REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Articolo 1 - OGGETTO Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, in conformità all’art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d’Italia, nonché dal Regolamento di Legacoop Nazionale (che si allega al presente). Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai Soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società. E’, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di integrazione e di attuazione. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Articolo 2 – DESTINATARI E LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI I Soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l’apposito contratto di cui al successivo articolo 4. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti: a) Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 Luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni; b) Relative istruzioni della Banca d’Italia; c) Il Regolamento del prestito sociale di Legacoop Nazionale; d) Lo Statuto Sociale; e) il presente regolamento; f) il foglio informativo analitico; g) la comunicazione del CdA che espone i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, ed illustra l’andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento. All’atto della conclusione del contratto di prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al foglio informativo analitico. Articolo 3 - LIMITI ALLA RACCOLTA I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 10, 21 Legge 31 gennaio 1992 n. 59) e successive modificazioni e integrazioni. La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 Luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, di cui alla Circolare Attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007, e in generale dalle norme in materia creditizia finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei Soci risparmiatori. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30% dalle garanzie previste dalla normativa sopracitata. Articolo 4 - CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, pena la nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994 (Obblighi di trasparenza), e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio, e dal Legale Rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento e suoi allegati. Il Socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento. Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al Socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, anche in forma elettronica, denominato “libretto personale nominativo di prestito sociale” (di seguito: “libretto”). Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta tramite sistemi informatici di contabilità, per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda che reca l’indicazione di nome, cognome, numero d’iscrizione a Libro Soci (codice Socio), e su cui sono annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio. Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto; le operazioni relative al prestito, che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla Cooperativa, devono essere annotate e firmate dal personale autorizzato dalla Cooperativa stessa. E’ vietato a chiunque altro apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni od aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto. Sul libretto dovranno essere altresì annotati gli eventuali addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. Il Socio prestatore o il suo delegato rilascia quietanza per i prelevamenti. La Cooperativa rilascia ricevuta dei versamenti effettuati sul prestito. Resta escluso, per l’utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati riguardanti le operazioni di prestito sociale, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice della Privacy. Articolo 5 - DELEGHE Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o due persone, anche non Socie, e con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell’apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e l’eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. I nominativi delle terze persone autorizzate, debitamente identificate, verranno indicati sul libretto sociale. Articolo 6 - DIRITTO DI VERIFICA La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l’effettuazione di eventuali verifiche contabili, anche ai fini della propria revisione contabile e della certificazione di bilancio. I libretti devono essere comunque presentati annualmente presso l’ufficio preposto della Cooperativa per la registrazione degli interessi ed il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cooperativa Articolo 7 - SMARRIMENTO DEL LIBRETTO In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all’Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita. La Cooperativa provvede immediatamente a bloccare il conto rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando il libretto qualora venga presentato. Trascorsi dieci giorni senza che sia stato rintracciato il libretto e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la Cooperativa consegna al Socio prestatore un nuovo libretto con l’indicazione “Duplicato”. All’atto della consegna del duplicato il Socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati. Articolo 8 - PRELEVAMENTI In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 11. Il Socio può effettuare prelevamenti totali o parziali con l’osservanza di un preavviso superiore a 24 ore. E’ tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili Il Socio potrà disporre, in forma scritta, che con il prestito vengano compensati eventuali debiti contratti con la Cooperativa e Società da essa controllate o collegate per acquisti di merci e servizi. Articolo 9 - VERSAMENTI I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio con assegni bancari e/o circolari. Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al Socio alcuna spesa. Articolo 10 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono comunicare tempestivamente alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio cessa la validità della delega di cui all’articolo 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell’art. 1396 Cod. Civ.. Articolo 11 - CONDIZIONI ECONOMICHE Il tasso di interesse e le altre condizioni da corrispondere al Socio prestatore verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente articolo 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali e comunicati nel foglio informativo analitico. Nella piena osservanza delle norme di Legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ai Soci interessati a determinati programmi costruttivi potranno essere applicate condizioni proprie di remunerazione; il Consiglio di Amministrazione potrà proporre particolari remunerazioni, sempre nel limite di cui all’art. 3, per i depositi il cui rimborso venga vincolato per un determinato periodo di tempo. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni che saranno comunicate all’ultimo domicilio del Socio. Articolo 12 - MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata, al netto della vigente ritenuta fiscale, con accreditamento sul conto di prestito il primo gennaio successivo. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l’eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l’estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a € 77,47 che non abbiano avuto movimenti negli ultimi 24 mesi, dandone comunicazione al Socio. Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del Socio o dei suoi aventi causa. Articolo 13 - COMUNICAZIONE ANNUALE La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla chiusura del rapporto contrattuale, ad inviare comunicazione che riporti con chiarezza i movimenti del conto, gli elementi per il conteggio degli interessi e l’ammontare degli interessi, delle ritenute fiscali di Legge e delle eventuali spese. Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale comunicazione, inoltre, la cooperativa: espone i risultati dell’attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento; illustra l’andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento. Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo. Articolo 14 - ISCRIZIONI DELLA COOPERATIVA La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito. La Cooperativa è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 C.C. ed osserva le norme civili e fiscali in materia. Articolo 15 - DIRITTO DI COMPENSAZIONE Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del Socio prestatore, da qualunque titolo o causa derivi, ed il credito del Socio stesso derivante dal prestito. Le scritture contabili della Cooperativa fanno prova del credito del Socio. Art. 16 – INFORMATIVA SUL PRESTITO NEL BILANCIO Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l'ammontare del prestito dei soci, l'entità del rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all’art. 1. Gli Amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell’ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito. Art. 17 CONTROLLI La Cooperativa si impegna a garantire: - la verifica dell’attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e del monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 3; - periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 8 e 16. I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all’art. 19, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche. Art. 18 CONTROLLI DEL REVISORE La società di revisione, laddove eserciti l’attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento ed i correttivi consigliati. Art. 19 SANZIONI L’inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione, divieto di superamento dell’importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 8 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), e art. 13 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 17, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale. Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale deve: riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal “regolamento Legacoop del Prestito Sociale”; riferire, nell’ambito della propria relazione di cui all’articolo 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del CdA di misure atte a rimuoverle. Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 2406 c.c. Art. 20 – FACOLTA’ DI DELEGA AL COMITATO ESECUTIVO Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il collegio sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento. Art. 21 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONSIGLIERI I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l’avvenuta formazione con specifica delibera. Articolo 22 - RINVIO A NORME DI LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme ed i regolamenti da parte del C.I.C.R. e della Banca d’Italia vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via temporanea le modifiche di adeguamento del Regolamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie. L’Assemblea dei Soci dovrà successivamente approvare le intercorse modifiche apportate al Regolamento. Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale ordinaria dei Soci del 14 maggio 2015 ed entra in vigore a partire dal xxxxxxxx. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 5 maggio 2009.