L’avvio di una attività agricola
Il caso di un’attività
VITIVINICOLA
Definizioni azienda
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Azienda(art. 2555 c.c.):
“complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”
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Definizioni
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Impresa: non esiste una definizione legale pertanto occorre ricorrere alla
definizione di Imprenditore(art. 2082 c.c.): “è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e
dello scambio di beni e servizi”, da cui è possibile dedurre che impresa è una
“attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni
e servizi”
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Proprietà(art. 832 c.c.):
“diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti
e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”
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Definizione di imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c. prima del 2001)
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E’ imprenditore agricolo chi esercita
un’attività diretta alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del
bestiame e attività connesse. Si reputano
connesse le attività dirette alla
trasformazione o all’alienazione dei
prodotti agricoli quando rientrano
nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Definizione di imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c. dopo dlg 228/2001)
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E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione…
Definizione di imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c. dopo dlg 228/2001)
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e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dell’allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione de ospitalità come definite
dalla legge.
Imprenditore Agricolo a Titolo
Principale
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Definizione introdotta con la Direttiva CEE n. 159/1972, ma
recepita in Italia solo nel 1975 con la legge 153:
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Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi
all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo lavoro
complessivo e che ricavi dall’attività agricola almeno 2/3 del
proprio reddito globale di lavoro, risultante dalla propria
posizione fiscale (percentuale ridotta al 50% nelle zone
montane o svantaggiate).
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Per attività agricola si intende un’attività direzionale che non
richiede necessariamente l’esecuzione manuale.
Imprenditore Agricolo Professionale :
le società
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Secondo il decreto, le società che svolgono
esclusivamente attività agricola sono da considerare
Imprenditore agricolo professionale (IAP) se:
a) nelle società semplici almeno un socio è IAP
b) nelle società di capitali, almeno un amministratore
è IAP
c) nelle soc. cooperative almeno un quinto dei soci è
IAP
Coltivatore diretto. Legge 203/1982
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Definisce la figura dell’affittuario-coltivatore
diretto, come di colui che coltiva il fondo con
il lavoro proprio e della propria famiglia in
misura pari almeno a 1/3 di quello occorrente
alle necessità normali di coltivazione;
E’ coltivatore diretto anche il proprietario
conduttore, sempre secondo il criterio del
terzo.
Imprenditore Agricolo Professionale
Dlg 99/2004
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Si considera imprenditore agricolo professionale chi
dedichi all’attività agricola almeno il 50% del proprio
tempo lavoro complessivo e che ricavi dall’attività
agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di
lavoro ( percentuale ridotta al 25% nelle zone
montane o svantaggiate).

Per attività agricola si intende un’attività direzionale
che non richiede necessariamente l’esecuzione
manuale
Differenze tra la vecchia legislazione e
la nuova
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DLg 228/2001: riscrive la figura dell’imprenditore agricolo;
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si distingue ancora fra attività principali e connesse (deve
esserci un collegamento soggettivo tra le due)
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attività connesse: l’elenco non è esaustivo
il criterio della prevalenza sostituisce quello della normalità (in
questo modo si ricomprende la multifunzionalità nell’attività
agricola)
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si parla di animali e non più di bestiame
1. Apertura di una
posizione contributiva
INPS (INAIL)
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Il lavoratore autonomo agricolo è tenuto ad
iscriversi entro 90 giorni dall’inizio
dell’attività agricola presso la sede INPS
della zona in cui sono ubicati i terreni
aziendali o la parte prevalente di essi.
2. Aspetti igienico-sanitari
1. Procedura di comunicazione di inizio attività
2. Il controllo del processo : manuale HACCP
3. La tracciabilità e rintracciabilità del prodotto
2.1 Procedura di comunicazione di
inizio attività
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A partire dal 1/1/2006 comunicazione di D.I.A.
(Denuncia Inizio Attività) alla ASL competente
tramite il Comune. La DIA deve essere effettuata
almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Alla domanda si allega documentazione quale:
disegni dello stabilimento firmati da tecnico abilitato,
relazione tecnica, dichiarazione uso locali…
Reg. CE 852-853-854-882/2004
2.2 Il controllo del processo :
manuale HACCP
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HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points): il D.Lgs 155/97 istituisce la figura del
responsabile dell’azienda agro-alimentare che
garantisce che tutte le fasi del processo di
produzione, devono avvenire in modo igienico. Lo
strumento è il manuale HACCP.
La ASL nel sovralluogo potrà indicare carenze
rispetto al D.Lgs 155/97 e richiedere la rimozione
entro 120 giorni.
3 La tracciabilità e rintracciabilità del
prodotto
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Il Reg. CE 178/2002 ha reso obbligatoria la
rintracciabilità degli alimenti. E’ disposta in
tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
Gli operatori devono disporre di sistemi e
procedure per la tracciabilità del prodotto.
Le eventuali infrazioni sono accertate da
organi Regionali.
4. Richiesta di attribuzione partita IVA
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Dal punto di vista fiscale, l’inizio di attività
economica deve essere segnalata alla
Agenzia delle Entrata mediante richiesta di
partita IVA entro 30 giorno da inizio attività.
Se il volume di affari è inferiore ai 7000 euro
(per almeno 2/3 cessione di prodotti agricoli)
si è esentati dal versamento IVA e dagli
ulteriori obblighi (dichiarazione annuale,
fatture e bollette doganali)
5. Iscrizione al Registro delle Imprese
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L’iscrizione deve essere effettuata presso la
Camera di Commercio (CCIAA) competente
per il territorio entro 30 giorni dall’inizio
attività .
Condizione fondamentale è che si possegga
un numero di partita IVA.
6. Altri adempimenti
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Apertura posizione presso l’Ispettorato per il
controllo della qualità (ICQ) dei prodotti
alimentari
Dichiarazazione di superficie vitata (catasto
viticolo) presso l’ARGEA (Agenzia Regionale
Erogazioni in Agricoltura) se superiore alle
10 are (0.1 ettari) (presupposto per l’accesso
alle misure di mercato e strutturali)
Tenuta registri di cantina
6. Altri adempimenti
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Dichiarazione Camera di Commercio nel
caso si vogliano produrre uve DOC-DOCG e
IGT (ora DOP e IGP e da non confondere
con la dichiarazione Agea).
Iscrizione albo imbottigliatori presso la
Camera di Commercio nel caso si vogliano
imbottigliare vini DOC-DOCG e IGT.
Informazioni
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Contributi INPS:
http://www.inps.gov.it
Attribuzione partita IVA: http://www.agenziaentrate.it
Iscrizione Registro Imprese: http://www.ss.com.it
(Camera di Commercio di Sassari)
Pubblicazioni : http://www.sardegnaagricoltura.it
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