LE DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2013 Comunicato stampa Agenzia Entrate 30.5.2014 A seguito della ripartizione degli stanziamenti a favore degli autotrasportatori, questi ultimi possono usufruire anche per il 2013 delle deduzioni forfetarie spettanti per i viaggi effettuati. L’Agenzia Entrate ha comunicato che per il 2013 l’ammontare della deduzione è confermato nella stessa misura prevista per il 2012. Le deduzioni forfetarie sopra esaminate non hanno rilevanza ai fini IRAP. In sede di determinazione del reddito d’impresa gli autotrasportatori possono beneficiare, nel mod. UNICO, di una serie di deduzioni forfetarie ed in particolare in relazione: ai trasporti effettuati dall’imprenditore; ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t; alle trasferte dei dipendenti. DEDUZIONE PER I TRASPORTI EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE La Legge riconosce agli autotrasportatori di merci in conto terzi una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone. La deduzione non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari. La deduzione in esame può essere usufruita dalle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile pertanto dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo). Con Comunicato stampa del 30 Maggio 2014, l’Agenzia Entrate ha annunciato che le deduzioni spettanti per il 2013 per il settore dell’autotrasporto, sono dello stesso ammontare delle deduzioni applicate per il 2012, ossia: Deduzione forfetaria giornaliera Ambito territoriale del trasporto € 19,60 nel Comune in cui ha sede l’impresa € 56,00 oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti € 92,00 oltre il predetto ambito territoriale La deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. l’autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune Esempio in cui ha sede l’impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all’interno del Comune, ancorché nell’arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi. Per usufruire delle deduzioni occorre predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, riportante l’indicazione: dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento (31.12.2018). Esempio: L’impresa di trasporti “La Rapida”, in contabilità semplificata, con sede a Vercelli redige il prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati nel 2013, per determinare la deduzione spettante. PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE anno 2013 Ditta “La Rapida”, sede dell’impresa Vercelli DATA 6.03.2013 6.04.2013 6.10.2013 6.11.2013 CLIENTE Ditta Filipponi Forti G. & C. sas Marte srl Weiss H. DESTINAZIONE Mantova Arezzo Vercelli Seefeld (A) DURATA PARTENZA h. 10.00 h. 5.00 h. 6.00 h. 6.00 ARRIVO h. 17.00 h. 21.00 h. 14.00 h. 19.00 DDT 1011 3233 8632 9038 DEDUZIONE 56,00 92,00 19,60 92,00 DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T La norma prevede un’ulteriore deduzione pari a € 154,94 per ogni motoveicolo e autoveicolo: utilizzato nell’attività d’impresa; avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500. La deduzione in esame spetta esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 03-01-2001, ha chiarito che, la deduzione spetta per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà (ad esempio, in leasing). In caso di acquisto/cessione del veicolo in corso d’anno la deduzione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 5/E, del 26-01-2001, va ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun motoveicolo/autoveicolo. DEDUZIONE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI In alternativa alla deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la norma, consente di dedurre un importo giornaliero di € 59,65 o € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. rt. 95, comma 4, TUIR La deduzione in esame spetta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato. L’impresa interessata può scegliere se dedurre analiticamente le spese sostenute per la trasferta del dipendente, ovvero dedurre i citati importi forfetari, ferma restando l’ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.