La nuova figura dell’imprenditore
agricolo professionale
Indirizzare eventuali osservazioni a
[email protected]
Chi è l’ Imprenditore Agricolo
Professionale?
E’ lui !
La figura dell’imprenditore agricolo
Storicamente una situazione confusa e
contradditoria:
varie leggi che trattano della materia,
definendo requisiti diversi di volta in
volta per le varie figure di imprenditore
La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale
Decreti
legislativi
228/2001
e
99/2004
intervengono a fare un po’ di chiarezza ed a
coprire vari “buchi normativi” (specialmente a
proposito delle società)
ma, calandosi sulle varie norme preesistenti e
modificandole in più punti senza sostituirle “ in
toto”, lasciano ampie aree di incertezza,
che si stà cercando di colmare, per quanto
possibile, con provvedimenti regionali
La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale
Competenze: quadro delle deleghe a livello regionale in
Piemonte:
La legge regionale n. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale , caccia e pesca” , in
applicazione del Decreto Legislativo n. 60/98, attribuisce:
- Ai Comuni (art.4) le funzioni “di riconoscimento della
qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore
diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di
agricoltura”.
- Alle Province (art.2) gli “interventi relativi al miglioramento
dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di
nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di
sviluppo aziendali e interaziendali, per la fase di produzione
nonché di trasformazione aziendale”.
La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale
Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V
Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni ...
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Secondo la Costituzione è competenza regionale lo stabilire le
competenze dei vari Enti nelle procedure di accertamento dei requisiti di
IAP ai sensi del Dec. Leg. 99/2004, tenendo conto che la competenza “
naturale “ , secondo l’articolo 118, è dei Comuni
La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale
Dopo l’entrata in vigore del Dec. Leg. 99/2004 la Regione si
è trovata nelle condizioni di dover mettere urgentemente una
“pezza” sulle falle più grosse aperte dal Decreto, e vi ha
provveduto con la Deliberazione della G.R n. 30-13213 del 3
agosto 2004 con la quale, tra l’altro:
- ha confermato in capo ai Comuni l’ attribuzione delle
funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche
richieste in materia di agricoltura, prevista con la l.r. 17/99,
che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura
di Imprenditore Agricolo Professionale;
- ha ridefinito le Commissioni provinciali per la capacità
professionale;
- ha dato indicazioni per l’applicazione di alcune norme
relative ad agevolazioni di natura tributaria in agricoltura.
La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale
Dopo questo primo provvedimento d’urgenza, è necessario
prevedere un provvedimento più complessivo, che tratti tutti gli
aspetti delle varie figure professionali in agricoltura e del loro
riconoscimento.
Tale provvedimento (disponibile in “bozza di discussione”) è in
corso di negoziazione con tutti i possibili soggetti interessati
(Province, ANCI, Organizzazioni Professionali e Cooperative
Agricole, INPS, Ordini e Collegi Professionali, Collegi Notarili,
Direzione delle Entrate, varie Direzioni Regionali, … ).
La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale
Criteri fondamentali:
- competenze per l’accertamento del possesso dei
requisiti attribuite ordinariamente ai Comuni, tranne
quando l’accertamento del requisito soggettivo
rientra in una valutazione più ampia di idoneità e
congruità di un intervento di sviluppo aziendale, nel
qual caso sono attribuite alle Province;
-valutazione convenzionale e standardizzata di
tempo di lavoro e reddito, per omogeneità e
imparzialità di trattamento dei diversi soggetti
(tabelle di valori convenzionali per il tempo,
bilancino basato su IRAP per il reddito agricolo).
- compendio unico su base economica e non fisica
Scarica

imprendit_profess