Presupposti ed esclusioni, esercizio dell’opzione, modalità di imputazione, utili e riserve, acconti d’imposta Michele Del Fabbro e Silvia Pelizzo Dottori commercialisti in Udine Il D.Lgs. 344 del 12 dicembre 2003 ha introdotto, nell’ordinamento tributario nazionale, con gli artt. 115 e 116 TUIR, un nuovo regime di tassazione per le società di capitali. Infatti, oltre al sistema ordinario, che prevede l’imposizione unicamente in capo al soggetto che produce il reddito, dal periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, è possibile esercitare l’opzione per l’istituto della cosiddetta “trasparenza fiscale”, in base al quale il reddito prodotto da una società viene imputato, indipendentemente dalla sua percezione, ai soci o partecipanti della stessa, sui quali grava l’onere del versamento dell’imposta. In altri termini, quanto già previsto per le società di persone, viene ora esteso anche alle società di capitali.1 I soggetti destinatari delle disposizioni normative in precedenza citate sono: – le società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali (art. 115); – le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116). Presupposti soggettivi e oggettivi Requisiti soggettivi e oggettivi Le società coinvolte devono essere o società di capitali o società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato. I soci devono essere titolari di una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. È ammessa la presenza anche di soci non residenti (nel rispetto di determinate condizioni) Riferimenti normativi Art. 115, commi 1, 2 e 6, TUIR Artt. 1, 3 e 6, comma 2, del D.M. 23 aprile 20042 Nell’ambito della trasparenza fra società di capitali (art. 115 TUIR), sia la società partecipata sia le società partecipanti devono essere esclusivamente soggetti rientranti nella previsione di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del nuovo TUIR, vale a dire: – società di capitali (Spa, Sapa, Srl); – società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Sul punto, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004, par. 2.4.1, ha ribadito che la presenza anche di un solo socio avente forma giuridica diversa dalle società sopra indicate (per esempio, una società di persone o un ente pubblico economico o un consorzio non costituito in forma societaria) o di un socio persona fisica non rende possibile l’opzione per la trasparenza. Inoltre i soci devono essere titolari (contemporaneamente): a. di una percentuale di diritti di voto nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 cod. civ. non inferiore al 10% e non superiore al 50%; b. di una partecipazione agli utili, allo stesso mo- Deve essere tuttavia precisato che, mentre per le società di persone la tassazione per trasparenza è il regime naturale e obbligatorio, per le società di capitali è facoltativo, trattandosi di una mera possibilità-opportunità. Di seguito, più semplicemente, “decreto”. 1 2 TRASPARENZA FISCALE Contabilità finanza e controllo 1.2005 3 il tema del mese Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali il tema del mese do, non inferiore al 10% e non superiore al 50%.3 La condizione riguardante la percentuale massima di partecipazione fa sì che, in presenza di un socio avente la maggioranza assoluta, non sia possibile optare per il regime della trasparenza; lo stesso dicasi per i casi in cui un socio detenga una percentuale inferiore al 10%. Inoltre, essendo previsto che i requisiti richiesti (diritto di voto e diritto agli utili) debbano sussistere contemporaneamente, nel caso in cui vi siano soci che detengono azioni che danno diritto solo alla percezione degli utili senza diritto di voto (per esempio, azioni di godimento o azioni ex art. 2350, secondo comma, cod. civ.) è preclusa l’applicazione della norma in esame. In merito ai casi in cui si verifica una dissociazione fra qualità di socio e titolarità dei diritti di voto e di partecipazione agli utili, la circ. n. 49/E/2004, par. 2.4.5.1, ha precisato che la presenza, per esempio, di usufrutto non inibisce l’opzione per la trasparenza (o non fa decadere dal relativo regime), a patto che l’usufruttuario sia anche socio e comunque non determini lo “sforamento”, in capo allo stesso, dei limiti di partecipazione agli utili e diritti di voto fissati dalla norma. La predetta circolare (al par. 4) ha inoltre chiarito che l’interposizione di una società fiduciaria, tra la partecipata e i soci, di per sé non rappresenta una causa ostativa (né di decadenza) per l’applicazione del regime di trasparenza, a condizione che i partecipanti possiedano tutti i requisiti previsti dagli artt. 115 o 116 TUIR: l’immediata riferibilità dei diritti alla sfera giuridica dei soci e non della fiduciaria ha come conseguenza che i redditi della società partecipata, comunicati alla fiduciaria, debbano essere imputati (e di conseguenza tassati in capo) ai fiducianti. Va poi fatto rilevare che l’esclusivo richiamo all’assemblea generale di cui all’art. 2346 cod. civ. poteva fare ritenere che il regime di cui all’art. 115 dovesse riferirsi – e quindi si rendesse applicabile – alle sole società per azioni, escludendo, almeno a una prima lettura, le società a responsabilità limitata, le cui regole in tema di assemblea sono dettate dall’art. 2479-bis cod. civ. Tale dubbio, che, seppure legittimo, non era in realtà supportato dalla ratio ispiratrice della norma, è stato definitivamente dissipato dall’art. 3, comma 2, del decreto, laddove lo stesso ha chiarito che la percentuale dei diritti di voto è riferibile alle assemblee ordinarie previste dagli artt. 2364 e 2364-bis per le Spa e le Sapa, mentre per le Srl occorre fare riferimento all’assemblea di cui all’art. 2479-bis cod. civ. È importante precisare che i requisiti sopra indicati «devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo d’opzione» (art. 115, comma 1, secondo periodo). Tuttavia «gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2» (art. 115, comma 6, secondo periodo). Pertanto, se al 1° gennaio4 il socio “A” detiene il 5% dei diritti di voto e agli utili, la partecipata non può optare per la trasparenza, a nulla valendo il fatto che al termine dell’esercizio tutti i soci (quindi anche “A”) abbiano i requisiti richiesti. Qualora, invece, al 1° gennaio tutti i soci rientrino nei limiti previsti e, nel corso dell’esercizio, il socio “A” (con una partecipazione del 40%) ceda il 15% a un nuovo socio, ferme restando le altre condizioni, l’opzione è praticabile. Inoltre, si pone in evidenza il fatto che, nella circ. n. 49/E/2004, par. 2.4, l’Agenzia delle Entrate dimostra di volere riservare una certa attenzione alle modifiche che possono riguardare i requisiti soggettivi previsti per l’istituto della trasparenza, riconoscendosi, al fine di evitare ogni abuso della norma, la facoltà di sindacare «la elusività o meno di specifici comportamenti sulla base di un giudizio che non può prescindere dall’esame del singolo caso concreto e della valutazione dell’operazione posta in essere nel suo complesso». Nel caso in cui vi siano soci non residenti, l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di operare la ritenuta alla fonte in caso di distribuzione di utili ovvero la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso. Ciò si verifica quando la società partecipante: a. ha sede in un Paese UE e ha una partecipazione diretta al capitale della società italiana non inferiore al 25%, a condizione che, entro il termine del primo esercizio di opzione, la medesima sia stata detenuta per almeno un anno. Inoltre, la società estera deve essere costituita in una delle forme giuridiche tassativamente indicate nella direttiva 435/90/CEE e deve essere soggetta alle imposte sulle società, corrispondenti alla nostra IRES; b. a prescindere da dove è ubicata la sede, possiede nel territorio italiano una stabile organizzazione cui si riferisce la partecipazione nella società trasparente. 3 L’art. 3, comma 1, del decreto chiarisce che tali percentuali di partecipazione sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata. In altri termini, a differenza del consolidato nazionale, non rilevano le cosiddette partecipazioni indirette. 4 Per semplicità si ipotizza che la società partecipata abbia esercizio coincidente con l’anno solare. 4 Contabilità finanza e controllo 1.2005 TRASPARENZA FISCALE Riferimenti normativi Art. 116, comma 1, TUIR Art. 14 del D.M. 23 aprile 2004 Per quanto concerne l’istituto della trasparenza ex art. 116 TUIR, la società partecipata deve essere una società a responsabilità limitata e avere una compagine societaria composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 oppure a 20 nel caso delle società cooperative. A differenza di quanto precisato dal comma 1 dell’art. 115, la disposizione in commento non richiede la sussistenza in capo ai soci di particolari soglie massime e minime di diritti di voto e di partecipazione agli utili: in altri termini, la trasparenza ex art. 116 è possibile anche se un socio possiede il 5% e un altro il 95% della società partecipata. Sulle tipologie di società che possono fruire delle disposizioni di cui all’art. 116 TUIR, la circ. n. 49/E/2004, par. 3.3, ha precisato che tra esse possono rientrare anche i consorzi svolgenti attività commerciale, costituiti da imprenditori individuali sotto forma di società a responsabilità limitata. In merito alle persone fisiche socie, esse potranno essere residenti o non residenti, con l’avvertenza, in quest’ultimo caso, che il reddito venga imputato con riferimento a una partecipazione detenuta attraverso una stabile organizzazione. La società partecipata, inoltre, non deve avere realizzato nel periodo precedente a quello in cui si esercita l’opzione un volume di ricavi superiore a 5.164.569 euro (soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore)5 e non deve possedere partecipazioni che soddisfano i requisiti per la participation exemption (di cui all’art. 87 TUIR). Da quanto anticipato sulla stampa specializzata, pare che tale ultima limitazione verrà rimossa in sede di approvazione del cosiddetto “provvedimento correttivo” della riforma IRES, che dovrebbe così consentire l’esercizio dell’opzione da art. 116 TUIR anche in presenza di partecipazioni esenti, a patto che la quota di utili determinata dalla plusvalenza non tassata venga sottoposta a imposizione in capo al socio. Soggetti esclusi Art. 115, comma 1, TUIR Art. 116, comma 1, TUIR Artt. 2 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Riferimenti normativi Il regime di tassazione per trasparenza di cui all’art. 115 TUIR non è consentito quando: a. la società partecipata ha emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, ultimo comma, cod. civ. A seguito delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario, alle società per azioni è consentita, a fronte dell’apporto da parte dei soci o di terzi di capitale o di opere e servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (tipicamente il diritto di partecipazione agli utili) ed eventualmente amministrativi (ma con l’esclusione del diritto di voto nell’assemblea ordinaria); b. la società partecipata ha optato per il consolidato nazionale o mondiale. Le regole sul consolidato prevedono, infatti, che l’intero reddito (o l’intera perdita) dichiarato dalla società partecipata venga trasferito in capo alla società controllante, indipendentemente dalla quota di partecipazione dalla stessa posseduta, mentre con il regime della trasparenza il reddito viene imputato alle diverse società partecipanti sulla base delle rispettive quote di partecipazione agli utili. I soci della partecipata possono invece aderire al consolidato sia in qualità di soggetti controllanti, che in veste di soggetti controllati (art. 1, comma 3, del decreto). Si ipotizzi la seguente situazione: Società “Alfa” 100% “A” 40% “C” “B” 35% “D” 25% Le società “A”, “C” e “D” (società partecipanti) possono optare, congiuntamente a “B” (società partecipata), per il regime della trasparenza; “Alfa”, a sua volta, può optare per il consolidato nazionale, “inglobando” l’intero risultato di “A”, comprensivo della quota parte di reddito attribuita a quest’ultima società da “B”. Tuttavia, se “Alfa” è posseduta, a sua volta, da altre tre società (due con il 33% e la terza con il 34%), “Alfa” non potrà imputare loro per trasparenza il La circ. n. 49/E/2004, par. 3.3.1, ha precisato che, per le società costituite in corso d’anno, il rispetto del limite posto dalla norma andrà verificato effettuando il ragguaglio a un anno dell’ammontare dei ricavi dichiarati. 5 TRASPARENZA FISCALE Contabilità finanza e controllo 1.2005 5 il tema del mese Requisiti soggettivi e oggettivi La società partecipata deve essere una società a responsabilità limitata e avere una compagine societaria composta esclusivamente da persone fisiche (residenti o non residenti) in numero non superiore a 10 oppure a 20 nel caso di società cooperative. La società partecipata non deve realizzare un volume di ricavi superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e non deve possedere o acquistare partecipazioni che soddisfano i requisiti per la participation exemption il tema del mese suo reddito complessivo, rivestendo per tali società la qualifica di partecipata che ha utilizzato il consolidato fiscale;6 c. oltre alle ipotesi in precedenza richiamate, l’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto introduce una nuova ipotesi di inapplicabilità del regime d’opzione, qualora la società partecipata sia soggetta a una delle procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, TUIR (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Quanto, infine, alle cause ostative alla trasparenza ex art. 116 TUIR (ulteriori a quelle più sopra riportate), si ricorda anche l’acquisto o il possesso di partecipazioni esenti.7 Al riguardo l’art. 14, comma 3, del decreto ha precisato che non ostano l’opzione le partecipazioni esenti possedute o acquistate in base a un obbligo normativo, regolamentare o amministrativo (tra tutti si ricorda la partecipazione al CONAI). La circ. n. 49/E/2004, par. 3.5.1, sul punto ha precisato che non impediscono la trasparenza anche le partecipazioni a consorzi non obbligatori per legge8 (ma comunque disciplinati da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari non derogabili), qualora non sia di fatto consentito il realizzo di plusvalenze, in quanto le quote risultano incedibili ovvero rimborsabili solo in base al valore nominale. Esercizio dell’opzione Modalità La società partecipata deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate, dopo avere ricevuto il consenso di tutti i soci inviatole con raccomandata con ricevuta di ritorno Durata Irrevocabile per tre esercizi sociali Riferimenti normativi Art. 115, comma 4, TUIR Art. 116, comma 1, TUIR Artt. 4, 5 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 L’opzione va comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei suddetti tre esercizi sociali9 di validità dell’opzione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 4 agosto 2004. Detto modello va presentato dalla sola società partecipata, una volta che la stessa ha ricevuto l’adesione da parte di tutti i soci mediante raccomandata con ricevu- ta di ritorno. La circostanza che l’intera compagine societaria debba esercitare l’opzione fa sì che, in presenza anche di un solo socio contrario, il regime della trasparenza non possa essere attuato. A tale proposito, si ritiene di dovere ricordare che l’invio telematico del modello è condizione necessaria per potere beneficiare del regime della trasparenza, essendo a tal fine del tutto irrilevanti i comportamenti concludenti delle società interessate. Una volta esercitata, l’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali ed è rinnovabile con le stesse modalità sopra descritte, entro il primo periodo di imposta successivo al triennio di efficacia dell’opzione: così, se la società ha esercitato l’opzione a partire dal 2004 (per gli anni dal 2004 al 2006), qualora lo ritenga opportuno, potrà rinnovarla entro il 31 dicembre 2007. In caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l’avvenuto esercizio dell’opzione; in caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, tale obbligo compete alla società partecipata (art. 6, comma 2, del decreto). Perdita di efficacia dell’opzione Nel caso in cui vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa a partire dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata. Ciò potrebbe avvenire qualora si verificassero uno o più dei seguenti accadimenti: a. per l’art. 115: – l’ingresso nella compagine sociale di una persona fisica (si è detto, infatti, che tutte i soci devono necessariamente essere società di capitali) o di un soggetto non residente privo dei requisiti di cui al comma 2; – la percentuale di partecipazione agli utili o di diritti di voto di uno dei soci superi nel corso dell’anno il limite del 50% o scenda sotto il limite del 10%; – l’emissione, da parte della società partecipata, di strumenti finanziari ex art. 2346, ultimo comma, del cod. civ.; – l’assoggettamento della società partecipata a una delle procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, TUIR; – la trasformazione della partecipata (ma anche di un socio) in un soggetto non rientrante tra quelli indicati alla lett. a), comma 1, dell’art. 73 del nuovo TUIR (per esempio, la trasformazione in una società di persone); – il trasferimento all’estero della residenza da parte della società partecipata; 6 Sul punto, la circ. n. 49/E/2004, par. 2.6.1, ha precisato che la norma vuole impedire che l’imponibile di gruppo, da tassare in capo alla sola società controllante capofila, possa essere imputato ad altri soggetti (soci, ma non controllanti della stessa società capogruppo consolidante), mediante l’esercizio dell’opzione per la trasparenza. 7 Si è già avuto modo di precisare, peraltro, che il correttivo Ires dovrebbe eliminare tale causa di esclusione. 8 Si pensi, per esempio, ai consorzi “export” ovvero a quelli “confidi”. 9 Quindi, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, tale comunicazione doveva essere effettuata entro il 31 dicembre scorso. 6 Contabilità finanza e controllo 1.2005 TRASPARENZA FISCALE Modalità di imputazione dei redditi, delle perdite e delle ritenute Fattispecie Il reddito imponibile realizzato durante il periodo di trasparenza Principio Imputazione per trasparenza ai singoli partecipanti in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili Riferimenti normativi Art. 115, commi 1 e 3, TUIR Art. 116, comma 1, TUIR Artt. 7 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Il reddito conseguito viene imputato, indipendentemente dalla sua percezione, pro quota alle singole so- cietà partecipanti con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata. In altri termini, se quest’ultima ha un esercizio sociale coincidente con l’anno solare (per esempio, 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005) e un socio un esercizio che va dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, il reddito della partecipata concorrerà a determinare la base imponibile del socio nel periodo d’imposta 2005-2006.12 Fattispecie Ritenute d’acconto, crediti di imposta e acconti versati dalla società partecipata Principio Imputazione per trasparenza ai singoli partecipanti in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili Riferimenti normativi Art. 115, comma 3, TUIR Art. 116, comma 1, TUIR Artt. 7 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Le ritenute d’acconto, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati, di competenza della partecipata, vanno imputati ai rispettivi soci (sempre in relazione alla loro quota di partecipazione agli utili), i quali provvederanno agli opportuni scomputi nella propria dichiarazione dei redditi. La circ. n. 49/E/2004, par. 2.11, ha ribadito che la predetta assegnazione è obbligatoria e che la società «non può trattenere per se stessa le ritenute, i relativi crediti e gli acconti».13 Inoltre, l’art. 7, comma 3, del decreto ha integrato la disciplina generale, precisando in quale misura sono attribuiti: – gli oneri detraibili di cui all’art. 78 TUIR14 sostenuti dalla partecipata; – i crediti di imposta fruibili dalla società nei limiti dell’imposta sul reddito della società liquidata.15 In particolare, la norma da ultimo citata ha stabilito che tali oneri e crediti di imposta sono attribuiti ai soci per l’intero importo, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, svicolando di fatto la relativa attribuzione dal calcolo delle imposte dovute dalla società trasparente. In proposito la predetta circolare ha precisato che, per evidenti ragioni di semplificazione, nell’ambito della suddetta attribuzione si deve prescindere dal limite di utilizzo di cui la partecipata avrebbe dovuto tenere conto se avesse provveduto alla liquidazione dell’imposta. Resta, però, in ogni caso fermo per i soci il limite di fruibilità di tali oneri e crediti, rappresentato dal- Questo caso, in realtà, rappresenta un’eccezione alla regola generale, poiché la società trasparente decadrà dal regime fiscale in esame a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificato l’evento. In proposito la circ. n. 49/E/2004, par. 3.9.1, ha precisato che, se i requisiti per la participation exemption maturano durante il triennio “trasparente”, la decadenza dal regime avverrà dall’inizio del periodo di imposta durante il quale si verificherà la realizzazione dei predetti requisiti. 12 A differenza di quanto previsto in tema di consolidato nazionale (cfr. art. 119, comma 1, lett. a), l’opzione per la trasparenza fiscale è consentita anche se le diverse società coinvolte non hanno esercizi sociali coincidenti. 13 Tale previsione ha una certa rilevanza e ciò forse non tanto nella trasparenza di cui all’art. 115 TUIR, nell’ambito della quale un acconto IRES verrà compensato (in capo a un soggetto diverso) con un debito IRES, quanto nella trasparenza di cui all’art. 116 TUIR, per cui un credito IRES verrà utilizzato per abbattere un debito IRPEF (o futura IRE). Infatti il par. 3.14 della circ. n. 49/E/2004 ha chiarito che gli acconti IRES versati dalla partecipata possono essere scomputati pro quota dai soci in relazione all’IRPEF dovuta sui redditi loro imputati per trasparenza. 14 Vale a dire le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e movimenti politici, previsti dall’art. 15, comma 1-bis, del nuovo TUIR. 15 Ossia quelli normalmente utilizzabili dalle società a scomputo delle proprie imposte e indicati nel quadro RU di Unico per le società di capitali. 10 11 TRASPARENZA FISCALE Contabilità finanza e controllo 1.2005 7 il tema del mese – la fusione o la scissione della società partecipata, salvo che l’opzione non venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendone i presupposti; b. per l’art. 116, – il superamento della soglia di ricavi massimi10 (euro 5.164.569); – il venire meno dei requisiti dei soci (per esempio, la compagine sociale della società partecipata non è più costituita esclusivamente da persone fisiche); – l’acquisto o il possesso di partecipazioni esenti;11 – l’assoggettamento della partecipata a una delle procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, TUIR; – la trasformazione della partecipata in un soggetto diverso da una società a responsabilità limitata; – il trasferimento all’estero della residenza da parte della società partecipata. Nel caso in cui vi sia un mutamento della compagine sociale nel corso dell’esercizio, ma i nuovi soci abbiano i requisiti indicati nei commi 1 e 2, gli effetti dell’opzione non vengono meno (art. 115, comma 6, secondo periodo): è il caso del socio che cede tutto il suo 30% a un’altra società di capitali, che entra così a fare parte della compagine sociale. A tale proposito, però, la circ. n. 49/E/2004, par. 2.3, ha precisato che, ai fini dell’imputazione del reddito, gli atti che modificano le percentuali di partecipazione agli utili, lasciando immutata l’originaria compagine societaria (senza la fuoriuscita dal range fissato dalla norma), spiegano efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale sono posti in essere. il tema del mese l’imposta calcolata da ciascun socio sul proprio reddito complessivo (comprensivo, pertanto, anche del reddito imputato per trasparenza). La società trasparente, pertanto, nel periodo in cui sorge il diritto al credito di imposta può utilizzarlo in diminuzione dei propri debiti tributari e contributivi, essendo libera, quindi, di determinare la parte del credito di imposta che trasferisce ai soci. Non sono, invece, oggetto di attribuzione a questi ultimi taluni particolari crediti di imposta, vale a dire quello di cui all’art. 8 della legge 448/1998 (carbon tax), di cui all’art. 1 del D.L. 265/2000 (caro petrolio), nonché del credito d’imposta di cui all’art. 1 del D.L. 532/1993 (creditori verso Efim). Fattispecie Perdite realizzate durante il periodo di trasparenza Principio Imputazione pro quota ai singoli partecipanti nei limiti del patrimonio netto contabile della società partecipata Riferimenti normativi Art. 115, comma 3, TUIR Art. 116, comma 2, TUIR Artt. 7 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Le perdite fiscali della società partecipata realizzate nel periodo della trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite16 ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; detto patrimonio è determinato senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti (in denaro e in natura) effettuati entro la data di approvazione del bilancio. La perdita imputata per trasparenza viene “prioritariamente” utilizzata dalla società partecipante, confluendo nel reddito complessivo dichiarato dalla stessa (sottoforma di una variazione di diminuzione dell’imponibile nel quadro RF del mod. Unico): da ciò deriva, come puntualmente precisato dalla circ. n. 49/E/2004 (al par. 2.10.3), che le eventuali perdite subite dalla partecipante nei cinque periodi di imposta precedenti possono essere computate in diminuzione di tale reddito se e nella misura in cui trovano capienza nel reddito stesso (già abbattuto delle perdite ricevute per trasparenza). Esemplificando: le società “B”, “C” e “D” sono socie della società “A” con le seguenti percentuali di partecipazione: – “B” = 50%; – “C” = 10%; – “D” = 40%. La perdita fiscale di “A” è pari a 100, mentre il reddito prodotto dai soci è pari a rispettivamente: – “B” = +70; – “C” = –20; – “D” = +10. Applicando le regole previste dal comma 3, si otterranno i seguenti risultati: – “B” = +70 – 50 (50% di –100) = +20; – “C” = –20 – 10 (10% di –100) = –30; – “D” = +10 – 40 (40% di –100) = –30. Se la società partecipata, a fronte della perdita di 100, presenta un patrimonio netto al lordo della stessa pari a 80, la perdita massima imputabile ai soci sarà pari a 80. Se il socio non riesce a utilizzare integralmente la perdita della partecipata nel periodo di imposta in cui gli è stata attribuita, potrà utilizzarla, secondo le regole di cui all’84 TUIR, in diminuzione dei redditi futuri, siano essi rivenienti dalla trasparenza, siano essi prodotti in regime ordinario. In sostanza, la perdita: a. potrà essere utilizzata dal socio in diminuzione del reddito dei periodi successivi (ma non oltre il quinto), per l’intero importo che trova capienza nel proprio reddito imponibile; b. potrà essere riportata senza limiti temporali, qualora si tratti di perdite imputate alla società partecipante nei suoi primi tre periodi di imposta; c. non potrà essere riportata nell’ipotesi disciplinata dal comma 3 dell’art. 84 TUIR. Nell’ambito della trasparenza ex art. 116, sono richiamate le regole di utilizzo delle perdite più sopra descritte per l’art. 115 e, inoltre, vengono rese applicabili le regole di imputazione previste dal primo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 8 TUIR. Va inoltre tenuto presente che, all’interno dell’art. 115 (e, di conseguenza, dell’art. 116), non viene disciplinato il trattamento delle eventuali perdite della società partecipata relative a esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione. A colmare l’iniziale vuoto normativo, è intervenuto il decreto attuativo, chiarendo che tali perdite riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo di trasparenza, secondo le ordinarie regole del riporto previste dal TUIR. In sostanza, le perdite pregresse della partecipata non possono essere trasferite ai soci, ma possono essere utilizzate esclusivamente per ridurre futuri redditi imponibili della stessa. Anche in questo caso, un esempio aiuterà a meglio comprendere l’aspetto sopra evidenziato. Se la società “A”, di cui agli esempi in precedenza illustrati, dichiara un reddito lordo di 10, al quale si contrappongono perdite realizzate in esercizi precedenti all’opzione per il regime della trasparenza pari a 15, non potrà trasferire la differenza (vale a dire, una perdita di 5) ai soci – “B”, “C” e “D” – potendo unicamente riportarla negli esercizi successivi per compensare suoi eventuali risultati positivi. 16 La percentuale di partecipazione agli utili della partecipata potrebbe non coincidere con la percentuale di partecipazione alle perdite prodotte dalla stessa società. 8 Contabilità finanza e controllo 1.2005 TRASPARENZA FISCALE Società partecipata Perdite Società partecipanti Perdite ante re- Utilizzabili solo per ri- Liberamente utilizzabigime della tra- durre eventuali redditi li ed eventualmente risparenza dei futuri esercizi; non portabili. trasferibili alle partecipanti. Perdite realizzate durante il periodo di trasparenza Trasferibili alle parte- Liberamente utilizzabicipanti, ma entro il li- li ed eventualmente rimite della quota di pa- portabili. trimonio netto contabile. Distribuzioni di utili e riserve Fattispecie Distribuzione di utili e riserve Principio Imputazione pro quota ai singoli partecipanti Riferimenti normativi Art. 115, comma 5, TUIR Art. 116 , comma 1, TUIR Artt. 8 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Natura delle riserve Trattamento fiscale in caso di distribuzione Riserve di utili ante regi- Concorrono a formare il reddito imponibime della trasparenza le dei soci in misura pari al 5% dell’importo distribuito. Riserve di utili conseguiti Non concorrono a formare il reddito ime distribuiti durante il re- ponibile dei soci. Salvo diversa ed espligime della trasparenza cita volontà assembleare, questa tipologia di riserve si considera distribuita prioritariamente. Per presunzione assoluta, in caso di copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza. Riserve di utili conseguiti durante il regime della trasparenza ma distribuiti successivamente Non sono tassate in capo ai soci, avendo già concorso a formare il loro reddito imponibile nell’esercizio in cui tali utili sono stati conseguiti. Riserve di capitale Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, ma riducono il costo della partecipazione. Relativamente alla distribuzione di riserve, occorre distinguere quelle costituite con utili di esercizio dalle riserve di capitale. A loro volta, le riserve di utili vanno suddivise a seconda che si tratti di utili conseguiti antecedentemente all’opzione per la trasparenza o di utili realizzati durante il periodo di efficacia dell’opzione; più precisamente: a. la distribuzione degli utili realizzati in esercizi precedenti “alla trasparenza” concorrerà alla formazione del reddito delle singole società partecipanti per un importo pari al 5% dell’ammontare distribuito, secondo le regole ordinarie stabilite dall’art. 89, comma 2, del nuovo TUIR; b. la distribuzione degli utili conseguiti durante il periodo di opzione per la trasparenza risulterà, invece, sostanzialmente neutrale per le società partecipanti, in quanto tali utili hanno già concorso a formare il reddito imponibile delle stesse. È opportuno specificare che qualora l’assemblea non disponga diversamente, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci che si sono originati durante il regime della trasparenza. Questa previsione è stata confermata anche dall’art. 8, comma 4, del decreto, il quale va oltre, precisando che detta previsione si applica ancorché gli utili e le riserve di utili vengano distribuiti in periodi d’imposta diversi da quelli in cui è efficace l’opzione. Va, infine, ricordato che la non imponibilità in capo ai soci degli utili distribuiti in regime di trasparenza conosce un’eccezione: l’art. 8, comma 3, del decreto, infatti, ha precisato che, nel caso di distribuzione di utili e riserve di utili in misura eccedente il patrimonio “vincolato” (calcolato con i meccanismi previsti dall’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, per tutelare gli interessi erariali a fronte della deduzione extra-contabile di poste aventi esclusivamente natura fiscale), l’ammontare eccedente concorrerà a formare il reddito imponibile della società partecipata e sarà, pertanto, imputato per trasparenza ai soci. L’art. 115 nulla dispone, invece, in merito agli utili maturati durante il periodo di efficacia dell’opzione ma distribuiti successivamente. Sul punto è intervenuto l’art. 8, comma 1, del decreto, stabilendo l’irrilevanza reddituale di tali utili, anche se i soci sono diversi da quelli cui sono stati imputati originariamente i relativi redditi e anche se in misura eccedente il reddito imputato per trasparenza. Al riguardo la circ. n. 49/E/2004, par. 2.8, ha precisato, con riferimento all’art. 115 TUIR, che, al fine di garantire la non imponibilità anche agli utili trasparenti distribuiti dopo il periodo di efficacia dell’opzione, anche ai nuovi soci, è necessario che i soggetti percipienti possiedano i seguenti requisiti: a. residenti, con forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsa- TRASPARENZA FISCALE Contabilità finanza e controllo 1.2005 9 il tema del mese Qualora, infine, sia una società partecipante a possedere perdite pregresse, la circ. n. 49/E/2004, par. 2.10.2, ha ovviato al silenzio normativo sull’argomento e ha chiarito che essa può utilizzarle per compensare: – sia i propri redditi; – sia la quota di reddito che la partecipata le imputa per trasparenza, nella considerazione che il legislatore non ha inteso riproporre per la trasparenza i vincoli previsti per la tassazione di gruppo, nell’ambito della quale le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’opzione possono essere utilizzate solo per compensare i redditi prodotti dalle società cui si riferiscono. il tema del mese bilità limitata, di società cooperative e di mutua assicurazione; b. non residenti, sia società sia enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non assoggettati ad alcuna ritenuta sugli utili distribuiti dalla partecipata oppure tale ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso, «a prescindere dagli ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione al regime della trasparenza», ossia senza dare alcun rilievo alla partecipazione agli utili o ai diritti di voto in assemblea. Parrebbe, pertanto, potersi affermare che gli utili maturati durante il periodo di trasparenza, ma distribuiti successivamente, non concorrano a formare il reddito imponibile dei nuovi soci, ancorché questi ultimi presentino delle percentuali di partecipazione agli utili o di diritti di voto superiori al 50% o inferiori al 10%, purché rientrino tra i soggetti sopra citati [cfr. sub a. e b.]. Invece, se il nuovo socio che percepisce l’utile trasparente al di fuori del periodo della trasparenza tra società di capitali è una persona fisica, il dividendo sarà necessariamente sottoposto alle ordinarie regole di tassazione, senza potere beneficiare della non imponibilità e ciò in quanto, per l’appunto, le persone fisiche non rientrano nell’alveo dei soggetti che in astratto posso esercitare l’opzione di cui all’art. 115 TUIR. Quanto, invece, alla trasparenza ex art. 116 TUIR, la predetta circolare nulla dice in merito alla questione in esame, rimandando genericamente a quanto previsto per l’art. 115: per effetto di tale rinvio, pertanto, si ritiene che il beneficio della non imponibilità degli utili spetti anche nel caso di distribuzione a nuovi soci, al di fuori della trasparenza, purché gli stessi siano persone fisiche residenti o non residenti,17 a prescindere dal loro numero e quindi anche se più di dieci. Per quanto riguarda, infine, le riserve di capitale, si applica la regola generale in base alla quale le stesse non concorrono alla formazione del reddito del percipiente, riducendo, tuttavia, il costo della partecipazione in funzione di quanto effettivamente distribuito e per la quota di competenza di ciascun socio. In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale, la presunzione indicata nell’art. 47, comma 1, secondo periodo, TUIR18 si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d’imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza: pertanto, in presenza di sole riserve di utili “trasparenti”, detta presunzione non opera. Per presunzione assoluta, inoltre, qualora la società partecipata si trovi a dovere coprire delle per- dite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza. Va infine rilevato che ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto la società partecipata dovrà fornire nella propria dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci per trasparenza nei periodi d’imposta di efficacia dell’opzione. Costo fiscale della partecipazione Riferimenti normativi Art. 115, comma 12, TUIR Art. 116, comma 1, TUIR Artt. 13, comma 2, e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Il comma 12 dell’art. 115 TUIR riprende, al fine di applicarlo nell’ambito della trasparenza, un principio cardine previsto in materia di capital gain e valido per determinare il costo delle partecipazioni detenute in società di persone.19 In sostanza, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuto nella società che imputa il reddito per trasparenza viene: – aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite fiscali attribuiti ai soci; – in caso di distribuzione di utili, ridotto fino a concorrenza dei redditi precedentemente imputati e portati ad aumento del predetto costo; – infine, in caso di versamenti a fondo perduto o a copertura di perdite, il costo della partecipazione va aumentato di pari importo. Esemplificando: – il socio “A” per l’acquisto delle azioni di “B” ha sostenuto un costo di 100; – per trasparenza gli sono state imputate perdite per un ammontare complessivo di 15 e redditi per un importo di 20; – “A” ha effettuato un versamento per copertura perdite pari a 30; – “A” ha incassato utili per 10. Il costo fiscale della partecipazione di “A” nella società per azioni “B” è pari a: = costo d’acquisto – perdite fiscali + redditi + versamenti per copertura perdite – dividendi incassati = 100 – 15 + 20 + 30 – 10 = 125. In caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l’ammontare dei redditi che sono stati oggetto di imputazione, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Al riguardo, va sottolineata la possibile dif- In questo caso, la partecipazione dovrà essere detenuta attraverso una stabile organizzazione in Italia. 18 Si ricorda che l’art. 47, comma 1, TUIR dispone che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono distribuiti prioritariamente l’utile dell’esercizio e le riserve di utili diverse da quelle in sospensione d’imposta. 19 Cfr. nuovo art. 68, comma 6, TUIR, che riprende quanto originariamente previsto dall’art. 82, comma 5, del previgente TUIR. 17 10 Contabilità finanza e controllo 1.2005 TRASPARENZA FISCALE Acconti d’imposta Riferimenti normativi Art. 115, comma 7, TUIR Art. 116, comma 1, TUIR Art. 9 e 14 del D.M. 23 aprile 2004 Il comma 7 dell’art. 115 e l’art. 9 del decreto regolamentano le modalità di calcolo degli acconti IRES nelle tre fattispecie rilevanti, vale a dire: a. l’ingresso nel regime della trasparenza; b. la perdita dell’efficacia dell’opzione; c. il mancato rinnovo dell’opzione. Nel primo esercizio di applicazione del regime in esame (ipotesi sub a.) gli obblighi di acconto rimangono in capo a tutte le società coinvolte, partecipanti e partecipata, malgrado quest’ultima non sconti l’imposta e, pertanto, non proceda a versare l’eventuale saldo a debito. Le somme versate a titolo di acconto dalla partecipata verranno poi scomputate dai singoli soci secondo le rispettive percentuali di partecipazione agli utili; negli esercizi successivi al primo, invece, gli acconti verranno versati esclusivamente dalle società partecipanti. Qualora venga meno l’efficacia dell’opzione nel corso dell’esercizio (ipotesi sub b.),21 la partecipata dovrà conteggiare gli acconti seguendo le regole ordinarie (metodo storico o previsionale), mentre le società partecipanti dovranno rideterminare gli acconti senza tenere conto del reddito della parteci- pata. L’art. 9, comma 3, del decreto ha stabilito che tali versamenti dovranno essere effettuati entro i termini ordinari ovvero, se questi scadono prima dei successivi trenta giorni, gli stessi possono essere effettuati entro trenta giorni. Al riguardo. si ritiene che, qualora la perdita di efficacia dell’opzione avvenisse nei primi mesi dell’anno, non dovrebbero esserci particolari difficoltà, mentre appare più problematico il caso in cui l’inefficacia dell’opzione si realizzi nel mese di novembre o dicembre. Si supponga, infatti, che la partecipata dichiari sempre redditi molto elevati e che l’opzione venga meno il 15 dicembre: in questa ipotesi, essa si vedrà costretta a versare entrambi gli acconti (quello di giugno/luglio e quello novembre) entro il 14 gennaio dell’anno successivo, vale a dire entro un arco temporale relativamente breve. Inoltre, anche sulle società partecipanti si potrebbero produrre degli effetti indesiderati. Si pensi all’ipotesi in cui la società partecipata abbia delle consistenti perdite da trasferire alle partecipanti, le quali, tenendo conto di tale circostanza, decidano di ridurre gli importi degli acconti da versare: è evidente che l’eventuale successiva uscita dal regime della trasparenza obbligherebbe le partecipanti al ricalco degli acconti e al versamento di quanto effettivamente dovuto. Non va infine trascurato di considerare che l’art. 9, comma 3, del decreto dispone che, in caso di perdita di efficacia dell’opzione nel corso del triennio, qualora i soci abbiano effettuato versamenti maggiori rispetto a quanto dovuto, possono attribuire la parte eccedente alla società partecipata con le modalità previste per la cessione infragruppo dei crediti di imposta disciplinata dall’art. 43-ter del D.P.R. 602/1973.22 Se al termine dei tre periodi d’imposta di validità dell’opzione (ipotesi sub c.) la stessa non viene rinnovata, la partecipata e le partecipanti determineranno gli acconti separatamente secondo le regole ordinarie, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Questa considerazione non può non assumere significato nella determinazione del valore di cessione della quota: il cedente dovrà tenere conto, a parità delle altre condizioni, della quota di reddito che gli verrà attribuita dalla partecipata e, quindi, delle imposte che lo stesso dovrà versare su tale reddito. 21 Per esempio, come già ricordato, perché un socio acquista la maggioranza assoluta della società o in quanto nella compagine societaria vi è l’ingresso di un socio persona fisica. 22 E conseguente compilazione del quadro RK del mod. Unico per le società di capitali. 20 TRASPARENZA FISCALE Contabilità finanza e controllo 1.2005 11 il tema del mese ficoltà di comunicare l’esatto importo dei redditi oggetto di imputazione in capo al soggetto cedente: infatti, se la cessione della partecipazione avviene nei primi mesi dell’anno (e comunque prima della liquidazione delle imposte da parte della partecipata), il cedente non sarà sempre in grado di determinare la quota di reddito dell’esercizio precedente allo stesso imputabile. Non deve essere infatti trascurata la circostanza che, in base all’art. 7, comma 1, del decreto, il reddito della società partecipata è imputato ai soci in base alla situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta di detta società.20