A cura della Dott.ssa Lucia CARRARO L’art 11 co. 4‐octies del Dlgs 446/97 introdotto dalla legge di stabilità ammette in deduzione dal 2015 la differenza tra: il costo complessivo per dipendenti a tempo indeterminato le deduzione già attualmente previste spettanti a fronte dell’impiego di personale In pratica i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato saranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP. Per i soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie SOGGETTI INTERESSATI • La suddetta deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli art 5‐9 del Dlgs 446/97 quali: • ‐ società di capitali ed enti commerciali (art. 5); • ‐ imprese individuali e società di persone (art. 5‐bis); • ‐ banche e altri enti e società finanziari (art. 6); • ‐ imprese di assicurazione (art. 7); • ‐ esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8); • ‐ produttori agricoli titolari di reddito agrario ed assimilati (art. 9). • Non beneficiano, pertanto, della nuova riduzione del cuneo fiscale gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10) e le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali, che determinano la base imponibile IRAP applicando il metodo “retributivo” in relazione all’attività istituzionale svolta, cioè sommando le retribuzioni spettanti al personale titolare di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale. DIPENDENTI AGEVOLATI Personale agevolato Personale NON agevolato Dipendenti a tempo indeterminato anche part time. Dipendenti a tempo determinato Lavoratori impiegati con altre forme contrattuali (es. lavoratori a progetto e/o occasionali, ecc). Distacco di personale La deduzione spetta all’impresa distaccataria (è questa che sostiene i costi del personale dipendente). La verifica delle condizioni per poter avere diritto alla detrazione (se il dipendente è a tempo indeterminato) verrà fatta in capo alla distaccante. Lavoratori in cassa integrazione Dovrebbe spettare la deduzione anche in questo caso. CALCOLO DEDUZIONE La deduzione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato si applica in modo residuale. Innanzitutto si applicano le sottoelencate deduzioni già vigenti e se il totale di esse è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta spetta la ulteriore deduzione (probabilmente i modelli della dichiarazione IRAP 2016 saranno predisposti in modo tale da prevedere un apposito rigo dedicato a tale deduzione). Deduzioni Dlgs. 446/97 Deduzioni dei contributi per le assicurazioni obbligatorie Art.11 co. 1 lett. a) n. 1 contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Deduzione forfetaria e analitica per i dipendenti a tempo indeterminato Art.11 co. 1 lett. a) n. 2,3 e 4 Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo Art.11 co. 1 lett. a) n. 5 Spese relative agli apprendisti Art.11 co. 1 lett. a) n. 5 Spese relative ai disabili Art.11 co. 1 lett. a) n. 5 Spese per personale assunto con contratti di formazione Art.11 co. 1 lett. a) n. 5 e lavoro Deduzione forfetaria delle indennità di trasferta (imprese autotrasporto) Art.11 co. 1 bis Deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti (fino ad un massimo di 5) per i soggetti i cui componenti positivi non superano nel periodo d’imposta i 400.000 euro Art.11 co. 4‐bis.1 Deduzione per l’incremento della base occupazionale (applicabile dal 2014) Art.11 co. 4‐quater ESEMPIO Gamma srl azienda metalmeccanica con 15 dipendenti a tempo indeterminato (di sesso maschile e di età superiore ai 35 anni) senza altri rapporti di lavoro dipendente o assimilato. Ipotizziamo che sia nel 2014 che nel 2015 il costo dei predetti dipendenti ammonti a 600.000,00 euro (di cui 180.000,00 di contributi previdenziali e 420.000,00 di retribuzione) si avrà: 2014 2015 Valore della produzione (A) 1.100.000,00 1.100.000,00 Costi per materie prime (C) 300,000,00 300,000,00 Costi per servizi (D) 150.000,00 150.000,00 Costi per dipendenti a tempo indeterminato 600.000,00 600.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Costi della produzione (B) (292.500,00) (292.500,00) (7.500x15+180.000) (7.500x15+180.000) ‐ (307.500,00) Valore della produzione netta (G) = (A) – (C) – (D) – (E) – (F) 357.500,00 50.000,00 IRAP = (G) x 3,9% 13.942,50 1.950,00 Deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato (E) Deduzione del costo eccedente dei dipendenti a tempo indeterminato (F) Gli effetti ai fini della deduzione dell'IRAP dal reddito In sede di determinazione del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo, la norma incide anche nella determinazione della deduzione dell'IRAP dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente ed assimilato. E’ infatti stabilito che i soggetti interessati devono sottrarre dall'ammontare delle dette spese per le prestazioni di lavoro che concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP le deduzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, tra le quali è stata inserita anche quella in esame. L'intervento sulle aliquote Sono stati abrogati i commi 1 e 4 dell'art. 2 del D.L. n. 66/2014, che avevano abbattuto di circa il 10% le aliquote dell'IRAP. Tale abrogazione è stabilita "a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013", cioè dallo stesso periodo dal quale avrebbe dovuto avere effetto la riduzione delle aliquote. In base alla previsione normativa in esame si verificherà, pertanto, "l'aumento": dal 3,5 al 3,9% dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni soggetti all'IRAP Non saranno però irrogabili sanzioni né saranno dovuti interessi dai contribuenti che in sede di calcolo e versamento dell'acconto IRAP per il 2014 applichino le aliquote nella misura ridotta prevista nel detto D.L. n. 66/2014. CREDITO D’IMPOSTA PER I SOGGETTI PRIVI DI DIPENDENTI • Per i soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti (si presume a tempo determinato e a tempo indeterminato ma non collaboratori a progetto o occasionali) spetta un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda. • Tale credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione nel modello F24 (presumibilmente sarà stabilito un apposito codice tributo). • Sarà utilizzabile a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (a partire dal 1/1/2016 per la dichiarazione IRAP relativa al 2015 presentata nel 2016). • Costituisce sopravvenienza attiva che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa PRODUTTORI AGRICOLI Si estende l’integrale deducibilità del costo del lavoro a tempo indeterminato ad ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate il cui contratto abbia almeno durata triennale. L’efficacia di questa misura, tuttavia, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.