Holding di partecipazioni Adempimenti non fiscali Anagrafe tributaria Confindustria Verona, 14 maggio 2009 dott. prof. Franco Vernassa Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona Anagrafe tributaria norme e prassi A) Le norme fiscali: • Art. 7 del D.P.R. 22/9/1973 n. 605; • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 19/1/2007; • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 29/2/2008 e successiva modifica del 20/3/2008; • Art. 10, co. 1 e 1-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471. B) La prassi: • Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 4/8/2006, par. 47; • Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 19/10/2006; • Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 4/4/2007; • Risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E del 28/3/2008; • Risoluzione Agenzia Entrate n. 163/E del 18/4/2008; • Avvisi del Settore Analisi e Ricerca della Direzione Centrale Accertamento; • Circolare Guardia di Finanza n. 1/2008. Anagrafe tributaria Associazioni di categoria Le circolari/comunicazioni delle Associazioni di categoria: Lettera ABI del 5/2/2007, prot. TR/000605; Circolare n. 1 del 28/5/2007 di Assoholding; Circolare n. 2 del 22/4/2008 di Assoholding; Comunicazione Assoholding del 23/6/2008; Comunicazione Asssofiduciaria n. COM/2008/029 del 13/6/2008. Anagrafe tributaria La norma base (DPR 605/1973, art. 7) L’art. 7, co. 6 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 afferma che: “Le banche, la società Poste Italiane spa e gli intermediari finanziari, …… , nonché ogni altro operatore finanziario, …., sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a € 1.500; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”. Anagrafe tributaria Soggetti (1) Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007 (art. 1) individua i soggetti obbligati alla comunicazione. Si tratta degli operatori finanziari elencati dall’art. 7, co. 6 del D.P.R. 605/73 e specificati nell’allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2005 (vedasi le due slides successive) in cui rientrano i “soggetti art. 113 TUB (Holding di partecipazione o casseforti di famiglia)” Anagrafe tributaria Soggetti (2) Codice soggetto e descrizione: 1 Banche; 2 Poste Italiane S.p.A.; 3 Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione); 4 Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso); 5 Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o “ casseforti” di famiglia); 6 Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi); 7 Cambiavalute; 8 Casse peota; 9 Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti); Anagrafe tributaria Soggetti (3) Codice soggetto e descrizione: 10 Addetti al commercio in oro; 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL); 12 Imprese di investimento (SIM); 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV); 14 Società di gestione del risparmio (SGR); 15 Società fiduciarie; 16 Altri intermediari. Anagrafe tributaria Oggetto della comunicazione (1) Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari, i rapporti indicati nella tabella (vedasi slides successive) allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007 (art. 2.1): • i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto; • nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto; • i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura. Debbono anche essere comunicati periodicamente (art. 2.2 del Provvedimento): • le modifiche intervenute nelle informazioni sopra indicate; • le cessazioni; • i nuovi rapporti; Anagrafe tributaria Oggetto della comunicazione (2) I dati oggetto di comunicazione previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007 vengono integrati dal Provvedimento del 29/2/2008 (art. 1) che prevede anche di comunicare: “a) L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che li effettuano. L’esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta; b) I dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi; c) I dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura.” Anagrafe tributaria Rapporti continuativi Gli “operatori finanziari” o intermediari finanziari hanno quindi l’obbligo di comunicare all’Anagrafe Tributaria: • l’esistenza e la natura dei rapporti (continuativi e non continuativi) • intrattenuti con la clientela (residente e non residente) • formalizzati contrattualmente (circolare n. 18/E, par. 3). Per “rapporti” si intendono “… tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un “complesso di scambio” all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo” (circolare n. 32/E del 19/10/2006). Per quanto riguarda i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario, la circolare n. 18/E precisa che anch’essi sono compresi nell’obbligo, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile. Anagrafe tributaria Rapporti non continuativi/extra-conto Per i rapporti non continuativi ci si riferisce sostanzialmente alle operazioni extra-conto, come descritte dalla circolare n. 32/E del 19/10/2006 (par. 2.2), che descrive situazioni tipiche delle banche, quando afferma: “… si fa riferimento, appunto, a tutte quelle operazioni che avvenivano, e tutt’ora avvengono, comunemente allo “sportello”, prevalentemente bancario e postale, ma anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di contante o assegni, senza transito nello speciale rapporto di conto. In tal senso costituiscono tipiche operazioni di sportello la richiesta di assegni circolari, il bonifico per cassa, il cambio assegni, l’acquisto di valuta estera, la sottoscrizione e la negoziazione di titoli e certificati di deposito. ….. Allo stesso modo sono operazioni allo sportello anche quelle effettuate con delega per la richiesta di assegni circolari o di bonifici per cassa”. L’Agenzia delle Entrate non ha quindi individuato delle fattispecie di interesse delle holding di partecipazioni. Anagrafe tributaria Rapporti: individuazione L’elenco dei rapporti ed i relativi codici sono contenuti nell’avviso del 20/3/2008, che integra il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/2/2008. La tabella dei tipi di rapporto riguarda: • i codici da 1 a 22: ogni codice ha una descrizione ed una annotazione chiamata “dettaglio rapporto”; • il codice 98 descritto come “operazioni extra-conto”; • il codice 99 descritto come “altro rapporto”: si tratta di un codice residuale da utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall’1 al 22. Anagrafe tributaria Rapporti per le holding (1) Per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del TUB, i “principali rapporti” da comunicare sono quelli aventi ad oggetto (punto 4.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 4/4/2007 e avviso del 20/3/2008): • le partecipazioni (codice 22); • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate (codice 18); • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime (codice 18); • il c.d. “cash pooling”; • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento). Anagrafe tributaria Rapporti per le holding (2) Con riferimento al concetto di “clientela” contenuto nel par. 3 della circolare n. 18/E del 4/4/2007 che costituisce uno dei parametri base per individuare i rapporti continuativi (ed anche quelli extra-conto) da comunicare, per le holding di partecipazione si evidenziano i seguenti altri tipici rapporti: • conto deposito (codice 2) ove è compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali sub depositi; • contratti di locazione di cassette di sicurezza (codice n. 12); • prestiti personali a dipendenti (codice rapporto n. 18). Anagrafe tributaria Rapporti non continuativi per le holding Assoholding ha segnalato alcune operazioni extra-conto delle holding di partecipazioni iscritte all’art. 113 Tulb (comunicazione del 23/6/2008): • acquisto/vendita di azioni o quote di società non quotata da soggetti diversi da quello con cui si intrattiene il rapporto continuativo (escluse azioni proprie); • operazione di put e call e cessione/acquisto di diritti di opzione in genere; • incasso cedola da parte di soggetto diverso dal sottoscrittore di P.O.; • incasso del credito da soggetto diverso dal debitore ceduto; • cambio assegno a società del gruppo; • reintegro patrimoniale per passività sopravvenute in capo alla ex partecipata; • operazioni di intermediazione in cambi alle società del gruppo; • operazioni di swaps nei confronti di società del gruppo; Inoltre secondo Assoholding, le operazioni extra-conto: • non devono essere comunicate se effettuate tramite bonifico bancario Italia su Italia (escluso Italia/su estero e viceversa); • devono essere comunicate anche se effettuate con soggetti non residenti senza codice fiscale in Italia. Anagrafe tributaria Rapporti non continuativi – punti di attenzione Con riferimento alle novità introdotte dal provvedimento 29/2/2008 su rapporti extra-conto, rapporti tenuti in nome e per conto, si riepilogano alcuni temi punti degni di particolare attenzione: • che cosa si intenda per “altro rapporto”, essendo possibili tre diverse interpretazioni; • quali siano le persone fisiche i cui dati devono essere comunicati (rappresentanza organica e/o procuratori) con riferimento alla definizione di “altro rapporto”; • se debbano essere comunicati i dati dei rappresentanti legali e dei procuratori dell’intermediario finanziario (holding di partecipazione); • se debbano essere comunicati i rappresentanti legali e/o procuratori di una società (italiana od estera) quotata che è partecipata dall’intermediario finanziario (holding di partecipazione); • se debba essere comunicata l’attività di trading su titoli azionari ed altri strumenti finanziari (put, call, options, ecc.). Anagrafe tributaria Invio, archiviazione e cessazione Le informazioni verranno archiviate in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari”. L’invio telematico, a regime, avviene entro la fine del mese successivo per i rapporti costituiti, modificati o cessati in ciascun mese solare (art. 4.2 del Provvedimento del 19/1/2007). In caso di cessazione dell’attività (p.to 4.4 della Circolare 18/E del 4/4/2007), l’intermediario finanziario è tenuto a comunicare i rapporti nuovi o estinti entro il mese successivo a quello di estinzione. Se la cessazione deriva da una fusione, i rapporti costituiti, le modifiche e le cessazioni devono essere comunicati dalla nuova società (fusione propria) o dall’incorporante. Anagrafe tributaria Sanzioni applicabili Agli intermediari inadempienti verso gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria è applicabile una sanzione amministrativa da € 2.065,00 a € 20.658,00 (art. 10, comma 1bis del D.Lgs. n. 471/1997). La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni. L’autore delle violazioni risulta essere colui che sottoscrive le risposte oppure, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti dell’intermediario (art.10, co. 3 del D.Lgs. 471/1997). L’ufficio competente all’irrogazione delle sanzioni è quello della circoscrizione in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente (art.10, co. 4 del D.Lgs. 471/1997). Anagrafe tributaria Software: record di dettaglio I rapporti finanziari devono essere caricati sul software scegliendo tra i seguenti il tipo di record a seconda della tipologia di rapporto: • Tipo record “1” per le comunicazioni di nuovi rapporti; • Tipo record “2” per le comunicazioni di cessazione di rapporti precedentemente comunicati; • Tipo record “3” per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti precedentemente comunicati; • Tipo record “4” per le comunicazioni di nuovi rapporti (privi di codice fiscale); • Tipo record “5” per le comunicazioni di cessazione di rapporti (privi di codice fiscale) precedentemente comunicati; • Tipo record “6” per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti (privi di codice fiscale) precedentemente comunicati. In assenza di dati da comunicare la trasmissione costituita dai soli record di testa e di coda con l’indicazione del valore “7” nel campo “Tipologia di invio”. Anagrafe tributaria Procedure di gestione Le procedure aziendali di gestione dell’Anagrafe tributaria possono essere complesse in holding di rilevanti dimensione ove i fenomeni/rapporti sono di competenza di Direzioni aziendali diverse quali ad esempio: Amministrazione, Finanza, Personale, Fiscalità, Legale e Societario, Information Technology. In tali casi si tratta di impostare una procedura che, sulla base di una condivisa tempistica: • raccolga i dati dalle diverse Direzioni; • li elabori e li controlli; • li spedisca all’Anagrafe tributaria e ne abbia ricevuta; • conservi i dati spediti. Dovrebbe essere compito della Direzione Fiscale aggiornare le altre Direzioni sulle novità di normative e di prassi.