ACCERTAMENTO Art. 32 - Potere degli Uffici 1) eseguire accessi, ispezioni e verifiche 2) invitare i contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti bancari 3) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti (compresi bilanci o rendiconti e libri o registri) rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati Art. 32 - Potere degli Uffici 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti di riscossione e pagamento per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali 6 bis) richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta Art. 32 - Potere degli Uffici 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi 8) richiedere ai soggetti obbligati alle scritture contabili dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale Art. 32 - Potere degli Uffici limiti e condizioni Art. 12 Legge del 27/07/2000 n. 212 : modalità di svolgimento diritto all’informazione e all’assistenza di un professionista abilitato luogo in cui è effettuato l'esame dei documenti amministrativi e contabili redazione del processo verbale delle operazioni di verifica permanenza dei verificatori ricorso al Garante del contribuente termine di 60 giorni per osservazioni e richieste art. 6 Legge del 27/07/2000 n. 212: al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente Art. 32 - Potere degli Uffici invito in caso di indagine bancaria contribuente dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine non dimostra i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti Art. 32 - Potere degli Uffici cause di inutilizzabilità le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche La Guardia di finanza coopera … Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria Art. 37 - Controllo delle dichiarazioni accertamenti in rettifica controllo dichiarazioni anche in base ai dati raccolti richiesta di rimborso da parte del soggetto interposto dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona Art. 37 / bis -Disposizioni antielusive Inopponibili all'A.F. gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche A.F. disconosce i vantaggi tributari richiesta di chiarimenti al contribuente contribuente può richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'A.F. entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo 60 Giorni a pena di nullità avviso di accertamento specificamente motivato a pena di nullità in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche Ufficio competente Oggetto Agenzia delle Entrate Rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche Condizioni base reddito complessivo dichiarato inferiore a quello effettivo; non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione; incompletezza, falsità e inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, che possono essere desunte: dalla dichiarazione stessa; dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti; dai dati e dalle notizie derivanti dal controllo ex art. 37 DPR 600/73, anche sulla base di presunzioni purché gravi, precise e concordanti. Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche Condizioni per rettifica sintetica in base ad elementi e circostanze di fatto certi quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato anche applicando le modalità stabilite dai D.M. 10/9/1992, 29/4/1999 e 21/9/1999 quando il contribuente non abbia ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 600/73, primo comma, numeri 2), 3) e 4) in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali presumendo che sia sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche Elementi della rettifica sintetica Prova contraria • in relazione al contenuto induttivo degli elementi e circostanze di fatto certi (c.d. redditometro) • incrementi patrimoniali il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (entità e durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione). Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili Ufficio competente Oggetto Agenzia delle Entrate Rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche relativamente ai redditi: - d’impresa; - d’ impresa minore - derivanti dall’ esercizio di arti e professioni Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili divergenza degli elementi indicati nella dichiarazione rispetto ai dati del bilancio Condizioni base inesatta applicazione delle disposizioni del titolo VI del D.P.R. 917/86; incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi dichiarati risultano in modo certo e diretto: dai verbali e dai questionari dell’Ufficio; dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi; dalle dichiarazioni di altri soggetti ( società di persone e sostituti d’imposta ); dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti; da altri atti e documenti in possesso dell’ Ufficio; Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi dichiarati risulta: Condizioni base dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 DPR 600/73; dal controllo della completezza, esattezza, e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’ impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ Ufficio nei modi previsti dall’ art. 32 DPR 600/73. l'esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili Condizioni base per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova dell’esistenza di attività non dichiarate s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; quando dal verbale di ispezione risulta relativamente obbligatorie : Condizioni per rettifica induttiva alle scritture contabili l’ omessa tenuta; la sottrazione all’ ispezione; la indisponibilità per causa di forza maggiore; omissioni e false o inesatte indicazioni: accertate ai sensi del comma 1 dell’art. 39 stesso; Irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse. Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili Condizioni per rettifica induttiva quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. 600/73 o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. 633/72. per le imprese minori qualora non abbiano provveduto agli adempimenti contabili di cui all'art. 18. Art. 39 - Redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili Effetti della rettifica induttiva L’ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni semplici (anche se le stesse non sono gravi, precise e concordanti). Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche Ufficio competente Agenzia delle entrate Oggetto Rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle società di persone Condizioni base Soggetti IRES e s.n.c., s.a.s ed equiparate: si applicano le disposizioni dell'art. 39 (tenendo presenti le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 917/86). Società semplici, società o associazioni equiparate: si applicano le disposizioni dell'art. 38. Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche Modalità di esecuzione Soggetti IRES: con unico atto agli effetti di tale imposta e dell‘IRAP sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari; Società e associazioni ex art. 5 del D.P.R. 917/86: con unico atto ai fini dell‘IRAP sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Art. 41 - Accertamento d'ufficio Ufficio competente Condizioni base Agenzia delle entrate Omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle Art. 41 - Accertamento d'ufficio determinazione del reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni semplici e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute; Elementi della rettifica sintetica i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali; non sono deducibili gli oneri di cui all'art.10 del D.P.R. 917/86 (se il reddito è determinato sinteticamente); la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti; agli effetti dell'ILOR, il reddito complessivo delle persone fisiche (con l'eccezione dei redditi fondiari) è considerato reddito di capitale. Art. 41 bis - Accertamento parziale Ufficio competente Agenzia delle Entrate Segnalazioni effettuate da: Costi Base -Centro informativo delle imposte dirette; - Guardia di finanza; - Pubbliche amministrazioni; - Enti pubblici; Dati in possesso dell'anagrafe tributaria: Effetti Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice: * accertamento reddito non dichiarato; * accertamento maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato; * esclusione di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti. Art. 42 - Avviso di accertamento Comunicazione al contribuente Elementi Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento 1) deve recare l'indicazione: * dell'imponibile o degli imponibili accertati; * delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta; 2) deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Art. 42 - Avviso di accertamento art. 7 Legge del 27/07/2000 n. 212 - Chiarezza e motivazione degli atti gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione art. 3 Legge del 07/08/1990 n. 241: la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria Art. 42 - Avviso di accertamento art. 7 Legge del 27/07/2000 n. 212 - Chiarezza e motivazione degli atti se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama art. 42 D.P.R. 600/73: se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale Art. 42 - Avviso di accertamento Motivazione:l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato Corte di Cassazione - Sentenza del 03/12/2001 n. 15234: 1. indicazione non solo degli estremi e del titolo della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che la giustificano 2. avviso di accertamento non e' atto processuale ma atto di natura sostanziale: non integrabile ne modificabile Art. 42 - Avviso di accertamento Nullità L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo. Art. 43 - Termine per l’accertamento Termine Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza: 1)Per le dichiarazioni regolarmente presentate entro il: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per quelle presentate entro il 1° gennaio 1999; 31 dicembre del quarto anno successivo a quello cui è stata presentata la dichiarazione per quelle presentate dopo il 1° gennaio 1999 Art. 43 - Termine per l’accertamento Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza: Termine 2) per le dichiarazioni omesse o nulle: 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 1° gennaio 1999; 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata dopo il 1° gennaio 1999 Art. 43 - Termine per l’accertamento Integrazione accertamento Condizione L'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio delle imposte.