Adempimenti per le holding elenco di cui all’art.113 D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 Andrea Coloni – Dottore Commercialista Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona ADEMPIMENTI PER LE HOLDING ISCRITTE ALL’ELENCO DI CUI ALL’ART.113 D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 1. Verifica e attestazione dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali (art. 109, D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385; D.M. 30 dicembre 1998, n.516). 2. Verifica e attestazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari (art. 108, D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385; D.M. 30 dicembre 1998, n.517). Adempimenti per le holding iscritte all’elenco di cui all’art.113 D.Lgs. 1° settembre 1993 3. Comunicazione tempestiva all’Unità di Informazione Finanziaria (presso Banca d’Italia) della variazione dei dati indicati nella domanda d’iscrizione utilizzando il modello U.I.F. “ARVAR” (Circolare U.I.C 4 settembre 1996). 4. Indicazione nella corrispondenza, negli atti e in ogni forma di rappresentazione dell’attività al pubblico, del codice numerico d’iscrizione presso l’Ufficio Italiano dei Cambi (punto 5, Circolare U.I.C. 4 settembre 1996). Adempimenti per le holding iscritte all’elenco di cui all’art.113 D.Lgs. 1° settembre 1993 5. Collegio sindacale per comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze delle violazioni nel trasferimento di titoli al portatore e denaro contante pari o superiore a 12.500,00 euro e altre infrazioni mediante assegni e libretti. 6. La Holding non ha obblighi di monitoraggio e segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria delle altre cariche assunte da Amministratori e Sindaci. ALTRE NORME SPECIFICHE DI RIFERIMENTO: OBBLIGHI, VERIFICHE E ADEMPIMENTI - Verifica della congruenza delle attività dichiarate al Registro delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate. - Posta elettronica certificata. Gli intermediari finanziari devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata attraverso la quale transitano richieste e risposte alle indagini finanziarie svolte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza (art.32, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005, n.188870). ALTRE NORME SPECIFICHE DI RIFERIMENTO: OBBLIGHI, VERIFICHE E ADEMPIMENTI - Comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti. Gli intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe dei rapporti mensilmente, e archiviate in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. (art.7, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n.9647).