ZAMBON Rag. GIUSEPPE Consigliere Nazionale Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI FABBRICATI RURALI Con il decreto collegato alla Finanziaria 2009 (D.L. 159/2007) e con conseguente decorrenza 01.12.2007 risulta esteso il riconoscimento di fabbricato rurale, ampliando sia gli ambiti soggettivi (che ora comprendono anche i fabbricati abitativi utilizzati dai soci e dagli amministratori delle società agricole), sia gli ambiti oggettivi di applicazione del requisito di ruralità con conseguente esclusione dalla formazione dell’imponibile IRPEF, dall’assoggettamento ad ICI e con possibilità di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta del 4% in caso di costruzione. La norma (che modifica i commi 3 e 3bis dell’art 9 del D.L. 557/1993) dovrebbe avere carattere innovativo, non essendone stato precisato dal legislatore l’intento interpretativo, e conseguentemente retroattivo, come obbligatoriamente previsto dallo Statuto del contribuente. Si ricorda che se il fabbricato è rurale, è assoggettato ad imposte sul reddito e ad ICI il solo terreno su cui insiste. Dopo la riscrittura dei requisiti di ruralità operata dal decreto collegato alla Finanziaria, abbiamo la seguente rinnovata classificazione dei fabbricati rurali, ferme restando le altre condizioni e agevolazioni previste dalla normativa vigente: ! FABBRICATI ABITATIVI: Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo (di solito comodato) conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) ***NOVITA’*** da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale. I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel Registro delle Imprese. ! FABBRICATI STRUMENTALI: Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola ***MODIFICA*** di cui all'art. 2135 del Codice Civile (in precedenza il riferimento era fatto alle attività agricole rientranti nel reddito agrario di cui all’art 32 del TUIR, quindi adesso risultano rurali anche gli immobili strumentali all’allevamento senza terra o con terreno che produca meno di un quarto del mangime necessario e quelli utilizzati dalle cooperative e loro consorzi per le attività di cui alla successiva lettera i) e, in particolare, destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ***MODIFICA*** ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (questi soggetti erano precedentemente inclusi tra gli utilizzatori di fabbricati abitativi); g) ***MODIFICA*** alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna (questi soggetti erano precedentemente inclusi tra gli utilizzatori di fabbricati abitativi); h) ***NOVITA’*** ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, ***NOVITA’*** anche se effettuate da ZAMBON Rag. GIUSEPPE Consigliere Nazionale Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 228/2001 (cooperative agricole di trasformazione dei prodotti); j) ***NOVITA’*** all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. Le precedenti porzioni di immobili, destinate ad abitazione, sono autonomamente censite in catasto, in una delle categorie del gruppo A. La ruralità dei fabbricati strumentali destinati all’attività agricola è indipendente dalla loro classificazione catastale.