Regolamento
della Sezione depositi
a risparmio
raccolti presso i Soci
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della Sezione depositi
a risparmio
raccolti presso i Soci
71 4 maggio 1996, l'Assemblea ordinaria dei
IL Soci ha approvato il nuovo 'Regolamento della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i
Soci", che contiene una revisione complessiva delle procedure sul prestito sociale e alla cui stesura hanno partecipato anche i Soci coinvolti nelle
apposite Commissioni di lavoro del Consiglio di
amministrazione e del Consiglio generale.
La revisione di queste norme è stata avviata
da tutte le cooperative a seguito di nuovi e complessi dispositivi di legge emanati dal Comitato
interministeriale per il Credito e Risparmio in
merito alla raccolta di risparmio presso i Soci da
parte di società cooperative.
In questo modo, finalmente, è stata riconosciuta un'importante tutela e legittimazione ad
un istituto fino ad ora regolamentato quasi esclusivamente attraverso normative di carattere fiscale.
Queste leggi impongono obblighi di "trasparenza
e prevedono adeguate cautele in favore dei risparmiatori, per altro già ottemperate dai comportamenti chiari e coerenti adottati da Coop
Lombardia nei confronti dei propri Soci prestatori.
Una delle più importanti novità introdotte dal
nuovo regolamento consiste nella predisposizione di un vero e proprio contratto che dovrà essere firmato da ogni Socio prestatore presso gli
Uffici Soci a partire dal 1° luglio di quest'anno,
data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Il contratto conterrà tutte le condizioni economiche praticate, dai tassi di interesse alla gratuità
del servizio, e in quella occasione saranno illustrati tutti gli altri vantaggi connessi alla nuova
gestione dei depositi a risparmio presso Coop
Lombardia.
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Regolamento
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raccolti presso i Soci
Regolamento
1. In attuazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale è istituita
una sezione di attività denominata Sezione Depositi a
Risparmio, gestita con apposita contabilità sezionale, per la
raccolta di risparmio da impiegare esclusivamente per il
conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa. Tale
raccolta è rivolta ai soli Soci che risultino iscritti nel libro
Soci da almeno tre mesi. È pertanto tassativamente esclusa
la raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. Devono essere messi a disposizione dei Soci, nei locali in
cui si svolge la raccolta di fondi, fornendo tutti i chiarimenti
richiesti, i testi dei seguenti documenti:
a. delibera del .Comitato Interministeriale per il Credito e
Risparmio (C.I.C.R.) del 3 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'H marzo 1994);
b. istruzioni della Banca d'Italia (Gazzetta Ufficiale n. 289
del 12 dicembre 1994);
e. articolo 3 dello Statuto;
d. regolamento;
e. foglio informativo analitico.
3. Il Socio, all'atto della conclusione del contratto di deposito,
deve rilasciare, per iscritto ed in duplice originale,
dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni che lo
regolano e che devono essere trascritte prima della
dichiarazione stessa. Un originale della dichiarazione deve
essere consegnato al Socio unitamente al Libretto
Nominativo di Deposito a Risparmio, altrimenti detto
Libretto, ed al foglio informativo analitico riportante le
condizioni vigenti. Non è ammessa l'intestazione del libretto
a più persone ed esso è assolutamente intrasferibile.
4. L'accettazione non può essere accolta se, per effetto della
somma depositata, si superasse il limite del triplo o l'altro
del quintuplo del patrimonio (capitale versato e riserve)
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risultante dall'ultimo bilancio approvato, come disposto dai
provvedimenti delle autorità monetarie richiamati dall'art. 2
lettere a) e b) del presente Regolamento. Il Consiglio di
Amministrazione può fissare limiti inferiori a quelli massimi
di legge.
5. L'ammontare del deposito di ciascun Socio e dell'interesse
relativo capitalizzato non deve superare i limiti massimi
fissati dalla legge tributaria. Il Consiglio di
Amministrazione può fissare limiti inferiori a quelli massimi
di legge.
6. Tramite delega sottoscritta, il Socio potrà autorizzare
altra persona, anche non soda, a disporre della somma
depositata, con firma disgiunta, limitatamente alle
operazioni di versamento e prelevamento. In ogni caso è
ammesso un solo delegato per ogni libretto. La delega si
estingue con il decesso del Socio o con revoca da inoltrare
per iscritto alla Cooperativa.
7. 11 Socio potrà essere titolare al massimo di dieci libretti
nominativi. Le operazioni di versamento e prelevamento,
che possono avvenire esclusivamente nei locali stabiliti dalla
Cooperativa, possono essere effettuate solo dietro
presentazione del libretto da parte del titolare o del delegato
e verranno annotate e firmate nel libretto esclusivamente
dal personale autorizzato. Il Socio o il delegato dovrà firmare
separata quietanza per le operazioni effettuate. Il Socio
potrà anche disporre dello svolgimento del suo prestito
personale con altro mezzo tecnico ritenuto valido ed
accettato dalla Cooperativa nonché ammesso dalle
normative vigenti.
8.1 depositi possono essere liberi e/o vincolati a termine.
9. Per i depositi liberi il Socio, o il suo delegato, può chiedere
rimborsi parziali o totali con l'osservanza di un preavviso
non inferiore a 2 giorni lavorativi, ad eccezione di quelli
destinati al pagamento, per compensazione, di beni e/O
servizi forniti dalla Cooperativa al Socio. La Cooperativa si
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riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di pagare
anche subito.
10. La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione in
qualsiasi momento i libretti rilasciati al Socio per effettuare
riscontri. I libretti debbono comunque essere presentati ogni
anno presso l'ufficio che li ha rilasciati per la registrazione
degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto
dalla Sezione.
11. In caso di richiesta di estinzione del libretto o di
trasferimento della Sezione di appoggio, che potrà essere
richiesto dal Socio titolare non prima di 30 giorni dalla data
di accensione del rapporto o del più recente trasferimento, il
Socio titolare dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione,
restituendo contestualmente i documenti attestanti il
rapporto da estinguere o trasferire.
12. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
libretto, l'intestatario dovrà fare denuncia scritta alla
Cooperativa ed alle competenti Autorità. La Cooperativa
emetterà un nuovo libretto che annulla, ad ogni effetto,
qualsiasi documento precedente. Il Socio titolare dovrà
sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione in
oggetto, valida come liberatoria nei confronti della
Cooperativa.
13. In caso di decesso si applicheranno le disposizioni legali
vigenti in materia di successioni. Gli eredi devono
comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno del
decesso del Socio.
14. Sui prestiti viene corrisposto un interesse di
remunerazione il cui tasso - in nessun caso superiore alla
misura in cui all'art. 13 lett. b) del DPR 601/73 ed eventuali
modificazioni e integrazioni - è stabilito dal Consiglio di
Amministrazione. Tale tasso è reso noto mediante avviso
'esposto nei locali di cui al precedente art. 2 ed è sottoscritto
dal Socio all'atto della conclusione del contratto di cui al
precedente art. 3.
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15. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'accredito degli
interessi, al netto della ritenuta fiscale, almeno una volta
all'anno fino a concorrenza dell'importo massimo previsto
dalla legge.
16. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni
economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti e
potrà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai
Soci rapporti di prestito diversificati a livello di vincoli
temporali, importi, remunerazione. Il Consiglio di
Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento
le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni
di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie.
17. La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le
norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative
comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei
locali di raccolta dei depositi. Il Consiglio di
Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare, in
senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche
riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che
saranno comunicate all'ultimo domicilio reso noto, in
conformità con quanto disposto dalla sezione III, paragrafo
3.2 delle ripetute istruzioni della Banca d'Italia. In tal caso
ciascun Socio ha facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, di recedere dal contratto
senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione
del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni
precedentemente praticate.
18. Al Socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e
comunque una volta all'anno una comunicazione completa e
chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente
ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto
medesimo.
19. La Cooperativa garantisce il puntuale ed esatto rimborso
dei prestiti con il proprio capitale complessivo, con
affidamenti bancari e similari e con ogni altro mezzo
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Regola m e n to
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a risparmio
raccolti presso i Soci
ritenuto idoneo allo scopo.
20. Come indicato nell'art. 1 del presente Regolamento, i
depositi a risparmio raccolti presso i Soci devono essere
impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale della
Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione determina le
modalità di impiego di tali depositi rispettando i seguenti
criteri:
• una parte verrà mantenuta liquida (contante presso le
varie casse, depositi di c/c bancari);
• una parte verrà destinata agli investimenti mobiliari ed
immobiliari finalizzati allo sviluppo della Cooperativa.
21. Il rendiconto di gestione della Sezione Depositi a
Risparmio sarà inserito nella relazione sulla gestione del
Consiglio di Amministrazione che accompagna il Bilancio
annuale sottoposto agli organi sociali descritti al Titolo VI
(Assemblee) dello Statuto sociale.
22. La Cooperativa assicura la massima riservatezza nello
svolgimento di tutte le funzioni svolte dalla Sezione di
Depositi a Risparmio e risponde dell'operato degli incaricati
dell'attività della Sezione.
23. La Cooperativa è regolarmente iscritta nel registro
prefettizio ed osserva di fatto le clausole di cui all'art. 26 del
D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni e
integrazioni previste inderogabilmente dallo Statuto Sociale.
24. La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di
Credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca
d'Italia.
25. Per quanto non previsto dal presente Regolamento
valgono le disposizioni emanate dal Comitato
Interministeriale Credito e Risparmio e dalla Banca d'Italia.
Il Regolamento stesso è stato approvato dall'Assemblea
ordinaria dei Soci tenuta il 04/05/1996 in sostituzione del
precedente approvato in data 25 maggio 1986 ed entra in
vigore a partire dall'01/07/1996.
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