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Etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, istituisce il sistema
di controllo sui requisiti obbligatori di etichettatura
per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, così
come previsto dal Regolamento CE 2065/01 della
Commissione del 22 ottobre 2001 emanato in esecuzione al Regolamento CE 104/00 del Consiglio del 17
dicembre 1999 relativo alla “organizzazione comune
dei mercati nel settore prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.
L’art. 4 del Regolamento CE n. 104/2000 del 17 dicembre 1999, in vigore dal 1° gennaio 2002, dispone che
i prodotti ittici possano essere venduti al dettaglio al
consumatore finale, indipendentemente dal metodo
di commercializzazione (quindi, sia sfusi che preconfezionati), solo se recano un’indicazione o un’etichetta
contenente le seguenti informazioni, necessarie per
l’identificazione del prodotto acquistato:
1) la denominazione commerciale della specie e, facoltativamente, la denominazione scientifica della specie;
2) il metodo di produzione; in particolare, in etichetta
andranno specificate le seguenti menzioni:
- prodotto della pesca (se pescato in mare);
- prodotto della pesca in acque dolci (se pescato in
acque interne);
- prodotto di acquacoltura (se allevato).
3) la zona di cattura per il pescato; in particolare, in etichetta andranno specificate le seguenti menzioni:
- per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone indicate dal Regolamento CE n. 2065/2001
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento n. 104/2000 precedentemente citato;
- per i prodotti pescati in acque dolci la menzione
dello Stato membro o del Paese terzo di origine del
prodotto;
4) il Paese di provenienza per l’allevato.
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Etichettatura dei prodotti della pesca e dell’aquacoltura
I prodotti ittici soggetti al Regolamento sono i pesci, i
crostacei e i molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, in filetti, tritati, secchi, salati, in salamoia, affumicati,
precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all’alimentazione umana.
Il Regolamento n. 2065/2001 stabilisce all’art. 8 che le
tre indicazioni obbligatorie di cui sopra devono essere
disponibili ad ogni stadio di commercializzazione; tali
indicazioni e la denominazione scientifica della specie
“sono fornite mediante l’etichettatura o l’imballaggio
del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce,
compresa la fattura”, come confermato dal Decreto Ministeriale sopra citato.
In etichetta o sui cartellini di vendita per il pesce sfuso
va indicato altresì il prezzo per unità di misura (Kg) riferito al peso netto.
Nel caso di prodotti ittici surgelati venduti esclusivamente in confezioni, l’etichetta deve riportare in aggiunta alle alte indicazioni obbligatorie già menzionate:
- il termine “surgelato” accanto alla denominazione di
vendita;
- l’elenco degli ingredienti in caso di miscuglio (come
ad esempio un preparato per risotto alla pescatora);
- la quantità netta;
·- il termine minimo di conservazione, preceduto dalla
dizione “da consumarsi preferibilmente entro”;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e
la sede del fabbricante o del confezionatore o di un
venditore stabilito nella Comunità Europea;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- il lotto di appartenenza del prodotto;
- le modalità di conservazione del prodotto dopo l’acquisto, completata dall’indicazione della temperatura
di conservazione e dell’attrezzatura richiesta;
- l’avvertenza che il prodotto una volta scongelato non
deve essere ricongelato e le istruzioni per l’uso;
- la quantità di taluni ingredienti e categorie di ingredienti, quando l’ingrediente figura nella denominazione di vendita o sia messo in rilievo con parole o immagini nell’etichettatura (es. zuppa di pesce all’aragosta:
in questo caso è obbligatorio indicare la percentuale
di aragosta presente).
Si sottolinea, infine, che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.it) ha emanato il
27 maggio 2002 la Circolare n. 21329 per fornire chiarimenti utili in merito alla corretta applicazione delle novità legislative sopra riportate.
PER INFORMAZIONI
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE e di CONCILIAZIONE ON LINE - CAMERA ARBITRALE “LEONE LEVI”
COMMISSIONE CONTRATTI - SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona
tel. 071 5898250-360 fax 071 5898255 e-mail: [email protected] - [email protected]
sito web: www.an.camcom.it - www.conciliazione.an.camcom.it
Impaginazione:
Valeria Mozzicafreddo
Ufficio Comunicazione
Camera di Commercio
di Ancona
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