REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI PRESTITI PRESSO SOCI
Versione attuale approvata il 07.05.2006
Nuova versione dal 17.07.2010
Articolo 1
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti presso
Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti presso
Soci, in conformità con lo Statuto Sociale ed ai sensi di quanto
Soci, in conformità con lo Statuto Sociale ed ai sensi di quanto
prescritto dalle leggi in materia, dalle deliberazioni del Comitato
prescritto dalle leggi in materia, dalle deliberazioni del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalle istruzioni
Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalle istruzioni
della Banca d’Italia. La raccolta di risparmio tra il pubblico è
della Banca d’Italia. La raccolta di risparmio tra il pubblico è
tassativamente esclusa. L’ammontare complessivo della raccolta
tassativamente esclusa. L’ammontare complessivo della raccolta
di prestiti presso Soci non deve eccedere il limite del triplo del
di prestiti presso Soci non deve eccedere il limite del triplo del
patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall’ultimo
patrimonio (capitale sociale e riserve) risultante dall’ultimo
bilancio approvato. Tale limite può essere elevato fino al
bilancio approvato. Tale limite può essere elevato fino al
quintuplo del patrimonio, qualora il totale dei prestiti sociali sia
quintuplo del patrimonio, qualora il totale dei prestiti sociali sia
assistito, in misura almeno pari al trenta per cento, da garanzia
assistito, in misura almeno pari al trenta per cento, da garanzia
rilasciata da soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia.
rilasciata da soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia.
E’ facoltà del Consiglio di Gestione fissare limiti inferiori della
E’ facoltà del Consiglio di Gestione fissare limiti inferiori della
raccolta complessiva.
raccolta complessiva.
Articolo 2
Articolo 2
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci,
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci,
purché siano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi. Il
Il prestito che ciascun Socio può tenere depositato in
prestito che ciascun Socio può tenere depositato in Cooperativa
Cooperativa non deve superare i limiti di legge. E’ facoltà del
non deve superare i limiti di legge. E’ facoltà del Consiglio di
Consiglio di Gestione fissare limiti inferiori. Il presente
Gestione fissare limiti inferiori. Il presente Regolamento ed il
Regolamento è messo a disposizione dei Soci nella sede legale
Foglio Informativo Analitico, di cui al successivo art. 15, sono
della cooperativa.
messi a disposizione dei Soci nella sede legale della cooperativa.
Articolo 3
Articolo 3
I prestiti raccolti da Soci devono essere esclusivamente
I prestiti raccolti da Soci devono essere esclusivamente
impiegati per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Consiglio
impiegati per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Consiglio
di Gestione garantisce il rispetto del presente Regolamento e
di Gestione garantisce il rispetto del presente Regolamento e
deve darne resoconto nella Relazione sulla Gestione. Il
deve darne resoconto nella Relazione sulla Gestione. Il
Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito della propria attività,
Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito della propria attività,
effettua la verifica del rispetto del presente Regolamento.
effettua la verifica del rispetto del presente Regolamento.
Articolo 4
Articolo 4
Il contratto di prestito sociale deve avere forma scritta, a pena di
nullità, con specifica accettazione da parte del Socio delle norme
e condizioni predisposte dalla Cooperativa, utilizzando moduli
omogenei. Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio e dal
Legale Rappresentante della Cooperativa o da un suo delegato.
Una copia originale del contratto deve essere consegnata al
Socio unitamente al presente Regolamento ed al Foglio
Informativo Analitico di cui all’art. 15.
<<articolo soppresso>>
Articolo 5
Articolo 4
Alla sottoscrizione del contratto di prestito, viene rilasciato al
All’apertura del rapporto di prestito sociale, viene rilasciato al
Socio un documento nominativo e non trasferibile a terzi,
Socio un documento nominativo e non trasferibile a terzi,
denominato “Libretto Nominativo di Prestito Sociale” (di
denominato “Libretto Nominativo di Prestito Sociale” (di
seguito più brevemente “Libretto”). Nel “Libretto” devono
seguito più brevemente “Libretto”). Nel “Libretto” devono
essere annotate tutte le operazioni di versamento e prelievo,
essere annotate tutte le operazioni di versamento e prelievo,
nonché l’accreditamento degli interessi, in occasione della prima
nonché l’accreditamento degli interessi, in occasione della prima
presentazione successiva al 1° gennaio di ogni anno. Per
presentazione successiva al 1° gennaio di ogni anno. Per
l’effettuazione di ogni operazione, il Socio deve presentare il
l’effettuazione di ogni operazione, il Socio deve presentare il
“Libretto”. Ogni operazione annotata sul “Libretto” deve essere
“Libretto”. Ogni operazione annotata sul “Libretto” deve essere
firmata dal personale autorizzato. Tutte le operazioni eseguite
firmata dal personale autorizzato. Tutte le operazioni eseguite
danno
danno
origine
ad
una
registrazione
contabile
annotata
origine
ad
una
registrazione
contabile
annotata
nominativamente per ciascun socio. La Cooperativa ha il diritto
nominativamente per ciascun socio. La Cooperativa ha il diritto
di richiedere al Socio, in qualsiasi momento, la visione del
di richiedere al Socio, in qualsiasi momento, la visione del
“Libretto” per qualsivoglia motivo. La Cooperativa garantisce la
“Libretto” per qualsivoglia motivo. La Cooperativa garantisce la
massima riservatezza nello svolgimento di tutta l’attività
massima riservatezza nello svolgimento di tutta l’attività
concernete la raccolta dei prestiti sociali, nonché le disposizioni
concernente la raccolta dei prestiti sociali, nonché le
di cui al Dlgs nr. 196/2003.
disposizioni di cui al Dlgs nr. 196/2003.
Articolo 6
Articolo 5
Ferma restando la non trasferibilità del “Libretto” e la titolarità
Ferma restando la non trasferibilità del “Libretto” e la titolarità
del rapporto di prestito, il Socio può delegare un terzo ad
del rapporto di prestito, il Socio può delegare un terzo ad
effettuare operazioni in sua vece. Il Socio deve dare alla
effettuare operazioni in sua vece. La validità della delega cessa
Cooperativa comunicazione scritta del conferimento di delega,
comunque contestualmente all’interruzione del rapporto sociale
nonché delle eventuali modifiche o revoca. La validità della
ed alla morte del Socio. Il Socio non può delegare la
delega cessa comunque contestualmente all’interruzione del
sottoscrizione del contratto di prestito nè la sua chiusura.
rapporto sociale ed alla morte del Socio. Il Socio non può
delegare la sottoscrizione del contratto di prestito nè la sua
chiusura.
Articolo 7
Articolo 6
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del “libretto”,
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del “libretto”,
il Socio o il suo delegato deve farne denuncia all’autorità
il Socio o il suo delegato deve farne denuncia all’autorità
competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa,
competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa,
allegando copia della denuncia. In questi casi la Cooperativa
allegando copia della denuncia. In questi casi la Cooperativa
provvederà alla sospensione di ogni movimentazione di
provvederà alla sospensione di ogni movimentazione di
versamento e prelievo e rilascerà un nuovo “Libretto” con la
versamento e prelievo e rilascerà un nuovo “Libretto” con la
dicitura ‘duplicato’.
dicitura ‘duplicato’.
Alla consegna del duplicato, il Socio
Alla consegna del duplicato, il Socio
rilascerà alla Cooperativa dichiarazione scritta di manleva da
rilascerà alla Cooperativa dichiarazione scritta di manleva da
ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del
ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del
documento originale.
documento originale.
Articolo 8
Articolo 7
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, così come
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, così come
previsto dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le
previsto dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le
somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme
somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme
prestate restano a disposizione del Socio receduto o escluso,
prestate restano a disposizione del Socio receduto o escluso,
ovvero degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono
ovvero degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono
comunicare alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso nel
comunicare alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso nel
più breve tempo possibile. Nei confronti degli eredi si applicano
più breve tempo possibile. Nei confronti degli eredi si applicano
le disposizioni vigenti in materia di successione.
le disposizioni vigenti in materia di successione.
Articolo 9
Articolo 8
La raccolta dei prestiti sociali è libera da vincoli temporali. Il
La raccolta dei prestiti sociali è libera da vincoli temporali. Il
Socio può effettuare integrazioni delle somme versate in
Socio può effettuare integrazioni delle somme versate in
qualsiasi momento. I versamenti possono essere fatti in contanti,
qualsiasi momento. I versamenti possono essere fatti in contanti,
con assegni o tramite bonifico bancario. I versamenti effettuati
con assegni o tramite bonifico bancario. I versamenti effettuati
con assegni sono accettati con la clausola “salvo buon fine”, per
con assegni sono accettati con la clausola “salvo buon fine”, per
cui le somme versate saranno disponibili per il Socio, solo ad
cui le somme versate saranno disponibili per il Socio, solo ad
avvenuto incasso. Il Consiglio di Gestione può comunque
avvenuto incasso. Il Consiglio di Gestione può comunque
deliberare la possibilità di raccolta di prestiti soggetta a vincoli
deliberare la possibilità di raccolta di prestiti soggetta a vincoli
temporali.
temporali.
Articolo 10
Articolo 9
Il Socio, può richiedere rimborsi parziali o totali, con un
Il Socio, può richiedere rimborsi parziali o totali, con un
preavviso di 48 ore. La Cooperativa ha facoltà di rimborsare le
preavviso di 48 ore. La Cooperativa ha facoltà di rimborsare le
somme da prelevare anche all’atto della richiesta. I rimborsi
somme da prelevare anche all’atto della richiesta. I rimborsi
possono essere effettuati con una delle seguenti forme, a
possono essere effettuati con una delle seguenti forme, a
richiesta del Socio: denaro contante (fino a €. 500), assegno
richiesta del Socio: denaro contante nei limiti e nel rispetto della
bancario, bonifico bancario.
normativa di riferimento, assegno bancario, bonifico bancario.
Articolo 11
Articolo 10
Sulle somme in deposito viene corrisposto un tasso di interesse
Sulle somme in deposito viene corrisposto un tasso di interesse
fissato dal Consiglio di Gestione, nei limiti di cui all’art. 13 del
fissato dal Consiglio di Gestione, nei limiti di cui all’art. 13 del
DPR 601/1973 e successive modificazioni. Il tasso di interesse
DPR 601/1973 e successive modificazioni. Il tasso di interesse
può essere fisso o variabile, diversificato per importo depositato
può essere fisso o variabile, diversificato per importo depositato
e per vincolo di durata. I tassi di interesse e le eventuali
e per vincolo di durata. I tassi di interesse e le eventuali
condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Gestione e
condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Gestione.
indicate nel Foglio Informativo Analitico.
Articolo 12
Articolo 11
Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno
Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno
del versamento e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi
del versamento e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi
sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno ed accreditati sul
sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno ed accreditati sul
conto di deposito, al netto della vigente ritenuta fiscale. Se per
conto di deposito, al netto della vigente ritenuta fiscale. Se per
effetto dell’accreditamento degli interessi, la somma depositata
effetto dell’accreditamento degli interessi, la somma depositata
superasse almeno uno dei limiti di cui agli artt. 1 e 2,
superasse almeno uno dei limiti di cui agli artt. 1 e 2,
l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al
l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al
Socio.
Socio.
Articolo 13
Articolo 12
I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica, relativi
I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica, relativi
alle operazioni previste dal presente Regolamento sono stabiliti
alle operazioni previste dal presente Regolamento sono stabiliti
dal Consiglio di Gestione e indicati nel Foglio Informativo
dal Consiglio di Gestione.
Analitico.
Articolo 14
Articolo 13
La Cooperativa provvede per iscritto a comunicare annualmente,
La Cooperativa provvede per iscritto a comunicare annualmente,
ovvero alla scadenza del contratto di prestito, in modo chiaro e
in modo chiaro e completo, al Socio in merito alle operazioni
completo, al Socio in merito alle operazioni effettuate, tassi
effettuate, tassi praticati, saldi per valuta e ogni altro elemento
praticati, saldi per valuta e ogni altro elemento necessario alla
necessario alla comprensione del rapporto medesimo.
comprensione del rapporto medesimo.
Articolo 15
Articolo 14
Per quanto concerne i limiti di cu agli artt. 1 e 2, le condizioni
Per quanto concerne i limiti di cu agli artt. 1 e 2, le condizioni
economiche di cui agli artt. 9-13, il luogo e gli orari per
economiche di cui agli artt. 9-13, il luogo e gli orari per
l’effettuazione delle operazioni, dovranno essere indicati nel
l’effettuazione delle operazioni, dovranno essere a disposizione
Foglio Informativo Analitico, da esporre nei luoghi stessi dove
dei Soci nei luoghi stessi dove sia possibile compiere le
sia possibile compiere le operazioni di cui al presente
operazioni di cui al presente Regolamento La Cooperativa si
Regolamento. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare
riserva la possibilità di variare le condizioni economiche
le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi
riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni
ed altre condizioni accessorie. Nel caso di variazioni in senso
accessorie. Nel caso di variazioni in senso sfavorevole al Socio,
sfavorevole al Socio, gli dovranno essere comunicate all’ultimo
gli dovranno essere comunicate all’ultimo domicilio noto.
domicilio noto.
Articolo 16
Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le
disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea
generale dei Soci in data 7 maggio 2006 ed entra in vigore a
partire dal 8 maggio 2006.
Il presente Regolamento è approvato in sostituzione del
precedente regolamento in vigore dal 12 maggio 1991.
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8 Confronto Regolamento Prestito Soci AST 17.07