“L’ORIGINE DELLE MERCI”
Rilascio e controllo dei certificati di
circolazione delle merci
Giovanni Fornaro
Agenzia delle Dogane
Ufficio delle Dogane di Verona
Verona, 26 novembre 2010
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Origine Preferenziale - Rilascio e controllo dei
certificati di circolazione
 PROT. N. 59961/RU del 30.4.2010 dell’Agenzia delle Dogane
“Nota informativa sul controllo a posteriori dei certificati di circolazione
delle merci EUR 1 – EUR-MED e A.TR e relativa procedura di rilascio ”;
(cfr.www.agenziadogane.it/norme doganali/determinazioni note e
comunicazioni)
 Circolare n. 11/D del 28.04.2010 istruzioni agli Uffici delle Dogane;
Le parti estrapolate dalla predetta circolare di interesse degli operatori
sono:
Compilazione dei formulari di domanda
e
Presentazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione.
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Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (1)
ACCORDI BILATERALI:
-Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED
-Dichiarazione su fattura EUR1 o EUR MED Semplice (< / = € 6000) o
fatta da Esportatore Autorizzato
PREFERENZE UNILATERALI (SPG):
- Certificato di origine FORM A o apposita dichiarazione su fattura (All. 18
DAC)
UNIONE DOGANALE UE/TURCHIA
-Certificato EUR 1 e dichiarazione su fattura (prodotti agricoli e
siderurgici).
N.B.: Il Certificato A.TR. attesta la sola immissione in libera pratica.
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Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (2)
Hanno validità limitata: decorre dal giorno di emissione.
Gli EUR 1 hanno validità di 4 mesi dalla data di rilascio nel
paese di esportazione e devono essere presentati entro tale
termine alle autorità del paese di importazione
I FORM-A hanno validità 10 mesi mentre i certificati A.TR.
hanno validità validità 4 mesi
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Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (4)
Il CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1
Documenta l‟origine della merce sulla base delle regole
d’origine del relativo accordo
- Viene rilasciato su domanda dell’esportatore dalle autorità
doganali del paese di esportazione
- Ne è ammessa la presentazione ritardata
- Si può richiedere un duplicato
-Si può rilasciare a posteriori
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Origine Preferenziale – Rilascio a posteriori
certificato EUR1
Il certificato di circolazione EUR 1 può essere rilasciato, in
via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si
riferisce se:
 non è stato rilasciato al momento dell’esportazione;
 viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente
che un certificato EUR 1 è stato rilasciato ma non è stato
accettato all’importazione per motivi tecnici (non compilato
correttamente)
 il certificato rilasciato a posteriori deve
l’indicazione “RILASCIATO A POSTERIORI” .
riportare
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Origine Preferenziale – Rilascio di duplicati
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR
1 l’esportatore può chiedere alle Autorità doganali che lo
hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei
documenti di esportazione in loro possesso
I duplicati così rilasciati devono recare la dicitura
“DUPLICATO”
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del
certificato di circolazione EUR 1 originale, è valido a
decorrere da tale data.
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Origine Preferenziale – Dichiarazione di
origine su fattura
Per spedizioni di valore fino a 6.000 Euro può essere rilasciata una
“dichiarazione su fattura” da qualsiasi esportatore
L’esportatore autorizzato può emettere “dichiarazioni su fatture”
senza limiti di importo
Tale dichiarazione, emessa da un esportatore autorizzato dalle
autorità doganali del paese di esportazione, deve riportare la
formula prevista dagli accordi tra la UE e il paese o gruppo di paesi
accordisti e dal regolamento di applicazione del codice doganale e
può essere apposta anche su un documento di accompagnamento
delle merci o su un packing- list
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Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su
fattura
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento
(autorizzazione doganale n....................(1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............(2)
............................................................................................................(3)
Luogo e data
............................................................................................................(4)
(firma dell’esportatore,inoltre il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione
dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un
esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in
parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla
“CM”
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la
dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
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Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su
fattura EUR-MED
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento
(autorizzazione doganale n.....................) dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale ..................................
-cumulation applied with ..........................(Nome del paese/dei paesi)
-no cumulation applied
..............................................................................................................
Luogo e data
............................................................................................................
(firma dell’esportatore,inoltre il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
Le menzioni concernenti il cumulo devono essere sempre apposte in inglese ( “cumulation
applied with .........” e “no cumulation applied”
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Origine Preferenziale – Dichiarazione del
Fornitore
 La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE n. 1207/2001
ed è trasmessa dal fornitore all’esportatore
 Viene utilizzata per stabilire il carattere originario o non originario e per
specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o
più paesi della UE
 Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce
o in qualunque altro documento che identifichi la merce
 La dichiarazione del fornitore , su domanda dell’Ufficio Doganale, può
essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità
 Se è un fornitore abituale, cioè invia regolarmente al medesimo
acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può presentare
una dichiarazione di lungo termine (non superiore ad un anno)
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Origine Preferenziale – Certificato di origine FORM – A
 Il certificato di origine FORM A è emesso nel quadro del Sistema di
Preferenze Generalizzate - S.P.G.
 E’ rilasciato dall’Autorità competente del paese fornitore osservando le
regole di cooperazione amministrativa
 Può essere rilasciato a posteriori e in caso di perdita può essere
richiesto il duplicato
 E’ prevista la richiesta di controllo a posteriori all’autorità emittente in
caso di dubbio o per sondaggio
 Il certificato FORM – A ha un periodo di validità di 10 mesi dalla data
di rilascio
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Unione Doganale UE-Turchia - Certificato di
circolazione A.TR.
Il documento che comprova l’origine dei prodotti
agricoli e siderurgici è il certificato di circolazione EUR 1
 Il certificato A.TR scorta gli altri prodotti (prodotti
industriali)
In questo caso il certificato ATR non documenta l’origine ma
solo lo status di libera pratica delle merci
indipendentemente dall’origine (eccezione)
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Regola del No Drawback
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di
“prodotti originari” della Comunità (o del Paese accordista),
per i quali venga rilasciata o compilata una prova di origine
preferenziale (certificato EUR1 o dichiarazione su fattura)
in base al Protocollo di “origine” applicato, non sono
soggetti, nei Paesi contraenti dell’Accordo, ad alcun tipo di
restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi .
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Misure di cooperazione amministrativa (1)
-Ai fini dei controlli istituzionali, sia le autorità doganali del paese di
esportazione che hanno rilasciato il certificato EUR 1 che le autorità del
paese di importazione conservano per almeno 3 anni il formulario di
richiesta (primo caso) ed i certificati EUR 1/EUR MED e le dichiarazioni
su fattura (secondo caso).
-I controlli possono derivare da richieste di cooperazione amministrativa
o da revisioni dell’accertamento di iniziativa dell’autorità doganale
-Il controllo a posteriori è effettuato per sondaggio o ogni qualvolta le
autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di
dubitarne dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei
prodotti o dell’osservanza degli altri requisiti del protocollo.
Misure di cooperazione amministrativa (2)
Il controllo viene effettuato dalle autorità del paese di
esportazione con facoltà di richiedere qualsiasi prova e di
procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché
a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
Qualora in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna
risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o
qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per
determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei
prodotti le autorità che hanno richiesto il controllo escludono dal
trattamento preferenziale tali merci.
Grazie per la vostra attenzione
Giovanni Fornaro
[email protected]
Agenzia delle Dogane
Ufficio delle Dogane di Verona
Via Sommacampagna, 26 - Verona
Tel. 045-8282418 - Fax 045-8282488
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Certificato di origine FORM