NORMATIVA CIVILISTICA
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Art.2082 cod.civ.: “Imprenditore”
Art.2135 c.c. : “Imprenditore agricolo”
Art. 2195 c.c. : “Imprenditore commerciale”
Art. 2083 c.c. : “ Piccolo imprenditore”
Art. 2555 c.c. : “Azienda”
L. quadro 217/1983
L. quadro 135/2001
Legge quadro 217/1983
• “Sono imprese turistiche quelle che
svolgono attività di gestione di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici” (cioè
servizi complementari connessi all’attività
di ricezione: es. ristoranti, bar, discoteche,
pub, centri di fitness, ecc.).
Legge Quadro 135/2001 – Art.4/1 cod.tur.
• Sono imprese turistiche quelle
che
esercitano attività economiche organizzate
per la produzione, la commercializzazione,
l’intermediazione e la gestione di prodotti,
di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli
di somministrazione facenti parte dei
sistemi turistici locali, concorrenti alla
formazione dell’offerta turistica.
AVVIARE UN’IMPRESA
ALBERGHIERA
• Colui che gestisce un’impresa alberghiera è
un imprenditore commerciale per cui deve
sottostare allo statuto e deve attenersi ad
una serie di adempimenti:
• Autorizzazione comunale
• Iscrizione al R.E.C.(Registro esercenti il
commercio)
• Autorizzazione sanitaria
Codice del turismo
• Art.16 cod. tur. : semplificazione
degli adempimenti delle strutture
turistico - ricettive
• Art.17 cod. tur. : istituzione dello sportello
unico per il disbrigo delle pratiche
amministrative relative al rilascio delle
autorizzazioni per le attività turistiche.
SPORTELLO UNICO
• Attraverso lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) gli imprenditori
possono avviare o sviluppare un’impresa
e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti,
la modulistica e gli adempimenti necessari.
Lo sportello semplifica e garantisce la
conclusione delle pratiche in tempi rapidi e
certi, e soprattutto, l’imprenditore ha il
vantaggio di rivolgersi ad un unico ufficio.
Segnalazione certificata
di inizio attività
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Gli operatori possono avviare o modificare un’attività attraverso la
SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) da effettuarsi
attraverso lo Sportello unico corredata delle seguenti dichiarazioni:
Generalità del titolare
Ubicazione dell’esercizio
Il n° di stelle in base al quale si chiede che venga classificata la
struttura
La capacità ricettiva complessiva
L’intenzione di offrire il servizio di ristorazione e bar alle sole
persone alloggiate
Se si tratta di attività stagionale o continuativa
I metri quadrati dell’eventuale garage riservato agli ospiti
Le attività ricettive autorizzate devono comunque essere esercitate
nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di pubblica sicurezza (Art.16/3 Cod.tur.)
Segue… SCIA
• Una volta effettuata la segnalazione l’attività può essere
immediatamente avviata.
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In casi particolari l’imprenditore, per la natura dell’attività o la localizzazione
dell’impianto, deve attendere gli esiti di un’apposita conferenza di servizi. Si
tratta di casi attinenti, ad esempio, alle verifiche ambientali, alla sicurezza
pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
• Nel caso di carenza dei requisiti e presupposti richiesti, nel
termine di 60 gg. l’amministrazione competente può
disporre il divieto, motivato, di prosecuzione dell’attività;
l’interessato entro 30 giorni deve provvedere a rimuovere
gli ostacoli evidenziati, pena la revoca della licenza.
Segue … autorizzazione amm.
• La concessione della licenza è subordinata alla presenza di alcuni
requisiti soggettivi; il richiedente:
• non deve aver riportato una condanna superiore ai tre anni di
reclusione
• Non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza
• Non deve aver subito condanne per reati contro lo Stato, l’ordine
pubblico, contro le persone (violenza, furto, rapina, sequestro di
persona, ecc.)
• Non deve aver subito condanne per reati contro la moralità pubblica e
il buon costume, abuso di sostanze stupefacenti, ecc.
Art.9 L.135/2001 / Art. 8/2 cod.tur.
• Il rilascio della licenza all’apertura di
una struttura ricettiva abilita anche alla
somministrazione di alimenti e bevande
alle persone alloggiate e ai loro ospiti,
nonché alla vendita di giornali, cartoline
pellicole e alla possibilità di istallare
attrezzature e strutture di carattere
ricreativo.
REVOCA DELLA LICENZA
L’autorizzazione è revocata dal Sindaco:
1. Se il titolare non attiva l’esercizio entro 180
gg. dal rilascio della licenza o ne sospende
l’attività per un periodo superiore a 12 mesi
2. Se il titolare non risulta più iscritto nel
registro delle imprese
3. Se è stata decretata la sospensione
dell’attività per inadeguatezza dei locali alle
norme e il titolare non ha provveduto a
regolarizzare entro i termini
ISCRIZIONE AL R.E.C.
• Fino al 2001 si doveva iscrivere l’impresa ricettiva nella
sezione speciale imprese turistiche del R.E.C. (registro
esercenti il commercio), tenuto presso la camera di
commercio; l’iscrizione era prevista per chiunque
intendesse svolgere un’attività commerciale. Con il d.lgv.
114/1998 (riguardante la liberalizzazione delle attività
commerciali) il R.E.C. è stato soppresso e con la L.
135/2001 è stata soppressa anche la sezione speciale
imprese turistiche. Oggi l’iscrizione al REC rimane
soltanto per coloro che vogliono aprire un’attività di
somministrazione di alimenti e bevande (es. bar)
AUTORIZZAZIONE
SANITARIA
• Il controllo da parte delle autorità sanitarie mira a
proteggere la salute del consumatore/cliente e riguarda
in particolare le attività dirette alla produzione e alla
somministrazione di alimenti.
La domanda di
autorizzazione sanitaria deve essere inoltrata al sindaco
e deve contenere tutti i dati che riguardano i locali in
cui si svolge l’attività, le merci prodotte o distribuite,
una relazione tecnica dell’A.S.L. riguardante locali,
impianti e attrezzature; l’indicazione delle modalità di
smaltimento dei rifiuti; la dichiarazione dell’avvenuto
allacciamento all’acquedotto, ecc.
Segue… autorizzazione sanitaria
• L’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco previo
parere favorevole della ASL.
• Il d.lgv. 155/1997 ha posto a carico dell’imprenditore una serie di
obblighi finalizzati alla salubrità dell’ambiente di lavoro e degli
alimenti: si parla del rispetto della procedura HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point), intesa come sistema di analisi
dei rischi e dei punti critici delle fasi produttive che possono
nuocere alla sicurezza dei prodotti. Lo stesso imprenditore è tenuto a
redigere un documento dal quale risultano i controlli da lui effettuati e
le eventuali procedure adottate per salvaguardare la salute dei
consumatori (per cui è responsabile in prima persona). Sono tenute a
osservare tale procedura tutte le aziende che producono, trasformano,
distribuiscono e vendono prodotti alimentari (dallo stabilimento
industriale all’azienda agricola, dal piccolo bar al ristorante).
Procedura HACCP
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Il sistema HACCP prevede alcuni principi di base :
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli
alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti
che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza
dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della
tipologia d`attività, dell`analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di
controllo e di sorveglianza".
Il responsabile deve tenere a disposizione delle autorità competenti tutte le
informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati relativi alla
procedura HACCP .
Nel caso in cui, attraverso la procedura di autocontrollo, si ravvisino dei
prodotti che possono presentare un rischio per la salute pubblica, è necessario
informare l`autorità sanitaria ed attivarsi per il ritiro dal commercio dei
prodotti sospetti .
Tali prodotti ritirati verranno poi messi a disposizione dell`autorità sanitaria,
che provvederà alla loro conservazione o distruzione, a seconda dei casi.
Il sistema di autocontrollo, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che le
autorità di vigilanza effettuino a loro volta dei controlli ufficiali sui prodotti
alimentari.
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