“L’ORIGINE DELLE MERCI”
Le regole di Origine preferenziale e non
preferenziale
Luciano Calaciura
Agenzia delle Dogane
Ufficio delle Dogane di Verona
Verona, 26 novembre 2010
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ORIGINE – Fonti normative
ORIGINE NON
PREFERENZIALE
Reg. CEE n. 2913 del
12/10/1992 (C.D.C.)
Artt. da 22 a 26
Reg. CEE n. 2454 del
02/07/1993 (D.A.C.)
Artt. da 35 a 65
Allegati da 9 a 13
(12 e 13 modulistica)
ORIGINE
PREFERENZIALE
Reg. CEE n. 2913 del
12/10/1992 (C.D.C.)
Art. 20-lett. d-e) (pref.
unilaterali e pref legate ad
accordi)
Art. 27
Reg. CEE n. 2454 del
02/07/1993 (D.A.C.)
Artt. da 66 a 123
Allegati da 14 a 22
(da 17 a 22 modulistica)
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Origine - Caratteristiche e differenze
NON PREFERENZIALE
PREFERENZIALE

Lavorazione/trasformazione
SOSTANZIALE

Lavorazione/trasformazione
SUFFICIENTE;

Applicazione della Tariffa doganale
comune


Applicazione di misure diverse da quelle
tariffarie stabilite da specifiche
disposizioni comunitarie (Divieti
Economici, Contingenti, Massimali,
Embarghi Commerciali)
Applicazione di misure tariffarie
preferenziali:
- concesse unilateralmente dalla
Comunità
- derivanti da accordi con altri Paesi o
gruppi di Paesi

Rilascio dei certificati attestanti
l’origine preferenziale (EUR.1 – EURMED), o delle dichiarazioni su fattura
alle condizioni previste

Applicazione di dazi anti-dumping

Rilascio dei certificati d’origine (C.O.)
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Origine Non Preferenziale - Aspetti Generali
L’origine non preferenziale rappresenta uno degli elementi
indispensabili per dichiarare le merci in dogana (insieme alla
qualità, alla quantità e al valore)
Misure collegate all’origine:
-applicazione dei dazi nell’ambito della Tariffa Doganale Comune;
-applicazione dei dazi antidumping;
-applicazione dei divieti economici e delle misure di politica
commerciale;
-applicazione di contingenti tariffari e massimali;
-applicazione delle norme riguardanti la tutela del “Made in”
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Origine Non Preferenziale - Regole
Merci interamente prodotte (art. 23 Reg. CE 2913/92);
Merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi
è originaria del paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione
o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata,
effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo con la
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una
fase importante del processo di fabbricazione (art. 24 Reg.
CE 2913/92)
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Origine Preferenziale
- Accordi bilaterali:
disciplinati da i Protocolli di “origine” allegati agli Accordi
sottoscritti dalla Comunità con taluni paesi;
- Concessioni unilaterali:
atti autonomi dell’Unione Europea a favore dei Paesi in via di
sviluppo (P.V.S.)
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Origine Preferenziale - Principali elementi comuni agli
accordi
- Prodotti interamente ottenuti in un paese o ottenuti da materiali di Paesi
Terzi che hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente
(Allegato II)
- Prodotti ottenuti da cumulo di lavorazioni anche di minore entità
- Principio della territorialità
- Trasporto diretto del prodotto tra i due Paesi firmatari dell’accordo
- Prove di origine (EUR1 e dichiarazioni su fattura EUR1)
-- Misure di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali dei due
paesi per la verifica a posteriori dei certificati presentati
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Origine Preferenziale - Regola del Cumulo
- Il cumulo può essere effettuato soltanto tra Paesi che applicano
regole di origine identiche.
- Tutti i paesi che partecipano alla produzione di una merce
devono aver concluso tra loro e con il paese di destinazione un
Accordo di Libero Scambio nonché applicare un protocollo di
origine comune (Es.: Accordo Pan Euro Mediterraneo)
- I benefici daziari sono previsti indipendentemente dal fatto che i
prodotti siano originari dell’uno o dell’altro paese o fabbricati con
materiali di diversa origine purché all’interno dei paesi
partecipanti al “cumulo”
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Applicazione Origine Preferenziale Allegato II degli Accordi
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n.1
CRITERIO DEL CAMBIO DI VOCE DOGANALE
Voci doganali dell'intero capitolo 42 della tariffa: lavori di cuoi o di pelli; oggetti
di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori
di budella
REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa
voce del prodotto
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 2
CRITERIO DEL VALORE DEI MATERIALI TERZI UTILIZZATI
Prodotti di cui alla voce 8407: Motori a pistone alternativo o rotativo, con
accensione a scintilla (motori a scoppio)
REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto.
COMMENTO ALLA REGOLA
La percentuale del 40% viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica
(senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle
merci dalla fabbrica).
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 3
DOPPIA CONDIZIONE: CAMBIO DELLA VOCE DOGANALE +
DEL VALORE AGGIUNTO SUFF ICIENTE
CRITERIO
Prodotti di cui alla voce 4819: Scatole, sacchi, sacchetti, imballaggi di carta, di
cartone, ecc...
REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli della stessa
voce del prodotto
E
Il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
COMMENTO ALLA REGOLA
Il venire meno anche di una sola delle due condizioni pregiudica l'origine
preferenziale del prodotto finito.
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 4
COMBINAZIONE DI ULTERIORI REGOLE ALTERNATIVE Esempio : Prodotti di cui alla voce 8482: cuscinetti a sfere o a rulli
REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa
voce del prodotto
E
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
IN ALTERNATIVA: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non
ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica
COMMENTO ALLA REGOLA
Nel caso indicato la regola alternativa prevede la possibilità di utilizzare componenti
extracomunitari, indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione in ambito
UE permetta o meno di cambiare la voce doganale (la “tolleranza" sulla
componentistica extracomunitaria impiegata scende al 25% EXW).
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Esempio differenza tra Origine Preferenziale e Non
Preferenziale
Prodotti della voce 8408: motori a pistone con accensione per compressione
(motori diesel o semidiesel).
REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (extracomunitari) utilizzati non
ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
Non essendo espressamente prevista alcuna regola di origine non preferenziale per la voce
doganale in questione (vedi ALL. 9 e 11 DAC) si dovrà fare utile riferimento alle regole di lista
disponibili a livello UE sulla pagina web di DG TAXUD in base al quale e’ necessario partire
da componenti di qualsiasi voce ad eccezione della 8409 o il 45% di valore aggiunto
COMMENTO ALLE REGOLE
In questo caso la merce potrebbe essere di origine non preferenziale italiana (es. 45% VA)
ma non essere considerata di origine preferenziale comunitaria in quanto il valore dei
materiali Terzi utilizzati ha superato i limiti previsti
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Origine - Consultazione Tariffa Doganale
www.agenziadogane.it
Tariffa Doganale TARIC /Accedi alla
Tariffa Doganale/Consultazione
Percorso:
Utili informazioni reperibili su:
Nomenclature – Note - Certificati
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Grazie per la vostra attenzione
Dott. Luciano Calaciura
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Applicazione Origine Preferenziale