Informativa sulle attività del Gruppo di Lavoro europeo sulla Pianificazione Territoriale nel contesto dell’art. 12 della direttiva 96/82/CE Arch. Maria Laura D’ANNA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Salvaguardia Ambientale Div. VI – Sez. Aree Critiche Roma, 24 febbraio 2006 1 L’articolo 12 della direttiva 96/82/CE richiede che gli Stati Membri provvedano affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Poiché la direttiva non riporta specifici criteri tecnici su come tale obiettivo debba essere raggiunto, la Commissione Europea ha istituito nel 1996 un Technical Working Group (TWG 5) ad hoc, cui partecipano rappresentanti degli Stati Membri nominati dalle rispettive Autorità Competenti per la Seveso. Le attività del TWG5 sono coordinate dai funzionari del Major Accident Hazard Bureau (MAHB) del Centro Comune di Ricerche della Commissione Europea. Roma, 24 febbraio 2006 2 1999 il TWG5 definisce il documento guida “Guidance on Land Use Planning as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II)” (rassegna delle pratiche esistenti in materia) maggio 2000 settembre 2001 2002: Roma, 24 febbraio 2006 Incidente di ENSCHEDE (Paesi Bassi) (deposito fuochi di artificio) Incidente di TOLOSA (Francia) (stoccaggio nitrato di ammonio) Il CCA re-istituisce il TWG5 (7° meeting del CCA, Spagna, Aprile 2002) ed approva i contenuti del documento “Terms of Reference” elaborato dal TWG5 ed il generale piano dei lavori (8° meeting, Danimarca, Ottobre 2002) 3 L’emendamento della direttiva 2003/105/CE all’art. 12, assegna alla Commissione Europea, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, il compito di “elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva” e le zone individuate nella direttiva stessa. La Commissione Europea d’accordo con gli Stati Membri, nell’ambito del CCA, ha stabilito che gli obiettivi del TWG 5 rispondevano al mandato della direttiva 2003/105/CE. Roma, 24 febbraio 2006 4 5 OBIETTIVI 1) Dare principi di good practice nella pianificazione territoriale e descrivere i principi di valutazione che la supporteranno 2) Definire un database tecnico di scenari e di informazioni che potrebbero essere utili nel processo di valutazione della compatibilità tra gli stabilimenti Seveso e le aree sensibili riportate nell’art. 12. 3) Esaminare ed identificare potenziali misure di sicurezza addizionali che possono essere applicate in un processo di pianificazione Roma, 24 febbraio 2006 5 4) Identificare strategie per la risoluzione delle problematiche relative a situazioni preesistenti la Seveso II in riferimento ad interazioni tra siti Seveso e aree sensibili, tenendo in considerazione il ruolo delle misure tecniche e dei piani di emergenza. 5) Valutare se le informazioni presenti nella Notifica e nei rapporti di sicurezza sono sufficienti per il processo di pianificazione o devono essere riviste ed integrate. Documento “Land Use Planning Guidance” Documento “Roadmap proposals” Risk Hazard Assessment Database Roma, 24 febbraio 2006 6 La rappresentanza italiana ha evidenziato fin dall’inizio gli importanti strumenti normativi vigenti in materia, quali in particolare DM del Ministero dei LLPP 9 maggio 2001, emanato d’intesa con gli altri Ministeri competenti in materia di Seveso e Pianificazione, e ne è stata valorizzata costantemente la completezza ed adeguatezza, cercando la coerenza con i documenti ricognitivi in corso di elaborazione in sede comunitaria. Roma, 24 febbraio 2006 7 Il gruppo ha concluso il lavoro di stesura del nuovo documento, sottoposto a disamina del Comitato delle Autorità Competenti per la Seveso nel corso dell’ultima seduta plenaria svolta a gennaio u.s., ed è in attesa di approvazione formale. Si tratta di una linea guida tecnica e, come tale, di impiego non obbligatorio, che si compone di una rassegna delle migliori pratiche applicate dai vari Stati Membri nell’ambito della pianificazione territoriale circostante gli stabilimenti Seveso. La Guida si compone di due parti: Aspetti generali in termini normativi, di definizione terminologica, la schematizzazione del processo, le migliori pratiche in termini di principi generali, le tempistiche dei processi di pianificazione, le situazioni esistenti e le Misure tecniche addizionali. Roma, 24 febbraio 2006 Aspetti tecnici approcci e metodologie per la valutazione del rischio associati al processo di pianificazione, riferimenti, rassegna ed esempi per la definizione degli scenari ed i relativi principi di selezione, e per la valutazione delle frequenze critiche di accadimento. 8 Tale documento, sulla base dell’iniziale elaborazione di un questionario distribuito dal MAHB e compilato nel 2004, sarà di supporto alla “Land Use Planning Guidance”, contenendo le scelte tecniche da adottare da parte degli Stati Membri, tali da garantire che nelle rispettive politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Il documento è ad oggi all’esame del gruppo di lavoro, e si ritiene necessario, oltre una completa rilettura generale, in particolare la attenta revisione e aggiornamento della sezione 5 D relativa alla descrizione al processo di pianificazione nel caso specifico italiano in zone interessate da stabilimenti Seveso, con riferimento al DM 9 maggio 2001, e relativa schematizzazione. Entro la prossima riunione plenaria del gruppo (metà del 2006) sarà necessario acquisire le eventuali modifiche ed integrazioni al documento da parte degli Organi tecnici e delle Amministrazioni centrali e locali ed altri soggetti interessati. Roma, 24 febbraio 2006 9 Il database dovrebbe contenere informazioni relative a scenari incidentali, frequenze di eventi, definizioni e valori di indici/misure relative al rischio più comunemente accettate. Inoltre, il gruppo dovrà definire uno schema di visualizzazione/inserimento dei dati in questo database, nonché i criteri di raccolta e condivisione degli stessi. L’interesse generale è quello di poter disporre dei dati di frequenza degli scenari incidentali e dei relativi eventi iniziatori generalmente riportati nei Rapporti di Sicurezza. Il database al momento è in fase di realizzazione, sebbene tutti gli Stati Membri abbiano già contribuito nel fornire dati ed informazioni richieste per la sua compilazione. Roma, 24 febbraio 2006 10 Ulteriori approfondimenti Roma, 24 febbraio 2006 11 Definizione di pianificazione “a lungo termine” E’ stato richiesto di introdurre un concetto di flessibilità temporale in riferimento alla diversificazione dei vari strumenti urbanistici, suggerendo l’eventuale possibilità di riferire il “lungo termine” ad un periodo comunque non inferiore a 10 anni, ma ribadendo la necessità di valutare con strumenti idonei caso per caso la compatibilità territoriale. (nel punto 4.2 può ritenersi superato considerato il carattere esemplificativo di varie situazione europee) Definizione di “additional technical measures” Si è chiesto che vengano intese misure sia tecniche che gestionali. (al punto 6 è stato recepito l’inserimento di misure “Safety Management System” tra le misure tecniche addizionali) Roma, 24 febbraio 2006 12 Approccio intermedio per la determinazione del rischio Si è chiesto di inserire l’”approccio intermedio” che utilizza sia metodi deterministici che probabilistici, come quello attualmente utilizzato nella normativa italiana, e che integra di fatto caso per caso gli aspetti più cautelativi dei due metodi. (al punto 7.2.3 sono stati inseriti “hybrid methods”) Inoltre sono state proposte osservazioni riguardo alle definizioni di “public use” e “major transport routes” , richiedendo una maggior estensione dei termini. (tale aspetto è stato superato perché non più compreso nell’ultima stesura) Nell’introduzione è stata eliminata come richiesto una definizione eccessivamente vincolante per la valenza delle linee guida, che come detto si configurano essenzialmente come una rassegna di best practices in atto presso i vari Paesi. Nella parte finale dello schema sulla LUP best practice è stato reinserito, come richiesto, il “LUP advice” tra le fase di proposta di misure tecniche addizionali e la decisione finale. Roma, 24 febbraio 2006 13 Al punto 5 è stato inserito, come richiesto, il riferimento ad un “adeguato monitoraggio” intorno agli stabilimenti esistenti per la gestione di futuri sviluppi o modifiche, in sostituzione del “LUP control”, che risultava eccessivamente vincolante sulla gestione della pianificazione. Al punto 6 sono stati inseriti, come suggerito, alcuni esempi esplicativi delle misure soft da considerare come misure tecniche aggiuntive, quali le “safety managemente systems”. Roma, 24 febbraio 2006 14