K:\Dati\Studi\Bilancio\MONOSCALCO\Appunto Causi-Misiani per fiscalità locale.doc La fiscalità comunale e provinciale Il sistema delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 per il fisco municipale Il sistema della fiscalità municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo. Esso pertanto prevedeva, in origine, una fase transitoria per il biennio 20112013 nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate dell’ente (costituite dall’addizionale Irpef, dall’Ici, dalla tassa e dal canone per l’ occupazione spazi ed aree pubbliche - Tosap e Cosap - dall’imposta di scopo - Iscop, dalla Tarsu/Tia, dall’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dal canone installazione mezzi pubblicitari), venivano istituite nuove forme di entrata: compartecipazione al gettito dell’IVA proveniente dai rispettivi territori, in misura finanziariamente equivalente ad una compartecipazione Irpef del 2 per cento, imposta di soggiorno o di sbarco e, da ultimo, la cosiddetta “fiscalità immobiliare”, vale a dire l’Irpef sui redditi fondiari, le imposte ipotecarie e catastali e la cedolare secca sugli affitti, tutte da far confluire previamente in un Fondo sperimentale di riequilibrio per essere successivamente ridistribuite ai comuni in forma territorialmente equilibrata. Il Fondo veniva istituito in sostituzione dei trasferimenti da parte dello Stato, contestualmente soppressi, ad eccezione di una quota degli stessi che, in ragione delle peculiari caratteristiche, non risultavano “fiscalizzabili” e dovevano continuare ad essere erogati. A regime, dal 2014, il decreto legislativo prevedeva l’attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare, con la sostituzione del Fondo di riequilibrio con Fondo perequativo, l’istituzione dell’Imposta municipale propria IMU progettata per assorbire l’Ici - con esclusione dell’abitazione principale e l’Irpef sui redditi fondiari, e dell’Imposta municipale secondaria1, sostitutiva dell’imposta comunale sulla pubblicità/affissioni e la Tosap/Cosap2. In coerenza con tale quadro, per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario i 1 2 La cui entrata in vigore è stata poi posticipata al 2015 dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013). Nel disegno del legislatore, delle imposte storiche sarebbero rimaste pertanto solo l’addizionale Irpef, l’imposta di scopo e la Tarsu/Tia (oltre ai trasferimenti non fiscalizzabili ed a parte, ovviamente, le entrate extratributarie). 1 trasferimenti erariali sono stati soppressi a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.Lgs. n. 23/20113, con la contestuale istituzione, per i comuni medesimi, del Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 2, comma 3, del medesimo decreto), alimentato, come detto, con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare e della compartecipazione all’IVA. E’ stato conseguentemente emanato il D.M. Interno 21 giugno 20114 che ha stabilito la riduzione complessiva dei trasferimenti erariali di 11.264,9 milioni di euro, per l’anno 2011, in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare, per compartecipazione IVA (2.889 milioni5) e per fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Il medesimo decreto ha altresì quantificato in 610,5 milioni di euro i trasferimenti erariali dei comuni non fiscalizzati, che continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 21 febbraio 20026. Il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale è stato determinato per gli anni 2011 e 2012 con decreti del Ministro dell’interno, costituiti rispettivamente, dal D.M. 21 giugno 2011 (per 8.375,9 milioni) e dal D.M. 4 maggio 2012 (per 6.825,4 milioni). Il nuovo assetto della fiscalità municipale risultante al 1°gennaio 2014 Il decreto-legge n.201/2012 Tale sistema è stato poi consistentemente modificato dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, nell’ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell’emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell’anno, ha anticipato “in via sperimentale” la decorrenza dell’ IMU al 2012 (e fino al 2014, disponendo espressamente, all’articolo 13, comma 1 che “l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”) estendendola anche all’abitazione principale e destinandone il gettito per circa 3 4 5 6 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2011, che individuano le singole nonché il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili, in conformità alle disposizioni recate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42. Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre. 2 la metà (con esclusione di quello derivante dall’abitazione principale e da altre specifiche categorie di immobili) direttamente allo Stato. Il provvedimento ha inoltre istituito, dal 2013, il tributo comunale sui tributi e servizi (Tares), in sostituzione di tutti gli altri proventi attinenti al servizio rifiuti urbani. In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile (0,4 per cento per l’abitazione principale), determinato ai sensi della disciplina ICI (articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992). A tal fine, l'articolo 13 del D.L. 201/2011 ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili. In considerazione della centralità dell’IMU nell’evoluzione della fiscalità comunale dal 2011 ad oggi, si rinvia allo specifico approfondimento posto alla fine della presente nota. La legge di stabilità 2013 Successivamente, l’articolo 1, commi da 380 a 384 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), oltre a modificare in molti aspetti la Tares (che poi dal 2014 cesserà, ad opera dell’articolo 1 comma 704 della legge di stabilità 2014 per essere sostituita da una nuova imposta, la Tari, come più avanti si dirà), ha innovato l’assetto della destinazione del gettito proveniente dall’IMU ed ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, come delineati dal D.Lgs. n. 23 del 2011. In estrema sintesi, il comma 380 della legge di stabilità per il 2013: ha attribuito, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; ha sospeso per il medesimo biennio la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA; ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati nel suddetto decreto. Per l’anno 2013, la quota del gettito IMU da riversare nel Fondo è quantificata in 4.717,9 milioni; nel Fondo sono stati altresì riversati 890,5 milioni quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita da parte dei comuni del gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che ai sensi del comma 380, lett. f), viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato. Nella legge di bilancio 3 per il 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia di riparto in capitoli dei programmi di spesa) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per il 2013 (cap. 1365/Interno) risultava dunque pari a 5.748,1 milioni. In corso di esercizio, a seguito di successive disposizioni normative che hanno inciso sulla dotazione del Fondo (in particolare, si ricorda l’articolo 10, comma 2, lettera e) del D.L. n. 35/2013, volto ad introdurre una disciplina transitoria in materia di Tares per l’anno 2013, che ha portato da 890,5 milioni a 1.833,5 milioni di euro l’incremento già previsto dalla legge di stabilità 2013), nel complesso, le risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 sono risultate pari a 6.746,7 milioni di euro. Un contributo integrativo del Fondo è stato, inoltre, autorizzato per il 2013 dal D.L. n. 120/2013, pari a 125 milioni di euro (cap. 1372/Interno), da ripartire tra i comuni in base ad un apposito allegato. Per quanto concerne i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, il comma 380 li affida ad un D.P.C.M. da emanarsi entro il 30 aprile 2013, tenendo conto di una serie di fattori per i singoli comuni. Nelle more della sua definizione, l’articolo 7 del D.L. n. 102/2013 ha autorizzato il Ministero dell'interno ad erogare, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, in aggiunta ad un primo acconto già erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall’articolo 1, comma 382, della legge 228 del 2012. L’importo complessivo di tale primo anticipo è stato pari a 1.566 milioni. In data 17 dicembre 2013, sulla base del previsto D.P.C.M. (registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2013 e non ancora pubblicato in G.U.), è stato disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale anno 2013 fino ad un importo pari al 94,81 per cento dell’importo complessivo riportato in spettanza a favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna. Il restante saldo, pari al 5,19 dell’importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale 2013, sarà pagato nel prossimo esercizio finanziario appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti da questa direzione centrale (cfr. Comunicato Ministero dell’interno 18 dicembre 2013). La legge di stabilità 2014 Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti) è intervenuta ancora sulla materia recando il complessivo riordino della tassazione immobiliare, con l’istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI). Nel rinviare anche qui all’approfondimento IMU posto di seguito, si rammenta, in particolare, che il comma 729, modificando le disposizioni del comma 380 della legge n. 228/2012, conferma l’attribuzione ai comuni dell’intero gettito 4 IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo - che rimane destinato allo Stato, come delineata dalla legge di stabilità per il 2013 prevedendo che tale disciplina si applichi a regime a decorrere dal 2013, e non soltanto in via transitoria per il biennio 2013-2014, come originariamente previsto dal comma 380. Di conseguenza, modificando la lettera h) del comma 380, vengono abrogati, anziché sospesi nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014, i commi da 1 a 5 e dal 7 a 9 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, relativi alla devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni. Si tratta in particolare dei seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti sottoposti ad imposta di registro di cui al DPR n.131/1986; b) imposte ipotecaria e catastale; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti, con riferimento ad una quota di gettito pari a circa il 21 per cento (come stabilita dal D.Lgs.23/2011 medesimo). In particolare, il Fondo di solidarietà comunale Nel confermare a regime l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni ai fini della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU, come definito dalla legge n. 228/2012, la legge di stabilità per il 2014 ha altresì ridefinito la disciplina di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (istituito dalla precedente legge di stabilità), ai fini dell’assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata, stabilendone la sua quantificazione annuale e i criteri di riparto a decorrere dall’anno 2014 (commi 729-731). In particolare, l’ammontare annuale del Fondo è determinato nei seguenti importi: 6.647,1 milioni per l’anno 20147, 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi. Tali importi sono comprensivi della quota, pari a 943 milioni annui, quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita da parte dei comuni del gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che ai sensi del comma 380, lett. f), viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato. 7 Si segnala che la dotazione del Fondo per l’anno 2014 risulta decurtata di 30 milioni di euro rispetto a quanto sopra indicato, in quanto utilizzata a parziale copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2014 del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’art. 23, comma 11, del D.L. 95/2012. Nel bilancio per l’anno 2914, il Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365/Interno) risulta dotato di 6.617,1 milioni di euro. 5 Si segnala, peraltro, che per il triennio 2014-2016, una quota pari a 60 milioni di euro è distratta dalle finalità del Fondo per essere destinata specificamente al finanziamento delle unioni di comuni nonché delle fusioni di comuni. Ai fini dell’alimentazione del Fondo, si prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per ciascuno degli anni considerati, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi. Quanto alle modalità di ripartizione del Fondo, la lettera b) del nuovo comma 380-ter rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l’anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi. Il D.P.C.M. di riparto dovrà tener conto di specifici fattori indicati dalla norma di cui al comma 730, lettera b), della legge di stabilità 2014. E’ introdotta, rispetto alla normativa dettata lo scorso anno, la previsione in base alla quale il 10 per cento dell’importo attribuito ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M., tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Si segnala, infine, che per l’anno 2014 è attribuito al Fondo di solidarietà comunale un contributo aggiuntivo di 500 milioni di euro, finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali risorse possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all’AIRE. La fiscalità provinciale Una maggiore stabilità presenta invece il sistema delle entrate delle province, il cui assetto è stato modificato in misura meno incisiva di quello comunale dalla normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che è intervenuta sulla fiscalita' provinciale con gli articoli da 16 a 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante norme in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province. Come già disposto per i comuni, anche per le province si è operata la soppressione dei tradizionali 6 trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle relative funzioni - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo. In attesa della istituzione, a regime, di un fondo perequativo (che nel testo del d.lgs. n.68/2011 è previsto operare a partire dal 2014, come per i comuni) l’articolo 21 del decreto suddetto ha istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap.1352/Interno), la cui durata è fissata per un periodo biennale a decorrere dal 2012, o comunque fino all’entrata in vigore del fondo perequativo. Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall’anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari all’ 0,60 dell’Irpef (D.P.C.M. 10 luglio 2012). La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni8. Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro sia per l’anno 2012 ai sensi del successivo D.M. Interno 4 maggio 2012, sia per il 2013, ai sensi del D.M. Interno 10 dicembre 2013 e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati primo di tali due decreti ministeriali, vale a dire:. a) il 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012; b) il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; c) il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente; d) il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell’interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre. 8 Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell’importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012. 7 Per completare il quadro della fiscalità provinciale si rammenta che, oltre all’addizionale Irpef sopradetta, il sistema delle entrate provinciali ricomprende inoltre i seguenti cespiti: imposta provinciale di trascrizione (IPT), iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico che, vigente dal 1999, è stata poi modificata, da ultimo, con il D.Lgs. n.68 del 2011 in commento, che ne ha disposto l’equiparazione della misura sugli atti soggetti ad Iva rispetto agli atti non soggetti all’Iva medesima; imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto, in vigore dal 1999 e anche essa modificata dal medesimo decreto legislativo n.68/2011, che nello stabilirne l’aliquota nella misura del 12,5% ha altresì attribuito alle province – ivi incluse quelle situate nelle regioni a statuto speciale – la facoltà di variarla in aumento o in diminuzione di 3,5 punti percentuali. Va inoltre segnalato che il medesimo provvedimento prevede, all’articolo 19, l’istituzione di una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale, a compensazione, dal 2013, della soppressione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle province. Al momento, tuttavia, benché l’articolo 19 suddetto prevedesse il termine del 20 novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione, la stessa non risulta ancora stabilita. APPROFONDIMENTO L'IMU dal D.Lgs.n. 23/2011 alla legge di stabilità 2014 L’IMU nel sistema del federalismo fiscale municipale Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 hanno istituito l’imposta municipale propria, originariamente decorrente dal 2014 e con attribuzione del relativo gettito ai Comuni, a decorrere dalla medesima data. I caratteri dell’IMU nel quadro del federalismo municipale, come si vedrà oltre, sono parzialmente diversi da quanto successivamente previsto nel D.L. 201/2011. Presupposto dell’imposta (articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 23/2011) è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale. Sono (articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011) soggetti passivi dell’imposta municipale: il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing, se l’immobile - anche da costruire o in corso di costruzione – è concesso in locazione finanziaria. 8 La base imponibile (articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) corrisponde al valore dell’immobile determinato secondo i criteri validi per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), a mente dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992: il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% (ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge n. 662/1996) e i coefficienti determinati dal D.M. 14 dicembre 1991, secondo la categoria catastale. L’aliquota di base, stabilita a livello nazionale, (articolo 8, comma 5) nel D. Lgs. 23/2011 è fissata nella misura dello 0,76 per cento e può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, con deliberazione consiliare adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in aumento o in diminuzione, l’aliquota fissata a livello nazionale, nelle seguenti misure: fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali per l’imposta municipale applicata al possesso di immobili non locati; fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per l’IMU applicata agli immobili locati. Nel caso di mancata emanazione della delibera comunale, si applicano le aliquote ordinarie: 0,76 per cento, per gli immobili non locati che non costituiscono abitazione principale; per gli immobili locati, ai sensi del successivo comma 6, un’aliquota ridotta alla metà (0,38 per cento). Quanto alle riduzioni ed esenzioni, nel quadro del D. Lgs. 23/2011 l’imposta non trova applicazione (articolo 8, comma 3) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze. I commi 6 e 7 dell’articolo 8 disciplinano alcune ipotesi in cui l’aliquota è ridotta. L’articolo 9, comma 8, reca le ulteriori esenzioni, richiamando la disciplina relativa all’ICI. In particolare, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre richiamate molte delle esenzioni ICI disciplinate dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Rispetto alla disciplina ICI, sono esclusi dall’esenzione e dunque assoggettati a IMU i fabbricati i quali, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività medesime (articolo 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 504/1992). L’assetto della fiscalità immobiliare nel D. L. 201 del 2011 Per rispondere ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione dell’IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata. In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le 9 pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile (modificabile dai comuni in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali), determinato ai sensi della disciplina ICI (articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992). Si rammenta che l'articolo 13 del D.L. 201/2011 ha innalzato ex lege la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili, ai fini dell’ottenimento del valore tassabile, rispetto alla misura recata nel richiamato dal D.M. 14 dicembre 1991. Si rammenta inoltre che nell’assetto del federalismo municipale e del D.L. 201/2011 l'IMU, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. L’imposta, negli anni 2012 e 2013 è stata applicata (con le esenzioni e limitazioni apportate, per il 2013, dai D.L. 54/2013, 102/2013 e 133/2013, per cui vedi infra) anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento. Per il 2012 e il 2013 è stata prevista, in favore dell’abitazione principale, una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro per tale aumento). I comuni possono modificare le predette aliquote di base (sia per l’abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge. Sono previste misure di aliquota ridotta per legge e misure di aliquote che i comuni hanno la facoltà di ridurre (ad esempio, per gli immobili locati è prevista la facoltà di riduzione allo 0,4 per cento). In materia di agevolazioni e le esenzioni, non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU; le norme del decreto legislativo n. 504 del 1992, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili, risultano infatti applicabili solo ove espressamente richiamati. In particolare, in virtù di tale esplicito rinvio, sono esenti da IMU (come lo erano da ICI) gli immobili posseduti da enti non commerciali, con un regime tuttavia profondamente diverso9. 9 L'articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012 ha sancito che dal 2013 l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività è applicabile solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate sono soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale. Con DM del 19 novembre 2012 sono state introdotte le necessarie disposizioni attuative, ai fini dell'individuazione dell'area di esenzione dall'IMU per gli immobili su cui svolgono la propria attività gli enti non commerciali. In particolare alla norma secondaria è demandata l'individuazione dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni. L’articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012 ha poi sottratto gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, in 10 Per quanto concerne la destinazione del gettito dell’imposta, per il primo anno di applicazione dell’imposta (quindi per il 2012) è stata riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, fatte salve l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, il cui gettito IMU è stato integralmente devoluto ai comuni. La disciplina IMU per il 2013 In primo luogo si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228 del 2012) ha modificato tra l’altro la destinazione del gettito rinveniente dall’IMU, conseguentemente ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. In particolare, è stato attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Il D.L. 54 del 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha poi sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013 su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Successivamente, il D.L. 102 del 2013 ha abolito per l’anno 2013 la prima rata dell’imposta municipale sperimentale (IMU) su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Il D.L. 102/2013 ha inoltre innovato il panorama delle esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: in particolare, sono stati esentati dalla seconda rata dell’IMU per l’anno 2013, e dal pagamento dell’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sono stati esplicitamente equiparati all’abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale; si dispone inoltre l’esenzione, a decorrere dal 2014, dall’IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica. relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali. Nella legge di stabilità 2014 sono contenute disposizioni specifiche in materia di dichiarazioni IMU per i predetti enti, al fine di consentire l’applicazione dell’imposta. 11 Sull’IMU 2013 è infine intervenuto il D. L. 133 del 2013, che ha abolito la seconda rata IMU per l’anno 2013 per una serie di immobili, salvo l’obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle norme statali. Più in dettaglio, la seconda rata IMU non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili: abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa) non “di lusso”. Essa rimane dovuta per i fabbricati di lusso (di particolare pregio e valore, categoria catastale A/1; abitazioni in villa, categoria catastale A/8; castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico, categoria catastale A/9) che costituiscono abitazione principale; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102); i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La seconda rata IMU è dunque dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente. La seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 non è dovuta anche con riferimento ai seguenti immobili, ove equiparati dai comuni all'abitazione principale: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011); - le unità immobiliari e relative pertinenze non “di lusso” concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013). In relazione a tali tipologie di immobili, non spettano ai comuni le risorse aggiuntive stanziate a titolo di ristoro del minor gettito dal medesimo D. L. 133 del 2013. L’abolizione della seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 fa salvo l’obbligo del contribuente a versare una quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione 12 per la “prima casa” deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali. In altri termini, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti saranno tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014 (termine così posticipato dal 16 gennaio per effetto dell’esame del provvedimento al Senato) il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune. Si rammenta che tale differimento è stato anche disposto dall’articolo 1, comma 680, della già citata legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Il riordino della tassazione immobiliare: la legge di stabilità 2014 e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, articolo 1, commi 639 e ss.gg.) reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI). Più in dettaglio l'Imposta Unica Comunale si articola da una parte, nell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altra, nella tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento; Viene disciplinata l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e se ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata. Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI, esso viene destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La TASI avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. L’aliquota della TASI, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile). Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché ripartisce il tributo tra 13 detentore dell’immobile e titolare di diritto reale su di esso. Per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille. Viene posticipato dal 16 al 24 gennaio 2014 oltre al versamento della cd. mini IMU 2013, anche il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (di euro pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. Si individua la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), demandandone l’applicazione al comune con regolamento, Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve disciplinare tra l'altro, i criteri di determinazione delle tariffe e le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Riguardo alla TASI il regolamento disciplina, oltre alle riduzioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Si introducono una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via. Viene attribuita ai comuni la facoltà di affidare, per la durata del contratto in essere (e non più solo fino al 31 dicembre 2014, come nella norma originaria), la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di misurazione dei rifiuti ai soggetti ai quali è già affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e della TARES. I comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. Da tale assetto discende una conseguentemente modifica della disciplina IMU, che dal 2014 non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Rispetto alla previgente disciplina IMU, la nuova imposta assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono esentati da IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il quadro della riforma è completato disciplinando le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012. Infine, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728; si veda tuttavia il commento al comma 12-bis dell’articolo in 14 esame) esclude il pagamento di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, qualora la differenza sia corrisposta entro il termine della prima rata 2014. Come già detto nella parte generale, per l’anno 2014 si assegnano al Fondo di solidarietà comunale 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione. 15