IL LAVORO IN COOPERATIVA Tirocinio Formazione/Orientamento Confcooperative Siena ITC Sallustio Bandini 2006/2007 Tirocinante:Vanessa Caliani Ciao!!! Tutor aziendale: Cinzia Tutor scolastico: Irene Collodi Bernardis Referente progetto: Caterina Cicchella Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune. Lo scopo può essere di tipo economico,sociale e culturale. A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci. Le cooperative possono avere molte finalità,ma quelle di lavoro sono Individuabili in tre tipologie: coop.di produzione e lavoro; coop.sociale; coop.della piccola pesca. A differenza di quanto avveniva con la precedente normativa, laddove il rapporto di lavoro formava un tutt’uno con quello societario e quindi il socio veniva già ammesso in cooperativa in qualità di lavoratore, la Legge 142/2001 ha introdotto il principio dello “ scambio ulteriore “. In base a quest’ultimo la prestazione del socio lavoratore si inquadra nell’ambito di due rapporti distinti: uno sociale, diretto a creare un’impresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi la ripartizione del guadagno, l’altra di mera prestazione di lavoro retribuito e subordinato alle dipendenze della cooperativa. Il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo ,un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con il quale contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Occorre cioè prima l’adesione alla società poi la scelta del rapporto. Pertanto per divenire soci lavoratori occorre attuare un doppio passaggio: 1.Aderire alla cooperativa in qualità di socio; 2.scegliere, anche in seguito, la tipologia del rapporto di lavoro, tra dipendente, autonomo,qualsiasi forma ivi compresa la collaborazione coordinata/continuativa. La legge in questo modo scindendo le due posizioni, consente che il socio possa essere ammesso in cooperativa in attesa che si presentino occasioni di lavoro , e solo quando queste ultime si concretizzeranno,verrà instaurato l’ulteriore rapporto di lavoro (art.1 legge 142/200 come riformata dalla L.30/2003). I soci lavoratori di cooperativa: • Concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; • Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’ azienda; • Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; • Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta ,nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. (Art.1L142/2001). L’esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo terzo della L.300/1970 (Statuto dei lavoratori ) trova applicazione compatibilmente con lo stato del socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Secondo l’accezione tradizionale, per associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al Decreto legislativo CPS n.1577/1947(art.2 Circolare Min.Lavoro 10/2004). L’art.9 della legge n.30/2003 ha previsto che, salvo gli specifici casi indicati, il Regolamento di cui le cooperative di settore devono obbligatoriamente dotarsi, non possa contenere disposizioni derogatorie peggiorative rispetto al trattamento economico minimo di cui all’art.3,comma 1, della legge n.142/01. Ciò determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello ( tabellare o di qualifica, contingenza , ecc..)ma anche per quanto riguarda la altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse , ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro ( orario contrattuale). Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l’obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori ( TFR, ferie,ecc..) Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, l’art.4 della Legge n.142/2001 rinvia alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b) , sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 C.C. a seguito delle modifiche al sistema del diritto societario introdotte con D. Lgs. N.6/2003. Questa norma lega inscindibilmente le sorti del rapporto di lavoro a quelle del rapporto sociale, per cui la conclusione del rapporto societario comporta automaticamente la conclusione di quello lavorativo “ ulteriore” senza necessità di alcun atto aggiuntivo. Rimane comunque in capo alla cooperativa, nell’ambito della sua autonomia statutaria ,la facoltà di prevedere nell’atto costitutivo che lo scioglimento del rapporto lavorativo sia disgiunto da quello societario. La cooperativa potrebbe quindi inserire nell’atto di cui sopra clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto sociale non determini effetti su quello lavorativo e viceversa. Artt.2511 e seguenti Codice Civile Legge 142/2001: revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore Art.9 L30/2003: delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Circolare Ministero e delle politiche sociali n.10 / 2004