IMU
CAF UIL VERONA
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
• L’imposta sostituisce l’ICI, e per gli immobili
non adibiti a prima casa, la componente
immobiliare l’IRPEF e le relative Addizionali
relative ai redditi fondiari (IRPEF possesso).
• L’imposta si applica anche alle abitazioni
principali ed alle sue pertinenze. Per abitazione
principale si intende l’unità immobiliare dove il
possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
• Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate in
C/2, C/6 e C/7 (Magazzini e locali di deposito;
stalle, rimesse, garage; tettoie chiuse o aperte),
nella misura massima di 1 unità per ognuna
delle categorie catastali indicate.
• La base imponibile sono le rendite catastali rivalutate
del 5% a cui si applica il seguente moltiplicatore :
• 160 per degli immobili classificati in classe A e le
loro pertinenze (abitazione principale e secondaria),
ad esclusione di quelle in A/10 (uffici e studi privati);
• 140 per i fabbricati classificati in classe B (case di
cura, scuole, magazzini sotterranei, ecc) e in classe
C/3, C/4, C/5 (laboratori per arti e mestieri, locali per
esercizi sportivi; stabilimenti balneari e di acque
curative);
• 60 per i fabbricati classificati in D/5 (istituti di credito,
cambio e assicurazione), dal 2013 tale moltiplicatore
sarà di 65;
• 80 per i fabbricati classificati in A/10 (uffici e studi
privati);
• 55 per degli immobili classificati in classe
C/1 (negozi, botteghe);
• Per quanto riguarda i terreni agricoli la
base imponibile è il reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1 Gennaio
dell’anno di imposta, rivalutato del 15% e
moltiplicato per 130 per i “rentier” (solo
possesso terreni agricoli), mentre per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionale iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore è di 110.
ESEMPIO CALCOLO RIVALUTAZIONE
BASE IMPONIBILE IMU ABITAZIONI
• Rendita Catastale 529,37:
• 529,37 x 5% = 555,87 x 160= 88.939,20
• BASE IMPONIBILE AI FINI IMU: 88.939,20
IMU PRIMA CASA
• L’aliquota base dell’IMU sulla prima casa e le
sue pertinenze è fissata al 4 per mille.
• La detrazione ordinaria è fissata a 200 euro.
• Per il 2012 e 2013 è prevista una
maggiorazione di 50 euro per ogni figlio
minore di 26 anni convivente (sia a carico
che non a carico), fino ad un massimo di 400
euro (8 figli a carico).
• I Comuni possono con proprio regolamento
possono, con risorse a carico del Bilancio
comunale, aumentare o diminuire l’aliquota
base del 2 per mille.
• I Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio,
possono disporre l’elevazione delle detrazioni
fino ad arrivare all’azzeramento dell’imposta.
• In questo caso, però, non possono aumentare
l’aliquota di base delle unità immobiliari tenute a
disposizione (seconde case sfitte).
• L’aliquota deliberata e le detrazioni si applicano
anche ai coniugi separati o divorziati che non
risultano assegnatari della casa coniugale, a
patto che non siano proprietari di altre abitazioni.
• I comuni possono equiparare ad abitazioni
principali la casa posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
permanente, a patto che la stessa unità
immobiliare non risulti locata.
• IL GETTITO DELL’IMU SULLE PRIME CASE E’
DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEI COMUNI
• IMU ABITAZIONE NON PRINCIPALE
• L’aliquota ordinaria dell’IMU è fissata al 7,6
per mille.
• I Comuni hanno facoltà di aumentare o
diminuire l’aliquota ordinaria fino ad un
massimo del 3 per mille.
• Tale aliquota è fissata al 2 per mille per i per
i fabbricati rurali ad uso strumentale
(protezione piante; conservazione prodotti
agricoli; custodia dei macchinari e degli
attrezzi; allevamento e ricovero di animali;
agriturismo), i Comuni possono ridurre
l’aliquota fino all’1 per mille.
• I Comuni possono ridurre l’aliquota di base
(7,6 per mille), fino allo 0,4 per mille, nel
caso di immobili privi di reddito fondiario
nel caso di immobili posseduti da Società.
• Altresì i Comuni possono ridurre fino al 4
per mille l’aliquota di base per gli immobili
locati.
• Il gettito dell’IMU sugli immobili diversi
dall’abitazione principale è di competenza
per il 50% dei Comuni e per il 50% dello
Stato.
• Il 50% di competenza dello Stato è calcolato
sull’aliquota di base dell’IMU (7,6 per mille),
pertanto con una aliquota fissa del 3,8 per
mille della base imponibile (il 50%
dell’aliquota base).
• Pertanto se un Comune aumenta l’aliquota
il gettito derivante da tale maggiorazione
resta nelle casse dei Comuni.
• Se invece un Comune diminuisce l’aliquota
di base, deve comunque assicurare il
gettito del 3,8 per mille allo Stato.
• Sono esclusi gli immobili destinati al culto
religioso, compresi gli immobili di proprietà
di Enti religiosi che svolgono una attività
commerciale per fini religiosi, al cui interno
vi sia un luogo dedicato al culto.
• L’imposta è dovuta la Comune in due rate
da effettuarsi entro il 16 Giugno ed il 16
Dicembre di ogni anno.
• La dotazione finanziaria del Fondo di
riequilibrio e il Fondo perequativo è ridotta
in misura proporzionale del gettito derivante
dall’applicazione dell’IMU.
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