Circolare 02.03.99 n. 167/G-1
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Circolare del 2 marzo 1999 recante
"Regolamento (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, del 30 giugno 1992, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n.
1636/98, del Consiglio, del 20 luglio 1998.Reg. (CE) n. 2848/98, della Commissione, del 22 dicembre
1998, recante modalità d’applicazione del Reg. (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, in ordine al regime di
premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco
greggio."
prot. n. 167/G-1
Indirizzi - omissis
I regolamenti indicati in oggetto stabiliscono le disposizioni applicabili per il settore del tabacco a decorrere
dal raccolto 1999.
Si fa presente, in particolare, che:
a. il Reg. (CEE) n. 2075/92 integrato introduce, tra l’altro, sensibili modificazioni alla struttura ed alle
modalità di pagamento del premio;
b. il Reg. (CE) n. 2848/98 ridisciplina le materie relative ai premi, all’aiuto specifico ed al regime delle
quote, abrogando, rispettivamente, i Reg. (CEE) n. 3478/92, (CEE) n. 84/93 e (CE) n. 1066/95.
Ciò premesso, si comunica quanto segue.
1. Regime dei premi.
L’articolo 4 bis del Reg. (CEE) n. 2075/92 indica le singole componenti del premio (parte fissa, parte
variabile ed aiuto specifico), nonché i relativi destinatari.
In base all’art. 6 - par. 4 del precitato regolamento, l’A.I.M.A. verserà, a decorrere dal raccolto 1999:
z
la parte fissa del premio all’associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di
associazioni. Le associazioni di produttori provvederanno a riversare la parte fissa del premio ai
propri associati;
z
la parte variabile del premio alle associazioni di produttori. Anche la parte variabile del premio sarà
riversata ai singoli produttori associati da parte delle associazioni di produttori ;
z
l’aiuto specifico alle associazioni di produttori. Tale beneficio resterà interamente di competenza
delle medesime associazioni di produttori.
Il pagamento della parte fissa e della parte variabile del premio deve essere effettuato dalle associazioni di
produttori ai propri associati, mediante bonifico bancario o postale, nel termine di trenta giorni a decorrere
dalla data di ricevimento del pertinente importo (art. 18 - par. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98).
Le modalità di ripartizione dei premi, per i raccolti 1999 - 2000 - 2001, sono indicate nell’allegato V del
Reg. (CE) n. 2848/98.
Si precisa che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98, questa
Amministrazione ritiene di mantenere, per il momento, invariato il rapporto tra la parte variabile e l’importo
totale del premio, rispetto a quanto previsto al punto B) dell’allegato V più sopra citato.
L’esemplificazione del calcolo della parte variabile del premio è contenuta nel documento della
Commissione europea - D.G. VI.E.3 del 23.11.1998, allegato alla presente circolare (allegato n. 1.
Nota : Al dodicesimo capoverso dell’allegato n. 1 leggasi 40% anziché 50% e rifare i calcoli).
I premi e gli anticipi dei premi sono versati dall’A.I.M.A., tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 18 e
19 del Reg. 2848/98.
Per quanto riguarda gli anticipi del premio, si fa presente che alle relative domande devono essere allegati
i documenti indicati nel citato art.19, ad eccezione di quelli già posseduti dall’A.I.M.A., con particolare
riferimento al par. 3, lettere a) e b) dello stesso art. 19.
L’anticipo del premio non può essere pagato dall’A.I.M.A. prima del 16 ottobre dell’anno del raccolto.
Fermo restando che, in ogni caso, il termine del 16 ottobre non può essere anticipato, il pagamento di cui
trattasi deve essere effettuato dalla stessa Azienda:
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a. entro 30 giorni dalla domanda. In questo caso la domanda può essere presentata a partire dal 16
settembre;
2. entro 60 giorni dalla domanda, se questa è presentata prima del 16 settembre. In questo caso la
domanda può essere presentata a partire dal 17 agosto. Si fa presente che saranno considerate
come presentate alla predetta data anche le domande presentate prima del 17 agosto.
Si precisa, inoltre, che nessuna domanda di anticipo sui premi può essere presentata dopo l’inizio delle
consegne di tabacco sciolto.
Le finalità dell’aiuto specifico sono precisate nell’art. 12 del Reg. (CEE) n. 2075/92.
L’entità e le modalità di utilizzazione dell’aiuto specifico sono indicate nell’art. 40 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Appare opportuno chiarire al riguardo che:
z
le spese integralmente rimborsabili per il personale amministrativo si riferiscono al personale
impiegato negli uffici dell’associazione di produttori. Tale personale deve essere adibito, tra l’altro, a
compiti di:
z
contabilità ed amministrazione;
z
controllo amministrativo - contabile;
z
acquisizione e controllo di dati contrattuali;
z
elaborazioni informatiche, documentali e statistiche;
z
gestione e controllo delle quote;
z
pagamento dei premi e dei prezzi degli acquisti e delle vendite del tabacco sciolto;
z
quanto altro occorra per la produzione ed il miglioramento della qualità.
L’elencazione suddetta viene effettuata a titolo esemplificativo, tenendo anche conto di
eventuali ulteriori adempimenti amministrativi richiesti dall’A.I.M.A.
z
le spese ammissibili concernenti gli interventi di infrastruttura, per la valorizzazione dei prodotti e, in
particolare, gli impianti di cernita dei tabacchi, di cui all’art. 40 - par. 2, quarto trattino, sono quelle
sostenute dalle associazioni di produttori, per l’utilizzazione e la gestione diretta, in nome e per
conto proprio, degli impianti di cui trattasi.
Appare opportuno far presente che detti impianti devono essere distinti e separati da qualsiasi altro
tipo di impianto gestito dalle imprese di trasformazione.
L’effettiva valorizzazione dei prodotti dovrà risultare, inoltre, dall’entità del prezzo d’acquisto versato
dalle imprese di prima trasformazione.
2. Definizioni diverse.
L’art. 6 - par. 2 del Reg. (CEE) n. 2075/92 ridefinisce, rispetto alla precedente normativa, le nozioni di:
z
produttori ;
z
impresa di prima trasformazione;
z
prima trasformazione.
In particolare, secondo la nuova definizione, le imprese di prima trasformazione devono:
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z
essere dotate di impianti ed attrezzature consone alla trasformazione;
z
effettuare la prima trasformazione del tabacco;
z
gestire, in proprio nome e per proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione.
L’art. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98 introduce alcune definizioni e ne modifica altre previste nella normativa
abrogata.
In particolare, le definizioni riguardano:
z
la consegna del tabacco sciolto;
z
le associazioni di produttori, per le quali viene specificato che devono intendersi tali soltanto quelle
riconosciute;
z
la cessione temporanea;
z
la cessione definitiva;
z
il primo acquirente;
z
la partita;
z
l’attestato di controllo.
3. Prezzo d’acquisto del tabacco sciolto
In base all’art. 6 - par. 3 del Reg. (CEE) n. 2075/92, il prezzo d’acquisto deve essere versato al produttore
secondo il grado di qualità ed il termine per il pagamento non può essere superiore a trenta giorni dalla
fine di ciascuna consegna (art. 9 - par. 3 lett. j) del Reg. (CE) n. 2848/98).
Il prezzo d’acquisto, per grado qualitativo, escluso l’importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse,
deve essere indicato nel contratto di coltivazione, a norma dell’art. 9, lett. g) del Reg. (CE) n. 2848/98.
Il pagamento del prezzo contrattuale sarà effettuato dall’impresa di prima trasformazione, per l’insieme del
prodotto consegnato e quindi con riferimento alla valutazione complessiva ottenuta dalla individuazione
dei singoli gradi di qualità (media ponderata).
Il prezzo d’acquisto deve essere versato dall’impresa di trasformazione all’associazione di produttori
mediante bonifico bancario o postale su un solo ed unico conto che, nell’ambito di una associazione di
produttori, deve essere vincolato al pagamento dei singoli produttori membri dell’associazione (art. 18 par. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98).
Il prezzo d’acquisto deve essere versato dall’impresa di trasformazione, mediante bonifico bancario o
postale, anche al produttore individuale non associato.
4. Sistema di vendita all’asta per i contratti di coltivazione.
Si fa presente che questa Amministrazione non darà attuazione a quanto previsto :
z
dall’ art. 6 - par. 5 e dall’art. 7- ultimo trattino del Reg. (CEE) n. 2075/92;
z
dall’art. 12 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Pertanto, sarà omessa, nei contratti di coltivazione, la clausola prevista dall’ art. 9 - par.3 - lett. k) del Reg.
(CE) n.2848/98, per la vendita all’asta dei contratti.
5. Limite di garanzia globale.
Rimane invariato il limite di garanzia globale di 350.600 tonnellate e la ripartizione per gruppo di varietà
sarà fissata ogni tre anni (art. 8 del Reg. (CEE) n. 2075/92), salvo adattamenti.
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Anche il limite di garanzia nazionale annuale rimane inalterato (132.800 tonnellate).
Per quanto riguarda l’eventuale modifica del limite di garanzia di cui all’ art. 28 del Reg. (CE) n. 2848/98, si
fa presente, in via preliminare che, al fine di evitare distorsioni applicative, il confronto tra i limiti di
garanzia da considerare va effettuato, ogni anno, tra le misure tabellari ultime ottenibili, per ogni raccolto
in causa, dopo l’avvenuto trasferimento dei limiti specifici di garanzia disposto dalla Commissione
europea. In questa sede, non si tiene quindi conto della futura riduzione del limite specifico di garanzia per
la costituzione della riserva nazionale. Diversamente, il confronto tra le misure tabellari, ridotte da questa
Amministrazione, per effetto dell’applicazione della riserva nazionale, potrebbe comportare l’applicazione
del paragrafo 2, anziché del paragrafo 1 del suddetto articolo 28.
In proposito, bisogna, inoltre, tenere conto dell’esigenza di tutelare i produttori che, per il primo o secondo
raccolto del triennio interessato, hanno iniziato a coltivare tabacco oppure hanno aumentato la loro quota
in applicazione dell’art. 29 - par. 3 (ripartizione della riserva nazionale) assicurando, nel corso del triennio
stesso, l’inalterabilità della quota proveniente, appunto, dalla distribuzione della riserva nazionale di quota.
Ciò fino alla successiva ripartizione delle quote di produzione triennali. Per questa ultima ripartizione si
applica l’art. 24 - par. 1 (media).
In proposito, si precisa che il limite specifico di garanzia tabellare ultimo è quello ottenibile dopo aver
operato i trasferimenti varietali, senza tener conto, quindi, della futura riduzione da effettuare per la
costituzione della riserva nazionale.
Di conseguenza:
A. se il limite specifico di garanzia tabellare ultimo di un gruppo di varietà per un determinato raccolto
è superiore (art. 28 - par.1) a quello tabellare ultimo fissato per il raccolto precedente, il quantitativo
in eccesso rispetto a quest’ultimo verrà ripartito in base ai criteri fissati da questa Amministrazione.
Per il raccolto 1999 tali criteri sono quelli di cui all’ allegato n. 2 della presente circolare. Tutto ciò
rimane valido anche qualora siano stati costituiti nuovi gruppi varietali.
B. se il limite specifico di garanzia tabellare ultimo di un gruppo di varietà per un determinato raccolto
è inferiore (art. 28 - par. 2) a quello tabellare ultimo fissato per il raccolto precedente, la riduzione è
ripartita dal raccolto 1999 tra tutti i produttori tradizionali in proporzione alla media dei quantitativi
consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nei tre anni precedenti l’anno
dell’ultimo raccolto, fatti salvi i casi in cui si applica il programma di riscatto delle quote, con
acquisizione delle quote stesse da parte della Commissione europea.
6. Regime delle quote di produzione.
Si fa presente che il produttore individuale, associato o meno, mantiene sempre il diritto ad ottenere la
quota sulla base delle produzioni effettive ottenute (salvo gli adattamenti previsti in casi particolari come,
ad esempio, per la cessione temporanea di quota).
Tale principio si applica anche nel caso del produttore associato che receda dalla associazione di
appartenenza (art. 24 - par. 2 del Reg. (CE) n. 2848/98).
L’art. 9 modificato del Reg. (CEE) n. 2075/92, nonché gli articoli 22, 24 e 25 del Reg. (CE) n. 2848/98 non
alterano per i produttori tradizionali, di regola, i meccanismi di calcolo e di attribuzione delle quote al
singolo produttore, anche associato.
Appare opportuno precisare che l’entità complessiva della quota indicata nell’attestato di quota da
rilasciare all’associazione di produttori deriva dalla sommatoria delle quote determinate per i singoli
produttori associati.
In linea generale, l’attribuzione delle quote ai produttori tradizionali viene effettuata d’ufficio dall’A.I.M.A.,
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23 del Reg. (CE) n. 2848/98.
I nuovi produttori ed i produttori tradizionali che intendono avvalersi della possibilità di ottenere l’aggiunta
di quota dovranno presentare, invece, all’A.I.M.A. apposita domanda.
Il termine ultimo per rilasciare gli attestati di quota è fissato, a regime, al 31 gennaio dell’anno del raccolto.
Per il raccolto 1999, la data del 31 gennaio è stata prorogata al 15 aprile 1999 con regolamento in corso di
pubblicazione.
Per quanto riguarda i nuovi produttori e quelli che aumentano la loro quota in applicazione dell’art. 29 par. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98 (ripartizione della riserva nazionale di quota), si fa presente che l’art. 24 par. 3 del medesimo regolamento stabilisce la procedura da seguire per il calcolo delle quote.
A tal proposito si precisa:
z
che il primo periodo triennale di applicazione della nuova normativa è il 1999-2000-2001;
z
che, tuttavia, viene annualmente stabilita una riserva di quota, per il raccolto interessato nel
triennio.
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In relazione a quanto precede vengono di seguito indicate le diverse procedure di calcolo della quota, per
le seguenti tipologie di produttori.
A. Produttori nuovi.
B. Produttori tradizionali che richiedono l’aggiunta di quota.
3. Produttori tradizionali senza aggiunta di quota.
4. Produttori tradizionali che hanno aumentato la loro quota soltanto in seguito ad una cessione
temporanea e che hanno beneficiato o meno dell’aggiunta di quota dalla riserva nazionale e dalla
cessione definitiva.
5. Produttori tradizionali che hanno aumentato la loro quota in seguito ad una cessione definitiva.
6. Nuovi produttori per il raccolto 1998 e produttori similari.
Le procedure di calcolo, per le diverse tipologie di produttori sopra elencate, sono stabilite come segue.
A) Produttori nuovi.
Sono considerati nuovi produttori, in prima applicazione del regime in esame, coloro che non hanno mai
coltivato tabacco sino al raccolto 1998 compreso.
Si fa presente che, per ciascuno dei raccolti interessati nel triennio di applicazione considerato, possono
presentarsi nuovi produttori per richiedere una quota di produzione.
L’attribuzione delle quote in esame viene effettuata utilizzando la riserva nazionale prevista dall’art. 29 del
Reg. (CE) n. 2848/98.
Per iniziare la produzione con decorrenza dal raccolto 1999, i produttori in esame possono chiedere la
quota per il primo triennio applicativo, entro il termine che a tal fine sarà indicato dall’A.I.M.A.
La relativa quota viene attribuita in base alla ripartizione da effettuare, utilizzando la riserva nazionale di
quota, secondo i criteri all’uopo stabiliti da questa Amministrazione, nell’allegato n. 2 alla presente
circolare.
I nuovi produttori di cui trattasi ( e quelli del 1° anno di ciascun triennio) possono ottenere la quota soltanto
nel modo sopra indicato, o acquistando l’azienda agricola (trasferimento d’azienda di cui all’art. 31 del
Reg. (CE) n. 2848/98) e l’entità della quota così attribuita resta inizialmente valida ed inalterabile per tutti i
raccolti compresi nel triennio di utilizzazione della quota attribuita (salvo quanto previsto, tuttavia, dall’art.
23 Reg. (CE) n. 2848/98).
A partire dal 2° anno di applicazione del triennio considerato, possono presentarsi altri produttori nuovi per
richiedere la quota.
I nuovi produttori che chiedono la quota per il 2° raccolto o per quello successivo, ne ottengono
l’attribuzione, per analogia, con le stesse modalità indicate, per il nuovo produttore del 1° raccolto del
triennio. Anche per i produttori del 2° e 3° raccolto (di ciascun triennio considerato), la quota resta
inizialmente valida ed inalterata per il rimanente periodo interessato nel triennio considerato, salvo quanto
previsto, tuttavia, dall’art. 23 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Decorso il primo periodo triennale, tutti i produttori nuovi in esame sono da considerare, per il successivo
triennio, come produttori tradizionali e come tali assoggettati al calcolo di quota previsto per tutti i
produttori tradizionali (art. 24 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98).
B) Produttori tradizionali che richiedono l’aggiunta di quota.
Sono considerati produttori tradizionali coloro che hanno già prodotto tabacco negli anni di riferimento
(1995-1996-1997) utili al calcolo della quota per il triennio 1999-2000-2001.
Anche costoro possono avvalersi della riserva di quota nazionale per aumentare la loro produzione, in
conformità dei criteri stabiliti da questa Amministrazione.
A tal fine, essi possono quindi richiedere l’attribuzione di una quota aggiuntiva, entro il termine che sarà
indicato dall’A.I.M.A. Si precisa, tuttavia, che tale possibilità non si applica per il raccolto 1999 (vedi
allegato n. 2).
Decorso il primo triennio, il calcolo della quota per il triennio successivo sarà effettuato per i produttori in
esame in base alla sommatoria delle produzioni effettive consegnate (compresa la produzione aggiuntiva),
per i raccolti 1998-1999-2000, che costituiscono il triennio utile al calcolo della quota (art. 24 - par. 1 del
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Reg. (CE) n. 2848/98), a prescindere quindi dalle quote originarie attribuite e dalle quote aggiuntive
assegnate, per il 1° triennio (1999-2000-2001).
Appare utile precisare che per i produttori in esame:
z
la quota aggiuntiva rimane inizialmente inalterata per ciascuno dei tre raccolti interessati nel triennio
considerato;
z
la quota tradizionale rimane legata ai principi dettati al punto 5 della presente circolare;
z
la quota globale attribuita è costituita dalla sommatoria delle 2 quote sopra citate.
C) Produttori tradizionali senza aggiunta di quota.
Sono considerati tali coloro che, avendo coltivato tabacco negli anni di riferimento (1995-1996-1997) utili
al calcolo della quota per il triennio 1999-2000-2001, non si avvalgono della quota aggiuntiva ed
ottengono, d’ufficio, l’attribuzione della quota triennale.
Il calcolo della quota viene effettuato, per costoro, in base all’art. 24 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98. Tale
procedura si applica per il primo triennio e per i periodi di applicazione successivi, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 23 del Reg. (CE) n. 2848/98, nonché quanto indicato nel precedente punto 5.
D) Produttori tradizionali che hanno aumentato la loro quota in seguito ad una cessione temporanea e che
hanno beneficiato o meno dell’aggiunta di quota dalla riserva nazionale e dalla cessione definitiva.
Rientrano in questa ipotesi i produttori tradizionali che, avendo coltivato tabacco negli anni di riferimento
(1995-1996-1997) utili al calcolo della quota per il triennio 1999-2000-2001, ed avendo inizialmente
ricevuto una quota triennale (1999-2000-2001) ottengono, anche per un solo raccolto tra quelli compresi
nello stesso triennio, un aumento provvisorio della propria quota, per effetto di una cessione temporanea
di quota, in conformità di quanto previsto dagli articoli 1 e 33 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Sono compresi, ovviamente, in tale categoria di produttori anche coloro che hanno beneficiato di una
aggiunta di quota attinta dalla riserva nazionale e/o per effetto di cessione definitiva.
E’ importante rilevare che nell’attribuzione della quota a tali produttori, per il triennio successivo, non si
tiene conto della quota provvisoria aggiuntiva attribuita per effetto della cessione temporanea.
Tenuto conto, inoltre, che non è possibile determinare la produzione effettiva del cessionario riconducibile
alla sola quota ottenuta per cessione a titolo temporaneo, sarà considerata come prodotta effettivamente
dal cessionario l’intera quota acquisita a titolo temporaneo.
La quota temporanea sarà, pertanto, interamente detratta dalla quota determinata per il triennio
successivo a favore del cessionario, sulla base della produzione globale effettivamente consegnata negli
anni di riferimento interessati (art. 24 - par. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98).
La quota ceduta a titolo temporaneo non sarà considerata neppure nel calcolo della quota per il triennio
successivo da attribuire al produttore tradizionale cedente (art. 22 - par.1 del Reg. (CE) n. 2848/98).
La cessione temporanea per un solo anno nell’ambito del triennio non pregiudica, ovviamente, il diritto del
cedente a produrre per i raccolti non interessati dalla cessione temporanea nel triennio, fatto salvo sempre
l’art. 23 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Tuttavia, questa Amministrazione considera opportuno sottolineare che per effetto dell’ art. 22 - par. 1 e
dell’art. 24 - paragrafi 1 e 4 del Reg. (CE) n. 2848/98, la cessione temporanea comporta inevitabilmente
l’esclusione, sia per il cedente che per il cessionario, della produzione ottenuta e della quota originaria
relativa, dal calcolo delle quote future.
E) Produttori tradizionali che hanno aumentato la loro quota soltanto in seguito ad una cessione definitiva.
Sono considerati tali coloro che, avendo coltivato tabacco negli anni di riferimento (1995-1996-1997) utili
al calcolo della quota per il triennio 1999-2000-2001:
z
ottengono d’ufficio l’attribuzione della quota triennale;
z
si avvalgono, dopo l’attribuzione della quota triennale (1999-2000-2001), della facoltà di ottenere
una quota aggiuntiva, a seguito di cessione definitiva di quota, avvenuta nello stesso triennio 19992000-2001.
La cessione definitiva dà titolo a tener conto anche delle relative produzioni ottenute negli anni di
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riferimento, utilmente considerabili per il calcolo della quota definitivamente ceduta (art. 1 e art. 24 paragrafi 1 e 5 del Reg. (CE) n. 2848/98).
La cessione di quota definitiva tra produttori tradizionali può essere parziale o totale.
Essa può essere effettuata a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo invocato dai produttori interessati.
Per costoro, fatto salvo l’art. 23 del Reg. (CE) n. 2848/98, l’attribuzione della quota sarà effettuata come
segue:
z
z
per il primo triennio (1999-2000-2001) si deve tenere conto che, ai sensi dell’art. 33 - par. 2 del
Reg. (CE) n. 2848/98, la quota ceduta, per intero o parzialmente, durante il suddetto triennio, andrà
considerata, per ogni raccolto interessato dello stesso triennio:
z
in più, per il cessionario;
z
in meno, per il cedente.
per il triennio successivo (2002-2003-2004) si deve tenere conto della effettiva produzione ottenuta
nel triennio 1998 - 1999 - 2000:
z
dal cedente, solo in caso di cessione parziale di quota (articoli 22 - par.1 e 24 - par.1
del Reg. (CE) n. 2848/98);
z
dal cessionario, in base alla quota globale utilizzata, a seguito della attribuzione della
quota aggiuntiva, ottenuta per effetto della cessione definitiva.
Pertanto, il calcolo della quota per il triennio successivo sarà effettuato, per il
cessionario, in base alla sommatoria delle produzioni effettivamente
consegnate nei raccolti del triennio 1998 - 1999 - 2000 tenendo conto, quindi,
anche dei quantitativi degli anni di riferimento di base utili al calcolo della quota
diretta e della quota definitivamente ceduta (art. 24 - paragrafi 1 e 5 del Reg.
(CE) n. 2848/98).
F) Nuovi produttori per il raccolto 1998 e produttori similari.
Rientrano in questa categoria i produttori che, in prima applicazione del regime in esame, risultano aver
coltivato tabacco, a seguito della attribuzione di una quota effettuata, per la prima volta, per il raccolto
1998.
Ai produttori di cui trattasi, non risulterebbe possibile attribuire alcuna quota per il triennio 1999-20002001, in quanto il 1998 è l’ultimo anno che precede il precitato triennio e, pertanto, non dovrebbe essere
preso in considerazione, ai sensi dell’art. 22 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Trattandosi, tuttavia, di un produttore già presente, e poiché l’esclusione del raccolto 1998 non opera in
modo assoluto come l’esclusione inizialmente prevista per il raccolto 1992, il produttore di cui trattasi deve
essere comunque considerato ai fini dell’attribuzione della quota. Si ritiene che, per motivi di equità, il
criterio da seguire per determinare l’ammontare della quota per il produttore in questione sia quello di
equiparare tale produttore ai produttori che hanno coltivato tabacco, per la prima volta, nell’ultimo anno del
triennio di riferimento (1995-1996-1997) utile al calcolo delle quote per il triennio 1999-2000-2001. Poiché,
al momento della determinazione della quota 1999-2000-2001, non risulta ancora nota la produzione
effettiva del produttore in esame, il "quantitativo medio" di quest’ultimo, da prendere in considerazione ai
fini del calcolo della quota, da effettuare in conformità dell’art. 24 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98, sarà
determinato dividendo per uno "la quota" di produzione attribuita per l’unico anno utilizzabile in proposito
e, cioè, quella del raccolto 1998. Questa soluzione viene adottata tenendo anche conto di quanto previsto,
dalla nota n. VI/024910 del 26.6.1995 della Commissione europea, per il caso di attribuzione della quota
1995 ad un produttore presente solo nel 1994 (anno che precede quello di attribuzione della quota e che
l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere).
Per analogia, tale criterio sarà applicato anche ai produttori che risulteranno aver coltivato tabacco, per la
prima volta, l’ anno che precede il triennio di attribuzione della quota.
7. Trasferimento di quantitativi del limite di garanzia verso altri gruppi varietali.
La disposizione contenuta nell’art. 9 - par. 4 del Reg. (CEE) n. 2075/92 può consentire, ove necessario ed
a determinate condizioni, il trasferimento di taluni quantitativi da un gruppo varietale ad un altro.
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Per quanto riguarda le diverse possibilità di trasferimento, si rimanda al contenuto dell’allegato n.3 alla
presente circolare.
Il trasferimento sarà effettuato osservando la seguente procedura, che avrà termine prima della data
ultima prevista per l’attribuzione delle quote.
La proposta di trasferimento di quantitativi da un gruppo varietale all’altro potrebbe essere inoltrata, in
particolare, da questa Amministrazione alla Commissione europea a seguito della constatazione:
z
di una sensibile diminuzione della produzione di un gruppo varietale, ripetutamente riscontrata,
rispetto al limite specifico di garanzia assegnato ;
z
di un disinteresse manifesto da parte dei produttori al riacquisto delle quote derivate dalla
procedura di riscatto delle quote di un determinato gruppo varietale, conclusasi con il mancato
acquisto, da parte dei produttori appartenenti al medesimo gruppo varietale, delle quote offerte dai
produttori interessati al riscatto. In tal caso, qualora vi fossero produttori interessati al riacquisto di
quote derivate da altri gruppi varietali, nel rispetto della neutralità di bilancio FEOGA, potrà essere
attivata la procedura prevista al successivo punto 10 della presente circolare ;
z
di un interesse manifesto, da parte dei produttori tradizionali, a cambiare il gruppo varietale della
propria quota o di altra quota acquisita a vario titolo.
L’A.I.M.A. stabilirà le modalità per consentire ai produttori interessati di manifestare il proprio
interesse ed il conseguente impegno al cambio varietale, in modo da acquisire
tempestivamente i relativi dati. I produttori suddetti, per poter accedere al cambio varietale
della propria quota o di altra quota acquisita a vario titolo, devono aver coltivato direttamente
il tabacco negli ultimi tre anni per le stesse quote di cui trattasi, per le quali viene richiesto il
cambio varietale ( v. allegato n. 3, punto 3).
La suddetta Azienda dovrà fornire a questa Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno,
quanto segue:
z
un tabulato completo ed il più aggiornato possibile delle produzioni premiate e non premiate,
sottoposte a controllo, per ciascun gruppo varietale, comprendente quantomeno gli ultimi cinque
raccolti ;
z
un prospetto riassuntivo contenente, per la totalità dei produttori e per ciascun gruppo varietale:
a. le quote totali presentate al programma di riscatto;
2. le quote riscattate dai produttori dello stesso gruppo varietale;
3. le quote rimaste invendute;
4. le quote effettivamente acquistabili, da quelle rimaste invendute, da produttori di altro
gruppo varietale che si sono impegnati a tal fine;
5. i quantitativi da trasferire verso altri gruppi varietali (v. punto 10 della presente
circolare), riconducibili alle quote indicate nella precedente lettera d), nel rispetto della
neutralità di bilancio;
6. le quote residue potenzialmente riscattabili, al 15 novembre (v. punto 10 della
presente circolare), da parte della Commissione europea e che saranno riscattate
effettivamente il 1° gennaio dell’anno successivo, in caso di mancata collocazione per
lo stesso gruppo varietale, entro il 31 dicembre dell’anno considerato;
7. le quote oggetto di cambio varietale;
8. i quantitativi relativi al cambio varietale riconducibili alle quote indicate nella
precedente lett. g), nel rispetto della neutralità di bilancio.
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Quanto sopra sarà fornito a decorrere dall’anno 1999, per l’applicazione dal raccolto 2000.
Il cambio varietale decorrente dal raccolto 2000 sarà conseguente all’approvazione del trasferimento dei
suddetti quantitativi da parte della Commissione europea e la relativa procedura di attuazione sarà
completata prima dell’attribuzione delle quote di produzione.
A tal fine si applica l’art. 28 del Reg. (CE) n. 2848/98, secondo le modalità ed i criteri già stabiliti al
precedente punto 5 della presente circolare.
Per quanto più sopra previsto, anche il trasferimento derivato dalla procedura stabilita, in applicazione
della disposizione di cui all’art. 9 - par. 4 del Reg. (CEE) n. 2075/92 (riscatto delle quote), non si applica
per il raccolto 1999.
8) Riserva nazionale di quote.
La possibilità di istituire tale riserva è prevista dall’art. 9 - par. 5 del Reg. (CEE) n. 2075/92, nonché
dall’art. 29 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Al riguardo, si precisa che la riserva nazionale viene fissata nel limite dello 0,5% del limite specifico di
garanzia nazionale per il raccolto 1999, tenuto conto che le quote così attribuite saranno inizialmente
riattribuite per i rimanenti raccolti nel triennio considerato, come specificato al punto 6. lettere A) e B) della
presente circolare.
Se la disponibilità della riserva nazionale rideterminata per i raccolti successivi nel triennio considerato lo
consente, i produttori di cui trattasi potranno eventualmente ottenere una integrazione di quota finalizzata,
in particolare, a consentire il raggiungimento del quantitativo minimo stabilito per il rilascio degli attestati di
quota (art. 27 del Reg. (CE) n. 2848/98).
Resta fermo il principio che la riserva nazionale rideterminata per i raccolti successivi nel triennio
considerato dovrà consentire anche l’ingresso di nuovi produttori beneficiari della riserva nazionale, anche
per garantire la flessibilità del sistema delle quote.
Pertanto il quantitativo della riserva nazionale viene fissato in 670 tonnellate per il raccolto 1999. I
quantitativi della riserva nazionale relativi a ciascun gruppo varietale del raccolto 1999 saranno stabiliti
non appena saranno approvati i limiti specifici di garanzia del triennio 1999-2000-2001.
Per i raccolti 2000 e 2001 verranno stabilite successivamente le percentuali di ritenuta da applicare per
costituire la riserva nazionale di quota, a seconda della revisione dei limiti specifici di garanzia e dell’entità
delle altre componenti della riserva.
Si fa presente che non sarà applicato, per la costituzione della riserva nazionale, quanto previsto dall’art.
29 - par. 2 - primo trattino del Reg. (CE) n. 2848/98 e, pertanto, la riduzione lineare massima del 2% non
sarà effettuata sulle quote oggetto di cessione definitiva.
L’applicazione dell’art. 29 - par. 2 - secondo trattino (quote non utilizzate) troverà attuazione, per il raccolto
1999, nel caso in cui risulti manifesta, anteriormente alla data di scadenza per l’attribuzione delle quote,
l’intenzione del produttore di rinunciare alla attribuzione della quota.
In effetti, le quote inutilizzate per il raccolto 1999 possono derivare :
z
dalla rinuncia manifesta del produttore ad ottenere, entro il 31 gennaio 1999, una quota di
produzione ;
z
dalla mancata contrattazione, da parte del produttore, delle quote 1999 regolarmente attribuite.
Nel primo caso, le quote non utilizzate saranno inserite nella riserva nazionale determinata per il raccolto
1999.
Nel secondo caso, le quote non utilizzate saranno inserite nella riserva nazionale determinata per il
raccolto 2000.
Pertanto, dal raccolto 2000, oltre alle quote oggetto di rinuncia manifesta dello stesso raccolto, andranno
inserite d’ufficio dall’A.I.M.A., nella riserva nazionale, anche le quote di produzione non utilizzate per la
conclusione dei contratti del raccolto precedente.
La riserva nazionale di quota, in analogia con l’attribuzione delle quote, va distribuita, a regime, entro il 31
gennaio di ogni anno e, comunque, entro la stessa data fissata per l’attribuzione delle quote tradizionali.
I criteri da seguire, per l’attribuzione delle quote 1999, derivanti dalla utilizzazione della riserva nazionale,
sono indicati nell’allegato n. 2 alla presente circolare.
A partire dal raccolto 2002, in occasione della nuova attribuzione delle quote del triennio 2002-2003-2004,
occorrerà considerare che le quote cedute a titolo temporaneo nel triennio precedente (1999-2000-2001)
non saranno distribuite né al cedente, né al cessionario, come specificato anche al punto 22 della
presente circolare.
Queste quote saranno, pertanto, inserite nella riserva nazionale di quota di cui all’art. 29 - par. 2 - secondo
trattino del Reg. (CE) n. 2848/98, in quanto non possono essere utilizzate da nessuno dei due soggetti
sopra specificati, per la stipula dei contratti di coltivazione, rimanendo dunque non direttamente utilizzate.
L’inserimento delle quote di cui trattasi nella riserva nazionale di quote è motivato, in questo caso,
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dall’esigenza di:
1. non danneggiare i produttori nazionali che, dal mancato riutilizzo delle quote cedute a titolo
temporaneo e non redistribuite, perderebbero parte del limite specifico di garanzia;
2. utilizzare tutta la produzione premiata ai fini dell’attribuzione delle quote;
3. rispettare il principio di equità, nella distribuzione dei quantitativi a disposizione delle autorità
nazionali.
Nel rimandare ai criteri di cui all’allegato n. 2 della presente circolare, occorre precisare ulteriormente che,
in ogni caso, ai soggetti sopra indicati (cessionario e cedente), non è possibile attribuire neppure la quota
parte della redistribuzione della quota ceduta a titolo temporaneo in quanto è necessario rispettare la
normativa che esclude cedente e cessionario dalla attribuzione della quota temporanea, in ogni caso.
In conclusione, la riserva nazionale di quota è alimentata:
z
da una ritenuta annuale lineare applicata sull’insieme delle quote ;
z
dall’insieme delle quote non utilizzate, ivi comprese le quote cedute a titolo temporaneo ;
z
dalle quote descritte al punto 24 della presente circolare (quote gratuite).
9. Fondo comunitario del tabacco.
Il fondo comunitario del tabacco è alimentato dalla ritenuta del 2% applicabile sul premio complessivo
tabellare, a norma dell’art. 13 del Reg. (CEE) n. 2075/92 che stabilisce anche le finalità del fondo, come
evidenziato nell’allegato V al Reg. (CE) n. 2848/98, nonché nell’allegato n. 1 alla presente circolare.
10. Riscatto delle quote.
Le finalità del riscatto delle quote sono indicate nell’art. 14 del Reg. (CEE) n. 2075/92.
Tale articolo prevede, in particolare, le misure relative:
z
al prezzo di riscatto delle quote;
z
alle zone sensibili di produzione da esentare dal programma di riscatto;
z
alla prelazione per il riacquisto delle quote da parte dei produttori nazionali.
Gli articoli 34, 35 e 36 del Reg. (CE) n. 2848/98 stabiliscono le relative disposizioni di applicazione. In
particolare, l’art. 36 individua, per il raccolto 2000, il prezzo di riscatto delle quote, a titolo del raccolto
1999.
Si fa presente che, alla data del 1° settembre 1999, non sono note le produzioni effettive del raccolto
1999, né risultano note le quote del raccolto 2000.
Pertanto, in prima applicazione, si è fatto riferimento, ai fini del riscatto, all’unico elemento certo disponibile
che è costituito, appunto, dalle "quote" già conosciute "a titolo del raccolto 1999".
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 35 - par. 1, il programma di riscatto produce effetti in prima
applicazione a decorrere dal raccolto 2000 e possono aderire al programma i produttori individuali
associati e quelli non associati, detentori di quote a titolo del raccolto 1999.
Appare utile precisare che il programma di riscatto delle quote determina la riduzione corrispondente del
limite specifico di garanzia nazionale. Possono avvalersi dell’abbandono della produzione, su base
volontaria, soltanto i produttori individuali titolari di quota che hanno concluso contratti di coltivazione negli
ultimi tre anni, per le quote oggetto del programma di riscatto.
In particolare, l’abbandono della produzione deve essere effettuato in modo globale, interessando quindi
tutte le quote possedute dal produttore individuale, non essendo ammesso l’abbandono parziale della
produzione del tabacco.
Per quanto riguarda l’individuazione delle zone sensibili si fa riserva di adottare le misure necessarie in
materia.
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Le comunicazioni dei produttori, ai sensi dell’art. 35 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98, pervenute
all’A.I.M.A. dopo il 1° settembre di ciascun anno, non saranno considerate accoglibili dalla stessa Azienda.
L’ A.I.M.A. stabilirà le modalità per rendere pubblica l’intenzione di vendere la quota, manifestata dai
produttori singoli e associati, aderenti al programma di riscatto.
Inoltre, entro il 15 novembre di ciascun anno, tutti i produttori singoli e associati dovranno esprimere o
meno l’impegno all’acquisto, a vario titolo, delle quote di cui al programma di riscatto e dovranno, a tal
fine, presentare all’ A.I.M.A. apposita comunicazione vincolante, secondo le modalità stabilite in proposito
dalla stessa Azienda.
Nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell’acquisto potrà
essere esercitato, secondo l’ordine di seguito indicato:
z
dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;
z
dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari - soci da nominare;
z
dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni;
z
da altre associazioni di produttori, anche per intestatari - soci da nominare.
Le quote acquisibili dall’associazione saranno da questa acquistate e distribuite tra i propri associati,
tenendo anche conto dei criteri stabiliti dalla assemblea dei soci. Occorre tenere presente che le quote
acquistate dall’associazione di produttori devono essere destinate ai singoli produttori associati, ovvero a
sé stessa nel caso di conduzione agricola diretta di terreni.
Si rammenta che entro il 30 novembre di ciascun anno, l’A.I.M.A. dovrà fornire i dati previsti dal prospetto
di cui al precedente punto 7.
Per le quote di ciascun gruppo varietale, relativamente alle quali non viene manifestato, da alcun
produttore, l’impegno vincolante all’acquisto delle quote come tali, ma per le quali esiste l’impegno
vincolante da parte di qualsiasi produttore ad ottenere dette quote da utilizzare per altri gruppi varietali,
questa Amministrazione potrà chiedere alla Commissione europea il trasferimento dei quantitativi
corrispondenti alla sommatoria delle quote richieste per i gruppi varietali interessati. Ottenuto il
trasferimento, l’A.I.M.A. procederà ad attribuire la quota ai richiedenti (v. punto 7 della presente circolare).
I produttori titolari di quota sottoposti a procedure di infrazione non sono ammessi al programma di riscatto
delle quote fino all’accertamento finale e l’esclusione si considera operante, in ogni caso e per qualsiasi
effetto, in via definitiva.
11. Misure di controllo a decorrere dal raccolto 1999.
Le nuove misure, in materia di controllo, sono contenute negli articoli 17 del Reg. (CEE) n. 2075/92 e negli
articoli da 43 a 48 del Reg. (CE) n. 2848/98.
In particolare, gli articoli 17 del Reg. (CEE) n. 2075/92 e 44 del Reg. (CE) n. 2848/98 stabiliscono:
z
l’adozione di tutte le misure necessarie a verificare e garantire il rispetto delle disposizioni
comunitarie nel settore del tabacco greggio;
z
l’istituzione di un sistema di controllo atto a garantire l’efficace verifica dell’osservanza delle
disposizioni previste dai suddetti regolamenti;
z
l’introduzione di tutte le misure supplementari necessarie all’applicazione dei suddetti regolamenti.
Le nuove disposizioni sui controlli prevedono, inoltre, l’applicazione di alcune norme previste:
z
dal Reg. (CEE) n. 3508/92, del Consiglio, del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato
di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari. L’articolo 45, lett. a) del Reg. (CEE) n.
2848/98 prevede, in particolare, per il controllo delle particelle, il ricorso alla base dei dati di cui al
precitato art. 2 del Reg. (CEE) n. 3508/92;
z
dal Reg. (CEE) n. 3887/92, della Commissione, del 23 dicembre 1992 recante modalità di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti
comunitari. L’ art. 43 del Reg. (CEE) n. 2848/98 stabilisce in particolare che, " in ordine al controllo
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dell’osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento", si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 6 - par. 1 e da 11 a 14 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione. Il testo degli
articoli richiamati di quest’ultimo regolamento è riportato nell’allegato n. 4 alla presente circolare.
Sulla base delle disposizioni richiamate e, in particolare, di quelle contenute nell’ art. 44 del Reg. (CE) n.
2848/98 e nell’ art. 17 del Reg. (CEE) n. 2075/92, i controlli da esercitare dall’ A.I.M.A. risultano così
classificati:
z
controlli amministrativi;
z
controlli in loco;
z
controlli delle consegne;
z
controlli durante la fase di prima trasformazione;
z
misure supplementari di controllo.
Riguardo ai diversi tipi di controllo previsti, occorre precisare quanto segue:
a. controlli amministrativi (art. 45 del Reg. (CE) n. 2848/98).
I controlli in esame riguardano essenzialmente le particelle dichiarate come coltivate a tabacco e
saranno effettuati dall’ A.I.M.A. avvalendosi anche della base di dati di cui all’ art. 2 del Reg. (CEE)
n. 3508/92, allo scopo di verificare dette particelle, in modo da evitare una duplice erogazione degli
aiuti (art. 45, lett. a).
Si fa presente che il citato Reg. (CEE) n. 3508/92 stabilisce all’ art. 2 che il sistema integrato
comprende:
z
una base di dati informatizzata;
z
un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle (leggasi particelle) agricole;
z
omissis;
z
domande di aiuti;
z
un sistema integrato di controllo.
L’espletamento dei controlli di cui trattasi deve consentire, inoltre, di verificare che il
produttore non risulti appartenente a più di una associazione, così come previsto dall’ art. 45,
lett. b) del Reg. (CE) n. 2848/98.
I controlli amministrativi suddetti, informatici e documentali, saranno effettuati sulla totalità
delle particelle dichiarate come coltivate a tabacco e, di conseguenza, nei confronti di tutti i
produttori, anche al fine di accertare, ove necessario, che il titolare dell’azienda agricola
produca effettivamente tabacco.
Pertanto, appare superflua la preventiva analisi dei rischi, da effettuare, di regola, per
determinare il campione da assoggettare ai controlli amministrativi suddetti.
b. controlli in loco (art. 46 del Reg. (CE) n. 2848/98).
I controlli di cui trattasi sono da eseguire:
z
in campo;
z
presso le associazioni di produttori.
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Per i due tipi di controllo sopra indicati si specifica quanto segue:
1. controlli in loco, da effettuare in campo, presso i produttori di tabacco. (art. 46 - par. 1,
lett. a) e par. 2 del Reg. (CE) n. 2848/98).
Tali controlli non riguardano la totalità dei produttori, ma un campione di essi, non
inferiore, per ciascuna impresa di trasformazione, al 5% dei singoli produttori
interessati dai contratti registrati per gruppo di varietà.
Poiché occorre determinare il campione da sottoporre a verifica, i controlli in esame,
da eseguire senza preavviso, devono essere effettuati, dopo aver svolto una analisi
dei rischi, tenendo conto di un fattore di rappresentatività dei diversi volumi dei
contratti, in conformità di quanto previsto dall’ art. 46 - paragrafi 1, lett. a) e 2 del Reg.
(CE) n. 2848/98.Tenuto conto di quanto precede e del diverso volume dei contratti, i
controlli in campo, per il raccolto 1999, saranno effettuati a campione e saranno
eseguiti mediante sorteggio al massimo del 10% dei titolari di quota di ciascun gruppo
varietale, con riferimento a ciascuna impresa di trasformazione.
In ogni caso, saranno controllati integralmente, in campo:
z
i produttori con produzione superiore a 500 q.li per il gruppo varietale 01
- Flue Cured ed a 300 q.li per tutti gli altri gruppi varietali;
z
i produttori che hanno la disponibilità dei terreni a titolo diverso dalla
proprietà e dall’affitto, a prescindere dai limiti quantitativi fissati nel
precedente punto, salvo che l’intestatario del terreno sia altro
componente dello stesso nucleo familiare;
z
trasferimenti di aziende agricole.
L’intero campione determinato per il controllo in campo, o una parte di esso,
potrà essere assoggettato, se del caso, al controllo mediante telerilevamento,
in conformità di quanto previsto dall’art. 46 - par. 1, lett. a) del Reg. (CE) n.
2848/98.
L’analisi dei rischi sarà effettuata tenendo conto degli elementi indicati nel
paragrafo 2 del suddetto articolo 46 e cioè:
z
dei quantitativi di tabacco greggio oggetto di contratti, in rapporto alle
superfici dichiarate a tabacco;
z
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
z
di altri parametri definiti dall’ A.I.M.A., sentite le organizzazioni
rappresentative di settore.
Se del caso, il controllo in campo potrà essere ripetuto in una fase più
avanzata della coltivazione, nei confronti di un numero di produttori non
superiore al 2% del campione come più sopra determinato.
2. controlli in loco da effettuare presso le associazioni di produttori. (art. 46 - par. 1, lett.
b) e par. 2 del Reg. (CE) n. 2848/98).
I controlli di cui trattasi sono stati istituiti al fine di verificare, in particolare, il rispetto di
quanto previsto:
z
dall’articolo 40, paragrafi 2 e 3, del Reg. (CE) n. 2848/98 a proposito
della utilizzazione dell’aiuto specifico;
z
dall’articolo 18, paragrafi 3 e 4, del suddetto Reg. (CE) n. 2848/98 a
proposito del pagamento della parte fissa e della parte variabile del
premio da parte delle associazioni di produttori ai propri associati; del
pagamento del prezzo di acquisto alle associazioni di produttori da parte
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delle imprese di prima trasformazione e del versamento del relativo
prezzo d’acquisto da parte delle associazioni di produttori ai propri
associati.
Le disposizioni in esame stabiliscono che i controlli presso le associazioni di
produttori vengano effettuati, ogni anno, senza preavviso, su un campione pari
almeno al 30% delle associazioni di produttori ed in base ad una preventiva
analisi dei rischi che tenga conto soltanto del fattore di rappresentatività delle
diverse dimensioni delle associazioni di produttori.
Tuttavia, questa Amministrazione ritiene che, per il raccolto 1999, debbano
essere effettuati al riguardo anche i controlli supplementari di cui al punto 11.
lett. e) - n. 2) della presente circolare, in modo da assoggettare a controllo il
100% delle associazioni di produttori.
Pertanto, appare superflua la preventiva analisi dei rischi, prevista per
determinare il campione delle associazioni di produttori da assoggettare a
controllo.
c. controlli delle consegne del tabacco in foglia. (art. 47 del Reg. (CE) n. 2848/98).
Il controllo delle consegne deve essere integrale e sarà disposto dall’ A.I.M.A., in conformità
di quanto previsto dall’articolo 47 sopra richiamato. L’ A.I.M.A. stabilisce le condizioni
specifiche ritenute necessarie per il controllo di ciascuna consegna.
Si fa presente che le consegne del tabacco sciolto devono essere effettuate direttamente nel
luogo stesso in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, su autorizzazione dell’ A.I.M.A., in un
centro d’acquisto riconosciuto (art. 16 - par. 1 - secondo comma del Reg. (CE) n. 2848/98).
Si rammenta inoltre che, a norma degli articoli 17 e 2 - par. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98:
z
i produttori non associati devono consegnare il tabacco sciolto contrattato ad una sola
impresa di trasformazione;
z
le associazioni di produttori possono consegnare il tabacco sciolto contrattato alle
diverse imprese di trasformazione con le quali hanno stipulato i relativi contratti di
coltivazione;
z
i produttori associati devono aderire soltanto ad una associazione di produttori e,
quindi, devono consegnare l’intera loro produzione di tabacco sciolto soltanto all’unica
associazione alla quale essi aderiscono.
d. controlli durante la fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco (art. 48 del Reg.
(CE) n. 2848/98).
Tali controlli sono documentali e fisici. Essi sono esercitabili, a seconda delle circostanze,
prima e dopo l’esecuzione dei controlli riguardanti la consegna del tabacco sciolto.
I controlli previsti dall’art. 48 possono distinguersi, in particolare, in:
1. controlli di cui al paragrafo 1 del citato art. 48 (controlli documentali).
Per l’espletamento dei controlli in esame è stata prevista una preventiva analisi
dei rischi.
Trattasi, quindi, di controlli che, di regola, non vanno effettuati sulla totalità
delle imprese di trasformazione, ma su un campione di imprese da
determinare.
A tal fine, occorre fare riferimento anche a quanto previsto dal paragrafo 3 del
citato articolo 48, il quale stabilisce, appunto, che "i controlli nella fase di prima
trasformazione e condizionamento del tabacco vertono almeno sul 5% delle
imprese di prima trasformazione" e che "il campione sottoposto a controllo è
determinato dall’autorità competente sulla base di un’analisi dei rischi e
tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle varie dimensioni delle
imprese."
Per quanto riguarda gli elementi utili da considerare per effettuare la preventiva
analisi dei rischi, occorre tenere presente che il paragrafo 4 del citato articolo
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48 stabilisce che l’analisi dei rischi deve tener conto:
- dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
- dell’evoluzione in confronto all’anno precedente;
- di altri parametri definiti dagli Stati membri.
In sostanza, i controlli di cui al paragrafo 1 in esame sono quelli da eseguire, in
particolare, al fine di verificare il rispetto:
z
delle condizioni previste, per il riconoscimento delle imprese di prima
trasformazione, dall’articolo 7 del Reg. (CE) n. 2848/98;
z
del termine stabilito per il pagamento del prezzo d’acquisto da parte
dell’impresa trasformatrice. Tale termine non può essere superiore a
trenta giorni dalla fine di ciascuna consegna, in conformità di quanto
previsto dall’articolo 9 - par. 3, lett. j) del Reg. (CE) n. 2848/98.
In conclusione, sulla base delle richiamate disposizioni, detti controlli
dovrebbero essere eseguiti senza alcun preavviso, a campione e in base ad
una preventiva analisi dei rischi.
Tuttavia, questa Amministrazione ritiene che, per il raccolto 1999, debbano
essere effettuati al riguardo anche i controlli supplementari di cui al punto 11.
lett. e) - n. 1.a) della presente circolare, in analogia a quanto previsto per i
controlli documentali da effettuare presso le associazioni di produttori (punto
11. lett. b.2), in modo da assoggettare ai controlli documentali il 100% delle
imprese di prima trasformazione.
Pertanto, appare superflua la preventiva analisi dei rischi, prevista per
determinare il campione delle imprese di prima trasformazione da assoggettare
a controllo.
2. controlli di cui al paragrafo 2 del citato art. 48 (controlli fisici).
Tali controlli sono da eseguire, per ciascuna delle imprese oggetto di controllo,
al fine di verificare, in particolare:
- i quantitativi di tabacco in foglia prodotti nella Comunità europea, nonché
quelli originari dei Paesi terzi e quelli provenienti dai Paesi terzi, che sono stati
già sottoposti a controllo al momento della consegna;
- che detti quantitativi non vengano sottratti al controllo prima del
completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento;
- che nessun quantitativo di tabacco possa essere presentato più volte al
controllo.
Appare utile precisare che, di regola, i controlli fisici in esame, comportano, a
norma dell’articolo 48 - paragrafo 4 - secondo comma:
z
un controllo, senza preavviso, delle scorte;
z
un controllo all’uscita dal magazzino di trasformazione;
z
"tutte le misure di controllo supplementari che saranno ritenute
necessarie, in particolare, allo scopo di evitare che vengano versati
premi per il tabacco greggio originario o proveniente dai Paesi terzi."
I suddetti controlli fisici sono stati sinora esercitati sul 100% delle imprese di
prima trasformazione e saranno esercitati, anche per il raccolto 1999, sul 100%
di dette imprese, in conformità di quanto previsto nel punto 11. lett. e) - n. 1. b)
della presente circolare.
Pertanto, per l’espletamento dei diversi controlli fisici sopra specificati, appare
superflua la preventiva analisi dei rischi, prevista per determinare il campione
delle imprese di prima trasformazione da assoggettare ai controlli fisici.
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e. misure di controllo supplementari. (articolo 44 - par. 1 del Reg. (CE) n. 2848/98 e art. 17 - par. 1 del
Reg. (CEE) n. 2075/92).
Tali misure di controllo possono essere introdotte per rafforzare i normali controlli:
z
amministrativi, esercitati sulla documentazione amministrativa e contabile;
z
fisici, sui tabacchi esistenti presso i magazzini di trasformazione.
Esse richiedono, pertanto, particolare specializzazione tecnica, amministrativo - contabile e
di bilancio e possono essere utilmente eseguiti presso:
z
le imprese di prima trasformazione;
z
le associazioni di produttori.
In proposito, si precisa quanto segue:
1. controlli documentali supplementari presso le imprese di prima trasformazione.
Per quanto concerne le imprese di prima trasformazione, si fa presente che i
controlli supplementari che questa Amministrazione intende introdurre, rispetto
a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2848/98, riguardano in particolare i controlli
di cui all’art. 48 - paragrafo 1, con riferimento alla documentazione di supporto
ai bilanci presso le imprese di prima trasformazione che, come rilevato nel
punto 11. lett. d.1) della presente circolare, dovrebbero essere effettuati senza
preavviso, a campione e sulla base di una analisi dei rischi.
Tenuto conto delle esigenze più sopra evidenziate, i controlli di cui al punto 11.
lett. d.1) della presente circolare saranno effettuati sul 100% delle imprese di
prima trasformazione.
2. controlli fisici supplementari presso le imprese di prima trasformazione.
Per quanto concerne, invece, i controlli fisici di cui all’articolo 48 - paragrafo 2,
richiamati nel punto 11. lett. d.2) della presente circolare, è appena il caso di
rilevare che essi risultano già affidati a società di controllo internazionali,
presso i magazzini di trasformazione e che vengono esercitati presso il 100%
delle imprese di prima trasformazione. Non risulta, quindi, necessario
introdurre altre misure supplementari di controllo.
I controlli fisici in esame continueranno ad essere effettuati, pertanto, anche
per il raccolto 1999, sul 100% delle imprese di prima trasformazione e con le
modalità sinora seguite, tenuto conto di quanto previsto nel punto 11,
penultimo capoverso, della presente circolare.
3. controlli documentali supplementari presso le associazioni di produttori.
Per quanto concerne le associazioni di produttori, si fa presente che i controlli
supplementari che questa Amministrazione intende introdurre, rispetto a
quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2848/98, riguardano in particolare i controlli di
cui all’articolo 46 - paragrafo 1, lettera b) che, come rilevato nel punto 11. lett.
b.2) della presente circolare, dovrebbero essere effettuati, senza preavviso, su
un campione pari almeno al 30% delle associazioni di produttori, e sulla base
dell’analisi dei rischi.
In considerazione delle esigenze più sopra evidenziate, i controlli di cui al
punto 11. lett. b. 2) della presente circolare saranno effettuati sul 100% delle
associazioni di produttori, tenuto conto di quanto previsto nel punto 11.,
penultimo capoverso, della presente circolare.
A conclusione di quanto previsto nella presente lett. e), si comunica che i risultati dei controlli
supplementari che saranno evidenziati nelle certificazioni di bilancio, potranno essere considerati, al
momento delle successive analisi dei rischi, per i controlli da effettuare su campione e, in ogni caso, ai fini:
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z
della concessione, del mantenimento e della revoca del riconoscimento alle imprese di prima
trasformazione;
z
della concessione, del mantenimento e della revoca del riconoscimento alle associazioni di
produttori;
z
della programmazione dei controlli ordinari fisici e documentali previsti dalla normativa vigente.
In definitiva, per il raccolto 1999, saranno effettuati anche i controlli supplementari di natura amministrativo
- contabile e di bilancio, in relazione a quanto previsto nella lett. e) - nn. 1.a) e 2) del presente punto 11.
In ordine a quanto precede e considerata l’inderogabilità di assicurare l’efficacia dei controlli supplementari
previsti, l’A.I.M.A. assume in tempo utile le deliberazioni necessarie per affidare i controlli fisici e di natura
amministrativo - contabile ad una società internazionale di controllo specializzata nella certificazione dei
bilanci societari.
La stessa Azienda provvede, inoltre, a coordinare lo svolgimento dei suddetti controlli ed a vigilare sulla
corretta esecuzione degli stessi da parte della società aggiudicataria.
12. Sanzioni
Le sanzioni sono disciplinate dal Capitolo VI del Reg. (CE) n. 2848/98.
In particolare, le sanzioni riferibili:
a. ai produttori individuali sono indicate nell’ art. 50;
b. alle associazioni di produttori sono indicate nell’ art. 51;
c. alle imprese di trasformazione sono indicate negli articoli 52 e 53.
Saranno, altresì, tenute presenti le sanzioni previste dal Reg. (CEE) n. 3887/92 (allegato n.4) sul sistema
integrato di gestione e controllo richiamato dall’art. 43 del Reg. (CE) n. 2848/98.
13. Incompatibilità
In attesa che l’argomento venga esaminato a livello comunitario, si raccomanda di evitare:
a. il cumulo di cariche di rappresentanza, o di direzione tecnica e/o amministrativa, presso le imprese
di prima trasformazione e le associazioni di produttori;
b. l’utilizzazione presso le associazioni di produttori degli stessi tecnici (agronomi, periti agrari ed altri
tecnici abilitati) risultanti gerarchicamente ed economicamente dipendenti dalle imprese di prima
trasformazione.
14. Imprese di prima trasformazione.
L’ art. 17 del Reg. (CEE) n. 2075/92 ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di
riconoscimento delle imprese di prima trasformazione autorizzate a firmare i contratti di coltivazione.
Come noto, il sistema del riconoscimento delle suddette imprese risulta già previsto in Italia dal raccolto
1993.
L’articolo 7 del Reg. (CE) n. 2848/98 prevede le disposizioni applicative per la concessione e per la revoca
del riconoscimento alle citate imprese.
Si fa presente che in materia di attribuzione e di revoca del riconoscimento è competente l’A.I.M.A. la
quale provvede per l’emanazione delle istruzioni concernenti le procedure applicative, sulla base di quanto
stabilito da questa Amministrazione con circolare n. 626/G del 24 maggio 1995 e con nota n. 199/G-1 del
5 marzo 1998.
Si ribadisce che, ai fini dell’attribuzione del riconoscimento, le aziende trasformatrici interessate dovranno
offrire sufficienti garanzie di capacità di trasformazione, di efficienza e di durata della loro attività.
Il controllo dei requisiti per la concessione, il mantenimento e la revoca del riconoscimento, ed in
particolare di quelli relativi alla capacità finanziaria, viene effettuato, in conformità di quanto previsto in
particolare dal punto 11. lettere d) ed e) della presente circolare, da una società internazionale di controllo
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specializzata nella certificazione dei bilanci.
15. Associazioni dei produttori.
Gli articoli da 2 a 6 del Reg. (CE) n. 2848/98 prevedono le disposizioni applicative per la concessione, il
mantenimento e la revoca del riconoscimento alle associazioni di produttori, a decorrere dal raccolto 1999.
Rispetto alla precedente normativa, le suddette disposizioni prevedono, in particolare, che:
z
"Un produttore di tabacco non può appartenere a più di una associazione" (art. 2 - par.3);
z
l’associazione di produttori deve "disporre di attestati di quote per una quantità espressa in
tonnellate pari o superiore alla percentuale di cui all’allegato I del limite di garanzia dello Stato
membro nel quale l’associazione è stabilita; gli Stati membri possono fissare una percentuale più
elevata e stabilire condizioni minime complementari riguardanti il numero di produttori" (art. 3 - par.
1, lett. e).Per l’Italia, la percentuale minima di cui trattasi risulta stabilita nella misura del 2% del
limite di garanzia, nell’allegato I al Reg. (CE) n. 2848/98.
Si fa presente che, in materia di attribuzione e mantenimento, nonché di revoca del riconoscimento alle
associazioni di produttori, per il raccolto 1999 e seguenti, è competente l’A.I.M.A. la quale provvede per
l’emanazione delle istruzioni concernenti le procedure applicative in materia, sulla base di quanto stabilito
da questa Amministrazione con circolare n. 457/G del 29 marzo 1996, tenuto conto delle modificazioni
introdotte con il più sopra richiamato regolamento e di quanto previsto dalla presente circolare.
In particolare, si rammenta che con l’abrogazione del Reg. (CEE) n. 84/93, operata dal Reg. (CE) n.
2848/98, è stata soppressa, tra l’altro, la disposizione che, per le associazioni di produttori costituite in
base al Reg. (CEE) n. 1360/78, prevedeva la facoltà di recesso disciplinata secondo l’articolo 6, par.1, lett.
d) di quest’ultimo regolamento.
Ne consegue che la data ultima per comunicare all’associazione di appartenenza il proprio recesso
prevista per tutti i produttori associati, rimane stabilita al 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal raccolto
successivo (art. 3 - par. 1, lett. f) - secondo trattino del Reg. (CE) n. 2848/98).
Si fa presente che i produttori che si avvalgono di tale facoltà dovranno consentire all’associazione
prescelta per l’adesione di assolvere i compiti previsti dall’ art. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98, nel rispetto
della parità di condizioni per tutti gli associati. A tal fine, i produttori in questione, dopo aver esercitato la
facoltà di recesso al 31 ottobre, dovranno aderire alla nuova associazione dai medesimi prescelta,
possibilmente entro il termine del 15 novembre e, comunque non oltre il 31 gennaio. Per il raccolto 1999
tale termine sarà stabilito dall’ A.I.M.A., d’intesa con le organizzazioni di settore.
Si ribadisce che ai fini dell’attribuzione del riconoscimento, le associazioni di produttori interessate
dovranno offrire sufficienti garanzie di capacità di assistenza, di efficienza e di durata della loro attività.
Il controllo dei requisiti per la concessione, il mantenimento e la revoca del riconoscimento, ed in
particolare, di quelli relativi alla capacità finanziaria, viene effettuato in conformità di quanto previsto nel
punto 11. lettere b) ed e) della presente circolare.
Tenuto conto di quanto previsto dall’ art. 3 - par. 1, lett. e) del Reg. (CE) n. 2848/98, questa
Amministrazione prende atto che le organizzazioni di settore non hanno formulato una proposta unitaria in
merito ai requisiti minimi da prevedere per il riconoscimento delle associazioni di produttori, rispetto a
quanto proposto dalla stessa Amministrazione con il documento del 15 luglio 1997.
Pertanto, per il raccolto 1999, si ritiene opportuno non prevedere il numero minimo dei produttori, mentre
viene stabilito in 2.700 tonnellate il quantitativo minimo utile ai fini del riconoscimento delle associazioni di
produttori.
Viene fatto salvo quanto previsto per le associazioni rientranti nella previsione di cui all’art. 5 - par. 2 del
Reg. (CE) n. 2848/98 ( associazioni già riconosciute per il raccolto 1998, che mantengono al 15 novembre
1998 i requisiti previsti per il riconoscimento e per le quali il riconoscimento viene mantenuto per il raccolto
1999).
Per queste ultime associazioni i requisiti minimi (numero dei soci e quantità) sono quelli previsti all’ art. 2 par. 1, lett. f) del Reg. (CEE) n. 84/93. Vanno, dunque, verificati entrambi i suddetti requisiti minimi
considerando, alla data del 15 novembre 1998, il numero effettivo dei soci e le quote loro attribuite per il
raccolto 1998 per ciascun gruppo varietale, atteso che, come noto, il riconoscimento è stato attribuito con
riferimento a ciascun gruppo varietale. Ne consegue che la decisione sul "mantenimento" del
riconoscimento, con efficacia per il raccolto successivo, deve essere assunta in relazione a ciascun
gruppo varietale.
Le tipologie di associazioni che possono presentarsi, alla data del 15.11.1998, sono le seguenti:
A. ASSOCIAZIONI GIA’ RICONOSCIUTE PER IL RACCOLTO 1998.
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Per quanto riguarda il riconoscimento da "conservare" anche per il raccolto 1999, si precisa
che la verifica del possesso dei requisiti deve essere effettuata alla data del 15.11.1998.
Tale verifica sarà svolta, ovviamente, sulla base delle regole in vigore a tale data e cioè
quelle stabilite dall’ art. 5 del Reg. (CEE) n. 84/93 e, quindi, tenendo conto degli
adempimenti osservati dalle associazioni stesse entro la scadenza del 15 novembre 1998
(art. 5 - par. 2 del Reg. (CEE) n. 84/93).
I requisiti che le associazioni in esame devono possedere a tale data devono essere,
necessariamente, quelli previsti dallo stesso Reg. (CEE) n. 84/93.
Ciò premesso, possono presentarsi, alla data del 15.11.1998, le seguenti situazioni.
1. Associazioni di produttori che, alla data del 15.11.1998, erano state già riconosciute
per un solo gruppo varietale e che, alla stessa data, "mantengono" tutti i requisiti
previsti dal Reg. (CEE) n. 84/93.
Tali associazioni "possono conservare" il riconoscimento per il raccolto 1999, a norma
dell’ art. 5 - par. 3 del Reg. (CE) n. 84/93.
2. Associazioni di produttori che, alla data del 15.11.1998, erano state già riconosciute
per un solo gruppo varietale e che, alla stessa data, "non mantengono" tutti i requisiti
previsti dal Reg. (CEE) n. 84/93.
Esse "non possono conservare" il riconoscimento per il raccolto 1999. Per "ottenere" il
nuovo riconoscimento, queste associazioni devono fare apposita domanda, ai sensi
dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98 e dimostrare, quindi, di possedere i requisiti
previsti dalle nuove disposizioni che regolano il riconoscimento.
3. Associazioni di produttori che, alla data del 15.11.1998, erano state già riconosciute
per diversi gruppi varietali e che, alla stessa data, "mantengono" tutti i requisiti previsti
dal Reg. (CEE) n. 84/93 per ciascun gruppo varietale.
Tali associazioni "possono conservare" il riconoscimento anche per il raccolto 1999.
4. Associazioni di produttori che, alla data del 15.11.1998, erano state già riconosciute
per diversi gruppi varietali e che, alla stessa data, "non mantengono" tutti i requisiti
previsti dal Reg. (CEE) n. 84/93 per ciascun gruppo varietale.
Esse "possono conservare" il riconoscimento anche per il raccolto 1999
soltanto per i gruppi varietali per i quali risultano "mantenuti" i requisiti previsti.
Se tali associazioni desiderano "ottenere" il riconoscimento per tutti i gruppi
varietali dovranno fare apposita domanda, ai sensi dell’ art. 4 del Reg. (CE) n.
2848/98 e dimostrare, quindi, di possedere i requisiti previsti dalle nuove
disposizioni che regolano il riconoscimento.
Diversamente, per i gruppi varietali non riconosciuti, l’associazione di produttori
perde la possibilità di ottenere :
z
l’aiuto specifico per se stessa;
z
la parte variabile del premio per i produttori associati.
5. Associazione di produttori riconosciuta, alla data del 15.11.1998, per alcuni gruppi
varietali e non riconosciuta per altri gruppi varietali, che acquisisce (associante) come
socio un’altra associazione (associato), anch’essa riconosciuta al 15.11.1998 per
alcuni gruppi varietali e non riconosciuta per altri gruppi varietali.
In questo caso, l’associante "mantiene" il riconoscimento per i gruppi varietali
già riconosciuti e "acquisisce" il riconoscimento dei gruppi varietali riconosciuti
all’associazione acquisita (associato). Per i gruppi varietali non riconosciuti al
15.11. 98, nei confronti delle distinte associazioni interessate, l’associazione
"associante" perde la possibilità di ottenere :
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Circolare 02.03.99 n. 167/G-1
z
l’aiuto specifico per se stessa ;
z
la parte variabile del premio per i produttori associati.
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Se l’associante desidera "ottenere" il riconoscimento per tutti i gruppi varietali
dovrà fare apposita domanda, ai sensi dell’ art. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98 e
dimostrare, quindi, di possedere i requisiti previsti dalle nuove disposizioni che
regolano il riconoscimento.
6. Associazioni di produttori già riconosciute di cui ai precedenti punti che si fondono
dando luogo ad un unico soggetto, dopo il 15.11.1998.
Per ottenere il riconoscimento, il nuovo soggetto derivante dalla fusione, deve
presentare apposita domanda ai sensi dell’ art. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98.
B. ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NON RICONOSCIUTE FINO AL RACCOLTO 1998, CHE
PRESENTANO LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PER IL RACCOLTO 1999 DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL REG. (CE) N. 2848/98.
Le associazioni di produttori che, alla data del 15.11.1998, non erano ancora riconosciute a qualsiasi
titolo, per il raccolto 1998, non possono, ovviamente, rientrare nella previsione di cui all’ art. 5 - paragrafi 2
e 3 del Reg. (CE) n. 84/93, in quanto non potevano presentare a tale data l’aggiornamento dei dati, per gli
effetti estendibili anche al raccolto 1999.
Pertanto, tali associazioni, per ottenere il riconoscimento dal raccolto 1999 possono :
z
associarsi alle associazioni di cui alla precedente lettera A) - punti 1 e 3, per gli stessi gruppi
varietali. Esse, di conseguenza, seguono le vicende dell’associazione "madre" già riconosciuta;
z
associarsi alle associazioni di produttori di cui alla precedente lettera A) - punti 2 e 4, per gli stessi o
altri gruppi varietali. Esse, di conseguenza, seguono le vicende dell’associazione " madre"
riconosciuta che non mantiene in tutto o in parte i requisiti. Se del caso, quindi, la domanda di
riconoscimento sarà presentata a norma dell’ art. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98 dall’associazione
"madre";
z
rimanere separate da altre associazioni e presentare, autonomamente, la domanda di
riconoscimento ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 2848/98.
C. ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NON RICONOSCIUTE FINO AL RACCOLTO 1998, CHE HANNO
PRESENTATO ALL’A.I.M.A. LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PER IL RACCOLTO 1999 PRIMA
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REG. (CE) N. 2848/98.
Le modalità applicative da osservare per il caso in esame risultano già divulgate dall’A.I.M.A. con propria
circolare n.1759 del 7 dicembre 1998 (allegato n. 5) che, unitamente alle disposizioni contenute nella
presente circolare, saranno comunicate alla Commissione europea ai sensi dell’art. 54 del Reg. (CE) n.
2848/98.
Si fa presente, comunque, che:
1. se le associazioni di produttori di cui trattasi hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 1999
prima del 15 novembre 1998 ed hanno presentato, entro tale data, i dati aggiornati in conformità di
quanto previsto dall’ art. 5 del Reg. (CEE) n. 84/93, esse dovrebbero essere valutate in base al
precitato Reg. (CEE) n. 84/93, ai fini del "mantenimento" del riconoscimento;
2. se le associazioni di produttori in esame non hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 1999
prima del 15 novembre 1998, esse non possono aver presentato ovviamente i dati aggiornati, in
conformità di quanto previsto dall’ art. 5 del Reg. (CEE) n. 84/93 e, pertanto, esse dovrebbero
essere valutate in base al Reg. (CE) n. 2848/98, ai fini della "attribuzione" del riconoscimento.
Per i due casi suddetti sarà seguito l’avviso della Commissione europea.
Per quanto riguarda, infine, il produttore membro di più associazioni di produttori riconosciute sino al
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raccolto 1998, si fa presente che, per consentire alle associazioni interessate di mantenere il
riconoscimento anche per il raccolto 1999, l’art. 55 del Reg. (CE) n. 2848/98 prevede la possibilità, per tale
produttore, di notificare per iscritto all’associazione interessata la rinuncia alla sua qualità di membro entro
il 31 gennaio 1999.
Si sottolinea che la mancata regolarizzazione per il raccolto 1999 da parte dei citati produttori, nel termine
stabilito del 31 gennaio, comporterà :
z
per i medesimi l’esclusione dal beneficio della parte variabile del premio;
z
per l’associazione di produttori:
z
l’esclusione dai benefici connessi al riconoscimento per l’associazione e per tutti i produttori
associati;
z
la revoca del riconoscimento.
Si fa presente che le associazioni interessate potranno mantenere il riconoscimento rimuovendo in tempo
utile "le situazioni irregolari, mediante l’espulsione dei soci che non intendono o non possono regolarizzare
la loro situazione", così come previsto dalla nota n. VI/017226 del 27 aprile 1995 della Commissione
europea.
L’ A.I.M.A. provvederà, quindi, a stabilire le modalità applicative del precitato art. 55, per consentire
l’aggiornamento della base dei dati informatizzata relativa alle diverse associazioni interessate.
16. Zone di produzione.
L’argomento è trattato all’ art. 5, lett. a) del Reg. (CEE) n. 2075/92 ed all’ art. 8 del Reg. (CE) n. 2848/98.
In particolare, le zone previste ai fini del premio sono indicate nell’allegato II al Reg. (CE) n. 2848/98.
17. Contratto di coltivazione.
Le disposizioni relative al contratto di coltivazione sono contenute nell’ art. 6 del Reg. (CEE) n. 2075/92 e
nell’ art. 9 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Rispetto alla precedente normativa, il contratto di coltivazione dovrà, in particolare, prevedere in base all’
art. 9 - par. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98:
z
il gruppo varietale e, se del caso, la varietà del tabacco;
z
gli estremi della particella, in base al sistema integrato di controllo di cui all’ art. 43 del Reg. (CE) n.
2848/98;
z
il prezzo, per grado di qualità, escluso l’importo del premio nonché dei servizi e delle tasse;
z
i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi, nonché
l’impegno del produttore a consegnare all’impresa di trasformazione tabacco greggio che sia
almeno conforme a tali requisiti qualitativi;
z
l’impegno dell’impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo di acquisto secondo
il grado di qualità. Il pagamento dovrà essere effettuato nel termine già indicato nel punto 3 - primo
capoverso della presente circolare.
Tenuto conto di quanto precisato nel punto 4 della presente circolare, sarà omessa, nel contratto di
coltivazione, la clausola di cui all’ art. 9 - par. 3, lett. k) del Reg. (CE) n. 2848/98 ( asta dei contratti).
Per quanto riguarda il "riporto", si fa notare che la clausola aggiuntiva al contratto richiamata nell’ art. 9par. 5, lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 2848/98 deve essere registrata, se del caso, al più tardi il decimo
giorno successivo alla data del 15 aprile di ciascun anno successivo a quello del raccolto (art. 16 - par. 1
del Reg. (CE) n. 2848/98).
La data da rispettare per la stipula del contratto di coltivazione è, di regola, quella del 30 maggio dell’anno
del raccolto, come previsto all’art.10 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Per il raccolto 1999, la data di stipula del contratto di coltivazione è stata prorogata al 30 giugno 1999 con
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regolamento in corso di pubblicazione.
Risulta soppresso il contratto di coltivazione integrativo.
Il sopra citato art. 10 stabilisce, inoltre, che devono essere osservati i nuovi termini per la consegna dei
contratti di coltivazione, ai fini della registrazione e per l’applicazione delle penalità previste per il
superamento dei termini stabiliti per la firma e per la consegna dei contratti di coltivazione.
Si rende noto che resteranno integralmente in vigore, anche per il nuovo regime, le disposizioni contenute
nella circolare ministeriale prot. n. 127/G-1 del 16 febbraio 1998, relative ai titoli di possesso dei terreni,
con particolare riguardo agli accordi di compartecipazione di qualsiasi tipo.
18. Metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli di frequenza del prelievo del campione e le modalità
di calcolo del peso adeguato.
Tali metodi sono descritti nell’allegato VI al Reg. (CE) n. 2848/98. Si fa presente che in tale allegato risulta
l’introduzione del punto III, rispetto al precedente testo dell’allegato IV al Reg. (CEE) n. 3478/92.
19. Termini di scadenza per la consegna della produzione.
I termini di scadenza per la consegna della produzione e per la comunicazione dei quantitativi non
consegnati alle imprese di prima trasformazione sono indicati nell’ art. 16 del Reg. (CE) n. 2848/98 e sono
rispettivamente il 15 aprile ed il 25 aprile dell’anno seguente quello del raccolto per i gruppi varietali
italiani.
20. Trasferimento di azienda agricola.
Il trasferimento totale o parziale dell’azienda agricola è previsto dall’ art. 31 del Reg. (CE) n. 2848/98. Il
soggetto subentrante nell’azienda agricola ha diritto di ottenere, in linea generale, l’attestato di quota di
produzione.
Fermo restando quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2848/98 circa gli effetti del trasferimento totale o
parziale, si fa presente che rimangono applicabili le disposizioni previste nella circolare ministeriale n.
168/G del 4 maggio 1994 ed i chiarimenti forniti con nota n. 376/G-1 del 28 maggio 1997, tenuto anche
conto delle modificazioni introdotte con il richiamato Reg. (CE) n. 2848/98.
Si sottolinea, in particolare che, con l’introduzione della possibilità di cessione a titolo definitivo della
quota, prevista all’ art. 33 del Reg. (CE) n. 2848/98, il trasferimento di azienda agricola deve intendersi
ammissibile soltanto qualora ricorrano tutte le condizioni previste nella suddetta circolare.
In particolare, si richiama l’attenzione sull’obbligo per l’imprenditore agricolo di cedere, nel caso specifico,
"in tutto o in parte, un’azienda il cui complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa sia costituito
da impianti detenuti a titolo di proprietà e da terreni detenuti in affitto".
Si chiarisce che gli impianti, comprese le attrezzature, devono essere idonei a svolgere l’attività agricola
trasferita.
Solo qualora ricorrano le suddette condizioni, l’A.I.M.A. potrà attribuire la quota al soggetto subentrante
nell’azienda agricola.
21. Scambio di diritti.
Le disposizioni in materia sono indicate nell’ art. 32 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Si fa rilevare che lo scambio di diritti costituisce una cessione definitiva dei quantitativi di riferimento.
22. Cessione di quota.
La cessione delle quote è possibile soltanto all’interno di ciascuno Stato membro produttore e tra singoli
produttori, in base all’ art. 10 - par. 4 del Reg. (CEE) n. 2075/92. Resta salva la possibilità di cessione per
le associazioni che effettuano la coltivazione con conduzione diretta dei terreni in ragione della quota
pertinente alla conduzione stessa.
Le disposizioni applicative sono contenute negli articoli 1 e 33 del Reg. (CE) n. 2848/98.
La cessione può essere temporanea o definitiva, nonché totale o parziale.
In particolare, la cessione temporanea può essere effettuata una sola volta nel triennio considerato e le
relative produzioni ottenute dal cessionario non possono essere attribuite, per il triennio successivo, né al
cedente né al cessionario. Si richiama al riguardo il punto 6 lettera D) della presente circolare.
I requisiti richiesti per la cessione sono indicati nell’ art. 33 del Reg. (CE) n. 2848/98.
In particolare, la cessione definitiva può essere effettuata tra intestatari di quota di produzione per il
gruppo di varietà in questione ed il cedente deve dimostrare di aver contrattato la relativa quota negli ultimi
tre anni.
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Si sottolinea, inoltre che, per quanto riguarda la cessione, l’ art. 33 - par. 1, lett. f) del Reg. (CE) n. 2848/98
stabilisce che " se chi cede l’attestato di quota è membro di una associazione di produttori, la cessione
deve essere autorizzata da tale associazione qualora il beneficiario della cessione non sia membro della
stessa associazione; l’associazione di produttori concede l’autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha
manifestato interesse a utilizzare i quantitativi oggetto della cessione alle condizioni offerte; se la cessione
ha luogo tra produttori membri della stessa associazione di produttori, l’associazione deve esserne
informata".
23. Rilascio degli attestati di quota.
Le disposizioni in materia sono contenute nel Capitolo II ed in particolare nell’ art. 27 del Reg. (CE) n.
2848/98.
Tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 3 del precitato articolo, ai fini del rilascio degli attestati di
quota, i quantitativi minimi:
a. non vengono stabiliti, per il triennio 1999-2000-2001, per i produttori tradizionali, mentre per i
produttori nuovi si fa riserva di stabilirli a partire dal raccolto 2000 ;
b. vengono stabiliti, per il triennio 2002-2003-2004, in 500 Kg per tutti i gruppi varietali e per tutti i
produttori.
24. Quote attribuite a titolo gratuito.
Tali quote, attribuite dall’autorità competente a qualsiasi titolo, utilizzando la riserva nazionale di quote,
non possono, in alcun caso, essere cedute, scambiate, trasferite o riscattate.
In caso di abbandono del settore, a qualsiasi titolo, la quota ottenuta a titolo gratuito sarà fatta confluire
nella riserva nazionale per essere redistribuita.
25. Base dati informatizzata.
L’A.I.M.A. provvede per quanto previsto dagli articoli 38 e 39 - par. 2 del Reg. (CE) n. 2848/98.
26. Norme non richiamate.
Per le disposizioni applicabili dal raccolto 1999 e non richiamate dalla presente circolare, si rimanda ai
regolamenti (CEE) n. 2075/92 e (CE) n. 2848/98.
27. Art. 54 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Le disposizioni applicative contenute nella presente circolare vengono inviate alla Commissione europea,
in conformità di quanto previsto dall’ art. 54 del Reg. (CE) n. 2848/98.
Gli eventuali adattamenti saranno comunicati tempestivamente.
L’ASSINTAB è pregata di assicurare la divulgazione della presente circolare presso i propri associati.
IL MINISTRO
Allegato n. 1
DOCUMENT DE TRAVAIL
Exemplification du calcul de la partie variable de la prime:
Rapport entre la partie variable et la prime = 35%
GROUPE 01
Prime pour les tabacs en feuilles Groupe 01 = 2,98062
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Fond recherche (2% de la prime retenue à la source) = 0,05961
Prime pour les tabacs en feuilles Groupe 01 au net de la retenue du fond = 2,98062 - 0,05961 = 2,92101
Alde spècifique (2% de la prime) = 0,05961
Partie variable de la prime (35% de la prime) = 1,04322 Ecu/Kg
Partie fixe de la prime = 2,92101 - (0,05961+1,04322) = 1,81818 Ecu/Kg
Quantitè total de tabac (Group 01) livrè par le groupement de producteurs considéré = 6400 Kg
Montant total de la prime variable à verser au groupement de producteurs pour le groupe 01:
1,043217 Ecu/Kg x 64000 Kg = 6676.58880 Ecus (A)
Quantité livré par lot (QL)
Prix d'achat pour chacque lot du groupement de producteurs pour le groupe 01 (PP)
Prix minimal d'achat du tabac brut: 0,574 Ecu/Kg
Une prime variable égale à zéro revient aux lots qui ont recu un prix compris entre le prix minimal et le prix
minimal majore de 50% pour le groupe de varieté concerné, soit entr 0.574 et 0.861 Ecus/Kg.
Prime variable qui revient au producteur du lot = [(A)/SUM(QL x PP)] x (QL x PP)
LOTS
Quantités
livrés
par lo (kg)
Prix
d'achat
(Ecu/kg)
Quantités livrés
par lot qui pourront
béneficer de la
prime
variable (kg)
Quantités
livrés
par lot
(qui pourront
bénéficier de
la
prime variable)
X Prix d'achat
Prime variable qui
revient au producteur
du lot (Ecu)
1
2
3
4
5=3 x 4
5
PP
QL
QL x PP
[(A)/SUM(QL x PP)] x (QL x
PP)
1
200
0,574
0
0
0
2
500
1.893
500
946.5
860.10879
3
500
0.854
0
0
0
4
500
2.841
500
1420.5
1290.84473
5
500
1.426
500
713
647.92136
6
450
0,952
450
428.4
389.29805
7
300
0.765
0
0
0
8
1.500
0.892
1.500
1.338
1215.87487
9
900
1.536
900
1382.4
1256.22228
10
150
0.594
0
0
0
11
200
0.895
200
179
162.66188
12
600
1.14
600
684
621.56832
13
100
2.554
100
255.4
232.08852
TOTAL
6.400
-
5.250
347.2
6676.58880
Allegato n. 2
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CRITERI PER IL RACCOLTO 1999
A) CRITERI OBIETTIVI DI ATTRIBUZIONE AI PRODUTTORI TRADIZIONALI DI QUOTE PARTICOLARI
DERIVATE.
1. Cambio varietale.
Le quote impegnate nel piano di riconversione varietale, ed effettivamente richieste da
produttori per altro gruppo varietale, debbono essere attribuite ai produttori che si sono
impegnati a convertire la propria quota, in caso di approvazione del trasferimento di
quantitativi.
Le quote derivanti dall’applicazione del piano di riconversione varietale sono, pertanto,
attribuite in conformità di quanto previsto al punto 7 della presente circolare.
2. Riscatto delle quote.
Le quote impegnate nel programma di riscatto, in quanto rimaste invendute, ed
effettivamente acquistabili da produttori di altro gruppo varietale, debbono essere attribuite ai
produttori che si sono impegnati ad acquistarle, in caso di trasferimento dei quantitativi. Le
quote derivanti dall’applicazione del programma di riscatto delle quote sono, pertanto,
attribuite in conformità di quanto previsto al punto 10 della presente circolare.
3. Cessione temporanea.
Nessun quantitativo della riserva di quota deve essere redistribuito al cessionario o al
cedente al fine di recuperare la diminuzione della quota individuale avvenuta a seguito della
cessione temporanea.
B) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DERIVATE DALLA UTILIZZAZIONE DELLA RISERVA
NAZIONALE DI QUOTA.
Tenuto conto dell’urgenza di stabilire i criteri di cui trattasi, per l’immediata applicazione, l’Amministrazione
ritiene di fissare, per il raccolto 1999, criteri di semplice applicazione, con riserva di provvedere alla loro
integrazione a decorrere dal raccolto 2000. Tali criteri sono applicabili, per il raccolto 1999, soltanto ai
nuovi produttori.
I produttori nuovi, per beneficiare dell’attribuzione di una quota derivante dalla utilizzazione della riserva
nazionale, devono possedere tutti i requisiti seguenti:
z
avere un’età non superiore ai 35 anni al momento della sottoscrizione della domanda;
z
beneficiare per la prima volta dell’attribuzione della quota;
z
appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti non risultino titolari di quota di tabacco;
z
essere imprenditori agricoli;
z
essere persone fisiche.
Sono inoltre ammessi, come nuovi produttori, anche gli enti di ricerca e sperimentazione, non titolari di
quota sino al raccolto 1998 compreso.
Per determinare la quota 1999 di ciascun produttore, l’Amministrazione procederà a predeterminare un
valore di quota identico per tutti i produttori.
La quota per ciascun gruppo varietale sarà determinata dall’ A.I.M.A. per i suddetti produttori, in base alla
seguente procedura:
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z
si verificano i gruppi varietali per i quali risultano presentate domande per l’attribuzione di quota da
parte di nuovi produttori;
z
si determina il valore totale, a livello nazionale, delle provvidenze da distribuire;
z
si calcola lo 0, 5% del valore totale da distribuire;
z
si divide il valore da distribuire per il numero dei produttori che hanno presentato domanda e si
determina il valore da attribuire a ciascun produttore;
z
si divide il valore della quota da attribuire a ciascun produttore per il valore unitario del premio del
gruppo varietale richiesto dal produttore e si determina così il quantitativo corrispondente alla quota
da attribuire a ciascun produttore per ciascun gruppo varietale;
z
si determinano quindi i quantitativi totali di ciascun gruppo varietale;
z
si determina il limite specifico di garanzia nazionale depurato dei quantitativi della riserva nazionale
per ciascun gruppo varietale.
In caso di impossibilità di utilizzazione della riserva nazionale di quota per assenza di domanda o per
mancanza dei requisiti previsti o per esiguità dei richiedenti, l’A.I.M.A. informa questa Amministrazione per
le conseguenti determinazioni.
C. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DERIVATE DALL’AUMENTO DEI LIMITI DI GARANZIA DI
CUI AL PUNTO 5. LETTERA A) DELLA PRESENTE CIRCOLARE.
Tenuto conto delle considerazioni esposte alla precedente lettera B), non vengono stabiliti per il raccolto
1999 i criteri per la distribuzione del quantitativo del limite specifico di garanzia in eccesso, rispetto al
raccolto precedente, per i gruppi varietali interessati. Pertanto, il suddetto quantitativo in eccesso sarà
attribuito secondo il calcolo tradizionale previsto all’art. 24 - par. 1 del Reg (CE) n. 2848/98, ossia
proporzionalmente su tutti i produttori tradizionali.
Con una nota specifica verranno stabiliti i criteri di attribuzione delle quote ai produttori, in caso di
assegnazione del limite specifico di garanzia anche per la varietà Katerini.
Allegato n. 3
CASI PARTICOLARI DI FLESSIBILITA’ DELLA QUOTA A SEGUITO DEL RISCATTO DI QUOTA, DEL
CAMBIO VARIETALE E DELLA UTILIZZAZIONE DELLA RISERVA NAZIONALE DI QUOTA.
1. Il produttore esce dal settore a seguito del riscatto di quota.
In questo caso, la parte di quota prelevata d’ufficio, in prima applicazione (raccolto 1999), e
che è confluita nella riserva nazionale di quota, comporta una decurtazione della quota che
sarà offerta per il riscatto a titolo della quota 1999.
La quota di cui trattasi potrà essere riscattata :
a. da un produttore tradizionale della stessa varietà che la acquisisce come
appartenente allo stesso gruppo varietale a titolo del raccolto 2000 ;
2. da un produttore tradizionale che si avvale della possibilità di ottenerla, per il raccolto
2000, come appartenente ad altro gruppo varietale. Tale attribuzione comporta
l’aumento del limite di garanzia in cui confluisce la quota convertita, ma l’attribuzione
rimane subordinata al trasferimento varietale approvato dalla Commissione europea,
nel rispetto della neutralità di bilancio. L’attribuzione della quota convertita potrà,
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pertanto, avvenire per la stessa quantità o per una quantità ridotta, tenuto conto del
valore del premio del gruppo varietale in cui la quota da convertire è destinata;
3. dalla Commissione europea, se non si verificano le prime due alternative. In questo
caso, il limite di garanzia del gruppo varietale interessato viene ridotto della
corrispondente quota riscattata.
2. Il produttore rimane nel settore e viene privato, d’ufficio, di una parte della propria quota di
produzione che viene fatta confluire nella riserva nazionale.(1)
In questo caso, la parte di quota prelevata a ciascun produttore d’ufficio, in prima
applicazione per il raccolto 1999, contribuisce a determinare la riserva nazionale di quota
che viene attribuita ai produttori richiedenti vecchi o nuovi dello stesso gruppo varietale, in
relazione alle singole quantità richieste da ciascuno di essi.
3. Il produttore rimane nel settore ma intende cambiare il gruppo varietale della propria quota o di altra
quota acquisita a vario titolo.
In questo caso :
a. il produttore deve manifestare l’intenzione di cambiare il gruppo varietale;
b. il trasferimento varietale deve essere preventivamente approvato dalla Commissione
europea nel rispetto della neutralità di bilancio;
c. il produttore stesso ottiene di poter riconvertire la quota di cui trattasi, contrattata e
coltivata dal medesimo negli ultimi tre anni, con una quota corrispondente di altro
gruppo varietale, nel rispetto della neutralità di bilancio. L’attribuzione della quota di
cui trattasi, come sopra riconvertita, sarà effettuata, pertanto, per la stessa quantità o
per una quantità ridotta, tenuto conto del valore del premio del gruppo varietale in cui
la quota da convertire è destinata.
( 1) Il prelievo massimo applicabile distintamente su ciascun gruppo varietale, a titolo di riserva nazionale,
non può superare il 2% (art. 29 - par. 2 del Reg. (CE) n. 2848/98).
Allegato n. 4
REGOLAMENTO (CEE) n. 3887/92 DEL CONSIGLIO
DEL 23 dicembre 1992
recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di
aiuti comunitari
omissis
TITOLO IV
CONTROLLI
Articolo 6
1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto
delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.
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omissis
Articolo 11
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve le sanzioni supplementari
previste a livello nazionale.
1. bis. Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 non vengono comminate qualora il produttore,
rilevando nella domanda introdotta inesattezze non imputabili a dolo o colpa grave potrebbero
condurre all'applicazione di una o più delle sanzioni citate, ne informi per iscirtto di tali inesattezze,
le competenti autorità, a condizione che queste ultime non gli abbiano comunicato l'intenzione di
effettuare un controllo sul posto o che egli non sia potuto venire a conoscenza di tale intenzione in
altro modo e che dette autorità non l'abbiano già informato dell'irregolarità che è stata verificata
nella domanda introdotta.
2. I casi di forza maggiore e le relative prove devono essere comunicati per iscritto all'autorità
competente, con soddisfazione di quest'ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere
dal momento in cui l'impreditore è in grado di farlo.
3. Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità
competenti possono ammettere, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:
a. Decesso dell'imprenditore;
b. Incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
c. Espropriazione di parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita
dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della
domanda;
d. Calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
e. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f. Epioozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'impreditore.
Gli stati membri informano la Commissione dei casi riconosciuti come casi di forza maggiore.
Articolo 12
Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione in cui figurano, in particolare, i motivi della visita, i
regimi di aiuto e le domande oggettodi controllo, le persone presenti, il numero di parcelle visitate e di
quelle misurate, le tecniche di misurazione utilizzate, il numero e la specie degli animali constatati in loco,
nonché, eventualmente, i numeri dei marchi auricolari e delle iscrizioni nel registro controllati, le risultanze
del controllo e, se dal caso, i risultati particolari relativi a determinati numeri di identificazione.
L'imprenditore o il suo rappresentante ha la facoltà di sottoscrivere il verbale. Può limitarsi ad attestare la
propria presenza al momento del controllo oppure può aggiungere osservazioni.
Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle
ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione, la relazione viene integrata della
relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5 , del regolamento (CE) n. 2630/97.
Qualora durante i controlli in loco a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento vengano
riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni concernenti i controlli in loco
previsti dal presente regolamento vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per
l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97.
Articolo 13
Salvo i casi di forza maggiore, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato a causa del titolare
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della domanda, quest'ultima viene respinta.
Articolo 14
1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato
di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.
2. Gli Stati Membri possono decidere che l'importo indebitamente pagato sia recuperato tramite
detrazione dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore dell'imprenditore dopo la
data della decisione del recupero. Tuttavia l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso
senza attendere tale detrazione.
3. Gli interessi sono calcolati in funzione del periodo intercorso tra il pagamento e l'effettiva
restituzione o la detrazione.
Il tasso d'interesse da applicare è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale e non può in
alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse applicato per il recupero d'importi nazionali.
Non sono dovuti interessi in caso di pagamenti in debiti imputabili ad errore dell'autorità
competente.
4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il pagamento è stato effettuato in
seguito ad un errore dell'autorità competete stessa o di un'altra autorità che non poteva
ragionevolemente essere scoperto dall'imprenditore, il quale abbia agito in buona fede e in
osservanza della normativa vigente.
Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi importanti per il calcolo del pagamento, il primo comma
si applica solo se la decisione di recupero non era stata comunicata entro 12 mesi dalla data di
pagamento.
Ai fini del primo e del secondo comma, chiunque agisca per conto dell'imprenditore è assimilato a
quest'ultimo.
5. Il paragrafo 4 non si applica agli anticipi e ai pagamenti di cui viene chiesta la restituzione seguito
dall'applicazione di una sanzione a norma degli articoli 8,9 e 10 o di un'altra disposizione
comunitaria o nazionale.
6. Gli Stati Membri possononon esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 ECU, interessi
esclusi, per imprenditore e per domanda d'aiuto a cui si riferisce il recupero, purché le disposizioni
nazionali prevedano il mancato recupero in casi analoghi.
7. Per quanto concerne gli aiuti o i premi finanziati dal fondo europeo agricola di orientamento e di
graranzia (FEOGA), sezione garanzia, gli importi recuperati e gli interessi versati agli organismi
pagatori sono mdetratti dalle spese del Fondo sezione garanzia, salvo il disposto dell'articolo 7 del
regolamento (CEE) n. 595/91.
Allegato n. 5
Circolare A.I.M.A. del 07.12.1998
Aiuto specifico alle Asociazioni di produttori nel settore tabacco greggio - Riconoscimento raccolto 1999.
Regolamento C.E.E. 84/93 della Commissione del 19 gennaio 1993 e successive modifiche ed
integrazioni.
Divisione: XXIIII
prot. n.17-59
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Con la resente circolare, vengono stabilite le procedure di riconoscimento delle Associazioni di produttori
per il raccolto 1999, ai fini dell'erogazione dell'aiuto specifico di cui al Reg.to CEE 2075/92.
Tali disposizioni sono emanate in relazione a quanto previsto dai Reg.ti CEE 2075/92 del Consiglio del 30
Giugno 1992, 84/93 della Commissione del 19 Gennaio 1993, 621/96 della circolare MiPA n. 43/g del 12
Gennaio 1994, 621/g del 20 Settembre 1994, n. 457/g del 29 Marzo 1996.
Le Associazioni sono riconducibili a due categorie:
A. le Associazioni che chiedono il riconoscimento per la prima volta, comprendendo, in questa
categoria anche quelle che non lo hanno ootenuto per i raccolti precedenti, quelle a cui è stato
revocato e quelle che hanno rinunciato;
B. le Associazioni di produttori già riconosciute per i raccolti precedenti al 1999.
Si precisa che per le Associazioni di cui al punto A. l'A.I.M.A. provvede al riconoscimento, mentre per
quelle di cui al punto B. si procede alla verifica dei requisiti minimi in loro possesso per il raccolto in
discussione ed alla emanazione del provvedimento amministrativo di conferma o meno del riconoscimento
stesso.
Per quest'ultima categoria, al fine di attivare le procedure di riconoscimento per il raccolto 1999 l'A.I.M.A.
ha fornito alle Associazioni il software necessario alla produzione, su supporto magnetico, delle
informazioni inerenti all'albo soci, unitamente al consolidato dell'albo soci del raccolto 1998.
Relativamente alle Associazioni di cui al punto A. l'Ufficio Periferico A.I.M.A., competente territorialmente,
comunicherà all'A.I.M.A., Divisione XXIII, i dati delle Associazioni che intendono richiedere il
riconoscimento per il raccolto 1999.
Conseguentemente, questa Divisione provvederà all'invio, all'indirizzo di queste ultime, del software
necessario alla produzione su supporto magnetico dell'albo soci.
Al fine di consentire all'A.I.M.A. di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento, tutte le Associazioni
di produttori che intendono ottenere il riconoscimento stesso, sia quelle del gruppo A. che quelle del
gruppo B. sono tenute a presentare il dischetto, corredato della domanda su modello TDA99 e del
materiale da allegare, presso gli Uffici A.I.M.A. Tabacco Via Farini, 5 Roma, nei giorni 16, 17 e 18
Dicembre 1998, secondo il calendario allegato alla presente.
In particolare le Associazioni di cui al punto A. dovranno presentare:
z
domanda di riconoscimento compilata su apposito modello TDA99, prodotta in automatico dalla
procedura informatica consegnata dall'A.I.M.A..
L'Associzione è tenuta a verificare i dati espressi nella domanda e a validare gli stessi con firma
autentica del legale rappresentante;
z
atto costitutivo e statuto dell'Associazione che presenta la domanda;
z
atto costitutivo e statuto di ogni singola Cooperativa e/o Associazione aderente;
z
domanda e delibera di adesione delle Associazioni e/o Cooperative aderenti;
z
estratto autentico del libro soci dell'Associazione, redatto su materiale cartaceo e su supporto
magnetico, quest'ultimo utilizzando solo ed eventualmente il software fornito dall'A.I.M.A..
Le Associazioni di cui al punto B. dovranno presentare:
z
domanda di riconoscimento compilata su apposito modello TDA99, prodotta in automatico dalla
procedura informatica consegnata dall'A.I.M.A..
L'Associzione è tenuta a verificare i dati espressi nella domanda e a validare gli stessi con firma
autentica del legale rappresentante;
z
domanda e delibera di adesione delle nuove Associazioni e/o Cooperative aderenti;
z
atto costitutivo e statuto delle nuove Cooperative e/o Associazioni aderenti;
z
delibera di espulsione delle Associazioni e/o Cooperative estromesse;
http://www.politicheagricole.it/norme/TABACCO/19990302__Circ.htm
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Circolare 02.03.99 n. 167/G-1
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z
eventuale comunicazione di recesso delle Associazioni e/o Cooperative che non intendono per il
raccolto 1999, confermare l'adesione all'Associazione che presenta domanda di riconoscimento;
z
modifiche sull'albo soci intervenuto rispetto all'albo soci consolidato 1998, prodotte su supporto
magnetico, utilizzando solo ed esclusivamente il software fornito dall'A.I.M.A..
Durante la fase di ricezione i supporti magnetici saranno sottopost ad una prima verifica formale per
evidenziare eventuali problemi di leggibilità, oppure di mancata corrispondenza con il citato modello
TDA99.
Le eventuali anomalie dovranno comunque essere risolte dalle Associazioni entro il 22 Dicembre 1998.
Dopo la verifica formale sarà rilasciata all'Associazione una ricevuta di presa in carico del dischetto e del
modello TDA99.
I dischetti presentati dalle Associazioni saranno sottoposti alle consuete elaborazioni centralizzate di
controllo.
Conseguentemente l'A.I.M.A., entro il 5 Gennaio 1999 comunicherà ai propri Uffici Periferici le anomalie
riscontrate, attraverso l'invio agli stessi di supporti magnetici risultate dalle elaborazioni svolte.
Le Associazioni, entro il termine del 25 Gennaio 1999, dovranno risolvere, ove possibile, le anomalie
riscontrate, presentando all'Ufficio Periferico competente la necessaria documentazione a supporto.
Questi ultimi provvederanno alle correzioni dei dati e dovranno inviare il relativo supporto magnetico
all'A.I.M.A. entro il 27 Gennaio 1999.
Questa Divisione provvederà al caricamento di tali dischetti sulla banca dati centrale me dopo la
valutazione dei risultati emersi, provvederà al consolidamento dell'albo soci 1999.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
CALENDARIO DI VISITE
16 DICEMBRE 1998
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00
1
PRO.TAB
2
A.P.T.I.
4
ASSOTAB
5
S. MARCO
6
ASS. ANNUNZIATA
7
A.PRO.TAV
8
STELLA
9
A.SA.TAB.
12 ATAS
13 A.T.P.T.
17 NUOVA EUROPA
18 AS.PRO.TAB
19 A.R.T.U.
20 A.T.C.
21 C.I.T.
23 A.P.T.A.
24 AS. TAB. CAMPANI
25 A.R.P.T.
26 APROTAB
27 A.TA.PRO.S.
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Circolare 02.03.99 n. 167/G-1
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17 DICEMBRE 1998
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00
30 ASS. TABACCHI SUD
32 A.P.TA.VE
33 A.P.T.U.
35 A.T.A.
36 A.T.I.
38 A.P.T. VOLTURNO
39 UNAGRI
40 A.VE.TAB.
41 A.P.TAB.
42 A.C.T.
43 FATTORIA AUT. TABACCHI
44 A.T.I.
45 A.T.M.
47 AS.TAB.
48 C.T.S.
49 AGRICOOPER
53 ASS. L'AVVENIRE
56 TAB. 90
57 ASS. ANTONELLA
18 DICEMBRE 1998
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00
59
NICOTINA TABACCHI
60
ASS. S.MICHELE
61
AGRIT
64
AS.TA.CA
65
PRO.CA.TAB
66
APTO
67
A.PRO.TA.MED.
134 T.I.S.A.
203 ASS.CAMPANIA TAB.
207 CODITAB
210 A.N.T.
211 ASSITAB
212 ACRITAB
213 CAS.TAB.
214 A.L.T.O.
215 A.T.N.
216 ASSO.TA.CA.
217 ASS.TABACCHICOLTORI
218 N.A.T.A.
SCHEDA MANDATI
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Circolare 02.03.99 n. 167/G-1
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1)
ANNO
FINANZIARIO
.......................
2)
CAPITOLO
.......................
3)
SOTTOCAPITOLO .......................
4)
NUMERO
DECRETO
N° .................
5)
NUMERO
CONTROLLO
(C/L)
.......................
6)
P.IVA
BENEFICIARIO
............................... DENOMINAZIONE ................................................................
7)
PROVINCIA
OPERATIVITA'
.......................
8)
MODALITA' DI
PAGAMENTO
.......................
9)
CODICE ABI
.......................
10) CODICE CAB
.......................
11) NUMERO C/C
.......................
12)
DEL ...../...../...........
IMPORTO NETTO
.......................
ARR.TO
13) BOLLO
.......................
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Circolare 2 marzo 1999, n. 167/G-1