Etichettatura dei prodotti ittici: nuove regole che tutelano il consumatore.
L’11 dicembre 2013 l’Unione Europea ha emanato il Regolamento N. 1379 relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. All’interno di tale Regolamento, il capo IV
è dedicato alla ”Informazione dei consumatori” e indica tutto ciò che deve essere presente in etichetta
affinchè i prodotti ittici possano essere venduti al consumatore finale. Vediamo ora brevemente quali sono
queste informazioni obbligatorie.
Parole chiave: Regolamento UE 1379/2013, etichetta, prodotti ittici
Applicativo dal 13 dicembre 2014, il capo IV del nuovo Regolamento UE 1379/2013 riguarda le informazioni
da fornire al consumatore nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici.
Più precisamente, l’articolo 35 indica le informazioni
obbligatorie che devono essere presenti in etichetta, cioè: a) la
denominazione commerciale della specie e il suo nome
scientifico; b) il metodo di produzione, utilizzando i termini “…
pescato…”, “…pescato in acque dolci…”, “…allevato…” ; c) la
zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria
di attrazzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto
nella prima colonna dell’allegato III di tale Regolamento; d) lo
stato fisico (se fresco o decongelato); e) il termine minimo di
conservazione.
La denominazione commerciale è propria di ogni Stato membro, in quanto l’articolo 37 obbliga ogni paese
dell’Unione Europea a redigere un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio
affiancate al loro nome scientifico. Per quest’ultimo si fa riferimento al sistema di informazione “FishBase” o
al database ASFIS della FAO, mentre la denominazione commerciale può essere il nome della specie nella
lingua ufficiale dello Stato membro o ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.
Gli elenchi delle denominazioni commerciali vengono costantemente aggiornati e ogni modifica apportata da
ogni Stato membro viene notificata alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
Una novità introdotta dal Regolamento UE 1379/2013 è l’obbligo: dell’indicazione della sottozona o divisione
compresa nelle zone di pesca della FAO in termini comprensibili per il consumatore, per i prodotti ittici
catturati in mare; del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotti nel
caso di prodotti ittici d’acqua dolce; della menzione dello Stato membro, o paese terzo, in cui il prodotto ha
raggiunto oltre la metà del suo peso finale, o ha trascorso metà del periodo di allevamento, per i prodotti di
acquacoltura.
L’articolo 39 definisce invece le informazioni supplementari facoltative che possono inserite in etichetta a
patto che siano chiare e inequivocabili e non occupino lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
Tra queste citiamo: la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta di prodotti d’acquacoltura; la
data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti; per i
prodotti ittici catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che li ha catturati;
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informazioni di tipo ambientale o etico/sociale; informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto. Non è
ammessa l’indicazione di informazioni facoltative che non sia possibile verificare.
Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP Roma
Associazione Italiana Consulenti Igiene Alimentare
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