Corso per “Addetto alla gestione della Fattoria Didattica” Modulo 3 Legislazione Gianluca Gurrieri Dottore Agronomo Obiettivo: far conoscere le normative che permettono la realizzazione dell’attività didattica in azienda nell’ottica della multifunzionalità. In particolare: Aspetti normativi Aspetti assicurativi Aspetti fiscali Sistemi di sicurezza Autocontrollo Art.2135 Codice Civile Articolo così sostituito dall'art. 1 d.ls. 18 maggio 2001, n. 228 (I)È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (II)Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. (III)Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L’attività didattica è l’espressione della multifunzionalità dell’agricoltura, riconosciuta e valorizzata dalla legge di orientamento. In particolare rientra, ai sensi dell’art. 2135 c.c., nella prestazione di servizi che è attività agricola per connessione. Quindi è necessario che: 1. sia svolta da imprenditore agricolo, iscritto al registro delle imprese, che svolge un’attività agricola principale (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura) ai sensi dell’art. 2135 c.c. commi 1 e 2. Connessione soggettiva 2. sia svolta mediante attrezzature e risorse normalmente utilizzate nello svolgimento dell’attività principale. Connessione oggettiva 3. per “attrezzature” vengono intesi tutti i beni che fanno parte dell’azienda: immobili, mobili, attrezzature, scorte. 4. per ”risorse” vengono intese anche quelle umane, quindi il lavoro dell’imprenditore, dei familiari, partecipi dell’impresa familiare, dei dipendenti. Attualmente l’attività non è specificatamente prevista dalla normativa nazionale e neanche da quella regionale, salvo che non sia effettuata nell’ambito di quella agrituristica. Chi è autorizzato all’esercizio dell’attività agrituristica, dovrà segnalare nella richiesta di autorizzazione di voler effettuare questo tipo di attività e applicare tutta la relativa disciplina, nazionale e regionale. Chi è soltanto iscritto al registro delle imprese come imprenditore agricolo, o coltivatore diretto, o società esercente attività agricola attualmente non deve richiedere nessuna specifica autorizzazione né dare specifica comunicazione di inizio attività, ma dovrà rispettare di volta in volta le norme richieste dal tipo di attività svolta (in locali aziendali aperti al pubblico, somministrazione di alimenti,ecc.) Attualmente le difficoltà di individuare la normativa specifica da seguire derivano derivano dalle modifiche apportate all’art.2135 c.c. con il d.lgs. 228 che dà l’opportunità di svolgere questa attività a chi sia solo imprenditore agricolo, quindi né commerciante né imprenditore agriturista. E’ importante evidenziare che indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi svolge una certa attività, esistono delle norme generali, quali quelle sulla sicurezza dei locali aperti al pubblico o sull’igiene alimentare, che vanno comunque applicate. In base al tipo di attività svolta occorrerà possedere determinati requisiti. Se i visitatori restano negli spazi aperti dell’azienda Occorrerà: 1. disporre di servizi igienici adeguati, con acqua potabile; 2. rispettare norme di sicurezza per quanto riguarda le attrezzature ed i mezzi tecnici (concimi, fitofarmaci, ecc.) che dovranno essere adeguatamente custoditi e non lasciati alla portata dei visitatori; 3. assicurare adeguata pulizia dei luoghi esterni prossimi al centro aziendale, mantenendoli liberi da materiali di ingombro o rifiuti, anche al fine di evitare impressioni di disordine; 4. far rispettare il divieto di toccare le attrezzature agricole e gli animali e di accedere nei locali dove sono custoditi animali; 5. Assicurarsi che la scuola si sia fatta rilasciare dichiarazione di autorizzazione dai genitori o da chi ne fa le veci, con indicazione di eventuali allergie anche non alimentari. Se i visitatori si accolgono in un locale chiuso e non si fornisce la merenda Oltre a quanto necessario per il punto precedente, occorrerà: 1. autorizzazione di pubblica sicurezza, da richiedere con domanda al sindaco ai sensi dell’art.68 del R.D. 773/1931. Comprende l’accertamento, oltre che dei requisiti in materia di buona condotta e certificazione antimafia, di quelli relativi all’agibilità dei locali per motivi di sicurezza: l’accertamento per i locali con meno di 200 persone è semplificato e largamente rimesso al libero apprezzamento dell’autorità precedente; 2. dovrebbero comunque rispettarsi le misure di volta in volta richieste ai fini della prevenzione incendi (uscite di sicurezza, impianti elettrici); 3. cassetta di pronto soccorso; 4. acqua potabile e riscaldamento; 5. servizi igienici secondo quanto previsto dai regolamenti di igiene dei comuni; 6. lo spazio chiuso per ospitare i partecipanti può anche coincidere con quello per la merenda, se l’imprenditore agricolo la fornisce; l’utilizzazione non comporta cambio di destinazione d’uso rispetto a quella agricola, però il locale deve possedere i dispositivi e i mezzi di sicurezza previsti per i locali d’intrattenimento aperti al pubblico con meno di 200 visitatori; 7. se sono necessari interventi edilizi, ai sensi della Legge 443/2001, e salvo che le regioni non abbiano stabilito diversamente, è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività per gli interventi edilizi minori, le ristrutturazioni edilizie che comportino anche demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, interventi specificatamente disciplinati da piani attuativi dei comuni che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, ecc.; 8. se, oltre all’attività didattica, si vuole vendere direttamente prodotti ai visitatori, anche all’interno dell’azienda, occorrerà osservare la normativa in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Se si fornisce merenda costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti tipici locali, occorrono oltre ai predetti requisiti, i seguenti: 1. Autorizzazione igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal Comune, attraverso le ASL ai sensi della Legge 283/1962 e del D.P.R. 327/1980, salvo diversa previsione delle leggi regionali. Si ritiene che la merenda possa anche essere preparata nella cucina dell’abitazione; 2. per ottenere l’autorizzazione è necessario predisporre una domanda (art. 26 D.P.R. 327) al Comune, che naturalmente opererà tramite la A.S.L., allegando una planimetria del locale da destinare all’attività, una relazione tecnica con descrizione dei locali, dei sistemi di approvvigionamento idrico, degli impianti e delle attrezzature da destinare alla preparazione degli alimenti e dei sistemi per la conservazione degli alimenti; l’autorizzazione agli scarichi o la dichiarazione attestante l’allacciamento agli impianti pubblici di fognatura; 3. l’autorizzazione è diversa a seconda che si confezionino merende semplici, tipo panini, o alimenti di tipo diverso che richiedono procedimenti complessi. La finalità della norma, che è la tutela della salute pubblica, si intende di volta in volta come autorizzazione specifica, cioè relativa strettamente al tipo di attività autorizzata. Si distingue pertanto fra preparazione di prodotti freddi e quella di prodotti cotti, che è considerata ristorazione. Quindi l’autorizzazione per i panini non è la stessa dei pasti, come quella per la ristorazione non è la stessa del congelamento. Ai sensi dell’art. 27 nell’autorizzazione sono menzionate le sostanze alimentari per cui è rilasciata. I requisiti strutturali sono previsti dall’art. 28 del D.P.R. 327 e comunque sono accertati caso per caso avuto riguardo al tipo di attività che vi si svolge: è pertanto opportuno prendere contatti con le ASL per definire uno standard medio, avuto riguardo alla ridotta attività che vi si svolge. E’ irrilevante il numero delle persone accolte, basta che siano considerate come “pubblico”. Per le caratteristiche e le finalità di tutela igienico-sanitaria il provvedimento ha natura diversa, e quindi non è assorbito, dalla autorizzazione prevista dalle leggi di pubblica sicurezza. 4. libretto sanitario per gli addetti alla preparazione e per tutti coloro che forniscono le sostanze alimentari, anche se familiari o non retribuiti, da richiedere alla ASL ai sensi delle leggi vigenti; 5. manuale aziendale di autocontrollo dell’igiene (HACCP), ovvero un documento prescrittivo, specifico perché si riferisce al sistema processo-prodotto di ogni singola impresa. Deve essere redatto e sottoscritto dal titolare dell’impresa e sottoposto a verifica dell’organo ispettivo competente per il territorio. Naturalmente è auspicabile che sia redatto sulla base di un manuale di corretta prassi igienica che “Coldiretti” può agevolmente predisporre per questo specifico tipo di attività. Tale manuale è di tipo generico, ovvero si riferisce ad una tipologia di processo-prodotto ed è valutato con un parere di conformità dal Ministero della Salute. Inoltre, sono le Regioni competenti a valutare le semplificazioni possibili per le attività soggette a rischi minori. La Degustazione La degustazione in azienda è attività diversa dalla vendita diretta e quindi l’autorizzazione per quest’ultima non è sufficiente. D’altra parte non è neanche qualificabile come “somministrazione” e quindi non rientra nella relativa disciplina dettata per i locali pubblici in cui si effettua somministrazione, poiché non è una prestazione con caratteristiche autonome ed in quanto tale è priva di corrispettivo autonomo versato per questa finalità. Né l’attività è svolta a titolo professionale di somministrazione, essendo invece compresa nella generale attività agricola, ed in particolare nell’attività connessa di fornitura di servizi. Per tale motivo non deve essere evidenziato a parte un corrispettivo per l’attività di fornitura della merenda. Regime Tributario La prestazione dei servizi ai sensi dell’art.2135 c.c., terzo comma, al di fuori dell’esercizio dell’attività agrituristica è soggetta al seguente regime fiscale: Imposte dirette Ai fini IRPEF le prestazioni di servizi quali le attività didattiche sono produttive di reddito diverso da quello agrario e dominicale, quindi i ricavi costituiscono, detratte le spese, base imponibile con applicazione degli ordinari scaglioni previsti per tutti i redditi. È quindi necessario tenere tutte le scritture contabili funzionali alla determinazione del reddito di impresa. IVA Occorre tenere una contabilità separata non applicandosi il regime agricolo. L’aliquota applicabile sulla prestazione considerata nel suo complesso, comprensiva dell’eventuale somministrazione della merenda, è del 20%. Deve essere rilasciata fattura o ricevuta. L’IVA riscossa si detrae da quella pagata sugli acquisti e sui servizi esclusivamente inerenti alla specifica attività (ad esempio per ristrutturare il locale, per acquistare materiale esclusivamente utilizzato per l’attività didattica, per l’acquisto di alimenti e bevande non prodotti in azienda e forniti ai visitatori, ecc.) e si versa quella rimanente. Per quanto riguarda le vendite dirette vige l’esonero dallo scontrino fiscale solo limitatamente alla vendita di prodotti propri e se si è in regime forfetario, ovvero non si è scelta la contabilità ordinaria). Risulta estremamente importante non confondere l’aspetto giuridico delle norme con quello fiscale. Dal punto di vista giuridico le fattorie didattiche sono da assimilarsi come attività agricola, non è la stessa cosa dal punto di vista fiscale. LE RISORSE FINANZIARIE La principale fonte per la ricerca di risorse finanziarie da destinare alle attività educative ed in particolare alle fattorie didattiche, va individuata nelle opportunità offerte da Agenda 2000 ed in particolare nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) in essere nelle Regioni nel periodo 2000-2006. Altre opportunità di finanziamento possono ritrovarsi in particolare nei programmi delle Regioni Obiettivo 2 ed Obiettivo 3 (non è il caso della Sicilia Obiettivo 1). I regolamenti comunitari di riferimento per la nuova politica di sviluppo rurale, promossi da Agenda 2000, sono il Reg. CE 1257/99 sullo sviluppo rurale ed il Reg. CE 445/2002 applicativo. Come detto in precedente tra i principali contenuti della riforma della PAC vi è la nuova politica di sviluppo rurale che accanto a quella dei mercati diventa il secondo pilastro della PAC stessa. Infatti, essa punta alla realizzazione di un contesto territoriale coerente e durevole che garantisca il futuro delle zone rurali e favorisca la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro. Obiettivi specifici: 1. miglioramento delle strutture delle aziende agricole, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti; 2. riconversione delle produzioni e miglioramento della qualità dei prodotti; 3. riconversione delle produzioni e miglioramento della qualità dei prodotti; 4. diversificazione delle attività ed incentivazione di attività alternative; 4. sviluppo forestale sostenibile; 5. sviluppo attività economiche; 6. promozione e tutela agricoltura sostenibile. Nello specifico, le misure dello sviluppo rurale sono raggruppabili in due grandi filoni: 1. nuove misure di accompagnamento; 2. misure di ammodernamento e diversificazione delle aziende agricole. Nel primo gruppo di misure troviamo quattro capitoli: a) misura agroambientale; b) misura prepensionamento; c) misura imboschimento; d) misura zone svantaggiate. Nel secondo gruppo di misure troviamo quattro capitoli: a) b) c) d) e) f) misura per gli investimenti nelle aziende agricole; misura per l’insediamento di giovani agricoltori; misura per la formazione professionale; misura per la trasformazione e commercializzazione; misura per il sostegno alla silvicoltura; misura per la promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali. Le opportunità finanziarie offerte dai PSR per le Fattorie Didattiche possono contribuire a favorire la realizzazione degli obiettivi della nuova politica di sviluppo rurale, attraverso la diversificazione dell’attività delle aziende agricole, contribuendo al mantenimento e miglioramento del reddito degli agricoltori ed allo sviluppo integrato delle zone rurali. Gli incentivi per le fattorie didattiche all’interno dei PSR possono essere generalmente trovati o collocati in questi tre ambiti: • • • servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale; diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini; incentivazione di attività turistiche ed artigianali. Nei 6 anni di applicazione di Agenda 2000, per queste misure È stato previsto circa l’8% del totale delle risorse dello sviluppo rurale, ovvero circa 276 milioni di euro. Tra le attività ammissibili al finanziamento ritroviamo la possibilità di sostenere circuiti agrituristici e didattici quali aree verdi, cartellonistica, punti di informazione, ecc., al fine di collegare ed integrare fra loro iniziative aziendali e territorio rurale, sia per la creazione da parte di imprenditori agricoli di fattorie didattiche tramite il sostegno all’allestimento dei locali e spazi adeguati. Tuttavia per quest’ultimo punto, le iniziative non devono essere comprese in altre misure dei PSR ed in particolare nella misura diretta a favorire gli investimenti aziendali per lo sviluppo della competitività delle imprese agricole. In Sicilia i PSR non prevedono misure a favore delle Fattorie Didattiche; i finanziamenti possono essere reperiti attraverso i POR Sicilia 2000-2006. Sarebbe auspicabile inserire nel Complemento di Programmazione della Regione Sicilia per il periodo 20002006, misure inerenti l’attività delle Fattorie Didattiche. Sicurezza sul lavoro Legge 626/94 (vedi fotocopie) Sicurezza Alimentare ed Autocontrollo Direttive comunitarie Direttiva CEE n.93/43 recepita in Italia con D.L.vo n.155 del 26 maggio 1997. (Vedi fotocopie) Sicurezza Alimentare ed Autocontrollo Con il D.L.vo n.155 del 26 maggio 1997 viene introdotto il principio dell’autocontrollo secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo de punti critici (HACCP). H Hazard A Analysis C and Critical C Control P Point L’HACCP è un metodo di analisi e serve ad identificare i rischi per la salute del consumatore e ad individuare le più opportune procedure di prevenzione. Sistema di Autocontrollo È un sistema di attuazione delle procedure di prevenzione che sono state individuate con l’HACCP. Per cui l’HACCP è uno strumento di analisi per tecnici progettisti, mentre il Sistema di Autocontrollo è uno strumento per manager aziendali e personale operativo. Il primo è descritto in un documento in forma di linea guida, il secondo in un manuale aziendale a uso di tecnici operatori che lo devono applicare e agli organismi ispettivi che ne devono verificare l’applicazione, quindi è specifico per ogni azienda.