I.P. Vita Informazioni Tecniche 1 N. 3 MARZO 2011 M E N S I L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C A COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ORGANO UFFICIALE - VIA M. ZANFARINO, 12 - 07100 SASSARI - TEL. 079 278322 - FAX 079 278334 Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno undicesimo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti PLOAGHE - CHIESA SAN MICHELE DI SALVENERO (Foto Geom. Giovanna Arras) COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI Via M. Zanfarino, 12 - 07100 SASSARI Tel. 079 278322 - Fax 079 278334 E-mail: [email protected] www.geometri.ss.it Sommario • C.N.G. 3 Comunicazione del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri 4 Provvedimenti per l’accatastamento dei fabbricati “nascosti” • Agenzia del Territorio 5 Circolare n. 2/2011 Integrazioni alla Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009. Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario mediante l’ausilio della procedura Pregeo 10 9 La ruralità dei fabbricati c’è a prescindere dalla categoria 11 Sanzioni previste per chi non accatasta • Fisco 12 Più alto il prezzo per regolarizzare le case fantasma 13 Ruralità, la categoria è optional • Conciliazione 15 I geometri conciliatori GEO-C.A.M. • Varie 16 Certificazione energetica: le novità per gli immobili C.N.G. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI Egregio Collega uso questo mezzo telematico che mi consente di raggiungere per la prima volta i singoli iscritti all’Albo (anche per vedere se la procedura funziona perfettamente) per un’importante comunicazione che riguarda le nostre competenze professionali. Come certamente saprai, una serie di sentenze, nei vari gradi di giudizio, rischiano di mettere seriamente in difficoltà la categoria nel settore della progettazione edilizia e della direzione lavori per la semplice presenza, nella costruzione, del cemento armato ancorché calcolato da tecnico laureato. Le vicende che ci vedono soccombenti riguardano generalmente azioni giudiziarie avviate anni fa e prevalentemente riguardanti opposizioni a decreti ingiuntivi per il recupero di onorari relativi a prestazioni correttamente e compiutamente svolte. Il Consiglio Nazionale sta tentando ogni possibile strada legislativa per ottenere un necessario aggiornamento del Regolamento Professionale che risale al 1929 e la cui applicazione ed interpretazione restrittiva sta alla base delle sfavorevoli sentenze della magistratura. Non ultima la sentenza di Cassazione N. 6402 del 2011 relativa ad una causa avviata nel 1993. Nel frattempo dobbiamo necessariamente difenderci in ogni sede giudiziaria per affermare il principio che nel nostro regolamento all’art. 16 lettera m) la dizione “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili” non fa alcuna esclusione aprioristica dell’uso del cemento armato. Ne’ la sola presenza della più semplice struttura in cemento armato costituisce elemento sufficiente per classificare la costruzione tra quelle “non modeste”. È tuttavia utile segnalare ai colleghi l’inop- Numero tre portunità e la pericolosità per loro stessi e per l’intera categoria di avviare azioni legali, per il recupero di onorari, che possano dare occasione alla controparte o direttamente al giudice di eccepire la questione delle competenze per la presenza del cemento armato. Il rischio di vedersi annullato il contratto professionale con la conseguenza del “nulla è dovuto” (con la restituzione delle anticipazioni eventualmente ricevute), visto l’atteggiamento della magistratura, risulta assai elevato. Ciò impone che ogni azione legale, prima di essere avviata, venga preliminarmente segnalata al Collegio provinciale che attentamente, e caso per caso, ne valuterà l’opportunità anche in funzione dell’interesse generale della categoria. Il Collegio stesso potrà attivarsi per ricercare un’auspicabile composizione tra le parti. È inoltre opportuno abituarsi a redigere specifiche e fatture, separate per le tipologia di prestazioni incontestate e non strettamente rientranti nelle “progettazioni” edilizie (rilievi, operazioni di contabilità, operazioni catastali, sicurezza, ecc…). Ciò per poter richiedere decreti ingiuntivi opponibili solo per eventuali motivi di merito e, tra l’ altro, per agevolare la corretta compilazione degli studi di settore. Il Consiglio Nazionale assicura tutti gli iscritti dell’impegno costante e pressoché quotidianamente profuso per la tutela della fondamentale attività di progettazione edilizia, accompagnato dalla ferma volontà di definire, anche con appropriati accordi con altre categorie, il significato qualitativo e quantitativo di “modesta costruzione”. Cordiali saluti Fausto Savoldi Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati MARZO 2011 3 4 C.N.G. Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Roma, 2 marzo 2011 Prot. N. 02145 Oggetto: Provvedimenti per l’accatastamento dei fabbricati “nascosti” Con la legge 26 febbraio 2011 n. 10 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti do disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” art. 2, comma 5bis, è stata fissata al 30 aprile 2011 la nuova scadenza per la dichiarazione in catasto dei fabbricati cosiddetti “nascosti”. Nei prossimi giorni, l’Agenzia del Territorio, come già fatto durante l’anno 2010, riattiverà la campagna promozionale sponsorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In seguito a nostra richiesta, negli spot radiotelevisivi, con i quali veniva data l’indicazione di riferirsi all’Agenzia del Territorio, dovrebbe essere inserito l’invito agli interessati di rivolgersi al tecnico di fiducia. Al fine di ottimizzare l’utilità dell’ulteriore tempo a disposizione e considerando che, verosimilmente, si tratta dell’ultimo provvedimento dilatorio, si invitano i Presidenti di Collegio ad attivarsi al fine di esortare gli iscritti a definire gli accatastamenti prima della scadenza. I Presidenti, nell’interesse degli iscritti e degli utenti, sono invitati a dare la massima diffusione dell’informazione riguardante l’obbligatorietà dell’adempimento, la sua inevitabilità ed i vantaggi per l’utenza stessa (fiscali, sanzionatorie e di controllo) nel caso si provveda prima che sia attivata la procedura di rilevazione d’ufficio da parte dell’Agenzia del Territorio. Detto invito può normalmente essere affidato ai colleghi, conoscitori di territorio, luoghi e persone, i quali possono avvantaggiarsi dal rapporto fiduciario noto e privilegiato già in atto con la committenza. Si tenga conto che la legge, dopo la scadenza del 30 aprile, assegna all’Agenzia del Territorio l’incombenza di provvedere d’ufficio, prima con l’attribuzione della rendita presunta e successivamente con le procedure di definizione dell’accatastamento. Ciò, nell’ambito delle località nelle quali l’Ufficio del Territorio riterrà di non richiedere la collaborazione con i liberi professionisti, determinerà la possibile compressione delle occasioni di lavoro. È pertanto indispensabile che ci si attivi tutti tempestivamente. Cordiali saluti Presidente Geom. Fausto Savoldi Numero tre MARZO 2011 Agenzia del Territorio 5 CIRCOLARE N. 2/2011 ENTE EMITTENTE DIREZIONE DELL’AGENZIA OGGETTO Integrazioni alla Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario mediante l’ausilio della procedura Pregeo 10. DESTINATARI Direzioni centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali DATA DECORRENZA Data della presente Roma, 10 settembre 2011 FIRMATA Franco Maggio Come è noto, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009, è stata attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni nei casi fino ad ora codificati. Al fine di disciplinare le attività connesse con il nuovo sistema di aggiornamento, sono state impartite le prime disposizioni con la circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, e la circolare n. 1 del 28 maggio 2010. La procedura Pregeo 10 è stata successivamente modificata con l'introduzione di nuovi controlli e nuove funzionalità migliorative per facilitare la redazione della proposta di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti. In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno fornire ulteriori specifiche direttive, al fine di una corretta ed uniforme utilizzazione della procedura. 1. Gestione degli atti di aggiornamento che utilizzano i casi codificati con la Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 Estensione della procedura per la trattazione di più particelle all'interno di uno stesso atto di aggiornamento Con la nuova versione della procedura Pregeo 10 del 1 marzo 2010, relativamente a determinati casi codificati (cfr. allegato 2 della circolare n. 3 del 16 ottobre 2009), è possibile predisporre un atto di aggiornamento, da approvare automaticamente, riguardante una o più particelle originarie. La procedura è stata recentemente aggiornata per consentire la predisposi- Numero tre zione degli atti di aggiornamento che trattano un numero di particelle maggiore di 2, così come indicato nella tabella allegata (Allegato 1), dove, con riferimento a ciascuna tipologia codificata di atto dì aggiornamento, è riportato il numero di particelle originarie che è possibile trattare. Utilizzo della Tipologia 21 Tipo Mappale per passaggio al Catasto edilizio urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione della particella originaria in Ente Urbano Con l'attuale versione della procedura Pregeo 10 (versione 10.1.4), la tipologia 21 può essere utilizzata anche per la trattazione di tutti i subalterni rurali facenti parte di un fabbricato promiscuo, con conferma del numero di mappa. Tale opzione risulta possibile se tutte le porzione rurali coinvolte vengono dichiarate ed identificate, generalmente nelle partite ordinarie di catasto edilizio urbano, previo incarico professionale conferito dai titolari dei diritti reali sulle porzioni rurali interessate. In ipotesi contraria, il professionista limiterà il proprio intervento alle porzioni per le quali riceve mandato per l'aggiornamento catastale. In ogni caso è fatto obbligo di redigere l'elaborato planimetrico riportante la delimitazione di ciascuna unità immobiliare oggetto di dichiarazione e quella relativa alle restanti porzioni rurali racchiuse con un unico perimetro, all'interno del quale sarà riportata la dicitura "sub. rurali". Comportamento dell'Ufficio da tenere in caso di errata indicazione della tipologia in un atto di aggiornamento da parte del tecnico redattore MARZO 2011 6 Agenzia del Territorio Qualora, dalla verifica dell'atto di aggiornamento approvato in automatico, dovesse risultare una errata scelta della tipologia utilizzata, nella prevista comunicazione, al tecnico redattore ed alle parti interessate, che informa del ripristino della situazione precedente all'approvazione, l'Ufficio dovrà riportare anche l'informazione relativa alla tipologia di atto di aggiornamento corretta da utilizzare. In mancanza di una tipologia codificata per il conseguimento dell'approvazione automatica di un atto di aggiornamento, l'Ufficio dovrà suggerire l'utilizzo della modalità tradizionale per la sua trattazione. Analogo comportamento sarà adottato in caso di rifiuto/sospensione di un atto di aggiornamento sottoposto all'esame tradizionale, preventivo all'approvazione. Errata fusione di particelle effettuate con un tipo di frazionamento Nel caso di frazionamento che tratta la fusione di 2 o più particelle, è necessario che tutte le particelle interessate dalla fusione abbiano la medesima ditta, titoli, quote di possesso e, ove presenti, il medesimo classamento e le stesse deduzioni fuori tariffa. Pertanto, qualora dalla banca dati si rilevassero errori o disallineamenti, risulta necessario richiedere preventivamente all'Ufficio la correzione e/o l'allineamento della ditta. 2. Tipi mappali relativi ad ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa Le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 m2, devono essere considerate “Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria”; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. In modo analogo, possono essere trattati gli atti di aggiornamento relativi alle nuove costruzioni isolate di superficie inferiore a 20 m2, ovvero, realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente. Parimenti le costruzioni Numero tre realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, anche se insistenti su una o più particelle adiacenti, potranno essere dichiarate secondo le modalità semplificate già richiamate. Per questa fattispecie, non trattabile in modalità automatica con l'attuale versione di Pregeo 10, il tecnico redattore dovrà predisporre l'atto di aggiornamento in modalità tradizionale. 3. Invio telematico delle monografie dei Punti Fiduciali Nell'ottica di migliorare la fruibilità delle applicazioni telematiche, tra le nuove funzionalità per l'invio dei documenti è presente anche quella che consente la trasmissione telematica delle monografie dei Punti Fiduciali. Si invitano, pertanto, gli Uffici provinciali a verificare la presenza delle monografie di Punti Fiduciali, che pervengono tramite il canale telematico, e a provvedere all'inserimento / aggiornamento entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse. 4. Annullamento o ridenominazione di un Punto Fiduciale Ad oggi, nel caso in cui dovesse essere registrato nella banca dati catastale l'annullamento o la ridenominazione di un Punto Fiduciale, la procedura non evidenzia l'informazione sulla relativa scheda monografica, sia su quella presente sul sistema informativo dell'Ufficio, sia su quella pubblicata nel sito internet dell'Agenzia. Per questo motivo, è stata implementata sul sistema informatico una nuova funzionalità che consente di tracciare tali operazioni sui Punti Fiduciali, oltre che nella Tabella Attuale dei Punti Fiduciali (TAF), anche sulla scheda monografica, in modo da inibirne l'utilizzo da parte del tecnico professionista durante la redazione di un atto di aggiornamento geometrico. Ciò premesso si illustrano, di seguito, le novità introdotte con la nuova funzionalità, relativamente alle operazioni di annullamento/ridenominazione dei Punti Fiduciali. Annullamento di un Punto Fiduciale Nell'ipotesi di annullamento di un Punto Fiduciale, il sistema registra automaticamente negli archivi informatici tale operazione nel momento della conferma della stessa. L'operazione di annullamento di un Punto Fiduciale produrrà sulla monografia i seguenti effetti: MARZO 2011 Agenzia del Territorio – apposizione di un timbro a tutta pagina riportante la dicitura "Punto Fiduciale annullato. Vedere il campo note per dettagli”; – apposizione nel campo “Note” della dicitura "II Punto Fiduciale PFXX/FFFF/CCCC è stato annullato in data gg/mm/aaaa”. Una procedura batch provvederà a prelevare la monografia pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, aggiornarla con le diciture sopra citate e ripubblicarla, il giorno successivo, in sostituzione della precedente. Ridenominazione di un Punto Fiduciale La registrazione della ridenominazione di un Punto Fiduciale viene effettuata, in maniera automatica dal sistema, nel momento in cui viene confermata, con l'apposita funzionalità, l'operazione relativa. La nuova funzionalità produrrà nella monografia archiviata sul sistema informatico i seguenti effetti: – apposizione di un timbro a tutta pagina riportante la dicitura “Punto Fiduciale sostituito. Vedere il campo note per dettagli”; – apposizione nel campo “Note”, della dicitura “Sostituito dal Punto Fiduciale PFXX/FFFF/CCCC in data gg/mm/aaaa”. Contestualmente, verrà creata, a partire dalla precedente, la nuova monografia del Punto Fiduciale ridenominato, sulla quale: – vengono riportati i nuovi dati identificativi; – viene sostituito nell'intestazione il nome dello stesso Punto Fiduciale; – viene trascritta nel campo “Note” la dicitura “Sostituisce il Punto Fiduciale PFXX/FFFF/CCCC in data gg/mm/aaaa”. Una procedura batch provvederà, infine, a prelevare la precedente monografia pubblicata per aggiornarla con quanto sopra riportato e a ripubblicarla, in sostituzione della precedente, nel giorno successivo all'operazione di ridenominazione. Per entrambe le operazioni illustrate, al fine di agevolare l'operato dei tecnici professionisti durante il periodo di transizione dalla vecchia alla nuova funzionalità, il Punto Fiduciale annullato o ridenominato potrà essere ancora utilizzato per la predisposizione di un atto di aggiornamento entro i sei mesi successivi alla data della sua modifica. Qualora quest'ultima condizione non dovesse essere rispettata, un controllo automatico provvederà a rifiutare l'atto di aggiornamento, che pertanto dovrà essere ripresentato opportunamente rettificato. Numero tre 7 Sarà, altresì, possibile effettuare l'elaborazione degli atti di aggiornamento che risultano nello stato “sospeso”, la cui data di presentazione sia precedente alla data di annullamento o ridenominazione dei Punti Fiduciali eventualmente presenti in essi. A partire dal l settembre 2011 l'atto di aggiornamento non potrà più essere redatto utilizzando Punti Fiduciali annullati o ridenominati. È buona norma, pertanto, accertarsi dello stato attuale dei Punti Fiduciali, consultando il sito internet dell'Agenzia, al momento della predisposizione dell'atto di aggiornamento. 5. Gestione delle particelle con superfici reali Nella predisposizione del libretto delle misure, al fine di una corretta gestione delle particelle caratterizzate da superfici reali, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il contorno della particella, devono essere trascritte, negli appositi campi introdotti nella nuova maschera della versione di Pregeo 10 (versione 10.1.4), le informazioni relative all'identificativo catastale della particella originaria presente nell'estratto di mappa e a quello della particella che sarà definito nella proposta di aggiornamento. Tali informazioni saranno, quindi, introdotte automaticamente nella riga 7 del libretto delle misure. Qualora un poligono chiuso non rappresenti una particella catastale, tali campi non dovranno essere compilati. È appena il caso di evidenziare che gli identificativi catastali inseriti nelle righe di tipo 7 del libretto delle misure devono corrispondere a quelli del modello censuario e della proposta di aggiornamento. 6. Generazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuari Come noto la procedura Pregeo 10 durante la predisposizione degli atti di aggiornamento per l'approvazione automatica genera automaticamente il modello per il trattamento dei dati censuari. Infatti, avendo codificato, per ciascuna tipologia di atto, le operazioni elementari da compiere, la procedura è in grado di pre impostare lo schema e le operazioni da eseguire sulle particelle originarie e derivate. Sulla base poi della proposta di aggiornamento, la stessa procedura completa le informazioni del modello prelevandone alcune dall'estratto di MARZO 2011 8 Agenzia del Territorio mappa ed altre dalla menzionata proposta. Si precisa, come già indicato nel paragrafo 2.4 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, che la compilazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuari, rappresenta una "utilità" che viene messa a disposizione dei tecnici professionisti, tanto che lo schema risulta editabile. Senza entrare nel merito di ciascuna tipologia codificata, si sottolinea che i dati generati in automatico dalla procedura devono essere sempre controllati e validati dal tecnico professionista, in quanto attengono alla sua diretta responsabilità. 7. Estratto di mappa La procedura per la produzione dell'estratto di mappa è stata modificata in modo da fornire, attraverso la componente alfanumerica, le ulteriori informazioni di seguito riportate: – tutti i Punti Fiduciali, presenti nella cartografia vettoriale, che rientrano in un cerchio di raggio di 1.000 metri centrato sul baricentro delle particelle richieste; – dati anagrafici completi e codice fiscale dei soggetti intestatari delle particelle; – quote di possesso del bene immobile. 8. Rilievo GPS con stazioni permanenti Qualora si utilizzi una stazione permanente ed il rilievo di aggiornamento sia posto a notevole distanza dalla stazione stessa, può accadere che si generino degli schemi di rilievo geometricamente instabili. Ciò può determinare valori molto elevati del semiasse dell'ellisse d'errore. Pertanto, per ovviare a quanto sopra, è possibile utilizzare le basi misurate indirettamente, calcolandone la matrice di varianza-covarianza in maniera rigorosa con una semplice trasformazione. Per operare correttamente, è necessario individuare un vertice finale di baseline, posto vicino all'oggetto del rilievo, che diventerà il primo vertice iniziale da citare nel libretto delle misure. Da esso possono essere calcolate le n-1 baseline indirette (se n è il numero di baseline effettivamente misurati). A queste basi può essere aggiunta la baseline lunga, con verso opposto a quella effettivamente misurata, per il collegamento alla stazione permanente. La funzionalità che permette di eseguire le suddette operazioni nell'elaborazione della procedura Pregeo 10 si attiva inserendo l'acronimo “VRS” (Virtual Reference Station) in corrispondenza del campo note della riga relativa al ver- Numero tre tice finale di baseline che si intende utilizzare come polo del calcolo delle basi indirette. Questa funzionalità permette di ottenere una configurazione geometrica più stabile per tutti i punti rilevati, ad eccezione del vertice corrispondente alla stazione permanente, sul quale si verificherà il maggiore valore del semiasse dell'ellisse d'errore. La procedura non considera tale ellisse nella verifica del rilievo. Ovviamente si può scegliere un solo punto VRS e le baseline devono avere le matrici di varianza-covarianza non nulle. 9. Nuova funzionalità per la produzione del “secondo originale” di un tipo di frazionamento Come noto, nel caso di tipi di frazionamento trasmessi per via telematica, il sistema informatico produce una ulteriore copia della ricevuta di approvazione, con valore di “secondo originale”. Tale documento, presente nel sistema informatico in un apposito elenco, viene digitalmente firmato dal Direttore dell'Ufficio provinciale o da un funzionario da lui delegato, quindi viene trasmesso in differita all'utente telematico. Qualora, per un tipo di frazionamento approvato in automatico, gli esiti dei controlli eseguiti a valle della registrazione negli archivi catastali risultino negativi, per incompletezza o errata redazione dello stesso atto (cfr. seconda fattispecie, paragrafo 8 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009), in luogo del “secondo originale” viene trasmessa in automatico al tecnico professionista, redattore dell'atto di aggiornamento, una comunicazione relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione, con lo scopo di informare tempestivamente il tecnico professionista stesso attraverso il canale telematico. Quest'ultima circostanza, comunque, non esenta l'Ufficio provinciale dal rispetto delle disposizioni emanate in merito, che prevedono una comunicazione formale, che deve essere redatta secondo le modalità previste per gli atti dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da inoltrarsi, non oltre il secondo giorno successivo a quello del ripristino della precedente situazione in catasto, alle parti interessate e al tecnico professionista, riportante le ragioni che ne hanno motivato l'adempimento. Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali, nell'attuazione della presente circolare e ne verificheranno la corretta attuazione. Franco Moggio MARZO 2011 Agenzia del Territorio Il Direttore dell’Agenzia del Territorio: serve una legge per uniformare la disciplina LA RURALITÀ DEI FABBRICATI C’È A PRESCINDERE DALLA CATEGORIA Fabrizio G. Poggiani - da Il Trabucco n. 4/2011 Per il Territorio la ruralità dei fabbricati deve essere riconosciuta indipendentemente dalla categoria posseduta dalla costruzione ma, stante anche la presenza di una cospicua giurisprudenza altalenante, si rende necessario un intervento legislativo, teso a consentire l’omogenea attuazione della relativa disciplina. È quanto affermato da Gabriella Alemanno, direttore dell’agenzia, nell’audizione di ieri in Commissione finanze della Camera dei de- putati, sul trattamento tributario degli immobili rurali, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 1994. Nel corso dell’intervento, la responsabile ha ripercorso tutti i passi della disciplina ricordando, in prima battuta, che i fabbricati rurali per molto tempo sono stati censiti al catasto terreni e che, con la legge (n. 139/1998) di riorganizzazione del catasto, il legislatore ha unificato le moda- FABBRICATI RURALI: LE INDICAZIONI DEL TERRITORIO AUDIZIONE IN COMMISSIONE VI FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2011 FABBRICATI ABITATIVI Il riconoscimento delta «ruralità» è subordinato da[ possesso di tutti. i requisiti di natura soggettiva e oggettiva (lett. da a) a e), comma 3, art. 9, del dl n. 557/1993) FABBRICATI Per dette costruzioni è necessario esclusivamente il rispetto dei requisiti di natura «oggettiva», di cui al comma 3-bis, art. 9 dl n. 557/1993 ACCATASTAMENTO STRUMENTALI Non è rilevante, nè il mancato accatastamento, nè l’accatastamento net catasto fabbricati a una categoria diversa da quelle specificatamente individuata per dette costruzioni («A/6» e «D/10»), in quanto la categoria è scelta «autonomamente» dal contribuente (Docfa), fatta salva la possibile verifica a cura degli uffici locali del Territorio. I.C.I. L’esenzione resta valida sino a quando le costruzioni mantengono una funzionalità all’esercizio delle attività agricole e net solo rispetto delle condizioni di cui all’art. 9. dl n. 557/1993, a prescindere dalla categoria catastale attribuita NORMA è necessario un intervento legislativo tale da consentire «... la piena e omogenea attuazione del processo di riforma già delineato dal legislatore con il citato articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557..,» Numero tre MARZO 2011 9 10 Agenzia del Territorio lità di dichiarazione delle costruzioni rurali con quelle già previste per gli immobili urbani, utilizzando la specifica procedura Docfa. Pertanto, i fabbricati sono stati iscritti nel catasto urbano con attribuzione di rendita non utilizzabile, però, ai fini dell’imposizione diretta e dei tributi, se la costruzione rurale risulta rispettosa dei requisiti di cui al comma 3 (abitativi) o 3-bis (strumentali), dell’art. 9, dl n. 557/1993 (circolari n. 50/2000, n. 118/2000, n. 38/2005 e risoluzione n. 207/2009) a prescindere dal classamento attribuito (Agenzia del territorio, circolare n. 7/2007). Di conseguenza, un’abitazione rurale può essere inserita in qualsiasi categoria tipica delle abitazioni civili (A/2) o economiche (A/3), a prescindere che l’abitazione sia utilizzata o meno dall’imprenditore agricolo, di cui all’articolo 2135 c.c., come agli immobili strumentali può essere attribuita una categoria qualsiasi, ma ritenuta appropriata per le caratteristiche proprie, individuata nei gruppi ordinari («C») o speciali («D»). È pur vero che in catasto esistono due categorie destinate alle costruzioni rurali, di cui una (A/6) caduta in disuso e utilizzabile solo in presenza di determinati indicatori, ormai non più presenti nelle costruzioni moderne (assenza di disimpegni e di servizi igie- nici interni ecc.) e l’altra (D/10) destinata alle costruzioni strumentali utilizzate nelle attività agricole, attribuibile solo in presenza di determinati requisiti (connessione ai terreni agricoli, utilizzazione per la manipolazione o trasformazione dei prodotti); nessuna disposizione, però, né tanto- damento (Cassazione, sentenze nn. 14967 e 15048 del 2010) e, soprattutto, in tema di tributi locali (Ici), ha affermato che non si possono considerare rurali, nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, dl n. 557/1993, le costruzioni che non risultano classificate in catasto nelle cate- meno i due commi dell’art. 9, del dl n. 557/1993, richiede una categoria specifica, ma ne esclude solo alcune tipologie (in particolare, le categorie A/1 e A/8 e quelle di lusso). Nonostante i recenti interventi legislativi, culminati con l’interpretazione autentica, di cui al comma 1-bis, dell’art. 23, dl n. 207/2008, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 18565/2009, in primis), in maniera altalenante seppure in via di consoli- gorie specifiche «A/6» e «D/10». Pertanto, la responsabile del Territorio ha confermato (come già fatto in numerose occasioni) che, rispettati i requisiti indicati dall’art. 9, dl n. 557/1993, i fabbricati devono essere considerati rurali, a prescindere dalla categoria assegnata, ancorché si ritenga necessaria l’emanazione di una specifica norma «.. volta a consentire la piena e omogenea attuazione del processo di riforma...», di cui al citato decreto sulla ruralità. Numero tre MARZO 2011 Agenzia del Territorio Febbraio 2011 SANZIONI PREVISTE PER CHI NON ACCATASTA Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle sanzioni previste per chi non si allinea alla sanatoria catastale. La circolare 4/E del 15 febbraio ha fatto il punto della situazione sulle misure della manovra estiva, spiegate nei mesi successivi da atti del Fisco e dell’Agenzia del Territorio. COSA PREVEDE LA SANATORIA CATASTALE L’articolo 19 della manovra estiva mira all’emersione delle “case fantasma”. Rientrano in questa categoria gli immobili non dichiarati al Catasto, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità. La norma ha istituito anche l’Anagrafe Immobiliare Integrata, attiva dal primo gennaio per il monitoraggio delle istanze di regolarizzazione. La precisa indicazione dei dati catastali è diventata quindi necessaria per compravendite, locazioni e trasferimento di diritti reali sugli immobili. Dal primo luglio 2010, la mancata o errata indicazione dei dati catastali fa scattare sanzioni che oscillano dal 120 al 240 per cento dell’imposta di registro dovuta. ADEGUAMENTI, CHIARIMENTI ED EVOLUZIONE DELLA NORMA circolare 2/2010 ha reso possibile l’allineamento dei registri immobiliari a quelli catastali dopo la compravendita. Un mese più tardi, la circolare 3/2010 ha chiarito che sono esclusi dalla segnalazione al Catasto i fabbricati rurali e gli edifici diroccati. La comunicazione non è necessaria neanche per lo spostamento di pareti interne che non creano nuovi vani. Nei giorni scorsi il maxiemendamento al ddl per la conversione del “Milleproroghe” ha fatto slittare al 30 aprile i termini per la regolarizzazione catastale. Subito dopo sarà applicata una rendita presunta che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007. La manovra aveva inizialmente fissato al 31 dicembre 2010 il termine per la presentazione delle istanze. Un tempo giudicato troppo stretto dagli addetti ai lavori e posticipato al 31 marzo dal DL Milleproroghe. Vista la necessità di indicare i dati catastali per compravendite e locazioni, lo scorso giugno il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con cui ha modificato il modello 69, da utilizzare per i contratti a partire dal primo luglio, e introdotto il modello CDC, utile per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti già registrati al primo luglio. A luglio l’Agenzia del Territorio con la Numero tre MARZO 2011 11 12 Fisco PIÙ ALTO IL PREZZO PER REGOLARIZZARE LE CASE FANTASMA ICI e IRPEF vanno pagate dal 2007 da “Il Sole-24 Ore”, Il Trabucco n. 4/2011 Lo Stato alza la posta sulle case fantasma. Dopo le supersanzioni legate al federalismo municipale, tocca al milleproroghe: il maxiemendamento votato dal Senato concede sì un mese in più ai proprietari per mettersi in regola – dal 31 marzo al 30 aprile – ma addossa ai ritardatari quattro anni di imposte arretrate, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Risultato: a maggio i funzionari dell’agenzia del Territorio cominceranno le operazioni a tappeto per attribuire una rendita presunta agli edifici non ancora accatastati, e gli effetti fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2007, a meno che il titolare non riesca dimostrare in qualche modo che l’edificio è stato costruito dopo il 2006 (ad esempio, recuperando la Dia o il permesso di costruire, o magari usando bollette e contratti per luce, acqua e gas). Questo ribaltamento di prospettiva si abbinerà a uno snellimento dell’iter di notifica: le rendite saranno affisse nell’albo pretorio di ogni Comune, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e potranno anche essere visionate negli uffici e sul sito internet dell’Agenzia. Il conto varierà caso per caso, ma sarà salato. Ad esempio, il proprietario di una villetta non accatastata nelle campagne laziali – usata come seconda casa per il fine settimana – dovrà pagare Ici e Irpef dal 2007 al 2010: Numero tre MARZO 2011 il tutto per un totale che lievita fino a 7.500 euro, anche definendo l’accertamento senza ricorso (si vedano gli altri esempi nel grafico). Dal particolare al generale, si può calcolare che siano in gioco circa 765 milioni di euro tra imposte arretrate, interessi e sanzioni, che diventano 915 milioni conteggiando anche l’Ici e l’Irpef dovute per il 2011. A questo risultato si arriva partendo dalle ultime stime, secondo cui a fine aprile rimarranno ancora 800mila situazioni anomale da esaminare su un totale di 2 milioni individuate dal Territorio incrociando foto aeree e mappe del catasto. Proiettando sulle ultime parti- Fisco celle catastali i risultati della prima campagna di accertamenti, si possono stimare il numero, la tipologia e la rendita media degli edifici fantasma: 160mila abitazioni, 140mila magazzini, 115mila garage e 50mila immobili di tipo diverso. Da qui il totale di 765 milioni: un importo che farebbe molto comodo all’erario statale e alle casse comunali, ma che – comunque – non va considerato come un dato acquisito. Prima di tutto, si tratta di vedere se i sindaci cominceranno a riscuotere il dovuto e a coltivare la propria base imponibile; cosa che finora è successa raramente, soprattutto nelle zone ad alta densità di violazioni, come le province di Avellino, Benevento, Vibo Valentia, Nuoro, Viterbo e Potenza, dove ci sono più di 100 segnalazioni ogni mille abitanti. Inoltre, bisogna considerare che molte case fantasma sono costruite su terreni di proprietà altrui (emigranti o persone defunte da decenni senza che nessuno abbia fatto le volture), con la conseguenza che potrebbe rivelarsi difficilissimo risalire al soggetto “giusto”. La pubblicazione sull’albo pretorio del Comune risolve il problema della notifica, ma la riscossione – in qualche caso – potrebbe essere una strada impraticabile. Tutta questa partita, poi, si intreccia con le sanzioni irrogate dal Territorio, che si aggiungono a quelle del fisco in caso di 13 immobili non dichiarati. La normativa attuale fissa un range da 258 a 2.066 euro. L’ultima bozza del decreto sul federalismo municipale, però, ipotizza di moltiplicare per quattro le sanzioni e ne assegna il 75% ai sindaci: la posta per i Comuni, quindi, va da 380 milioni a 3 miliardi di euro. Anche in questo caso, però, alzare la posta in palio servirà a poco se i protagonisti non cambieranno stile di gioco. Gli stessi amministratori che hanno assistito senza battere ciglio alla proliferazione delle case fantasma presto dovranno decidere se demolire gli abusi edilizi o fingere di non vederli (almeno nel caso dei più lievi) per incassare le imposte. RURALITÀ, LA CATEGORIA È OPTIONAL Sono indipendenti i requisiti per qualificare i fabbricati da “ItaliaOggi”, Il Trabucco n. 4/2011 Per qualificare un fabbricato rurale non è necessario attribuire una specifica categoria catastale alla costruzione, stante il fatto che la stessa qualifica si può ottenere a prescindere dalla circostanza che l’abitazione sia utilizzata o meno dall’imprenditore agricolo. Questo ciò che emerso nel corso dell’audizione, dello scorso 22 febbraio, di Gabriella Alemanno, direttore dell’Agenzia del territorio, chiamata a fornire indicazioni sul trattamento tributario delle costruzioni rurali, di cui all’articolo 9, dl n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 1994. Contestualmente alle recenti disposizioni in tema di accertamenti, destinati al recupero di gettito derivante da fenomeni di evasione e di elusione fiscale in ambito immobiliare, il comma 36, dell’art. 2, di 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, ha individuato determinate attività destinate alle verifiche dei fabbricati iscritti in catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità che, come noto, comporta l’esenzione totale dal pagamento di imposte e tributi locali. In particolare sono stati forniti indirizzi specifici per le verifiche Numero tre dei fabbricati rurali censiti ancora al catasto terreni o censiti nel catasto fabbricati ma che hanno perduto i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell’art. 9, dl n. 557/1993. Sul tema la responsabile ha evidenziato le difficoltà derivanti, non tanto dall’identificazione degli immobili da verificare (450 mila accertamenti alla fine dello scorso anno), ma, soprattutto, dalla concreta applicazione della disciplina indicata, soprattutto per effetto di un consolidamento di una giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze nn. 18565 e 18570 del 2009 e dalla n. 14967 alla n. 15048 del 2010) che si è allineata a quanto indicato dalla medesima Corte, nella sentenza a sezioni unite citata, che ha affermato la necessità che gli immobili siano collocati nelle categorie «A/6», se abitativi, e «D/10», se strumentali all’esercizio delle attività agricole, di cui all’articolo 2135 c.c., al fine di ottenere l’esenzione totale dal pagamento di imposte e tributi. Facendo un passo indietro, anche in relazione a quanto già indicato dal Territorio (circolare n. 7/T del 2007), il direttore ha evidenziato che il decreto n. 139 del 1998 ha unificato le modalità di di- MARZO 2011 14 Fisco chiarazione delle costruzioni rurali a quelle già indicate per gli immobili urbani, mediante l’utilizzo della nota procedura Docfa, con la conseguenza che, a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia utilizzato o meno dall’imprenditore agricolo, è possibile attribuire la ruralità alle abitazioni civili o economiche, collocate rispettivamente nelle categorie «A/2» e «A/3». Per quanto concerne l’inserimento degli abitativi nella categoria «A/6 – abitazioni di tipo rurale» è stato evidenziato che detta qualifica pub essere utilizzata solo in presenza di determinati indicatori, come l’assenza di disimpegni, la mancanza di servizi igienici all’interno dell’unità abitativa e finiture e pavimentazioni di qualità inferiore a quelle proprie dell’edilizia popolare; peraltro, sul tema, è sempre utile ricordare che il ministero delle finanze, dipartimento del territorio (circolare 9/02/2000 n. 18/T) ha, di fatto, soppresso la categoria indicata dai giudici supremi («A/6») come necessaria. Per analogia, anche agli immobili rurali strumentali, di cui al comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993, nella prassi estimale viene attribuita la categoria più consona, rispetto alla struttura della costruzione, inserendo detti fabbricati nelle categorie dei gruppi ordinari (categoria «C2») o speciali (categoria «D»), sulla base della relativa consistenza, dell’impiantistica e quant’altro. Per quanto concerne le costruzioni strumentali più rilevanti, come quelle destinate alla produzione vitivinicola, la categoria sovente attribuita è quella speciale «D/1 – Opifici», ancorché alle stesse, come avviene per la generalità dei fabbricati utilizzati per le funzioni produttive agricole, potrà essere attribuita la categoria «D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», di cui al comma 5, dell’art. 1, dpr n. 139/1998 (Agenzia del territorio, circolare 7/2007 § 3.2). Resta possibile, in sede di accertamento e a cura del Territorio, verificare la categoria proposta, riscontrando la presenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della ruralità, ma ai fini fiscali resta altrettanto impregiudicato il fatto che, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 9, dl n. 557/1993, i fabbricati siano riconosciuti rurali, e di conseguenza esentati dal pagamento di imposte e tributi, a prescindere dalla categoria assegnata. Pertanto, conclude il direttore del Territorio, ribadendo quanto già sostenuto nel tempo (circolare 7/T del 2007 e nota n. 10933 del 2010), a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile, per ottenere la qualifica di fabbricato rurale, si rende necessario rispettare esclusivamente, in quanto sufficienti, le condizioni richiamate dall’art. 9, commi 3 e 3-bis, del dl n. 557/1993; per chiudere l’eterna diatriba, pero, si rende necessaria una soluzione legislativa al problema. LE CONFERME SULLA RURALITÀ CATEGORIA Ai fini del riconoscimento detta ruralità alla costruzione, non rileva l'accatastamento nel catasto fabbricati ad una categoria diversa da quella specificatamente individuata per dette costruzioni («A/6» e «D/10») in quanto la categoria è scelta in via autonoma dal contribuente con la procedura Docfa. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO In presenza dei requisiti indicati dai commi 3 e 3-bis, dell'articolo 9, dl n. 557/1993, it fabbricato non genera un presupposto autonomo per l'applicazione, in particolare, del tributo locale (Ici), dovendo ritenere la rendita della costruzione assorbita dal reddito dominicale del fondo su cui essa si colloca. NORMA SPECIFICA Il Territorio evidenzia: la necessità di un ulteriore e specifico intervento legislativo che renda omogenea l'applicazione detta disciplina sui fabbricati rurali, tenendo conto esclusivamente di quanto sancito dai commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell'art. 9 dl n. 557/1993. Numero tre MARZO 2011 Conciliazione 15 I GEOMETRI CONCILIATORI GEO-C.A.M. Costituita l’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Renzo Fioritti, da “dimensione Geometra”, 4/2011 Il 26 gennaio di quest’anno è stata costituita con Atto Notarile l’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori, identificata anche con l’acronimo GEO-C.A.M., che ha come scopi fondamentali: a) sviluppare la cultura della mediazione e della conciliazione attraverso lo studio, la ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento e la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie; b) sviluppare la cultura in materia di consulenza tecnica in ambito giudiziario ed extragiudiziario e di procedure arbitrali. Pertanto si tratta di una Associazione che non si interesserà solo della nuova attività del “MEDIATORE-CONCILIATORE”, ma che si rivolge anche alle altre “Figure nell’ambito delle consulenze tecniche” di cui il Geometra si occupa da sempre, quali il C.T.U. – C.T.P. – ARBITRO. Al momento della costituzione di questa associazione è stato nominato il primo Consiglio Direttivo e sono state attribuite le cariche sociali. Presidente è Filippo VIRCILLO di Genova (già presidente della Associazione Nazionale Geometri Conciliatori, che si è fusa con questa nuova), Vice-Presidente Paolo FREDIANI (noto docente di corsi in particolare per i C.T.U.) e Segretario Guido TURCHETTI di Rovigo. Questi e gli altri componenti il Consiglio Direttivo, avranno il compito di avviare l’Associazione fino al 31 dicembre di quest’anno, dopo di che ci saranno le elezioni da parte di tutti i soci. La prima riunione del Consiglio di GEO-C.A.M. si è tenuta il 21.02.2011, nella quale sono state gettate le basi dell’azione di avvio dell’Associazione; a giorni a tutti i Collegi verrà fatta pervenire una circolare con le modalità per l’iscrizione e notizie in merito all’assistenza per la formazione degli “Organismi per la Conciliazione”. In collaborazione con i Collegi Provinciali verrà proposto un seminario divulgativo, nel quale verrà spiegato compiutamente la potenzialità di questa nuova attività, che potrà svilupparsi all’interno della nostra Categoria, quanto più noi tutti sapremo darle spazio, ad esempio inserendone la clausola nei contratti, regolamenti di condominio, contratti di appalto, ..., riportando la clausola che in caso di contestazioni o vertenze dovranno rivolgersi presso gli Organismi di Conciliazione dei Geometri. Tra le prime iniziative l’Associazione si prefigge l’istituzione di: • Comitato scientifico di supporto agli Organismi periferici; • Nucleo nazionale referenti sulle varie materie di Conciliazione. Numero tre Inoltre l’organizzazione in sede locale provvederà alla predisposizione di seminari, con il coinvolgimento di giudici ed avvocati per conferire visibilità ai nostri Iscritti. In ogni Collegio dovrebbe essere individuato un collega referente che supporti i Mediatori-Conciliatori locali, in collegamento con l’Associazione Nazionale. Tale referente dovrà avere i seguenti requisiti: • conoscenza delle materie e pratica professionale da almeno 5 anni nelle materie (anche con l’aiuto di gruppi di colleghi divisi per argomento da trattare); • buona attitudine alla gestione di gruppi; • capacità di comunicazione e relazione; • capacità organizzativa, • passione e disponibilità di tempo da dedicare alla Categoria L'Attività, sotto la direzione di GEO- C.A.M. e con iniziative comuni su tutto il territorio nazionale, avrà le seguenti mansioni: 1) verifica e sondaggio di problematiche locali per le attività di riferimento; 2) organizzazione del quadro d’incontri periodici con giovani, per approfondimenti, per offerta opportunità di verifica/apprendimento continua; 3) eventuale coordinamento locale di iniziative assunte dall’Associazione; 4) svolgere sessioni di studio ed aggiornamento a Roma, offerte dall’Associazione; 5) svolgere forum periodici a Roma per confronti con tutte le realtà italiane. Siamo in attesa che l’Associazione dia risposta a diversi quesiti ed interrogativi posti anche dal Collegio di Udine, che pur essendo pronto a partire (con reperimento della sede, abilitazione dei Mediatori), non può farlo non essendo ancora chiaro, come e chi può presentare domanda al Ministero per l'istituzione dell'Organismo: il Collegio stesso o una Società?, ...una Cooperativa o un'altro Ente?, ... oppure con collegamenti tra più enti?, ... e poi, ... che tipo di contabilità fiscale dovrà essere adottata....? Intanto l’Associazione ha predisposto una bozza di Regolamento sulle modalità operative per il funzionamento dell’Organismo di Mediazione. In tal modo le Commissioni locali possono verificarne la compatibilità con le aspettative locali ed essere pronti a presentare domanda di istituzione al Ministero, che ricordo potrà essere formulata indicando almeno cinque nominativi di colleghi “abilitati con 54 ore di corso” e sarà operativa anche con 20 giorni di silenzio assenso. MARZO 2011 16 Varie CERTIFICAZIONE ENERGETICA: LE NOVITÀ PER GLI IMMOBILI O.O., http://www.geometra.info/ Il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 in materia di energia da fonti rinnovabili, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 della Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, interviene sulla materia della certificazione energetica degli edifici prevedendo due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione. In particolare, il provvedimento inserisce due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater. Il primo dispone che “nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”. Il nuovo comma 2-quater afferma che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Confedilizia ha dunque fornito alcune prime indicazioni in merito alla disposizione del comma 2ter già in vigore – mentre l’entrata in vigore del comma 2-quater è prevista per il 1° gennaio 2012 -, relativa all’obbligo di inserire nei contratti di compravendita e di locazione una nuova clausola. Innanzitutto, per quanto riguarda i rapporti con la legislazione regionale, si pone la questione delle conseguenze che la nuova norma produce in funzione del fatto che le Regioni abbiano o meno legiferato in materia di certificazione energetica. A tal proposito, la nuova disposizione attiene alla disciplina dei contratti, sulla quale lo Stato ha competenza esclusiva. Quindi le disposizioni contenute nel nuovo comma 2-ter prevalgono sulla normativa regionale. Per quanto riguarda invece l’utilizzabilità dell’autodichiarazione (classe energetica G,) il d.m. 26.6.2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) prevede che – per gli edifici di superficie “utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq e, per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all’8.10.’05 Numero tre – il proprietario, “consapevole della scadente qualità energetica del suo immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data di formazione, in cui afferma che “l’edificio è di classe energetica G” che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”. In seguito alle nuove disposizioni, Confedilizia afferma che sembra confermata la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione che costituisce un’alternativa alla dotazione dell’attestato di certificazione energetica. Con riferimento alle locazioni, l’obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica “solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”. Si tratta, nello specifico, dei seguenti casi: • immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente all’8.10.2005 • immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per “gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri,” dopo l’1.7.2007; per “gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadri”, dopo l’1.7.2008; per le “singole unità immobiliari”, dopo l’1.7.2009) • immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall’1.1.2007, “incentivi” e “agevolazioni di qualsiasi natura”, che siano “finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche” • immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dall’1.1.2007, contratti relativi alla “gestione” dei loro “impianti termici o di climatizzazione” Un’altra questione che si pone è se la disposizione che prevede l’indicata clausola sia inderogabile in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell’esclusivo interesse dell’acquirente o del conduttore e quindi sia per gli stessi disponibile. Su tale complessa tematica non è al momento possibile pronunciarsi, attesa l’assenza di qualsiasi interpretazione o anche commento dottrinale in punto coi quali confrontarsi. Ciò che pare invece potersi senz’altro escludere è che l’assenza della clausola ora prevista produca la conseguenza della nullità del contratto. MARZO 2011