LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR Ufficio delle Dogane di Milano 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992 artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993 Protocolli origine allegati agli accordi Note esplicative concernenti il protocollo degli accordi (GUCE serie C 90 del 31/03/1999) Circ. 97/D del 29/04/1999 Circ. 227/D del 07/12/2000 Circ. 54/D del 01/10/2004 ORIGINE DELLE MERCI L’applicazione uniforme della Tariffa doganale comunitaria (TDC) e della politica commerciale comune implica la definizione dell’origine delle merci a livello comunitario. L’Unione Europea applica regole d’origine previste in modo autonomo o su base convenzionale. LE REGOLE D’ ORIGINE DELLE MERCI Una merce è considerata come prodotto originario di un determinato paese: quando è interamente ottenuta in tale paese; quando alla produzione hanno contribuito diversi paesi, ma all’interno di quel paese è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata che deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione ORIGINE DELLE MERCI NON PREFERENZIALE quando merce quando una merce proviene proviene da un paese con da paesi o gruppi di paesi cui la Comunità non ha nei confronti dei quali la stipulato accordi tariffari normativa determinanti trattamento trattamento una PREFERENZIALE un daziario di prevede un tariffario preferenziale in virtù di un favore per le merci ivi accordo originarie unilaterale bilaterale o AUTORITA' PALESTINESE CISGIORDANIA STRISCIA DI GAZA ISRAELE MAGHREB: ALGERIA TUNISIA MAROCCO EFTA: NORVEGIA ISLANDA LIECHTENSTEIN SVIZZERA BOSNIA ERZEGOVINA SPG PAESI INVIA DI SVILUPPO UNIONE EUROPEA CILE MESSICO COREA DEL SUD ACCORDI DI ORIGINE PREFERENZIALE SIGLATI CEUTA E MELILLA ALBANIA SUDAFRICA PTOM PAESI TERRITORI OLTREMARE ISOLE FAROER MACEDONIA ACP CARAIBI PACIFICO MASHREK: EGITTO GIORDANA SIRIA LIBANO CROAZIA Unione doganale: TURCHIA ANDORRA SAN MARINO REP. SERBIA KOSOVO REP. MONTENEGRO L’ ORIGINE DELLE MERCI Certificato d’origine Emesso dal Paese in cui la merce è stata prodotta da enti appositamente abilitati C.C.I.A.A. Certificato di circolazione Rilasciato dall’Autorità Doganale su richiesta dell’esportatore al fine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paese comunitario e destinate ad un Paese extracomunitario col quale esistono accordi FORM A EUR 1 A.TR STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO Beneficio che permette alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale delle merci senza emettere il certificato di circolazione EUR 1, direttamente sulla fattura qualunque sia il valore dei prodotti esportati. IMPORTO FATTURA DICHIARAZIONE SU FATTURA RICHIESTA STATUS ESPORTATORE Non è necessario Minore di euro E’ sufficiente la sola dichiarazione su fattura richiedere lo status 6000 Maggiore di euro 6000 senza la preventiva autorizzazione di esportatore autorizzato Per essere apposta la In alternativa alla emissione dell’EUR 1 è possibile richiedere all’Ufficio delle Dogane lo status di esportatore autorizzato dichiarazione di origine è necessario acquisire lo status di esportatore autorizzato 12 CERTIFICATO EUR 1 Non viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 in quanto è possibile apporre la dichiarazione di origine in fattura Viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 se non si ha la qualifica di esportatore autorizzato L’ ISTANZA Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti Oggetto sociale Tipologia di merci esportate Regolarità delle esportazioni Autocertificazione che attesti la comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza L’ ISTANZA Dichiarazioni di impegno che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti. di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono comportare il ritiro della stessa autorizzazione di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia L’ ISTANZA Dichiarazioni di impegno di impegnarsi giustificativo a conservare (fatture, qualsiasi documenti di documento importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione ecc..) per almeno 3 anni (ad esclusione dell’Accordo con la Corea del Sud che prevede 5 anni) di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali. L’ ISTANZA sottoscrizione dichiarazione o Nel caso in cui preferisce sottoscrivere la dichiarazione apposta in fattura deve indicare all’Ufficio delle dogane, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la “dichiarazione di origine” o impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. – ESONERO FIRMA MANOSCRITTA o SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ All’Ufficio delle Dogane OGGETTO: Istanza per il rilascio dello “Status di esportatore autorizzato” per attestare l’origine delle merci su fattura verso i seguenti paesi: Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ il _____________ e residente a __________Via _________, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società _______________ con sede legale in_______________, amministrativa e stabilimenti siti in ______________ esercente l’attività di produzione e/o commercio di___________, in qualità di esportatore abituale verso i suddetti Paesi C H I E DE a codesto Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ad apporre le attestazioni di origine su fattura, ai sensi dei vari protocolli di origine allegati agli Accordi di associazione tra la UE e i Paesi di _______________ A tal fine dichiara quanto segue: - di effettuare esportazioni in maniera regolare (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi richiesti nell’anno in corso ed eventualmente quelle effettuate nell’anno precedente); - di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti; - di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine; - di impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione; - di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono comportare il ritiro dell’autorizzazione stessa; - di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; - di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni Accordo con la Corea) a partire dalla data della dichiarazione; - di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali. Si indicano di seguito, altresì, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di origine: Oppure Io sottoscritto, ___________in qualità di rappresentante legale della Società ____________ chiedo di essere esonerato dalla firma manoscritta in originale in merito alle dichiarazioni di origine apposte e al riguardo dichiaro di assumermi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che mi identifichi come se questa recasse effettivamente la mia firma manoscritta. Si allegano i seguenti documenti: Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario (DPR 445/2000): Firma VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI Certificato casellario giudiziale OGGETTIVI sopralluogo presso la sede amministrativa della società richiedente Certificato carichi pendenti DICHIARAZIONE SU FATTURA L’ esportatore documento delle merci contemplate [autorizzazione nel presente doganale n. IT/001/MI2/12] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE Mario Rossi (firma leggibile autografa) PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE SVIZZERA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 45/L 15.02.2006 ISLANDA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 131/L 18.05.2006 NORVEGIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 117/L 02.05.2006 ISOLE FAROER PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 110/L 24.04.2006 TURCHIA DECISIONE N. 1/98 (PRODOTTI AGRICOLI) DECISIONE N. 1/2009 (PRODOTTI EX CECA) N. 86/L 1998 PROTOCOLLO ORIGINE N. 6 N. 297/L 15.11.2007 ALGERIA N. 143/L 06.06.2009 PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE TUNISIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 260/L 21.09.2006 MAROCCO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 336/L 21.12.2005 ISRAELE PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 20/L 24.01.2006 PALESTINA E STRISCIA DI GAZA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 298/L 13.11.2009 EGITTO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 73/L 13.03.2006 GIORDANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 209/L 31.07.2006 21 PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE LIBANO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 143/L 30.05.2006 MACEDONIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 99/L 10.04.2008 CROAZIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 286/L 29.10.2008 ALBANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 107/L 28.04.2009 BOSNIA ERZEGOVINA PROTOCOLLO ORIGINE N. 2 N. 233/L 30.08.2008 MONTENEGRO PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 108/L 29.04.2010 SERBIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 28/L 30.01.2010 22 PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE SUD AFRICA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 311/L 04.12.1999 MESSICO ALLEGATO III N. 157/L 30.06.2000 CILE ALLEGATO III N. 352/L 30.12.2002 STATI CARIFORUM STATI ACP che hanno siglato gli Accordi di Partenariato Economico (APE) N. 348/L 31/12/2007 N. 289/L 30.10.2008 PTOM (Territori d’Oltre Mare) DEC. N. 2001/822/CE DEL CONSIGLIO DEL 27/11/2001 N. 314/L 30.11.2001 SUD COREA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 127/L 14.05.2011 23 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Attesta, a beneficio del soggetto comunitario che ne abbia acquisito la proprietà, l’origine delle merci in ambito di un regime preferenziale, nel caso in cui i prodotti siano successivamente esportati verso Paesi terzi cui vigono accordi preferenziali Elemento di prova per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o per la compilazione della dichiarazione su fattura DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte: ……………..., che sono regolarmente fornite a ……..………. Sono originarie…………… e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con ………………………. La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal………… al ………….. Si impegna ad informare immediatamente …….della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e data - Società - Firma DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (PER SINGOLA OPERAZIONE) Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento sono originarie di…………. e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi Contenuto della dichiarazione preferenziali con .................. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e data - Società - Firma IL REGIME TIR Ufficio delle Dogane di Milano 2 RIFERIMENTI NORMATIVI • Convenzione TIR del 14 novembre 1975 approvata dal Reg. CEE n. 2112 del 25 luglio 1978 • Reg. CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC) • Reg. CE n. 2454 del 2 luglio 1993 (DAC) • Reg. CE n. 1192 del 17 novembre 2008 • Reg. CE n. 450 del 23 aprile 2008 REGIME TIR Transports Internationaux Routiers Semplifica le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada, senza che il carico sia soggetto al pagamento e/o al deposito di dazi e/o tasse d’importazione o esportazione, né debba sottostare a controlli doganali a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione REGIME TIR Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono Ilcomunitarie, carattere comunitario delle merci scortate da a meno che non ne sia comprovato il Carnet è comprovato modalità di trasporto caratteredalle comunitario o di documenti relativi, conformemente agli art. da 314 a 324 DAC o agli art. da 325 a 334 del DAC Il tragitto delle carnet merci TIR deveo ATA, avvenire in parte o completamente su strada carnet TIR o ATA, CARNET TIR Documento doganale internazionale Emesso dalle associazioni nazionali garanti - IRU Dichiarazione in dogana per il trasporto di merci Costituisce prova dell’esistenza della garanzia Offre le informazioni problematiche doganali utili in merito a CARNET TIR Il Carnet TIR viene rilasciato al trasportatore che ne ha fatto richiesta che ha fornito delle garanzie economiche che si impegna ad effettuare un regolare trasporto di merce da una nazione ad un’altra entrambe aderenti alla Convenzione TIR VANTAGGI Si riducono le procedure nazionali di transito Si evitano i controlli fisici delle merci dei paesi di transito costosa in termini di personale e di strutture Si supera la necessità di adottatore garanzie nazionali e sistemi nazionali di documentazione VANTAGGI Le merci viaggiano attraverso le frontiere nazionali con interferenza minima da parte delle Amministrazioni doganali Si incentiva lo sviluppo dei traffici commerciali Accesso relativamente semplice alle garanzie richieste attraverso una catena di garanzia internazionale I CINQUE PILASTRI DEL REGIME DOGANALE DI TRANSITO TIR ENTI GARANTI Requisiti di carattere oggettivo Esistenza per almeno un anno come associazione istituita rappresentante gli interessi del settore dei trasporti( comprese le CCIAA) non ne sia comprovato il carattere comunitario Solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione carnet TIR o ATA, Assenza di reati gravi comprese le violazioni amministrative e civili di una certa entità o reiterati ( 3 volte nell’arco di 5 anni) carnet TIR o ATA, ENTI GARANTI requisiti di carattere tecnico Accordo scritto tra l’Associazione Garante e le Autorità Doganali Si precisano gli elementi di impegno dal da parte dell’Associazione Garante tra i quali la verifica continua delle condizioni e dei requisiti minimi dei soggetti coinvolti carnet TIR o ATA, OPERATORI ECONOMICI Provata conoscenza nell’applicazione della Convenzione TIR e nella gestione di trasporti internazionali Solida situazione finanziaria carnet TIR o ATA, Assenza di gravi e reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale carnet TIR o ATA, L’AMMISSIONE AL REGIME TIR I° FASE Candidatura del soggetto interessato al regime TIR II ° FASE Approvazione delle Autorità Doganali nazionali ISCRIZIONE AL REGISTRO T.I.R. IN ITALIA I° FASE Vagliata ed approvata dal comitato consuntivo T.I.R. II ° FASE Assenso dell’Agenzia delle Dogane L’AMMISSIONE AL REGIME TIR GARANZIE NECESSARIE Garanzia bancaria o DICHIARAZIONE DI IMPEGNO fidejussoria, Definizione dei termini assicurativa contrattuali del servizio intestata all’Unioncamere T.I.R. fissata l’Unioncamere e la catena di in numero di relazione al Carnet T.I.R. che la società intenderà utilizzare tra l’Azienda, Garanzia Internazionale IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R. Ai trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la propria sede nel Paese dell’Associazione È un documento che accompagna la merce Ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio e resta valido fino all’arrivo del trasporto a destinazione Deve essere presentato alla dogana di partenza assieme alla merce caricata sul veicolo Non deve recare cancellature o modifiche supplementari se non convalidate dalle autorità o dall’Ente emittente IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R. La merce caricata sul veicolo in presenza dell’Autorità doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R. La Camera di Commercio compila il primo riquadro nella copertina del Carnet Il titolare compila il secondo riquadro del Carnet STRUTTURA DEL CARNET TIR IL CARNET TIR Il riquadro n. 18 è il Certificato di presa in carico dove l’ufficio doganale di partenza, o di passaggio, appone le attestazioni relative alla registrazione Il riquadro n. 24 è il Certificato dove l’ufficio di passaggio, d’uscita o di destinazione, annota le attestazioni di rito denominato CERTIFICATO DI SCARICO L’ ESCLUSIONE Grave infrazione alle leggi o ai Regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci LA REVOCA Non sussistenza dei requisiti minimi di cui all’Annesso 9 , parte I della Convenzione adottata solo dallo Stato che ha rilasciato l’autorizzazione VALIDITA’ DEL CARNET TIR Requisiti di sicurezza Logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella copertina Impiego di inchiostri termo cromici Codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del carnet TIR VALIDITA’ DEL CARNET TIR Firma e timbro dell’associazione che lo rilascia Entro la data indicata nella casella n. 1 della copertina e durante tutto il tragitto fino la completamento dell’operazione T.I.R. all’ufficio doganale di destinazione Non può essere ceduto a terzi IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME TIR La merce è carica sul veicolo in presenza dell’Autorità Doganale che verifica l’idoneità del mezzo di trasporto e la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R Sigillo del carico e annotazione del numero del sigillo sulla souche e sul volet n. 1 di colore bianco del Carnet T.I.R. La Dogana trattiene il volet bianco a corredo del registro e restituisce il Carnet trasferimento Tir che inizia l’operazione di RESTITUZIONE DEI CARNET UTILIZZATI NON UTILIZZATI entro 15 giorni dalla data entro una settimana dalla di scadenza e, comunque data di scadenza non oltre 15 giorni dalla data in cui la società è tornata in possesso dei Carnet L’UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA Accensione del Carnet A) Attesta la conformità del veicolo stradale B) Attesta la conformità della merce Appuramento del Carnet L’Ufficio doganale di partenza è preposto all’attivazione della procedura di ricerca per il recupero dei diritti dovuti nel caso in cui il Carnet non viene appurato REGIME TIR Presentazione dei dati del Carnet TIR Accettazione della dichiarazione e notifica Svincolo della merce e stampa del DAT di esportazione Annotazione del numero di MRN dell’operazione sulla souche n. 1 Compilazione e conservazione del volet corrispondente Consegna del carnet TIR annotato e timbrato L’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE Presentazione della merce A) Registrazione dei dati in pervenuta cauzione sulla souche e sul volet corrispondente B) Invia la “notifica di arrivo” all’ufficio doganale di partenza Controllo della merce Considerato conforme o conforme Conforme ma con difformità o non conforme DESTINATARIO AUTORIZZATO artt. 454 bis- ter – quater delle DAC Ricevuta l’autorizzazione allo scarico procede ad annotate i risultati dello scarico nelle proprie scritture contabili Il risultato del controllo ai fini dell’appuramento si conclude entro il 6° giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate nei locali del destinatario autorizzato La procedura semplificata è ammessa come destinatario autorizzato e non come speditore, in quanto verrebbe meno il ruolo svolto dall’ufficio doganale di partenza GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dott.ssa Cinzia Ribatti Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi Servizio Regimi Doganali e Fiscali E- mail [email protected] Tel. 02/6950228