Holding di partecipazioni
Adempimenti non fiscali
Anagrafe tributaria
Confindustria Verona, 14 maggio 2009
dott. prof. Franco Vernassa
Cristofori + Partners s.s.t.p. –
Milano Torino Verona
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norme e prassi
A) Le norme fiscali:
• Art. 7 del D.P.R. 22/9/1973 n. 605;
• Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 19/1/2007;
• Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 29/2/2008 e successiva
modifica del 20/3/2008;
• Art. 10, co. 1 e 1-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471.
B) La prassi:
• Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 4/8/2006, par. 47;
• Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 19/10/2006;
• Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 4/4/2007;
• Risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E del 28/3/2008;
• Risoluzione Agenzia Entrate n. 163/E del 18/4/2008;
• Avvisi del Settore Analisi e Ricerca della Direzione Centrale Accertamento;
• Circolare Guardia di Finanza n. 1/2008.
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Associazioni di categoria
Le circolari/comunicazioni delle Associazioni di categoria:
Lettera ABI del 5/2/2007, prot. TR/000605;
Circolare n. 1 del 28/5/2007 di Assoholding;
Circolare n. 2 del 22/4/2008 di Assoholding;
Comunicazione Assoholding del 23/6/2008;
Comunicazione Asssofiduciaria n. COM/2008/029 del 13/6/2008.
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La norma base (DPR 605/1973, art. 7)
L’art. 7, co. 6 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 afferma che:
“Le banche, la società Poste Italiane spa e gli intermediari finanziari, …… ,
nonché ogni altro operatore finanziario, …., sono tenuti a rilevare e a tenere in
evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per
conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione
di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo
unitario inferiore a € 1.500; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi
operazione di cui di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto
continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici
dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi
rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto
proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”.
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Soggetti (1)
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007 (art. 1)
individua i soggetti obbligati alla comunicazione.
Si tratta degli operatori finanziari elencati dall’art. 7, co. 6 del D.P.R. 605/73 e
specificati nell’allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 22/12/2005 (vedasi le due slides successive) in cui rientrano i
“soggetti art. 113 TUB (Holding di partecipazione o casseforti di famiglia)”
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Soggetti (2)
Codice soggetto e descrizione:
1 Banche;
2 Poste Italiane S.p.A.;
3 Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di
partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione);
4 Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione
fondi con obbligo di rimborso);
5 Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o “ casseforti” di
famiglia);
6 Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi);
7 Cambiavalute;
8 Casse peota;
9 Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro,
gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti);
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Soggetti (3)
Codice soggetto e descrizione:
10 Addetti al commercio in oro;
11 Istituti di moneta elettronica (IMEL);
12 Imprese di investimento (SIM);
13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di
investimento – SICAV);
14 Società di gestione del risparmio (SGR);
15 Società fiduciarie;
16 Altri intermediari.
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Oggetto della comunicazione (1)
Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti che intrattengono con
gli operatori finanziari, i rapporti indicati nella tabella (vedasi slides successive)
allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007
(art. 2.1):
• i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non
fisica titolare del rapporto;
• nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il
codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
• i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica
e chiusura.
Debbono anche essere comunicati periodicamente (art. 2.2 del Provvedimento):
• le modifiche intervenute nelle informazioni sopra indicate;
• le cessazioni;
• i nuovi rapporti;
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Oggetto della comunicazione (2)
I dati oggetto di comunicazione previsti dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007 vengono integrati dal Provvedimento
del 29/2/2008 (art. 1) che prevede anche di comunicare:
“a) L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto
continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente
ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che li effettuano.
L’esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per
ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta;
b) I dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o
a nome di terzi;
c) I dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e
chiusura.”
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Rapporti continuativi
Gli “operatori finanziari” o intermediari finanziari hanno quindi l’obbligo di
comunicare all’Anagrafe Tributaria:
• l’esistenza e la natura dei rapporti (continuativi e non continuativi)
• intrattenuti con la clientela (residente e non residente)
• formalizzati contrattualmente (circolare n. 18/E, par. 3).
Per “rapporti” si intendono “… tutte le attività aventi carattere continuativo –
con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli
intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente,
instaurando con quest’ultimo un “complesso di scambio” all’interno di una
forma contrattuale specifica e durevole nel tempo” (circolare n. 32/E del
19/10/2006).
Per quanto riguarda i rapporti che hanno come controparte un altro operatore
finanziario, la circolare n. 18/E precisa che anch’essi sono compresi nell’obbligo,
fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile.
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Rapporti non continuativi/extra-conto
Per i rapporti non continuativi ci si riferisce sostanzialmente alle operazioni
extra-conto, come descritte dalla circolare n. 32/E del 19/10/2006 (par. 2.2), che
descrive situazioni tipiche delle banche, quando afferma:
“… si fa riferimento, appunto, a tutte quelle operazioni che avvenivano, e
tutt’ora avvengono, comunemente allo “sportello”, prevalentemente bancario e
postale, ma anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di
contante o assegni, senza transito nello speciale rapporto di conto.
In tal senso costituiscono tipiche operazioni di sportello la richiesta di assegni
circolari, il bonifico per cassa, il cambio assegni, l’acquisto di valuta estera, la
sottoscrizione e la negoziazione di titoli e certificati di deposito. …..
Allo stesso modo sono operazioni allo sportello anche quelle effettuate con delega
per la richiesta di assegni circolari o di bonifici per cassa”.
L’Agenzia delle Entrate non ha quindi individuato delle fattispecie di interesse
delle holding di partecipazioni.
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Rapporti: individuazione
L’elenco dei rapporti ed i relativi codici sono contenuti nell’avviso del 20/3/2008,
che integra il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del
29/2/2008.
La tabella dei tipi di rapporto riguarda:
• i codici da 1 a 22: ogni codice ha una descrizione ed una annotazione chiamata
“dettaglio rapporto”;
• il codice 98 descritto come “operazioni extra-conto”;
• il codice 99 descritto come “altro rapporto”: si tratta di un codice residuale da
utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall’1 al 22.
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Rapporti per le holding (1)
Per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale
degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del TUB, i “principali
rapporti” da comunicare sono quelli aventi ad oggetto (punto 4.2 della Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 4/4/2007 e avviso del 20/3/2008):
• le partecipazioni (codice 22);
• i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle
società partecipate (codice 18);
• i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia
quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime
(codice 18);
• il c.d. “cash pooling”;
• il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di
garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario
presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le
garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
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Rapporti per le holding (2)
Con riferimento al concetto di “clientela” contenuto nel par. 3 della circolare n.
18/E del 4/4/2007 che costituisce uno dei parametri base per individuare i rapporti
continuativi (ed anche quelli extra-conto) da comunicare, per le holding di
partecipazione si evidenziano i seguenti altri tipici rapporti:
• conto deposito (codice 2) ove è compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli,
inclusi gli eventuali sub depositi;
• contratti di locazione di cassette di sicurezza (codice n. 12);
• prestiti personali a dipendenti (codice rapporto n. 18).
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Rapporti non continuativi per le holding
Assoholding ha segnalato alcune operazioni extra-conto delle holding di
partecipazioni iscritte all’art. 113 Tulb (comunicazione del 23/6/2008):
• acquisto/vendita di azioni o quote di società non quotata da soggetti diversi da
quello con cui si intrattiene il rapporto continuativo (escluse azioni proprie);
• operazione di put e call e cessione/acquisto di diritti di opzione in genere;
• incasso cedola da parte di soggetto diverso dal sottoscrittore di P.O.;
• incasso del credito da soggetto diverso dal debitore ceduto;
• cambio assegno a società del gruppo;
• reintegro patrimoniale per passività sopravvenute in capo alla ex partecipata;
• operazioni di intermediazione in cambi alle società del gruppo;
• operazioni di swaps nei confronti di società del gruppo;
Inoltre secondo Assoholding, le operazioni extra-conto:
• non devono essere comunicate se effettuate tramite bonifico bancario Italia su
Italia (escluso Italia/su estero e viceversa);
• devono essere comunicate anche se effettuate con soggetti non residenti senza
codice fiscale in Italia.
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Rapporti non continuativi – punti di attenzione
Con riferimento alle novità introdotte dal provvedimento 29/2/2008 su rapporti
extra-conto, rapporti tenuti in nome e per conto, si riepilogano alcuni temi punti
degni di particolare attenzione:
• che cosa si intenda per “altro rapporto”, essendo possibili tre diverse
interpretazioni;
• quali siano le persone fisiche i cui dati devono essere comunicati
(rappresentanza organica e/o procuratori) con riferimento alla definizione di “altro
rapporto”;
• se debbano essere comunicati i dati dei rappresentanti legali e dei procuratori
dell’intermediario finanziario (holding di partecipazione);
• se debbano essere comunicati i rappresentanti legali e/o procuratori di una
società (italiana od estera) quotata che è partecipata dall’intermediario finanziario
(holding di partecipazione);
• se debba essere comunicata l’attività di trading su titoli azionari ed altri
strumenti finanziari (put, call, options, ecc.).
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Invio, archiviazione e cessazione
Le informazioni verranno archiviate in un’apposita sezione dell’Anagrafe
tributaria denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari”.
L’invio telematico, a regime, avviene entro la fine del mese successivo per i
rapporti costituiti, modificati o cessati in ciascun mese solare (art. 4.2 del
Provvedimento del 19/1/2007).
In caso di cessazione dell’attività (p.to 4.4 della Circolare 18/E del 4/4/2007),
l’intermediario finanziario è tenuto a comunicare i rapporti nuovi o estinti entro il
mese successivo a quello di estinzione.
Se la cessazione deriva da una fusione, i rapporti costituiti, le modifiche e le
cessazioni devono essere comunicati dalla nuova società (fusione propria) o
dall’incorporante.
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Sanzioni applicabili
Agli intermediari inadempienti verso gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria
è applicabile una sanzione amministrativa da € 2.065,00 a € 20.658,00 (art. 10, comma 1bis del D.Lgs. n. 471/1997).
La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.
L’autore delle violazioni risulta essere colui che sottoscrive le risposte oppure, in mancanza
di risposta, i legali rappresentanti dell’intermediario (art.10, co. 3 del D.Lgs. 471/1997).
L’ufficio competente all’irrogazione delle sanzioni è quello della circoscrizione in cui si
trova il domicilio fiscale del contribuente (art.10, co. 4 del D.Lgs. 471/1997).
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Software: record di dettaglio
I rapporti finanziari devono essere caricati sul software scegliendo tra i seguenti il
tipo di record a seconda della tipologia di rapporto:
• Tipo record “1” per le comunicazioni di nuovi rapporti;
• Tipo record “2” per le comunicazioni di cessazione di rapporti precedentemente
comunicati;
• Tipo record “3” per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti
precedentemente comunicati;
• Tipo record “4” per le comunicazioni di nuovi rapporti (privi di codice fiscale);
• Tipo record “5” per le comunicazioni di cessazione di rapporti (privi di codice
fiscale) precedentemente comunicati;
• Tipo record “6” per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti
(privi di codice fiscale) precedentemente comunicati.
In assenza di dati da comunicare la trasmissione costituita dai soli record di testa e
di coda con l’indicazione del valore “7” nel campo “Tipologia di invio”.
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Procedure di gestione
Le procedure aziendali di gestione dell’Anagrafe tributaria possono essere
complesse in holding di rilevanti dimensione ove i fenomeni/rapporti sono di
competenza di Direzioni aziendali diverse quali ad esempio: Amministrazione,
Finanza, Personale, Fiscalità, Legale e Societario, Information Technology.
In tali casi si tratta di impostare una procedura che, sulla base di una condivisa
tempistica:
• raccolga i dati dalle diverse Direzioni;
• li elabori e li controlli;
• li spedisca all’Anagrafe tributaria e ne abbia ricevuta;
• conservi i dati spediti.
Dovrebbe essere compito della Direzione Fiscale aggiornare le altre Direzioni
sulle novità di normative e di prassi.
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