“L’ORIGINE DELLE MERCI” Rilascio e controllo dei certificati di circolazione delle merci Giovanni Fornaro Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Verona, 26 novembre 2010 1 Origine Preferenziale - Rilascio e controllo dei certificati di circolazione PROT. N. 59961/RU del 30.4.2010 dell’Agenzia delle Dogane “Nota informativa sul controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 – EUR-MED e A.TR e relativa procedura di rilascio ”; (cfr.www.agenziadogane.it/norme doganali/determinazioni note e comunicazioni) Circolare n. 11/D del 28.04.2010 istruzioni agli Uffici delle Dogane; Le parti estrapolate dalla predetta circolare di interesse degli operatori sono: Compilazione dei formulari di domanda e Presentazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione. 2 Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (1) ACCORDI BILATERALI: -Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED -Dichiarazione su fattura EUR1 o EUR MED Semplice (< / = € 6000) o fatta da Esportatore Autorizzato PREFERENZE UNILATERALI (SPG): - Certificato di origine FORM A o apposita dichiarazione su fattura (All. 18 DAC) UNIONE DOGANALE UE/TURCHIA -Certificato EUR 1 e dichiarazione su fattura (prodotti agricoli e siderurgici). N.B.: Il Certificato A.TR. attesta la sola immissione in libera pratica. 3 4 5 5 6 7 Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (2) Hanno validità limitata: decorre dal giorno di emissione. Gli EUR 1 hanno validità di 4 mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e devono essere presentati entro tale termine alle autorità del paese di importazione I FORM-A hanno validità 10 mesi mentre i certificati A.TR. hanno validità validità 4 mesi 8 Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (4) Il CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1 Documenta l‟origine della merce sulla base delle regole d’origine del relativo accordo - Viene rilasciato su domanda dell’esportatore dalle autorità doganali del paese di esportazione - Ne è ammessa la presentazione ritardata - Si può richiedere un duplicato -Si può rilasciare a posteriori 9 Origine Preferenziale – Rilascio a posteriori certificato EUR1 Il certificato di circolazione EUR 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: non è stato rilasciato al momento dell’esportazione; viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato EUR 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici (non compilato correttamente) il certificato rilasciato a posteriori deve l’indicazione “RILASCIATO A POSTERIORI” . riportare 10 Origine Preferenziale – Rilascio di duplicati In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1 l’esportatore può chiedere alle Autorità doganali che lo hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso I duplicati così rilasciati devono recare la dicitura “DUPLICATO” Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, è valido a decorrere da tale data. 11 Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su fattura Per spedizioni di valore fino a 6.000 Euro può essere rilasciata una “dichiarazione su fattura” da qualsiasi esportatore L’esportatore autorizzato può emettere “dichiarazioni su fatture” senza limiti di importo Tale dichiarazione, emessa da un esportatore autorizzato dalle autorità doganali del paese di esportazione, deve riportare la formula prevista dagli accordi tra la UE e il paese o gruppo di paesi accordisti e dal regolamento di applicazione del codice doganale e può essere apposta anche su un documento di accompagnamento delle merci o su un packing- list 12 Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su fattura L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....................(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............(2) ............................................................................................................(3) Luogo e data ............................................................................................................(4) (firma dell’esportatore,inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM” (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario. 13 Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su fattura EUR-MED L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....................) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .................................. -cumulation applied with ..........................(Nome del paese/dei paesi) -no cumulation applied .............................................................................................................. Luogo e data ............................................................................................................ (firma dell’esportatore,inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) Le menzioni concernenti il cumulo devono essere sempre apposte in inglese ( “cumulation applied with .........” e “no cumulation applied” 14 Origine Preferenziale – Dichiarazione del Fornitore La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE n. 1207/2001 ed è trasmessa dal fornitore all’esportatore Viene utilizzata per stabilire il carattere originario o non originario e per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più paesi della UE Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce o in qualunque altro documento che identifichi la merce La dichiarazione del fornitore , su domanda dell’Ufficio Doganale, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità Se è un fornitore abituale, cioè invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può presentare una dichiarazione di lungo termine (non superiore ad un anno) 15 Origine Preferenziale – Certificato di origine FORM – A Il certificato di origine FORM A è emesso nel quadro del Sistema di Preferenze Generalizzate - S.P.G. E’ rilasciato dall’Autorità competente del paese fornitore osservando le regole di cooperazione amministrativa Può essere rilasciato a posteriori e in caso di perdita può essere richiesto il duplicato E’ prevista la richiesta di controllo a posteriori all’autorità emittente in caso di dubbio o per sondaggio Il certificato FORM – A ha un periodo di validità di 10 mesi dalla data di rilascio 16 17 Unione Doganale UE-Turchia - Certificato di circolazione A.TR. Il documento che comprova l’origine dei prodotti agricoli e siderurgici è il certificato di circolazione EUR 1 Il certificato A.TR scorta gli altri prodotti (prodotti industriali) In questo caso il certificato ATR non documenta l’origine ma solo lo status di libera pratica delle merci indipendentemente dall’origine (eccezione) 18 19 Regola del No Drawback I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di “prodotti originari” della Comunità (o del Paese accordista), per i quali venga rilasciata o compilata una prova di origine preferenziale (certificato EUR1 o dichiarazione su fattura) in base al Protocollo di “origine” applicato, non sono soggetti, nei Paesi contraenti dell’Accordo, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi . 20 Misure di cooperazione amministrativa (1) -Ai fini dei controlli istituzionali, sia le autorità doganali del paese di esportazione che hanno rilasciato il certificato EUR 1 che le autorità del paese di importazione conservano per almeno 3 anni il formulario di richiesta (primo caso) ed i certificati EUR 1/EUR MED e le dichiarazioni su fattura (secondo caso). -I controlli possono derivare da richieste di cooperazione amministrativa o da revisioni dell’accertamento di iniziativa dell’autorità doganale -Il controllo a posteriori è effettuato per sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitarne dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell’osservanza degli altri requisiti del protocollo. Misure di cooperazione amministrativa (2) Il controllo viene effettuato dalle autorità del paese di esportazione con facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Qualora in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti le autorità che hanno richiesto il controllo escludono dal trattamento preferenziale tali merci. Grazie per la vostra attenzione Giovanni Fornaro [email protected] Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Via Sommacampagna, 26 - Verona Tel. 045-8282418 - Fax 045-8282488 23