L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi • art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>. • Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da: – " legge Casati" del 1859 – "riforma Gentile" del 1923 • Autonomia: – normativa – organizzativa – finanziaria e contabile – didattica e scientifica • Autonomia normativa: capacità di darsi un ordinamento mediante l'emanazione di norme (che hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato). – STATUTI: manifestazioni primarie di autonomia – REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie di autonomia • Autonomia organizzativa: indica l'indipendenza di alcune figure soggettive rispetto ad altre figure omogenee (ministro) • L. 168/1989 riconosce alle Università autonomia – didattica – scientifica – organizzativa – finanzaria e contabile – ed anche la facoltà di dotarsi di propri ordinamenti autonomi (dotati di statuti e regolamenti). • art. 16 c. 4 legge 168/89: le Università sono disciplinate <<...oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge...>>. • STATUTO: detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre deve disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. • Limiti posti dalla 168/89 al contenuto delle norme statutarie: – il Rettore deve essere elettivo, – il S.A. deve rappresentare le facoltà – il CDA deve garantire la rappresentanza delle diverse componenti, – osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente. • REGOLAMENTI: – Regolamento generale d'Ateneo – Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, – Regolamenti interni d'ateneo e delle singole strutture • Il Regolamento generale d'Ateneo ha come presupposto lo statuto. Infatti esso contiene le norme che servono ad attuare i dispositivi presenti nello statuto. La sua approvazione è di competenza del CDA • Il Regolamento di a.c.f. : disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Disciplina le procedure contrattuali, le forme per il controllo interno della gestione dell'ateneo e dei singoli centri di spesa. • Il principio ispiratore del regolamento deve essere quello di <<assicurare la rapidità ed efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziariodel bilancio>>. • Regolamenti interni: anche questi hanno come presupposto lo statuto, in quanto ne integrano e ne sviluppano la normativa. Esempi: regolamento didattico d'ateneo; regolamento sul personale tecnico e amm.vo; regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca; ecc... • Autonomia finanziaria e gestionale: • Art. 5 legge 537/1993: – Interviene sulle modalità di finanziamento delle università. – Razionalizza le misure d'intervento. Prevede nel bilanciodi previsione del Ministero solo 3 capitoli di finanziamento. – Istituisce il FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) • DPR. 382/80 – Disciplina l'organizzazione della struttura universitaria. – Prevede la istituzione dei dipartimenti ed attribuisce ad essi (come pure agli atenei) autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. – Prevede la definizione di uno schema-tipo regolamentare attraverso il quale realizzare tale processo di autonomia. • DPR 371/82 – Definisce lo schema tipo in base al quale le università adottano il proprio regolamento amministrativo-finanziario e contabile. – per quanto riguarda il bilancio il DPR ne definisce lo schema. • L. 168/89 – Istituisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle università. – Prevede, ai fini del controllo della spesa pubblica la riclassificazione dei conti consuntivi in base ad una redazione omogenea. • L. 537/93 • DPR 509/1999, Riforma universitaria (3+2) • La legge 537/93 ha previsto l'istituzione di soli 3 capitoli di bilancio: – Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (FEU) – Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS) • Il FFO è comprensivo dei finanziamenti destinati – alle attività istituzionali delle università (compreso il personale), – ordinaria manutenzione delle strutture – ricerca scientifica. • Il FEU: infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche, impianti sportivi. • Il FPS: finanzia specifiche iniziative, attività e progetti, ed anche nuove attività didattiche. • Il sistema di finanziamento prima della 537/93: – si fondava sul rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti dello Stato – le risorse erano destinate ai centri autonomi di spesa • Il sistema di finanziamento dopo la 537/93 – è razionalizzato – fondato su principi che favoriscono l'autonomia e la competitività del sistema – comporta un aumento dell'autonomia di spesa delle università Il sistema pubblico di finanziamento prima della L. 537/1993 MINISTERO Ricercatori Dotazione ric.60% Edilizia Non docenti (in parte) Docenti Ricerca 40% Non docenti (in parte) FACOLTA’ E ALTRI CENTRI DI GESTIONE ATENEI Tasse e contributi Altre entrate Il sistema pubblico di finanziamento dopo la L. 537/1993 MINISTERO FACOLTA’ E ALTRI CENTRI DI GESTIONE ATENEI FFO FEU FPS Altre spese di funzionamento Altre spese per l’edilizia Ricerca sc. (ex 40%) Tasse e contributi Altre entrate • Il FFO comprende: – una quota base da ripartirsi tra le università in proporzione alla spesa storica, – una quota di riequilibrio da ripartirsi in base a criteri che tengano conto dei risultati della gestione (costi di produzione per studente, qualificazione della ricerca ecc...) • il FFO a regime dovrebbe essere composto: – – – – 50% domanda di formazione; 20% risultati della ricerca; 20% risultati della formazione; 10% incentivi. • Il FEU è suddiviso in relazione alle necessità di riequilibrio edilizio, • Il FPS è ripartito in conformità ai piani di sviluppo nazionali. L'autonomia didattica • L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari – prevede la definizione e gli aggiornamenti degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione. – Con lo scopo di dare omogeneità ai corsi di studio. (Omogenea attribuzione del valore legale dei titoli). strumenti Il Regolamento didattico di ateneo il Regolamento delle strutture didattiche – (sono adottati dal Senato Accedemico ed inviati al ministero per l'approvazione) • devono contenere: – – – – – – – – l'articolazione dei corsi i piani di studio con gli isegnamenti obbligatori, le propedeuticità i limiti alle possibilità di iscrizione ai fuori corso i moduli didattici le tipologie delle forme didattiche le forme di tutorato, ecc... L'autonomia della ricerca • L. 168/89 : le università perseguono le finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. • Si introduce la valutazione della ricerca. • Viene prevista dalla 537/93 il Nucleo di Valutazione interno che ha il compito di verificare – la corretta gestione delle risorse pubbliche – la produttività della ricerca e della didattica, – l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa