Comitato tecnico-scientifico nazionale per
l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001
Seduta del 7 marzo 2005
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA
DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II
Note introduttive alla discussione
1
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Le modifiche introdotte all’articolo 12 della direttiva 96/82/CE dalla direttiva
2003/105/CE indicano agli Stati membri di:
•
•
provvedere nella […] loro politica in materia di assetto del territorio e/o
altre politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione
tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune
distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone
residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di
trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di
particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale, dall’altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche
complementari a norma dell’articolo 5, per non accrescere i rischi delle
persone.
collaborare con la Commissione affinché, entro il 31 dicembre 2006 siano
emanati, da parte della medesima […] orientamenti che definiscano una
base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di
incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti
che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le
zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene
conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate presso i gestori
e di tutte le informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici
dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.
2
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Materie interessate
Potestà
Funzioni dello Stato
Governo del territorio
Legislazione concorrente
(art.117, comma 2 Cost.)
Determinazione dei principi
fondamentali – vedi
sentenza 303/2003 e
362/2003
Tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Legislativa esclusiva dello
Stato (art.117, comma 1,
lettera s) Cost.)
Potestà regolamentare –
sistema normativo
“complesso e differenziato”
- vedi sentenza 407/2002
Livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che
devono essere garantiti
su tutto il territorio
nazionale
Legislativa esclusiva dello
Stato (art.117, comma 1,
lettera m) Cost.)
Potestà regolamentare
Beni Culturali e
paesistico-ambientali
Tutela – Legislazione
esclusiva dello Stato
Valorizzazione –
Legislazione concorrente
Con Legge statale sono
disciplinate le forme di
coordinamento tra Stato e
Regioni (T.U. Beni Culturali
D.lgs. n.42/2004, …)
3
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Il PDL AC 153 e altri “Governo del territorio” definisce tale
materia come
[…] l’insieme delle attività conoscitive, valutative,
regolative, di programmazione, di localizzazione e di
attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e
controllo, volte a perseguire la tutela e la
valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e
delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in
relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.
4
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Secondo il PDL AC 153 e altri, Il Governo del territorio comprende
[…] l’urbanistica, l’edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa
del suolo nonché la cura degli interessi funzionalmente collegati a
tali materie […]
La potestà legislativa in tale materia
[…] spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente
incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla tutela dei beni
culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché
sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema.
5
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Il governo del territorio, quindi, comprende:
• l’urbanistica (edilizia ed espropriazione);
• parte qua dei lavori pubblici e della difesa del suolo
(Cost. 303/03 e 362/03);
• il sistema di coordinamento con le materie pertinenti
e correlate (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali, livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, …)
6
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Alla luce della nuova Costituzione il governo del territorio
esprime contenuti che implicano l’azione politica e
decisionale sul territorio, attraverso l’ideazione e la
scelta di un determinato assetto di interessi legali al
territorio stesso.
Il territorio, sotto questo profilo lega a se:
• lo sviluppo economico;
• le problematiche ambientali (tutela e valorizzazione di
risorse naturali, prevenzione dei rischi, profili igienicosanitari, paesaggio, …);
• la connessione dell’ambiente e del paesaggio (non
come materie, ma come “valore”) con aspetti relativi
alla stessa materia del “governo del territorio”
7
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Il governo del territorio […] risponde all’esigenza di una
sintesi politica: coordinare, portare a sintesi, assumere
decisioni circa la necessaria parzialità delle proposte
tecniche e dei provvedimenti di natura settoriale[…]
per passare […] da una “tecnologia istituzionale” di
governo (Government) alla “tecnologia istituzionale” del
governare (Governance) (Delli Santi, 2004)
anche con strumenti strategici che prevedono una
visione futura della città e del territorio e il loro
posizionamento rispetto ai diversi territori e sistemi
socio-economici, tramite l’esplicitazione di obiettivi e
strategie da conseguire mediante politiche e interventi
pubblici e sistemi di regolazione degli interventi
privati.
8
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Obiettivi condivisibili tra i diversi strumenti (politiche) riguardanti
le aree a RIR
• garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili
potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso sociale;
• garantire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni
culturali, paesistico-ambientali presenti nel contesto
potenzialmente interessato dagli effetti degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante;
• garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei
contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli
occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità
ecologica delle imprese.
9
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Osservazioni sintetiche circa lo stato di attuazione del
D.M. 9 maggio 2001
A tre anni dall’entrata in vigore, il DM 9 maggio 2001 ha
dimostrato di poter essere attuato in particolare nelle
regioni ove esiste una legislazione sul governo del
territorio di recente formazione, anche con
significative implementazioni della normativa
“minima” tramite gli strumenti di pianificazione.
In alcune regioni, in base a quanto suggerito dallo stesso
DM, il “controllo dell’urbanizzazione” è stato
incardinato nell’ambito delle procedure di
pianificazione ordinaria anche indipendentemente
dall’ambito oggettivo della direttiva “Seveso II”.
10
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Punti da mantenere:
-
-
livello “minimo” prescrittivo omogeneo sul territorio nazionale;
funzione e struttura di “guida” per la pianificazione nelle aree
RIR;
flessibilità di utilizzazione all’interno delle diverse LU.R. e nel
processo ordinario di pianificazione;
forma di “pianificazione strategica”, integrabile dagli strumenti
tipici del governo del territorio (PRG, PTCP);
[…] AGGIUNGERE PUNTI
11
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Punti da migliorare, sulla base dell’esperienza pregressa:
•
•
•
•
•
•
•
generalizzazione del metodo di verifica della compatibilità territoriale,
tenendo conto della classificazione delle destinazioni d’uso della disciplina
urbanistica;
metodo di verifica della compatibilità ambientale, tenendo conto delle
declaratorie di tutela già definite dagli strumenti di pianificazione e dai
vincoli esistenti, nonché della pericolosità degli stabilimenti;
semplificazione e unificazione dello scambio e archiviazione delle
informazioni;
definizione di processi, anche economici, per l’attuazione delle
previsioni di pianificazione e dei programmi integrati di intervento, con
il coinvolgimento del gestore nelle forme di perequazione e di
compensazione fondiaria laddove previste dalle LUR;
definizione delle aree “intorno” agli stabilimenti ove agisce la normativa;
incentivazione del processo di pianificazione in sostituzione del regime
“transitorio”, definizione dei criteri di miglioramento edilizio degli
immobili potenzialmente interessati da scenari di danno;
[…] AGGIUNGERE PUNTI
12
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Punti da innovare, in base all’esperienza pregressa:
• inserimento del “rischio tecnologico” nella struttura normativa
regionale sul “governo del territorio”, e differenziazione dei
livelli di pianificazione urbanistica anche per il RIR (strutturale /
operativo-conformativo);
• definizione di livelli di “messa in sicurezza” da raggiungere
tramite l’attuazione delle previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica e conseguente
applicazione dei principi di perequazione e compensazione a
tutti i soggetti privati, inclusi i gestori;
• verifica degli effetti e della sostenibilità socio-economica delle
misure di pianificazione delle aree a rischio di incidente rilevante
(ritenendo applicabile la direttiva sulla VAS per la verifica della
sostenibilità ambientale e assorbita tale verifica nelle VAS / VALSAT
derivanti da legislazioni regionali (Emilia e Romagna, Veneto,
Basilicata, Calabria, …) ;
• […] AGGIUNGERE PUNTI
13
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Obiettivo della discussione:
Definizione nel D.Lgs. di recepimento della direttiva
2003/105/CE degli obiettivi e dei criteri generali per
l’emanazione di una norma (DPCM?) relativa a “linee
guida” per il governo del territorio nelle aree a
rischio di incidente rilevante, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti […] ad ampia base
concertativa istituzionale e non, … e d’intesa con la
Conferenza Unificata per:
14
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
1. stabilire gli indirizzi nell’ambito della politica in materia di
assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, per la
formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione
dei suoli, tenendo conto dei “requisiti minimi” di sicurezza
stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001, al fine di prevenire gli incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla
necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di
sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:
– insediamenti di stabilimenti nuovi;
– modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
– trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché realizzazione di reti e
nodi delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità, nelle aree
potenzialmente interessate dagli effetti di incidente rilevante quali, ad
esempio, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di
particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di
vista naturale.
15
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. stabilire i criteri generali per la pianificazione
territoriale e urbanistica relativa agli immobili
interessati dal rischio di incidente rilevante per:
– garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili
potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso
sociale;
– garantire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni
culturali, paesistico-ambientali presenti nel contesto
potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante;
– garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza
dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli
occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità
ecologica delle imprese.
16
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
3. determinare, in base al principio di precauzione, i criteri
generali con i quali, le regioni, nell’ambito del
governo del territorio disciplinano gli elementi
aggiuntivi di sicurezza e di tutela delle persone e
dell’ambiente, ad esempio per quanto attiene gli
stabilimenti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 17 agosto
1999, n.334 o per l’eventuale adozione di misure di
sicurezza aggiuntive, nonché delle migliori
tecnologie disponibili e per gli stabilimenti esistenti
l’adozione delle misure tecniche complementari a
norma dell’articolo […]., tenendo conto dei vantaggi dei
socioeconomici dello sviluppo;
17
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
4. definire gli elementi che devono essere tenuti in
considerazione dalle regioni e dalle istituzioni
competenti nel quadro conoscitivo (descrizione
fondativa, statuto del territorio, …) relativo allo stato
del territorio, delle componenti ambientali e dei beni
paesaggistico-ambientali interessati da potenziali
scenari di incidente rilevante e che possono essere
utilizzati dai soggetti preposti alla pianificazione
territoriale e urbanistica anche ai fini della definizione
della base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e
gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la
compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 96/82/CE e il contesto
antropico e ambientale circostante, anche ai fini del
rispetto del principio di sostenibilità ambientale,
economica e sociale delle trasformazioni territoriali;
18
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
5. Introdurre eventuali previsioni di limitazioni interinali
all’edificazione, in aree predefinite, nelle more dell’adozione degli
strumenti urbanistici (solo manutenzione ordinaria e straordinaria) e
definire i criteri generali per la tutela della sicurezza delle
persone, della preservazione del capitale fisso sociale, nonché
per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, ambientalipaesistici, per la disciplina da parte delle regioni di:
- limitati interventi di trasformazione edilizia realizzabili negli
immobili potenzialmente interessati da scenari di incidente rilevante,
nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica;
- misure di incentivazione o sostitutive in caso di inerzia da
parte dei soggetti competenti, per la formazione di tali strumenti.
- definizione della valenza delle misure di salvaguardia per effetto
di tale adozione;
19
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
6. individuare gli elementi di semplificazione, sinergia e
unificazione delle informazioni e dei procedimenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per la
verifica delle condizioni di sicurezza del territorio e
dell’ambiente ai fini del controllo dell’urbanizzazione
nelle aree a rischio di incidente rilevante, tenendo conto,
in particolare, di quanto contenuto nella legislazione
regionale in materia di governo del territorio e degli
effetti mitiganti dei piani di sicurezza.
20
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
7 […] - AGGIUNGERE/TOGLIERE/MODIFICARE PUNTI
I “requisiti minimi” previsti dal D.M. 9 maggio 2001 restano
validi integralmente fino all’entrata in vigore delle
normative regionali di attuazione dei “principi
generali” […] oppure sono assorbiti nel nuovo
provvedimento delegato come norma “interinale”
fino alla legislazione regionale
21
Scarica

RECEPIMENTO MODIFICHE ALL`ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA