IL SENTIERO DI ARIANNA REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE ART. 1 E’ istituita, nell’ambito della Società Cooperativa Sociale “Il Sentiero di Arianna coop. soc. a r.l.”, una sezione a risparmio esclusivamente operante per la raccolta di prestiti, da parte dei soli soci, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto della Cooperativa ART.2 La raccolta dei prestiti è facoltativa e non obbligatoria per i soci. Avverrà quindi a titolo volontario, previa sottoscrizione di apposito contratto di deposito a norma delle leggi vigenti. ART. 3 La raccolta di risparmio fra Soci dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla legge ai sensi dall’articolo 13 del D.P.R. del 29/09/73 n° 601, come modificato dall’articolo 23 comma 1 Legge 27/02/85 n° 49 e, successivamente, dall’articolo 10 Legge 31/01/92 n° 59, allo scopo di usufruire delle agevolazioni ivi previste. La raccolta dovrà avvenire anche nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ed in particolare: - i prestiti potranno essere sottoscritti solamente dai Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi; - le modalità di raccolta dei prestiti dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento; - la raccolta di risparmio non potrà avvenire sotto forma di strumenti collegati con l’emissione di mezzi di pagamento. ART. 4 L’ammontare dei prestiti, da parte di ciascun Socio non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento\00) e, nel caso di prestiti di importo superiore, questi devono essere costituiti da multipli di tale somma. Il limite massimo possibile per ogni socio è quello previsto dalla legge. ART. 5 E’ facoltà dei soci chiedere la restituzione delle somme prestate o di parti di esse; la richiesta di restituzione dovrà essere fatta con un preavviso scritto così scaglionato: - per il ritiro di quote fino a 1.000 euro 5 giorni lavorativi di preavviso - per il ritiro di quote fino a 5.000 euro 10 giorni lavorativi di preavviso - per il ritiro di quote oltre i 5.000 euro 15 giorni lavorativi di preavviso Art. 6 L’ammontare complessivo dei prestiti sociali non può superare il triplo del patrimonio netto della cooperativa (capitale sociale e riserve indivisibili) risultante dall’ultimo bilancio approvato, salva la presenza delle garanzie previste dalla legge che permettano di elevare tale limite al quintuplo del patrimonio netto. Tali limiti potranno non essere rispettati solo nei casi previsti dalla legge. ART. 7 I prestiti non sono a scadenza. Gli interessi sui prestiti maturati vengono pagati, o capitalizzati, alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno. Sull’ammontare degli interessi maturati verrà effettuata a titolo definitivo, la ritenuta fiscale prevista dalla normativa vigente. ART. 8 Per ciascun prestito viene emesso un libretto nominativo, numerato non trasferibile, in duplice esemplare, rappresentativo della somma che il Socio ha depositato. Uno degli esemplari verrà rilasciato al Socio, ed uno verrà conservato dalla Cooperativa. Il libretto sostituisce il contratto di finanziamento previsto al punto 3.2 delle istruzioni della Banca d’Italia, e costituisce, inoltre, ricevuta del prestito effettuato dal Socio. In caso di perdita, smarrimento o distruzione del proprio libretto, il Socio deve farne denuncia al C.d.A. da parte del quale avrà diritto al rilascio di un duplicato. ART. 9 Sia i singoli libretti rilasciati ai Soci, che quelli conservati in Cooperativa, dovranno contenere, fra le altre, le seguenti indicazioni: - Cognome e Nome, Data e Luogo di Nascita, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale del Socio; - la sezione di iscrizione al libro Soci e la data di associazione; - n° identificativo del libretto; - importo della somma data in prestito; - tasso di interesse lordo e netto annuo corrisposto (espresso in percentuale); Inoltre, al fine di evitare sanzioni ai sensi dell’articolo 96 della Legge Bancaria, su ogni certificato dovranno essere riportate le seguenti diciture: - la ragione sociale della Cooperativa con l’espressa indicazione di “Cooperativa non iscritta all’albo delle Aziende di Credito”; - la dicitura che: “il presente documento é nominativo e non é trasferibile”. Con la firma del libretto il Socio acconsente al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/96 n° 675, (in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali), e dichiara che autorizza la loro raccolta e utilizzazione finalizzata alla gestione del prestito stesso. L’esemplare del libretto rilasciato al Socio riporterà: la data e la firma di uno degli Amministratori delegati a tali operazioni. L’esemplare trattenuto dalla Cooperativa riporterà: la data e le firme sia del Socio che di uno degli Amministratori delegati al Prestito. ART. 10 In caso di morte del Socio prestatore, si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità. In caso di recesso, decadenza o esclusione del Socio prestatore, il prestito versato e gli interessi maturati relativi al periodo di prestito compreso sino alla mensilità in cui siasi verificato il recesso, la decadenza o l’esclusione, dovranno essere restituiti entro il decimo giorno del mese successivo a quello di cui sopra, salvo naturalmente, il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido. ART. 11 La misura indicativa dei tassi di interesse viene deliberata dall’Assemblea dei Soci su base annua, conformemente allo spirito e agli scopi della Cooperativa. Tale misura non può superare quella massima fissata dall’articolo 13 comma b) del D.P.R. 29/09/73 n° 601 (tasso massimo quello dei buoni fruttiferi postali più 2,5%) ART.12 In caso di variazioni di legge sarà obbligo del C.d A. recepire ed applicare le nuove disposizioni. Nel caso in cui queste variazioni, dettate dalla legge, riguardino i tassi di interesse del Prestito Sociale, il C.d A. dovrà: adeguare i tassi di interesse dei prestiti in essere che eccedono i nuovi limiti imposti dalla Legge, applicando loro il nuovo tasso massimo di interesse con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei nuovi tassi. Il nuovo tasso di interesse, la data di decorrenza ed il nuovo importo degli interessi dovranno essere annotati sul certificato del prestito e comunicati prontamente ai Soci titolari di tali prestiti; qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di equità, potrà variare i tassi secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto del nuovo tasso massimo. Inoltre al C.d.A. è attribuito il potere di deliberare eventuali variazioni dei tassi del Prestito Sociale, in deroga a quelli deliberati dall’Assemblea, nei casi che ciò si renda necessario per una corretta amministrazione nell’interesse della Cooperativa. Il C.d.A. potrà effettuare variazioni dei tassi in aumento o in diminuzione nel limite di 1,5 punti percentuali rispetto a quelli deliberati dall’Assemblea. Ogni variazione deliberata dovrà essere comunicata a tutti i Soci entro i trenta giorni precedenti l’adozione dei nuovi tassi. ART. 13 Il C.d A. dovrà attribuire ad uno fra i propri componenti compiti di controllo e verifica: talie Consigliere sarà tenuto a riferire periodicamente in merito al Consiglio. La Cooperativa é tenuta a garantire la massima segretezza sui soci che abbiano erogato prestiti. ART. 14 La Cooperativa é regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all’articolo 26 del D.L.C.P. S. 14/12/47 n° 1577 e successive rettifiche, modificazioni e integrazioni (requisiti mutualistici).