ACCERTAMENTO
Art. 32 - Potere degli Uffici
1) eseguire accessi, ispezioni e verifiche
2) invitare i contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti bancari
3) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti (compresi
bilanci o rendiconti e libri o registri) rilevanti ai fini dell'accertamento nei
loro confronti
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati
Art. 32 - Potere degli Uffici
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti di
riscossione e pagamento per conto di terzi, ovvero attività di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione,
anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari,
di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali
6 bis) richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero
e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di
credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro
intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non
più di cinque anni dalla data della richiesta
Art. 32 - Potere degli Uffici
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle
imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle
aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale copia dei conti
intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti
o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi
8) richiedere ai soggetti obbligati alle scritture contabili dati, notizie e
documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei
confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente
indicati
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e
documenti relativi alla gestione condominiale
Art. 32 - Potere degli Uffici
limiti e condizioni
Art. 12 Legge del 27/07/2000 n. 212 :
modalità di svolgimento
diritto all’informazione e all’assistenza di un professionista abilitato
luogo in cui è effettuato l'esame dei documenti amministrativi e contabili
redazione del processo verbale delle operazioni di verifica
permanenza dei verificatori
ricorso al Garante del contribuente
termine di 60 giorni per osservazioni e richieste
art. 6 Legge del 27/07/2000 n. 212:
al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente
Art. 32 - Potere degli Uffici
invito in caso di
indagine
bancaria
contribuente
dimostra che ne ha tenuto
conto per la
determinazione del reddito
soggetto ad imposta o che
non hanno rilevanza allo
stesso fine
non dimostra
i singoli dati ed
elementi risultanti dai
conti sono posti a base
delle rettifiche e degli
accertamenti
Art. 32 - Potere degli Uffici
cause di
inutilizzabilità
le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente
contestualmente alla richiesta.
non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio
di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati,
i documenti, i libri e i registri, dichiarando
comunque contestualmente di non aver potuto
adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui
non imputabile
Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche
La Guardia di finanza coopera … Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio
dei poteri di polizia giudiziaria
Art. 37 - Controllo delle dichiarazioni
accertamenti in rettifica
controllo dichiarazioni anche
in base ai dati raccolti
richiesta di rimborso da parte del
soggetto interposto dopo che
l'accertamento, nei confronti del
soggetto interponente, e'
divenuto definitivo ed in misura
non superiore all'imposta
effettivamente percepita a
seguito di tale accertamento
imputazione al contribuente dei redditi
di cui appaiono titolari altri soggetti
quando sia dimostrato, anche sulla base
di presunzioni gravi, precise e
concordanti, che egli ne e' l'effettivo
possessore per interposta persona
Art. 37 / bis -Disposizioni antielusive
Inopponibili all'A.F. gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati
tra loro, privi di valide ragioni
economiche
A.F. disconosce i vantaggi
tributari
richiesta di chiarimenti al
contribuente
contribuente può richiedere il
rimborso delle imposte pagate a
seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'A.F. entro un
anno dal giorno in cui
l'accertamento e' divenuto
definitivo
60 Giorni
a pena di nullità
avviso di accertamento
specificamente motivato a pena
di nullità in relazione alle
giustificazioni fornite dal
contribuente
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle
persone fisiche
Ufficio
competente
Oggetto
Agenzia delle Entrate
Rettifica delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle
persone fisiche
Condizioni base
 reddito complessivo dichiarato inferiore a quello effettivo;
 non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta
indicate nella dichiarazione;
 incompletezza, falsità e inesattezza dei dati indicati
nella dichiarazione, che possono essere desunte:
dalla dichiarazione stessa;
dal confronto con le dichiarazioni relative ad
anni precedenti;
dai dati e dalle notizie derivanti dal controllo ex
art. 37
DPR 600/73, anche sulla base di
presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle
persone fisiche
Condizioni per
rettifica sintetica
 in base ad elementi e circostanze di fatto
certi quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per almeno un
quarto da quello dichiarato anche
applicando le modalità stabilite dai D.M.
10/9/1992, 29/4/1999 e 21/9/1999
 quando il contribuente non abbia
ottemperato agli inviti disposti dagli uffici
ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 600/73,
primo comma, numeri 2), 3) e 4)
 in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali presumendo che sia sostenuta
con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei
quattro precedenti
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle
persone fisiche
Elementi della
rettifica sintetica
Prova
contraria
• in relazione al contenuto induttivo
degli elementi e circostanze di fatto
certi (c.d. redditometro)
• incrementi patrimoniali
il contribuente ha facoltà di dimostrare,
anche
prima
della
notificazione
dell'accertamento, che il maggior reddito
determinato
o
determinabile
sinteticamente è costituito in tutto o in
parte da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta (entità e durata del loro
possesso devono risultare da idonea
documentazione).
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
Ufficio
competente
Oggetto
Agenzia delle Entrate
Rettifica delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche relativamente ai
redditi:
- d’impresa;
- d’ impresa minore
- derivanti dall’ esercizio di arti e
professioni
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
 divergenza degli elementi indicati nella
dichiarazione rispetto ai dati del bilancio
Condizioni
base
 inesatta applicazione delle disposizioni del
titolo VI del D.P.R. 917/86;
 incompletezza, falsità e inesattezza degli
elementi dichiarati risultano in modo certo e
diretto:
dai verbali e dai questionari dell’Ufficio;
dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi;
dalle dichiarazioni di altri soggetti ( società di
persone e sostituti d’imposta );
dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti;
da altri atti e documenti in possesso dell’
Ufficio;
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
 incompletezza, falsità e inesattezza
degli elementi dichiarati risulta:
Condizioni
base
dall’ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 DPR
600/73;
dal controllo della completezza,
esattezza,
e
veridicità
delle
registrazioni contabili sulla scorta delle
fatture e degli altri atti e documenti
relativi all’ impresa nonché dei dati e
delle notizie raccolti dall’ Ufficio nei
modi previsti dall’ art. 32 DPR 600/73.
 l'esistenza di attività non dichiarate o
l’inesistenza di passività dichiarate è
desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti.
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
Condizioni
base
 per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui
medesimi beni, la prova dell’esistenza di
attività non dichiarate s'intende integrata
anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene
desunta sulla base del valore normale dei
predetti beni
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
 quando il reddito d'impresa non è stato
indicato nella dichiarazione;
 quando dal verbale di ispezione risulta
relativamente
obbligatorie :
Condizioni
per rettifica
induttiva
alle
scritture
contabili
l’ omessa tenuta;
la sottrazione all’ ispezione;
la indisponibilità per causa di forza
maggiore;
 omissioni e false o inesatte indicazioni:
accertate ai sensi del comma 1 dell’art. 39 stesso;
Irregolarità formali delle scritture contabili così
gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili
nel loro complesso le scritture stesse.
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
Condizioni
per rettifica
induttiva
 quando il contribuente non ha dato
seguito agli inviti disposti dagli uffici ai
sensi dell'articolo 32, primo comma,
numeri 3) e 4), del D.P.R. 600/73 o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri
3) e 4), del D.P.R. 633/72.
 per le imprese minori qualora non
abbiano provveduto agli adempimenti
contabili di cui all'art. 18.
Art. 39 - Redditi delle persone fisiche
determinati in base alle scritture contabili
Effetti della
rettifica
induttiva
L’ufficio determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facoltà di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del
bilancio e dalle scritture contabili in
quanto esistenti e di avvalersi anche di
presunzioni semplici (anche se le stesse
non sono gravi, precise e concordanti).
Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni dei
soggetti diversi dalle persone fisiche
Ufficio
competente
Agenzia delle entrate
Oggetto
Rettifica delle dichiarazioni presentate dai
soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e delle società di
persone
Condizioni
base
Soggetti IRES e s.n.c., s.a.s ed equiparate:
si applicano le disposizioni dell'art. 39
(tenendo presenti le disposizioni del Titolo
II del D.P.R. 917/86).
Società semplici, società o associazioni
equiparate: si applicano le disposizioni
dell'art. 38.
Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni dei
soggetti diversi dalle persone fisiche
Modalità di
esecuzione
 Soggetti IRES: con unico atto agli
effetti di tale imposta e dell‘IRAP
sui redditi, con riferimento unitario
al reddito complessivo imponibile
ma tenendo distinti i redditi
fondiari;
 Società e associazioni ex art. 5
del D.P.R. 917/86: con unico atto ai
fini dell‘IRAP sui redditi dovuta
dalle società stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone
fisiche o delle persone giuridiche
dovute dai singoli soci o associati.
Art. 41 - Accertamento d'ufficio
Ufficio
competente
Condizioni
base
Agenzia delle entrate
Omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione
di dichiarazioni nulle
Art. 41 - Accertamento d'ufficio
 determinazione del reddito complessivo del
contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi
anche di presunzioni semplici e di prescindere in tutto o in
parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e
dalle eventuali scritture contabili del contribuente
ancorché regolarmente tenute;
Elementi
della rettifica
sintetica
 i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base
alle risultanze catastali;
 non sono deducibili gli oneri di cui all'art.10 del D.P.R.
917/86 (se il reddito è determinato sinteticamente);
 la spesa per incrementi patrimoniali si presume
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in
quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei
quattro precedenti;
 agli effetti dell'ILOR, il reddito complessivo delle
persone fisiche (con l'eccezione dei redditi fondiari) è
considerato reddito di capitale.
Art. 41 bis - Accertamento parziale
Ufficio competente
Agenzia delle Entrate
Segnalazioni effettuate da:
Costi Base
-Centro informativo delle imposte dirette;
- Guardia di finanza;
- Pubbliche amministrazioni;
- Enti pubblici;
Dati in possesso dell'anagrafe tributaria:
Effetti
Senza
pregiudizio
dell'ulteriore
azione
accertatrice:
* accertamento reddito non dichiarato;
*
accertamento maggiore ammontare di
un reddito parzialmente dichiarato;
*
esclusione di deduzioni, esenzioni ed
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti.
Art. 42 - Avviso di accertamento
Comunicazione
al contribuente
Elementi
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio
sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la
notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o
da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento
1) deve recare l'indicazione:
* dell'imponibile o degli imponibili accertati;
* delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al
lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto
e dei crediti d'imposta;
2) deve essere motivato in relazione a quanto stabilito
dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi
delle varie categorie e con la specifica indicazione dei
fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a
metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
Art. 42 - Avviso di accertamento
art. 7 Legge del 27/07/2000 n. 212 - Chiarezza e motivazione degli atti
gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione
art. 3 Legge del 07/08/1990 n. 241: la motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della
amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
Art. 42 - Avviso di accertamento
art. 7 Legge del 27/07/2000 n. 212 - Chiarezza e motivazione degli atti
se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama
art. 42 D.P.R. 600/73: se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto
che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
Art. 42 - Avviso di accertamento
Motivazione:l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che
lo hanno determinato
Corte di Cassazione - Sentenza del 03/12/2001 n. 15234:
1. indicazione non solo degli estremi e del titolo della pretesa impositiva,
ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che la
giustificano
2. avviso di accertamento non e' atto processuale ma atto di natura
sostanziale: non integrabile ne modificabile
Art. 42 - Avviso di accertamento
Nullità
L'accertamento è nullo se l'avviso non
reca la sottoscrizione, le indicazioni e
la motivazione di cui al presente
articolo.
Art. 43 - Termine per l’accertamento
Termine
Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati a pena di decadenza:
1)Per le dichiarazioni regolarmente
presentate entro il:
31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione per quelle presentate entro il 1°
gennaio 1999;
31 dicembre del quarto anno
successivo a quello cui è stata presentata la
dichiarazione per quelle presentate dopo il 1°
gennaio 1999
Art. 43 - Termine per l’accertamento
Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati a pena di decadenza:
Termine
2) per le dichiarazioni omesse o nulle:
31 dicembre del sesto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata entro il 1° gennaio 1999;
31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata dopo il 1° gennaio 1999
Art. 43 - Termine per l’accertamento
Integrazione
accertamento
Condizione
L'accertamento può essere integrato o
modificato in aumento mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi.
Nell'avviso
devono
essere
specificatamente indicati, a pena di
nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a
conoscenza dell'Ufficio delle imposte.
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Principi generali dell`accertamento