STUDIO CAPRA & ASSOCIATI
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Circ. n. 5/2015
Oggetto: Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione
Dal giorno 31.03.2015 scatta l’obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti della
Pubblica Amministrazione. Questo implica che da tale data le Pubbliche Amministrazioni non potranno
ricevere fatture emesse in formato cartaceo e non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Eventuali fatture emesse in forma cartacea
prima del 31.03.2015 e non ancora saldate a tale data seguiranno il normale iter previsto per il loro
pagamento e non devono essere rifatte in formato elettronico.
Tale obbligo non comporta solamente l’emissione e l’invio di una fattura in formato elettronico ma
prevede anche la conservazione ed archiviazione della medesima fattura in formato elettronico secondo i
criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.
Gli Enti interessati alla ricezione delle fatture in formato elettronico a titolo esemplificativo sono i
seguenti:
 Amministrazioni dello Stato;
 Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
 Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Regioni, Provincie, Comuni Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni;
 Istituti universitari;
 Aziende sanitarie locali;
L’elenco completo delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte lo si trova sul sito www.indicepa.gov.it.
Il sito web su cui reperire informazioni dettagliate sul processo di fatturazione elettronica è
www.fatturapa.gov.it. Brevemente tale processo consta di tre momenti:
Emissione
La fattura elettronica non è un semplice pdf ma deve corrispondere al formato XML stabilito dalla
normativa di settore e deve riportare al suo interno oltre ai normali dati fiscali anche il codice dell’ufficio
destinatario, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all’operazione.
La Pubblica Amministrazione ha identificato con un apposito codice di sei cifre il proprio ufficio
destinatario delle fatture elettroniche e provvede a comunicarlo ai propri fornitori. Ove questa
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STUDIO BOIDI & PARTNERS, Torino
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STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS, Milano
STUDIO MANCINELLI, Ancona
STUDIO MTEA, Roma
STUDIO PALEA, Torino - Milano
STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI, Genova
STUDIO SERANTONI E ASSOCIATI, Milano
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comunicazione non avvenisse il codice univoco di identificazione deve essere rilevato dal sito
www.indicepa.gov.it.. Per garantire l’autenticità e l’integrità dei dati contenuti la fattura elettronica va
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale.
Trasmissione
La trasmissione della fattura elettronica può avvenire in vari modi che potete trovare sul sito
www.fatturapa.gov.it. Lo studio si sofferma sui due metodi più indicati:
1) Invio tramite messaggio PEC all’indirizzo [email protected]. Il sistema di interscambio dati
(SDI) provvede a comunicare sull’indirizzo PEC del mittente le notifiche di avvenuto ricevimento
o scarto della fornitura e comunicherà anche l’indirizzo PEC sul quale inviare le prossime fatture
elettroniche.
2) Invio tramite applicazione web www.fatturapa.gov.it. L’utilizzo di tale servizio è subordinato al
possesso di credenziali Entratel, Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Tramite questa
applicazione si potrà inviare la fattura al SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) il quale assegna
un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di errori SDI invia una
notifica di “mancata consegna” al fornitore che provvederà alla correzione dei medesimi ed alla
nuova spedizione. Se tali controlli danno esito positivo la fattura verrà inviata alla Pubblica
Amministrazione destinataria. A sua volta la Pubblica Amministrazione destinataria invia a SDI
una notifica di riconoscimento o rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica verrà inviata anche al
soggetto trasmittente. La fattura elettronica si considera inviata elettronicamente e ricevuta dalla
Pubblica Amministrazione solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte di SDI.
Conservazione
Le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica per dieci anni in modo tale da garantirne
la fruibilità e accesso alle competenti autorità. Il luogo di conservazione delle fatture elettroniche dovrà
essere comunicato entro 30 giorni dalla sua istituzione all’Agenzia delle Entrate con i normali modelli di
variazione partita iva.
Si consiglia ai clienti di tenere separate le numerazioni delle fatture elettroniche dalle fatture
cartacee istituendo un apposito sezionale iva nel registro delle vendite (per esempio fatt. n 1/FE).
Gli strumenti atti a monitorare e completare il processo sopra descritto in forma gratuita si possono trovare
sul sito www.fatturapa.gov.it anche se al momento attuale non è presente un compilatore gratuito di
fatture elettroniche.
Visto l’obbligo instauratosi sono molteplici gli operatori che prestano il servizio completo di fatturazione
elettronica e le varie offerte commerciali sono facilmente individuabili sul web.
Facciamo presente che l’iter di attivazione della procedura di fatturazione elettronica potrebbe non
essere immediato ma richiedere alcuni giorni lavorativi.
Lo Studio nella persona del vostro professionista di riferimento è a disposizione per ogni valutazione in
merito al miglior strumento da porre in essere per tale adempimento anche in base alle Vostre esigenze.
Distinti saluti
Verona, 12 marzo 2015
Studio Capra & Associati
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Circolare n. 5 – Fatturazione elettronica