La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Indirizzare eventuali osservazioni a [email protected] Chi è l’ Imprenditore Agricolo Professionale? E’ lui ! La figura dell’imprenditore agricolo Storicamente una situazione confusa e contradditoria: varie leggi che trattano della materia, definendo requisiti diversi di volta in volta per le varie figure di imprenditore La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Decreti legislativi 228/2001 e 99/2004 intervengono a fare un po’ di chiarezza ed a coprire vari “buchi normativi” (specialmente a proposito delle società) ma, calandosi sulle varie norme preesistenti e modificandole in più punti senza sostituirle “ in toto”, lasciano ampie aree di incertezza, che si stà cercando di colmare, per quanto possibile, con provvedimenti regionali La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Competenze: quadro delle deleghe a livello regionale in Piemonte: La legge regionale n. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale , caccia e pesca” , in applicazione del Decreto Legislativo n. 60/98, attribuisce: - Ai Comuni (art.4) le funzioni “di riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura”. - Alle Province (art.2) gli “interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, per la fase di produzione nonché di trasformazione aziendale”. La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V Articolo 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Articolo 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni ... Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Articolo 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Secondo la Costituzione è competenza regionale lo stabilire le competenze dei vari Enti nelle procedure di accertamento dei requisiti di IAP ai sensi del Dec. Leg. 99/2004, tenendo conto che la competenza “ naturale “ , secondo l’articolo 118, è dei Comuni La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Dopo l’entrata in vigore del Dec. Leg. 99/2004 la Regione si è trovata nelle condizioni di dover mettere urgentemente una “pezza” sulle falle più grosse aperte dal Decreto, e vi ha provveduto con la Deliberazione della G.R n. 30-13213 del 3 agosto 2004 con la quale, tra l’altro: - ha confermato in capo ai Comuni l’ attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, prevista con la l.r. 17/99, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale; - ha ridefinito le Commissioni provinciali per la capacità professionale; - ha dato indicazioni per l’applicazione di alcune norme relative ad agevolazioni di natura tributaria in agricoltura. La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Dopo questo primo provvedimento d’urgenza, è necessario prevedere un provvedimento più complessivo, che tratti tutti gli aspetti delle varie figure professionali in agricoltura e del loro riconoscimento. Tale provvedimento (disponibile in “bozza di discussione”) è in corso di negoziazione con tutti i possibili soggetti interessati (Province, ANCI, Organizzazioni Professionali e Cooperative Agricole, INPS, Ordini e Collegi Professionali, Collegi Notarili, Direzione delle Entrate, varie Direzioni Regionali, … ). La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale Criteri fondamentali: - competenze per l’accertamento del possesso dei requisiti attribuite ordinariamente ai Comuni, tranne quando l’accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale, nel qual caso sono attribuite alle Province; -valutazione convenzionale e standardizzata di tempo di lavoro e reddito, per omogeneità e imparzialità di trattamento dei diversi soggetti (tabelle di valori convenzionali per il tempo, bilancino basato su IRAP per il reddito agricolo). - compendio unico su base economica e non fisica