi scende ai 3/5 dei votanti.
• Componente della magistratura:
– fino al 2002: sistema elettorale proporzionale plurinominale in collegio unico
– l. 44/2002: prevede tre distinti collegi a
seconda delle funzioni svolte
CSM
Organizzazione interna
• Presidente (Presidente della Repubblica)
• Vice-presidente (eletto tra i membri laici)
• Plenum
• Commissioni e sezioni
- Sezione disciplinare (art. 4, l. 195/58)
CSM
• Funzioni del CSM
• Di proposta, in relazione ai servizi attinenti alla
giustizia
• Consultive, sui ddl in materia di ordinamento
giudiziario
• Deliberative:
- assunzioni, assegnazioni di sedi, promozioni e
altri provvedimenti sullo status di magistrato;
- nomina e revoca dei giudici di pace;
- sanzioni disciplinari.
CSM
Azione disciplinare
• Titolarità dell’azione: Ministro della giustizia
e procuratore generale presso la Cassazione
• La decisione spetta alla Sezione disciplinare
• Tale decisione è poi sottoposta al plenum del CSM
Responsabilità disciplinare per violazioni di doveri
connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale, tali che ledano il prestigio della magistratura
Scarica

Potere giurisdizionale