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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 51
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO DI PRODOTTI
ITTICI”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Prodotti Ittici
COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI
Definizione
I prodotti ittici si dividono a seconda della provenienza:
a) Prodotti della pesca: marini o di acqua dolce o parti di essi comprese le loro uova o lattine esclusi i mammiferi acquatici,
le rane e gli animali acquatici oggetto di norme relative alla protezione della specie ed alla politica comune della pesca e dei
mercati.
b) Prodotti di acquacoltura: prodotti della pesca nati e allevati in condizioni controllate dall’uomo fino al momento della loro
commercializzazione come prodotti alimentari,nonché i pesci o crostacei d’acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro
ambiente naturale ed allevati in cattività, fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo
umano.
Prodotti ittici freschi:
sono quelli che non hanno subito alcun procedimento di congelazione o surgelazione. Un regolamento CEE del 1996 ha reso
obbligatoria la distinzione in tre categorie: extra – A – B,ma in Italia non esiste alcuna sanzione per cui la norma è
praticamente ignorata
Prodotti ittici congelati:
possono essere venduti sia sfusi che confezionati. Devono essere trattati con un procedimento tale che al centro del prodotto
venga raggiunta una temperatura minima di almeno -18°C e successivamente protetti dall’azione ossidante dell’ossigeno
atmosferico mediante uno strato di ghiaccio applicato in superficie detto glassatura, ottenuto con acqua destinata al consumo
umano, per aspersione o nebulizzazione o immersione. La sua presenza non va calcolata sul peso netto.
Prodotti ittici surgelati:
devono essere venduti in confezione chiusa all’origine. Vengono sottoposti ad un trattamento di temperatura di almeno -18°C
che deve essere raggiunta in tutte le sue parti.
Anche per tali prodotti è prevista la glassatura.
L’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, costituito nel 1963 e riconosciuto come personalità giuridica nel 1983, ha elaborato il
Codice di autodisciplina per la movimentazione e la commercializzazione degli alimenti surgelati in Italia.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Prodotti Ittici
Commercio All’Ingrosso
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane...), o
ad utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali...).
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Commercio Al Minuto
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il
commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la
quantità, grossa o piccola, delle merci scambiate.
Esercizio congiunto commercio all’ingrosso e al dettaglio
E’ possibile esercitare nello stesso locale l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio)
Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali:
1) Esercizi di vicinato:
esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita):
- fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti
- fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente
per territorio.
Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare);
- di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche e le destinazioni d’uso;
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- del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita.
2) Medie strutture di vendita:
esercizi aventi una superficie di vendita:
- compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
- compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal
ricevimento della comunicazione).
3) Grandi strutture di vendita
esercizi aventi una superficie di vendita:
- superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
- superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti;
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti
di regione provincia e comune.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
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f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all’attività commerciale”.
Requisiti professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al
settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono
essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività
commerciale.
L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e
non ai requisiti professionali.
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Iter Burocratico
 Comunicazione Unica (ComUnica)
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato
 Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
Inoltre come stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, tutte le attività industriali,artigianali e commerciali
riguardanti gli alimenti hanno l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo HACCP al fine di garantire la
sicurezza igienica degli alimenti.
Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi:
a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla sicurezza
dei prodotti;
d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell'analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
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Riferimenti Normativi Nazionali
- L. 4.4.1964, N. 171 modificata dal D.L. 17.1.1977, N. 3 convertito con mod. dalla L. 18/3/77 N° 63 .
- D.M. 03.02.1977 modificato con D.M. 1/4/77 .
- LEGGE 23.12.1978 N. 833
- D.M. 04.08.1988 N° 375
- D.LGS. 01.09.1998 N. 333
- D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59 .
- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis
- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147.
Codice Attività economica Ateco 2007
47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
47.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.
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