Master in
Consulente Legale d’Impresa
Prospettive Nazionali e Internazionali
Le forme di finanziamento
nelle Società
a cura di:
Dott. Angelo D’Alia
1
Indice
1.Il concetto di impresa …………………………
2. Le varie tipologie di finanziamento …………
3. Particolari forme di finanziamento ……….…
2
1 Il concetto di impresa
Prima di analizzare il tema del finanziamento nelle imprese non possiamo non
cominciare enunciando quello che è il concetto di impresa . Il nostro codice civile
all’art. 2082 non ci da una definizione di cosa sia l’impresa, ma ci dice chi è
considerato “imprenditore“. E’ considerato tale colui che esercita un'attività
economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o di servizi. Lo svolgimento di un’ attività economica
1
non è di per sé
sufficiente affinchè si abbia, tecnicamente, impresa. Per comprendere il concetto
di impresa è necessario analizzare le singole componenti della nozione giuridica.
Possiamo quindi parlare di impresa quando :
• Vi è un’ attività di produzione o scambio di beni o di servizi, primo
elemento dell’impresa è lo svolgimento di un’attività non quindi di un
singolo atto e neppure di più atti coordinati fra loro , ma di una serire di atti
tra loro collegati da un fine unitario .
• L’attività Economica, cioè realizzata secondo quello che viene definito
“ metodo economico ” (modalità attraverso la quale mediante un giudizio
preventivo ed astratto consente la copertura dei costi con i ricavi)
• Professionale, cioè esercitata in modo abituale (non necessariamente
esclusiva o principale , può trattarsi anche di attività stagionale)
1
Corso di diritto commerciale a cura di G.Presti e M.Rescigno, Volume I, Zanichelli Editore 2004
3
• Organizzata, cioè quando realizzata mediante il coordinamento dei fattori
della produzione ( questo esplicitato anche dall’art. 2555 c.c. )
L'impresa può essere esercitata sia da una persona fisica che da una persona
giuridica :
• Se è esercitata da una persona fisica allora parleremo di Impresa
Individuale ( il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi
propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è
un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita,
anche l'imprenditore fallisce)
• Se è esercitata da una persona giuridica allora parleremo di Società ( il
nostro ordinamento prevede due particolari categorie di modelli societari :
le società di persone e le società di capitali )
La società di Persone 2 è caratterizzata da quella che viene chiamata “ autonomia
patrimoniale imperfetta “, infatti , in questo particolare tipo di società il patrimonio
della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, comportando quindi la
possibilità per gli eventuali creditori sociali di rivalersi sul patrimonio personale
del singolo socio (ove questo risultasse insufficiente).
Le società di persone
possono essere : Società Semplice (S.S.), Società in nome collettivo (S.n.c.) e
Società in accomandita semplice (S.a.s).
Le società di Capitali sono dei soggetti che godono invece di “ autonomia
patrimoniale perfetta “ in quanto , in questi particolari tipi di società il patrimonio
2
Manuale di diritto commerciale di G.Campobasso, a cura di M.Campobasso, Utet Giuridica 2008
4
della società è perfettamente distinto da quello dei soci. Le forme riconosciute per
questi tipi di società sono : Società a responsabilità limitata (S.r.l.), Società per
azioni (S.p.a.) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
2 Le Tipologie di finanziamento
Le imprese per svolgere la propria attività necessitano di mezzi finanziari che si
procurano ricorrendo a diverse forme di finanziamento. Esse devono essere in
grado di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti nel
breve periodo raggiungendo così un equilibrio finanziario 3.
Le condizioni necessarie affinchè questo possa essere
raggiunto sono :
a) gestione dei flussi finanziari (coordinamento tra entrate e uscite) affinché con
le entrate si possa far fronte alle uscite;
b)
mix
ideale
delle
fonti (composizione
tra
le
diverse
tipologie
di finanziamento), affinché le diverse fonti siano tra loro complementari,
cioè può essere opportuno ricorrere allo stesso momento a più fonti;
e
concorrenti,
in
quanto
bisogna
cercare
la
combinazione
migliore;
c) struttura del patrimonio (coordinamento tra impieghi e finanziamenti), poiché
le immobilizzazioni dovrebbero essere coperte con il capitale proprio e le passività
consolidate, mentre all’attivo circolante dovrebbe far fronte con il capitale proprio
3
Economia Aziendale I di E.Cavalieri, R.Ferraris Franceschi, Giappichelli 2008
5
e le passività correnti. I finanziamenti posso derivare sia da fonti esterne, se essi
derivano dall’apporto dell’imprenditore o dei soci, oppure da fonti interne, se essi
avvengono per autofinanziamento.
Nelle imprese collettive i mezzi finanziari possono essere apportati dai soci con :
1) versamenti in conto aumento di capitale, dove i soci aumentano il capitale
sociale in seguito all’annotazione della relativa modifica dell’atto costutitivo o
statuto;
2) versamenti in conto capitale, con i quali i soci rinunciano al diritto di rimborso
delle somme versate ( versamenti a fondo perduto ) e su essi non fruttano interessi;
3) versamenti in conto finanziamento, nei quali esiste l’obbligo di rimborso e
quindi sono dei debiti per la società. Sono fruttiferi di interessi e possono essere a
scadenza determinata o indeterminata.
Altre fonti di finanziamento che costituiscono il capitale sono quelle che derivano
dai cosiddetti :
- debiti di regolamento, che sorgono nei confronti dei fornitori che concedono
dilazioni di pagamento e sono quindi di natura commerciale.
- debiti di finanziamento, che sono dei veri e propri prestiti che prevedono un
interesse esplicito.
Essi possono essere accesi con le banche, con i singoli creditori e con i soci.
Quando l’impresa necessità di liquidità per lo svolgimento della propria attività
6
può decidere di rivolgersi a un istituto di credito autorizzato (banche) che a fronte
del loro finanziamento (contratto di mutuo) concederanno una somma di denaro
che verrà restituita aumentata di una percentuale calcolata sul tasso annuo
nominale d’interesse
(TAN),
e
il tasso
annuo
effettivo
globale (TAEG).
La società non è obbligata ovviamente a ricorrere al finanziamento concesso dalle
banche , infatti, può decidere di rivolgersi direttamente ai risparmiatori attraverso
l’emissione di strumenti finanziari che possono essere tipici e atipici.
Strumento tipico molto importante per reperire risorse dai risparmiatori è quello
dell’emissione di obbligazioni (l’obbligazione è un titolo di debito emesso dalla
società che attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato
più un interesse su tale somma) . Per la S.p.a. questo è sempre stato possibile,
mentre per la S.r.l sino al 2003 questo era vietato. L’emissione di obbligazioni
nella S.p.a. incontra un limite, limite individuato nella misura pari al doppio del
capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio. La riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003) ha esteso anche alle
società a responsabilità limitata (come già previsto dall’art. 2410 per le s.p.a.) la
possibilità di finanziarsi attraverso l’emissione di obbligazioni, che l’art. 2483
denomina con l’ espressione
“titoli di debito” 4, a condizione che ciò sia
espressamente previsto dall’atto costitutivo. Diversamente dalle S.p.a. (art. 2412),
il codice non prevede limiti quantitativi per l’emissione dei titoli di debito quindi,
nulla osta che gli stessi possano essere indicati dai soci nell’atto costitutivo, in
4
D’ Ambrosio, I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, Le Società, 2003, 1344; Fico,
Riflessioni sui titoli di debito emessi dalla s.r.l., Le Società ,2010, 144.
7
riferimento ad esempio all’ammontare del capitale sociale, delle attività o del
patrimonio netto. La decisione potrà riportare anche limiti qualitativi riguardanti la
forma ed il contenuto dei titoli. Tuttavia sono state introdotte alcune limitazioni in
particolare sui soggetti e sulle modalità di sottoscrizione di questi titoli :
1. In relazione alla circolazione dei titoli, l’art. 2483, comma 2, dispone che i
titoli
emessi
possono
essere
sottoscritti
solo
da
investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
Sono tali le banche, le compagnie di assicurazione, le s.i.m., le s.i.c.a.v., le
s.g.r., i fondi pensione (artt. 30 comma 2, t.u.f. e 31, comma 2
Regolamento Consob 11522/1998). La società non potrà dunque trovare gli
investitori disposti a fargli credito ed emettere direttamente le obbligazioni,
ma dovrà necessariamente passare attraverso una banca che sottoscriva le
obbligazioni emesse e si occupi della loro collocazione sul mercato. La
norma risponde all’esigenza di tutela dei risparmiatori. Infatti nell’ipotesi
di successiva circolazione dei titoli gli investitori professionali trasferenti
risponderanno in solido con la società emittente in relazione agli obblighi
(interessi, restituzione del capitale) relativi ai titoli, salvo che acquirenti
degli stessi non siano i soci stessi dell’emittente o altri investitori
2. Questo obbligo dei soggetti di farsi garante del rimborso delle obbligazioni
rende il suo intervento piuttosto oneroso (è come se la banca rilasciasse una
fideiussione) e ne limita la possibilità di utilizzo alle sole società dotate di
8
solide garanzie patrimoniali. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per
le emissioni obbligazionarie destinate alla sottoscrizione dei soci, ove la
banca non è tenuta a fornire alcuna garanzia, e si limita a fare da
intermediario nell’emissione dei titoli. Questa ipotesi potrebbe avere
successo nella pratica, se ne derivassero vantaggi fiscali per i soci.
Nella raccolta di finanziamenti l’impresa può decidere di utilizzare gli strumenti
tipici (quelli cioè previsti dal codice civile) o (in virtù del 2346 comma 6°) di
emettere strumenti finanziari cosiddetti “ atipici “, cioè strumenti forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea
generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni
di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
3 Particolari forme di finanziamento (
3.1Leasing finanziario, 3.2 Factoring,
3.3 Cartolarizzazione del credito )
3.1 Leasing finanziario
Oltre alle forme “tradizionali” di finanziamento viste in precedenza, negli ultimi
anni si sono sviluppate ulteriori forme di finanziamento la maggior parte delle
quali nate nei paesi di common law . Prima fra tutte è quella del Leasing, nello
specifico si tratta di un contratto appartenente alla categoria dei "nuovi contratti"
(questi ultimi da tenere distinti dai contratti atipici). Esso infatti risulta dalla
9
combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523)
e del contratto di locazione di cui all'art. 1571 del Codice Civile. Questo schema
viene spesso utilizzato dalle aziende per ottenere la disponibilità dei beni
strumentali evitando di assumersi il rischio dell’obsolescenza e di effettuare
esborsi notevoli. Questo strumento realizza una particolare forma di finanziamento
mediante il modello il modello della locazione, prendendo appunto il nome di
locazione finanziaria o leasing finanziario. Il leasing è incluso nell’elenco di
quelle attività per le quali il suo svolgimento è riservato a certi soggetti ai sensi del
T.U.B. (sono legittimati le banche e gli intermediari finanziari non bancari iscritti
negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.B., gli intermediari finanziari
previsti dall’art. 113 del T.U.B., e dalle società finanziarie aventi sede legale in
uno Stato U.E., purchè ricorrano le condizioni poste da quest’ultimo). Con essa si
trasferiscono tutti i rischi ( sia per mancata consegna5 che per vizi6 del bene ) e i
benefici dei beni locati ad un soggetto (locatario) che ordina ad un altro (locatore)
di acquistare
o
far costruire
un bene mobile o
immobile a un soggetto
(produttore) con la facoltà per il locatario di diventare proprietario dei beni locati
dietro versamento di un prezzo stabilito alla fine della locazione.
5
Trib. Milano 10.07.1989: se il concedente ha acquistato il bene scelto dall’utilizzatore, e se il contratto di
leasing estende all’utilizzatore tutte le garanzie spettanti al concedente ai sensi della vendita, il contratto di
leasing non può essere risolto dall’utilizzatore per mancata consegna del bene
Cass. 17.05.1991 n. 5571: in caso di vittoriosa evizione del terzo nei confronti del concedente, l’utilizzatore
non ha diritto di risolvere per inadempimento il contratto di leasing, essendo legittima la clausola di esonero di
responsabilità del concedente
6
Trib. Milano 15.12.1988: in caso di bene inidoneo all’uso programmato è corretto risolvere per
inadempimento sia il contratto di vendita tra concedente e fornitore, sia quello di leasing, fermo il diritto
dell’utilizzatore al risarcimento dei danni nei confronti del fornitore ed escluso quello del concedente
mancando il versamento del prezzo
App. Perugia 2.04.1991: deve essere respinta la domanda di risoluzione del solo contratto di leasing avanzata
dall’utilizzatore, che deve adempiere in ogni caso il contratto e può esperire azione risarcitoria nei confronti
del fornitore; in questo caso se l’utilizzatore non versa i canoni di leasing, il concedente può risolvere il
contratto per fatto e colpa del primo
10
In caso di acquisto dei beni, l’azienda deve sostenere un costo per gli interessi sul
capitale investito e sul costo per ammortamento dei beni; in caso di locazione
finanziaria invece, si deve far fronte ai costi per i canoni di locazione (addebitati
nel conto economico) e il costo per il riscatto, a scadenza.
3.2 Il Factoring
Altra particolare forma di finanziamento è Il factoring, (anche questa di matrice
anglosassone) consistente in un contratto mediante il quale l’azienda (cedente)
cede ad un’altro soggetto (factor o cessionario) i propri crediti commerciali
affinché quest’ultima si occupi della riscossione e anticipi il valore di essi
all’impresa fornitrice al netto dei costi (commissione di factoring, diritto fisso per
fattura e interesse) che la società di factoring addebita alla suddetta. Il Factor deve
essere una banca o intermediario finanziario non bancario (secondo quanto
previsto dagli articoli 106 e 107 del T.U.B) o intermediario non finanziario
(articolo 113 del T.U.B).
Il factoring può essere:
a. pro solvendo, se la società di factoring può rivalersi verso l’impresa fornitrice in
caso di mancato pagamento dei crediti da parte dell’impresa debitrice;
b. pro soluto, se la società di factoring non ha diritto di rivalsa, su di essa grava
quindi il rischio dell’insolvenza.
11
La due forme di factoring sono:
- con accredito alla scadenza, se la società di factoring paga i crediti alla scadenza
al netto di resi e abbuoni,
- con accredito anticipato, se la società di factoring paga i crediti subito fino a un
limite dell’80% trattenendo la differenza per far fronte a eventuali abbuoni, resi e
contestazioni e la accredita solamente alla scadenza dei crediti.
3.3 La Cartolarizzazione del credito
La cartolarizzazione è un tipo di operazione finanziaria sviluppatasi inizialmente
nei paesi di “Common law” ed in particolare nel mercato statunitense intorno alla
fine degli anni ’70. Con la L.130/99
allineato con la
(Securitisation),
il diritto italiano si è
normativa europea in tema di cartolarizzazione dei crediti.
Si tratta di una complessa tecnica finanziaria che consente la cessione dei crediti
a società veicolo, appositamente costituite, che emettono titoli, a fronte delle
attività
che
le
sono
state
cedute
e
li
collocano
sul
mercato.
Volendo tentare una definizione schematica si può affermare che la
cartolarizzazione è lo strumento attraverso il quale attività finanziarie non liquide
sono convertite in titoli negoziabili sul mercato dei capitali, consentendo alle
aziende, di raccogliere risorse finanziarie sui mercati mobiliari a fronte della
cessione di attivi di cui sono titolari. Questo strumento rappresenta sicuramente
una
valida
alternativa
alle
modalità
di
raccolta
tradizionali.
12
L’art.1 della L. 130/1999
definisce le operazioni di cartolarizzazione, quelle
operazioni realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia
esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti,
quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3 L.130/99 (la società
cessionaria o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno
per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei crediti)
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via
esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti,
nonché al pagamento dei costi dell'operazione.
Nella
realizzazione
dell’operazione
di
Cartolarizzazione,
fondamentale
importanza viene data al “prospetto” il quale al suo interno deve contenere :
• il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione
con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
• i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
• i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e di pagamento;
• le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire
in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti
13
non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti
dai titoli;
I crediti (detenuti dall’Originator) vengono destinati ad una società veicolo Spv
(Special Purpose Vehicle). La (Spv) genera quello che viene chiamato Abs (asset
-backed security)
realizzando una segregazione di questi crediti che saranno
oggetto di successiva collocazione. La segregazione di questi crediti è un
passaggio fondamentale perché grazie a questa, i crediti, come i diritti vantati
creditori dei titoli, vengono ben determinati non permettendo quindi la possibilità
ai creditori di rivalersi sul patrimonio della società. Questi possono farlo solo ed
esclusivamente sul patrimonio costituito dai titoli emessi a fronte dell’attività
sottostante il credito da loro vantato. I diritti incorporati nei titoli possono essere
soddisfatti solo dalle somme pagate dai debitori. Inoltre, sul patrimonio delle
singole operazioni di cartolarizzazione possono agire esclusivamente i portatori
dei titoli e non altri creditori. Una volta realizzato l’ Abs, la Spv procede alla
collocazione di questi titoli rivolgendosi al mercato con un’emissione di titoli. La
collocazione di questi titoli sul mercato permetterà alla Spv di acquisire le risorse
da versare ( a titolo di corrispettivo ) all’originator per i crediti ceduti.
14
Scarica

Le Forme di Finanziamento nelle Società