Informativa sulle attività del Gruppo
di Lavoro europeo sulla Pianificazione
Territoriale nel contesto dell’art. 12
della direttiva 96/82/CE
Arch. Maria Laura D’ANNA
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Div. VI – Sez. Aree Critiche
Roma, 24 febbraio 2006
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L’articolo 12 della direttiva 96/82/CE richiede che gli Stati Membri
provvedano affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo
dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli si tenga conto degli
obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze.
Poiché la direttiva non riporta specifici criteri tecnici su come tale obiettivo
debba essere raggiunto, la Commissione Europea ha istituito nel 1996 un
Technical Working Group (TWG 5) ad hoc, cui partecipano rappresentanti
degli Stati Membri nominati dalle rispettive Autorità Competenti per la
Seveso.
Le attività del TWG5 sono coordinate dai funzionari del Major Accident
Hazard Bureau (MAHB) del Centro Comune di Ricerche della Commissione
Europea.
Roma, 24 febbraio 2006
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1999
il TWG5 definisce il documento guida “Guidance on Land Use
Planning as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso
II)” (rassegna delle pratiche esistenti in materia)
maggio 2000
settembre 2001
2002:
Roma, 24 febbraio 2006
Incidente di ENSCHEDE (Paesi Bassi)
(deposito fuochi di artificio)
Incidente di TOLOSA (Francia)
(stoccaggio nitrato di ammonio)
Il CCA re-istituisce il TWG5 (7° meeting del
CCA, Spagna, Aprile 2002) ed approva i
contenuti del documento “Terms of
Reference” elaborato dal TWG5 ed il
generale piano dei lavori (8° meeting,
Danimarca, Ottobre 2002)
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L’emendamento della direttiva 2003/105/CE all’art. 12, assegna
alla Commissione Europea, in stretta collaborazione con gli Stati
Membri, il compito di “elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in
stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che
definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e
gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra
gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva” e le zone individuate nella direttiva stessa.
La Commissione Europea d’accordo con gli Stati Membri,
nell’ambito del CCA, ha stabilito che gli obiettivi del TWG 5
rispondevano al mandato della direttiva 2003/105/CE.
Roma, 24 febbraio 2006
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5 OBIETTIVI
1) Dare principi di good practice nella pianificazione territoriale e
descrivere i principi di valutazione che la supporteranno
2) Definire un database tecnico di scenari e di informazioni che
potrebbero essere utili nel processo di valutazione della compatibilità
tra gli stabilimenti Seveso e le aree sensibili riportate nell’art. 12.
3) Esaminare ed identificare potenziali misure di sicurezza addizionali
che possono essere applicate in un processo di pianificazione
Roma, 24 febbraio 2006
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4) Identificare strategie per la risoluzione delle problematiche relative a
situazioni preesistenti la Seveso II in riferimento ad interazioni tra siti
Seveso e aree sensibili, tenendo in considerazione il ruolo delle misure
tecniche e dei piani di emergenza.
5) Valutare se le informazioni presenti nella Notifica e nei rapporti di
sicurezza sono sufficienti per il processo di pianificazione o devono
essere riviste ed integrate.
Documento
“Land Use Planning
Guidance”
Documento
“Roadmap proposals”
Risk Hazard Assessment
Database
Roma, 24 febbraio 2006
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La rappresentanza italiana ha evidenziato fin
dall’inizio gli importanti strumenti normativi
vigenti in materia, quali in particolare DM del
Ministero dei LLPP 9 maggio 2001, emanato
d’intesa con gli altri Ministeri competenti in
materia di Seveso e Pianificazione, e ne è stata
valorizzata costantemente la completezza ed
adeguatezza, cercando la coerenza con i documenti
ricognitivi in corso di elaborazione in sede
comunitaria.
Roma, 24 febbraio 2006
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Il gruppo ha concluso il lavoro di stesura del nuovo documento,
sottoposto a disamina del Comitato delle Autorità Competenti per la
Seveso nel corso dell’ultima seduta plenaria svolta a gennaio u.s., ed
è in attesa di approvazione formale.
Si tratta di una linea guida tecnica e, come tale, di impiego non
obbligatorio, che si compone di una rassegna delle migliori pratiche
applicate dai vari Stati Membri nell’ambito della pianificazione
territoriale circostante gli stabilimenti Seveso.
La Guida si compone di due parti:
Aspetti generali
in termini normativi, di definizione
terminologica, la schematizzazione del
processo, le migliori pratiche in termini
di principi generali, le tempistiche dei
processi di pianificazione, le situazioni
esistenti e le Misure tecniche
addizionali.
Roma, 24 febbraio 2006
Aspetti tecnici
approcci e metodologie per la
valutazione del rischio associati al
processo di pianificazione, riferimenti,
rassegna ed esempi per la definizione
degli scenari ed i relativi principi di
selezione, e per la valutazione delle
frequenze critiche di accadimento.
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Tale documento, sulla base dell’iniziale elaborazione di un questionario
distribuito dal MAHB e compilato nel 2004, sarà di supporto alla “Land
Use Planning Guidance”, contenendo le scelte tecniche da adottare da
parte degli Stati Membri, tali da garantire che nelle rispettive politiche in
materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei
suoli si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e
limitarne le conseguenze.
Il documento è ad oggi all’esame del gruppo di lavoro, e si ritiene
necessario, oltre una completa rilettura generale, in particolare la
attenta revisione e aggiornamento della sezione 5 D relativa alla
descrizione al processo di pianificazione nel caso specifico italiano in
zone interessate da stabilimenti Seveso, con riferimento al DM 9 maggio
2001, e relativa schematizzazione.
Entro la prossima riunione plenaria del gruppo (metà del 2006) sarà necessario
acquisire le eventuali modifiche ed integrazioni al documento da parte degli
Organi tecnici e delle Amministrazioni centrali e locali ed altri soggetti
interessati.
Roma, 24 febbraio 2006
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Il database dovrebbe contenere informazioni relative a scenari
incidentali, frequenze di eventi, definizioni e valori di indici/misure
relative al rischio più comunemente accettate. Inoltre, il gruppo dovrà
definire uno schema di visualizzazione/inserimento dei dati in questo
database, nonché i criteri di raccolta e condivisione degli stessi.
L’interesse generale è quello di poter disporre dei dati di frequenza degli
scenari incidentali e dei relativi eventi iniziatori generalmente riportati
nei Rapporti di Sicurezza.
Il database al momento è in fase di realizzazione, sebbene tutti gli Stati
Membri abbiano già contribuito nel fornire dati ed informazioni richieste
per la sua compilazione.
Roma, 24 febbraio 2006
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Ulteriori approfondimenti
Roma, 24 febbraio 2006
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Definizione di pianificazione “a lungo termine”
E’ stato richiesto di introdurre un concetto di flessibilità temporale in riferimento
alla diversificazione dei vari strumenti urbanistici, suggerendo l’eventuale
possibilità di riferire il “lungo termine” ad un periodo comunque non inferiore a
10 anni, ma ribadendo la necessità di valutare con strumenti idonei caso per caso
la compatibilità territoriale.
(nel punto 4.2 può ritenersi superato considerato il carattere esemplificativo di
varie situazione europee)
Definizione di “additional technical measures”
Si è chiesto che vengano intese misure sia tecniche che gestionali.
(al punto 6 è stato recepito l’inserimento di misure “Safety Management System”
tra le misure tecniche addizionali)
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Approccio intermedio per la determinazione del rischio
Si è chiesto di inserire l’”approccio intermedio” che utilizza sia metodi
deterministici che probabilistici, come quello attualmente utilizzato nella
normativa italiana, e che integra di fatto caso per caso gli aspetti più cautelativi
dei due metodi.
(al punto 7.2.3 sono stati inseriti “hybrid methods”)
Inoltre sono state proposte osservazioni riguardo alle definizioni di “public use” e
“major transport routes” , richiedendo una maggior estensione dei termini.
(tale aspetto è stato superato perché non più compreso nell’ultima stesura)
Nell’introduzione è stata eliminata come richiesto una definizione eccessivamente
vincolante per la valenza delle linee guida, che come detto si configurano
essenzialmente come una rassegna di best practices in atto presso i vari Paesi.
Nella parte finale dello schema sulla LUP best practice è stato reinserito, come
richiesto, il “LUP advice” tra le fase di proposta di misure tecniche addizionali e
la decisione finale.
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Al punto 5 è stato inserito, come richiesto, il riferimento ad un “adeguato
monitoraggio” intorno agli stabilimenti esistenti per la gestione di futuri sviluppi
o modifiche, in sostituzione del “LUP control”, che risultava eccessivamente
vincolante sulla gestione della pianificazione.
Al punto 6 sono stati inseriti, come suggerito, alcuni esempi esplicativi delle
misure soft da considerare come misure tecniche aggiuntive, quali le “safety
managemente systems”.
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