REGOLAMENTODELPRESTITOSOCIALE approvatodall’assembleageneraleordinariadel6/11/2012 ART.1 In conformità all’articolo 4 dello Statuto sociale è istituita, nell’ambito della Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. “Solidarietà e Lavoro”, una sezione a risparmio esclusivamente operante per la raccolta di prestiti, da parte dei soli soci, ai fini del conseguimentodell’oggettosociale. ART.2 La raccolta di risparmio fra Soci dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizionipostedallaleggeperconsentirediusufruiredelleagevolazioniivipreviste. La raccolta dovrà avvenire anche nel rispetto dei vincoli posti dalle Autorità di Vigilanza e Bancad’Italiainmateria. ART.3 L’ammontaredeiprestiti,dapartediciascunSocio,nonpuòessereinferioreaEuro250,00 (duecentocinquanta/00) e, nel caso di prestiti di importo superiore, questi devono essere costituiti da multipli di tale somma. Il limite massimo possibile per ogni socio è quello previstodallalegge. LaCooperativa,nellafiguradelC.d.A.,halapossibilitàdideterminare,inoccasionediogni periododiraccoltadeiprestitisociali,unimportomassimo,sempreneilimitiimpostidalla legge,validoperilsingoloprestitoe/operilsingoloprestatore,infunzionedelleesigenze dellaCooperativastessa. Copiadelladeliberaconsiliare,cheapprovatalelimite,saràresanotaaiSoci,perilperiodo divigenza,tramiteesposizionenellasedelegaledellaCooperativa. La cooperativa procede alla raccolta dei Prestiti Sociali nei limiti previsti dalla delibera del C.I.C.R.del19/7/2005e/osuccessivemodificazioni. Qualora l’ammontare dei prestiti sociali superi il limite ivi indicato (attualmente pari a 3 volte il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato), il C.d.A è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale ai Soci prestatori delle somme eccedenti i limiti stabiliti,determinandolemodalitàpiùopportuneperirimborsi. ART.4 Il CdA ha la possibilità di determinare, in occasione di ogni periodo di raccolta dei prestiti sociali,laduratadeiprestitisottoscrivibili,chepotrannoavereladuratafissadimesi6(sei), di mesi 12 (dodici), di mesi 18 (diciotto) e di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dal 01/01,01/04,01/07,01/10diognianno.Almeno30(trenta)giorniprimadellascadenzadel prestito,ilsocioprestatoredovràcomunicareallaCooperativaseintendaritirarelasomma prestata,ovverorinnovareilprestito,eintalcasoseintendamantenereovariarel’entità dell’importoprestatoeladuratadelprestito.Incasodimancatacomunicazionedapartedel Socio il prestito deve comunque essere restituito entro i dieci giorni dalla scadenza dello stesso,insiemeagliinteressirelativimaturati,chenonvengonocapitalizzati,trannenelcaso di domanda giudiziale conseguente a mora. Sull’ammontare degli interessi maturati verrà effettuatalaritenutafiscaledovutaperlegge. Nel caso in cui il Socio abbia comunicato di volere rinnovare il prestito, il rinnovo sarà effettuatosecondoleseguentimodalità: • ogni prestito é rappresentato da un certificato che viene ritirato ed annullato alla sua scadenza,anchenelcasodirinnovoparzialeototale,inqualcasoverràemessounnuovo certificatorappresentativodelnuovoprestito; • gliinteressisuiprestitimaturatiallaloroscadenzavengonoinognicasopagati; • il certificato del prestito scaduto costituisce titolo per il rinnovo parziale o totale del prestitonellimitedellasommainlineacapitaleedallecondizionieconilimitiindicatinel presenteregolamentoenelledeliberepresedalC.dA. La Cooperativa, in sede di liquidazione delle somme spettanti ai Soci prestatori, potrà procedereallecompensazioniconquantoeventualmentedovutodalSocioallaCooperativa stessa. Le operazioni di versamento e rimborso dei prestiti sociali dovranno essere effettuate nel rispettodellenormechelimitanol’usodeipagamentiincontantiocheprevedonol’obbligo diutilizzodistrumentitracciabili(assegninontrasferibili,bonifici,ecc.). ART.5 Perciascunprestitovieneemessouncertificatonominativo,numerato,nontrasferibile,in dupliceesemplare,rappresentativodellasommainlineacapitalecheilSociohadepositato. Uno degli esemplari verrà rilasciato al Socio, ed uno verrà conservato dalla Cooperativa. Il certificatosostituisceilcontrattodifinanziamentoprevistoalpunto3.2dellacircolaredella Bancad’Italiadel2/12/1994,ecostituisce,inoltre,ricevutadelprestitoeffettuatodalSocio. In caso di perdita, smarrimento o distruzione del proprio certificato, il Socio deve farne denunciaalC.d.A.dapartedelqualeavràdirittoalrilasciodiunduplicato. Leinformazionisulprestitosocialerichiestedalpunto3.1dellacircolaredellaBancad’Italia del 2/12/1994, saranno indicate nei Fogli Informativi Analitici conservati presso la sede socialedellaCooperativa. ART.6 Sia i singoli certificati rilasciati ai Soci, che quelli conservati in Cooperativa, dovranno contenere,fralealtre,leseguentiindicazioni: -CognomeeNome,DataeLuogodiNascita,DomiciliooResidenza,CodiceFiscaledelSocio; -iln°elasezionediiscrizioneallibroSoci; REGOLAMENTODELPRESTITOSOCIALE2012 pagina2di4 -n°identificativodelcertificatoedelprestito; -duratadelprestitosottoscritto(sei,dodici,diciotto,ventiquattromesi); -importodellasommadatainprestito; -tassodiinteresselordoannuospettante(espressoinpercentuale); -importodegliinteressicheverrannocorrispostiascadenza,conlaprecisazionechesudi essiverràeffettuatalaritenutafiscale. Inoltre, al fine di evitare sanzioni ai sensi dell’articolo 96 della Legge Bancaria, su ogni certificatodovrannoessereriportateleseguentidiciture: -laragionesocialedellaCooperativaconl’espressaindicazionedi“Cooperativanoniscritta all’albodelleAziendediCredito”; -ladiciturache:“ilpresentedocumentoénominativoenonétrasferibile”. ConlafirmadelcertificatoilSocioacconsentealtrattamentodeipropridatiaisensiepergli effetti D.Lgs.vo 196/2003 della Legge 31/12/96 n° 675, (in materia di protezione dei dati personali),edichiaracheautorizzalalororaccoltaeutilizzazionefinalizzataallagestionedel prestitostesso.L’esemplaredelcertificatorilasciatoalSocioriporterà:ladataelafirmadi unodegliAmministratoridelegatiatalioperazioni.L’esemplaretrattenutodallaCooperativa riporterà:ladataelefirmesiadelSociochediunodegliAmministratoridelegatialPrestito. ART.7 In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio prestatore, il rapporto di prestitosiestinguealladatadiinterruzionedelrapportosocialeodeldecesso;dataledata lesommeprestatecessanodiprodurreinteressiesarannorestituitealsocio,oaglieredidel socio defunto, entro il decimo giorno del mese successivo alla data di interruzione del rapportosociale. IncasodimortedelSocioprestatore,siapplicanoledisposizionidelCodiceCivileefiscaliin materiadisuccessione;glieredidevonocomunicareallaCooperativaladatadeldecesso,i nominatividegliaventidirittoallaliquidazionedellesommedelprestitosocialeecopiadella denunciadisuccessionenellaqualesianostateindicatelesommedariscuotere. ART.8 La misura dei tassi annui di interesse viene deliberata dall’Assemblea dei Soci, conformementeallospiritoeagliscopidellaCooperativa.Lamisurapuòvariareaseconda della durata del prestito sottoscritto, e non può superare il limite massimo stabilito dalle normevigentiedalledisposizioniperilmantenimentodelleagevolazionifiscali ART.9 In caso di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, dovute a sopravvenute modifiche normative, sarà obbligo del C.dA recepire ed applicare le nuove disposizioni, comunicandole ai Soci nei Fogli Informativi Analitici conservati presso la sede socialedellaCooperativa. Entro15giornidallacomunicazioneiSociprestatorihannodirittodirecederedalcontratto senzaalcunapenalità,ottenendolaliquidazionedellesommelorospettanti NelcasoincuilevariazioniriguardinoitassidiinteressedelPrestitoSociale,ilC.dA.: REGOLAMENTODELPRESTITOSOCIALE2012 pagina3di4 • dovrà adeguare i tassi di interesse dei prestiti in essere che eccedono i nuovi limiti impostidallenorme,applicandoloroilnuovotassomassimodiinteresseconsentitocon decorrenzadalladatadientratainvigoredellenuovenorme.Ilnuovotassodiinteresse, la data di decorrenza ed il nuovo importo degli interessi dovranno essere annotati sul certificatodelprestitoecomunicatiprontamenteaiSocititolariditaliprestiti; • qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di equità, potrà variare i tassi delle nuove sottoscrizioni secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto del nuovo tasso massimo. InoltrealC.d.A.èattribuitoilpoteredideliberareeventualivariazionideitassidelPrestito Sociale, in deroga a quelli deliberati dall’Assemblea, nei casi che ciò si renda necessario nell’interesse della Cooperativa, in aumento o in diminuzione nel limite di 1,5 punti percentualirispettoaquellideliberatidall’Assemblea,esoloperlenuovesottoscrizioni. OgnivariazionedeliberatadovràesserecomunicataatuttiiSoci. ART.10 IlC.dA.dovràattribuireadalcunifraipropricomponenticompitidicontrolloeverificasulla gestione dei prestiti: tali Consiglieri saranno tenuti a riferire periodicamente in merito al Consiglio. La Cooperativa é tenuta a garantire la massima segretezza sui soci che abbiano erogato prestiti. ART.11 LaCooperativaéregolarmenteiscrittanelRegistroprefettizioeosservainderogabilmentele clausole di cui all’articolo 26 del D.L.C.P. S. 14/12/47 n° 1577 e successive rettifiche, modificazionieintegrazioni. ART.12 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di vigilanza (C.I.C.R, Banca d’Italia,ecc.) Ilpresenteregolamento entra in vigore a decorrere dal 7/11/2012 e potrà essere modificato, integrato ovvero abrogatosolocondeliberadell’AssembleaGeneraledeiSoci. REGOLAMENTODELPRESTITOSOCIALE2012 pagina4di4