FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
DEFINIZIONE NORMATIVA E REQUISITI TECNICI
Dal 1 gennaio 2013 l’evoluzione normativa ha equiparato in tutto e per tutto
le fatture cartacee e quelle elettroniche.
Definizione di legge: deve intendersi elettronica la fattura che è stata
emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.
Non tutte le Fatture create in formato elettronico possono rientrare nella
definizione di fattura elettronica se non sono in formato elettronico sia
quando sono emesse che quando sono ricevute.
Il formato non è rilevante: può essere tanto un formato strutturato XML,
quanto un PDF inviato via PEC.
E’ invece essenziale farvi ricorso solo previa accettazione da parte del
destinatario che peraltro si può rilevare dai suoi comportamenti:
ad esempio quando provvede alla contabilizzazione della fattura, e/o al
pagamento della stessa.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
FATTURAZIONE ELETTRONICA - MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Apposizione Firma Digitale alla Fattura elettronica
Trasmissione della fattura elettronica tramite posta elettronica certificata (PEC):
Download della fattura elettronica dal server aziendale:
La fattura elettronica
si ha per emessa
all’atto della sua
trasmissione per via
elettronica.
Quindi,rileverà la
data della PEC
piuttosto che il
messaggio di posta
che avvisa il cliente
che la fattura
elettronica è
scaricabile dal server
aziendale.
I riferimenti normativi concernenti la creazione delle fatture elettroniche
sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
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