Corso per “Addetto alla gestione
della Fattoria Didattica”
Modulo 3
Legislazione
Gianluca Gurrieri
Dottore Agronomo
Obiettivo: far conoscere le normative che permettono
la realizzazione dell’attività didattica in azienda
nell’ottica della multifunzionalità.
In particolare:
Aspetti normativi
Aspetti assicurativi
Aspetti fiscali
Sistemi di sicurezza
Autocontrollo
Art.2135 Codice Civile
Articolo così sostituito dall'art. 1 d.ls. 18 maggio 2001, n. 228
(I)È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
(II)Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento
di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare
il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
(III)Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura
di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
L’attività didattica è l’espressione della
multifunzionalità dell’agricoltura, riconosciuta e
valorizzata dalla legge di orientamento.
In particolare rientra, ai sensi dell’art. 2135 c.c.,
nella prestazione di servizi che è attività agricola
per connessione.
Quindi è necessario che:
1. sia svolta da imprenditore agricolo, iscritto al registro delle
imprese, che svolge un’attività agricola principale
(coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura) ai sensi
dell’art. 2135 c.c. commi 1 e 2.
Connessione soggettiva
2. sia svolta mediante attrezzature e risorse normalmente
utilizzate nello svolgimento dell’attività principale.
Connessione oggettiva
3. per “attrezzature” vengono intesi tutti i beni che fanno parte
dell’azienda: immobili, mobili, attrezzature, scorte.
4. per ”risorse” vengono intese anche quelle umane, quindi il
lavoro dell’imprenditore, dei familiari, partecipi dell’impresa
familiare, dei dipendenti.
Attualmente l’attività non è specificatamente prevista dalla normativa
nazionale e neanche da quella regionale, salvo che non sia effettuata
nell’ambito di quella agrituristica.
Chi è autorizzato all’esercizio dell’attività agrituristica, dovrà segnalare
nella richiesta di autorizzazione di voler effettuare questo tipo di attività e
applicare tutta la relativa disciplina, nazionale e regionale.
Chi è soltanto iscritto al registro delle imprese come imprenditore
agricolo, o coltivatore diretto, o società esercente attività agricola
attualmente non deve richiedere nessuna specifica autorizzazione né
dare specifica comunicazione di inizio attività, ma dovrà rispettare di
volta in volta le norme richieste dal tipo di attività svolta (in locali
aziendali aperti al pubblico, somministrazione di alimenti,ecc.)
Attualmente le difficoltà di individuare la normativa specifica da
seguire derivano derivano dalle modifiche apportate all’art.2135 c.c.
con il d.lgs. 228 che dà l’opportunità di svolgere questa attività a chi
sia solo imprenditore agricolo, quindi né commerciante né
imprenditore agriturista.
E’ importante evidenziare che indipendentemente dalla qualifica
soggettiva di chi svolge una certa attività, esistono delle norme
generali, quali quelle sulla sicurezza dei locali aperti al pubblico o
sull’igiene alimentare, che vanno comunque applicate.
In base al tipo di attività svolta occorrerà possedere determinati
requisiti.
Se i visitatori restano negli spazi aperti dell’azienda
Occorrerà:
1.
disporre di servizi igienici adeguati, con acqua potabile;
2.
rispettare norme di sicurezza per quanto riguarda le attrezzature ed i mezzi
tecnici (concimi, fitofarmaci, ecc.) che dovranno essere adeguatamente
custoditi e non lasciati alla portata dei visitatori;
3.
assicurare adeguata pulizia dei luoghi esterni prossimi al centro aziendale,
mantenendoli liberi da materiali di ingombro o rifiuti, anche al fine di evitare
impressioni di disordine;
4.
far rispettare il divieto di toccare le attrezzature agricole e gli animali e di
accedere nei locali dove sono custoditi animali;
5.
Assicurarsi che la scuola si sia fatta rilasciare dichiarazione di autorizzazione
dai genitori o da chi ne fa le veci, con indicazione di eventuali allergie anche
non alimentari.
Se i visitatori si accolgono in un locale chiuso e non si
fornisce la merenda
Oltre a quanto necessario per il punto precedente, occorrerà:
1.
autorizzazione di pubblica sicurezza, da richiedere con domanda al sindaco ai
sensi dell’art.68 del R.D. 773/1931. Comprende l’accertamento, oltre che dei
requisiti in materia di buona condotta e certificazione antimafia, di quelli relativi
all’agibilità dei locali per motivi di sicurezza: l’accertamento per i locali con
meno di 200 persone è semplificato e largamente rimesso al libero
apprezzamento dell’autorità precedente;
2.
dovrebbero comunque rispettarsi le misure di volta in volta richieste ai fini della
prevenzione incendi (uscite di sicurezza, impianti elettrici);
3.
cassetta di pronto soccorso;
4.
acqua potabile e riscaldamento;
5.
servizi igienici secondo quanto previsto dai regolamenti di igiene dei comuni;
6.
lo spazio chiuso per ospitare i partecipanti può anche coincidere con quello per
la merenda, se l’imprenditore agricolo la fornisce; l’utilizzazione non comporta
cambio di destinazione d’uso rispetto a quella agricola, però il locale deve
possedere i dispositivi e i mezzi di sicurezza previsti per i locali d’intrattenimento
aperti al pubblico con meno di 200 visitatori;
7.
se sono necessari interventi edilizi, ai sensi della Legge 443/2001, e salvo che
le regioni non abbiano stabilito diversamente, è sufficiente la semplice denuncia
di inizio attività per gli interventi edilizi minori, le ristrutturazioni edilizie che
comportino anche demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma, interventi specificatamente disciplinati da piani attuativi dei comuni che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, ecc.;
8.
se, oltre all’attività didattica, si vuole vendere direttamente prodotti ai visitatori,
anche all’interno dell’azienda, occorrerà osservare la normativa in materia di
vendita diretta dei prodotti agricoli.
Se si fornisce merenda
costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti
tipici locali, occorrono oltre ai predetti requisiti, i seguenti:
1.
Autorizzazione igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal Comune,
attraverso le ASL ai sensi della Legge 283/1962 e del D.P.R. 327/1980,
salvo diversa previsione delle leggi regionali. Si ritiene che la merenda
possa anche essere preparata nella cucina dell’abitazione;
2.
per ottenere l’autorizzazione è necessario predisporre una domanda (art.
26 D.P.R. 327) al Comune, che naturalmente opererà tramite la A.S.L.,
allegando una planimetria del locale da destinare all’attività, una relazione
tecnica con descrizione dei locali, dei sistemi di approvvigionamento idrico,
degli impianti e delle attrezzature da destinare alla preparazione degli
alimenti e dei sistemi per la conservazione degli alimenti; l’autorizzazione
agli scarichi o la dichiarazione attestante l’allacciamento agli impianti
pubblici di fognatura;
3.
l’autorizzazione è diversa a seconda che si confezionino merende
semplici, tipo panini, o alimenti di tipo diverso che richiedono procedimenti
complessi. La finalità della norma, che è la tutela della salute pubblica, si
intende di volta in volta come autorizzazione specifica, cioè relativa
strettamente al tipo di attività autorizzata. Si distingue pertanto fra
preparazione di prodotti freddi e quella di prodotti cotti, che è considerata
ristorazione. Quindi l’autorizzazione per i panini non è la stessa dei pasti,
come quella per la ristorazione non è la stessa del congelamento. Ai sensi
dell’art. 27 nell’autorizzazione sono menzionate le sostanze alimentari per
cui è rilasciata. I requisiti strutturali sono previsti dall’art. 28 del D.P.R. 327
e comunque sono accertati caso per caso avuto riguardo al tipo di attività
che vi si svolge: è pertanto opportuno prendere contatti con le ASL per
definire uno standard medio, avuto riguardo alla ridotta attività che vi si
svolge.
E’ irrilevante il numero delle persone accolte, basta che siano considerate
come “pubblico”.
Per le caratteristiche e le finalità di tutela igienico-sanitaria il
provvedimento ha natura diversa, e quindi non è assorbito, dalla
autorizzazione prevista dalle leggi di pubblica sicurezza.
4. libretto sanitario per gli addetti alla preparazione e per tutti coloro che
forniscono le sostanze alimentari, anche se familiari o non retribuiti, da
richiedere alla ASL ai sensi delle leggi vigenti;
5. manuale aziendale di autocontrollo dell’igiene (HACCP), ovvero un
documento prescrittivo, specifico perché si riferisce al sistema
processo-prodotto di ogni singola impresa. Deve essere redatto e
sottoscritto dal titolare dell’impresa e sottoposto a verifica dell’organo
ispettivo competente per il territorio. Naturalmente è auspicabile che sia
redatto sulla base di un manuale di corretta prassi igienica che
“Coldiretti” può agevolmente predisporre per questo specifico tipo di
attività. Tale manuale è di tipo generico, ovvero si riferisce ad una
tipologia di processo-prodotto ed è valutato con un parere di conformità
dal Ministero della Salute.
Inoltre, sono le Regioni competenti a valutare le semplificazioni
possibili per le attività soggette a rischi minori.
La Degustazione
La degustazione in azienda è attività diversa dalla vendita
diretta e quindi l’autorizzazione per quest’ultima non è sufficiente.
D’altra parte non è neanche qualificabile come
“somministrazione” e quindi non rientra nella relativa disciplina
dettata per i locali pubblici in cui si effettua somministrazione,
poiché non è una prestazione con caratteristiche autonome ed
in quanto tale è priva di corrispettivo autonomo versato per
questa finalità. Né l’attività è svolta a titolo professionale di
somministrazione, essendo invece compresa nella generale attività
agricola, ed in particolare nell’attività connessa di fornitura di servizi.
Per tale motivo non deve essere evidenziato a parte un
corrispettivo per l’attività di fornitura della merenda.
Regime Tributario
La prestazione dei servizi ai sensi dell’art.2135 c.c., terzo comma, al
di fuori dell’esercizio dell’attività agrituristica è soggetta al seguente
regime fiscale:
Imposte dirette
Ai fini IRPEF le prestazioni di servizi quali le attività didattiche sono
produttive di reddito diverso da quello agrario e dominicale, quindi i
ricavi costituiscono, detratte le spese, base imponibile con
applicazione degli ordinari scaglioni previsti per tutti i redditi. È
quindi necessario tenere tutte le scritture contabili funzionali alla
determinazione del reddito di impresa.
IVA
Occorre tenere una contabilità separata non applicandosi il regime
agricolo.
L’aliquota applicabile sulla prestazione considerata nel suo
complesso, comprensiva dell’eventuale somministrazione della
merenda, è del 20%.
Deve essere rilasciata fattura o ricevuta.
L’IVA riscossa si detrae da quella pagata sugli acquisti e sui servizi
esclusivamente inerenti alla specifica attività (ad esempio per
ristrutturare il locale, per acquistare materiale esclusivamente
utilizzato per l’attività didattica, per l’acquisto di alimenti e bevande
non prodotti in azienda e forniti ai visitatori, ecc.) e si versa quella
rimanente.
Per quanto riguarda le vendite dirette vige l’esonero dallo scontrino
fiscale solo limitatamente alla vendita di prodotti propri e se si è in
regime forfetario, ovvero non si è scelta la contabilità ordinaria).
Risulta estremamente importante non confondere
l’aspetto giuridico delle norme con quello fiscale.
Dal punto di vista giuridico le fattorie didattiche sono da
assimilarsi come attività agricola, non è la stessa cosa dal
punto di vista fiscale.
LE RISORSE FINANZIARIE
La principale fonte per la ricerca di risorse finanziarie da destinare
alle attività educative ed in particolare alle fattorie didattiche, va
individuata nelle opportunità offerte da Agenda 2000 ed in
particolare nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) in essere nelle
Regioni nel periodo 2000-2006.
Altre opportunità di finanziamento possono ritrovarsi in particolare
nei programmi delle Regioni Obiettivo 2 ed Obiettivo 3 (non è il
caso della Sicilia Obiettivo 1).
I regolamenti comunitari di riferimento per la nuova politica di
sviluppo rurale, promossi da Agenda 2000, sono il Reg. CE 1257/99
sullo sviluppo rurale ed il Reg. CE 445/2002 applicativo.
Come detto in precedente tra i principali contenuti della riforma della
PAC vi è la nuova politica di sviluppo rurale che accanto a quella dei
mercati diventa il secondo pilastro della PAC stessa.
Infatti, essa punta alla realizzazione di un contesto territoriale
coerente e durevole che garantisca il futuro delle zone rurali e
favorisca la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Obiettivi specifici:
1. miglioramento delle strutture delle aziende agricole, della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
2. riconversione delle produzioni e miglioramento della qualità dei
prodotti;
3. riconversione delle produzioni e miglioramento della qualità dei
prodotti;
4. diversificazione delle attività ed incentivazione di attività alternative;
4. sviluppo forestale sostenibile;
5. sviluppo attività economiche;
6. promozione e tutela agricoltura sostenibile.
Nello specifico, le misure dello sviluppo rurale sono raggruppabili in
due grandi filoni:
1. nuove misure di accompagnamento;
2. misure di ammodernamento e diversificazione delle aziende
agricole.
Nel primo gruppo di misure troviamo quattro capitoli:
a) misura agroambientale;
b) misura prepensionamento;
c) misura imboschimento;
d) misura zone svantaggiate.
Nel secondo gruppo di misure troviamo quattro capitoli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
misura per gli investimenti nelle aziende agricole;
misura per l’insediamento di giovani agricoltori;
misura per la formazione professionale;
misura per la trasformazione e commercializzazione;
misura per il sostegno alla silvicoltura;
misura per la promozione dell’adeguamento e dello sviluppo
delle zone rurali.
Le opportunità finanziarie offerte dai PSR per le Fattorie Didattiche
possono contribuire a favorire la realizzazione degli obiettivi della
nuova politica di sviluppo rurale, attraverso la diversificazione
dell’attività delle aziende agricole, contribuendo al mantenimento e
miglioramento del reddito degli agricoltori ed allo sviluppo integrato
delle zone rurali.
Gli incentivi per le fattorie didattiche all’interno dei PSR
possono essere generalmente trovati o collocati in questi tre
ambiti:
•
•
•
servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;
diversificazione delle attività del settore agricolo e delle
attività affini;
incentivazione di attività turistiche ed artigianali.
Nei 6 anni di applicazione di Agenda 2000, per queste misure
È stato previsto circa l’8% del totale delle risorse dello sviluppo
rurale, ovvero circa 276 milioni di euro.
Tra le attività ammissibili al finanziamento ritroviamo la
possibilità di sostenere circuiti agrituristici e didattici quali aree
verdi, cartellonistica, punti di informazione, ecc., al fine di
collegare ed integrare fra loro iniziative aziendali e territorio
rurale, sia per la creazione da parte di imprenditori agricoli di
fattorie didattiche tramite il sostegno all’allestimento dei locali e
spazi adeguati.
Tuttavia per quest’ultimo punto, le iniziative non devono
essere comprese in altre misure dei PSR ed in particolare
nella misura diretta a favorire gli investimenti aziendali per lo
sviluppo della competitività delle imprese agricole.
In Sicilia i PSR non prevedono misure a favore delle
Fattorie Didattiche; i finanziamenti possono essere reperiti
attraverso i POR Sicilia 2000-2006.
Sarebbe auspicabile inserire nel Complemento di
Programmazione della Regione Sicilia per il periodo 20002006, misure inerenti l’attività delle Fattorie Didattiche.
Sicurezza sul lavoro
Legge 626/94
(vedi fotocopie)
Sicurezza Alimentare ed Autocontrollo
Direttive comunitarie
Direttiva CEE n.93/43 recepita in Italia con D.L.vo n.155 del
26 maggio 1997.
(Vedi fotocopie)
Sicurezza Alimentare ed Autocontrollo
Con il D.L.vo n.155 del 26 maggio 1997 viene introdotto il
principio dell’autocontrollo secondo il sistema di analisi dei
rischi e di controllo de punti critici (HACCP).
H Hazard
A Analysis
C and Critical
C Control
P Point
L’HACCP è un metodo di analisi e serve ad identificare i rischi
per la salute del consumatore e ad individuare le più
opportune procedure di prevenzione.
Sistema di Autocontrollo
È un sistema di attuazione delle procedure di prevenzione che
sono state individuate con l’HACCP.
Per cui l’HACCP è uno strumento di analisi per tecnici
progettisti, mentre il Sistema di Autocontrollo è uno strumento
per manager aziendali e personale operativo.
Il primo è descritto in un documento in forma di linea guida, il
secondo in un manuale aziendale a uso di tecnici operatori
che lo devono applicare e agli organismi ispettivi che ne
devono verificare l’applicazione, quindi è specifico per ogni
azienda.
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