AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
Ufficio di Livorno
L’ESPORTATORE AUTORIZZATO
dott. Nicolò Impellizzeri
Livorno, 14 ottobre 2015
DEFINIZIONE
L’esportatore autorizzato è un
soggetto che può rilasciare
dichiarazioni su fattura a prescindere
dal valore della merce da esportare.
Tali dichiarazioni sostituiscono i
certificati di origine preferenziale
(i cui modelli principali sono l’EUR1-per i
Paesi legati all’Unione da accordi bilaterali
ed il FORM-A per i Paesi che beneficiano di
agevolazioni adottate unilateralmente
dall’UE).
Cenno alle regole sull’origine
L’origine preferenziale si sostanzia in
un trattamento daziario più favorevole
concesso a prodotti originari di quei
Paesi con i quali sono in vigore accordi
bilaterali e/o concessioni unilaterali da
parte della Comunità.
La concessione del beneficio è
subordinata a due condizioni:
I. le merci devono aver acquisito il..
Cenno alle regole sull’origine
carattere di prodotti originari secondo le
norme di cooperazione amministrativa
previste in ogni atto o accordo;
II. deve essere rispettata la regola del
trasporto diretto.
Con riguardo alla prima condizione,
occorre precisare che una merce, per la
cui produzione siano stati impiegati
materiali originari di due o più Stati…
Cenno alle regole sull’origine
è originaria del Paese in cui è stata
oggetto di una lavorazione o
trasformazione sufficiente (ed in
genere si considera tale quella che ha
fatto sì che il prodotto ottenuto sia
classificato in una voce doganale
diversa da quella in cui sono classificati
i materiali utilizzati). Tuttavia, per
alcune tipologie di prodotti, sono…
Cenno alle regole sull’origine
previste altre e diverse condizioni che
prescindono anche dal cambio di voce
doganale (individuazione di lavorazioni
specifiche, incidenza del valore delle
materie non originarie utilizzate, etc.)
Per quanto concerne il requisito del
trasporto diretto, si può considerare
tale solo se avviene dal territorio del
Paese beneficiario verso la Comunità,..
Cenno alle regole sull’origine
senza attraversamento di altri Stati.
La condizione è comunque soddisfatta
se i prodotti che attraversano un Paese
terzo o vi sostano, rimangono sotto la
sorveglianza doganale dello Stato in
cui transitano, senza subire altre
operazioni se non quelle di carico e
scarico, o che siano utili per la
conservazione delle merci.
FONTI NORMATIVE
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Artt. 20, 26, 27 Reg. CEE 2913/1992
Artt. 116 e 117 Reg. CEE 2454/1993
Protocolli origine allegati agli accordi
Reg. CE 1207/2001
FONTI INTERNE
Circ. Min. Finanze dip. Dogane n. 97/1999
Circ. Min. Finanze dip. Dogane 227/2000
Circ. Ag. Dogane 45/D 2002; 54/D 2004 e
44/D 2006
FORMAT DELLA DICHIARAZIONE
L’esportatore delle merci contemplate nel
presente documento [autorizzazione
doganale n.IT/001/LI/09] dichiara che,
salvo indicazione contraria, le merci sono di
origine preferenziale CE.
Mario Bianchi
(firma leggibile autografa)
[vds. Allegato 22 D.A.C.]
REQUISITI PER DICHIARAZIONE E.A.
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Preventiva autorizzazione della
autorità doganale.
Dichiarazione rilasciata a prescindere
dal valore di fattura.
Si compila su fattura o su documento
ad essa riferibile.
Deve includere il n. di autorizzazione
attribuito dall’autorità doganale.
L’esportatore può omettere la firma..
REQUISITI PER DICHIARAZIONE E.A.
..purché consegni alle autorità un impegno
scritto in cui accetta la piena responsabilità
di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo
identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta-116 n.5 DAC

l’esportatore deve essere in grado di
presentare, in qualsiasi momento, su
richiesta delle autorità doganali, tutti
i documenti comprovanti il carattere
originario delle merci.
Dichiarazione dell’esportatore non aut.
(art. 116 reg. CE 2454/1993)
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Si può rilasciare per un valore fino € 6.000
Non necessita autorizzazione doganale.
Può farla qualsiasi esportatore su fattura o
su un documento ad essa riferibile.
Deve recare firma originale dell’esportatore
L’esportatore deve essere in grado di
presentare, in qualsiasi momento, su
richiesta delle autorità doganali,i documenti
comprovanti il carattere originario delle
merci.
ITER per l’attribuzione dello status E.A.
La concessione dello status di esport.
autorizzato è subordinata alla presentazione di una domanda scritta dello
esportatore. In essa si dovrà indicare
verso quali Paesi saranno esportati i
prodotti e per i quali è richiesto lo
status di esportatore autorizzato.
L’autorizzazione sarà rilasciata
dall’Ufficio delle Dogane competente../
ITER per l’attribuzione dello status E.A.
..per territorio, in base alla sede amm.
il quale, nell'esaminare la domanda,
dovrà verificare una serie di requisiti:
 l‘istante effettua esportazioni a
carattere regolare (non rileva il
numero ma la cadenza regolare);
non richiesto nell’accordo UE-Corea
 l'esportatore deve essere in grado di
provare, in qualsiasi momento, il..
ITER per l’attribuzione dello status E.A.


…carattere originario della merce (il
che presuppone: conoscenza delle
regole di origine, essere in possesso
di tutti i documenti giustificativi della
origine, tenuta di adeguata contabilità materie, conservazione delle
dichiarazioni del fornitore)
l'esportatore deve fornire garanzie
sufficienti sul carattere originario..
ITER per l’attribuzione dello status E.A.
..delle merci che riguardano le sue
attività passate e presenti in tema di
esportazione, nonché sottoporsi a
qualsiasi obbligazione conseguente.
Quindi, al momento del rilascio della
autorizzazione, l'esportatore deve:
1)impegnarsi ad emettere dichiarazioni
su fattura solo per merci per le quali
possieda le prove o gli elementi
contabili al momento dell'operazione;

ITER per l’attribuzione dello status E.A.
2)assumersi la responsabilità totale in
caso d’uso improprio della dichiarazione
di origine o dell'autorizzazione;
3)assumersi la responsabilità che la
persona rappresentante dell'impresa
conosca le regole d’origine per
soddisfare le norme in materia;
4)impegnarsi a conservare qualsiasi
documento giustificativo per almeno tre
anni (cinque per la Corea) dalla data..
ITER per l’attribuzione dello status E.A.
..della dichiarazione;
5)impegnarsi a presentare alla
dogana, in qualsiasi momento, ogni
elemento di prova ed accettare di
essere controllato in qualsiasi
momento dalla stessa Autorità.
ITER per l’attribuzione dello status E.A.
Prima del rilascio dell’autorizzazione lo
Ufficio Doganale dovrà verificare, con
apposito sopralluogo, in particolare, il
possesso dei documenti giustificativi
dell’origine dei prodotti. In tal senso,
gli operatori che non sono produttori
della merce oggetto di esportazione
potranno utilizzare come prova la
dichiarazione del fornitore
La dichiarazione del fornitore
In base al regolamento (CE)1207/2001
la dichiarazione del fornitore può
essere contenuta nella fattura relativa
alla spedizione di merce a cui essa si
riferisce, ovvero in un bollettino di
consegna, ovvero in un qualunque
altro documento commerciale che
descriva le merci in modo tale da
consentirne l’identificazione
La dichiarazione del fornitore
Per ogni spedizione deve essere
prevista una dichiarazione del fornitore
(allegato I al Reg. to) salvo il caso in
cui un fornitore invii al medesimo
acquirente, con regolarità e per lunghi
periodi, merci anche diverse fra loro
ma aventi la medesima origine pref.
per cui potrà essere presentata
un’unica dichiarazione denominata..
La dichiarazione del fornitore
..dichiarazione a lungo termine che
avrà una validità non superiore ad un
anno, anche se emessa con effetto
retroattivo (allegato II al Reg.to).
Il fornitore che compila una
dichiarazione conserva tutte le prove
documentali che attestano l'esattezza
della dichiarazione per almeno 3 anni.
Soggetti autorizzabili
Per quanto detto nelle precedenti
slides, soggetti autorizzabili come E.A.
sono tanto i produttori, quanto i
commercianti, con esclusione di
spedizionieri doganali e case di
spedizione (come rammentato dalle
circolari /Dogane nn. 227/2000 e 54D
2004)
Accordo con la Corea del Sud:
particolarità
Si segnala che la dichiarazione su
fattura per spedizioni in Sud-Corea con
valore superiore a € 6.000 da parte dei
soggetti che abbiano ottenuto lo status
Esp.Aut. dall’Agenzia delle Dogane ai
sensi dell’art. 117 Reg. CE 2454/93 è
l’unica forma di attestazione possibile,
non essendo previsto nell’accordo UEKR il rilascio dei certificati EUR.1.
fine
Grazie per l’attenzione
Nicolò Impellizzeri
Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto
dell’elaborazione del relatore e non hanno carattere in alcun modo
impegnativo per l’amministrazione di appartenenza
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Esportatore autorizzato