REGOLAMENTODELPRESTITOSOCIALE
approvatodall’assembleageneraleordinariadel6/11/2012
ART.1
In conformità all’articolo 4 dello Statuto sociale è istituita, nell’ambito della Società
Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. “Solidarietà e Lavoro”, una sezione a risparmio
esclusivamente operante per la raccolta di prestiti, da parte dei soli soci, ai fini del
conseguimentodell’oggettosociale.
ART.2
La raccolta di risparmio fra Soci dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti e delle
condizionipostedallaleggeperconsentirediusufruiredelleagevolazioniivipreviste.
La raccolta dovrà avvenire anche nel rispetto dei vincoli posti dalle Autorità di Vigilanza e
Bancad’Italiainmateria.
ART.3
L’ammontaredeiprestiti,dapartediciascunSocio,nonpuòessereinferioreaEuro250,00
(duecentocinquanta/00) e, nel caso di prestiti di importo superiore, questi devono essere
costituiti da multipli di tale somma. Il limite massimo possibile per ogni socio è quello
previstodallalegge.
LaCooperativa,nellafiguradelC.d.A.,halapossibilitàdideterminare,inoccasionediogni
periododiraccoltadeiprestitisociali,unimportomassimo,sempreneilimitiimpostidalla
legge,validoperilsingoloprestitoe/operilsingoloprestatore,infunzionedelleesigenze
dellaCooperativastessa.
Copiadelladeliberaconsiliare,cheapprovatalelimite,saràresanotaaiSoci,perilperiodo
divigenza,tramiteesposizionenellasedelegaledellaCooperativa.
La cooperativa procede alla raccolta dei Prestiti Sociali nei limiti previsti dalla delibera del
C.I.C.R.del19/7/2005e/osuccessivemodificazioni.
Qualora l’ammontare dei prestiti sociali superi il limite ivi indicato (attualmente pari a 3
volte il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato), il C.d.A è autorizzato a
provvedere al rimborso proporzionale ai Soci prestatori delle somme eccedenti i limiti
stabiliti,determinandolemodalitàpiùopportuneperirimborsi.
ART.4
Il CdA ha la possibilità di determinare, in occasione di ogni periodo di raccolta dei prestiti
sociali,laduratadeiprestitisottoscrivibili,chepotrannoavereladuratafissadimesi6(sei),
di mesi 12 (dodici), di mesi 18 (diciotto) e di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dal
01/01,01/04,01/07,01/10diognianno.Almeno30(trenta)giorniprimadellascadenzadel
prestito,ilsocioprestatoredovràcomunicareallaCooperativaseintendaritirarelasomma
prestata,ovverorinnovareilprestito,eintalcasoseintendamantenereovariarel’entità
dell’importoprestatoeladuratadelprestito.Incasodimancatacomunicazionedapartedel
Socio il prestito deve comunque essere restituito entro i dieci giorni dalla scadenza dello
stesso,insiemeagliinteressirelativimaturati,chenonvengonocapitalizzati,trannenelcaso
di domanda giudiziale conseguente a mora. Sull’ammontare degli interessi maturati verrà
effettuatalaritenutafiscaledovutaperlegge.
Nel caso in cui il Socio abbia comunicato di volere rinnovare il prestito, il rinnovo sarà
effettuatosecondoleseguentimodalità:
• ogni prestito é rappresentato da un certificato che viene ritirato ed annullato alla sua
scadenza,anchenelcasodirinnovoparzialeototale,inqualcasoverràemessounnuovo
certificatorappresentativodelnuovoprestito;
• gliinteressisuiprestitimaturatiallaloroscadenzavengonoinognicasopagati;
• il certificato del prestito scaduto costituisce titolo per il rinnovo parziale o totale del
prestitonellimitedellasommainlineacapitaleedallecondizionieconilimitiindicatinel
presenteregolamentoenelledeliberepresedalC.dA.
La Cooperativa, in sede di liquidazione delle somme spettanti ai Soci prestatori, potrà
procedereallecompensazioniconquantoeventualmentedovutodalSocioallaCooperativa
stessa.
Le operazioni di versamento e rimborso dei prestiti sociali dovranno essere effettuate nel
rispettodellenormechelimitanol’usodeipagamentiincontantiocheprevedonol’obbligo
diutilizzodistrumentitracciabili(assegninontrasferibili,bonifici,ecc.).
ART.5
Perciascunprestitovieneemessouncertificatonominativo,numerato,nontrasferibile,in
dupliceesemplare,rappresentativodellasommainlineacapitalecheilSociohadepositato.
Uno degli esemplari verrà rilasciato al Socio, ed uno verrà conservato dalla Cooperativa. Il
certificatosostituisceilcontrattodifinanziamentoprevistoalpunto3.2dellacircolaredella
Bancad’Italiadel2/12/1994,ecostituisce,inoltre,ricevutadelprestitoeffettuatodalSocio.
In caso di perdita, smarrimento o distruzione del proprio certificato, il Socio deve farne
denunciaalC.d.A.dapartedelqualeavràdirittoalrilasciodiunduplicato.
Leinformazionisulprestitosocialerichiestedalpunto3.1dellacircolaredellaBancad’Italia
del 2/12/1994, saranno indicate nei Fogli Informativi Analitici conservati presso la sede
socialedellaCooperativa.
ART.6
Sia i singoli certificati rilasciati ai Soci, che quelli conservati in Cooperativa, dovranno
contenere,fralealtre,leseguentiindicazioni:
-CognomeeNome,DataeLuogodiNascita,DomiciliooResidenza,CodiceFiscaledelSocio;
-iln°elasezionediiscrizioneallibroSoci;
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-n°identificativodelcertificatoedelprestito;
-duratadelprestitosottoscritto(sei,dodici,diciotto,ventiquattromesi);
-importodellasommadatainprestito;
-tassodiinteresselordoannuospettante(espressoinpercentuale);
-importodegliinteressicheverrannocorrispostiascadenza,conlaprecisazionechesudi
essiverràeffettuatalaritenutafiscale.
Inoltre, al fine di evitare sanzioni ai sensi dell’articolo 96 della Legge Bancaria, su ogni
certificatodovrannoessereriportateleseguentidiciture:
-laragionesocialedellaCooperativaconl’espressaindicazionedi“Cooperativanoniscritta
all’albodelleAziendediCredito”;
-ladiciturache:“ilpresentedocumentoénominativoenonétrasferibile”.
ConlafirmadelcertificatoilSocioacconsentealtrattamentodeipropridatiaisensiepergli
effetti D.Lgs.vo 196/2003 della Legge 31/12/96 n° 675, (in materia di protezione dei dati
personali),edichiaracheautorizzalalororaccoltaeutilizzazionefinalizzataallagestionedel
prestitostesso.L’esemplaredelcertificatorilasciatoalSocioriporterà:ladataelafirmadi
unodegliAmministratoridelegatiatalioperazioni.L’esemplaretrattenutodallaCooperativa
riporterà:ladataelefirmesiadelSociochediunodegliAmministratoridelegatialPrestito.
ART.7
In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio prestatore, il rapporto di
prestitosiestinguealladatadiinterruzionedelrapportosocialeodeldecesso;dataledata
lesommeprestatecessanodiprodurreinteressiesarannorestituitealsocio,oaglieredidel
socio defunto, entro il decimo giorno del mese successivo alla data di interruzione del
rapportosociale.
IncasodimortedelSocioprestatore,siapplicanoledisposizionidelCodiceCivileefiscaliin
materiadisuccessione;glieredidevonocomunicareallaCooperativaladatadeldecesso,i
nominatividegliaventidirittoallaliquidazionedellesommedelprestitosocialeecopiadella
denunciadisuccessionenellaqualesianostateindicatelesommedariscuotere.
ART.8
La misura dei tassi annui di interesse viene deliberata dall’Assemblea dei Soci,
conformementeallospiritoeagliscopidellaCooperativa.Lamisurapuòvariareaseconda
della durata del prestito sottoscritto, e non può superare il limite massimo stabilito dalle
normevigentiedalledisposizioniperilmantenimentodelleagevolazionifiscali
ART.9
In caso di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, dovute a
sopravvenute modifiche normative, sarà obbligo del C.dA recepire ed applicare le nuove
disposizioni, comunicandole ai Soci nei Fogli Informativi Analitici conservati presso la sede
socialedellaCooperativa.
Entro15giornidallacomunicazioneiSociprestatorihannodirittodirecederedalcontratto
senzaalcunapenalità,ottenendolaliquidazionedellesommelorospettanti
NelcasoincuilevariazioniriguardinoitassidiinteressedelPrestitoSociale,ilC.dA.:
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• dovrà adeguare i tassi di interesse dei prestiti in essere che eccedono i nuovi limiti
impostidallenorme,applicandoloroilnuovotassomassimodiinteresseconsentitocon
decorrenzadalladatadientratainvigoredellenuovenorme.Ilnuovotassodiinteresse,
la data di decorrenza ed il nuovo importo degli interessi dovranno essere annotati sul
certificatodelprestitoecomunicatiprontamenteaiSocititolariditaliprestiti;
• qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di equità, potrà variare i tassi delle nuove
sottoscrizioni secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto del nuovo tasso
massimo.
InoltrealC.d.A.èattribuitoilpoteredideliberareeventualivariazionideitassidelPrestito
Sociale, in deroga a quelli deliberati dall’Assemblea, nei casi che ciò si renda necessario
nell’interesse della Cooperativa, in aumento o in diminuzione nel limite di 1,5 punti
percentualirispettoaquellideliberatidall’Assemblea,esoloperlenuovesottoscrizioni.
OgnivariazionedeliberatadovràesserecomunicataatuttiiSoci.
ART.10
IlC.dA.dovràattribuireadalcunifraipropricomponenticompitidicontrolloeverificasulla
gestione dei prestiti: tali Consiglieri saranno tenuti a riferire periodicamente in merito al
Consiglio.
La Cooperativa é tenuta a garantire la massima segretezza sui soci che abbiano erogato
prestiti.
ART.11
LaCooperativaéregolarmenteiscrittanelRegistroprefettizioeosservainderogabilmentele
clausole di cui all’articolo 26 del D.L.C.P. S. 14/12/47 n° 1577 e successive rettifiche,
modificazionieintegrazioni.
ART.12
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in
materia e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di vigilanza (C.I.C.R, Banca
d’Italia,ecc.)
Ilpresenteregolamento
entra in vigore a decorrere dal 7/11/2012 e potrà essere modificato, integrato ovvero
abrogatosolocondeliberadell’AssembleaGeneraledeiSoci.
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Regolamento prestito sociale