Regolamento della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci otri inn e ; della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci 71 4 maggio 1996, l'Assemblea ordinaria dei IL Soci ha approvato il nuovo 'Regolamento della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci", che contiene una revisione complessiva delle procedure sul prestito sociale e alla cui stesura hanno partecipato anche i Soci coinvolti nelle apposite Commissioni di lavoro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale. La revisione di queste norme è stata avviata da tutte le cooperative a seguito di nuovi e complessi dispositivi di legge emanati dal Comitato interministeriale per il Credito e Risparmio in merito alla raccolta di risparmio presso i Soci da parte di società cooperative. In questo modo, finalmente, è stata riconosciuta un'importante tutela e legittimazione ad un istituto fino ad ora regolamentato quasi esclusivamente attraverso normative di carattere fiscale. Queste leggi impongono obblighi di "trasparenza e prevedono adeguate cautele in favore dei risparmiatori, per altro già ottemperate dai comportamenti chiari e coerenti adottati da Coop Lombardia nei confronti dei propri Soci prestatori. Una delle più importanti novità introdotte dal nuovo regolamento consiste nella predisposizione di un vero e proprio contratto che dovrà essere firmato da ogni Socio prestatore presso gli Uffici Soci a partire dal 1° luglio di quest'anno, data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Il contratto conterrà tutte le condizioni economiche praticate, dai tassi di interesse alla gratuità del servizio, e in quella occasione saranno illustrati tutti gli altri vantaggi connessi alla nuova gestione dei depositi a risparmio presso Coop Lombardia. 2 Regolamento della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci Regolamento 1. In attuazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale è istituita una sezione di attività denominata Sezione Depositi a Risparmio, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta di risparmio da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa. Tale raccolta è rivolta ai soli Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. 2. Devono essere messi a disposizione dei Soci, nei locali in cui si svolge la raccolta di fondi, fornendo tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti: a. delibera del .Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (C.I.C.R.) del 3 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'H marzo 1994); b. istruzioni della Banca d'Italia (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994); e. articolo 3 dello Statuto; d. regolamento; e. foglio informativo analitico. 3. Il Socio, all'atto della conclusione del contratto di deposito, deve rilasciare, per iscritto ed in duplice originale, dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni che lo regolano e che devono essere trascritte prima della dichiarazione stessa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al Libretto Nominativo di Deposito a Risparmio, altrimenti detto Libretto, ed al foglio informativo analitico riportante le condizioni vigenti. Non è ammessa l'intestazione del libretto a più persone ed esso è assolutamente intrasferibile. 4. L'accettazione non può essere accolta se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite del triplo o l'altro del quintuplo del patrimonio (capitale versato e riserve) 3 Regolamento della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci risultante dall'ultimo bilancio approvato, come disposto dai provvedimenti delle autorità monetarie richiamati dall'art. 2 lettere a) e b) del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione può fissare limiti inferiori a quelli massimi di legge. 5. L'ammontare del deposito di ciascun Socio e dell'interesse relativo capitalizzato non deve superare i limiti massimi fissati dalla legge tributaria. Il Consiglio di Amministrazione può fissare limiti inferiori a quelli massimi di legge. 6. Tramite delega sottoscritta, il Socio potrà autorizzare altra persona, anche non soda, a disporre della somma depositata, con firma disgiunta, limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento. In ogni caso è ammesso un solo delegato per ogni libretto. La delega si estingue con il decesso del Socio o con revoca da inoltrare per iscritto alla Cooperativa. 7. 11 Socio potrà essere titolare al massimo di dieci libretti nominativi. Le operazioni di versamento e prelevamento, che possono avvenire esclusivamente nei locali stabiliti dalla Cooperativa, possono essere effettuate solo dietro presentazione del libretto da parte del titolare o del delegato e verranno annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. Il Socio o il delegato dovrà firmare separata quietanza per le operazioni effettuate. Il Socio potrà anche disporre dello svolgimento del suo prestito personale con altro mezzo tecnico ritenuto valido ed accettato dalla Cooperativa nonché ammesso dalle normative vigenti. 8.1 depositi possono essere liberi e/o vincolati a termine. 9. Per i depositi liberi il Socio, o il suo delegato, può chiedere rimborsi parziali o totali con l'osservanza di un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi, ad eccezione di quelli destinati al pagamento, per compensazione, di beni e/O servizi forniti dalla Cooperativa al Socio. La Cooperativa si 4 niebrimen latrintornnThinWililita-LTrEPa- rrrn RI-C011uldwerrre—mnancere----- •••-••••n-•!..~.--.~-9~-1UtzEak F ?golamer `o della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di pagare anche subito. 10. La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione in qualsiasi momento i libretti rilasciati al Socio per effettuare riscontri. I libretti debbono comunque essere presentati ogni anno presso l'ufficio che li ha rilasciati per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Sezione. 11. In caso di richiesta di estinzione del libretto o di trasferimento della Sezione di appoggio, che potrà essere richiesto dal Socio titolare non prima di 30 giorni dalla data di accensione del rapporto o del più recente trasferimento, il Socio titolare dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione, restituendo contestualmente i documenti attestanti il rapporto da estinguere o trasferire. 12. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, l'intestatario dovrà fare denuncia scritta alla Cooperativa ed alle competenti Autorità. La Cooperativa emetterà un nuovo libretto che annulla, ad ogni effetto, qualsiasi documento precedente. Il Socio titolare dovrà sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione in oggetto, valida come liberatoria nei confronti della Cooperativa. 13. In caso di decesso si applicheranno le disposizioni legali vigenti in materia di successioni. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio. 14. Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso - in nessun caso superiore alla misura in cui all'art. 13 lett. b) del DPR 601/73 ed eventuali modificazioni e integrazioni - è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale tasso è reso noto mediante avviso 'esposto nei locali di cui al precedente art. 2 ed è sottoscritto dal Socio all'atto della conclusione del contratto di cui al precedente art. 3. Regolamento della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci 15. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'accredito degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, almeno una volta all'anno fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dalla legge. 16. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti e potrà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai Soci rapporti di prestito diversificati a livello di vincoli temporali, importi, remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie. 17. La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio reso noto, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, paragrafo 3.2 delle ripetute istruzioni della Banca d'Italia. In tal caso ciascun Socio ha facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate. 18. Al Socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e comunque una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. 19. La Cooperativa garantisce il puntuale ed esatto rimborso dei prestiti con il proprio capitale complessivo, con affidamenti bancari e similari e con ogni altro mezzo 6 Regola m e n to della Sezione depositi a risparmio raccolti presso i Soci ritenuto idoneo allo scopo. 20. Come indicato nell'art. 1 del presente Regolamento, i depositi a risparmio raccolti presso i Soci devono essere impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di impiego di tali depositi rispettando i seguenti criteri: • una parte verrà mantenuta liquida (contante presso le varie casse, depositi di c/c bancari); • una parte verrà destinata agli investimenti mobiliari ed immobiliari finalizzati allo sviluppo della Cooperativa. 21. Il rendiconto di gestione della Sezione Depositi a Risparmio sarà inserito nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il Bilancio annuale sottoposto agli organi sociali descritti al Titolo VI (Assemblee) dello Statuto sociale. 22. La Cooperativa assicura la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le funzioni svolte dalla Sezione di Depositi a Risparmio e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione. 23. La Cooperativa è regolarmente iscritta nel registro prefettizio ed osserva di fatto le clausole di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni previste inderogabilmente dallo Statuto Sociale. 24. La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca d'Italia. 25. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale Credito e Risparmio e dalla Banca d'Italia. Il Regolamento stesso è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci tenuta il 04/05/1996 in sostituzione del precedente approvato in data 25 maggio 1986 ed entra in vigore a partire dall'01/07/1996. 7