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ORIGINE DELLE MERCI: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E REGOLE DOGANALI
Introduzione
Capitolo n. 1. Premessa
Capitolo n. 2. Etichettatura dei prodotti
Sotto Capitolo n. 2.1. Il marchio - Prodotti contraffatti o usurpativi
Sotto Capitolo n. 2.2. "Made in....."
Sotto Capitolo n. 2.3. Sanzioni a tutela del "Made in Italy" e dei marchi
Sotto Capitolo n. 2.4. Tutela del consumatore
Capitolo n. 3. Regole doganali di origine
Sotto Capitolo n. 3.1. Considerazioni preliminari
Sotto Capitolo n. 3.2. Prodotti interamente ottenuti
Sotto Capitolo n. 3.3. Prodotti parzialmente ottenuti
Capitolo n. 4. Origine non preferenziale
Capitolo n. 5. Origine preferenziale
Sotto Capitolo n. 5.1. Trasformazione sufficiente e trasformazione insufficiente
Sotto Capitolo n. 5.2. Regole di cumulo: bilaterale, diagonale e completo
Sotto Capitolo n. 5.3. Clausola "no drawback"
Sotto Capitolo n. 5.4. Cumulo "paneuromediterraneo" - cumulo Turchi/Tunisia e Turchia/Marocco
Sotto Capitolo n. 5.5. Paesi in via di sviluppo e cumulo regionale
Capitolo n. 6. Merci di ritorno
Capitolo n. 7. Certificazioni di origine
Sotto Capitolo n. 7.1. Certificato generale di origine non preferenziale
Sotto Capitolo n. 7.2. Certificato di circolazione: EUR.1, EUR-MED, FORM.A, Dichiarazione su fattura
Sotto Capitolo n. 7.3. Certificati di origine per prodotti tessili
Sotto Capitolo n. 7.4. Certificato di libera pratica per Turchia (ATR)
Sotto Capitolo n. 7.5. Unità di merce da prendere in considerazione
Sotto Capitolo n. 7.6. Certificati emessi “a posteriori” e “duplicati”; certificati presentati dopo
l’importazione
Sotto Capitolo n. 7.7. Controlli e contestazioni sui certificati di circolazione
Capitolo n. 8. Trasporto diretto
Capitolo n. 9. Consigli pratici
Sotto Capitolo n. 9.1. Informazioni vincolanti di origine
Sotto Capitolo n. 9.2. Dichiarazione dello speditore
Sotto Capitolo n. 9.3. Gestione delle informazioni
Sotto Capitolo n. 9.4. Semplificare la consultazione delle regole
Capitolo n. 10. Domanda di sospensione del rilascio delle merci contraffatte e/o usurpative Intervento delle autorità doganali nazionali
Sotto Capitolo n. 10.1. Istruzioni per la compilazione
Sotto Capitolo n. 10.2. Dichiarazione del richiedente
Sotto Capitolo n. 10.3. Uffici presso cui presentare l'istanza
Capitolo n. 11. Domanda di sospensione del rilascio delle merci contraffatte e/o usurpative Intervento delle autorità doganali comunitarie
Sotto Capitolo n. 11.1. Istruzioni per la compilazione
Sotto Capitolo n. 11.2. Dichiarazione del richiedente
Sotto Capitolo n. 11.3. Uffici presso cui presentare l'istanza
Capitolo n. 12. Criteri di origine non preferenziale - Allegati 9, 10 e 11 delle Disposizioni di
applicazione del Codice Doganale Comunitario
Capitolo n. 13. Certificato di origine e relativa richiesta
Capitolo n. 14. Criteri di origine preferenziale - Allegati 14 e 15 delle Disposizioni di applicazione del
Codice Doganale Comunitario
Capitolo n. 15. Certificato FORM A e dichiarazione su fattura
Capitolo n. 16. Certificato EUR.1 e dichiarazione su fattura
Capitolo n. 17. Certificato EUR-MED e dichiarazione su fattura
Capitolo n. 18. Dichiarazione dello speditore - Regolamento CE n. 1207/2001
Capitolo n. 19. Modello INF4
Introduzione
Origine delle merci: etichettatura dei prodotti e regole doganali
La rapida globalizzazione dell’economia e dei mercati vede le imprese vicentine tradizionalmente
protagoniste, impegnate a sviluppare la propria presenza commerciale e produttiva all’estero, sia
mediante esperienze individuali che in joint-venture con partner esteri.
L’ operare in mercati aperti accentua la necessità di conoscere le norme che governano gli scambi, regole
la cui conoscenza, oltre che garantire una corretta operatività, permette di beneficiare delle agevolazioni
daziarie previste dagli accordi commerciali vigenti, aprendo la strada all’elaborazione di efficaci strategie
commerciali e di posizionamento.
La comprensione dei principi e delle norme che disciplinano l’attribuzione dell’origine ai prodotti, diventa
così un fondamentale strumento per perfezionare le strategie produttive aziendali.
Al tempo stesso è una risorsa importante e qualificante della politica commerciale dell’azienda, impegnata
a rapportarsi con una clientela sempre più attenta e sensibile all’informazione.
La Guida è nata per soddisfare queste esigenze.
Autrice dell’opera è Urbana Gaiotto, Presidente della Commissione Dogane di Confindustria ed esperta
doganale che, avendo sempre operato a contatto con importanti realtà industriali, ha potuto maturare
significative esperienze operative.
Grazie a questo background della Gaiotto la Guida si segnala per il suo carattere divulgativo e per la
ricchezza di esemplificazioni utili alla comprensione dell’argomento.
Capitolo n. 1
Premessa
Nel commercio internazionale, il concetto di origine di un bene viene invocato con finalità diverse,
doganali e non doganali. Prima di addentrarci nell’intricato dedalo delle regole doganali per la definizione
dell’origine e per l’emissione dei certificati, occorre fare chiarezza, preliminarmente, sull’esistenza di
normative che regolano materie differenti ma strettamente correlate, che come quella doganale utilizzano
i termini di origine e provenienza, ma con significati talvolta differenti oppure avvalendosene per finalità
completamente diverse: si tratta di norme poste a tutela dei consumatori, cui viene riconosciuto il diritto di
avere informazioni corrette circa le caratteristiche del prodotto, tra cui l’origine (il cosiddetto “Made in ...”),
e di norme a tutela dell’uso esclusivo di marchi di fabbrica e di commercio, registrati in sede
internazionale.
Regole doganali sull'origine delle merci
- non preferenziali
- preferenziali
Made in .....
Tutela del consumatore contro false e fallaci indicazioni
di origine
Tutela del marchio registrato contro marchi contraffatti o
usurpativi
La qualità di certi prodotti è sempre più spesso percepita dai consumatori attra-verso indicazioni apposte
sul prodotto stesso che riportano in-formazioni diverse, quali ad esempio il nome del fabbri-can-te, il
marchio di fabbrica o di commercio, la materia co-stitutiva, gli ingredienti; in molti casi è un indice della
qualità anche il paese o la zona geografica di produzione o di fabbricazione. Il “Made in Italy” evoca nel
consumatore valori positivi e attrattivi, che possono essere a seconda del settore merceologico
interessato, design, creatività, caratteristiche organolettiche e di sicurezza, e così via.
Al riguardo si pongono diversi ordini di problemi: la legittimità di utilizzare un determinato marchio,
l’obbligo di fornire all'acquirente di un prodotto l’informazione circa il produttore, l’importatore o il luogo in
cui il prodotto è stato fabbricato, e quali regole di origine siano applicabili nel determinare il paese da
indicare sull’etichetta. Norme nazionali e comunitarie, e convenzioni internazionali, riconoscono e
tutelano sia il diritto del consumatore di avere informazioni corrette e veritiere, stabilendo quali sono le
informazioni minime che il prodotto deve riportare, sia il diritto del titolare di un marchio di impedirne usi
illeciti.
Si tratta di normative distinte, ma collegate, che tutelano interessi differenti ma interagiscono per lo
stesso bene oggetto di commercio internazionale.
In occasione di importazioni ed esportazioni occorre quindi avere presente un quadro di riferimento delle
regole e dei controlli che le dogane devono espletare in materia di origine dei prodotti, come si è detto
per compiti di natura strettamente doganale, oppure loro demandati ma con finalità ben diverse da quelle
doganali.
Capitolo n. 2
Etichettatura dei prodotti
Sotto Capitolo n. 2.1
Il marchio - Prodotti contraffatti o usurpativi
Riconosciuto che il marchio individua il produttore della merce e garantisce la qualità del prodotto,
l’Amministrazione doganale ha chiarito da tempo che la sua funzione è quella di garantire al
consumatore che il prodotto viene da una specifica organizzazione imprenditoriale, e che quindi ha
determinate caratteristiche qualitative, ma non è volta a certificare il luogo geografico della sua effettiva
produzione. Sull’uso del marchio è opportuno esaminare diversi aspetti:
La corretta indicazione di provenienza di un prodotto da una determinata impresa, individuata col suo
marchio, è un diritto tutelato da norme penali ed amministrative. Il sempre più diffuso affidamento ad
altre aziende (talvolta anche delocalizzando in paesi extraeuropei) di fasi di lavorazione, o addirittura
dell’intera produzione di un determinato bene, ha fatto sì che il problema della liceità dell’utilizzo del
marchio per prodotti fatti da terzi sia stato affrontato e risolto riconoscendo la legittimità di tale prassi,
nella considerazione fra l’altro che l’impresa che fa produrre da altri, prodotti col proprio marchio di
fabbrica, fornendo al terzista dettagliate istruzioni produttive e sorvegliando le varie fasi di lavorazione,
garantisce al consumatore la qualità, caratteristiche tecniche, materie costitutive, esattamente come per i
prodotti fabbricati al suo interno.
Ben diverso è il caso dell’uso illegittimo, da parte di soggetti non autorizzati, di marchi registrati. In questi
ultimi anni il fenomeno della contraffazione ha assunto un carattere estremamente rilevante, e costituisce
una seria minaccia per la sicurezza internazionale, per la salute dei consumatori e per lo sviluppo
economico. I titolari di marchi di fabbrica o di commercio registrati hanno la possibilità di agire contro le
contraffazioni con azioni contrattuali o legali. Considerate però le difficoltà riscontrate dai titolari dei
marchi una volta che tali merci sono introdotte e distribuite nel circuito commerciale di un Paese, non
essendo più possibile, generalmente, procedere a posteriori alla eliminazione o all’indennizzo del danno
causato, è stato ritenuto utile introdurre con Regolamento comunitario un meccanismo d’intervento delle
dogane, alle frontiere esterne della Comunità, conferendo loro il potere del tutto nuovo di trattenere le
merci sospette di contraffazione su richiesta del titolare del marchio, e anche prima di una richiesta del
titolare.
Sono considerate violare i diritti di proprietà intellettuale le merci seguenti:
Merci contraffatte
le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di
fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non
possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e
che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o
della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità
doganali;
qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di
garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al
primo trattino;
gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella
stessa situazione delle merci di cui al primo trattino
Merci usurpative
le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto
d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a
norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione,
se ed in quanto la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria
o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità
doganali.
Merci che ledono i diritti relativi a brevetti e simili, denominazioni di origine o geografiche
E’ assimilato alle merci contraffatte o usurpative, a seconda dei casi, qualsiasi stampo o matrice
specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante
tale marchio o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l’uso di tali stampi o matrici
violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello
Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali.
Sono escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina:
le merci che recano il marchio o sono protette da brevetti, denominazioni d’origine, ecc. e sono state
prodotte con il consenso del titolare, ma sono vendute senza il suo consenso o in condizioni diverse
da quelle consentite, da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale
imposto dai fabbricanti (le cosiddette vendite parallele);
le merci protette da altro diritto di proprietà intellettuale prodotte in condizioni diverse da quelle
stabilite con il titolare del diritto
le merci portate al seguito dai viaggiatori, nei limiti della franchigia doganale, e quelle che formano
oggetto di piccole spedizioni senza carattere commerciale; trattandosi di spedizioni di modesto
valore non costituiscono pregiudizio per il titolare del marchio tale da giustificare l’avvio di una
azione.
Per ottenere l’intervento delle autorit à doganali, il titolare del diritto o altra persona autorizzata al suo
utilizzo, od un loro rappresentante, deve presentare alla Agenzia delle Dogane di Roma una domanda di
tutela in ambito nazionale o comunitario utilizzando i moduli disponibili nel sito Internet dell’Agenzia alla
voce “Lotta alla contraffazione”. Questa decide con procedura d’urgenza e con provvedimento motivato,
notificato all’interessato, e comunicato lo stesso giorno - via telefax - agli Uffici periferici, anche tramite le
Direzioni Regionali, affinchè queste ultime sensibilizzino le dipendenti dogane al fine delle misure di
vigilanza e di controllo da attuare.
Nel caso in cui una dogana accerti, dopo eventuali consultazioni con il titolare del diritto, che merci
dichiarate per l'immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione o il vincolo ad un regime
sospensivo, corrispondono alla descrizione delle merci che figurano nella decisione adottata in
accoglimento della domanda del titolare stesso, sospende lo svincolo delle merci o procede al blocco
delle stesse. La dogana che sospende lo svincolo e/o dispone il blocco delle merci è tenuta ad informare
immediatamente:
colui che ha formulato la richiesta d’intervento
il dichiarante
la Direzione centrale dei servizi doganali, Divisione XII.
Qualora, prima di una richiesta di intervento , un ufficio doganale scopra che le merci dichiarate risultino
in modo evidente contraffatte o usurpative, può sospendere le formalità doganali per un periodo di tre
giorni lavorativi, in modo da consentire al titolare del diritto, direttamente contattato nel rispetto delle
regole sul segreto d’ufficio, di presentare richiesta d’intervento. L'ufficio doganale deve inoltre informare
senza indugio il dichiarante.
Entro il termine di dieci giorni lavorativi, prorogabili in casi giustificati di altri dieci, dal giorno di
sospensione della procedura di svincolo o del blocco, il titolare del diritto deve presentare all’ufficio
doganale interessato una copia del ricorso prodotto alla competente Autorità Giudiziaria o della
decisione da questa adottata per il sequestro conservativo delle merci stesse. In mancanza, la dogana
provvede allo svincolo della merce o alla revoca del blocco.
Se le merci vengono infine riconosciute come contraffatte o usurpative, la dogana può disporne la
distruzione, oppure esse possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione
dei marchi apposti sulle merci.
In ambito nazionale, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), ha adottato diverse misure per
contrastare la contraffazione; con i commi 54 e seguenti dell’art. 4 ha in particolare stabilito che
l’Agenzia delle Dogane, in accordo con gli operatori economici, raccolga in una banca dati multimediale i
dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare. In sostanza l’autorità doganale, che è
chiamata a contrastare ogni devianza o abuso alle corrette regole del libero scambio ma con riguardo
alle sempre più pressanti esigenze di fluidità delle transazioni commerciali, si pone con questo strumento
l’obiettivo di tutelare la correttezza del libero commercio senza però rallentarlo.
La banca dati, FALSTAFF (Fully Automated Logical System To Against Forgery & Fraud) in fase di
sperimentazione dal 1° luglio 2004, è la risposta concreta alle esigenze più sopra indicate. Le
informazioni dettagliate sono consultabili dal sito internet dell’Agenzia. Essa è alimentata dagli stessi
titolari del diritto, e consente di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione con
le caratteristiche dei prodotti originali. In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un
proprio prodotto genera, nella banca dati, una scheda in cui possono inoltre essere registrate, per ogni
prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono. Della banca dati fanno parte
anche le immagini del prodotto e la “mappa” dei suoi itinerari doganali.
I funzionari doganali possono interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e possono
avvalersi, per le richieste di intervento, dei tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di
certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.
La banca dati si integra, inoltre, con il Circuito Doganale di Controllo e permette di definire ulteriori profili
di rischio a cui sono collegate specifiche azioni per la tutela dei prodotti protetti da marchio.
Il Circuito Doganale di Controllo analizza, in tempo reale, tutte le dichiarazioni di importazione ed
esportazione presentante in dogana e le indirizza automaticamente ai canali di controllo abbinati ai profili
di rischio elaborati anche in base ai parametri indicati, nelle schede, dalle aziende.
Sotto Capitolo n. 2.2
"Made in....."
Non esistendo una convenzione internazionale, n è una normativa comunitaria sulla marchiatura di origine
dei prodotti, le indicazioni che devono essere fornite dai produttori sono regolate da disposizioni nazionali,
che esistono in alcuni Paesi e non in altri.
In Italia l’obbligo di etichettatura con indicazione del paese di origine è stato introdotto con il D. lgs. 6
settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo, vedasi il successivo par. 2.3); tuttavia la norma da cui
discende l’obbligo è ancora in attesa dei provvedimenti di attuazione e pertanto, fino ad allora, questa
indicazione è facoltativa.
In caso di esportazione occorre tenere conto innanzi tutto della legislazione del Paese estero di
commercializzazione: tale etichettatura in taluni Paesi è obbligatoria, in altri non lo è; ma spesso è interesse
dell’azienda esportatrice di apporre il “Made in Italy” quando si ritiene che contribuisca all’”appeal”
commerciale del prodotto.
Purtroppo non esistono regole internazionali di origine , valide in modo uniforme in tutti i Paesi, pertanto una
indicazione di “Made in Italy” che è considerata corretta secondo le regole di origine valide nell’Unione
Europea, potrebbe essere contestata e ritenuta falsa da parte delle Autorità (doganali e non) del Paese di
destinazione e commercializzazione, che abbia una legislazione con regole di origine differenti, e l’impresa
esportatrice accusata quindi di fornire al consumatore una informazione non veritiera. Talvolta poi le autorità
doganali vengono sensibilizzate da imprese concorrenti, mosse da interessi puramente commerciali.
La convenzione internazionale nota come “Convenzione di Madrid ” vieta le indicazioni di origine false e
fallaci, e in casi del genere la situazione può divenire immediatamente critica, in quanto le autorità del paese
importatore possono ordinare il sequestro della partita di merce ritenuta irregolare, con danni ingenti anche
per la perdita delle opportunità di vendita.
Pur con alcune limitazioni, più avanti esaminate, alcuni punti fondamentali si ricavano dai chiarimenti
ministeriali da tempo forniti:
l’apposizione di un marchio registrato di fabbrica o di commercio legalmente utilizzato, che non contenga
altre aggiunte con indicazioni di origine false o fallaci, ha la funzione di informare il consumatore che il
prodotto presenta certe caratteristiche qualitative, e proviene da quella organizzazione industriale o
commerciale, e non anche di certificare il luogo della sua effettiva produzione
l’obbligo di apporre il “Made in...” sussiste solo a rettifica di eventuali elementi (diversi dal marchio) che
potrebbero costituire per il consumatore “falsa o fallace indicazione di origine”
per l’apposizione del “Made in...” su prodotti ottenuti a seguito di lavorazioni successive in più paesi, o
con l’impiego di componenti esteri, occorre prendere a riferimento le regole doganali dell’ ”origine non
preferenziale".
Sotto Capitolo n. 2.3
Sanzioni a tutela del "Made in Italy" e dei marchi
La messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in
inganno il compratore su origine, provenienza (intesa, secondo la giurisprudenza, come provenienza
industriale) o qualità del prodotto è prevista come fattispecie punibile dall’art. 517 del Codice Penale.
Come si è già detto in precedenza, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), ha adottato diverse
misure per contrastare sia la contraffazione di marchi e prodotti, sia le false indicazioni di origine delle merci,
ridefinendo con criteri di maggiore asprezza la punibilità di tali illeciti, ed estendendo, con il comma 49
dell’art. 4, l’applicabilità dell’art. 517 C.P. alle false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.
Ad evitare possibili fraintendimenti, il testo è poi stato integrato con il D.L. 35 del 14 marzo 2005 (decreto
sulla competitività) che dopo le parole “fallaci indicazioni di provenienza” ha inserito “o di origine”, colmando
una evidente lacuna e ribadendo quindi che quanto stabilito dall’art. 517 per gli illeciti in materia di marchi e
provenienza “imprenditoriale” si applica ora anche agli illeciti in materia di origine e provenienza geografica e
doganale. Il medesimo D.L. 35/2005 ha poi
inasprito la sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all’art. 517 C.P., portandola a 20.000 Euro, e
introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria sino a 10.000 Euro per l’acquisto o l’accettazione di
cose che inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine o provenienza dei
prodotti.
Riprendendo l’esame della legge 350/2003, nello stesso comma 49 dell’art. 4 essa
definisce i concetti di falsa e fallace indicazione di origine: costituisce falsa indicazione la stampigliatura
“Made in Italy” su prodotti non originari dell’Italia; costituisce fallace indicazione, anche se è indicata
l’origine e la provenienza estera dei prodotti, l’uso di segni, figure o altro che possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.
Secondo chiarimenti ministeriali tale previsione “può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione
a mezzo di segni, figure, ecc. abbia caratteristiche tali da oscurare fisicamente o simbolicamente
l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un
semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità,
tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte”.
L’ipotesi riconducibile alla fallace indicazione, rispetto alla formulazione originaria sopra brevemente
ricordata, è stata ulteriormente ampliata dal comma 941 della Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre
2006, n. 296) includendo “l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle
pratiche commerciali ingannevoli” (vedasi su questo punto il par. 2.4);
contiene un chiaro rimando in tema di origine alla normativa europea sull’origine (non preferenziale);
afferma che la fattispecie (importazione ed esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione) si intende commessa fin dal momento della presentazione delle merci in dogana
per l’immissione in consumo o in libera pratica, e sino alla vendita al dettaglio; secondo l’interpretazione
fornita dall’Agenzia delle Dogane anche la presentazione in dogana per l’esportazione concretizza il fatto
delittuoso;
indica come poter sanare, sul piano amministrativo, la falsa o fallace indicazione di origine delle merci, al
fine di poter così ottenere il rilascio della merce, ma fermo restando la permanenza del procedimento
penale innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Sotto Capitolo n. 2.4
Tutela del consumatore
Alcune norme nazionali e Direttive comunitarie e di recepimento delle medesime contengono disposizioni in
merito alle indicazioni che i prodotti devono riportare per informare i consumatori circa le caratteristiche dei
prodotti da essi acquistati, o al tenore dei messaggi pubblicitari.
Con il D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, è stato pubblicato il Codice del Consumo, entrato in vigore il 23
ottobre 2005, che ha riunito in un unico testo le disposizioni di precedenti provvedimenti riguardanti i rapporti
tra imprese e consumatori.
Nel nuovo codice, pur sostanzialmente compilativo, sono stati introdotti alcuni miglioramenti e modifiche
sostanziali determinate dalla necessità di armonizzare le precedenti leggi alle norme comunitarie e nazionali
successive , ed anche dall'evoluzione giurisprudenziale, intervenendo sulle discipline riguardanti, tra le altre,
la garanzia sui beni di consumo, la sicurezza generale dei prodotti, la responsabilità da prodotto difettoso, la
pubblicità ingannevole e le informazioni al consumatore.
Relativamente a queste ultime, il codice ha ampliato l’elenco delle indicazioni per il consumatore che i
prodotti o le loro confezioni devono riportare per poter venir commercializzati nel territorio nazionale
introducendo, all’art. 6, un nuovo obbligo di indicazione del paese di origine del prodotto se situato fuori
dell’Unione Europea, in aggiunta alle indicazioni già previste dalla precedente Legge 126 del 1991 (trasfusa
nel nuovo codice).
Tuttavia, con la circolare 24 gennaio 2006 n. 1, il Ministero delle Attività produttive ha precisato che l'art. 6 del
Codice troverà completa attuazione solo contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento di
attuazione; pertanto, mentre per le altre informazioni previste dall’art. 6 continua ad applicarsi il precedente
regolamento (Decreto del Ministero dell’industria n. 101 del 1997), l’obbligo di indicare il Paese di origine del
prodotto, se situato fuori dall'Unione europea, troverà applicazione solo dal momento in cui entrerà in vigore il
decreto di attuazione.
La stessa circolare ministeriale ha altresì chiarito che il citato obbligo sorge solo nel momento in cui il
prodotto viene posto in vendita e non invece nelle precedenti fasi distributive; pertanto, non risulta
obbligatorio fornire le indicazioni di cui all’art. 6, tra cui anche il paese di origine, in fase di immissione in
libera pratica dei prodotti né nel successivo processo distributivo anteriore comunque alla messa in vendita
dei prodotti sul territorio nazionale.
La pubblicazione del Codice del Consumo non ha tuttavia risolto il dubbio, già sollevato durante la vigenza
della Legge 126 del 1991, che il rispetto della norma, ora contenuta nell’art. 6 del Codice del consumo, la
quale pone l'obbligo di apporre indicazioni chiare relative “al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla
sede di un produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea”, possa far ricadere l’importazione di
prodotti di origine estera così contrassegnati nell’ipotesi di reato prevista dalla Legge 350/2003 per fallace
indicazione di origine. L’Agenzia delle Dogane è recentemente intervenuta sull’argomento fornendo
istruzioni, adottate d’intesa con il Ministero delle Attività Produttive, nell’attesa di una soluzione normativa,
suggerendo di apporre nell’etichetta la formula “IMPORTATO DA: (NOME E SEDE DELL’IMPRESA) che
consente il rispetto congiunto delle due Leggi.
La Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 sulle pratiche
commerciali sleali, all’art. 6, comma 1 b), considera ingannevole una pratica commerciale che contenga,
circa l’origine geografica o commerciale del prodotto, informazioni false e sia pertanto non veritiera o in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore
medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, che lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Questa direttiva al momento non è stata recepita nella normativa nazionale, tuttavia un richiamo alle pratiche
commerciali sleali è contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) che ha
ampliato il divieto di recare nei prodotti false o fallaci indicazioni circa l’esatta provenienza ed origine dei
prodotti stessi, prevedendo anche la punibilità nel caso di uso “fallace o fuorviante di marchi aziendali ai
sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.
La norma, non esente da alcuni problemi interpretativi, sembrerebbe ispirarsi alla Direttiva suddetta per
impedire quelle pratiche commerciali ingannevoli rientranti nella definizione data dall’art. 6 della stessa: deve
considerarsi “ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non
veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il
consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e
in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso: ...”.
Poiché tra gli elementi a tal fine rilevanti rientra l’origine geografica o commerciale del prodotto, la norma
introdotta dalla L. 296/06 potrebbe avere come possibile effetto il configurarsi di una fallace indicazione di
origine nel caso di utilizzo di un marchio aziendale (peraltro, indifferentemente dal fatto che sia registrato o
meno) che in qualche modo risulti di richiamo ad una presunta origine nazionale dei prodotti o servizi ai quali
si riferisce, inducendo in errore il consumatore.
Capitolo n. 3
Regole doganali di origine
ORIGINE COMUNE
O NON
PREFERENZIALE
ORIGINE
PREFERENZIALE
+
TRASPORTO
DIRETTO
Certificazione origine comunitaria in esportazione
Applicazione misure non tariffarie all’importazione: divieti, contingenti, massimali,
dazi antidumping,...
Statistiche del commercio internazionale
Agevolazioni riservate a “prodotti nazionali”: finanziamenti o assicurazione
crediti,...
Etichettatura di origine “Made in.....”
Applicazione di misure tariffarie all’importazione: dazi preferenziali differenziati
per paese
Sotto Capitolo n. 3.1
Considerazioni preliminari
Le regole doganali che definiscono l'origine di una merce si classi-ficano schematicamente in due categorie:
1. l’origine non preferenziale, utilizzata per l’applicazione di tutte le misure di politica commerciale quali
divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, per la rilevazione
dei dati statistici del commercio internazionale. Le regole emanate in via autonoma dall'Unione Europea
sono utilizzate per attribuire l'origine comunitaria ai prodotti esportati verso i paesi non legati all'U.E. da
accordi tariffari (ad esempio USA, Canada, ...) attestata su un certificato di origine generale.
All'importazione dai suddetti paesi l’Unione Europea accetta le certificazioni rilasciate secondo le regole
autonome di ciascun paese esportatore.
2. l’origine preferenziale consente invece alle merci provenienti da taluni paesi, e che soddisfano a precisi
requisiti, di godere di benefici daziari all’importazione. Gli accordi conclusi dall’Unione Europea con
numerosi paesi o gruppi di paesi, istitutivi di zone di libero scambio, prevedono infatti un trattamento
preferenziale, vale a dire dazio ridotto o esenzione, e abolizione di divieti quantitativi o contingentamenti,
per gli scambi di prodotti riconosciuti come originari di una delle parti contraenti, e trasportati
direttamente fra le medesime. Regole simili sono stabilite anche nel contesto di trattamenti agevolati
concessi dalla Comunità a taluni Paesi, con i quali non è stato negoziato un accordo ma sono state
accordate agevolazioni in via autonoma. L’origine è attestata, in questi casi, con un certificato EUR.1 o
FORM.A, o documenti equivalenti, al fine esclusivo di attribuire alla merce il trattamento preferenziale
stabilito.
Anche gli accordi che istituiscono zone di libero scambio in altre aree geografiche, che non hanno la
Comunità Europea come Paese partner, riservano i trattamenti preferenziali ai prodotti originari dei
paesi aderenti, e definiscono proprie regole di origine preferenziale, ad esempio:
NAFTA: North American Free Trade Association tra USA, Canada e Messico
Mercosur: tra Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay
Gruppo Andino: tra Venezuela, Ecuador, Colombia, Perù e Bolivia
Il certificato di origine, utilizzato dall’importatore per certificare alle proprie autorità il diritto di ottenere i
trattamenti previsti per i prodotti originari del paese di origine, viene emesso dalle Autorità del Paese di
esportazione.
A seconda del Paese di destinazione e del tipo di prodotto, occorre quindi preliminarmente stabilire se viene
richiesto il certificato di origine comune, o non preferenziale, oppure il certificato di circolazione EUR.1, o
similari certificati di origine preferenziale; a differente modulo corrisponde, come si è detto, un differente
complesso di regole, e una diversa finalità del documento e della relativa indicazione di origine.
Si può affermare che le vere e proprie regole di origine sono quelle dell’origine non preferenziale, che
ciascun Paese esportatore stabilisce in via generale e uniforme nei confronti di tutti i paesi partner. Le regole
preferenziali, invece, costituiscono uno strumento tecnico attraverso il quale vengono modulate le
concessioni tariffarie che un paese accorda ad un altro specifico paese.
Infatti, oltre ad essere differenziate per area geografica, le regole preferenziali escludono definitivamente i
prodotti che non presentano i requisiti stabiliti, dai benefici accordati ai prodotti riconosciuti originari. Le
regole non preferenziali non possono invece escludere, ma devono permettere sempre di attribuire ad un
prodotto l’origine di un paese.
Le differenze esistenti tra i due insiemi di regole
"non preferenziale" e "preferenziale",
nonchè fra i vari accordi di libero scambio, possono portare alla conseguenza che uno stesso prodotto,
fabbricato nell’Unione europea con utilizzo di materie prime (o semilavorate) terze, sia da considerare di
origine comunitaria nei rapporti con un paese terzo (ad es. USA o Giappone), nonché per l’etichettatura
“Made in Italy”, ma non originario ai fini preferenziali perché non risponde a tutti i requisiti stabiliti per poter
accedere al beneficio di dazi agevolati stabiliti all’importazione dai paesi legati da accordi tariffari
preferenziali.
O ancora, sia da considerare originario nei rapporti con uno dei paesi suddetti o gruppo di paesi (per effetto
dell’applicazione di regole di cumulo) e non originario per tutti gli altri.
Sotto Capitolo n. 3.2
Prodotti interamente ottenuti
Le merci interamente ottenute in un unico paese non presentano diffi-coltà nell’attribuzione del Paese di
origine: le merci saranno dichiarate come originarie del paese in cui sono state interamente prodotte.
Le disposizioni comunitarie considerano “interamente ottenuti” i prodotti elencati nella tabella che segue,
sia ai fini dell'origine comune che dell’origine preferenziale.
Esempio:
i prodotti del regno vegetale raccolti nel paese;
i prodotti che provengono da animali vivi allevati nel paese.
Perché un prodotto sia considerato originario dell'Unione Europea è sufficiente che le relative condizioni
vengano soddisfatte globalmente, nella Comunità; questo significa che i venticinque Paesi membri sono
considerati, a questo fine, come un Paese unico.
Esempio:
una macchina utensile viene assemblata in Italia utilizzando componenti di origine tedesca e
polacca. E' irrilevante precisare, nel caso di specie, se la macchina in questione ha acquistato
l'origine italiana o conservi l’origine tedesca o polacca dei componenti. Tale prodotto e'
incontestabilmente originario della Comunità.
Per esigenze commerciali o contrattuali, oppure per ottenere agevolazioni riservate alla produzione
nazionale, talvolta è necessario documentare l’origine “italiana” di un prodotto: in tal caso si dovranno
applicare le regole suddette, con riferimento all’ambito geografico del solo territorio nazionale.
Elenco Paesi che hanno rapporti preferenziali con l ’Unione Europea, riservati ai prodotti originari
Zona geografica
EUROPA
Paesi mediterranei
Extra-Europa
A.C.P.
ACCORDI RECIPROCI
Norvegia, Islanda
Svizzera, Liechtenstein
Isole Faroer
Rep. di Macedonia
Rep. di Montenegro
Bosnia-Erzegovina
Croazia
Albania
Marocco
Tunisia
Algeria
Israele
Cisgiordania e Striscia di Gaza
Egitto, Giordania
Libano
Sud Africa
Messico
Cile
ACCORDI NON RECIPROCI
CONCESSIONI AUTONOME
Rep. di Serbia (1)
Repubblica di Moldova
Siria
Stati Africani, dei Caraibi e
Pacifico
P.T.O.M.
Paesi in Via di Sviluppo
Paesi e Territori d'Oltremare
Sistema delle preferenze tariffarie
Elenco Paesi che hanno costituito Unioni doganali con l ’Unione Europea, aventi rapporti preferenziali
riservati ai prodotti in “libera pratica”, anche se non originari :
Turchia
San Marino
ELENCO PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI
a)
i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino del paese;
b)
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d)
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di
un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g)
i prodotti ottenuti a bordo di navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f),
sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le
parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
i)
i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano
stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero delle materie prime;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j) o dai loro derivati, in
qualsiasi stadio essi si trovino.
(1) Dal 30 gennaio 2009 la Serbia applica unilateralmente le concessioni commerciali previste dall'accordo interinale sugli scambi e
sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia firmato il 29 aprile 2008, ma temporaneamente non
attuato dalla Comunità, la quale continua ad applicare il regime commerciale autonomo previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000
.
Sotto Capitolo n. 3.3
Prodotti parzialmente ottenuti
La determinazione dell'origine può invece presentarsi più complessa per una merce fabbricata in un paese
utilizzando delle materie prime o dei componenti importati. La materia presenta un elevato tecnicismo, sia
sotto l’aspetto doganale, sia sotto l’aspetto di conoscenza merceologica dei prodotti e delle varie fasi della
loro produzione.
Le regole sono illustrate nei capitoli seguenti.
Capitolo n. 4
Origine non preferenziale
Le regole comunitarie (art. 24 del Codice doganale comunitario) di origine non preferenziale così si
esprimono: "una merce nella cui produzione sono intervenuti due o piu' paesi e' originaria del paese dove ha
avuto luogo
l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale,
economicamente giustificata,
effettuata in un'impresa attrezzata a questo scopo,
e che abbia dato origine ad un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della
fabbricazione".
L'acquisizione di una nuova origine presuppone quindi due condizioni principali: una "trasformazione o
lavorazione sostanziale" e una "trasformazione econo-micamente giustifi-cata".
Con le norme di appli-cazione, allegati 10 e 11, la Commissione europea ha definito per il settore tessile e
abbigliamento, e per alcuni altri prodotti, di particolare interesse, le lavorazioni (le cosiddette “regole di lista”)
che permettono al prodotto finito, per la cui produzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, di
acquisire l’origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, trasformazione che viene in tal
modo ad essere considerata sostanziale:
A. Per i prodotti tessili è necessaria una “trasformazione completa ”, consistente, di massima, in una
lavorazione che ha per effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce della nomenclatura combinata
diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. Tuttavia, per i prodotti elencati
all’allegato 10 delle Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, si considerano complete le
trasformazioni indicate in corrispondenza di ciascun prodotto, in detto allegato, che vi sia o meno un
cambiamento di voce doganale. Si possono citare i seguenti esempi:
i tessuti e stoffe a maglia, richiedono la fabbricazione a partire da filati, oppure la stampa o tintura di
tessuti (o stoffe a maglia) greggi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o
rifinitura
gli indumenti diversi da quelli a maglia, finiti o completi, e gli indumenti a maglia ottenuti riunendo due o
più parti di stoffa a maglia, richiedono la “confezione completa”.
Per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate
successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o
più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi
incompleta.
Sono ad esempio operazioni di rifinitura:
applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
confezione di asole;
rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere “confezionati”.
In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie
se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un’importanza tale da dover essere
considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura. In casi del genere, la mancata esecuzione di
dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.
B. Per alcuni prodotti diversi dai tessili , per i quali è stato definito il concetto di trasformazione sostanziale, si
rimanda alle specifiche regole riportate per ciascun prodotto nell’allegato 11 alle Disposizioni d’applicazione
del codice doganale comunitario.
C. Per tutti gli altri prodotti non compresi nei suddetti elenchi occorre fare riferimento alla definizione
generale contenuta nell’art. 24 del Codice doganale comunitario, più sopra riportata, che tuttavia non è
direttamente applicabile a casi concreti e la cui interpretazione è lasciata alla responsabilità delle
Amministrazioni doganali.
In tale scenario si inseriscono i negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l’Organizzazione Mondiale del
Commercio, relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. In quella
sede ogni paese ha presentato, per ogni prodotto, un elenco delle lavorazioni che possono essere ritenute
utili all’acquisizione dell’origine. L’Unione Europea, nel presentare detto elenco, ha fatto riferimento sia alle
“regole di lista” riprese nei citati allegati 10 e 11 delle vigenti Disposizioni di applicazione, sia, in mancanza,
alla posizione approvata dai Servizi della Commissione e degli Stati membri previa consultazione
dell’industria europea. Tale elenco, che costituisce la posizione ufficiale della Comunità al negoziato in corso,
è pubblicato sul sito internet dell’Unione Europea (2) e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi
che si presentano nell’applicazione pratica del citato articolo 24 del Codice doganale comunitario.
D. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un
apparecchio od un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura, sono considerati della stessa
origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati.
I pezzi di ricambio destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo
precedentemente importati o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina,
dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati, a condizione che si tratti di pezzi di ricambio
“essenziali”, vale a dire
costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle
merci,
sono caratteristici di queste merci e
destinati alla loro normale manutenzione, in sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o
inutilizzabili.
(2)
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_41
0_en.htm
Capitolo n. 5
Origine preferenziale
Sotto Capitolo n. 5.1
Trasformazione sufficiente e trasformazione insufficiente
Per la nozione particolare dell'origine preferenziale oc-corre invece fare riferimento alle regole specifiche
conte-nute in ciascun accordo. La somiglianza tra i diversi ac-cordi permette tuttavia di presentarne le
linee principa-li. Il principio di base é che una merce, che non presenti i requisiti per essere considerata
“interamente ottenuta” come detto al paragrafo 3.2. é originaria del pa-ese nel quale essa ha subito una
"trasformazione sufficiente "
TRE CRITERI possibili
per definire la trasformazione sufficiente
1. Salto tariffario (cambiamento di voce doganale)
2. Valore aggiunto minimo
3. Lavorazione che conferisce l'origine
La trasformazione sufficiente viene definita, talvolta, con la classifica-zione del prodotto ottenuto in una
voce del Sistema Armonizzato diversa da quella degli elementi costitu-tivi, o-riginari di altri paesi
(cosiddetto salto tariffario).
Esempio:
Per i lavori di cuoio e di pelli, oggetti e da viaggio, borse, borsette e simili, del capitolo 42, la regola è
la seguente:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del
prodotto.
Per alcuni prodotti, in particolare del settore meccanico, le regole sono fondate su criteri di valore
aggiunto.
Esempi:
Per i motori a pistone, a scoppio, diesel e semi-diesel, e le relative parti, classificati alle voci del
Sistema Armonizzato 8407 - 8408 - 8409, la regola di origine riportata in tutti gli accordi è la
seguente:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto.
Regola identica si riscontra per gli occhiali ed oggetti simili, della voce 9004.
Per l’applicazione della regola di valore aggiunto occorre quindi mettere in paragone due elementi:
A)
il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari (ingredienti, materie
prime, componenti o parti) impiegati nella fabbricazione del prodotto; qualora tale valore non sia noto né
verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese in cui sono messi in opera
B)
il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata
l’ultima lavorazione o trasformazione; tale prezzo deve comprendere il valore di tutti i prodotti messi in
opera, ed essere al netto di tutte le spese accessorie quali il trasporto dopo l’uscita dalla fabbrica,
l’assicurazione, ecc., e previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o che possano essere
restituite in caso di esportazione;
e accertare che A) non superi la percentuale ammessa di B).
Oltre alle regole di salto tariffario e di valore aggiunto, altro criterio spesso utilizzato è quello della
indicazione della lavorazione che conferisce l ’origine del paese in cui viene effettuata.
Esempio:
Per l’alluminio grezzo della voce 7601 del S.A. l’origine viene conferita per effetto di
Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami
e rottami di alluminio.
In particolare, per i prodotti tessili e dell’abbigliamento della sezione XI del Sistema Armonizzato, è
necessario che nel paese considerato siano avvenute due trasformazioni, e quindi in raffronto alle regole
non preferenziali per prodotti simili, l’origine preferenziale richiede una fase ulteriore di lavorazione:
per i tessuti e stoffe a maglia, si richiede la fabbricazione a partire dalla fibra o materiali chimici, o
paste tessili (anziché dal filato),
per gli indumenti diversi da quelli a maglia, finiti o completi, e per gli indumenti a maglia ottenuti
riunendo due o più parti di stoffa a maglia, si richiede la fabbricazione a partire da filati (anziché la
“confezione completa”).
Affinché un indumento del tipo sopra indicato sia di origine preferenziale, occorre quindi, partendo dal
filato di origine terza, aver effettuato sia la tessitura e sia la confezione.
Esempi:
1. Un indumento a maglia classificato nel cap. 61, confezionato in Italia utilizzando parti di stoffa a maglia,
origina-rie dagli USA (anche se nazionalizzate in Italia) potrà dare luogo all'emissione del certificato generale di
origine CE ed all’apposizione del “Made in Italy”, se la lavorazione fatta in Italia è una confezione completa,
comprendente anche le operazioni di rifinitura. Esportando l’indumento in Svizzera, in Messico, o altri paesi con
accordo di libero scambio, NON si potrà invece ottenere il certificato EUR.1, che consente al cliente destinatario
dell’indumento, all'importazione nel suo paese, il trattamento daziario preferenziale previsto dall'accordo tra
l'Unione europea ed il paese di importazione, in quanto l’indumento non risponde alla regola che richiede la
fabbricazione a partire dal filato.
2. Gli indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia, classificati al capitolo 61 ma diversi da quelli consi-derati
all'esempio precedente, e cioè non ottenuti riu-nendo due o piu' parti di stoffa a maglia (ad esempio le calze),
ottenuti in Italia a partire da filati importati dagli USA, sono originari dell’U.E. per la re-gola non preferenziale, e
possono avere quindi il certificato di origine CE ed esporre il “Made in Italy”; non si potrà invece rilasciare l’EUR.
1 in quanto la regola preferenziale richiede la "Fabbricazione a partire da fibre naturali, fibre sintetiche o
artificia-li, discontinue, non cardate ne' pettinate... o da mate-riali chimici o paste tessili".
Gli accordi preferenziali stabiliscono inoltre regole par-ticolari per i miscugli di prodotti tessili (con una
tolle-ranza, generalmente del 10% del peso del prodotto finito, di materiali non originari), e per gli
accessori e guarnizioni (diversi da fodera e controfodera) terzi che non superano l'8% del prezzo franco
fabbrica del prodot-to.
Con il termine “fabbricazione”, che viene utilizzato in tutte le regole, si intende qualsiasi tipo di
lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche. Sono sempre da
escludere invece quelle lavorazioni, definite come
“trasformazioni insufficienti ”
a conferire il carattere originario indipendentemente dagli altri requisiti, (elencate nella tabella) quali
spolveratura o cernita, cambio di imballaggi e apposizione di marchi o etichette, semplice assemblaggio
di parti allo scopo di formare un prodotto completo, e simili manipolazioni.
ELENCO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI
le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro
a)
trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b)
le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento
(ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c)
i)
il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
ii)
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di
fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e)
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu’ componenti della
miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati
originari di una delle parti contraenti;
f)
il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g)
il cumulo di due o piu’ operazioni di cui alle lettere da a) a f);
h)
la macellazione degli animali.
Sotto Capitolo n. 5.2
Regole di cumulo: bilaterale, diagonale e completo
Tutti gli accordi preferenziali contengono una regola di
cumulo bilaterale,
secondo la quale non e' necessaria la trasformazione sufficiente per un materiale che sia originario del
Paese destinatario del prodotto trasformato, purche' tale materiale abbia comunque formato oggetto di una
trasformazione che vada al di là della lavorazione insufficiente, come più sopra definita.
Esempi:
1. Una macchina per cucire industriale, della voce 8452, è ottenuta in Italia utilizzando componenti importati da Israele,
per un valore del 30% del valore del prodotto finito, e componenti importati dal Sud Africa, per un valore del 15%. La
macchina non risponde alla regola della trasformazione sufficiente, che consente l’utilizzo di materiali importati per un
valore non superiore al 40%; applicando però la regola del cumulo bilaterale, si potrà considerare di origine preferenziale
comunitaria e rilasciare l'Eur.1 sia all’esportazione verso il Sud Africa (materiale terzo resta solo quello sudafricano), sia
all’esportazione verso l’Algeria (materiale terzo quello israeliano). Se la macchina fosse esportata invece verso qualunque
altro Paese, l’Eur.1 non potrebbe essere rilasciato.
2. Una azienda italiana invia del tessuto di origine comunitaria (scortato da certificato EUR.1) in Tunisia per la
confezione di giacche per donna. Le giacche reimportate sono finite e pronte per la vendita, salvo la stiratura finale.
Considerato che non c'e' apporto di materiale o lavorazioni in paesi diversi dalla Comunità e dalla Tunisia, e che la
lavorazione eseguita (confezione) non è una lavorazione insufficiente, le giacche possono dare luogo al certificato EUR.1
di origine tunisina e beneficiare del trattamento preferenziale all'importazione in Italia per effetto della regola di cumulo
bilaterale.
Se invece il tessuto NON fosse di o-rigine comunitaria, la lavorazione eseguita in Tunisia non sarebbe considerata
sufficiente (occorrerebbe la “fabbri-cazione a partire da filati”) per il rilascio dell'EUR.1, e quindi all'importazione in Italia
verrebbe negato il trattamento preferenziale. Le giacche sarebbero tuttavia considerate di origine tunisina per la regola
non preferenziale, in quanto hanno formato oggetto in Tunisia di una confezione completa.
Gli accordi tra l’Unione Europea, Norvegia, Svizzera, Romania, Bulgaria, e Turchia (3) recentemente stipulati
o modificati per quanto riguarda in particolare le regole di origine, prevedono ora norme di origine identiche e
la regola cosiddetta del
cumulo diagonale o paneuropeo
che consente il cumulo di materiali originari. Questo significa che prodotti che hanno lo status originario in
uno dei paesi suddetti possono essere aggiunti a prodotti originari in ognuno degli altri paesi, senza perdere il
loro status originario all’interno della zona paneuropea. In altre parole, la regola di cumulo diagonale
consente di attribuire l’origine preferenziale di uno di tali Paesi ad un prodotto ivi ottenuto utilizzando materiali
originari di uno o più degli altri paesi che adottano tale regola, anche se i materiali non hanno subito
trasformazioni sufficienti, ma a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad operazioni che
superano quelle previste come “insufficienti” al paragrafo 5.1.
Quando invece le lavorazioni effettuate non vanno oltre alle operazioni previste come “insufficienti”, il
prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha fornito il valore aggiunto più elevato.
Analogo meccanismo di cumulo diagonale è previsto dagli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA)
negoziati dalla Comunità con alcuni Paesi dell’area balcanica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia). nonchè dagli accordi interinali sugli scambi e
sulle questioni commerciali con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina ed il Montenegro applicati in attesa
dell’entrata in vigore dei rispettivi ASA.
Tali accordi prevedono il cumulo dell’origine tra i paesi interessati e, seppur parzialmente, anche con
materiali originari della Turchia.
Periodicamente la Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data in cui il
cumulo diagonale previsto in tali articoli è applicabile tra i paesi partecipanti.
Forme di cumulo diagonale sono inoltre previste negli Economic Partnership Agreements negoziati dalla
Comunità Europea con alcuni paesi ACP e nell’ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del
CARIFORUM e la Comunità europea.
Esempi:
1. Una azienda italiana costruisce, nel proprio stabilimento in Romania, apparecchi per il condizionamento dell’aria
utilizzando taluni componenti di origine preferenziale comunitaria (35% del valore del prodotto finito) ed un componente di
origine preferenziale Turchia (20% del valore del prodotto finito). I condizionatori saranno commercializzati, oltre che in
Romania, nella Comunità europea e in Norvegia.
La regola di origine per la voce 8415 del S.A. prescrive “Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve
eccedere il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto”, pertanto il prodotto in questione non risponde al requisito della lavorazione
sufficiente, in quanto i materiali
importati in Romania raggiungono il 55%; tuttavia invocando il cumulo diagonale il prodotto sarà considerato di origine
preferenziale, scortato
da un certificato Eur.1, indicante come Paese di origine Romania, paese nel quale è avvenuta una trasformazione che va
oltre alle operazioni
considerate sempre insufficienti.
2. Le differenti parti costituenti un insieme di abbigliamento per donna vengono riunite e inserite, in Romania, in
sacchetti adatti per la vendita al dettaglio: pantaloni e t-shirts, di origine preferenziale comunitaria, hanno un valore di Eur
180; la giacca, originaria della Turchia, ha un valore di Eur 100. Il prezzo ex works del prodotto finale è di Eur 330. In
Romania viene eseguita una trasformazione minimale (riunione di parti di articoli e inserimento in imballaggi), pertanto
occorre comparare il suo valore aggiunto con il valore dei materiali utilizzati per determinare l’origine: il valore aggiunto in
Romania è di Eur 330 – 180 – 100 = Eur 50. Il materiale comunitario ha il valore più elevato sia in confronto al valore
aggiunto rumeno sia al materiale turco, pertanto il prodotto finale avrà origine preferenziale comunitaria.
Alcuni accordi prevedono una regola di
cumulo completo o pieno o totale .
E’ il sistema che rappresenta la forma più avanzata d’integrazione economica tra i paesi partners. In aggiunta
al cumulo dei materiali originari di paesi aderenti, come nel cumulo diagonale, questa regola consente anche
di ripartire le lavorazioni o trasformazioni necessarie per conferire l'origine a un pro-dotto tra
i paesi dello Spazio Economico Europeo: i venticinque Paesi membri dell’Unione Europea, Norvegia,
Islanda e Liechenstein, oppure
i Paesi ACP e PTOM e la Comunita', oppure
i Paesi del Maghreb ( Marocco, Tunisia e Algeria) e la Comunita'
gruppi regionali nell’ambito delle preferenze ai Paesi in via di sviluppo.
Esempio:
Un’azienda italiana, a partire da filato di lana importato dall’Australia, ottiene in Italia il tessuto, che non è di origine
preferenziale comunitaria in quanto la lavorazione sufficiente richiede per i tessuti non stampati “a partire dalla fibra”. Non
potrà essere emesso l’Eur.1, si utilizza bensì una “dichiarazione”, il cui testo è stabilito negli accordi tra l’U.E. ed i Paesi
sopra elencati.
Il tessuto viene poi inviato in Tunisia per la confezione di indumenti, da rispedire in Italia. La confezione in Tunisia NON è
una trasformazione sufficiente, in quanto si richiede “a partire dal filato” ; trattandosi di tessuto non comunitario non si può
applicare regola di cumulo bilaterale, ma la regola di cumulo totale consente di prendere in considerazione entrambe le
lavorazioni, fatte in Tunisia e in Italia (che risulta dalla “dichiarazione” indicata più sopra), pertanto il capo confezionato
potrà essere considerato di origine preferenziale Tunisia.
(3) Il sistema di cumulo diagonale, inizialmente introdotto nei rapporti tra l’Unione Europea ed i paesi dell’Europa centro-orientale, in virtù
dell’Accordo di unione doganale UE/Turchia è stato esteso dal 1999 anche agli scambi di prodotti industriali tra ciascuno di questi Paesi
e la Turchia.
(4) Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis,
Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago.
Sotto Capitolo n. 5.3
Clausola "no drawback"
Zona
geografica
EUROPA
Paesi
mediterranei
Extra-Europa
A.C.P.
P.T.O.M.
Paesi in Via di Sviluppo
Paesi
Clausola "no drawback" Note
Norvegia, Islanda
Svizzera, Liechtenstein
Isole Faroer
Rep. di Macedonia
Bosnia-Erzegovina,
Rep. federale di Jugoslavia
Rep. di Montenegro
Albania
Turchia
Croazia
Montenegro
Marocco
Tunisia
Algeria
Israele
Cisgiordania e Striscia di Gaza
Giordania
Libano
Egitto
Siria
Sud Africa
Messico
Cile
Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico
Paesi e Territori d'Oltremare
Sistema delle preferenze tariffarie
generalizzate
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
Si applica solo quando il carattere
originario del prodotto è stato
acquisito sulla base del cumulo
pan-euromediterrraneo o quando
viene rilasciato un certificato
EUR-MED ai fini di una successiva
applicazione del cumulo diagonale
NO
Quando gli accordi comportano una più elevata integrazione dell’economia del Paese partner con quella
comunitaria, come nel caso dell’Accordo paneuropeo di cui è detto al paragrafo precedente, dello Spazio
Economico Europeo e degli scambi con Israele, essi prevedono anche la cosiddetta clausola del “no
drawback ”, per effetto della quale tutte le materie prime o componenti di origine di un paese terzo, sottoposti
a trasformazione in uno qualunque dei paesi aderenti, per poter acquisire l’origine preferenziale di uno dei
medesimi devono aver pagato il dazio nel paese di trasformazione. L’acquisizione del carattere originario in
questi casi presuppone due ordini di requisiti:
la trasformazione sufficiente
il pagamento dei dazi doganali gravanti nel paese trasformatore.
Negli scambi tra paesi legati da accordi che prevedono questa clausola, non è quindi ammesso il rilascio di
Eur.1 per prodotti ottenuti in regime di perfezionamento attivo o con altri regimi doganali sospensivi, ma
occorre, prima dell’esportazione, preventivamente immettere in libera pratica i materiali utilizzati pagando il
dazio per essi previsto dalla tariffa doganale del Paese in cui viene effettuata la cosiddetta trasformazione
sufficiente.
Una particolare disciplina della clausola “no drawback” è inserita negli Accordi Pan-Euromediterranei,
escluso quello con Israele, (vedasi il successivo paragrafo 5.4), nei quali il divieto di restituzione si applica
quando il carattere originario del prodotto è stato acquisito sulla base del cumulo con materiali originari dei
paesi partecipanti al cumulo diagonale pan-euromediterraneo, escluso il paese di destinazione, o quando
viene rilasciata una prova dell'origine euromediterranea ai fini di una successiva applicazione del cumulo
diagonale.
Il divieto di restituzione si applica sistematicamente negli accordi tra CE, Turchia, Svizzera, Norvegia, Islanda
e Isole Færøer nonché nell'accordo tra CE e Israele.
Sotto Capitolo n. 5.4
Cumulo "paneuromediterraneo" - cumulo Turchi/Tunisia e Turchia/Marocco
La Conferenza di Barcellona, tenutasi il 27 e 28 novembre 1995 ha deliberato la realizzazione dell’area di
libero scambio pan-euromediterranea, da completarsi interamente entro il 2010. Essa prevede la
concessione di trattamenti daziari preferenziali agli scambi tra i paesi partecipanti e l’applicazione del cumulo
“pan-euro-mediterraneo”
In pratica un sistema simile a quello già in vigore del “cumulo diagonale o paneuropeo” di cui si è detto al
paragrafo 5.2., sta per essere progressivamente esteso ai rapporti tra l’U.E. e quattordici paesi partners, e
consentirà di utilizzare materiali originari di uno o più di tali paesi, per la fabbricazione in uno qualunque degli
altri Paesi, di prodotti che conserveranno l'origine preferenziale e potranno quindi godere delle agevolazioni
previste dagli accordi di libero scambio.
Anche nel cumulo pan-euromediterraneo, la regola prevede che l'origine preferenziale di un prodotto finito,
ottenuto utilizzando materiali originari di paesi partecipanti al cumulo, è determinata dall'ultima lavorazione o
trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle minime previste
dall'articolo 7 del Protocollo (ad es. operazioni di conservazione, confezionamento, cernita, lavaggio, pittura,
etichettatura, assemblaggio), normalmente insufficienti a conferire l’origine preferenziale nel caso di utilizzo
di materiali originari di paesi non partecipanti al cumulo.
Se, nel Paese di fabbricazione finale, i materiali originari di uno o più paesi non sono oggetto di lavorazioni o
trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine è attribuita al paese che ha contribuito
con il valore aggiunto più elevato.
Norvegia
Islanda
Svizzera
Bulgaria
Romania
Turchia
Marocco
Tunisia
Algeria
Egitto
Giordania
Libano
Siria
Israele
Cisgiordania e Striscia di Gazza
Isole Faeroer
Elenco paesi
Cumulo
pan-europeo
già in vigore
Cumulo
pan-euro-mediterraneo
Paesi
da realizzare
mediterranei
nei prossimi anni
Per l’effettiva applicazione della regola di cumulo è necessario che regole di origine identiche fra loro siano in
vigore negli accordi tra tutte le parti interessate. Sono quindi in via di adeguamento tutti i “protocolli origine”
allegati agli accordi tra l’U.E. ed i paesi coinvolti, in particolare per unificare i requisiti di trasformazione
sufficiente, le regole di cumulo e di drawback, e le disposizioni per il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni
di origine. Inoltre devono essere sottoscritti analoghi accordi, contenenti clausole identiche, fra tutti i suddetti
paesi partners e ciascuno degli altri.
Poiché il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno
concluso accordi di libero scambio con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario,
cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati, la Comunità Europea comunica, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, le date di entrata in vigore dei protocolli sulle
norme di origine che istituiscono il cumulo diagonale pan-euromediterraneo.
Sugli aspetti operativi conseguenti alla progressiva attuazione dell’area di libero scambio pan-euro
mediterranea è intervenuta l’Agenzia delle Dogane con la Circolare 44/D del 1.12.2006, illustrando i nuovi
protocolli disciplinanti l’acquisizione del carattere originario delle merci e l’uso dei certificati di circolazione
previsti per tali scambi.
Sotto Capitolo n. 5.5
Paesi in via di sviluppo e cumulo regionale
Nell’ambito delle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo , oltre al cumulo
bilaterale, che consente quindi di tenere conto del cosiddetto “elemento del paese donatore”, esiste una
regola di
cumulo regionale
tra gruppi di paesi che fanno parte dei seguenti raggruppamenti economici:
Gruppo I: Brunei-Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia,
Vietnam;
Gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama,
Perù, Venezuela;
Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.
Nell'ambito di ciascuno di questi gruppi regionali, i prodotti originari di ogni altro paese del gruppo utilizzati
nella fabbricazione sono considerati come se fossero originari del paese nel quale avviene la fabbricazione.
Esempi:
1. Un'azienda comunitaria fa eseguire in Ucraina la confezione di gonne da donna, inviando il tessuto di cotone, fodera
di rayon e bottoni, di origine comunitaria, scortati con EUR.1. Anche se la lavorazione eseguita in Ucraina non ri-sponde
alla regola di origine preferenziale che richiede la "Fabbricazione a partire da filati", le autorità ucraine possono rilasciare
il certificato FORM.A dato che il tessuto, fodera e bottoni impiegati sono di origine comuni-taria, in applicazione della
regola di cumulo bilaterale.
All’importazione delle gonne la ditta beneficerà della riduzione daziaria prevista per l’Ucraina (80% del dazio previsto dalla
tariffa doganale). Se opera in regime di perfezionamento passivo si applicheranno le regole di tassazione particolari
previste da questo regime, con deduzione dai diritti doganali di una quota commisurata all’apporto comunitario.
2. Un'azienda italiana importa delle camicie dalla Colombia. Se tali camicie sono state ottenute con tessuto fabbricato in
Perù, alle medesime può essere rilasciato il FORM.A in quanto rispettano la regola di origine (fabbricazione a partire da
filati) considerando cumulativamente l'apporto regionale fornito da Colombia e Perù.
All’importazione le camicie beneficeranno pertanto dell’esenzione daziaria in quanto originarie di paese in via di sviluppo
impegnato nella lotta contro la droga.
Capitolo n. 6
Merci di ritorno
Tipo di trasformazione subita
Sufficiente
Non sufficiente,
ma che va oltre le insufficienti
Insufficiente
Nessuna, merce "tal quale"
Origine
Origine preferenziale del paese trasformatore
Origine preferenziale del paese trasformatore,
applicando il cumulo
Origine preferenziale comunitaria
Come si è visto in precedenza, applicando la regola del cumulo bilaterale esistente in tutti gli accordi di libero
scambio, le merci che ritornano nel territorio comunitario dopo essere state sottoposte a trasformazioni
(purché superiori alle insufficienti), acquisiscono l’origine preferenziale del paese trasformatore che emetterà
un certificato EUR.1 o FORM.A, e sulla base di questo hanno pertanto diritto al trattamento daziario
agevolato, accordato alla merce originaria di quel Paese.
Invece, nel caso di merce restituita “tal quale”, ad esempio per mancata consegna al cliente, merce respinta
perché difettosa o non conforme, e simili, occorre distinguere due differenti casi:
A) accordi che prevedono la clausola del “no drawback”, e conseguentemente, anche la possibilità di
dichiarare sul certificato Eur.1 non solo l’origine del paese esportatore, ma eventualmente di una delle altre
parti contraenti: è il caso dei paesi elencati nella tabella al paragrafo 5.3 La clausola di “no drawback”
garantisce infatti che le merci erano in posizione di libera pratica al momento dell’esportazione dal Paese
comunitario, e quindi al loro rientro, scortate da Eur.1 emesso dal paese accordatario indicante “origine
U.E.”, potrà essere accordata l’esenzione daziaria;
B) accordi diversi dai precedenti: non essendo prevista la clausola di “no drawback”, per poter ottenere
l’esenzione daziaria per le merci di ritorno occorre documentare, alla dogana d’importazione, che si tratta
delle stesse merci (tal quali e quindi non trasformate) che erano state spedite dal territorio comunitario e che
le medesime erano in posizione di libera pratica al momento della loro uscita dalla Comunità, esibendo la
bolletta doganale di esportazione e richiedendo la reintroduzione in franchigia entro tre anni
dall’esportazione.
Un caso particolare, da considerare con attenzione, si verifica al rientro di prodotti comunitari sottoposti
soltanto a trattamenti minimi, non eccedenti le lavorazioni già in precedenza definite come “insufficienti”. In
questo caso i prodotti conservano l'origine preferenziale comunitaria che avevano al momento
dell’esportazione dal paese di partenza, attestata con il certificato Eur.1 rilasciato dalle autorità del paese in
cui è stata effettuata la lavorazione.
L’Agenzia delle Dogane con Circolare prot. 1620 del 28 maggio 2004, a seguito di analoga precisazione dei
Servizi Comunitari, ha comunicato che i prodotti originari della Comunità Europea, preventivamente esportati
in uno dei Paesi del cosiddetto cumulo pan-europeo, che rientrano nella stessa Comunità senza aver subito
una lavorazione superiore alla minima (e cioè, in sostanza mantenendo la propria origine preferenziale
comunitaria) non hanno diritto ad alcun trattamento preferenziale e debbono, quindi, essere assoggettati al
pagamento del dazio previsto dalla Tariffa Esterna Comune.
Questa interpretazione vale esclusivamente per i prodotti di ritorno dai Paesi del cumulo pan-europeo, ad
esclusione della Svizzera, il cui accordo consente l’abolizione dei dazi su base reciproca per i prodotti
industriali.
Va quindi applicata alle merci che rientrano dai seguenti Paesi:
Bulgaria e Romania, per tutti i prodotti
Svizzera, per i prodotti agricoli ed i prodotti agricoli trasformati
Islanda e Norvegia, per i prodotti che non rientrano nell’accordo dello Spazio Economico Europeo.
Ricadendo in uno dei suddetti casi, sarà quindi consigliabile fare ricorso al regime del perfezionamento
passivo, per limitare i costi e calcolare quindi il dazio dovuto sul solo compenso della lavorazione fatta
all’estero; se invece la merce torna “tal quale” si potrà invocare la franchigia doganale come detto al punto B.
Capitolo n. 7
Certificazioni di origine
Come si è già detto, anche la certificazione di origine varia in funzione del paese di destinazione o di
provenienza della merce. Per meglio dire, vengono usati documenti differenti a seconda che si tratti di
certificare l'origine preferenziale o non preferenziale, delle quali si è trattato nel precedente paragrafo.
Sotto Capitolo n. 7.1
Certificato generale di origine non preferenziale
Occorre premettere innanzi tutto che il certificato di origine non e' sempre indispensabile: negli scambi con i
paesi che non sono legati all'Unione europea da accordi tariffari, vale a dire quando si tratta di origine non
preferenziale, spesso la certificazione non è necessaria.
Merci in importazione
Per le merci in importazione le Dogane dei Paesi comunitari accettano, in via generale, i certificati di origine
rilasciati dai paesi di provenienza delle merci secondo la rispettiva regolamentazione. In alternativa,
l'accertamento dell'origine può essere fondato sulla dichiarazione dell’importatore, sulla normale
documentazione commerciale e sull'esame oggettivo delle caratteristiche proprie delle merci (marchi di
fabbrica, merci tipiche di taluni paesi, ecc.) limitando la richiesta del certificato di origine solo nei casi di
dubbio o quando, in caso di particolari esigenze, venga di volta in volta disposto diversamente. E' questo il
caso dei prodotti tessili provenienti da Paesi nei confronti dei quali esistono restrizioni quantitative.
Merci in esportazione
Per i prodotti comunitari in esportazione, se il cliente richiede una attestazione di origine, essa sarà fornita,
naturalmente a condizione che la merce soddisfi i requisiti prescritti, mediante un "certificato di origine"
compilato sul modulo approvato. I moduli sono costituiti da fascicoli di tre esemplari (certificato, copia e
domanda). In Italia, i moduli sono distribuiti gratuitamente dalle Camere di Commercio; se, oltre all'originale,
all'esportatore necessitano uno o più duplicati, questi debbono essere redatti in copia su altri moduli,
distribuiti a parte, sui quali deve essere apposto lo stesso numero di serie dell'originale. I certificati di origine
attestano che le merci sono originarie dell'Unione Europea. Tuttavia, quando le necessità del commercio di
esportazione lo richiedano, può essere aggiunto lo Stato membro del quale la merce è effettivamente
originaria. Nei Paesi comunitari, i certificati di origine sono rilasciati dalle Camere di Commercio.
Le medesime possono attestare sul certificato, che il prodotto è originario di un Paese terzo, su richiesta
dell’esportatore che possa documentare tale situazione esibendo un certificato di origine del paese di
provenienza, fatture d’acquisto, bollette di importazione, o altri documenti similari, oppure dichiarando alla
Camera di Commercio di disporre presso i propri archivi aziendali di tale documentazione probante.
Sotto Capitolo n. 7.2
Certificato di circolazione: EUR.1, EUR-MED, FORM.A, Dichiarazione su fattura
Sono chiamati "certificati di circolazione" i particolari certificati di origine, i cui modelli sono riprodotti in
Appendice, utilizzati per certificare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all'Unione Europea da
accordi tariffari preferenziali (certificati EUR1 e EUR-MED), nonché con i paesi beneficiari di concessioni
tariffarie unilaterali (ad es. il certificato FORM A per i paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Tariffarie
Generalizzate). Come si è già detto nelle Considerazioni preliminari, la presentazione del certificato di
circolazione e del titolo di trasporto unico è necessaria per ottenere all'importazione l’esenzione o riduzione
daziaria prevista dall’accordo.
Sono ammessi come prodotti originari, senza la presentazione del certificato di circolazione, i prodotti
oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si
tratti di spedizioni prive di carattere commerciale e non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione
di origine fatta dall’importatore.
I certificati sono rilasciati, su domanda scritta dell'esportatore, dalle autorità doganali dello Stato di
esportazione al momento dell'esportazione; in via eccezionale, possono essere rilasciati anche a posteriori, e
possono essere rilasciati dei duplicati in caso di necessità.
Il nuovo Protocollo Pan-Euromediterraneo ha aggiunto al tradizionale certificato Eur1 il certificato EUR-MED.
I certificati EUR1 e EUR-MED possono essere utilizzati indistintamente, al fine di beneficiare della preferenza
daziaria, quando le merci sono “prodotti originari” del Paese esportatore, o di uno degli altri Paesi Pan Euro
mediterranei, a condizione che il cumulo Pan Euro mediterraneo non sia stato applicato.
Tuttavia, nel caso di riesportazione verso uno dei Paesi Pan Euro mediterranei di “prodotti originari” di uno
degli altri Paesi Pan Euro mediterranei senza che sia stato applicato il predetto cumulo, per ottenere il rilascio
del Certificato EUR1 o utilizzare la dichiarazione in fattura, occorre che nel Paese di origine sia stato
rilasciato un certificato EUR-MED, ovvero una dichiarazione su fattura EUR-MED, indicante che il cumulo
non è stato applicato.
Parimenti, nel caso di esportazione verso uno dei Paesi Pan Euro mediterranei di “prodotti originari” della
Comunità, del paese di destinazione o di un uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei, affinché tali prodotti
siano:
- utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare verso uno degli
altri Paesi Pan Euro mediterranei, oppure
- riesportati dal paese di destinazione verso uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei,
dovrà essere richiesto il rilascio del certificato EUR-MED o utilizzata la dichiarazione EUR-MED.
In ogni caso, un certificato EUR-MED può essere rilasciato dopo l’esportazione delle relative merci se al
momento dell’esportazione di queste ultime era stato rilasciato un certificato Eur1 e sempre che ne
sussistano le condizioni.
Vi sono inoltre alcune fattispecie in cui l’uso del certificato Eur1 è obbligatorio. Tali situazioni in particolare si
verificano:
- quando il divieto di restituzione dei dazi (clausola “no drawback”) non è rispettato;
- quando è stato applicato il cumulo totale delle lavorazioni o trasformazioni con il Marocco, l'Algeria o la
Tunisia.
E’ invece obbligatorio l’uso del certificato di circolazione EUR-MED quando i prodotti in questione sono
originari del paese esportatore o di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei ed è stato applicato il cumulo
con un paese Pan Euro mediterraneo.
Il formulario EUR-MED, a differenza dell’EUR1, contiene, in lingua inglese, l’informazione relativa
all’eventuale applicazione del cumulo dove l’operatore deve obbligatoriamente indicare se il cumulo con gli
altri Paesi Pan Euro mediterranei sia stato applicato o meno; qualora sia stato applicato, occorre indicare
anche il Paese ovvero i Paesi che hanno cumulato fra loro i rispettivi “prodotti originari” utilizzando il codice
Iso Alpha o il nome per esteso del Paese o dei Paesi coinvolti (per la Comunità europea, che non ha un
codice ISO-Alpha, sono accettate le sigle EEC, EC, CEE, CE o EU; si sconsiglia l’uso dell’acronimo tedesco
“EG” o la sigla “EC” corrispondente al codice ISO dell’Ecuador).
Come già accennato, gli accordi tariffari preferenziali prevedono che il certificato EUR.1 ed il certificato
EUR-MED possano essere sostituiti con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:
per merci di valore non superiore a 6.000 Euro, oppure
senza limiti di valore, per gli esportatori che siano stati appositamente autorizzati dall'autorità doganale
competente (in Italia, dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane).
La “dichiarazione su fattura” deve essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando
sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale, la dichiarazione il cui testo figura
in Appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche previste. Può essere altresì compilata a mano, scritta
con inchiostro e in stampatello.
La dichiarazione deve recare la firma manostritta in originale dell’esportatore, ma l’esportatore autorizzato
può essere esonerato, su sua richiesta dall’apporre la firma manoscritta.
Nei rapporti con Paesi in via di sviluppo e con i Paesi balcanici ai quali sono accordate dalla Comunità
preferenze tariffarie in via autonoma, la dichiarazione su fattura può essere utilizzata
da tutti gli esportatori per merci di valore non superiore a 6000
dagli esportatori comunitari “autorizzati” per qualsiasi valore.
Poiché questi paesi non accordano agevolazioni ai prodotti comunitari colà importati, il certificato EUR.1 e le
relative attestazioni semplificate su fattura vengono rilasciati all’esportazione dalla Comunità solo nel caso in
cui i materiali sono esportati per subire delle lavorazioni o trasformazioni, tali da conferire l’origine del paese
in cui sono effettuate in applicazione della regola di “cumulo bilaterale”.
Sotto Capitolo n. 7.3
Certificati di origine per prodotti tessili
L'importazione di prodotti tessili soggetti a misure restrittive e di sorveglianza è soggetta al controllo
dell'origine sulla base di appositi certificati. Tali certificati non sono richie-sti se la merce è scortata da
certificati di circolazione (EUR.1, FORM.A, ecc.) in quanto beneficiaria di un regime daziario preferenziale.
Sotto Capitolo n. 7.4
Certificato di libera pratica per Turchia (ATR)
Tra l’Unione Europea e la Turchia vige un accordo di associazione che, per tutti i prodotti diversi da quelli
carbosiderurgici di competenza CECA, crea una unione doganale, anziché una zona di libero scambio come
per gli altri Paesi. Di conseguenza il trattamento tariffario preferenziale è riservato alle merci che si trovano,
nella Comunità o in Turchia, in condizioni di “libera pratica”, vale a dire alle merci originarie che non hanno
beneficiato di restituzioni previste per l’esportazione e a quelle estere che hanno assolto le formalità di
importazione in uno dei quindici Paesi membri o in Turchia.
Il certificato di circolazione utilizzato in questi casi, denominato ATR, non attesta quindi l’origine della merce,
bensì il suo stato di libera pratica.
Viceversa, per i prodotti CECA vige un accordo di libero scambio, e il trattamento preferenziale è riservato ai
prodotti originari dell’Unione Europea o della Turchia, scortati da certificato EUR.1.
Sotto Capitolo n. 7.5
Unità di merce da prendere in considerazione
Nel caso di spedizioni composte di più oggetti, è importante che sia correttamente individuato il prodotto da
adottare come unità di base nella valutazione dell’origine: esso sarà quello utilizzato per determinare la
classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato:
se un prodotto, costituito da un insieme di articoli, secondo le regole del sistema armonizzato è
classificato in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione:
ad esempio per una macchina utensile smontata per ragioni di trasporto, classificata alla voce doganale
della macchina e non a quelle dei singoli componenti, sarà valutata l’origine dell’intera macchina e non
quella delle singole parti che la compongono, rilasciando quindi un certificato di circolazione per la
macchina, se essa nel suo insieme risponde ai requisiti richiesti dall’accordo.
I prodotti smontati o non ancora assemblati possono essere inviati anche con spedizioni scaglionate; il
carattere originario dovrà essere certificato con un unico certificato di circolazione, emesso al momento
della prima spedizione e presentato alla dogana di destinazione al momento della prima importazione. Si
opererà, rispettivamente, con la procedura della “esportazione a riprese” e della “importazione a riprese”;
se una spedizione consiste di più articoli fra loro identici, classificati alla medesima voce del sistema
armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente:
ad esempio per una spedizione di due o più macchine utensili, occorre valutare l’origine di ciascuna
macchina; in
presenza, come in questo caso, di una regola di valore aggiunto, occorre cioè
che in ogni singola macchina siano stati
utilizzati componenti non originari di valore non
superiore al 40%.
Nel caso che una parte degli articoli costituenti la spedizione (nell’esempio suddetto una delle macchine)
non sia di origine preferenziale, il certificato di circolazione sarà rilasciato escludendo gli articoli non
originari, con una annotazione apposita nella casella “Designazione delle merci” o con un rinvio ad una
lista o copia della fattura, allegata, che elenca i prodotti non originari;
gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina,
un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è
compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con
l’attrezzatura, la macchina o il veicolo in questione;
gli assortimenti (sono definiti come tali le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al
minuto) si considerano originari a condizione che tutti gli articoli che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo
insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica
dell’assortimento.
Sotto Capitolo n. 7.6
Certificati emessi “a posteriori” e “duplicati”; certificati presentati dopo l’importazione
Nel caso che, al momento dello sdoganamento di una merce che si ritiene abbia diritto ad un trattamento
preferenziale, l'importatore si accorga che tra i documenti in suo possesso manca il certificato di circolazione
Eur.1, EUR-MED o Form.A (o relative certificazioni su fattura sostitutive, quando ammesse), egli potrà
chiedere al fornitore di provvedere all’emissione di
un “duplicato”, se l’originale è andato smarrito, o di
un certificato “a posteriori”, emesso in un momento successivo all’esportazione, se per errore o
dimenticanza non vi aveva provveduto a tempo debito.
Tutti gli accordi prevedono sia il rilascio di duplicati, sia il rilascio dei certificati a posteriori.
La dichiarazione su fattura, quando ammessa, essendo un documento emesso dall’esportazione a sua
esclusiva cura, può essere rilasciata in qualsiasi momento, anche successivamente alla spedizione della
merce, purchè venga esibita alla dogana di importazione entro due anni dallo sdoganamento.
Nell’attesa che gli pervenga il certificato o dichiarazione mancante, l’importatore potrà egualmente
provvedere allo sdoganamento, chiedendo alla dogana la procedura che nel Codice doganale comunitario è
definita della “dichiarazione incompleta” (ved. artt. 255/256 delle Disposizioni di applicazione), e che nella
legislazione italiana previgente era invece denominata del “Daziato sospeso”.
Poichè il certificato mancante non è uno dei documenti richiesti obbligatoria-mente per l’importazione, in
sostanza la dogana consentirà di lasciare la merce alla disponibilità del destinatario, facendo depositare il
dazio gravante sulla merce, riscuotendo invece a titolo definitivo gli altri diritti doganali, e assegnando al
dichiarante un termine (un mese più tre mesi supplementari) per presentare il certificato mancante.
Quando il dichiarante presenterà il certificato, la dogana provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.
Nell’ipotesi, invece, che il dichiarante abbia già sdoganato la merce pagando interamente il dazio a titolo
definitivo (ad esempio, non supponeva di poter ottenere un certificato di circolazione), e successivamente
ottiene il documento che consente il trattamento daziario preferenziale, potrà ottenere il rimborso del dazio
già pagato presentando domanda di rimborso (ved. art. 236 del Codice doganale comunitario e art. 890 delle
Disposizioni di applicazione) entro 3 anni dallo sdoganamento. Per accordare il rimborso la dogana vorrà
verificare che il certificato presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci sdoganate.
Sotto Capitolo n. 7.7
Controlli e contestazioni sui certificati di circolazione
Gli accordi stabiliscono che la responsabilità in merito all’osservanza delle regole di origine e di compilazione
formale del certificato EUR.1 (o EUR-MED) sono dell’esportatore, che dichiara che le sue merci rispondono
ai requisiti di origine, e della dogana di esportazione, che certifica tale asserzione.
A questo fine l’esportatore deve precisare, e sottoscrivere, nella dichiarazione allegata al certificato, in modo
completo, le circostanze che consentono di considerare soddisfatte le condizioni prescritte, e deve essere
pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta della dogana, i documenti probatori.
Nei casi, abbastanza frequenti, in cui la dogana (comunitaria o del paese di destinazione), che effettua
l’importazione, e alla quale l’importatore richiede di concedere la riduzione daziaria prevista per i prodotti di
origine comunitaria, alla quale l’EUR.1 (o l'EUR-MED) dà diritto, rilevi o sospetti irregolarità formali o
sostanziali, si possono avere le seguenti situazioni, a seconda del tipo di irregolarità:
il regime preferenziale viene rifiutato senza verifica , in quanto il certificato EUR.1 (o l'EUR-MED) è
considerato inaccettabile, ad esempio:
le merci descritte nel certificato sono diverse da quelle presentate allo sdoganamento
il certificato EUR.1 presenta tracce di correzioni non autenticate
il certificato EUR.1 indica come origine un paese non aderente all’accordo per il quale si richiede il
regime preferenziale
il certificato viene respinto in quanto presenta delle irregolarità di tipo formale, ma il regime preferenziale può
essere accordato in un secondo tempo sulla base di un altro certificato vistato “a posteriori”. Ad esempio:
il formulario non è regolamentare, o è una fotocopia
una casella non è compilata
manchino timbro e firma della dogana.
In questa situazione la dogana di importazione deve restituire il certificato all’importatore, dopo aver apposto
la menzione “documento respinto” ed i motivi, per dargli modo di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo
certificato
il certificato viene accettato ed il regime preferenziale può essere accordato, ma la dogana ha dei dubbi
sull’autenticità del documento, o sull’esattezza delle informazioni relative all’origine delle merci. Ad esempio:
sulle merci, sugli imballaggi o su altri documenti di accompagnamento sono riportati marchi relativi ad
una origine diversa da quella figurante nel certificato EUR.1 (o l'EUR-MED)
le indicazioni che figurano nei certificati inducono a ritenere che le lavorazioni effettuate sono insufficienti
a conferire l'origine.
In questi casi il documento viene inviato per controllo a posteriori alle autorità del paese di esportazione, con
l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo.
Il controllo a posteriori può essere effettuato anche a titolo di sondaggio.
Capitolo n. 8
Trasporto diretto
Tutti gli accordi stabiliscono che all’importazione il trattamento preferenziale si applica solo ai prodotti che,
oltre a soddisfare i requisiti di origine, come sopra illustrato, documentati con gli appositi certificati o
dichiarazioni, rispondono anche a requisiti cosiddetti “territoriali”. Questo significa pertanto che le merci
originarie non devono aver abbandonato il territorio dei paesi contraenti, se non a determinate condizioni, e
che la spedizione tra il paese di origine e il territorio comunitario (o viceversa) deve essere effettuata con un
trasporto diretto.
Questa regola ha lo scopo di evitare che le merci, durante l’attraversamento di territori di Paesi diversi da
quello beneficiario e dalla Comunità, possano essere parzialmente o totalmente oggetto di sostituzione.
Quindi il trasporto diretto è condizione essenziale perché possano essere applicati, all’atto dell’importazione
nella Comunità delle merci i benefici tariffari previsti.
Tuttavia, la spedizione può attraversare il territorio di paesi terzi, eventualmente con trasbordo o deposito
temporaneo in tali territori, a condizione che venga presentata, alle autorità doganali del paese importatore
(oltre alla certificazione di origine):
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito,
oppure
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente
una descrizione esatta dei prodotti
la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto
utilizzati, e
la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,
oppure simili documenti che provino che le merci sono rimaste sotto la sorveglianza delle autorità
doganali del paese di transito o di deposito e non vi hanno subito altre operazioni a parte lo scarico e il
ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
Il controllo in materia di trasporto diretto è effettuato dalla dogana che espleta le formalità di importazione
ovvero, in caso di sostituzione del certificato di circolazione, dalla dogana che effettua tale formalità.
Capitolo n. 9
Consigli pratici
Sotto Capitolo n. 9.1
Informazioni vincolanti di origine
E’ stata recentemente introdotta (art. 12 del Codice doganale comunitario) la possibilità di ottenere
informazioni Vincolanti in materia di Origine - I.V.O., che si affiancano alle già collaudate Informazioni
Tariffarie Vincolanti.
Esse consentono ad un esportatore di ottenere dall’Amministrazione doganale una informazione
sull’applicazione delle norme di origine, preferenziale o non preferenziale, per un caso concreto di merci di
proprio interesse. Ciò torna utile sia in caso di dubbi dell’operatore economico sull’interpretazione delle
disposizioni, sia per evitare contestazioni e che dogane diverse, o differenti Funzionari, applichino le norme
in maniera difforme, ponendo l’operatore in situazione di precarietà e incertezza operativa.
La richiesta va fatta per iscritto seguendo le indicazioni contenute nell’art. 6, comma 3.B) delle “Disposizioni
di applicazione del codice doganale comunitario” per ciascun tipo di merce e di circostanze determinanti per
l’acquisizione dell’origine, fornendo la descrizione dettagliata della merce e delle circostanze e condizioni che
permettono di determinare l’origine.
L’IVO viene notificata al richiedente, ed è valida per un periodo di tre anni in tutta la Comunità Europea.
Ovviamente, in occasione di ogni operazione doganale per la quale si invoca l’IVO, l’operatore dovrà essere
in grado di provare che vi è corrispondenza tra la merce oggetto di sdoganamento e le circostanze di
acquisizione dell’origine, e le merci e le circostanze descritte nell’IVO.
Nel caso che una IVO debba venire annullata durante il periodo triennale di validità in conseguenza di una
nuova disciplina normativa o di una sentenza della Corte di Giustizia, essa potrà comunque essere utilizzata
per altri sei mesi dall’operatore che abbia concluso un contratto di vendita o di acquisto delle merci oggetto
dell’informazione di origine.
Sotto Capitolo n. 9.2
Dichiarazione dello speditore
L’esportatore che deve emettere od ottenere dalla dogana una certificazione di origine, se non ha provveduto
direttamente e integralmente alla fabbricazione del prodotto, si dovrà procurare delle informazioni attendibili
in merito alla sua origine, per evitare dichiarazioni non corrette e le prevedibili conseguenze.
Pertanto, se le merci acquistate provengono dal territorio nazionale, comunitario o dalla Turchia, occorrerà
richiedere al fornitore le informazioni suddette, nella considerazione, da un lato, che acquistare un prodotto
da un’azienda con sede nel territorio nazionale o di altro Paese comunitario non dà, di per sè, alcuna
garanzia che il prodotto sia stato fabbricato in quel territorio, e sia quindi di origine comunitaria secondo le
regole dell’origine preferenziale, e dall’altro lato che presentandosi i venticinque Paesi membri dell’U.E. come
un unico Paese nei confronti dei rapporti con i Paesi terzi, le lavorazioni effettuate in due o più Stati membri a
partire da materie prime o componenti terzi si cumulano fra di loro ai fini dell’acquisizione del carattere
originario da parte delle merci ottenute.
Quindi gli esportatori comunitari, sia per prodotti fabbricati dall’azienda con utilizzo di materie prime o
componenti acquistati da altri, sia per quelli acquistati e poi esportati tal quali, utilizzano come elementi di
prova per il rilascio dei certificati EUR.1 (o EUR-MED), o delle dichiarazioni sostitutive, le dichiarazioni dello
speditore o attestate dalla Dogana sui certificati d’informazione INF.4, come previsto da una particolare
procedura informativa, che è stata disciplinata con il regolamento CE n. 1207/2001 per facilitare lo scambio
delle informazioni tra uno Stato membro e l’altro e tra imprese.
Il Regolamento CE n. 1617/2006 ed il Regolamento CE n. 75/2008 hanno successivamente modificato i testi
delle dichiarazioni di origine preferenziale del fornitore previste dal citato Regolamento (CE) n. 1207/2001,
integrando una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali Paesi è stato applicato il cumulo diagonale
pan-euromediterraneo.
La dichiarazione, redatta dallo speditore o fornitore dei beni, può essere fornita:
separatamente per ciascun invio di merci sulla fattura, o su altro documento commerciale, o su un
documento allegato a detta fattura (conforme al modello allegato I o III al regolamento suddetto)
a lungo termine (non oltre un anno) per merci fornite regolarmente da uno speditore a un determinato
acquirente, delle quali si prevede che il carattere originario resti costante per un lungo tempo (conforme
al modello allegato II o IV al regolamento).
La dichiarazione deve recare la firma autografa dello speditore, oppure, se redatta mediante elaboratore
elettronico, può non essere firmata ma deve risultare individuabile il responsabile della società speditrice. La
dogana di esportazione dalla Comunità può richiedere un certificato di informazione per controllare la
regolarità e l’autenticità della dichiarazione dello speditore.
Il certificato di informazione “INF 4” viene rilasciato, su richiesta dello speditore, da parte della dogana dello
Stato membro di provenienza delle merci, dopo aver accertato l’esattezza dei dati contenuti. Esso è
consegnato al richiedente il quale lo trasmette all’acquirente esportatore o all’ufficio doganale che ne ha
chiesto la presentazione.
Sotto Capitolo n. 9.3
Gestione delle informazioni
Nelle aziende, soprattutto se di dimensioni medio/grandi, si riscontra spesso la difficoltà di far confluire, verso
la persona che deve sottoscrivere la richiesta di rilascio di certificati di origine o di circolazione, le
informazioni necessarie per metterla in condizioni di emettere delle dichiarazioni veritiere,
informazioni che normalmente sono conosciute nell’azienda ma sono segmentate tra funzioni diverse:
Acquisti - Commerciale - Logistica - Produzione - Amministrazione
oppure NON sono gestite perché se ne ignora la rilevanza.
E’ quindi necessario che, opportunamente sensibilizzate su questa tematica, le diverse funzioni aziendali
collaborino affinchè venga costituito un
“archivio origine”
La scelta della procedura, empirica oppure più o meno altamente informatizzata, attraverso la quale ottenere
le informazioni necessarie, dipenderà evidentemente dalle dimensioni dell’impresa, dalla diversificazione dei
prodotti e componenti, dalla complessità delle regole di origine specifiche del suo settore merceologico,
dall’esistenza di un sistema informativo aziendale e da altri fattori ancora.
Sotto Capitolo n. 9.4
Semplificare la consultazione delle regole
Le norme disciplinano in modo dettagliato una gran quantità di situazioni particolari che potrebbero prestarsi
ad abusi, ma che nell’operativa abituale di un’azienda non si presentano frequentemente.
Per semplificare l’approccio a questa problematica, il primo consiglio all’esportatore, meno ovvio di quanto
possa sembrare, è quindi quello di chiedersi innanzi tutto su quali mercati esteri esporta ciascun prodotto, e
limitare poi la sua indagine all'esame delle regole relative a ciascun caso concreto, anzichè all’intera
casistica.
Così, se dall’indagine risulta che il prodotto risponde alla regola di origine preferenziale prevista dall’accordo
vigente per il paese o i paesi interessati, per effetto della lavorazione effettuata, il che si verifica abbastanza
spesso, sarà superfluo andare ad indagare quali regole di cumulo siano applicabili, e come. Eventualmente,
sarà utile e sufficiente la regola di cumulo bilaterale, applicabile in tutti i casi di lavorazioni per conto e
applicazione del regime di perfezionamento attivo o passivo. Solo in casi particolari, occorrerà ricorrere a
concetti più sofisticati, quali il cumulo totale o diagonale nel caso di accordi che prevedono tali regole.
Capitolo n. 10
Domanda di sospensione del rilascio delle merci contraffatte e/o usurpative - Intervento
delle autorità doganali nazionali
Sotto Capitolo n. 10.1
Istruzioni per la compilazione
Sotto Capitolo n. 10.2
Dichiarazione del richiedente
Sotto Capitolo n. 10.3
Uffici presso cui presentare l'istanza
Capitolo n. 11
Domanda di sospensione del rilascio delle merci contraffatte e/o usurpative - Intervento
delle autorità doganali comunitarie
Sotto Capitolo n. 11.1
Istruzioni per la compilazione
Sotto Capitolo n. 11.2
Dichiarazione del richiedente
Sotto Capitolo n. 11.3
Uffici presso cui presentare l'istanza
Capitolo n. 12
Criteri di origine non preferenziale - Allegati 9, 10 e 11 delle Disposizioni di applicazione del
Codice Doganale Comunitario
Capitolo n. 13
Certificato di origine e relativa richiesta
Capitolo n. 14
Criteri di origine preferenziale - Allegati 14 e 15 delle Disposizioni di applicazione del Codice
Doganale Comunitario
Capitolo n. 15
Certificato FORM A e dichiarazione su fattura
Capitolo n. 16
Certificato EUR.1 e dichiarazione su fattura
Capitolo n. 17
Certificato EUR-MED e dichiarazione su fattura
Capitolo n. 18
Dichiarazione dello speditore - Regolamento CE n. 1207/2001
Capitolo n. 19
Modello INF4
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ORIGINE DELLE MERCI: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E