Cassano d’Adda, 07 Novembre 2008
Oggetto : Normativa dell’Unione Europea (UE) sulle sostanze chimiche (REACH)
(regolamento CE 1907/2006)
Gentile Cliente,
La presente per informarla sulle attività che stiamo portando avanti per essere conformi alla
nuova legislazione sulle sostanze chimiche (REACH) la quale regola la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Tale regolamento prevede la registrazione di
persona fisica o giuridica che:
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fabbrichi una sostanza all’interno dell’UE,
sia responsabile dell’importazione dell’UE,
sia stata designata rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento REACH
E’ importante quindi che le imprese identifichino correttamente il proprio ruolo (o ruoli) nella catena
di approvvigionamento per ciascuna sostanza che gestiscono, poiché questo ultimo costituisce un
fattore decisivo al fine di determinare gli obblighi di registrazione.
Gli attori nella catena d’approvvigionamento sono i seguenti:
FABBRICANTE : indica qualsiasi persona fisica o legale con sede all’interno della Comunità che fabbrica
una sostanza all’interno della Comunità (art. 3(9))
FABBRICAZIONE : significa produzione o estrazione di sostanze allo stato naturale (art. 3(8)). Si deve
decidere caso per caso come stabilire quali fasi della sintesi del prodotto finale portano a sostanze che
devono essere registrate (per esempio diverse fasi di purificazione o distillazione)
IMPORTATORE : indica qualsiasi persona fisica o legale con sede all’interno della Comunità che è
responsabile dell’importazione (art. 3(11)).
IMPORTAZIONE: significa l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità (art. 3(10)). In altre
parole tutte le sostanze individualmente, in preparati o in articoli fabbricate o fabbricate al di fuori della
Comunità Europea ed immesse sul mercato Europeo sono considerate importate.
UTILIZZATORE A VALLE: indica qualsiasi persona fisica o legale con sede all’interno della Comunità,
diversa dal fabbricante o dall’importatore che usa una sostanza sia in quanto tale che in un preparato nel
corso delle sue attività industriali o professionali (art. 3(13)).
USO: significa qualsiasi lavorazione, formulazione, consumo, stoccaggio, mantenimento, trattamento,
immissione in contenitori, trasferimento da un contenitore all’altro, miscelazione, fabbricazione di un
articolo o qualsiasi altro uso (art. 3(24)).
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Secondo quanto previsto dal REACH, ogni produttore ed importatore di sostanze chimiche ( in volumi
superiori a 1 ton/anno) dovrà registrare tali sostanze presso la nuova agenzia europea per le sostanze
chimiche (ECHA) fornendo informazioni sulle loro proprietà chimiche, sugli impieghi, e sulla loro corretta
e sicura manipolazione.
I fabbricanti delle sostanze chimiche e gli importatori dovranno fornire le informazioni sulla
sicurezza anche agli utilizzatori a valle di tali sostanze, in maniera che queste possano essere
lavorate senza creare rischi per il lavoratore, il consumatore e l’ambiente.
Essendo la nostra azienda utilizzatore a valle, secondo il regolamento di cui sopra, non siamo
tenuti ad alcuna pre-registrazione o registrazione delle sostanze utilizzate per produrre i nostri articoli.
Nello specifico abbiamo richiesto però ai nostri fornitori:
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di registrare per tempo le sostanze che produco o che importano
informarci immediatamente di qualunque potenziale interruzione della fabbricazione o
importazione
informarci immediatamente di qualunque modifica sulla composizione dei materiali ai
fini del rispetto del regolamento REACH
fornirci immediatamente la scheda di sicurezza delle materie prime
Tutte le Schede Dati di Sicurezza (SDS) delle sostanze chimiche a noi fornite sono conservate
in aggiornamento costante dal nostro Ufficio Qualità.
Vi confermiamo inoltre che tutti i nostri fornitori stanno precedendo alla propria regolarizzazione
al riguardo, il cui termine ultimo per la pre-registrazione è fissato al 30/11/08 e che ci forniranno il
proprio numero di pre-registrazione non appena ultimata la procedura.
Con la presente consideriamo la nostra posizione in materia, completa e conforme alla
normativa REACH. Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti Saluti
Aegi Clamps srl
Allegri E.
Ufficio Qualità
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