LO STATUS DI ESPORTATORE
AUTORIZZATO
IL REGIME TIR
Ufficio delle Dogane di Milano 2
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992
artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993
Protocolli origine allegati agli accordi
Note esplicative concernenti il protocollo degli accordi (GUCE serie C 90 del 31/03/1999)
Circ. 97/D del 29/04/1999
Circ. 227/D del 07/12/2000
Circ. 54/D del 01/10/2004
ORIGINE DELLE MERCI
L’applicazione uniforme della Tariffa doganale comunitaria
(TDC) e della politica commerciale comune implica la
definizione dell’origine delle merci a livello comunitario.
L’Unione Europea applica regole d’origine previste in modo
autonomo o su base convenzionale.
LE REGOLE D’ ORIGINE DELLE MERCI
Una merce è considerata come prodotto originario di un
determinato paese:
quando è interamente ottenuta in tale paese;
quando alla produzione hanno contribuito diversi
paesi, ma all’interno di quel paese è avvenuta l’ultima
trasformazione
o
lavorazione
sostanziale,
economicamente giustificata che deve concludersi con la
fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una
fase importante del processo di fabbricazione
ORIGINE DELLE MERCI
NON PREFERENZIALE
quando
merce
quando una merce proviene
proviene da un paese con
da paesi o gruppi di paesi
cui la Comunità non ha
nei confronti dei quali la
stipulato accordi tariffari
normativa
determinanti
trattamento
trattamento
una
PREFERENZIALE
un
daziario
di
prevede
un
tariffario
preferenziale in virtù di un
favore per le merci ivi
accordo
originarie
unilaterale
bilaterale
o
AUTORITA'
PALESTINESE
CISGIORDANIA
STRISCIA DI GAZA
ISRAELE
MAGHREB:
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EFTA:
NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
BOSNIA
ERZEGOVINA
SPG
PAESI INVIA
DI SVILUPPO
UNIONE EUROPEA
CILE
MESSICO
COREA
DEL SUD
ACCORDI
DI
ORIGINE
PREFERENZIALE
SIGLATI
CEUTA E
MELILLA
ALBANIA
SUDAFRICA
PTOM
PAESI
TERRITORI
OLTREMARE
ISOLE FAROER
MACEDONIA
ACP
CARAIBI
PACIFICO
MASHREK:
EGITTO
GIORDANA
SIRIA
LIBANO
CROAZIA
Unione doganale:
TURCHIA
ANDORRA
SAN MARINO
REP. SERBIA
KOSOVO
REP.
MONTENEGRO
L’ ORIGINE DELLE MERCI
Certificato
d’origine
Emesso dal Paese in cui la merce è stata
prodotta da enti appositamente abilitati C.C.I.A.A.
Certificato di
circolazione
Rilasciato
dall’Autorità
Doganale
su
richiesta dell’esportatore al fine di ottenere
un trattamento preferenziale sulle merci
originarie di un Paese
comunitario e
destinate ad un Paese extracomunitario col
quale esistono accordi
FORM A
EUR 1
A.TR
STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO
Beneficio che permette alle aziende di poter attestare
l’origine preferenziale delle merci senza emettere il
certificato di circolazione EUR 1, direttamente sulla
fattura qualunque sia il valore dei prodotti esportati.
IMPORTO
FATTURA
DICHIARAZIONE SU
FATTURA
RICHIESTA
STATUS
ESPORTATORE
Non è necessario
Minore di euro E’ sufficiente la sola
dichiarazione su fattura richiedere lo status
6000
Maggiore di
euro 6000
senza la preventiva
autorizzazione
di esportatore
autorizzato
Per essere apposta la
In alternativa alla
emissione dell’EUR
1 è possibile
richiedere all’Ufficio
delle Dogane lo
status di
esportatore
autorizzato
dichiarazione di
origine è necessario
acquisire lo status di
esportatore
autorizzato
12
CERTIFICATO
EUR 1
Non viene richiesta
l’emissione del
certificato EUR 1 in
quanto è possibile
apporre la
dichiarazione di
origine in fattura
Viene richiesta
l’emissione del
certificato EUR 1 se
non si ha la
qualifica di
esportatore
autorizzato
L’ ISTANZA
Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti
Oggetto sociale
Tipologia di merci esportate
Regolarità delle esportazioni
Autocertificazione che attesti la comprovata osservanza degli
obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di
infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre
anni che precedono la presentazione dell’istanza
L’ ISTANZA
Dichiarazioni di impegno
che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere
originario della merce da esportare o già esportata, attraverso
la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi
commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti.
di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni
di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che
possono comportare il ritiro della stessa autorizzazione
di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta
l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la
normativa in materia
L’ ISTANZA
Dichiarazioni di impegno
di
impegnarsi
giustificativo
a
conservare
(fatture,
qualsiasi
documenti
di
documento
importazione,
certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti
di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di
lavorazione ecc..) per almeno 3 anni (ad esclusione
dell’Accordo con la Corea del Sud che prevede 5 anni)
di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici
delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere
controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.
L’ ISTANZA
sottoscrizione dichiarazione
o
Nel caso in cui preferisce sottoscrivere la dichiarazione
apposta in fattura deve indicare all’Ufficio delle dogane, i
nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere
la “dichiarazione di origine”
o
impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena
responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo
identifichi come se questa recasse effettivamente la sua
firma manoscritta. – ESONERO FIRMA MANOSCRITTA
o
SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’
All’Ufficio delle Dogane
OGGETTO: Istanza per il rilascio dello “Status di esportatore autorizzato” per attestare l’origine delle merci
su fattura verso i seguenti paesi:
Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ il _____________ e residente a __________Via _________, nella
sua qualità di Rappresentante Legale della Società _______________ con sede legale in_______________, amministrativa
e stabilimenti siti in ______________ esercente l’attività di produzione e/o commercio di___________, in qualità di
esportatore abituale verso i suddetti Paesi
C H I E DE
a codesto Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ad apporre le attestazioni di origine su fattura, ai sensi dei vari protocolli di
origine allegati agli Accordi di associazione tra la UE e i Paesi di _______________
A tal fine dichiara quanto segue:
- di effettuare esportazioni in maniera regolare (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi richiesti
nell’anno in corso ed eventualmente quelle effettuate nell’anno precedente);
- di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata
attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici
commercianti;
- di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi
dell’origine;
- di impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al
momento dell’operazione;
- di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che
possono comportare il ritiro dell’autorizzazione stessa;
- di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la
normativa in materia;
- di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni Accordo con la
Corea) a partire dalla data della dichiarazione;
- di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere
controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.
Si indicano di seguito, altresì, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di
origine:
Oppure
Io sottoscritto, ___________in qualità di rappresentante legale della Società ____________ chiedo di essere
esonerato dalla firma manoscritta in originale in merito alle dichiarazioni di origine apposte e al
riguardo dichiaro di assumermi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che mi
identifichi come se questa recasse effettivamente la mia firma manoscritta.
Si allegano i seguenti documenti:
Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario (DPR 445/2000):
Firma
VERIFICA REQUISITI
SOGGETTIVI
Certificato casellario
giudiziale
OGGETTIVI

sopralluogo presso la sede
amministrativa della società
richiedente
Certificato carichi
pendenti
DICHIARAZIONE SU FATTURA

L’
esportatore
documento
delle
merci
contemplate
[autorizzazione
nel
presente
doganale
n.
IT/001/MI2/12] dichiara che, salvo indicazione contraria,
le merci sono di origine preferenziale UE
Mario Rossi
(firma
leggibile
autografa)
PAESE
ACCORDO
PUBBLICAZIONE
GUCE/GUUE
SVIZZERA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 45/L 15.02.2006
ISLANDA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 131/L 18.05.2006
NORVEGIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 117/L 02.05.2006
ISOLE FAROER
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 110/L 24.04.2006
TURCHIA
DECISIONE N. 1/98
(PRODOTTI AGRICOLI)
DECISIONE N. 1/2009
(PRODOTTI EX CECA)
N. 86/L 1998
PROTOCOLLO ORIGINE N. 6
N. 297/L 15.11.2007
ALGERIA
N. 143/L 06.06.2009
PAESE
ACCORDO
PUBBLICAZIONE
GUCE/GUUE
TUNISIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 260/L 21.09.2006
MAROCCO
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 336/L 21.12.2005
ISRAELE
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 20/L 24.01.2006
PALESTINA E
STRISCIA DI GAZA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 298/L 13.11.2009
EGITTO
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 73/L 13.03.2006
GIORDANIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 209/L 31.07.2006
21
PAESE
ACCORDO
PUBBLICAZIONE
GUCE/GUUE
LIBANO
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 143/L 30.05.2006
MACEDONIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 99/L 10.04.2008
CROAZIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 286/L 29.10.2008
ALBANIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 4
N. 107/L 28.04.2009
BOSNIA ERZEGOVINA PROTOCOLLO ORIGINE N. 2
N. 233/L 30.08.2008
MONTENEGRO
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 108/L 29.04.2010
SERBIA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3
N. 28/L 30.01.2010
22
PAESE
ACCORDO
PUBBLICAZIONE
GUCE/GUUE
SUD AFRICA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 1
N. 311/L 04.12.1999
MESSICO
ALLEGATO III
N. 157/L 30.06.2000
CILE
ALLEGATO III
N. 352/L 30.12.2002
STATI CARIFORUM
STATI ACP che hanno siglato
gli Accordi di Partenariato
Economico (APE)
N. 348/L 31/12/2007
N. 289/L 30.10.2008
PTOM
(Territori d’Oltre Mare)
DEC. N. 2001/822/CE DEL
CONSIGLIO DEL 27/11/2001
N. 314/L 30.11.2001
SUD COREA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 1
N. 127/L 14.05.2011
23
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
Attesta, a beneficio del soggetto comunitario che ne abbia acquisito la
proprietà, l’origine delle merci in ambito di un regime preferenziale, nel
caso in cui i prodotti siano successivamente esportati verso Paesi terzi cui
vigono accordi preferenziali
Elemento di prova per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o
per la compilazione della dichiarazione su fattura
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
A LUNGO TERMINE
Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
……………..., che sono regolarmente fornite a ……..………. Sono
originarie…………… e rispondono alle norme in materia di origine
che regolano gli scambi preferenziali con ……………………….
La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti
prodotti dal………… al …………..
Si impegna ad informare immediatamente …….della perdita di
validità della presente dichiarazione.
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la
necessaria documentazione giustificativa.
Luogo e data - Società - Firma
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
(PER SINGOLA OPERAZIONE)
Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento
sono originarie di…………. e rispondono alle norme in materia di
origine che disciplinano gli scambi Contenuto della dichiarazione
preferenziali con ..................
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la
necessaria documentazione giustificativa.
Luogo e data - Società - Firma
IL REGIME TIR
Ufficio delle Dogane di Milano 2
RIFERIMENTI NORMATIVI
•
Convenzione TIR del 14 novembre 1975 approvata dal Reg.
CEE n. 2112 del 25 luglio 1978
•
Reg. CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC)
•
Reg. CE n. 2454 del 2 luglio 1993 (DAC)
•
Reg. CE n. 1192 del 17 novembre 2008
•
Reg. CE n. 450 del 23 aprile 2008
REGIME TIR
Transports Internationaux Routiers
Semplifica le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti
internazionali di merci su strada, senza che il carico sia
soggetto al pagamento e/o al deposito di dazi e/o tasse
d’importazione o esportazione, né debba sottostare a
controlli doganali a quelli normalmente previsti presso la
dogana di partenza e quella di destinazione
REGIME TIR
Qualora le merci siano trasportate, scortate da
carnet TIR sul territorio doganale della
Comunità, sono considerate merci non
comunitarie, a meno che non ne sia comprovato
il carattere comunitario
carnet TIR o ATA,
sul territorio doganale della Comunità, sono
Ilcomunitarie,
carattere comunitario
delle merci scortate da
a meno che non ne sia comprovato il
Carnet è comprovato
modalità di trasporto
caratteredalle
comunitario
o di documenti relativi, conformemente agli art.
da 314 a 324 DAC o agli art. da 325 a 334 del
DAC
Il tragitto delle carnet
merci TIR
deveo ATA,
avvenire in parte o
completamente su strada
carnet TIR o ATA,
CARNET TIR
Documento doganale internazionale
Emesso dalle associazioni nazionali garanti - IRU
Dichiarazione in dogana per il trasporto di merci
Costituisce prova dell’esistenza della garanzia
Offre le informazioni
problematiche doganali
utili
in
merito
a
CARNET TIR
Il Carnet TIR viene rilasciato al trasportatore
che ne ha fatto richiesta
che ha fornito delle garanzie economiche
che si impegna ad effettuare un regolare
trasporto di merce da una nazione ad
un’altra
entrambe
aderenti
alla
Convenzione TIR
VANTAGGI
Si riducono le procedure nazionali di
transito
Si evitano i controlli fisici delle merci dei
paesi di transito costosa in termini di
personale e di strutture
Si supera la necessità di adottatore garanzie
nazionali
e
sistemi
nazionali
di
documentazione
VANTAGGI
Le merci viaggiano attraverso le frontiere
nazionali con interferenza minima da parte
delle Amministrazioni doganali
Si incentiva lo sviluppo dei traffici
commerciali
Accesso relativamente semplice alle
garanzie richieste attraverso una catena di
garanzia internazionale
I CINQUE PILASTRI DEL REGIME
DOGANALE DI TRANSITO TIR
ENTI GARANTI
Requisiti di carattere oggettivo
Esistenza per almeno un anno come
associazione
istituita
rappresentante
gli
interessi del settore dei trasporti( comprese le
CCIAA) non ne sia comprovato il carattere
comunitario
Solida situazione finanziaria e di capacità
organizzative che consentono di adempiere agli
obblighi previsti dalla Convenzione
carnet TIR o ATA,
Assenza di reati gravi comprese le violazioni
amministrative e civili di una certa entità o
reiterati ( 3 volte nell’arco di 5 anni)
carnet TIR o ATA,
ENTI GARANTI
requisiti di carattere tecnico
Accordo scritto tra l’Associazione Garante e le
Autorità Doganali
Si precisano gli elementi di impegno dal da
parte dell’Associazione Garante tra i quali la
verifica continua delle condizioni e dei requisiti
minimi dei soggetti coinvolti
carnet TIR o ATA,
OPERATORI ECONOMICI
Provata conoscenza nell’applicazione della
Convenzione TIR e nella gestione di trasporti
internazionali
Solida situazione finanziaria
carnet TIR o ATA,
Assenza di gravi e reiterati reati contro la
legislazione doganale o fiscale carnet TIR o ATA,
L’AMMISSIONE AL REGIME TIR
I° FASE
Candidatura del soggetto
interessato al regime TIR
II ° FASE
Approvazione delle Autorità
Doganali nazionali
ISCRIZIONE AL REGISTRO T.I.R. IN ITALIA
I° FASE
Vagliata ed approvata dal
comitato consuntivo T.I.R.
II ° FASE
Assenso dell’Agenzia delle
Dogane
L’AMMISSIONE AL REGIME TIR
GARANZIE
NECESSARIE
Garanzia
bancaria
o
DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO
fidejussoria,
Definizione
dei
termini
assicurativa
contrattuali
del
servizio
intestata all’Unioncamere
T.I.R.
fissata
l’Unioncamere e la catena di
in
numero di
relazione
al
Carnet T.I.R.
che la società intenderà
utilizzare
tra
l’Azienda,
Garanzia Internazionale
IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI
CARNET T.I.R.
Ai trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la
propria sede nel Paese dell’Associazione
È un documento che accompagna la merce
Ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio e resta
valido fino all’arrivo del trasporto a destinazione
Deve essere presentato alla dogana di partenza assieme
alla merce caricata sul veicolo
Non deve recare cancellature o modifiche supplementari se
non convalidate dalle autorità o dall’Ente emittente
IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI
CARNET T.I.R.
La merce caricata sul veicolo in presenza dell’Autorità
doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza
del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci
del Carnet T.I.R.
La Camera di Commercio compila il primo riquadro nella
copertina del Carnet
Il titolare compila il secondo riquadro del Carnet
STRUTTURA DEL CARNET TIR
IL CARNET TIR
Il riquadro n. 18 è il
Certificato di presa in
carico
dove
l’ufficio
doganale di partenza, o di
passaggio,
appone
le
attestazioni relative alla
registrazione
Il riquadro n. 24 è il
Certificato dove l’ufficio di
passaggio, d’uscita o di
destinazione,
annota
le
attestazioni
di
rito
denominato CERTIFICATO
DI SCARICO
L’ ESCLUSIONE
Grave infrazione alle leggi o ai Regolamenti doganali
applicabili ai trasporti internazionali di merci
LA REVOCA
Non sussistenza dei requisiti minimi di cui
all’Annesso 9 , parte I della Convenzione
adottata solo dallo Stato che ha rilasciato
l’autorizzazione
VALIDITA’ DEL CARNET TIR
Requisiti di sicurezza
Logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella
copertina
Impiego di inchiostri termo cromici
Codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del
carnet TIR
VALIDITA’ DEL CARNET TIR
Firma e timbro dell’associazione che lo rilascia
Entro la data indicata nella casella n. 1 della copertina e
durante
tutto
il
tragitto
fino
la
completamento
dell’operazione T.I.R. all’ufficio doganale di destinazione
Non può essere ceduto a terzi
IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME TIR
La merce è carica sul veicolo in presenza dell’Autorità
Doganale che verifica l’idoneità del mezzo di trasporto e la
corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul
manifesto delle merci del Carnet T.I.R
Sigillo del carico e annotazione del numero del sigillo sulla
souche e sul volet n. 1 di colore bianco del Carnet T.I.R.
La Dogana trattiene il volet bianco a corredo del registro e
restituisce il Carnet
trasferimento
Tir che inizia l’operazione di
RESTITUZIONE DEI CARNET
UTILIZZATI
NON UTILIZZATI
entro 15 giorni dalla data
entro una settimana dalla
di scadenza e, comunque
data di scadenza
non oltre 15 giorni dalla
data in cui la società è
tornata in possesso dei
Carnet
L’UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA
Accensione del Carnet
A) Attesta la conformità del veicolo stradale
B) Attesta la conformità della merce
Appuramento del Carnet
L’Ufficio
doganale
di
partenza
è
preposto
all’attivazione della procedura di ricerca per il
recupero dei diritti dovuti nel caso in cui il Carnet
non viene appurato
REGIME TIR
Presentazione dei dati del Carnet TIR
Accettazione della dichiarazione e notifica
Svincolo della merce e stampa del DAT di
esportazione
Annotazione del numero di MRN dell’operazione sulla
souche n. 1
Compilazione e conservazione del volet
corrispondente
Consegna del carnet TIR annotato e timbrato
L’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE
Presentazione della merce
A) Registrazione dei dati in pervenuta cauzione sulla
souche e sul volet corrispondente
B) Invia la “notifica di arrivo” all’ufficio doganale di
partenza
Controllo della merce
Considerato
conforme o
conforme
Conforme ma con
difformità o non
conforme
DESTINATARIO AUTORIZZATO
artt. 454 bis- ter – quater delle DAC
Ricevuta l’autorizzazione allo scarico procede ad annotate i
risultati dello scarico nelle proprie scritture contabili
Il risultato del controllo ai fini dell’appuramento si
conclude entro il 6° giorno successivo al giorno in cui le
merci sono presentate nei locali del destinatario autorizzato
La procedura semplificata è ammessa come destinatario
autorizzato e non come speditore, in quanto verrebbe meno
il ruolo svolto dall’ufficio doganale di partenza
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott.ssa Cinzia Ribatti
Agenzia delle Dogane
Area Gestione Tributi
Servizio Regimi Doganali e Fiscali
E- mail [email protected]
Tel. 02/6950228
Scarica

carnet tir - Unione del Commercio di Milano