Eliminazione dal processo produttivo di beni
immateriali
Rodolfo Valacca – KStudioAssociato
Verona, 04 giugno 2009
© 2006 Studio Associato Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
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Eliminazione dal processo produttivo di beni immateriali
A norma dell’art. 2424 c.c. rientrano tra le immobilizzazioni immateriali i
seguenti beni e costi pluriennali:
costi d’impianto e ampliamento
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
concessioni, licenze, marchi e simili
avviamento
immobilizzazioni in corso e acconti
altri (come ad esempio, costi per l’acquisizione di commesse, costi
per migliorie e spese incrementative su beni di terzi, diritti reali di
godimento su azioni, oneri accessori su finanziamenti, costi per il
trasferimento e per il riposizionamento dei cespiti, costi di software
prodotto per uso interno e non tutelato)
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Eliminazione dal processo produttivo di beni immateriali
Nell’ambito delle scelte imprenditoriali, può rendersi necessaria l’eliminazione
dal processo produttivo aziendale, delle immobilizzazioni immateriali.
Tale situazione può collegarsi a motivi più svariati, come ad esempio:
cambiamenti tecnologici per cui i brevetti risultano obsoleti
modifiche delle linee di produzione
provvedimenti ostativi da parte delle autorità di controllo
cambiamenti normativi ed economici che influenzano negativamente il
mercato
sopravvenuta obsolescenza del bene immateriale
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Eliminazione dal processo produttivo di beni immateriali
Aspetti contabili
Il codice civile e i principi contabili nazionali non disciplinano espressamente
la rappresentazione contabile dell’eliminazione delle immobilizzazioni
immateriali dall’attività imprenditoriale.
In linea di principio, qualora un’immobilizzazione immateriale venga
estromessa dal ciclo produttivo, si è in una ipotesi di svalutazione
dell’attività, ossia quella circostanza in cui “si riscontra una riduzione
durevole delle condizioni di utilizzo futuro “ dell’attività medesima.
Se la svalutazione ha natura ordinaria, essa andrebbe iscritta nella voce 10c)
“altre svalutazioni delle immobilizzazioni” del conto economico.
Se la svalutazione è di natura straordinaria, essa troverebbe collocazione
nella voce E21 “oneri straordinari” del conto economico.
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Eliminazione dal processo produttivo di beni immateriali
Aspetti fiscali
La rappresentazione contabile dell’eliminazione dal processo produttivo delle
immobilizzazioni immateriali presuppone un’attenta valutazione circa il loro
presunto valore di realizzo.
Gli elementi di natura valutativa non si conciliano con il principio sancito dalla
normativa fiscale (art. 109, comma 1 del TUIR) circa la certezza e la
determinabilità oggettiva delle componenti reddituali.
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Eliminazione dal processo produttivo di beni immateriali
Aspetti fiscali
L’art. 69 del DPR n.597/1973 prevedeva, per le immobilizzazioni immateriali,
una serie di richiami al trattamento fiscale riservato alle immobilizzazioni
materiali e tra queste, anche la deducibilità del costo residuo in ipotesi di
dismissione di un’immobilizzazione.
Tale norma non è stata più riproposta nel testo del TUIR attualmente in
vigore.
La relazione governativa all’art. 68 del TUIR precisa che il mancato richiamo è
ascrivibile all’intenzione del legislatore nel differenziare la disciplina fiscale dei
beni materiali da quella riservata ai beni immateriali precisando che per questi
ultimi “non sono configurabili … ipotesi di eliminazione dal processo
produttivo”.
Tale conclusione non è pienamente condivisibile.
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Aspetti fiscali
Pur in mancanza di una norma specifica che né statuisca la deducibilità,
l’eliminazione delle immobilizzazioni immateriali dal processo produttivo
genera una sopravvenienza passiva dipendente dalla cancellazione di
un’attività iscritta in bilancio, deducibile in applicazione della norma di
carattere generale contenuta nell’art. 101, comma 4 del TUIR.
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Avviamento
La cessazione dell’attività di un azienda (o di un ramo di azienda), oltre al
problema dell’eliminazione dei beni materiali e immateriali, solleva anche
dubbi circa la rilevanza fiscale dello stralcio di valore dell’avviamento relativo
all’azienda (o al ramo d’azienda) cessati.
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Avviamento – cos’è?
L’avviamento è definito come l’attitudine dell’azienda a produrre utili in misura
superiore a quella ordinaria (cd. sovrareddito). Tale attitudine può derivare:
•
da fattori specifici, che pur concorrendo positivamente alla produzione del
reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un
valore autonomo;
•
da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce
rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione
dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.
Tra le caratteristiche che compongono l’avviamento si ricorda:
•
l’inidoneità a essere qualificato come “bene” nel senso giuridico, ma
piuttosto una qualità dell’azienda;
•
l’impossibilità di separarlo dai beni e dai diritti che compongono il
complesso aziendale.
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La cancellazione dell’avviamento dal bilancio – deducibilità fiscale
La dismissione dei beni (materiali e immateriali) dal complesso produttivo
dell’azienda genera implicitamente anche il venir meno di quel sovrareddito
che l’azienda era capace di produrre mettendo insieme beni e diritti l’avviamento appunto.
L’eliminazione dell’avviamento dal bilancio genera una sopravvenienza
passiva deducibile a norma dell’art. 101, comma 4 in quanto trattasi di una
“sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in esercizi
precedenti”.
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Stralcio degli oneri pluriennali costituenti immobilizzazioni immateriali
Gli oneri pluriennali iscritti tra le immobilizzazioni immateriali possono riferirsi
a:
•
Costi di impianto e ampliamento
•
Costi di ricerca e sviluppo
•
Costi di pubblicità
•
Altri oneri che secondo corretti principi contabili possano assumere la
caratteristica della durata pluriennale.
Il trattamento fiscale degli oneri pluriennali è disciplinato dai commi 1-3
dell’art. 108 del TUIR.
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Eliminazione dal processo produttivo di beni immateriali
Stralcio degli oneri pluriennali costituenti immobilizzazioni immateriali
Cosa succede invece quando gli oneri pluriennali costituenti immobilizzazioni
immateriali perdono la natura pluriennale per effetto di sopraggiunti eventi
che pongono in discussione la loro recuperabilità negli esercizi successivi?
Il costo residuo si può portare in deduzione?
SI
Anche in questo caso si genera una sopravvenienza passiva deducibile a
norma dell’art. 101 del TUIR.
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