Seminario organizzato da Unione Confcommercio
Milano, 27 marzo 2012
LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE
Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga
Materiale a cura di Marina Zanga
1
Quali tipi di
preferenze tariffarie?
 Preferenze bilaterali, reciprocamente
concesse alle parti;
 Preferenze unilaterali, concesse solo
dalla Comunità ai paesi terzi, ma non
viceversa
2
Paesi paneuromediterranei
Algeria
Cisgiordania e Gaza
Egitto
Giordania
Isole Faeroer
Paesi con regime
tariffario preferenziale
bilaterale
Islanda (EFTA)
Israele
Libano
Lichtenstein (EFTA)
Marocco
Norvegia (EFTA)
Siria
Svizzera (EFTA)
Tunisia
Turchia
Accordi di libero scambio
Sudafrica
Messico
Cile
Corea del Sud
Unioni doganali
Turchia
San Marino
Andorra
3
Prove d’origine per la TURCHIA
 Nell’ambito dell’Unione doganale:
 A.TR. = NON ATTESTA L’ORIGINE DELLE MERCI ,
ma l’immissione in libera pratica (dazi assolti).
 Esportatore autorizzato per la Turchia = autorizzato
alla previdimazione degli A.TR per il rilascio
semplificato, con timbro speciale.
4
Prove d’origine per la TURCHIA
 Nell’ambito dell’Unione doganale:
per provare l’origine preferenziale nell’ambito
dell’Unione doganale, anche ai fini del cumulo
paneuromediterraneo si utilizza la
 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
(analoga a quella del fornitore UE, anche a lungo
termine).
 NB: non è necessario essere autorizzati per
rilasciarla.
5
Prove d’origine per la TURCHIA
 Per i prodotti CECA (carbone e acciaio) e per
gli agricoli esistono accordi ad hoc tra CE e
Turchia.
 In questi due ambiti le prove d’origine sono:
EUR1, EUR-Med, dichiarazione su fattura.
 Si può richiedere lo status di esportatore
autorizzato.
6
Altri paesi e territori a regime tariffario
preferenziale bilaterale
Paesi balcanici occidentali
Albania
Bosnia-Erzegovina
Croazia
Macedonia
Montenegro
Serbia
Le regole d’origine sono contenute nelle DAC Reg. (CE) 2454/1993
7
Altri paesi e territori a regime tariffario
preferenziale unilaterale.
 Moldova e Kosovo
 SPG Sistema delle Preferenze Generalizzate
 ACP Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico
 PTOM Paesi e Territori d’Oltremare
8
Quale origine delle merci?
Origine non
preferenziale
È l’origine dichiarata in
dogana negli scambi con
tutti i paesi terzi per
l’applicazione di tutte le
misure da tariffa doganale
(tariffarie e non tariffarie).
Il documento base è il
certificato d’origine C.O.
Origine preferenziale
È l’origine dichiarata in
dogana solo per
determinati Paesi e solo
su richiesta, per
l’applicazione di misure
tariffarie preferenziali
(riduzione o esenzione
daziaria).
I documenti base sono:
EUR1, EUR-MED, FormA,
dichiarazione su fattura
9
A cosa serve l’origine preferenziale?
 Normativa di base: art. 27 del CDC (Reg. CE
2913/1992) e art. 35 del CDCA (Reg. CE 450/2008).
 Serve per l’applicazione di misure preferenziali,
tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non
tariffarie, previste nell’ambito di accordi stipulati con
Paesi Terzi o adottate unilateralmente dalla UE.
 Consultare la Tariffa doganale TARIC on line per
verificare le preferenze tariffarie applicate dall’UE e
Market Access Database per quelle nei Paesi terzi.
10
Prodotti originari in ambito preferenziale
 Prodotti interamente ottenuti (prodotti
sottosuolo, vegetali, animali vivi, ecc.)
 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
(secondo le condizioni stabilite nei protocolli
sull’origine allegati agli accordi)
 ATTENZIONE! Le regole di trasformazione
preferenziali sono DIVERSE da quelle nonpreferenziali (solitamente più RESTRITTIVE)
11
Come determinare l’origine preferenziale
delle merci: le regole di lista
 Contenute nei protocolli sull’origine annessi agli
accordi o negli stessi regolamenti comunitari di
base (CDC e DAC)
 L’elenco degli accordi con i rimandi ai protocolli
d’origine è consultabile online dal sito internet della
Commissione Europea, divisione: Taxation and
Customs Union, sezione: preferential origin arrangements list
12
Le regole di lista
Tre tipologie standard:
1. cambiamento della voce doganale delle materie
prime non originarie utilizzate
2. effettuazione di lavorazioni specifiche
espressamente descritte nella regola di lista
3. regola del valore: previsione di soglie percentuali
di valore che non devono essere superate, riferite
alle materie prime non originarie utilizzabili nel
processo di trasformazione e calcolate sul prezzo
‘franco fabbrica’ del prodotto finito.
13
CAMBIAMENTO DI VOCE DOGANALE
BORSE IN PELLE VD 4202
VOCE
SA
1
capitolo
42
DESCRIZIONE
DELLE MERCI
2
Lavori di cuoio o di
pelli; oggetti di selleria
In Italia vengono
e finimenti;assemblati
oggetti da
viaggio, borse, borsette
e simili contenitori;
lavori di budella
Lavorazione o
trasformazione alla quale
devono essere sottoposti i
materiali non originari per
ottenere il carattere di
prodotti originari
3
o
4
Fabbricazione a
===
partire da materiali
termostati
con
materie prime
di qualsiasi
voce,
esclusi quelli della
stessa voce del
prodotto
14
LAVORAZIONI SPECIFICHE
INDUMENTI PER DONNA (CAMICETTE) VD 6206
VOCE
SA
DESCRIZIONE DELLE
MERCI
Lavorazione o trasformazione alla
quale devono essere sottoposti i
materiali non originari per
ottenere il carattere di prodotti
originari
1
2
3
o
ex
capitolo
62
Indumenti ed accessori
di abbigliamento,
diversi da quelli a
maglia, esclusi:
Fabbricazione a partire da filati ===
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209,
ex6211
Indumenti per donna
(…) ricamati
Fabbricazione a partire da filati
o da tessuti non ricamati, a
condizione che il loro valore
non ecceda il 40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
4
15
REGOLA DEL VALORE
STRUMENTI DI REGOLAZIONE (TERMOSTATI) VD 9032
VOCE
SA
1
DESCRIZIONE
DELLE MERCI
2
Lavorazione o trasformazione alla
quale devono essere sottoposti i
materiali non originari per
ottenere il carattere di prodotti
originari
3
o
4
9032
Strumenti ed
Fabbricazione in cui il
===
apparecchi di
valore di tutti i materiali
regolazione o di
utilizzati non ecceda il
controllo automatici
40%
del prezzo franco
In Italia vengono
assemblati
termostati
con materie prime
fabbrica del prodotto
malesi e italiane. I termostati vengono venduti in Svizzera
e in Germania. Qual è l’origine dei termostati?
16
Le prove dell’origine preferenziale
 Certificato di circolazione merci EUR.1 e
EUR-MED
 Certificato d’origine FormA (per SPG)
 Dichiarazione d’origine su fattura
 Dichiarazione del fornitore
17
Il certificato di circolazione
merci EUR.1






Formulario
Compilazione e rilascio
Rilascio a posteriori
Duplicato
Validità (4 o 10 mesi)
Errori, discordanze,
presentazione tardiva
18
European Community - EC
Israel
EC
Israel
Issued retrospectively
(rilasciato a posteriori)
Duplicate (duplicato)
19
PARTE COMPILATA
DALL’ESPORTATORE O DAL
DOGANALISTA E FIRMATA E
TIMBRATA DALLA DOGANA
PARTE COMPILATA E FIRMATA
DALL’ESPORTATORE O DA UN
RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO (DOGANALISTA)
20
Nota:
Se il cumulo paneuromediterraneo
non viene applicato o non c’è
intenzione di applicarlo con altri
paesi aderenti si può emettere un
ceritificato di circolazione merci
EUR.1 anziché il certificato EURMED.
21
Origine e valore in dogana
Chi richiede il rilascio e compila il certificato
EUR 1 o EUR-MED?
L’esportatore o, sotto la sua responsabilità, il
suo rappresentante autorizzato (chi cura lo
sdoganamento)
ATTENZIONE! L’esportatore è responsabile e
deve conservare per 3 anni i documenti
comprovanti l’origine delle merci
NB: i documenti giustificativi sono elencati sul
retro dell’EUR1, che rimane in dogana.
22
La dichiarazione su fattura
L’esportatore delle merci contemplate nel presente
documento (autorizzazione doganale n. IT/001/BG/10)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono
di origine preferenziale………………………..……
- cumulation applied with ………….
(name of country/countries)
- no cumulation applied
EUR-MED
Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore
(se non esentato)
N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo
23
Chi compila la dichiarazione su fattura
 L’esportatore, in fattura o sui documenti di trasporto
 Valore fino a 6.000 euro per spedizione: rilasciabile
autonomamente da qualsiasi esportatore
 Valore > 6.000 euro: rilasciabile solo dagli
esportatori autorizzati
 Attualmente non e’ prevista per la SIRIA
 E’ l’unica prova ammessa per la COREA DEL SUD
24
Documenti giustificativi e tracciabilità
dell’origine:
Origine materie prime
Lavorazioni effettuate
Origine prodotto finito
25
La tracciabilità dell’origine:
dalle materie prime al prodotto finito
Origine materie prime
- Acquisto interno o intracomunitario
chiedere dichiarazione del fornitore per
origine preferenziale
- Importazione da paesi extraUE: bollette
doganali di importazione con allegate
fattura e prove d’origine (EUR1, EURMED, FormA, dichiarazione su fattura,
dichiarazione del fornitore per Turchia)
26
Materie prime: documenti giustificativi da
acquisire e conservare
Paese d’origine
materie prime
Cina (non pref.)
Francia (Italia)
Tunisia (pref.)
Prove d’origine
materie prime
 bolla import, fattura, C.O.
 fattura, dichiarazione del
fornitore CEE
 bolla import, fattura,
EUR-MED o dichiaraz.su
fattura
27
La tracciabilità dell’origine:
dalle materie prime al prodotto finito
Lavorazioni effettuate
- Analisi processi, schede lavorazione
- Verifica regole di trasformazione per
origine preferenziale e non preferenziale
- Determinazione origine acquisita
28
Lavorazioni effettuate: documenti giustificativi
per dimostrare il rispetto delle regole di lista
Regola
 Cambio di voce
doganale
 Lavorazioni
specifiche
 Regola del valore
documenti giustificativi
 Descrizioni merce,
classificazione TARIC, ecc.
 Schede di lavorazione, analisi di
laboratorio, ecc.
 Scheda valore con tutte le
componenti di costo, riferita al
prezzo EXW del prodotto finito,
fatture di vendita, ecc.
29
La tracciabilità dell’origine:
dalle materie prime al prodotto finito
Prodotto finito
- Classificazione tariffaria del prodotto
- Valutazione origine acquisita
- Prove d’origine da rilasciare per:
vendita interna o intracomunitaria o
esportazione
30
Prodotto finito: prove d’origine da rilasciare e
documenti giustificativi da conservare
Paese di vendita del
prodotto finito
Prove d’origine
da rilasciare
 Cina (non pref.)
 Certificato d’origine CO
 Francia (Italia)
 dichiarazione del fornitore
CEE
 Tunisia (pref.)
 EUR1 o EUR-MED o dich.
su fattura (EUR-MED)
 Messico (pref.)
 EUR1 o dich. su fattura
 Corea del Sud (pref.)
 Dichiarazione su fattura
31
L’esportatore autorizzato
 Può emettere direttamente la dichiarazione su fattura,
per spedizioni di qualsiasi valore, con conseguente
abbattimento di tempi e costi
 Va richiesta l’autorizzazione al competente Ufficio
delle Dogane (tempo max del procedimento 60gg.)
 Occorre garantire l’osservanza delle regole e la
conservazione delle prove d’origine per 3 anni
 Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire
nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/BG/10)
 Richiedibile all’Ufficio delle Dogane territorialmente
competente
32
La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di
un regime preferenziale
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)
33
La dichiarazione del fornitore UE
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)
COMPILARE
SOLO PER
CUMULO PEM
Luogo e data
Nome e funzione nella società
Firma
34
La dichiarazione a lungo termine
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)
DESCRIZIONE
Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo
Nome società
CE, paese o gruppo paesi
Paese o gruppo paesi interessati
Compilare solo per cumulo PEM
N.B.: MAX 1 ANNO
Luogo e data
Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società
Firma
Le prove dell'origine negli scambi internazionali
35
La dichiarazione del fornitore UE per merci non originarie
La dichiarazione del fornitore CEE
NOTE
37
Il certificato d’informazione INF4
E’ un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di
una dichiarazione del fornitore. (art. 6)
38
E’ composto da 2 parti: la
domanda di rilascio che
include sul retro una
dichiarazione del fornitore
e il certificato INF4.
Va compilato dal fornitore
che ha rilasciato la
dichiarazione ai fini
dell’origine.
Presentato in dogana per
l’apposizione del visto
nella casella 7.
Consegnato al cliente
comunitario che lo ha
richiesto, il quale a sua
volta lo inoltrerà
all’autorità doganale che
lo ha richiesto.
39
La dichiarazione del fornitore (retro INF4)
40
Un libro pensato per voi
Luca Moriconi, Marina Zanga
Guida pratica sull’origine
delle merci
IPSOA, Milano, 2011
Grazie per l’attenzione
41
Scarica

Origine preferenziale - Unione del Commercio di Milano