La tassazione per trasparenza
delle società di capitali
prof.avv. Giuseppe Zizzo
1
Oggetto della lezione


Opzione per la trasparenza fiscale delle società
di capitali (art. 115): presupposti; effetti;
riallineamento valori; accertamento e
responsabilità; scioglimento; questioni legate
alla fusione.
Opzione per la trasparenza delle società a
ristretta base proprietaria (art. 116):
presupposti; disciplina (rinvio); scioglimento.
2
Presupposti

1.
Possono optare per il regime di trasparenza
fiscale di cui all’art. 115:
le società residenti soggette ad Ires al cui
capitale partecipano soltanto altre società
residenti soggette ad Ires ciascuna con una
percentuale di voto e di partecipazione agli
utili non superiore al 50% e non inferiore al
10%;
3
Presupposti
2.
le società residenti soggette ad Ires al cui
capitale partecipano anche società non
residenti, costituite in qualsiasi forma
giuridica, ciascuna con una percentuale di
voto e di partecipazione agli utili non
superiore al 50% e non inferiore al 10%, a
condizione che per gli utili distribuiti non vi
sia obbligo di ritenuta ovvero la ritenuta, se
applicata, sia integralmente rimborsata.
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Presupposti
Alfa
50%
80%
Beta
40%
Delta
100%
10%
Gamma
Delta1
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Presupposti
•
I requisiti devono sussistere in capo a tutte le
società partecipanti, sin dal primo giorno del
periodo d’imposta della partecipata in cui si
esercita l’opzione, e permanere ininterrottamente
sino al termine del periodo d’opzione, pena la
decadenza dal regime opzionale dall’inizio
dell’esercizio sociale in corso.
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Presupposti
•
1.
2.
3.
a)
b)
c)
L’opzione:
è irrevocabile per tre anni;
deve essere esercitata da tutte le società;
non può essere esercitata dalla partecipata che:
ha emesso strumenti finanziari ex art. 2346, ult.
co, c.c.;
ha esercitato l’opzione per il consolidato
nazionale o mondiale;
è assoggettata alle procedure concorsuali
menzionate all’art. 101, co. 5.
7
Effetti

•
•
•
•
Il reddito prodotto dalla società partecipata è
imputato a ciascuna società partecipata:
indipendentemente dall’effettiva percezione;
nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura
dell’esercizio della società partecipata;
in proporzione alla quota di partecipazione agli utili
di ciascuna a tale data.
Le ritenute a titolo di acconto, i crediti d’imposta e
gli acconti versati si scomputano dalle imposte
dovute dalle società partecipanti secondo la
percentuale di partecipazione agli utili di ciascuna.
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Effetti

•
•
Gli utili maturati in regime di trasparenza, se
distribuiti, non concorrono a formare il reddito delle
partecipanti:
anche se la distribuzione avviene ad opzione
terminata e/o in misura eccedente il reddito imputato
per trasparenza;
e anche se avviene a favore di partecipanti nuove,
alle quali non sia stato imputato alcun reddito per
trasparenza, a condizione che siano società: a)
residenti soggette ad Ires; b) non residenti non
assoggettate ad alcuna ritenuta sugli utili o, se
assoggettate, con diritto all’integrale rimborso della
stessa.
9
Effetti



Le somme percepite dalle partecipanti a seguito della
distribuzione di riserve formate con utili maturati in
esercizi precedenti a quelli di vigenza dell’opzione
concorrono a formare il reddito secondo le regole
ordinarie.
Salva diversa esplicita volontà assembleare, si
presumono distribuiti per primi gli utili e le riserve di
utili tassati per trasparenza. La presunzione è relativa
ed opera sia nei periodi di imposta di vigenza
dell’opzione sia nei periodi successivi.
In ipotesi di copertura di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili tassati per
trasparenza. La presunzione ha carattere assoluto.
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Effetti
• Se la partecipata delibera la distribuzione di riserve di
capitale, e nel suo patrimonio netto:
1.
non sono presenti riserve formate con utili non
maturati in regime di trasparenza, si applica l’art. 47,
c. 5, e le somme distribuite non concorrono a
formare il reddito delle partecipanti;
2.
sono presenti riserve formate con utili non maturati
in regime di trasparenza, opera la presunzione ex art.
47, c. 1, e si presumono prioritariamente distribuite
dette riserve.
11
Effetti


Le perdite realizzate dalla partecipata durante il periodo di
trasparenza sono imputate alle partecipanti in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite delle
rispettive quote di patrimonio netto contabile.
Le perdite realizzate dalla partecipata prima del periodo di
trasparenza non possono essere imputate alle partecipanti, ma
sono computate in diminuzione del reddito della partecipata
medesima (imputato per trasparenza) secondo le regole
ordinarie.
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Effetti
• Il costo della partecipazione nella società tassata per
trasparenza è:
1.
aumentato dei redditi imputati alle partecipanti;
2.
diminuito delle perdite imputate alle partecipanti e,
fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili
distribuiti.
• La partecipazione nella società tassata per trasparenza
non rileva ai fini del pro-rata patrimoniale ex art. 97.
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Riallineamento dei valori

La partecipante, se nei 10 anni che precedono quello
dell’opzione ha operato svalutazioni della
partecipazione ricollegabili a rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, deve
procedere alla rideterminazione della quota di reddito
della partecipata, diminuendo i componenti negativi ed
aumentando quelli positivi in ragione della rettifica in
diminuzione dei valori delle attività e in aumento dei
valori dei fondi secondo le modalità previste in tema di
consolidato.
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Accertamento e responsabilità


La partecipata è solidamente responsabile con
ciascuna partecipante per l’imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del
reddito.
L’accertamento del reddito prodotto dalla partecipata
rileva sia nei confronti della società sia nei confronti
delle partecipanti. L’atto di accertamento deve essere
necessariamente notificato, oltre che alla società,
anche alle partecipanti le quali possono impugnarlo
autonomamente.
15
Scioglimento

1.
2.
3.
4.
L’efficacia dell’opzione cessa:
se vengono meno le condizioni per l’esercizio
dell’opzione;
in caso di apertura di procedura concorsuale;
in caso di trasformazione in società non
soggetta ad Ires;
in caso di trasferimento della sede all’estero.
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questioni legate alla fusione

1.
2.
•
1.
2.
fusione della partecipante:
se incorporante, nessun effetto sul regime;
se incorporata, nessun effetto sul regime
fusione della partecipata:
se incorporante, possibilità di conferma, se
ricorrono condizioni;
se incorporata, interruzione del regime.
17
Presupposti

1.
•
•
Possono optare per il regime di trasparenza fiscale
di cui all’art.116:
le società a responsabilità limitata e le società
cooperative che siano residenti e che abbiano:
un volume di affari non superiore alla soglia
prevista per l’applicazione degli studi di settore
(euro 5.164.569,00) e
una compagine sociale composta esclusivamente
da persone fisiche in numero non superiore a 10,
ovvero a 20 in caso di cooperative.
18
Presupposti
•
•
Per il calcolo del volume di affari occorre fare
riferimento ai ricavi indicati nella dichiarazione dei
redditi del periodo precedente a quello di esercizio
dell’opzione. Non si tiene conto dei ricavi di cui
all’art. 85, c.1, lett. c), d), e).
Le società neocostituite, sussistendo gli altri
presupposti, possono comunque optare per la
trasparenza. Tuttavia, per il mantenimento del
regime negli anni successivi al primo, andrà
verificato il limite dei ricavi attraverso il loro
ragguaglio ad un anno.
19
Presupposti
•
•
•
I soci persone fisiche possono essere:
residenti;
non residenti, a condizione che il reddito
venga imputato con riferimento ad una
partecipazione detenuta attraverso una stabile
organizzazione in Italia.
20
Presupposti
Tizio
Tizio
100%
70%
5%
Caio
Alfa
Alfa
25%
Mevio
21
Presupposti
•
•
•
•
I requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci,
sin dal primo giorno del periodo d’imposta della
partecipata in cui si esercita l’opzione, e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo
d’opzione.
Nel caso in cui vengano meno, l’opzione per la
trasparenza cessa di avere efficacia a decorrere dal:
periodo di imposta successivo a quello in cui la
società supera la soglia massima di ricavi;
periodo di imposta nel corso del quale si modifica
la compagine sociale.
22
Presupposti
•
1.
2.
•
1.
2.
L’opzione:
è irrevocabile per tre anni;
deve essere esercitata da tutti i soci.
Costituiscono cause di esclusione dal regime della
trasparenza delle società a ristretta base
partecipativa:
quelle indicate in materia di trasparenza delle
società di capitali;
il possesso o l’acquisto di una partecipazione in
regime di partecipation exemption.
23
Disciplina (rinvio)
•
Le disposizioni che regolano il regime di
trasparenza delle società di capitali si applicano, in
quanto “compatibili”, anche al regime della
trasparenza delle società a ristretta base
partecipativa.
24
Disciplina (rinvio)
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trattamento fiscale omogeneo dei seguenti aspetti:
imputazione dei redditi e delle perdite prodotte
dalla società partecipata nel periodo di vigenza
dell’opzione;
scomputo delle ritenute a titolo di acconto, dei
crediti di imposta e degli acconti versati dalla
partecipata;
distribuzione degli utili (pregressi o tassati per
trasparenza);
riallineamento dei valori, se la partecipazione è
detenuta in regime di impresa;
scomputo delle perdite pregresse;
responsabilità ed accertamento.
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Scioglimento

1.
2.
3.
4.
L’efficacia dell’opzione cessa:
se vengono meno le condizioni per l’esercizio
dell’opzione (soglia di ricavi; compagine sociale;
acquisto partecipazione in regime Pex);
in caso di apertura di procedura concorsuale;
in caso di trasformazione in società non avente forma
giuridica di Srl;
in caso di trasferimento della sede all’estero.
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Lez. 19/02/2011 Prof. Zizzo b) (vnd.ms