Corso di MERCEOLOGIA DOGANALE A.A. 2007 – 2008 Prof. Giorgio Savio ALLEGATI La strategia di sviluppo di Aida Il Nuovo Sistema Informativo Doganale AIDA (Automazione Integrata delle Dogane e delle Accise) è stato sviluppato utilizzando una metodologia basata sull'analisi dei processi e dei flussi informativi. La metodologia adottata ridisegna i processi eliminandone le inefficienze e sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L’architettura concepita per AIDA si avvale delle tecnologie emergenti, proprie dell'ambiente Internet e dell’interfaccia che tutti conoscono per la navigazione in rete (il browser). Altra importante novità è l'utilizzo del controllo informatizzato del flusso di lavoro (workflow management) sistema che guida l'utente nell'esecuzione delle attività. AIDA, a regime, integrerà tutte le aree funzionali e tutti i sottosistemi esistenti (Accise, SAISA, Laboratori chimici) ed è stato progettato in sintonia con il piano di e-government, con i piani informatici comunitari e con le linee guida dettate dall'O.M.D (Organizzazione Mondiale delle Dogane). Si realizza attraverso le seguenti linee strategiche: · telematizzazione degli scambi di documenti e di informazioni con l'utenza esterna; · integrazione delle basi informative per una reattiva analisi dei rischi che aumenti la capacità di controllo senza ostacolare la fluidità degli scambi; · inserimento della dogana nella catena logistica del trasporto; · integrazione dei servizi telematici della dogana con i servizi telematici degli enti portuali ed aeroportuali; · interoperabilità della dogana con gli enti coinvolti nello sdoganamento per la realizzazione di uno sportello unico "single window approach". Il sistema, offrendo servizi standardizzati ed integrati, agevola gli scambi, riducendo i costi di transazione: promuove, pertanto, la competitività delle aziende nazionali nell'ambito del commercio internazionale. La metodologia di lavoro adottata ha coinvolto gli utenti interni ed esterni nello sviluppo e nella sperimentazione del sistema e ha consentito la condivisione dei risultati tramite l'utilizzo di un laboratorio "dogana virtuale", che ha simulato le diverse realtà operative. Tale laboratorio rimarrà attivo per le future implementazioni ed aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, consultare www.agenziadogane.gov.it alla voce “AIDA”. il sito Il regime comunitario delle accise Cenni generali Le accise sono imposte di consumo che colpiscono prodotti come i derivati petroliferi utilizzati come carburanti per autotrazione (GPL, benzine, gasolio, cherosene, lubrificanti, additivi, denaturanti) o come combustibili per uso privato, agricolo e industriale (gas metano, oli combustibili, ecc.); l’alcol etilico e le bevande alcoliche (compresi i vini, le birre e le altre bevande fermentate); le sigarette, i sigari e il tabacco da fumo in genere. E’ da considerare che le accise sui tabacchi lavorati costituiscono una fonte importante di introiti per gli Stati membri potendo rappresentare una quota del prodotto interno lordo variabile tra lo 0,32 e l’1,90%. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare indipendentemente il livello delle accise, a condizione di rispettare il livello comunitario minimo; per questo le aliquote delle accise variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Nel decidere il livello di tali aliquote, gli Stati membri tengono conto di fattori quali la salute, la politica agricola, le frodi e l’occupazione, semprechè ciò non influisca con il funzionamento del mercato interno. Il regime attuale è stato adottato con la Direttiva n. 1992/12/CEE ed è stato introdotto il 1° gennaio 1993 con l’entrata in vigore del Mercato unico europeo. Tale regime è il risultato dei dibattiti avviati nel 1985 con il Libro Bianco sul completamento del mercato interno in cui la Commissione aveva proposto aliquote totalmente armonizzate sui prodotti quali i tabacchi lavorati; la proposta non era stata accolta dal Consiglio per cui si è optato per l’armonizzazione delle strutture impositive e sono state fissate aliquote minime. La successiva adozione della Direttiva n. 1999/81/CE ha introdotto alcune modifiche tecniche senza tuttavia alterare la struttura delle accise. I prodotti soggetti ad accisa circolano fra gli Stati membri in regime di sospensione. Con l’entrata in vigore del Mercato unico sono state abolite le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine su: zucchero e materie zuccherine (glucosio, maltosio e simili), margarina, oli di semi, apparecchi di accensione, accendigas e fiammiferi (questi ultimi rimangono soggetti in Italia ad accisa non armonizzata), armi da sparo e munizioni. Sono state anche soppresse le imposte di consumo sul caffè (crudo, tostato e solubile) sul cacao, sul burro di cacao e sulle bucce di cacao, sugli apparecchi audiovisivi e cinefotoottici DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, …………………….. - considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera; - considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri; Articolo 1 1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità. 2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche. Articolo 2 La presente direttiva e le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano nel territorio della Comunità come definito, per ciascuno Stato membro, dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ………. Articolo 3 1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: - gli oli minerali, - l'alcol etilico e le bevande alcoliche, - i tabacchi lavorati. 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. 3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera. Ferma restando questa condizione, gli Stati membri conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d'affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad accisa. …………………… Articolo 8 Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. …………………… IL CARNET TIR Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci "senza rottura di carico" (Convenzione TIR Transports Internationaux Routiers adottata a Ginevra il 14.11.1975 e ratificata in Italia il 12.08.1982). Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall´ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all´obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all´importazione o all´esportazione. Tuttavia, in casi straordinari ed in particolare in caso di sospetta irregolarità, le autorità doganali possono procedere alla visita delle merci presso detti uffici e richiedere direttamente al trasportatore di regolarizzare ogni controversia derivante dall´utilizzo del Carnet TIR e in particolare di pagare le somme esigibili. Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR, ovvero: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Giordania, Iran, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldavia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, USA, Yugoslavia (eccetto la Provincia del Kosovo e Metoia). Requisiti Le ditte di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto proprio, che intendono utilizzare i Carnet TIR per i trasporti internazionali dovranno iscriversi in un apposito Registro istituito presso l´Unione italiana delle Camere di Commercio con sede a Roma (di seguito denominata Unione), come da Regolamento per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperto con Carnet TIR. Per l´iscrizione sono necessari i seguenti requisiti: • residenza in Italia • iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia ove l´azienda ha la sede legale • iscrizione nell´Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l´autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6.6.1974 n. 298 per le ditte con autorizzazione al trasporto per conto di terzi • adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria. Documentazione Il richiedente dovrà redigere su carta intestata una domanda di iscrizione al Registro, inviandola direttamente all´Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Piazza Sallustio 21 - 00187 ROMA. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: • certificato del Casellario Generale Giudiziario del titolare o del legale rappresentante della ditta • certificati di carichi pendenti del titolare o del legale rappresentante rilasciati dalla Procura della Repubblica • dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni (autocertificazione) certificato antimafia • certificato di iscrizione all´Albo Nazionale degli autotrasportatori, qualora obbligatoria per l´esercizio del trasporto. • dichiarazione relativa al parco automezzi e relativa documentazione attestante la proprietà degli automezzi (fotocopie dei fogli complementari o dei fogli di via) • dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati dichiarazione d´impegno della Ditta a presentare, in caso di favorevole esito della procedura di ammissione al Registro: a) una garanzia fideiussoria a favore dell´Unione rilasciata da banche di primaria importanza, o una garanzia assicurativa rilasciata da istituti assicurativi abilitati a prestare cauzione per gli Enti pubblici, il cui ammontare viene fissato dal Comitato per l´ammissione al Servizio TIR sulla base delle direttive dell´IRU (International Road Transport Union - ente gestore della catena di garanzia internazionale) e secondo il testo predisposto dall´Unioncamere. b) la dichiarazione d´impegno sull´utilizzo del Carnet TIR, secondo il testo predisposto dall´IRU, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, la cui firma dovrà essere autenticata. Tutti i documenti devono essere validi all´atto della presentazione della domanda (massimo 3 mesi dalla data del rilascio). Il Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR, alla prima riunione utile, esprimerà il proprio parere circa l´ammissione del richiedente al Registro TIR e, in caso di parere positivo, determinerà l´importo della garanzia fidejussoria od assicurativa a tutela di ogni responsabilità e rischio dell´Unione da porre a carico del richiedente. Al Comitato spetta altresì esprimere pareri per i provvedimenti di sospensione o di cancellazione delle ditte dal Registro TIR. Il Dirigente dell´Area per i servizi amministrativi per il commercio estero dell´Unioncamere, previo parere del Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR e con l´assenso del Dipartimento delle Dogane, dispone l´iscrizione del richiedente al Registro TIR, assegnandogli un numero progressivo e notificando tale assegnazione al richiedente e alla Camera di commercio che rilascerà i carnet. Nel contempo viene anche data comunicazione dell´ammontare della garanzia fidejussoria da prestare a favore dell´Unione. Successivamente il richiedente dovrà presentarsi alla Camera di Commercio competente per territorio per sottoscrivere la "dichiarazione di impegno del trasportatore per l´ammissione al Regime Doganale TIR e per l´autorizzazione all´utilizzo dei Carnet TIR ordinari (Garanzia: US$ 50.000 o equivalente)", predisposta dal Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR in conformità alle prescrizioni dell´IRU, (la firma deve essere autenticata dalla Camera di commercio). Modalità di rilascio L´Unione, tramite le Camere di Commercio, rilascia i Carnet TIR secondo il plafond stabilito dalle direttive dell´IRU e nei limiti delle disponibilità agli iscritti al Registro TIR che ne facciano richiesta. Per ottenere i Carnet TIR, la ditta iscritta al Registro TIR deve presentare alla Camera di Commercio competente per territorio il modulo di domanda firmato esclusivamente dal legale rappresentante, con l´indicazione del numero e del tipo di Carnet richiesti e del nome della persona alla quale i Carnet stessi possono essere consegnati. La Camera di Commercio porrà la massima attenzione per evitare il rilascio alla stessa ditta di un numero di Carnet superiore al fabbisogno effettivo, tenendo presente che per ogni mezzo di proprietà possono essere utilizzati due Carnet TIR (uno per il viaggio di andata ed uno per quello di ritorno). Si fa presente che la Convenzione del 1975 prevede la possibilità di utilizzare "un solo Carnet TIR per un autotreno, o per più contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso, il manifesto delle merci del Carnet TIR dovrà menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore". La Camera, verificato quanto sopra, rilascerà alla ditta richiedente i Carnet - forniti dall´Unione già provvisti di numerazione - indicando: • data di scadenza, stabilita attualmente in 60 gg. dalla data di rilascio • Camera di Commercio emittente • nome e indirizzo del titolare del Carnet • timbro della Camera di Commercio emittente e firma del Segretario Generale o di un suo delegato. Tempi Il rilascio del Carnet è immediato. Costi Carnet a 4 volets: Euro 60,00 + IVA Carnet a 14 volets: Euro 77,00 + IVA Carnet a 20 volets: Euro 83,00 + IVA Responsabilità I Carnet TIR sono carte-valori e pertanto il titolare., utilizzando detti Carnet, è responsabile, in modo illimitato, del pagamento dei diritti doganali dovuti per irregolarità relative a operazioni TIR nei confronti delle Autorità doganali (ad esempio: mancato scarico dei Carnet TIR, scarico con riserva, furto o sparizione delle merci viaggianti sotto copertura di Carnet TIR). Restituzione I Carnet dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera di Commercio emittente entro una settimana dal rientro del Carnet presso la sede della ditta (nota Unioncamere 8552 del 18.12.95) e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza di validità. La Camera di Commercio prenderà nota dell´avvenuta restituzione, controllerà mediante le matrici dei Carnet (souches) che tutte le merci siano state regolarmente sdoganate nei Paesi di importazione e che siano state effettuate tutte le regolari operazioni inerenti al transito. I Carnet regolarmente appurati verranno "scaricati" dal plafond assegnato alla ditta. In caso di mancata restituzione di Carnet (anche inutilizzati) con validità scaduta da oltre 30 giorni, verrà richiesto alla ditta di restituirli o di fornire chiarimenti sulla mancata restituzione. Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni verrà sospeso il rilascio di nuovi Carnet fino alla restituzione da parte della ditta dei Carnet scaduti. Smarrimento, furto o distruzione Qualora la ditta non sia in condizione di restituire uno o più Carnet a seguito di perdita, furto o distruzione accidentale, per poter continuare a ritirare i documenti dovrà presentare alla Camera di Commercio la denuncia di smarrimento vistata dall´Autorità di Pubblica Sicurezza, bollette doganali, documenti di scarico o altro. IL CARNET ATA Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l´introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonchè dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra), senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime. Ciò è reso possibile dagli "enti garanti" del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi nei rispettivi Paesi. I Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono: Paesi dell´Unione Europea, Algeria, Australia, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Costa d´Avorio, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Senegal, Singapore, Slovenia, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA. Per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN L´Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l´ente garante per l´Italia del sistema ATA. In Italia, l´emissione e la gestione dei carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto dell´Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l´esportazione o l´importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni. I vantaggi derivanti dall´utilizzo del Carnet ATA sono: • sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito • esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l´ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita • possibilità di utilizzo per: a) uno o più viaggi circolari: per esempio dall´Austria (Unione Europea) alla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Ceca alla alla Polonia e dalla Polonia alla Germania (Unione Europea) b) per uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio da un Paese dell´Unione Europea agli Stati Uniti e ritorno in qualsiasi Paese dell´Unione Europea, anche diverso da quello di partenza c) per operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea dall´Unione Europea delle merci in più riprese, importazione temporanea in Australia in più riprese, riesportazione dall´Australia in una o più volte delle merci stesse, ecc. (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono) d) per attraversare un Paese estero (per i Paesi che lo consentono) e) per merci non accompagnate (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono). Documentazione Per ottenere un carnet ATA occorre presentare: • il modulo di domanda compilato e firmato dal legale rappresentante in originale nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra) contenente l´elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente • la richiesta di autorizzazione (in formato pdf) al rilascio della polizza Assitalia e, successivamente, la polizza originale. (L´Assitalia normalmente prepara la polizza per il giorno dopo la presentazione della richiesta, alla quale occorre allegare una visura camerale e copia degli ultimi due bilanci d´esercizio). • €48,00 da pagare direttamente allo sportello. Dopo la vendita il carnet va compilato e solo dopo può essere vidimato. In caso di urgenza, è possibile, compilare il carnet allo sportello. In questo caso si consiglia di utilizzare un timbro della ditta contenente denominazione e indirizzo. Si ricorda inoltre che, se l´elenco delle merci è molto lungo, può essere redatto a parte su foglio di carta intestata della ditta e presentato allo sportello insieme alla domanda in 24 copie da allegare alla domanda e, successivamente, ad ogni pagina del carnet. Costi Carnet ATA o CPD CHINA TAIWAN: € 40,00 + IVA Ogni foglio aggiuntivo: € 0,50 + IVA Duplicato Carnet: solo il costo di ogni foglio aggiuntivo. Il costo della polizza ammonta allo 0,2812% del valore totale della merce. Il premio dovra´ essere arrotondato alla prima cifra decimale. L´arrotondamento sarà: • in eccesso se il secondo decimale è uguale o maggiore di 5 (per esempio € 27,88 diventerà € 27,90) • in difetto, se il secondo decimale è minore di 5 (per esempio € 51,34 diventerà € 51,30) Di conseguenza il premio minimo per merci varie (con valore inferiore a € 9.180,00) sarà di € 25,80. Per i Carnets scortanti prodotti orafi l´importo per il costo della polizza è pari allo 0,225% sul 50% del valore delle merci (ma con un premio minimo di € 51,60). Validita´ Il Carnet ATA ha una validità massima di 12 mesi dal giorno del rilascio ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA Il modulo di domanda di Carnet ATA è disponibile presso l´Ufficio Documenti Estero. Si tratta di un fascicolo composto da tre fogli di diversi colori: l´originale, bianco, verrà trattenuto dalla Camera di commercio, quello di colore giallo sarà restituito all´interessato dopo la consegna del Carnet, mentre quello azzurro andrà all´INA Assitalia. Sul retro del modulo il richiedente redigerà, nella lingua italiana la lista dettagliata delle merci oggetto del Carnet. Qualora la lista merci non possa essere compresa nell´apposito spazio, sarà redatta su carta intestata della ditta, seguendo lo schema del modulo di domanda. Polizza di cauzionamento per carnet ATA La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, come già detto, l´Unione Italiana delle Camere di Commercio, ente garante per l´Italia del servizio ATA, è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nel nostro Paese. Il rimborso dell´importo anticipato dall´Unione, che verrà richiesto al titolare del Carnet contestato direttamente dalla Camera di Commercio che ha emesso il documento, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente questo termine, l´Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra. Si rammenta tuttavia che, in tutti i casi in cui la Società assicuratrice abbia effettuato il pagamento delle somme dovute all´Unioncamere in luogo del contraente, la stessa ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie, nei confronti del contraente - che è anche il titolare del Carnet - e dei suoi avanti causa. NORME DI UTILIZZO Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana dell´Unione Europea che provvederà a prenderlo in carico ed eventualmente ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Tale operazione viene effettuata al momento dell´uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina. L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante. Al passaggio delle varie frontiere, a partire "dall´uscita" dal territorio doganale comunitario fino "all´entrata in" un Paese extracomunitario fra quelli indicati sulla prima pagina della copertina e nuovamente "all´uscita da" un Paese extracomunitario tra quelli indicati sulla prima pagina della copertina fino al "rientro in" territorio doganale comunitario, è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alla dogana, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" "importazione" "riesportazione" "reimportazione" ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches". Nell’eventualità l´operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i "volet" di transito. Si tenga conto che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri. Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi, oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell’acquisto del carnet e sia successivamente, presentando allo sportello una richiesta su carta intestata della ditta firmata dal titolare. E´ importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poichè anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l´obbligo del pagamento dei diritti doganali. Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare l´operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente. Si rammenta tuttavia che la "souche di reimportazione" è l´unico documento che possa essere presentato alle autorità doganali estere a dimostrazione dell´uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando risulti mancante la "souche di riesportazione". Naturalmente per essere titolo sostitutivo della "souche di riesportazione", la "souche di reimportazione" deve essere vistata dalla dogana entro la data di validità del Carnet o prima del termine fissato dalle Autorità doganali estere per la riesportazione. Al termine dell´utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio che ne ha curato l´emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di commercio. Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito entro gli otto giorni previsti, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall´Unioncamere per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta. Trasformazione in esportazione definitiva Nonostante il carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione. Al rientro nell’Unione Europea occorrerà ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha vistato la souche al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione. Beni particolari Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce. Per le opere d´arte occorre avere il benestare della Soprintendenza alle Belle Arti. Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo dell´autorizzazione ministeriale, è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Il carnet ATA è composto da diversi fogli costituiti ciascuno da due parti denominate "souche" e "volet". La souche deve sempre rimanere unita alla copertina; il volet, distaccabile, viene trattenuto di volta in volta dalle Dogane. Presentata la documentazione necessaria, la Camera di commercio provvederà a rilasciare il Carnet alla ditta per la compilazione. Si ricorda infine che gli Stati Uniti accettano carnets ATA unicamente per "materiale professionale" o "campioni commerciali" e non per la partecipazione a "mostre e fiere". TRANSITO PROGETTO N.C.T.S. (New Computerized Transit System) Un nuovo sistema di transito per l’Europa Il progetto del sistema informatizzato di transito comune e comunitario si prefigge i seguenti obiettivi: - Unificare e semplificare le procedure di transito tra i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera, che con il Liechtenstein forma un’unione doganale) e Malta; - Agevolare la circolazione delle merci; - Prevenire e combattere le frodi. I Paesi interessati al progetto sono 26 e, a regime, il sistema collegherà oltre 3.000 uffici doganali in cui le procedure informatizzate sostituiranno integralmente le procedure documentali. I vantaggi per gli operatori I vantaggi offerti dal sistema sono: • Appuramento in tempo reale della procedura di transito grazie all’utilizzo del messaggio elettronico in luogo della restituzione per posta dell’esemplare cartaceo n.5 del DAU, in tal modo, lo svincolo della garanzia è immediato con ovvi benefici per l’operatore; • Migliore qualità del servizio; • Ridotti tempi di attesa presso l’ufficio di destinazione, in quanto l’avviso della spedizione è anticipata già al momento della partenza; • Maggiore flessibilità nella presentazione delle dichiarazioni; • Riduzione dei costi e dei ritardi associati al sistema cartaceo di dichiarazione delle merci (procedure complicate e dispendiose in termini di tempo e impegno); • Maggiore trasparenza dell’operazione di transito a vantaggio degli operatori commerciali; • Maggiore efficienza delle operazioni doganali in genere, in quanto gli uffici possono pianificare per tempo l’analisi dei rischi sul movimento in arrivo; • Tracciamento elettronico della spedizione. Invio telematico delle dichiarazioni (E.D.I.) Oltre a questi vantaggi generali per gli operatori, vi è un’ulteriore convenienza per gli speditori autorizzati al telematico. Infatti, dal 26 agosto 2002 si possono presentare, mediante E.D.I. (Electronic Data Interchange), le dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito (nella nota n.1532 del 29 luglio 2002, sono riportate informazioni utili alla compilazione ed all’invio di tali dichiarazioni). Per coloro che sono interessati ad aderire al Servizio Telamatico è possibile reperire informazioni generali selezionando dall’home page del sito www.agenziadogane.gov.it la voce “Servizio Telematico Doganale – E.D.I.”. Codicistica del DAU Il Documento Amministrativo Unico (DAU) costituisce di per sè la dichiarazione doganale per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. Esso è in uso dal 01.01.1993, è stato istituito dal Reg. Cee 2913/92 (Istituzione del Codice Doganale Comunitario) e la sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Cee 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice- DAC). Esso è utilizzato: per le merci comunitarie dirette verso paesi terzi per le merci provenienti da paesi terzi presentate in dogana per ottenere la loro destinazione per le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale che circolano nel territorio della Comunità La redazione del DAU avviene su formulari stampati in carta speciale chimica a ricalco, di color bianco con caratteri speciali; sono stilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Una volta accettato dalla competente autorità doganale, il DAU diviene atto a cui la normativa riconosce un preciso valore giuridico. Dal DAU si può evincere in linea generale: il regime doganale prescelto la tipologia di merci movimentate i divieti economici e qualsiasi altra misura di politica commerciale adottata o da adottare la forma di garanzia prestata (globale o isolata) o l'eventuale esonero. La Garanzia consente di tutelare la pretesa tributaria da eventuale mancata chiusura del regime di transito (ed in altri casi) che si ha con l'appuramento (il quale, se mancante, comporterà l'attuazione di misure di ricerca e l'eventuale incameramento della garanzia). Negli Allegati sono riportate le copie delle facciate dei formulari DAU da utilizzare rispettivamente per una operazione di esportazione (dall’Italia ad un paese extracomunitario) e per una operazione di importazione (da un paese extracomunitario all’Italia). Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.agenziadogane.gov.it alla voce “Codicistica del DAU”. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (G.U.C.E. n. L 256 del 07/09/1987). (Estratto) Articolo 1 1. E’ istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo “nomenclatura combinata” o in forma abbreviata “NC”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione delle merci. 1. La nomenclatura combinata riprende: a. la nomenclatura del sistema armonizzato; b. le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate “sottovoci NC, quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse; c. le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni e di capitoli e le note a piè pagina relative alle sottovoci NC. 3. La nomenclatura combinata è ripresa nell’allegato I (testo omesso rintracciabile su Internet nella legislazione comunitaria). Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune … L’allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali. Tuttavia, ogniqualvolta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate anche le aliquote autonome. Articolo 2 E’ istituita dalla Commissione una Tariffa Integrata della Comunita’, denominata nel seguito “TARIC”, che risponde nel contempo alle esigenze della Tariffa Doganale Comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche doganali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci. Essa si basa sulla Nomenclatura Combinata e comprende: a. le misure previste dal presente regolamento; b. le suddivisioni comunitarie complementari, denominate “sottovoci TARIC, necessarie per l’attuazione di misure comunitarie specifiche; c. ogni altra informazione richiesta per l’applicazione o la gestione dei codici TARIC; d. le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione. Articolo 3 1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice di otto cifre: a. le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del Sistema Armonizzato; b. la settima e l’ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l’ottava cifra sono “00”. 2. Le sottovoci TARIC sono identificate con la nona e la decima cifra che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice TARIC. In assenza di suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono “00”. 3. Eccezionalmente, dei codici addizionali Taric a quattro caratteri possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione di regolamentazioni comunitarie specifiche. Articolo 5 1. La TARIC è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l’applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità. I codici TARIC e i codici addizionali Taric si applicano alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci contemplate dalle sottovoci corrispondenti. 2. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali. Articolo 6 La TARIC è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di: a. integrare nella TARIC tutte le misure di cui al presente regolamento; b. attribuire i codici TARIC e i codici addizionali Taric; c. aggiornare la TARIC immediatamente; d. comunicare immediatamente per via elettronica le modifiche della TARIC. INTRASTAT Il Sistema Intrastat, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri, è stato istituito con Regolamento (CEE) del Consiglio N. 3330/91 e reso operativo a partire dal 1993. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente adottato il nuovo Regolamento (CE) N. 638/2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, che, abrogando il precedente Regolamento, ne aumenta la trasparenza e agevola la comprensione del sistema di raccolta dati (sistema Intrastat) fino ad allora operativo. Intrastat è il sistema di fornitura di informazioni statistiche in relazione alle spedizioni e agli arrivi di merci comunitarie. La fornitura di statistiche è essenziale per lo sviluppo delle politiche comunitarie connesse con il mercato interno e per l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese comunitarie. Per semplificare il sistema Intrastat e agevolare la comprensione delle statistiche, il regolamento 638/2004 stabilisce un quadro comune per la fornitura sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri. Le autorità nazionali pongono in atto e gestiscono un registro di operatori intracomunitari comprendente gli speditori e i destinatari delle merci. I soggetti obbligati a fornire le informazioni per Intrastat sono identificati dall'amministrazione fiscale dello Stato membro in questione e vengono comunicati alle autorità nazionali. Per il sistema Intrastat le dogane forniscono alle autorità nazionali le statistiche relative alle spedizioni e agli arrivi di merci. Le autorità nazionali raccolgono i seguenti dati: • il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni; • il periodo di riferimento; • il flusso (arrivi e spedizioni); • l'identificazione delle merci; • il valore delle merci; • la quantità delle merci; • lo Stato membro associato; • la natura della transazione. Gli Stati membri stabiliscono le loro modalità proprie per la trasmissione dei dati Intrastat. Il compito dei soggetti obbligati a fornire le informazioni può essere agevolato ricorrendo al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati (EDI). Mensilmente gli Stati membri trasmettono in forma elettronica a Eurostat i risultati delle loro statistiche degli scambi totali di beni. Il nuovo regolamento semplifica il sistema Intrastat per meglio tener conto delle esigenze degli utenti e dell'onere che grava sui soggetti obbligati a fornire le informazioni. Gli Stati membri fissano ogni anno soglie di scambi intracomunitari e comunicano a Eurostat le informazioni relative alle soglie. Per valori al di sotto di tali soglie gli operatori sono esentati dal fornire informazioni o possono fornire informazioni semplificate. Tuttavia, all'atto di definire tali soglie, gli Stati membri devono assicurare che gli operatori forniscano informazioni comprendenti almeno il 97% del valore degli scambi degli Stati membri in questione. Gli Stati membri devono garantire la qualità dei dati trasmessi conformemente alle norme vigenti e presentano a Eurostat una relazione annuale sulla qualità dei dati in questione. Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri è incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione di questo regolamento. Il Regolamento 638/2004 ha avuto applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2005. In Italia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prima con decreto del 12/12/2002 e da ultimo con decreto del 3/8/2005, ha modificato periodicità e contenuto degli elenchi Intrastat, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori. Di seguito sono riportati la periodicità e il contenuto degli elenchi, a partire dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del decreto 3/8/2005 PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI Cessioni intracomunitarie Ammontare complessivo* Periodicità Fino a 40.000 euro Annuale Da 40.000 a 200.000 euro Trimestrale Oltre i 200.000 euro Mensile Acquisti intracomunitari Ammontare complessivo* Periodicità Fino a 150.000 euro Annuale Oltre i 150.000 euro Mensile * Ammontare complessivo degli acquisti effettuati nel corso dell'anno precedente CONTENUTO DEGLI ELENCHI • Per gli elenchi mensili delle cessioni, sono tenuti alla indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto, i soggetti che realizzano un valore annuo delle spedizioni superiore a 10.000.000 euro. • Per gli elenchi mensili degli acquisti, sono tenuti alla indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto, i soggetti che realizzano un valore annuo degli arrivi superiore a 10.000.000 euro I frontespizi del Modello Intra-1 Euro (colore verde) relativo alle Cessioni intracomunitarie e del Modello Intra-2 Euro (colore rosso) relativo agli Acquisti intracomunitari sono riportati sul sito della Agenzia delle Dogane alla voce “INTRASTAT”. Per la compilazione e il controllo formale degli elenchi è stato realizzato dall'Agenzia delle Dogane con il contributo di EUROSTAT (Ufficio Statistico della Comunità Europea) il pacchetto software Intr@Web che fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. In particolare, il modulo "telematico" fornisce all'operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l'invio telematico degli elenchi prodotti anche con altri software. L'invio telematico dei dati tra l'Agenzia delle Dogane e l'operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest'ultimo con il sistema informativo doganale. L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat, che ai soggetti delegati (commercialisti, spedizionieri, etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per le loro esigenze. Per maggiori informazioni sull'adesione al servizio telematico doganale consultare la sessione del sito Servizio Telematico Doganale – E.D.I. LA PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE La procedura di domiciliazione, beneficio compreso nel più ampio contesto delle procedure semplificate (di cui all’art 76 par. 1, lettera C del Reg. CEE 2913/92,), permette al titolare dell’autorizzazione di usufruire di due importanti semplificazioni: 1) la facoltà di compiere operazioni doganali utilizzando tutti i regimi previsti dal Codice Comunitario Doganale (sia pure con alcune eccezioni) senza presentare la merce in dogana; 2) la facoltà di presentare la dichiarazione complementare non all’atto del compimento dell’operazione doganale, bensì entro 30 giorni dalla stessa. La procedura di domiciliazione può essere richiesta sia da imprese industriali, commerciali o agricole, che agiscono in nome e per conto proprio, sia da soggetti intermediari, che operano secondo l’istituto della rappresentanza indiretta, in nome proprio e per conto terzi (le imprese di spedizione internazionale, i titolari di magazzini generali, gli spedizionieri doganali, i corrieri aeri e internazionali). La procedura di domiciliazione è un’agevolazione concessa dall’amministrazione, precisamente dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane individuata in relazione alla sede legale del richiedente, a soggetti che posseggono particolari requisiti oggettivi e soggettivi. I requisiti soggettivi prevedono: a) iscrizione alla Camera di Commercio; b) non essere in stato fallimentare (concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione amministrativa coatta); c) non risultare formalmente imputati: 1.1. per delitti previsti dalla normativa doganale o fiscale; 1.2. da ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane; 1.3. da uno dei delitti, non colposi, previsti nei seguenti titoli del Libro Secondo del Codice penale: 1.3.1. Titolo II (delitti contro la pubblica amministrazione) 1.3.2. Titolo VII (delitti contro la fede pubblica) 1.3.3. Titolo VIII, Capo II (delitti contro l’industria e il commercio) 2) di aver commesso un illecito amministrativo per il quale sia stata irrogata, a titolo definitivo, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 295-bis del T.U.L.D. (contrabbando semplice), anche se la violazione sia stata definita in via agevolata (riferita ad ogni legale rappresentante). d) non aver avuto l’applicazione di misure di prevenzione (antimafia) Con l’entrata in vigore del D.P.R. 445/2000 tutti i requisiti menzionati al punto c) sono autocertificabili da parte del soggetto richiedente, salvo l’obbligo di controllo delle dichiarazioni sostitutive ovvero l’acquisizione autonoma delle certificazioni da parte dell’Autorità Doganale competente sull’istruttoria. I requisiti oggettivi sono: a) che il soggetto effettui abituali e ricorrenti operazioni di scambio con l’estero; b) che utilizzi un idoneo sistema di contabilità e scritture aziendali che permettano di individuare la movimentazione delle merci; c) che sia in possesso di disponibilità giuridica ed idoneità di apposita area (con uffici e infrastrutture) attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci; d) che abbia ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del Sistema Telematico Doganale (attualmente obbligatorio solo per il regime del transito e dell’esportazione abbinata a transito). I Luoghi Il D.M. 548/92 prevede che il soggetto richiedente disponga di uno o più luoghi attrezzati per il carico e lo scarico delle merci. La disponibilità di tali luoghi va dimostrata con un atto giuridico valido che dia titolo all’utilizzo dell’immobile. Il titolo giuridico può essere la proprietà, l’usufrutto, la locazione e il comodato. Particolare attenzione va dedicata ai contratti a titolo gratuito, anche sotto gli aspetti fiscali, data la loro estranietà ad una normale attività di natura imprenditoriale, quindi dovranno essere verificate e precisate le ragioni per le quali non vi è previsione di corrispettivo, atteso che è da presumere, in via generale, che i rapporti economicicommerciali tra i soggetti siano caratterizzati dalla onerosità. Tutti i contratti sopramenzionati vanno accettati solo se sono stati debitamente registrati all’Ufficio delle Entrate. A richiesta del beneficiario possono essere autorizzati come punti di arrivo e di partenza delle merci anche i magazzini di case di spedizione o centri di stoccaggio ovvero lo stabilimento di altra impresa incaricata di effettuare per conto del beneficiario lavorazioni o altre operazioni di perfezionamento prima o dopo la spedizione. Devono, inoltre, essere osservate le seguenti ulteriori formalità e condizioni: - il gestore del magazzino (o dell’impresa terza) deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale si consente l’accesso dei funzionari della Dogana per i necessari controlli; - le registrazioni dell’impresa beneficiaria devono essere integrate con le registrazioni in entrata e in uscita della casa di spedizione e dell’impresa che esegue le lavorazioni; - uno stesso luogo (edificio, capannone, etc.) potrà contenere più magazzini di pertinenza di soggetti distinti, purchè ciascuno di essi sia separato dagli altri in modo permanente ed abbia accessi diversi. Ciò dovrà essere verificato dal funzionario incaricato per il sopralluogo anche acquisendo la planimetria dello stabile. Tutte queste procedure sono applicabili, con le differenziazioni del caso, a tutti i regimi doganali. La gestione di un luogo va accompagnata dalla presenza di uffici e sistemi contabili adeguati a gestire la movimentazione delle merci. La situazione ideale al fine di garantire l’efficacia e la facilità dei controlli alle Autorità Doganali è la contiguità materiale di uffici e magazzini. Lo stesso operatore può possedere più luoghi distribuiti sull’intero territorio nazionale; l’idoneità degli stessi e del sistema di contabilità viene verificato tramite sopralluogo da parte dei Funzionari della Dogana della Circoscrizione Doganale territorialmente competente che si conclude con la redazione di un verbale di sopralluogo. Le variazioni dei luoghi vanno tempestivamente comunicate alla autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. I Regimi Le Disposizioni di Attuazione al Codice Doganale (DAC), prevedono una disciplina autonoma di ogni regime, per cui dovrebbe rilasciarsi un’autorizzazione separata per ogni singolo regime doganale. In linea generale, i regimi doganali previsti per la procedura di domiciliazione sono: esportazione, compresa la riesportazione transito interno ed esterno immissione in libera pratica, compresa la reimportazione deposito perfezionamento attivo e passivo (solo per le ditte individuali) ammissione temporanea (solo per le ditte individuali) trasformazione sotto controllo doganale. Le merci ammesse L’autorizzazione riguardare: alla procedura di domiciliazione può - per le imprese industriali, commerciali ed agricole, tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinente (sono comprese ad esempio: materiale pubblicitario, d’imballo gadgets; etc), l’elenco delle merci di cui si chiede l’autorizzazione dovrà essere allegato all’istanza; - per i soggetti intermediari, compresi i CAD (Centri di Assistenza Doganale), le merci di terzi proprietari. Indipendentemente dai soggetti beneficiari, sono escluse dalle procedure di domiciliazione le seguenti merci: armi e materiali da armamento; stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi; quadri ed oggetti di antiquariato; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 Novembre 1997, relativo alla convenzione di Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del D.L. 30 Agosto 1993 n.331, (ad eccezione delle imprese industriali abilitate alla produzione o commercio di tali prodotti o comunque da soggetto titolare di deposito fiscale, doganale o deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale). Le imprese industriali, commerciali e agricole, potranno chiedere l’autorizzazione alla procedura domiciliata per trattare le merci del proprio ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinente. E’ opportuno in questo caso che nell’autorizzazione sia indicato l’elenco dettagliato delle merci trattate. I soggetti intermediari ed i C.A.D., con esclusione delle merci sopra elencate, possono invece essere autorizzati genericamente a trattare merci di terzi proprietari. La Rappresentanza Il titolare dell’autorizzazione della procedura di domiciliazione agisce necessariamente come dichiarante, cioè presentando la dichiarazione doganale a nome proprio. Al riguardo va precisato che: 1) le imprese industriali, commerciali ed agricole agiscono (e dichiarano) a nome e per conto proprio (possono avvalersi per la presentazione della dichiarazione oltre che di un dipendente anche di uno spedizioniere/doganalista o di un C.A.D. che utilizzeranno la rappresentanza diretta); 2) tutti i soggetti intermediari, C.A.D. compresi, che siano titolari dell’autorizzazione, agiscono in rappresentanza indiretta, dichiarando in nome proprio e per conto del cliente . Il Timbro speciale Le Disposizioni di Attuazione al Codice Doganale (DAC) prevedono per le procedure domiciliate l’utilizzo di un timbro metallico speciale, che serve per la vidimazione dei DAU (Documento Amministrativo Unico) e che va richiesto, tramite la Circoscrizione Doganale territorialmente competente, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Circoscrizione Doganale non potrà consegnare il timbro ricevuto dalla Zecca se non dietro esibizione di prova del pagamento della fattura da parte della ditta richiedente. Il timbro speciale va apposto sullo stampato solo delle operazioni di esportazioni (merci in partenza) e non sulle dichiarazioni di importazioni (merci in arrivo). ISTANZA: Contenuto, Documentazione necessaria e modalità di presentazione La domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla procedura domiciliata, presentata dal legale rappresentante dell’azienda, deve contenere elementi fondamentali quali: i dati identificativi della società; i luoghi presso i quali si desidera far arrivare o partire la merce; i regimi doganali che si intendono utilizzare; l’elenco delle merci che, per i soggetti intermediari saranno quelle di terzi proprietari, mentre per le ditte individuali quelle facenti parte del proprio ciclo produttivo; nonché l’impegno a prestare apposita garanzia a copertura dei diritti gravanti sulle merci. Si omette la documentazione necessaria, da allegare all’istanza. L’istanza deve essere presentata alla Circoscrizione Doganale competente del luogo dove si trova la sede legale dell’azienda. La Circoscrizione Doganale provvederà, dopo aver accertato i requisiti soggettivi ed effettuato il sopralluogo presso i luoghi di arrivo e partenza delle merci per accertare la presenza dei requisiti oggettivi, a trasmette alla Direzione Regionale il carteggio munito di un conclusivo parere favorevole in merito alla richiesta, unitamente ad una check-list costituita dalla tabella A compilata dal funzionario doganale incaricato dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione che istruisce l’istanza e tabella B compilata dal funzionario doganale delegato per il sopralluogo. L’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale territorialmente competente ha validità su tutto il territorio nazionale. Utilizzo delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione. Una volta ottenuta l’autorizzazione alla procedura di domiciliazione, la ditta potrà effettuare operazioni di sdoganamento presso i luoghi autorizzati e secondo le modalità stabilite dalla Circoscrizione doganale, che emanerà, allo scopo, apposite istruzioni di servizio, cosiddetto disciplinare di servizio. In particolare, la merce al momento dell’arrivo o prima di porre in essere le operazioni di carico nel caso dell’esportazione, dovrà essere iscritta in appositi registri aziendali, a rigoroso rendiconto, dove devono riportare tutti gli elementi della dichiarazione. Detta presa in carico produce gli stessi effetti giuridici dell’accettazione della dichiarazione doganale. Banca dati delle autorizzazioni Il nuovo sistema “AIDA” (Automazione Integrata Dogana e Accise) ha, tra l’altro, previsto la costituzione e la gestione automatizzata di una banca dati delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione e alle procedure domiciliate per il transito. Le operazioni di registrazione, modifica e cancellazione di tali dati, fino al 1° luglio del 2004 erano di competenza delle Direzioni Regionali.Con un una nota Agenzia Dogane tali competenze sull’inserimento dei dati sono stati in seguito suddivise tra le Direzioni regionali e le Circoscrizioni e gli uffici doganali. Obbligo di invio telematico delle dichiarazioni I soggetti domiciliati comunicano con l’Autorità doganale utilizzando procedimenti informatici. Questo nuovo sistema semplifica ulteriormente l’attività dei beneficiari di procedura domiciliata in quanto la presentazione della dichiarazione telematica sostituisce l’obbligo del preavviso alla Dogana di controllo. Il nuovo sistema informativo doganale AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), selezionerà l’eventuale controllo fisico o, trascorso il tempo di attesa, svincolerà la merce, con la restituzione, alla ditta, di un file che permette all’azienda la stampa del documento di accompagnamento (DAT). Altra rilevante novità è costituita dal fatto che l’Autorità doganale non ha più discrezionalità nell’intervento, ma è legata alla selezione del controllo che viene effettuata centralmente dal sistema del c.d. “canale verde”, che tuttavia prevede un’incidenza dei controlli sensibilmente inferiore rispetto alle operazioni in procedura ordinaria. Se l’esito del controllo è conforme, il Funzionario intervenuto svincola la merce nei modi di rito; qualora invece si renda necessario procedere alla rettifica della dichiarazione, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, il funzionario intervenuto rettifica le difformità riscontrate, svincola la merce e dà corso alla spedizione. Il Preavviso La comunicazione dell’arrivo e della partenza delle merci deve essere effettuata a mezzo fax, email durante l’orario di apertura della Dogana, entro 30 minuti dall’arrivo e/o partenza della merce, o qualsiasi altro strumento idoneo a consentire immediatezza nei rapporti tra operatore e Ufficio Doganale, durante l’orario di apertura della Dogana, come previsto dal disciplinare di servizio. Il Disciplinare di Servizio L’attuazione pratica dell’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è preceduta dall’emanazione di un disciplinare di servizio da parte della Circoscrizione Doganale competente che regoli gli aspetti tecnico-pratici che la ditta beneficiaria dovrà osservare nello svolgimento dell’operatività doganale. In considerazione del fatto che il disciplinare di servizio deve dettare le procedure di utilizzo e gestione delle procedure di domiciliazione da parte dell’operatore autorizzato e considerato che, dal non regolare utilizzo o gestione del beneficio deriva l’adozione di provvedimenti da parte dell’Amministrazione doganale che incidono sul beneficio stesso (revoca, sospensione) o che, semplicemente, richiamano ad una corretta gestione, i singoli disciplinari potranno essere redatti anche in modo diversificato. I Controlli – D.M.548/92. L’art. 18 del D.M. 548/92 prevede che gli uffici doganali devono: 1) procedere, con cadenza almeno annuale, al controllo a campione delle scritture e della contabilità aziendale delle ditte beneficiarie o del soggetto per conto del quale è stata effettuata l’operazione al fine di verificare, oltre alla regolare tenuta delle stesse, la corrispondenza con le dichiarazioni presentate; 2) eseguire riscontri tecnici saltuari presso i magazzini/stabilimenti del titolare dell’autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali siano state compiute le operazioni doganali, diretti a stabilire – tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi ritenuti utili – l’effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite. Dall’esito di tale controlli, risultante da verbale redatto e sottoscritto dai funzionari doganali incaricati, va data comunicazione alla competente Direzione Regionale. Gestione dell’autorizzazione - Obbligo di Comunicazioni. I soggetti beneficiari debbono comunicare agli uffici competenti ogni modifica intervenuta nell’ambito della gestione dell’autorizzazione, compresa la variazione dei legali rappresentanti. In caso di mancata comunicazione, la Circoscrizione doganale/Ufficio delle Dogane provvede ad emettere “richiamo formale”. Vanno altresì comunicate obbligatoriamente le variazioni di indirizzo delle sedi sociali e delle ragioni o denominazioni sociali, nonché qualsiasi variazione che influisca in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione. Ulteriore informazione che la società deve comunicare riguardano l’elenco dei soggetti per conto dei quali i beneficiari/soggetti intermediari operano. Rinuncia Il beneficiario dell’autorizzazione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione, tramite la Circoscrizione Doganale competente, alla Direzione Regionale che l’ha rilasciata, la quale ne prenderà atto. Voltura In caso di variazione di ragione sociale, fusione, scissione, la ditta già titolare dell’autorizzazione dovrà presentare istanza, unitamente ad un nuovo certificato camerale, nuove autocertificazioni per i legali rappresentanti che risultassero variati, e un verbale di assemblea o atto notarile comprovante l’avvenuta variazione, alla Direzione Regionale competente, per il tramite della Direzione Circoscrizionale, che emetterà il provvedimento di voltura dell’autorizzazione. Decadenza Nell’ipotesi in cui per oltre un anno l’autorizzazione resti inutilizzata il titolare decade dal beneficio (occorre un provvedimento emesso dall’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione su proposta della Circoscrizione/Ufficio delle Dogane competente al controllo). Revoca dell’autorizzazione. In caso di irregolarità che evidenzino, per entità o frequenza, leggerezza, imperizia, scarsa o mancata correttezza nella gestione della procedura, il Dirigente della Circoscrizione dovrà formalmente richiamare la ditta ad una più attenta e scrupolosa gestione della procedura stessa, facendo presente che il persistere delle irregolarità potrà comportare provvedimenti di sospensione o revoca del beneficio. AUDIT DOGANALE DELLE IMPRESE Programma di conformità doganale delle imprese e degli operatori economici MANUALE OPERATIVO PER LE IMPRESE Marzo 2003 L’attività di certificazione doganale è rivolta alle imprese ed agli operatori economici che hanno iniziato l’attività nel proprio settore da almeno tre anni e che svolgono frequenti operazioni doganali o quanto meno hanno l’esigenza di accedere ad un regime o ad una procedura doganale. L’approccio all’AUDIT doganale deve avvenire su richiesta dell’impresa che intende sottoporsi alla specifica procedura di valutazione, per usufruire di vantaggi nel settore doganale, attraverso l’apposita istanza di richiesta di audit doganale, inserita nell’opuscolo predisposto appositamente per l’utenza (allegato n.1). Tale richiesta permetterà alla/società/operatore di poter essere valutata/o e certificata/o come corretta/o ed affidabile nei rapporti con l’Autorità doganale ed accedere possibilmente ai benefici doganali previsti dal programma di certificazione doganale nazionale, offerto dall’Agenzia delle Dogane. Le tecniche di Auditing non costituiscono un mezzo di controllo repressivo, ma un servizio offerto dall’Amministrazione doganale alle imprese, attraverso il quale si realizza una collaborazione operativa con le stesse, secondo un’ottica di rapporto fiduciario, che avrà immediati riflessi in termini di semplificazione e di maggiore speditezza delle operazioni doganali per le imprese certificate. Il manuale relativo alla procedura è stato elaborato affinchè la nuova attività di AUDIT doganale delle imprese venga svolta secondo i criteri previsti dalle tecniche di auditing, in forma omogenea e standard su tutto il territorio nazionale. Il manuale è suddiviso in due sezioni, di cui: - la prima, riguardante la METODOLOGIA E LA CONDUZIONE DELL’AUDIT, è finalizzata a far comprendere alle imprese gli “steps” procedurali delle tecniche di auditing come elementi indispensabili per la correttezza della procedura; - la seconda, relativa alla specifica metodologia dell’ AUDIT DOGANALE DELLE IMPRESE, è tendenzialmente finalizzata ad indirizzare gli Uffici verso la corretta promozione ed effettuazione del servizio nei confronti delle imprese e degli operatori commerciali e ad illustrare le varie fasi della procedura operativa per il rilascio dell’ATTESTAZIONE alla CONFORMITA’ DOGANALE. Al fine di non rendere l’Audit un appesantimento burocratico, ma un reale aiuto all’azienda, è necessario operare affinché i rilievi effettuati siano tali da dare veramente un “valore aggiunto” all’organizzazione aziendale, in quanto volto ad individuare quelle carenze che, una volta eliminate, portano a miglioramenti concreti e misurabili . Il miglioramento, nel nostro caso, deve essere inteso come progressione nel livello di “ affidabilità doganale” dell’impresa. Per ottenere questo importante risultato bisogna far comprendere ai Responsabili della società l’importanza dell’audit, ossia i vantaggi che possono derivarne dalla sua corretta conduzione ma, soprattutto, i benefici doganali che possono essere concessi se l’esito finale risulterà positivo. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.agenziadogane.gov.it alla voce Audit doganale delle imprese – Manuale operativo