Linee guida per la pianificazione territoriale
e urbanistica nelle aree interessate dal
rischio di incidente rilevante
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA
DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II
Comitato tecnico-scientifico nazionale per l’attuazione
del DM 9 maggio 2001
Note introduttive alla discussione
1
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Le modifiche introdotte all’articolo 12 della direttiva 96/82/CE dalla direttiva
2003/105/CE indicano agli Stati membri di:
•
•
prevedere nella […] loro politica in materia di assetto del territorio e/o
altre politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione
tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune
distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone
residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di
trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di
particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale, dall’altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche
complementari a norma dell’articolo 5, per non accrescere i rischi delle
persone.
collaborare con la Commissione affinché, entro il 31 dicembre 2006 siano
emanati, da parte della medesima […] orientamenti che definiscano una
base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di
incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti
che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le
zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene
conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate presso i gestori
e di tutte le informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici
dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.
2
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Materie interessate
Potestà
Funzioni dello Stato
Governo del territorio
Legislazione concorrente
(art.117, comma 3
Cost.)
Determinazione dei principi
fondamentali – vedi
sentenza 303/2003 e
362/2003
Tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema
Legislativa esclusiva dello
Stato (art.117, comma 2,
lettera s) Cost.)
Potestà regolamentare –
sistema normativo
“complesso e differenziato”
- vedi sentenza 407/2002
Livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che
devono essere garantiti
su tutto il territorio
nazionale
Legislativa esclusiva dello
Stato (art.117, comma 2,
lettera m) Cost.)
Potestà regolamentare
Beni Culturali e
paesistico-ambientali
Tutela – Legislazione
esclusiva dello Stato
Valorizzazione –
Legislazione concorrente
Con Legge statale sono
disciplinate le forme di
coordinamento tra Stato e
Regioni (T.U. Beni Culturali
D.lgs. n.42/2004, …)
3
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Altre materie
Il PDL AC 153 e altri “Governo del territorio”
definisce tale materia come
[…] l’insieme delle attività conoscitive,
valutative, regolative, di programmazione, di
localizzazione e di attuazione degli interventi,
nonché di vigilanza e controllo, volte a
perseguire la tutela e la valorizzazione del
territorio, la disciplina degli usi e delle
trasformazioni dello stesso e la mobilità in
relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.
4
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Il governo del territorio, quindi, comprende:
• l’urbanistica (edilizia ed espropriazione);
• parte qua dei lavori pubblici e della difesa del suolo
(Cost. 303/03 e 362/03);
• il sistema di coordinamento con le materie pertinenti
e correlate (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali, livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, …)
5
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Osservazioni sintetiche circa lo stato di attuazione del
D.M. 9 maggio 2001
A tre anni dall’entrata in vigore, il DM 9 maggio 2001 ha
dimostrato di poter essere attuato in particolare nelle
regioni ove esiste una legislazione sul governo del
territorio di recente formazione, anche con
significative implementazioni della normativa
“minima” tramite gli strumenti di pianificazione.
In alcune regioni, in base a quanto suggerito dallo stesso
DM, il “controllo dell’urbanizzazione” è stato
incardinato nell’ambito delle procedure di
pianificazione ordinaria anche indipendentemente
dall’ambito oggettivo della direttiva “Seveso II”.
6
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Punti da mantenere:
-
livello “minimo” prescrittivo omogeneo sul territorio nazionale;
funzione e struttura di “guida” per la pianificazione nelle aree
RIR;
flessibilità di utilizzazione all’interno delle diverse L.U.R. e nel
processo ordinario di pianificazione;
forma di “pianificazione strategica”, integrabile dagli strumenti
tipici del governo del territorio (PRG, PTCP);
7
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Punti da migliorare, sulla base dell’esperienza pregressa:
•
•
•
•
•
•
generalizzazione del metodo di verifica della compatibilità territoriale,
tenendo conto della classificazione delle destinazioni d’uso della disciplina
urbanistica;
metodo di verifica della compatibilità ambientale, tenendo conto delle
declaratorie di tutela già definite dagli strumenti di pianificazione e dai
vincoli esistenti, nonché della pericolosità degli stabilimenti;
semplificazione e unificazione dello scambio e archiviazione delle
informazioni;
definizione di processi, anche economici, per l’attuazione delle
previsioni di pianificazione e dei programmi integrati di intervento, con
il coinvolgimento del gestore nelle forme di perequazione e di
compensazione fondiaria laddove previste dalle LUR;
definizione delle aree “intorno” agli stabilimenti ove agisce la normativa;
incentivazione del processo di pianificazione in sostituzione del regime
“transitorio”, definizione dei criteri di miglioramento edilizio degli
immobili potenzialmente interessati da scenari di danno;
8
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Punti da innovare, in base all’esperienza pregressa:
• inserimento del “rischio tecnologico” nella struttura normativa
regionale sul “governo del territorio”, e differenziazione dei
livelli di pianificazione urbanistica anche per il RIR (strutturale /
operativo-conformativo);
• definizione di livelli di “messa in sicurezza” da raggiungere
tramite l’attuazione delle previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica e conseguente
applicazione dei principi di perequazione e compensazione a
tutti i soggetti privati, inclusi i gestori;
• verifica degli effetti e della sostenibilità socio-economica delle
misure di pianificazione delle aree a rischio di incidente rilevante
(ritenendo applicabile la direttiva sulla VAS per la verifica della
sostenibilità ambientale e assorbita tale verifica nelle VAS / VALSAT
derivanti da legislazioni regionali (Emilia e Romagna, Veneto,
Basilicata, Calabria, …) ;
9
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Obiettivi della discussione:
• Individuare, definire e trattare gli argomenti da
inserire nelle “Linee guida” previste dal D.Lgs. di
modifica del D.Lgs. 334/99, implementando i “requisiti
minimi” previsti dal D.M. 9 maggio 2001, per:
– mettere a fattor comune tra Stato, regioni, province, comuni,
… le esperienze realizzate nel ambito della pianificazione
territoriale e urbanistica delle aree a rischio di incidente
rilevante;
– fornire, con le “linee guida” informazioni, modalità, esempi e
argomentazioni per consentire ai “soggetti destinatari” un
ulteriore progresso dei metodi e degli strumenti per la
“messa in sicurezza” del territorio.
10
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Mandato del nuovo D.Lgs.
DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005,
n.238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.
Art. 23
11
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attivita' produttive e per i beni e le
attivita' culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione
degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone
interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad
integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessita' di prevedere e
mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le
aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato
del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali
scenari di incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del
territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite
interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di
incidente rilevante.
12
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Resoconto della riunione del Comitato tecnicoscientifico per l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001
del 7 marzo 2005
Definizione nel D.Lgs. di recepimento della direttiva
2003/105/CE degli obiettivi e dei criteri generali per
l’emanazione di un DPCM relativo a “linee guida” per
il governo del territorio nelle aree a rischio di
incidente rilevante, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti […] ad ampia base
concertativa istituzionale e non, … e d’intesa con la
Conferenza Unificata per:
13
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
1. stabilire gli indirizzi nell’ambito della politica in materia di
assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, per la
formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione
dei suoli, tenendo conto dei “requisiti minimi” di sicurezza
stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001, al fine di prevenire gli incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla
necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di
sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:
– insediamenti di stabilimenti nuovi;
– modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
– trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché realizzazione di reti e
nodi delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità, nelle aree
potenzialmente interessate dagli effetti di incidente rilevante quali, ad
esempio, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di
particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di
vista naturale.
14
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. stabilire i criteri generali per la pianificazione
territoriale e urbanistica relativa agli immobili
interessati dal rischio di incidente rilevante per:
– garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili
potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso
sociale;
– garantire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni
culturali e paesistici presenti nel contesto potenzialmente
interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante;
– garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza
dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli
occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità
ecologica delle imprese.
15
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
3. determinare, in base al principio di precauzione, i criteri
generali con i quali, le regioni, nell’ambito del
governo del territorio disciplinano gli elementi
aggiuntivi di sicurezza e di tutela delle persone e
dell’ambiente, ad esempio per quanto attiene gli
stabilimenti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 17 agosto
1999, n.334 o per l’eventuale adozione di misure di
sicurezza aggiuntive, nonché delle migliori
tecnologie disponibili e per gli stabilimenti esistenti
l’adozione delle misure tecniche complementari a
norma dell’articolo […]., tenendo conto dei vantaggi dei
socioeconomici dello sviluppo;
16
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
4. definire gli elementi che devono essere tenuti in
considerazione dalle regioni e dalle istituzioni
competenti nel quadro conoscitivo (descrizione
fondativa, statuto del territorio, …) relativo allo stato
del territorio, delle componenti ambientali e dei beni
paesaggistico-ambientali interessati da potenziali
scenari di incidente rilevante e che possono essere
utilizzati dai soggetti preposti alla pianificazione
territoriale e urbanistica anche ai fini della definizione
della base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e
gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la
compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 96/82/CE e il contesto
antropico e ambientale circostante, anche ai fini del
rispetto del principio di sostenibilità ambientale,
economica e sociale delle trasformazioni territoriali;
17
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
5. Introdurre eventuali previsioni di limitazioni interinali
all’edificazione, in aree predefinite, nelle more dell’adozione degli
strumenti urbanistici (solo manutenzione ordinaria e straordinaria) e
definire i criteri generali per la tutela della sicurezza delle
persone, della preservazione del capitale fisso sociale, nonché
per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, ambientalipaesistici, per la disciplina da parte delle regioni di:
- limitati interventi di trasformazione edilizia realizzabili negli
immobili potenzialmente interessati da scenari di incidente rilevante,
nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica;
- misure di incentivazione o sostitutive in caso di inerzia da
parte dei soggetti competenti, per la formazione di tali strumenti.
- definizione della valenza delle misure di salvaguardia per effetto
di tale adozione;
18
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
6. individuare gli elementi di semplificazione, sinergia e
unificazione delle informazioni e dei procedimenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per la
verifica delle condizioni di sicurezza del territorio e
dell’ambiente ai fini del controllo dell’urbanizzazione
nelle aree a rischio di incidente rilevante, tenendo conto,
in particolare, di quanto contenuto nella legislazione
regionale in materia di governo del territorio e degli
effetti mitiganti dei piani di sicurezza.
19
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
I “requisiti minimi” previsti dal D.M. 9 maggio 2001 restano
validi integralmente e le linee guida rappresentano
una implementazione di tali requisiti minimi, in base
a quanto acquisito dai risultati del programma di
accompagnamento all’attuazione del DM stesso e al
contributo dei soggetti istituzionali e non, sui diversi
argomenti che compongono il quadro di riferimento
della pianificazione del territorio nelle aree a rischio
di incidente rilevante.
20
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Proposta di argomenti per le linee guida
21
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Premessa
Contenuti minimi della pianificazione territoriale e urbanistica
nelle aree a rischio di incidente rilevante – Il D.M. 9 maggio 2001
Legislazione regionale, implementazione delle norme relative al
governo del territorio - finalità e contenuti
Quadro conoscitivo territoriale e ambientale nelle aree a
rischio di incidente rilevante e valutazioni di sostenibilità
territoriale, ambientale e sociale
Modalità di attuazione della pianificazione territoriale e
urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante
Metodi e strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante e il governo
del territorio, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali e paesistici
Armonizzazione e coerenza delle normative di settore con la
pianificazione delle aree RIR
22
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
1. Premessa
•
•
•
Presupposti normativi per la formazione di “linee guida” per la pianificazione
territoriale e urbanistica nelle aree interessate dal rischio di incidente rilevante. Le
modifiche introdotte dalla direttiva 2003/105/CE all’articolo 12 della Direttiva
96/82/CE.
Il percorso di attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 9
maggio 2001, relativo a “requisiti minimi” per la pianificazione delle aree a rischio
di incidente rilevante. Il complesso delle normative della pianificazione RIR come
sistema dinamico finalizzato al miglioramento progressivo della sicurezza
del territorio.
Le materie interessate dalla pianificazione RIR: governo del territorio, tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e paesaggistici, livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale. (vedi sentenze CC 303/03 – 407/02 – 215/05).
Mantenimento del D.M. 9 maggio 2001 per quanto attiene modalità di
attuazione (fasi di pianificazione) e i “requisiti minimi” omogenei sul
territorio nazionale, individuazione dei “contenuti minimi” della
pianificazione territoriale e urbanistica. Individuazione degli strumenti
(legislazione, atti regolamentari, circolari, …) con i quali è possibile
intervenire per integrare / implementare le parti “disponibili” e quelle
considerate “indisponibili” o condizionate a limiti minimi.
23
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. Contenuti minimi della pianificazione territoriale e urbanistica
nelle aree a rischio di incidente rilevante – Il D.M. 9 maggio
2001
•
Analisi del DM 9 maggio 2001 sotto il profilo dei “requisiti
minimi” e delle eventuali parti implementabili.
•
Ricognizione dei requisiti minimi e delle parti “disponibili”
per interventi di regolamentazione regionale o per alternative
proponibili negli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica. Principi generali e limiti di intervento per i
requisiti minimi.
…
•
Processo di pianificazione del territorio per gli stabilimenti
esistenti e possibilità di utilizzo delle misure tecniche aggiuntive e
di processi di pianificazione strategica, strumenti “strutturali” e
operativi.
…
24
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
3. Legislazione regionale, implementazione delle norme relative al
governo del territorio - finalità e contenuti
•
Il contesto normativo del governo del territorio regionale e
nazionale: nuovi istituti giuridici, strumenti e obiettivi da applicare alla
pianificazione RIR. Strategie integrate di intervento per la riduzione del
rischio tecnologico, la riduzione della vulnerabilità territoriale e
ambientale e per la mitigazione degli impatti degli incidenti rilevanti.
La pianificazione delle aree RIR tiene conto di tutte le componenti:
•
territoriali,
•
infrastrutturali,
•
tecnologiche,
•
ambientali ed ecologiche
•
di tutela dei beni culturali e paesistici
•
sociali ed economiche
presenti nell’ambito considerato, in relazione al quadro conoscitivo e in
base alle normative nazionali e regionali sul governo del territorio.
25
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
4. Quadro conoscitivo territoriale e ambientale nelle aree a rischio
di incidente rilevante e valutazioni di sostenibilità territoriale,
ambientale e sociale
•
•
•
•
Analisi dei modelli di quadro conoscitivo presenti nelle normative
regionali (Veneto, Emilia e Romagna, Basilicata, Calabria, …) e
individuazione delle categorie territoriali e ambientali (destinazioni
urbanistiche ed edilizie, densità fondiarie, elementi vulnerabili puntuali,
beni ambientali, infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche, …). Rischio
tecnologico e rischio naturale (in particolare: sismico e idrogelogico).
Strumenti di valutazione della sostenibilità economica, sociale e
ambientale presenti nelle normative regionali applicabili al rischio
tecnologico – VAS (vedi VALSAT Emilia e Romagna).
Informazioni relative agli stabilimenti e informazioni desumibili dei
documenti di sicurezza (RDS, notifica, SGS), comparazione e coerenza
delle informazioni sul rischio tecnologico. Sportello unico per la
produzione di beni e servizi e documentazione da fornire al gestore (in
alternativa alla presentazione da parte di quest’ultimo)
…
26
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
5. Modalità di attuazione della pianificazione territoriale e
urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante
•
Tenendo conto dei contenuti e dei requisiti “minimi”,
individuazione degli argomenti e delle possibilità di introdurre
alternative a quanto indicato nel DM 9 maggio 2001 indicare le
possibilità e le alternative tecniche di implementazione della
normativa, anche a livello degli strumenti di pianificazione,
oppure con apposite normative regionali o altri atti
amministrativi e interpretativi.
…
•
•
•
•
•
metodo di valutazione del rischio tecnologico
compatibilità territoriale
compatibilità ambientale
regime transitorio
…
27
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
- metodo di valutazione del rischio tecnologico
•
Analizzare e descrivere le diverse possibilità di valutazione
del rischio tecnologico già utilizzate (DM 9 maggio 2001,
metodo indicizzato, ….) ed eventualmente quelli utilizzabili.
•
Verificare i limiti di attendibilità di ciascun metodo, da
dichiarare in sede di identificazione del rischio, ai fini
dell’assunzione di responsabilità per le scelte di
pianificazione del territorio (requisito mimino). Valore minimo
della probabilità (10-6), rispetto a valori inferiori previsti dal DM 9
maggio 2001, raggiungibile tramite l’inserimento di fattori
correttivi (qualità dell’azienda, condizioni di vulnerabilità di
contesto, …) da assumere con legge regionale.
28
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
compatibilità territoriale
Proposta di Modifica della tabella 1 con indicazione delle destinazioni d’uso
secondo la nomenclatura contenuta negli strumenti urbanistici con
definizione delle categorie urbanistiche ed edilizie. Le categorie generali di
destinazione urbanistica degli immobili sono:
•
residenza;
•
attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione dei beni e alla
prestazione dei servizi;
•
attività turistiche, commerciali e direzionali;
•
attività agricole.
Indice di fabbricazione fondiaria sostituibile con la densità fondiaria (effettiva o
prevista). Possibilità di definire “intervalli” di compatibilità per le diverse
categorie (es. fascia B ift da 1,5 a 4,5 mc/mq diviso in 1,5 – 2,5; 2,5 – 3,5; 3,5
– 4,5
Inserimento delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche (individuare metodo
di valutazione della vulnerabilità).)
compatibilità ambientale
Livello di effetto “grave” e “significativo” requisito minimo.
Individuazione di processi di valutazione della compatibilità legati a
pericolosità effettiva dello stabilimento e alla vulnerabilità ambientale.
…
29
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
–
regime transitorio
Definizione del rapporto tra misure di salvaguardia e
regime transitorio, individuazione di misure interinali per la
definizione dell’ambito di applicazione del regime transitorio,
rapporto tra le verifiche di compatibilità con il rischio
tecnologico e disciplina edilizia (DPR 380/2001). Introduzione,
con legge regionale, di limiti alle categorie di intervento
edilizio (Ma, Ms, RRC. …) nel periodo di applicazione del
regime transitorio e divieto di incrementare il carico urbanistico
(incremento vulnerabilità territoriale) nel periodo di
applicazione del regime transitorio. […]
30
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
6. Metodi e strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nelle
aree a rischio di incidente rilevante e il governo del territorio, la
tutela dell’ambiente e dei beni culturali e paesistici
Note tecniche, modelli, strumenti, ecc. operativi da descrivere, rispetto agli argomenti elencati di
seguito (l’elenco è indicativo)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
pianificazione territoriale e di area vasta – ambiti e possibilità di copianificazione,
cooperazione istituzionale e ambiti “consortili” di pianificazione.
pianificazione urbanistica, perequazione e compensazione, piano strutturale e
operativo, regime transitorio e misure di salvaguardia.
pianificazione integrata e complessa nelle aree RIR
pianificazione delle aree RIR e disciplina edilizia prestazionale
pianificazione delle aree RIR , ambiente ed ecosistema
pianificazione delle aree RIR e beni culturali e paesaggistici
sostenibilità economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione territoriale
e urbanistica nelle aree RIR
sinergie tra la pianificazione territoriale e urbanistica, la gestione del rischio
tecnologico, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali e
paesaggistici
pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante e
piani di emergenza esterna - Individuazione degli elementi e dei processi condivisibili tra
pianificazione del territorio e pianificazione di emergenza esterna (vedi linee guida PEE).
Tempi e modalità di attivazione
31
dei due processi di pianificazione.
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
7. Armonizzazione e coerenza delle normative di settore con la
pianificazione delle aree RIR
•
•
•
•
•
•
Rapporto con le normative sul GPL e quelle del TU PS (tabelle di
comparazione, …)
Effetto domino
Aree di crisi ambientale, ecc..
Trasporto delle merci pericolose – vettori, infrastrutture
Piani regolatori portuali e attività dei Porti, depositi costieri
…
32
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Allegati tecnici e riferimenti internet (se necessari)
Es:
• archivio stabilimenti del MATT-APAT, format istituzionali acquisizioni
informazioni sugli stabilimenti, per dati e informazioni sulla vulnerabilità
territoriale e ambientale reperibili da esempi di pianificazione, ecc.
• archivi normativi, bibliografie, ecc.
• …
33
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Linee guida per la Pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree