REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI PRESTITI PRESSO SOCI Versione attuale approvata il 07.05.2006 Nuova versione dal 17.07.2010 Articolo 1 Articolo 1 Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti presso Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti presso Soci, in conformità con lo Statuto Sociale ed ai sensi di quanto Soci, in conformità con lo Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi in materia, dalle deliberazioni del Comitato prescritto dalle leggi in materia, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalle istruzioni Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalle istruzioni della Banca d’Italia. La raccolta di risparmio tra il pubblico è della Banca d’Italia. La raccolta di risparmio tra il pubblico è tassativamente esclusa. L’ammontare complessivo della raccolta tassativamente esclusa. L’ammontare complessivo della raccolta di prestiti presso Soci non deve eccedere il limite del triplo del di prestiti presso Soci non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall’ultimo patrimonio (capitale sociale e riserve) risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere elevato fino al bilancio approvato. Tale limite può essere elevato fino al quintuplo del patrimonio, qualora il totale dei prestiti sociali sia quintuplo del patrimonio, qualora il totale dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al trenta per cento, da garanzia assistito, in misura almeno pari al trenta per cento, da garanzia rilasciata da soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia. rilasciata da soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia. E’ facoltà del Consiglio di Gestione fissare limiti inferiori della E’ facoltà del Consiglio di Gestione fissare limiti inferiori della raccolta complessiva. raccolta complessiva. Articolo 2 Articolo 2 La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci, La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci, purché siano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi. Il Il prestito che ciascun Socio può tenere depositato in prestito che ciascun Socio può tenere depositato in Cooperativa Cooperativa non deve superare i limiti di legge. E’ facoltà del non deve superare i limiti di legge. E’ facoltà del Consiglio di Consiglio di Gestione fissare limiti inferiori. Il presente Gestione fissare limiti inferiori. Il presente Regolamento ed il Regolamento è messo a disposizione dei Soci nella sede legale Foglio Informativo Analitico, di cui al successivo art. 15, sono della cooperativa. messi a disposizione dei Soci nella sede legale della cooperativa. Articolo 3 Articolo 3 I prestiti raccolti da Soci devono essere esclusivamente I prestiti raccolti da Soci devono essere esclusivamente impiegati per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Consiglio impiegati per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Consiglio di Gestione garantisce il rispetto del presente Regolamento e di Gestione garantisce il rispetto del presente Regolamento e deve darne resoconto nella Relazione sulla Gestione. Il deve darne resoconto nella Relazione sulla Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito della propria attività, Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito della propria attività, effettua la verifica del rispetto del presente Regolamento. effettua la verifica del rispetto del presente Regolamento. Articolo 4 Articolo 4 Il contratto di prestito sociale deve avere forma scritta, a pena di nullità, con specifica accettazione da parte del Socio delle norme e condizioni predisposte dalla Cooperativa, utilizzando moduli omogenei. Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio e dal Legale Rappresentante della Cooperativa o da un suo delegato. Una copia originale del contratto deve essere consegnata al Socio unitamente al presente Regolamento ed al Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 15. <<articolo soppresso>> Articolo 5 Articolo 4 Alla sottoscrizione del contratto di prestito, viene rilasciato al All’apertura del rapporto di prestito sociale, viene rilasciato al Socio un documento nominativo e non trasferibile a terzi, Socio un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato “Libretto Nominativo di Prestito Sociale” (di denominato “Libretto Nominativo di Prestito Sociale” (di seguito più brevemente “Libretto”). Nel “Libretto” devono seguito più brevemente “Libretto”). Nel “Libretto” devono essere annotate tutte le operazioni di versamento e prelievo, essere annotate tutte le operazioni di versamento e prelievo, nonché l’accreditamento degli interessi, in occasione della prima nonché l’accreditamento degli interessi, in occasione della prima presentazione successiva al 1° gennaio di ogni anno. Per presentazione successiva al 1° gennaio di ogni anno. Per l’effettuazione di ogni operazione, il Socio deve presentare il l’effettuazione di ogni operazione, il Socio deve presentare il “Libretto”. Ogni operazione annotata sul “Libretto” deve essere “Libretto”. Ogni operazione annotata sul “Libretto” deve essere firmata dal personale autorizzato. Tutte le operazioni eseguite firmata dal personale autorizzato. Tutte le operazioni eseguite danno danno origine ad una registrazione contabile annotata origine ad una registrazione contabile annotata nominativamente per ciascun socio. La Cooperativa ha il diritto nominativamente per ciascun socio. La Cooperativa ha il diritto di richiedere al Socio, in qualsiasi momento, la visione del di richiedere al Socio, in qualsiasi momento, la visione del “Libretto” per qualsivoglia motivo. La Cooperativa garantisce la “Libretto” per qualsivoglia motivo. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutta l’attività massima riservatezza nello svolgimento di tutta l’attività concernete la raccolta dei prestiti sociali, nonché le disposizioni concernente la raccolta dei prestiti sociali, nonché le di cui al Dlgs nr. 196/2003. disposizioni di cui al Dlgs nr. 196/2003. Articolo 6 Articolo 5 Ferma restando la non trasferibilità del “Libretto” e la titolarità Ferma restando la non trasferibilità del “Libretto” e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio può delegare un terzo ad del rapporto di prestito, il Socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece. Il Socio deve dare alla effettuare operazioni in sua vece. La validità della delega cessa Cooperativa comunicazione scritta del conferimento di delega, comunque contestualmente all’interruzione del rapporto sociale nonché delle eventuali modifiche o revoca. La validità della ed alla morte del Socio. Il Socio non può delegare la delega cessa comunque contestualmente all’interruzione del sottoscrizione del contratto di prestito nè la sua chiusura. rapporto sociale ed alla morte del Socio. Il Socio non può delegare la sottoscrizione del contratto di prestito nè la sua chiusura. Articolo 7 Articolo 6 In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del “libretto”, In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del “libretto”, il Socio o il suo delegato deve farne denuncia all’autorità il Socio o il suo delegato deve farne denuncia all’autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa, competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa, allegando copia della denuncia. In questi casi la Cooperativa allegando copia della denuncia. In questi casi la Cooperativa provvederà alla sospensione di ogni movimentazione di provvederà alla sospensione di ogni movimentazione di versamento e prelievo e rilascerà un nuovo “Libretto” con la versamento e prelievo e rilascerà un nuovo “Libretto” con la dicitura ‘duplicato’. dicitura ‘duplicato’. Alla consegna del duplicato, il Socio Alla consegna del duplicato, il Socio rilascerà alla Cooperativa dichiarazione scritta di manleva da rilascerà alla Cooperativa dichiarazione scritta di manleva da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento originale. documento originale. Articolo 8 Articolo 7 Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, così come Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, così come previsto dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le previsto dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme prestate restano a disposizione del Socio receduto o escluso, prestate restano a disposizione del Socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono ovvero degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso nel comunicare alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso nel più breve tempo possibile. Nei confronti degli eredi si applicano più breve tempo possibile. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti in materia di successione. le disposizioni vigenti in materia di successione. Articolo 9 Articolo 8 La raccolta dei prestiti sociali è libera da vincoli temporali. Il La raccolta dei prestiti sociali è libera da vincoli temporali. Il Socio può effettuare integrazioni delle somme versate in Socio può effettuare integrazioni delle somme versate in qualsiasi momento. I versamenti possono essere fatti in contanti, qualsiasi momento. I versamenti possono essere fatti in contanti, con assegni o tramite bonifico bancario. I versamenti effettuati con assegni o tramite bonifico bancario. I versamenti effettuati con assegni sono accettati con la clausola “salvo buon fine”, per con assegni sono accettati con la clausola “salvo buon fine”, per cui le somme versate saranno disponibili per il Socio, solo ad cui le somme versate saranno disponibili per il Socio, solo ad avvenuto incasso. Il Consiglio di Gestione può comunque avvenuto incasso. Il Consiglio di Gestione può comunque deliberare la possibilità di raccolta di prestiti soggetta a vincoli deliberare la possibilità di raccolta di prestiti soggetta a vincoli temporali. temporali. Articolo 10 Articolo 9 Il Socio, può richiedere rimborsi parziali o totali, con un Il Socio, può richiedere rimborsi parziali o totali, con un preavviso di 48 ore. La Cooperativa ha facoltà di rimborsare le preavviso di 48 ore. La Cooperativa ha facoltà di rimborsare le somme da prelevare anche all’atto della richiesta. I rimborsi somme da prelevare anche all’atto della richiesta. I rimborsi possono essere effettuati con una delle seguenti forme, a possono essere effettuati con una delle seguenti forme, a richiesta del Socio: denaro contante (fino a €. 500), assegno richiesta del Socio: denaro contante nei limiti e nel rispetto della bancario, bonifico bancario. normativa di riferimento, assegno bancario, bonifico bancario. Articolo 11 Articolo 10 Sulle somme in deposito viene corrisposto un tasso di interesse Sulle somme in deposito viene corrisposto un tasso di interesse fissato dal Consiglio di Gestione, nei limiti di cui all’art. 13 del fissato dal Consiglio di Gestione, nei limiti di cui all’art. 13 del DPR 601/1973 e successive modificazioni. Il tasso di interesse DPR 601/1973 e successive modificazioni. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile, diversificato per importo depositato può essere fisso o variabile, diversificato per importo depositato e per vincolo di durata. I tassi di interesse e le eventuali e per vincolo di durata. I tassi di interesse e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Gestione e condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Gestione. indicate nel Foglio Informativo Analitico. Articolo 12 Articolo 11 Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi del versamento e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno ed accreditati sul sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno ed accreditati sul conto di deposito, al netto della vigente ritenuta fiscale. Se per conto di deposito, al netto della vigente ritenuta fiscale. Se per effetto dell’accreditamento degli interessi, la somma depositata effetto dell’accreditamento degli interessi, la somma depositata superasse almeno uno dei limiti di cui agli artt. 1 e 2, superasse almeno uno dei limiti di cui agli artt. 1 e 2, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio. Socio. Articolo 13 Articolo 12 I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica, relativi I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica, relativi alle operazioni previste dal presente Regolamento sono stabiliti alle operazioni previste dal presente Regolamento sono stabiliti dal Consiglio di Gestione e indicati nel Foglio Informativo dal Consiglio di Gestione. Analitico. Articolo 14 Articolo 13 La Cooperativa provvede per iscritto a comunicare annualmente, La Cooperativa provvede per iscritto a comunicare annualmente, ovvero alla scadenza del contratto di prestito, in modo chiaro e in modo chiaro e completo, al Socio in merito alle operazioni completo, al Socio in merito alle operazioni effettuate, tassi effettuate, tassi praticati, saldi per valuta e ogni altro elemento praticati, saldi per valuta e ogni altro elemento necessario alla necessario alla comprensione del rapporto medesimo. comprensione del rapporto medesimo. Articolo 15 Articolo 14 Per quanto concerne i limiti di cu agli artt. 1 e 2, le condizioni Per quanto concerne i limiti di cu agli artt. 1 e 2, le condizioni economiche di cui agli artt. 9-13, il luogo e gli orari per economiche di cui agli artt. 9-13, il luogo e gli orari per l’effettuazione delle operazioni, dovranno essere indicati nel l’effettuazione delle operazioni, dovranno essere a disposizione Foglio Informativo Analitico, da esporre nei luoghi stessi dove dei Soci nei luoghi stessi dove sia possibile compiere le sia possibile compiere le operazioni di cui al presente operazioni di cui al presente Regolamento La Cooperativa si Regolamento. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare riserva la possibilità di variare le condizioni economiche le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni ed altre condizioni accessorie. Nel caso di variazioni in senso accessorie. Nel caso di variazioni in senso sfavorevole al Socio, sfavorevole al Socio, gli dovranno essere comunicate all’ultimo gli dovranno essere comunicate all’ultimo domicilio noto. domicilio noto. Articolo 16 Articolo 15 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea generale dei Soci in data 7 maggio 2006 ed entra in vigore a partire dal 8 maggio 2006. Il presente Regolamento è approvato in sostituzione del precedente regolamento in vigore dal 12 maggio 1991.