Procedimento di controllo Commissione Contratti PARERE IN MATERIA DI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Con la presente si comunica che, nell’ambito del procedimento in oggetto, la Commissione Contratti di questa Camera ha analizzato le condizioni generali di vendita depositate da codesta impresa e ha espresso in proposito il seguente parere: Clausola 1: il consumatore viene qualificato come proponente, ma il modulo contrattuale è predisposto dalla parte venditrice. Se la proposta viene dal consumatore, la disciplina a protezione dello stesso potrebbe sembrare inapplicabile. In realtà, dottrina e giurisprudenza si sono dichiarate d’accordo sull'applicabilità anche a tale proposta della normativa in oggetto. Si consiglia di eliminare l'espressione "il proponente riconosce che la presente proposta è irrevocabile", prevedendo in luogo di essa la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti contrattuali, verso la corresponsione di una determinata somma di denaro (a titolo di penale), per evitare il rischio di presunta vessatorietà di tale clausola ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 7, (clausole che riconoscono "al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto"). Al riguardo si propone il seguente testo: “E’ facoltà di entrambe le parti contrattuali di recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’altra parte a mezzo raccomandata a.r. fino a 50 giorni prima della data fissata per la consegna. In caso di recesso la parte che recede dovrà corrispondere all’altra parte una somma di denaro pari al 20% dell’importo del contratto”. Qualora, invece, si voglia mantenere la condizione di irrevocabilità della proposta, appare necessario indicare un termine preciso e non eccessivamente lontano dalla data della proposta medesima, entro il quale debba avvenire l'accettazione del venditore (anche ai sensi dell'art. 1329, comma 1), con conseguente limitazione del periodo entro il quale il consumatore vede ristretta la propria libertà contrattuale. In caso contrario, la clausola risulta vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 18. Il termine di irrevocabilità della proposta deve essere indicato anche sul fronte del contratto. Il nuovo modulo contrattuale depositato prevede che la proposta sia irrevocabile per il termine di giorni 10 dalla sottoscrizione della stessa. Tale termine appare congruo, ma appare necessaria un'integrazione del fronte del contratto, in quanto accanto alla firma del proponente e del venditore devono essere indicate anche le relative date, in modo da poter verificare se l'accettazione del venditore e la relativa comunicazione al proponente sono avvenute entro il termine. Pertanto appare necessario predisporre anche uno spazio per la firma del proponente per presa visione dell'accettazione (e relativa data). La Commissione ritiene, inoltre, opportuna un'integrazione della clausola che specifichi le conseguenze della mancata accettazione del venditore (e relativa comunicazione al proponente) entro il termine dei 10 giorni. Clausola 2: la clausola in esame prevede il pagamento anticipato (prima dello scarico della merce) e per contanti. Considerata la molteplicità delle forme di pagamento attualmente esistenti, si consiglia di prevedere altre possibili forme di pagamento oltre ai contanti (carta di credito, bonifico bancario, ecc.). Inoltre, vista la natura dei beni oggetto del contratto, prevedere il versamento del saldo prima dello scarico della merce pare attuare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, in quanto il consumatore è obbligato a pagare anticipatamente l'intero prezzo dei mobili, senza poter verificare l'effettiva conformità degli stessi a quanto ordinato. A tutela del consumatore interviene ora la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 (che si allega sub A) relativa alla garanzia nella vendita dei beni di consumo (per un esame approfondito della stessa si rinvia al commento relativo alla clausola 11 del presente contratto), ma si consiglia comunque di prevedere il pagamento del saldo del prezzo dopo un certo numero di giorni dalla consegna della merce. Infine, l'ultima parte della clausola in esame, laddove prevede che "fin d'ora il proponente autorizza espressamente l'Istituto Finanziatore ad accreditare alla venditrice l'importo finanziato anche in pendenza del termine di consegna della merce" appare vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 18, in quanto sancisce a carico del consumatore una limitazione della facoltà di opporre eccezioni, e andrebbe pertanto eliminata; Clausola 3 (Pagamento rateale): con riguardo all’ultimo capoverso si propone il seguente testo: “Nei casi descritti qualora il proponente non dovesse provvedere a versare il 20% del prezzo di acquisto a titolo di caparra confirmatoria nei quindici giorni successivi alla comunicazione della venditrice, sarà ritenuto inadempiente e saranno applicate le sanzioni dell’ultimo comma dell’art. 4” riscritto come segue; Clausola 4 e Clausola 10: l'art. 1385 del codice civile definisce la caparra confirmatoria come una somma di denaro o una quantità di cose fungibili consegnata da una parte all'altra al momento della conclusione del contratto, a conferma della serietà del vincolo assunto. Infatti, "se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra". Nel modulo in esame, la clausola 4 prevede che "le somme di qualsiasi entità versate anche in tempi diversi ma prima del saldo costituiscono caparra confirmatoria per cui non saranno restituite nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno". Si tratta, pertanto, di una caparra a formazione progressiva (e ciò può considerarsi legittimo), ma assolutamente indeterminata, in quanto i diversi pagamenti eseguiti dall'acquirente potrebbero anche coprire il 99% del corrispettivo pattuito. Si richiede di modificare la clausola in esame, specificando l'ammontare della caparra (da versarsi in un'unica soluzione o in più soluzioni), esprimendola, ad esempio, come percentuale rispetto al corrispettivo totale. In ogni caso la caparra complessiva non dovrebbe superare il 25% del corrispettivo totale, al fine di non incorrere nella vessatorietà di cui all'art. 1469 bis, comma 3, n. 6 c.c. ("imporre al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo"). Gli altri versamenti sono da considerarsi acconti per la prestazione dovuta e non possono essere ritenuti dalla venditrice in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente. Ciò anche alla luce della clausola 10 che prevede, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, il risarcimento del danno patito determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo del contratto, oltre alla ritenzione a titolo definitivo della caparra confirmatoria. La clausola 10 appare vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3 n. 6, in quanto impone al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di importo manifestamente eccessivo. Inoltre la caparra confirmatoria non può essere cumulata con la penale: l’art. 1385 c.c., commi 1 e 2 descrive, infatti, il meccanismo della caparra confirmatoria, secondo cui la parte adempiente ha diritto a recedere dal contratto pretendendo il doppio della caparra da lei versata o trattenendo la caparra versata dalla parte inadempiente. Il 3° comma del medesimo articolo prevede poi che, qualora la parte che non è inadempiente preferisca domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Secondo le norme generali, la definizione in contratto di una penale (come in questo caso del 20% dell’importo del contratto) ha l’effetto di limitare il risarcimento. Pertanto, non è possibile prevedere la cumulabilità di caparra e di penale, essendo l’una alternativa all’altra. Le clausole 4 e 10 in esame, inoltre, sono da considerarsi vessatorie anche ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 1, in quanto "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Tali clausole sanzionano, infatti, unicamente l'inadempimento del consumatore, mentre non prevedono alcuna sanzione nel caso di inadempimento della parte venditrice. Sarebbe quindi opportuno riscrivere tali clausole per ristabilire l'equilibrio contrattuale tra le parti, prevedendo, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, il diritto del consumatore ad esigere il doppio della caparra versata, anche ai sensi dell'art. 1385, comma 2, che prevede: "Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra". Alla luce di tutto ciò va modificato anche il fronte del contratto: va eliminata la clausola "Le caparre confirmatorie non verranno rese", perché nel caso di inadempimento della venditrice questa è tenuta per legge (art. 1385, comma 2) a versare all'altra parte il doppio della caparra confirmatoria. Inoltre, valgono le considerazioni di cui sopra in merito alla necessità di determinare la caparra confirmatoria, anche qualora abbia una formazione progressiva. Con riguardo alla clausola 4 (caparra confirmatoria) si propone il seguente testo: “Ai sensi dell’art. 1385 c.c. le somme versate dall’acquirente alla sottoscrizione della presente proposta e quelle da versare anche successivamente a titolo di caparra confirmatoria non dovranno essere superiori al 25 – 30% della fornitura e non verranno restituite in caso di inadempimento dell’acquirente. Qualora invece sia inadempiente la venditrice, l’acquirente ha il diritto di esigere il doppio della caparra versata. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”; Clausola 5: "la data di consegna convenuta è indicativa e non perentoria essendo legata all'approvvigionamento..": tale clausola è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 1, in quanto una delle obbligazioni fondamentali del venditore (la consegna dei mobili) può essere adempiuta in un tempo puramente indicativo, senza alcuna garanzia in merito per il consumatore. E' necessario prevedere una data certa per la consegna della merce e, quindi, modificare anche il fronte del contratto laddove prevede l'indicazione della data di consegna "indicativa". La proroga dovuta alle difficoltà o ai tempi particolarmente lunghi dell'approvvigionamento deve rappresentare una circostanza eccezionale e deve essere in ogni caso quantificata e indicata nel contratto o, se sopravvenuta, comunicata per iscritto al consumatore, il quale potrebbe non aver più interesse a comprare i mobili in questione se i tempi di consegna fossero eccessivamente lunghi. La Commissione ha poi ritenuto che il termine di consegna possa avere carattere indicativo, ma ha sottolineato la necessità di individuare un termine massimo e ultimo di consegna (entro e non oltre 30 giorni dalla data indicativa predetta). Decorso tale termine ultimo, il venditore sarà tenuto al pagamento di una penale, che ai fini della reciprocità, deve essere pari a quella prevista per il compratore, ossia il 20% dell'importo del contratto (e non 1 euro al giorno come previsto dalla clausola in esame). Inoltre la penale sarà dovuta dal venditore per il fatto oggettivo del mancato rispetto del termine di consegna (eliminare il riferimento al carattere "colpevole" del ritardo). Il proseguo della clausola "…pertanto il proponente esonera sin da ora la venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dal ritardo nella consegna" è da considerarsi, pertanto, vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 2), in quanto esclude le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di ritardo nella consegna, e ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 18), in quanto sancisce a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Si consiglia, pertanto, di riscrivere tale clausola prevedendo una penale nel caso di ritardo nella consegna, anche al fine di garantire equilibrio contrattuale tra le parti. Si consiglia inoltre di specificare meglio le modalità di conferma della data, dell'ora e del luogo di consegna della merce, considerato che, qualora il consumatore volesse chiedere un rinvio della stessa, dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata almeno 15 giorni prima della data convenuta e visto, altresì, che l'assenza del consumatore dal luogo di consegna per il giorno e l'ora comunicategli saranno motivi di risoluzione del contratto. Si propone la seguente modifica: "la data di consegna della merce verrà confermata a mezzo fax, telefono, e mail o raccomandata almeno 15 giorni prima della data convenuta………..Eventuali richieste di rinvii della consegna da parte del proponente devono essere comunicate a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima della data convenuta". Nell'ultima parte della clausola, inoltre, è previsto che, qualora la parte proponente richiedesse un rinvio nella consegna, saranno a suo carico eventuali maggiorazioni "che dovessero verificarsi sui prezzi di listino in vigore alla data del nuovo termine di consegna": anche tale clausola è vessatoria perché, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 12, sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono che "il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione". Inoltre la clausola in esame prevede che la richiesta di rinvio debba essere accettata dalla venditrice (che potrebbe, quindi, anche rifiutarla). Qualora l'impresa volesse tutelarsi dall'ipotesi di un continuo rinvio della consegna medesima, si consiglia di modificare la clausola prevedendo un termine massimo di rinvio da parte del consumatore (es. 15 giorni); entro tale termine, l'eventuale richiesta del medesimo dovrà essere accettata. Clausola 6: non è chiaro come la clausola in esame si coordini con la n. 1, che sancisce l'irrevocabilità della proposta. Inoltre appare eccessivamente lungo il termine di trenta giorni assegnato alla parte venditrice per accettare o respingere le richieste di modifiche della proposta da parte del consumatore (anche alla luce del breve termine dato a quest'ultimo per richiedere tali modifiche). Clausola 7: non è chiaro perché alla venditrice è riservata la facoltà della esecuzione parziale del contratto nel limiti dell'importo finanziato, a fronte del pagamento del saldo in contanti prima dello scarico della merce. Clausola 8: non è chiaro cosa si intenda per pagamento anticipato del saldo prezzo, in caso di consegne da effettuare a distanze superiori a 200 km dalla sede di vendita, visto che il contratto prevede in ogni caso il pagamento anticipato (vedasi clausola 2). Clausola 9: innanzitutto si chiede una precisazione circa il genere di mobili venduti dalla parte venditrice, perché dalla clausola in esame sembrerebbe trattarsi esclusivamente di mobili in serie, mentre nella descrizione della natura del bene oggetto del contratto fornita dall'impresa e allegata alla domanda di controllo dei moduli contrattuali indirizzata alla Commissione Contratti si parla di mobili in genere (quindi anche mobili su misura e non solo di serie). Tale precisazione è indispensabile per valutare la congruità o meno della clausola in oggetto, che pone il montaggio dei mobili a carico e spese dell'acquirente (salvo patto contrario) ed esclude che il venditore debba adattare i mobili a pareti non perfettamente in linea ed a piombo o che presentino sporgenze o angoli fuori squadra. Qualora si realizzino anche mobili su misura, occorrerà specificare gli obblighi aggiuntivi a carico del venditore. In seguito alle precisazioni circa il genere di mobili venduti dalla parte venditrice, la Commissione ha proposto il seguente testo: “Salvo patto contrario, il montaggio dei mobili va eseguito a cura e spese dell’acquirente. Nel caso di impegno della venditrice al montaggio delle cucine componibili, devono sempre intendersi esclusi gli allacciamenti idrici, elettrici e del gas. Nel caso in cui i mobili siano di serie, l’acquirente si impegna a predisporre o correggere l’allineamento delle pareti (angoli, pareti dirette, ecc) per la perfetta aderenza dei vari elementi. Nessun adattamento dei mobili a pareti non perfettamente in linea ed a piombo o che presentino sporgenze o angoli fuori squadra potrà essere preteso dalla venditrice, trattandosi, come predetto, di mobili di serie. Nel caso in cui i mobili siano fatti su misura, con relativo controllo del tecnico della venditrice, la responsabilità della stessa non può essere pretesa per quanto riguarda pareti, sporgenze, ribassamenti costruiti dopo il rilievo delle misure e nel caso in cui sia impossibile allineare i mobili alle pareti se non con la correzione delle pareti stesse”. Clausola 10 (Clausola Penale): in caso di mobili da realizzare su misura si propone il seguente testo: “Nel caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento di una delle parti, la parte inadempiente è obbligata a risarcire il danno patito dall’altra parte, determinato forfettariamente, a titolo di clausola penale, nella misura dell’80% dell’importo del contratto. In ipotesi di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’acquirente, ai sensi del comma precedente, quanto eventualmente già versato dall’acquirente a titolo di caparra confirmatoria, verrà trattenuto dalla venditrice a titolo di acconto sulla clausola penale, con diritto della venditrice al pagamento della differenza fino alla somma dell’80% dell’importo del contratto”; Clausola 11: tale clausola va integralmente riscritta, in quanto in contrasto con i nuovi artt. 1519-bis e seguente del Codice Civile. E’ infatti entrato in vigore dal 23 marzo 2002 il decreto legislativo 02/02/2002, n. 24, che recepisce la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. Tale decreto ha inserito nel codice civile il seguente paragrafo: “1-bis. – Della vendita dei beni di consumo Artt. 1519-bis – 1519-nonies” (All- A). La nuova normativa sancisce il principio per cui il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e introduce importanti novità sia in merito al contenuto della garanzia da riconoscere all'acquirente, sia in merito alle misure di protezione concesse al consumatore in caso di difformità. La clausola in esame prevede, in deroga all’art. 1495 c.c., il termine di 5 giorni dalla consegna per la denuncia di eventuali vizi della cosa venduta. Tale clausola è in contrasto con il nuovo art. 1519-sexies che prevede per il consumatore il termine di due mesi dalla scoperta del difetto (e non dalla consegna) per denunciare al venditore il difetto di conformità e la garanzia di due anni dalla consegna del bene, ed è quindi nulla ai sensi del nuovo art. 1519-octies c.c.: “E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo”. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 1519-sexies, se il difetto compare entro sei mesi dall’acquisto, si presume originario e il consumatore non lo deve provare (inversione dell’onere della prova). La parte finale della clausola (“La venditrice nel caso di riconoscimento del vizio, previo ritiro della merce contestata, provvederà, entro 90 giorni, a suo insindacabile giudizio alle riparazioni del caso o alla sostituzione”) è da considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 14), laddove riserva alla venditrice il potere di accertare la conformità del bene venduto a quello previsto nel contratto. Tale previsione, inoltre, contrasta con il nuovo art. 1519-quater, che al comma 2 prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore abbia, in prima battuta, il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Ai sensi del comma terzo è il consumatore (e non il venditore come è invece previsto nella clausola in esame) che può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, “salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”. Inoltre la norma prevede che “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore”. Il consumatore può richiedere, invece, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto in tre ipotesi: a) la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui sopra; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Si consiglia pertanto di riscrivere la clausola in esame alla luce della nuova normativa, richiamandola espressamente. Si sottolinea, inoltre, la necessità di una descrizione analitica e puntuale dei mobili oggetto del contratto sul fronte del medesimo, anche al fine di verificare la conformità dei beni consegnati rispetto a quelli previsti nel contratto di vendita (ciò vale in particolare per l'eventuale vendita di mobili su misura). Clausola 12: si presume che la solidarietà delle obbligazioni presupponga la sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i coniugi, visto il riferimento agli artt. 189 e 190 c.c., ma la redazione della clausola non è chiara. Si consiglia la seguente formulazione: "Nel caso in cui i proponenti siano entrambi i coniugi, gli stessi riconoscono e dichiarano che le obbligazioni scaturenti dal presente contratto vengono assunte solidalmente e illimitatamente fra loro, con espressa rinuncia alla sussidiarietà e divisibilità delle responsabilità anche in deroga al disposto degli artt. 189 e 190 Cod. Civ., con la conseguenza che ciascuno risulterà obbligato per l'intero"; Clausola 13: la locuzione "eventuali vizi di conformità della cosa venduta in ogni caso non giustificano trattenuta di somma alcuna" pone un problema interpretativo. Se riferita come pare alla persona dell'acquirente, appare vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3 nn. 2 e 16, in quanto limita le azioni e i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista e limita altresì l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento. Si richiede, pertanto, l'eliminazione di tale locuzione; Clausola 14: tale clausola è da considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 19), perché prevede come foro competente sulle controversie in via esclusiva il foro di Brescia. Si ritiene preferibile non inserire nel modulo standard alcuna clausola di tal genere, in quanto è la legge stessa a stabilire il Foro competente, salva sempre comunque una diversa scelta operata con la trattativa individuale. Si consiglia di inserire, prima dell’informativa, una clausola che preveda in caso di controversia l’esperimento di un tentativo di conciliazione: Clausola di conciliazione: “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo e risolte secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato”.