NORMATIVA CIVILISTICA • • • • • • • Art.2082 cod.civ.: “Imprenditore” Art.2135 c.c. : “Imprenditore agricolo” Art. 2195 c.c. : “Imprenditore commerciale” Art. 2083 c.c. : “ Piccolo imprenditore” Art. 2555 c.c. : “Azienda” L. quadro 217/1983 L. quadro 135/2001 Legge quadro 217/1983 • “Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici” (cioè servizi complementari connessi all’attività di ricezione: es. ristoranti, bar, discoteche, pub, centri di fitness, ecc.). Legge Quadro 135/2001 – Art.4/1 cod.tur. • Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. AVVIARE UN’IMPRESA ALBERGHIERA • Colui che gestisce un’impresa alberghiera è un imprenditore commerciale per cui deve sottostare allo statuto e deve attenersi ad una serie di adempimenti: • Autorizzazione comunale • Iscrizione al R.E.C.(Registro esercenti il commercio) • Autorizzazione sanitaria Codice del turismo • Art.16 cod. tur. : semplificazione degli adempimenti delle strutture turistico - ricettive • Art.17 cod. tur. : istituzione dello sportello unico per il disbrigo delle pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per le attività turistiche. SPORTELLO UNICO • Attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) gli imprenditori possono avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti, la modulistica e gli adempimenti necessari. Lo sportello semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi, e soprattutto, l’imprenditore ha il vantaggio di rivolgersi ad un unico ufficio. Segnalazione certificata di inizio attività 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gli operatori possono avviare o modificare un’attività attraverso la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) da effettuarsi attraverso lo Sportello unico corredata delle seguenti dichiarazioni: Generalità del titolare Ubicazione dell’esercizio Il n° di stelle in base al quale si chiede che venga classificata la struttura La capacità ricettiva complessiva L’intenzione di offrire il servizio di ristorazione e bar alle sole persone alloggiate Se si tratta di attività stagionale o continuativa I metri quadrati dell’eventuale garage riservato agli ospiti Le attività ricettive autorizzate devono comunque essere esercitate nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di pubblica sicurezza (Art.16/3 Cod.tur.) Segue… SCIA • Una volta effettuata la segnalazione l’attività può essere immediatamente avviata. • In casi particolari l’imprenditore, per la natura dell’attività o la localizzazione dell’impianto, deve attendere gli esiti di un’apposita conferenza di servizi. Si tratta di casi attinenti, ad esempio, alle verifiche ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. • Nel caso di carenza dei requisiti e presupposti richiesti, nel termine di 60 gg. l’amministrazione competente può disporre il divieto, motivato, di prosecuzione dell’attività; l’interessato entro 30 giorni deve provvedere a rimuovere gli ostacoli evidenziati, pena la revoca della licenza. Segue … autorizzazione amm. • La concessione della licenza è subordinata alla presenza di alcuni requisiti soggettivi; il richiedente: • non deve aver riportato una condanna superiore ai tre anni di reclusione • Non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza • Non deve aver subito condanne per reati contro lo Stato, l’ordine pubblico, contro le persone (violenza, furto, rapina, sequestro di persona, ecc.) • Non deve aver subito condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, abuso di sostanze stupefacenti, ecc. Art.9 L.135/2001 / Art. 8/2 cod.tur. • Il rilascio della licenza all’apertura di una struttura ricettiva abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, nonché alla vendita di giornali, cartoline pellicole e alla possibilità di istallare attrezzature e strutture di carattere ricreativo. REVOCA DELLA LICENZA L’autorizzazione è revocata dal Sindaco: 1. Se il titolare non attiva l’esercizio entro 180 gg. dal rilascio della licenza o ne sospende l’attività per un periodo superiore a 12 mesi 2. Se il titolare non risulta più iscritto nel registro delle imprese 3. Se è stata decretata la sospensione dell’attività per inadeguatezza dei locali alle norme e il titolare non ha provveduto a regolarizzare entro i termini ISCRIZIONE AL R.E.C. • Fino al 2001 si doveva iscrivere l’impresa ricettiva nella sezione speciale imprese turistiche del R.E.C. (registro esercenti il commercio), tenuto presso la camera di commercio; l’iscrizione era prevista per chiunque intendesse svolgere un’attività commerciale. Con il d.lgv. 114/1998 (riguardante la liberalizzazione delle attività commerciali) il R.E.C. è stato soppresso e con la L. 135/2001 è stata soppressa anche la sezione speciale imprese turistiche. Oggi l’iscrizione al REC rimane soltanto per coloro che vogliono aprire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar) AUTORIZZAZIONE SANITARIA • Il controllo da parte delle autorità sanitarie mira a proteggere la salute del consumatore/cliente e riguarda in particolare le attività dirette alla produzione e alla somministrazione di alimenti. La domanda di autorizzazione sanitaria deve essere inoltrata al sindaco e deve contenere tutti i dati che riguardano i locali in cui si svolge l’attività, le merci prodotte o distribuite, una relazione tecnica dell’A.S.L. riguardante locali, impianti e attrezzature; l’indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti; la dichiarazione dell’avvenuto allacciamento all’acquedotto, ecc. Segue… autorizzazione sanitaria • L’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole della ASL. • Il d.lgv. 155/1997 ha posto a carico dell’imprenditore una serie di obblighi finalizzati alla salubrità dell’ambiente di lavoro e degli alimenti: si parla del rispetto della procedura HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), intesa come sistema di analisi dei rischi e dei punti critici delle fasi produttive che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti. Lo stesso imprenditore è tenuto a redigere un documento dal quale risultano i controlli da lui effettuati e le eventuali procedure adottate per salvaguardare la salute dei consumatori (per cui è responsabile in prima persona). Sono tenute a osservare tale procedura tutte le aziende che producono, trasformano, distribuiscono e vendono prodotti alimentari (dallo stabilimento industriale all’azienda agricola, dal piccolo bar al ristorante). Procedura HACCP • • • • • • • • • • Il sistema HACCP prevede alcuni principi di base : a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d`attività, dell`analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza". Il responsabile deve tenere a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati relativi alla procedura HACCP . Nel caso in cui, attraverso la procedura di autocontrollo, si ravvisino dei prodotti che possono presentare un rischio per la salute pubblica, è necessario informare l`autorità sanitaria ed attivarsi per il ritiro dal commercio dei prodotti sospetti . Tali prodotti ritirati verranno poi messi a disposizione dell`autorità sanitaria, che provvederà alla loro conservazione o distruzione, a seconda dei casi. Il sistema di autocontrollo, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che le autorità di vigilanza effettuino a loro volta dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari.