MONITORAGGIO FISCALE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI E DEI PAGAMENTI DA E PER L’ESTERO SOGGETTI OBBLIGATI ADEMPIMENTI SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON AGENZIA DELLE ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA. COORDINAMENTO (Provvedimento dell’8 agosto 2014) 1 MONITORAGGIO FISCALE HA PER OGGETTO: Pagamenti a soggetti esteri – sistema di monitoraggio disciplinato dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, modificato in base all’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97; – sono oggetto di rilevamento gli importi pari o superiori ai 15.000 euro, ad opera di ciascun operatore sottoposto ad obblighi anti-riciaclaggio (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, altri soggetti ed imprese); – gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere i dati delle operazioni di trasferimento e delle movimentazioni, anche con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Movimenti transfrontalieri di denaro ed altri mezzi di pagamento – sistema di monitoraggio disciplinato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195; – sono oggetto di dichiarazione preventiva da parte di ciascun soggetto interessato, da presentare o trasmettere, anche telematicamente, all’Agenzia delle Dogane, per importi singoli o frazionati pari o superiori a 10.000 euro; – Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale. 2 FONTI La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227. L’articolo 9, comma 1, lettera a) ha sostituito il testo dell’art. 1 del decreto legge 167/1990 testo in vigore dal: 4-9-2013 Art. 1. Trasferimenti attraverso intermediari. 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali. 3 misure introdotte dalla legge 97/2013 La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227. L’articolo 9, comma 1, lettera b) ha sostituito il testo dell’art. 2 del decreto legge 167/1990 testo in vigore dal: 4-9-2013 Art. 2. Trasferimenti attraverso non residenti 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'unita‘ speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante Generale della Guardia di Finanza o autorita' dallo stesso delegata: a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni. 4 MONITORAGGIO FISCALE • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Art. 1, comma 2 u) «titolare effettivo»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto 5 MONITORAGGIO FISCALE ALLEGATO TECNICO AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO (d.Lgs. n. 231/2007) 2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo. 1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; 6 MONITORAGGIO FISCALE ALLEGATO TECNICO AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO (d.Lgs. n. 231/2007) 2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo. 1. Per titolare effettivo s'intende: b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica 7 I destinatari delle richieste di cui all’art. 2, comma 1, lettera a del d.l. 167/1990 : intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Art. 11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento19; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) 20 Lettera così soppressa dall’art. 27, comma 1, lettera b) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione cfr. l’art. 27, comma 1-bis, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141. m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB21; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5822; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero23; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5824; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB25; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La lettera così recitava: “d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero” . 8 I destinatari delle richieste di cui all’art. 2, comma 1, lettera b del d.l. 167/1990 : intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria oltre a quelli indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui agli articoli 12,13 e 14 del medesimo decreto legislativo Art. 12 Professionisti 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 1235. 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III. 9 Revisori contabili e altri soggetti Art. 13 Revisori contabili 1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono: a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. 2-bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Art. 14 Altri soggetti 1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate38: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 10 Uffici e reparti autorizzati a effettuare le richieste AGENZIA DELLE ENTRATE, previa autorizzazione del Direttore Centrale accertamento, le richieste sono inoltrate dall’ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) costituito in attuazione dell’art. 12, comma3 , del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 Decreto Anti Crisi Pubblicato nella GU n. 150 del 01/07/2009 Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali 3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. LA GUARDIA DI FINANZA, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti Speciali, (DELEGATO COMANDANTE GENERALE) le richieste sono inoltrate dai reparti speciali di cui all’art. 6 comma 2, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n 34. Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (GU n.44 del 23-2-1999 ) Comandi e organi dei reparti speciali 1. Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale. 2. I nuclei speciali: a) sono unita' ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. 3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali. 11 Unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (GU n.150 del 1-7-2009 ) Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179). Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di Finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. 12 Uffici e reparti autorizzati a effettuare le richieste UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI Email: [email protected] Telefono: 0650545262 Sede: via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma Reparti Speciali Gdf: COMANDO REPARTI SPECIALI: COMANDO TUTELA FINANZA PUBBLICA NUCLEO SPECIALE TUTELA ENTRATE NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE NUCLEO SPECIALE PUBBLICA AMMIN. COMANDO TUTELA ECONOMIA NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONI SULLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA COMANDO UNITA’ SPECIALI NUCLEO SPECIALE COMMISSIONI PARLAMENTARI D’INCHIESTA NUCLEO SPECIALE PRIVACY NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI NUCLEO SPECIALE RADIODIFFUSIONE ED EDITORIA. 13 Coordinamento L’UCIFI ed il COMANDO REPARTI SPECIALI della G. di F. assicurano: coordinamento delle attività di prevenzione contrasto dei fenomeni di trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero attraverso le richieste avanzate nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 11, commi 1, 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 anche al fine di evitare duplicazioni delle richieste . 14 MONITORAGGIO FISCALE Il provvedimento dell’8 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, determina modalità e tempi delle richieste di informazioni sui trasferimenti di risorse finanziarie e di mezzi di pagamento (investimenti e attività) da e per l’estero, realizzati da Persone Fisiche, Enti non commerciali, Società Semplici ed Associazioni. Tali norme attuano le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge Finanziaria Europea n. 97/2013, che hanno modificato in maniera significativa la disciplina del monitoraggio fiscale (DL 167/1990) al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti le attività economiche e finanziarie con l’estero. Oltre alla funzione di rilevamento dei pagamenti da e verso l’estero, disposta a carico degli intermediari finanziari che dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di trasferimento che hanno interessato Persone Fisiche, Enti non commerciali, Società Semplici ed Associazioni, è stato anche previsto che l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate ed i Reparti speciali della Guardia di Finanza, previa autorizzazione (del Direttore Centrale Accertamento per l’Agenzia o del Comandante Generale), possano richiedere: notizie riguardanti specifiche operazioni; dati e notizie sul conto dei contribuenti che le effettuano. Oggetto di rilevazione per il monitoraggio sono i pagamenti intercorsi da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro, sia con unica operazione che con più operazioni collegate) per le quali vige, ordinariamente, l’obbligo di registrazione. Professionisti contabili e legali, revisori contabili ed altri soggetti che svolgono attività finanziarie (di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Dlgs 231/2007) sono tenute, invece, a fornire tutti gli elementi in loro possesso o che devono rilevare per le singole operazioni della specie chiarimenti su specifiche operazioni e sui titolari effettivi dei movimenti. 15 TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTE Richieste e risposte (delle quali il provvedimento specifica formati ammessi e termini), in via ordinaria, vanno effettuate attraverso la Posta elettronica certificata, per cui, tutti i potenziali interessati devono comunicare il loro indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre, attraverso i servizi telematici Entratel o Fiscooline. L’utilizzo della PEC avviene in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. 28 marzo 2005, n. 97) Articolo 4 - Utilizzo della posta elettronica certificata 1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge. 2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, e' quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma. Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” G.U. 15 novembre 2005, n. 266) Articolo 7 - Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata 1. I messaggi di cui all’articolo 6, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall’allegato. 2. I certificati di firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell’iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore. 3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma. 16 FORMATO E CONTENUTO DELLE RICHIESTE Le richieste nei confronti dei soggetti indicati nell’art.11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono effettuate utilizzando esclusivamente la procedura telematica già in uso di cui all’art. 32, terzo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei relativi provvedimenti di attuazione Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Art. 32 comma 3 Poteri degli uffici 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; Le richieste nei confronti degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (di cui all’art. 11, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) dei professionisti (art. 12), dei revisori contabili (art. 13) e degli altri soggetti (art. 14) sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’art. 32, comma 1, n. 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Art. 32 comma 1 e 8 bis Poteri degli uffici Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; 17 FORMATO E CONTENUTO DELLE RICHIESTE Le richieste nei confronti dei soggetti indicati nell’art.11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono effettuate formate secondo lo schema XML dell’agenzia delle entrate e firmate digitalmente dal responsabile dell’ufficio o dal Comandante dei Reparti speciali della G di F. 18 COMUNICAZIONE DELLA PEC Entro il 31.10.2014 I soggetti di cui agli art. 11,12,13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 , il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line. 19 FORMATO E CONTENUTO DELLE RISPOSTE LE RISPOSTE DA PARTE DEGLI INTERMEDIATRI FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 FORMATE SULLA BASE DELLO SCHEMA XML, SONO FIRMATE DIGITALMENTE DAL RESPONSABILE DELLA SEDE O DELL’UFFICIO DESTINATARI DELLE RICHIESTE O DA ALTRA PERSONA DA QUESTI DELEGATA. LE RISPOSTE DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, HANNO LA CARATTERISTICA DI UN DOCUMENTO STATICO NON MODIFICABILE E NEI SEGUENTI FORMATI .PDF,.JPG,.GIF,.TIFF. E’ CONSENTITO IL FORMATO COMPRESSO .ZIP LE RISPOSTE POSSONO CONTENERE DOCUMENTI ALLEGATI IN FORMATO DIGITALE NON MODIFICABILI CON FORMATO .PDF,.JPG,.GIF,.TIFF. E’ CONSENTITO IL FORMATO COMPRESSO .ZIP 20 Obblighi antiriciclaggio del professionista Adeguata verifica della clientela Obblighi antiriciclaggio del professionista Segnalazioni operazioni sospette comunicazione delle infrazioni Formazione del personale Art. 16 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili identificazione del cliente Gli obblighi di adeguata verifica si devono applicare ai nuovi clienti successivi al 29.12.2007 e, fatta salva la valutazione del rischio presente, anche alla clientela precedente fin dal primo contatto utile; identificazione del cliente. E’ estremamente importante sapere chi e perché va identificato nell’ambito dell’operazione che ci viene sottoposta; identificare il soggetto sbagliato comporta, come conseguenza, la mancata registrazione del cliente o del titolare effettivo nell’Archivio Unico Informatico (AUI) o negli archivi e/o registri alternativi, fatto che è sanzionato penalmente, come delitto, con una multa. La verifica dell’identità, che può essere diretta, indiretta o a distanza, deve essere compiuta, al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale. 22 L’adeguata verifica della clientela chiedere ed ottenere informazioni (obbligo del cliente di fornire informazioni) Dopo aver identificato il cliente e l’eventuale diverso titolare effettivo, i professionisti dovranno ottemperare all’obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale. • E’ stato previsto nel decreto legislativo 231/2007 uno specifico obbligo (Art. 21 obblighi del cliente) a carico del cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consentire l’identificazione del titolare effettivo. E’ stata all’uopo introdotta anche una specifica sanzione di natura penale contravvenzionale (arresto e ammenda) per il cliente, che non fornisca le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, o le fornisca false. Il cliente ha il preciso obbligo di fornire “per iscritto e sotto la sua responsabilità” (anche penale) tutte le informazioni necessarie. 23 L’adeguata verifica della clientela il monitoraggio e il controllo Durante tutto il periodo di svolgimento della prestazione professionale deve essere eseguito quello che il legislatore dell’antiriciclaggio definisce un “controllo costante” da eseguirsi analizzando, a mano a mano che vengono compiute, le transazioni concluse durante tutta la durata della prestazione professionale, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista tenuto all'identificazione ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Qualora il professionista o il revisore non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, (se, ad esempio, impossibilitato a raccogliere le dovute informazioni per ostruzionismo, riluttanza o voluta imprecisione del cliente nel fornire i dati richiesti) non può instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali oppure deve porre fine al rapporto o prestazione già in essere, valutando l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. 24 OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI DELL’AEREA CONTABILE/FISCALE I professionisti e anche i revisori legali, devono procedere ad un'adeguata verifica della clientela in ogni caso quando: la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile); vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; (ciò significa che l’obbligo di adeguata verifica scatta ogni qual volta sussista il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal fatto che l’operazione ne risulti normalmente esclusa, come nel caso di redazione o trasmissione di dichiarazioni fiscali o anche di pratiche di amministrazione del personale.) vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. 25 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI Capo II Obblighi di registrazione ART 36 E SUCC. Gli obblighi di registrazione previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 sono assolti riportando nel relativo Archivio Unico Informatico (AUI) o nel registro della clientela le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica 26 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI Capo II Obblighi di registrazione ART 36 E SUCC. Le informazioni oggetto di registrazione devono essere raccolte affinché possano: essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o per corrispondenti analisi, effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente ; essere utilizzate ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti (e quindi al ricorrere dei presupposti previsti dal DPR 600/73 per le imposte dirette e dal DPR 633/72 per l’Imposta sul Valore Aggiunto) 27 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI informazioni obbligatorie da registrare la data di instaurazione (conferimento dell’incarico) e i dati identificativi del cliente, del suo rappresentante e del titolare effettivo, una sintetica descrizione della tipologia della prestazione professionale fornita, oltre allo scopo e alla natura prevista della prestazione professionale; tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e di quello per conto del quale eventualmente opera. 28 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI quando registrare le informazioni obbligatorie Le informazioni di natura obbligatoria, devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all’accettazione dell’incarico professionale o all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale (quest’ultima possibilità riguarda le sole prestazioni di durata istantanea o comunque molto breve) e devono essere conservate per un periodo di dieci anni. • Gli obblighi di registrazione non si applicano nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 29 Gli obblighi di conservazione dei dati Gli obblighi di conservazione sono di durata decennale a decorrere dall’ultimazione della prestazione e riguardano: L’archivio informatizzato (AUI) o il registro della clientela, con tutti i dati ivi inseriti relativi alla prestazione professionale, compresa la data di cessazione della stessa; la copia o i riferimenti (non è obbligatorio, ma consigliabile, conservare fotocopia del documento d’identità) dei documenti acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, oltre a tutti i dati relativi alla prestazione professionale se si è optato per la tenuta del registro della clientela dove, si ribadisce, vanno indicati solo i dati identificativi del cliente; le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari; I professionisti dovranno conservare nel FASCICOLO DEL CLIENTE quanto indicato che, assieme all’AUI o al registro della clientela, costituiranno la cosiddetta “pratica” da archiviare sotto il nome del cliente, in un archivio (faldone, fascicolo, cartella, ecc...) da conservare se possibile separatamente da altre forme di archiviazione relative alla clientela, allo scopo di poterlo consegnare, a chi, avendone titolo ne facesse legittimamente richiesta 30 Il fascicolo del cliente il FASCICOLO DEL CLIENTE potrà essere TENUTO ANCHE CON MODALITÀ INFORMATICHE, nel rispetto degli adempimenti previsti in materia, con particolare riguardo a CNIPA, MEF e Tesoro, soprattutto per quanto concerne software, hardware e smart card. Potranno, quindi, essere generate cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti. Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre se è in forma cartacea allora bisognerà procedere alla sua scannerizzazione. Affinché il documento conservato mediante modalità informatiche abbia validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all’apposizione della FIRMA DIGITALE e, ove sia necessaria la data certa, anche della MARCA TEMPORALE. 31 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE ART. 41 E SUCC. il professionista dovrà avere cura di avvalersi delle informazioni fornite nel corso dell’identificazione per individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte o da svolgere e al profilo di rischio del cliente, basandosi sia sugli aspetti oggettivi delle attività, sia sugli aspetti soggettivi del cliente. Occorre considerare e valutare le caratteristiche, l’entità e la natura dell’operazione o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate 32 Obbligo della segnalazione L’obbligo di segnalazione a carico dei professionisti sorge se i medesimi sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, che siano state compiute, che siano state tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. E’ da considerarsi sospetta, per il professionista, qualsivoglia attività, anche solo apparentemente finalizzata al compimento degli illeciti previsti dalla norma e indipendentemente dal fatto che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo si sia o meno effettivamente concretizzato. 33 L’esclusione dall’obbligo di segnalazione Non vi è alcun obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. L’esclusione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è applicabile per estensione ai giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie (ADR) avanti gli organismi di conciliazione ed anche alle consulenze tecniche di parte (CTP), anche se queste ultime, al contrario di arbitrati, conciliazioni e CTU devono essere registrate e assoggettate ad adeguata verifica della clientela.(Nota MEF n. 65633 del 12.06.2008) a differenza di avvocati e notai per i quali l’esclusione è normativamente prevista, non vi è una esplicita esenzione dalla registrazione e dall’assoggettamento ad adeguata verifica della clientela per le pratiche di contenzioso espletate dal professionista di area contabile/fiscale, ancorché, come abbiamo visto, viga per tutti l’esonero dall’obbligo di segnalazione. 34 Inoltro della segnalazione sospetta In ambito professionale la norma prevede la possibilità (solo per notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro) che le segnalazioni possano essere indirizzate, di volta in volta, agli Ordini professionali che poi le inoltreranno senza ritardo e integralmente all’UIF eliminando il nome del professionista segnalante e quindi in forma totalmente anonima. 35 Obblighi di comunicazione delle infrazioni Le comunicazioni d’infrazione riguardano tutte le regole previste in materia di seguito elencate, e tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio: 1. trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; Una rilevante novità introdotta nel 2009 dal D.lgs. 151 è il concetto di “valore oggetto di trasferimento” in sostituzione di quello di “valore dell’operazione”. 2. assegni bancari e postali emessi, trasferiti o presentati all’incasso per importi pari o superiori a 1.000 euro senza recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 3. assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (non girati unicamente) trasferiti o presentati per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa, da soggetto diverso dall’emittente; 4. assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi, trasferiti o presentati all’incasso per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 5. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro; 6. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro esistenti alla data del 6 dicembre 2011, non estinti dal portatore ovvero con il loro saldo non ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012; 7. trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con omissione della comunicazione da parte del cedente, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario, dell’accettazione di questi, e della data del trasferimento. 8. Trasferimento in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante effettuato per il tramite dei cosiddetti “money transfer”, pari o superiore a 1.000 euro. 9. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. 10. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. Destinatarie delle comunicazioni sono le Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS), che hanno sostituito dal 01.03.2011 le soppresse Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, di cui però soltanto sei sono competenti alla trattazione delle contestazioni per singoli rilievi superiori a 250.000 euro (non oblabili) 36 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE i professionisti e gli ordini professionali (così come tutti gli altri soggetti obbligati) adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di una corretta applicazione delle disposizioni del decreto. I programmi di formazione devono essere finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Nel caso in cui l’attività venga svolta in forma associata o societaria, è obbligo della società o dell’associazione farsi carico della formazione del personale. La formazione è obbligatoria: con cadenza annuale; deve essere erogata organicamente (non suppliscono all’obbligo in parola, secondo la prassi interpretativa dell’UIC, l’autoformazione o la partecipazione episodica di qualche elemento della struttura a convegni ed iniziative esterne di portata generale); deve essere concordata tra il “dominus” ed i suoi collaboratori; deve essere relazionata annualmente. 37 Art. 55. Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata. 38 Art 57 principali sanzioni amministrative Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 39 Art 58 principali sanzioni amministrative Art. 58. Violazioni del Titolo III 7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.( Obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze delle infrazioni ) 40 CHIUSURA In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.L. 167/90, come sostituito dall’art.9, comma 1°, lett. b della L. 6-8-2013, n.97, in materia di controlli fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’8 agosto 2014 è stato emanato un provvedimento (prot. 2014/105953) concernente le modalità riguardanti le richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. 41 CHIUSURA - LE RICHIESTE DEI DATI DEL MONITORAGGIO Le richieste possono essere inoltrate, previa autorizzazione del Direttore Centrale accertamento, dall’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e, per la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei reparti speciali, dai reparti speciali stessi. Le richieste sono indirizzate ai seguenti intermediari: a) banche, Poste SpA, SIM, SICAV, imprese di assicurazione e società fiduciarie (art. 11, commi 1° e 2° del D. Lgs. 231/2007); b) oltre ai soggetti di cui alla precedente lettera a), professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai), revisori contabili e altri soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D. Lgs. 231/2007. L’oggetto delle richieste rivolte agli intermediari di cui alla lettera a) è costituito dalle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, registrate a norma dell’art. 36, comma 2°, lett b) del richiamato D. Lgs. 231/2007 (disposizioni antiriciclaggio), intercorse con l’estero eseguite per conto oppure a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni a norma dell’ art. 1 del D.L,. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate). Nelle richieste vengono riportati anche il periodo temporale di riferimento, di durata non superiore a 12 mesi, la causale dell’operazione (es. bonifico da o per l’estero), il Paese estero interessato e, in caso di richiesta nominativa, i relativi dati anagrafici. Le richieste agli intermediari finanziari devono essere formulate esclusivamente per via telematica, mentre nei confronti degli altri soggetti si devono utilizzare le modalità previste dal sistema PEC (Posta Elettronica Certificata) i cui indirizzi devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate 42 CHIUSURA - LE RICHIESTE DEI DATI DEL MONITORAGGIO Le risposte devono contenere, tra gli altri, i seguenti dati: - data, causale, importo e tipologia dell’operazione, - eventuale rapporto continuativo movimentato (conto corrente, deposito, etc.) o, in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante, - dati identificativi dei soggetti che hanno dato l’ordine di pagamento, ivi compresi i soggetti delegati e i titolari effettivi, - gli eventuali dati identificativi dell’intermediario finanziario estero. Per quanto concerne, invece, le richieste rivolte ai soggetti di cui alle precedente lettera b), gli stessi sono tenuti a fornire l’identità dei titolari effettivi rilevati in base alla normativa antiriciclaggio con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o a rapporti alle stesse collegate. 43