“L’ORIGINE DELLE MERCI” Le regole di Origine preferenziale e non preferenziale Luciano Calaciura Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Verona, 26 novembre 2010 1 ORIGINE – Fonti normative ORIGINE NON PREFERENZIALE Reg. CEE n. 2913 del 12/10/1992 (C.D.C.) Artt. da 22 a 26 Reg. CEE n. 2454 del 02/07/1993 (D.A.C.) Artt. da 35 a 65 Allegati da 9 a 13 (12 e 13 modulistica) ORIGINE PREFERENZIALE Reg. CEE n. 2913 del 12/10/1992 (C.D.C.) Art. 20-lett. d-e) (pref. unilaterali e pref legate ad accordi) Art. 27 Reg. CEE n. 2454 del 02/07/1993 (D.A.C.) Artt. da 66 a 123 Allegati da 14 a 22 (da 17 a 22 modulistica) 2 Origine - Caratteristiche e differenze NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE Lavorazione/trasformazione SOSTANZIALE Lavorazione/trasformazione SUFFICIENTE; Applicazione della Tariffa doganale comune Applicazione di misure diverse da quelle tariffarie stabilite da specifiche disposizioni comunitarie (Divieti Economici, Contingenti, Massimali, Embarghi Commerciali) Applicazione di misure tariffarie preferenziali: - concesse unilateralmente dalla Comunità - derivanti da accordi con altri Paesi o gruppi di Paesi Rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale (EUR.1 – EURMED), o delle dichiarazioni su fattura alle condizioni previste Applicazione di dazi anti-dumping Rilascio dei certificati d’origine (C.O.) 3 Origine Non Preferenziale - Aspetti Generali L’origine non preferenziale rappresenta uno degli elementi indispensabili per dichiarare le merci in dogana (insieme alla qualità, alla quantità e al valore) Misure collegate all’origine: -applicazione dei dazi nell’ambito della Tariffa Doganale Comune; -applicazione dei dazi antidumping; -applicazione dei divieti economici e delle misure di politica commerciale; -applicazione di contingenti tariffari e massimali; -applicazione delle norme riguardanti la tutela del “Made in” 4 Origine Non Preferenziale - Regole Merci interamente prodotte (art. 23 Reg. CE 2913/92); Merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 24 Reg. CE 2913/92) 5 Origine Preferenziale - Accordi bilaterali: disciplinati da i Protocolli di “origine” allegati agli Accordi sottoscritti dalla Comunità con taluni paesi; - Concessioni unilaterali: atti autonomi dell’Unione Europea a favore dei Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) 6 Origine Preferenziale - Principali elementi comuni agli accordi - Prodotti interamente ottenuti in un paese o ottenuti da materiali di Paesi Terzi che hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente (Allegato II) - Prodotti ottenuti da cumulo di lavorazioni anche di minore entità - Principio della territorialità - Trasporto diretto del prodotto tra i due Paesi firmatari dell’accordo - Prove di origine (EUR1 e dichiarazioni su fattura EUR1) -- Misure di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali dei due paesi per la verifica a posteriori dei certificati presentati 7 Origine Preferenziale - Regola del Cumulo - Il cumulo può essere effettuato soltanto tra Paesi che applicano regole di origine identiche. - Tutti i paesi che partecipano alla produzione di una merce devono aver concluso tra loro e con il paese di destinazione un Accordo di Libero Scambio nonché applicare un protocollo di origine comune (Es.: Accordo Pan Euro Mediterraneo) - I benefici daziari sono previsti indipendentemente dal fatto che i prodotti siano originari dell’uno o dell’altro paese o fabbricati con materiali di diversa origine purché all’interno dei paesi partecipanti al “cumulo” 8 Applicazione Origine Preferenziale Allegato II degli Accordi 9 Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n.1 CRITERIO DEL CAMBIO DI VOCE DOGANALE Voci doganali dell'intero capitolo 42 della tariffa: lavori di cuoi o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 10 Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 2 CRITERIO DEL VALORE DEI MATERIALI TERZI UTILIZZATI Prodotti di cui alla voce 8407: Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. COMMENTO ALLA REGOLA La percentuale del 40% viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle merci dalla fabbrica). 11 Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 3 DOPPIA CONDIZIONE: CAMBIO DELLA VOCE DOGANALE + DEL VALORE AGGIUNTO SUFF ICIENTE CRITERIO Prodotti di cui alla voce 4819: Scatole, sacchi, sacchetti, imballaggi di carta, di cartone, ecc... REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli della stessa voce del prodotto E Il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto COMMENTO ALLA REGOLA Il venire meno anche di una sola delle due condizioni pregiudica l'origine preferenziale del prodotto finito. 12 Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 4 COMBINAZIONE DI ULTERIORI REGOLE ALTERNATIVE Esempio : Prodotti di cui alla voce 8482: cuscinetti a sfere o a rulli REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto E Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto IN ALTERNATIVA: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica COMMENTO ALLA REGOLA Nel caso indicato la regola alternativa prevede la possibilità di utilizzare componenti extracomunitari, indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione in ambito UE permetta o meno di cambiare la voce doganale (la “tolleranza" sulla componentistica extracomunitaria impiegata scende al 25% EXW). 13 Esempio differenza tra Origine Preferenziale e Non Preferenziale Prodotti della voce 8408: motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel). REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (extracomunitari) utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE Non essendo espressamente prevista alcuna regola di origine non preferenziale per la voce doganale in questione (vedi ALL. 9 e 11 DAC) si dovrà fare utile riferimento alle regole di lista disponibili a livello UE sulla pagina web di DG TAXUD in base al quale e’ necessario partire da componenti di qualsiasi voce ad eccezione della 8409 o il 45% di valore aggiunto COMMENTO ALLE REGOLE In questo caso la merce potrebbe essere di origine non preferenziale italiana (es. 45% VA) ma non essere considerata di origine preferenziale comunitaria in quanto il valore dei materiali Terzi utilizzati ha superato i limiti previsti 14 Origine - Consultazione Tariffa Doganale www.agenziadogane.it Tariffa Doganale TARIC /Accedi alla Tariffa Doganale/Consultazione Percorso: Utili informazioni reperibili su: Nomenclature – Note - Certificati 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Grazie per la vostra attenzione Dott. Luciano Calaciura [email protected] Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Via Sommacampagna, 26 - Verona Tel. 045-8624311 - Fax 045-8624300 24