Corso di
MERCEOLOGIA
DOGANALE
A.A. 2007 – 2008
Prof. Giorgio Savio
ALLEGATI
La strategia di sviluppo di Aida
Il Nuovo Sistema Informativo Doganale AIDA (Automazione
Integrata delle Dogane e delle Accise) è stato sviluppato
utilizzando una metodologia basata sull'analisi dei processi e dei
flussi informativi. La metodologia adottata ridisegna i processi
eliminandone le inefficienze e sfruttando le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie.
L’architettura concepita per AIDA si avvale delle tecnologie
emergenti, proprie dell'ambiente Internet e dell’interfaccia che tutti
conoscono per la navigazione in rete (il browser).
Altra importante novità è l'utilizzo del controllo informatizzato del
flusso di lavoro (workflow management) sistema che guida l'utente
nell'esecuzione delle attività.
AIDA, a regime, integrerà tutte le aree funzionali e tutti i
sottosistemi esistenti (Accise, SAISA, Laboratori chimici) ed è
stato progettato in sintonia con il piano di e-government, con i piani
informatici comunitari e con le linee guida dettate dall'O.M.D
(Organizzazione Mondiale delle Dogane).
Si realizza attraverso le seguenti linee strategiche:
· telematizzazione degli scambi di documenti e di informazioni
con l'utenza esterna;
· integrazione delle basi informative per una reattiva analisi dei
rischi che aumenti la capacità di controllo senza ostacolare la
fluidità degli scambi;
· inserimento della dogana nella catena logistica del trasporto;
· integrazione dei servizi telematici della dogana con i servizi
telematici degli enti portuali ed aeroportuali;
· interoperabilità della dogana con gli enti coinvolti nello
sdoganamento per la realizzazione di uno sportello unico "single
window approach".
Il sistema, offrendo servizi standardizzati ed integrati, agevola
gli scambi, riducendo i costi di transazione: promuove,
pertanto, la competitività delle aziende nazionali nell'ambito
del commercio internazionale.
La metodologia di lavoro adottata ha coinvolto gli utenti
interni ed esterni nello sviluppo e nella sperimentazione del
sistema e ha consentito la condivisione dei risultati tramite
l'utilizzo di un laboratorio "dogana virtuale", che ha simulato
le diverse realtà operative. Tale laboratorio rimarrà attivo per
le future implementazioni ed aggiornamenti.
Per
ulteriori
informazioni,
consultare
www.agenziadogane.gov.it alla voce “AIDA”.
il
sito
Il regime comunitario delle accise
Cenni generali
Le accise sono imposte di consumo che colpiscono prodotti come i
derivati petroliferi utilizzati come carburanti per autotrazione (GPL,
benzine, gasolio, cherosene, lubrificanti, additivi, denaturanti) o
come combustibili per uso privato, agricolo e industriale (gas
metano, oli combustibili, ecc.); l’alcol etilico e le bevande alcoliche
(compresi i vini, le birre e le altre bevande fermentate); le sigarette, i
sigari e il tabacco da fumo in genere. E’ da considerare che le accise
sui tabacchi lavorati costituiscono una fonte importante di introiti per
gli Stati membri potendo rappresentare una quota del prodotto
interno lordo variabile tra lo 0,32 e l’1,90%. Gli Stati membri hanno
la facoltà di fissare indipendentemente il livello delle accise, a
condizione di rispettare il livello comunitario minimo; per questo le
aliquote delle accise variano notevolmente da uno Stato membro
all’altro.
Nel decidere il livello di tali aliquote, gli Stati membri tengono conto
di fattori quali la salute, la politica agricola, le frodi e l’occupazione,
semprechè ciò non influisca con il funzionamento del mercato
interno.
Il regime attuale è stato adottato con la Direttiva n. 1992/12/CEE ed è
stato introdotto il 1° gennaio 1993 con l’entrata in vigore del Mercato
unico europeo. Tale regime è il risultato dei dibattiti avviati nel 1985
con il Libro Bianco sul completamento del mercato interno in cui la
Commissione aveva proposto aliquote totalmente armonizzate sui
prodotti quali i tabacchi lavorati; la proposta non era stata accolta dal
Consiglio per cui si è optato per l’armonizzazione delle strutture
impositive e sono state fissate aliquote minime.
La successiva adozione della Direttiva n. 1999/81/CE ha introdotto
alcune modifiche tecniche senza tuttavia alterare la struttura delle
accise.
I prodotti soggetti ad accisa circolano fra gli Stati membri in regime
di sospensione.
Con l’entrata in vigore del Mercato unico sono state abolite le
imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine su: zucchero e
materie zuccherine (glucosio, maltosio e simili), margarina, oli di
semi, apparecchi di accensione, accendigas e fiammiferi (questi
ultimi rimangono soggetti in Italia ad accisa non armonizzata), armi
da sparo e munizioni.
Sono state anche soppresse le imposte di consumo sul caffè (crudo,
tostato e solubile) sul cacao, sul burro di cacao e sulle bucce di
cacao, sugli apparecchi audiovisivi e cinefotoottici
DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 1992
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai
controlli dei prodotti soggetti ad accisa
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
……………………..
- considerando che deve essere definita la nozione di prodotti
soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati
membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali
prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette
aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di
altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità
connesse al passaggio di una frontiera;
- considerando che, per assicurare l'instaurazione e il
funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle
accise sia identica in tutti gli Stati membri;
Articolo 1
1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti
alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o
indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla
Comunità.
2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle
accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive
specifiche.
Articolo 2
La presente direttiva e le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
si applicano nel territorio della Comunità come definito, per
ciascuno Stato membro, dal trattato che istituisce la Comunità
economica europea ……….
Articolo 3
1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai
prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:
- gli oli minerali,
- l'alcol etilico e le bevande alcoliche,
- i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di
altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura
in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini
della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile,
il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o
mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli
di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non
diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse
al passaggio di una frontiera.
Ferma restando questa condizione, gli Stati membri
conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle
prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla
cifra d'affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad
accisa.
……………………
Articolo 8
Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e
trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il
mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano
riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono
acquistati.
……………………
IL CARNET TIR
Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale
concepito per agevolare il trasporto di merci "senza rottura
di carico" (Convenzione TIR Transports Internationaux
Routiers adottata a Ginevra il 14.11.1975 e ratificata in Italia il
12.08.1982).
Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio
doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione
TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese
firmatario della Convenzione senza controlli doganali
intermedi sulle merci trasportate.
Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali,
autotreni o contenitori, a condizione che una parte del
tragitto tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su
strada.
Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali,
autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di
massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di
passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente
dall´ufficio doganale di partenza e da quello di
destinazione finale.
Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali
merci non soggiacciono all´obbligo di pagare o di
depositare i dazi e le tasse all´importazione o
all´esportazione.
Tuttavia, in casi straordinari ed in particolare in caso di sospetta
irregolarità, le autorità doganali possono procedere alla visita
delle merci presso detti uffici e richiedere direttamente al
trasportatore di regolarizzare ogni controversia derivante
dall´utilizzo del Carnet TIR e in particolare di pagare le somme
esigibili.
Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o
verso paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR, ovvero:
Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Giordania, Iran, Israele,
Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania,
Macedonia, Marocco, Moldavia, Norvegia, Polonia, Repubblica
Ceca, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Tunisia,
Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, USA,
Yugoslavia (eccetto la Provincia del Kosovo e Metoia).
Requisiti
Le ditte di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto
proprio, che intendono utilizzare i Carnet TIR per i trasporti
internazionali dovranno iscriversi in un apposito Registro istituito
presso l´Unione italiana delle Camere di Commercio con sede a
Roma (di seguito denominata Unione), come da Regolamento per la
concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale di merci coperto con Carnet TIR.
Per l´iscrizione sono necessari i seguenti requisiti:
• residenza in Italia
• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura della provincia ove
l´azienda ha la sede legale
• iscrizione nell´Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l´autotrasporto di cose per conto di
terzi di cui alla legge 6.6.1974 n. 298 per le ditte con
autorizzazione al trasporto per conto di terzi
• adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria.
Documentazione
Il richiedente dovrà redigere su carta intestata una domanda di
iscrizione al Registro, inviandola direttamente all´Unione Italiana
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Piazza Sallustio 21 - 00187 ROMA.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere
corredata dai seguenti documenti:
• certificato del Casellario Generale Giudiziario del titolare o del
legale rappresentante della ditta
• certificati di carichi pendenti del titolare o del legale
rappresentante rilasciati dalla Procura della Repubblica
• dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante
della ditta, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e
successive integrazioni e modificazioni (autocertificazione)
certificato antimafia
•
certificato di iscrizione all´Albo Nazionale degli autotrasportatori,
qualora obbligatoria per l´esercizio del trasporto.
•
dichiarazione relativa al parco automezzi e relativa documentazione
attestante la proprietà degli automezzi (fotocopie dei fogli
complementari o dei fogli di via)
• dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati
dichiarazione d´impegno della Ditta a presentare, in caso di
favorevole esito della procedura di ammissione al Registro:
a) una garanzia fideiussoria a favore dell´Unione rilasciata da
banche di primaria importanza, o una garanzia assicurativa
rilasciata da istituti assicurativi abilitati a prestare cauzione per
gli Enti pubblici, il cui ammontare viene fissato dal Comitato per
l´ammissione al Servizio TIR sulla base delle direttive dell´IRU
(International Road Transport Union - ente gestore della catena
di garanzia internazionale) e secondo il testo predisposto
dall´Unioncamere.
b) la dichiarazione d´impegno sull´utilizzo del Carnet TIR,
secondo il testo predisposto dall´IRU, sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta, la cui firma dovrà essere autenticata.
Tutti i documenti devono essere validi all´atto della
presentazione della domanda (massimo 3 mesi dalla data del
rilascio).
Il Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR, alla prima riunione
utile, esprimerà il proprio parere circa l´ammissione del richiedente
al Registro TIR e, in caso di parere positivo, determinerà l´importo
della garanzia fidejussoria od assicurativa a tutela di ogni
responsabilità e rischio dell´Unione da porre a carico del
richiedente. Al Comitato spetta altresì esprimere pareri per i
provvedimenti di sospensione o di cancellazione delle ditte dal
Registro TIR.
Il Dirigente dell´Area per i servizi amministrativi per il commercio
estero dell´Unioncamere, previo parere del Comitato per
l´Ammissione al Servizio TIR e con l´assenso del Dipartimento
delle Dogane, dispone l´iscrizione del richiedente al Registro TIR,
assegnandogli un numero progressivo e notificando tale
assegnazione al richiedente e alla Camera di commercio che
rilascerà i carnet.
Nel contempo viene anche data comunicazione dell´ammontare
della garanzia fidejussoria da prestare a favore dell´Unione.
Successivamente il richiedente dovrà presentarsi alla Camera di
Commercio competente per territorio per sottoscrivere la
"dichiarazione di impegno del trasportatore per l´ammissione al
Regime Doganale TIR e per l´autorizzazione all´utilizzo dei Carnet
TIR ordinari (Garanzia: US$ 50.000 o equivalente)", predisposta dal
Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR in conformità alle
prescrizioni dell´IRU, (la firma deve essere autenticata dalla Camera
di commercio).
Modalità di rilascio
L´Unione, tramite le Camere di Commercio, rilascia i Carnet
TIR secondo il plafond stabilito dalle direttive dell´IRU e nei
limiti delle disponibilità agli iscritti al Registro TIR che ne
facciano richiesta.
Per ottenere i Carnet TIR, la ditta iscritta al Registro TIR deve
presentare alla Camera di Commercio competente per territorio
il modulo di domanda firmato esclusivamente dal legale
rappresentante, con l´indicazione del numero e del tipo di
Carnet richiesti e del nome della persona alla quale i Carnet
stessi possono essere consegnati.
La Camera di Commercio porrà la massima attenzione per
evitare il rilascio alla stessa ditta di un numero di Carnet
superiore al fabbisogno effettivo, tenendo presente che per ogni
mezzo di proprietà possono essere utilizzati due Carnet TIR (uno
per il viaggio di andata ed uno per quello di ritorno).
Si fa presente che la Convenzione del 1975 prevede la possibilità
di utilizzare "un solo Carnet TIR per un autotreno, o per più
contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno.
In tal caso, il manifesto delle merci del Carnet TIR dovrà
menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente
parte di un autotreno o di ogni contenitore".
La Camera, verificato quanto sopra, rilascerà alla ditta
richiedente i Carnet - forniti dall´Unione già provvisti di
numerazione - indicando:
• data di scadenza, stabilita attualmente in 60 gg. dalla data
di rilascio
• Camera di Commercio emittente
• nome e indirizzo del titolare del Carnet
• timbro della Camera di Commercio emittente e firma del
Segretario Generale o di un suo delegato.
Tempi
Il rilascio del Carnet è immediato.
Costi
Carnet a 4 volets: Euro 60,00 + IVA
Carnet a 14 volets: Euro 77,00 + IVA
Carnet a 20 volets: Euro 83,00 + IVA
Responsabilità
I Carnet TIR sono carte-valori e pertanto il titolare.,
utilizzando detti Carnet, è responsabile, in modo illimitato,
del pagamento dei diritti doganali dovuti per irregolarità
relative a operazioni TIR nei confronti delle Autorità
doganali (ad esempio: mancato scarico dei Carnet TIR,
scarico con riserva, furto o sparizione delle merci
viaggianti sotto copertura di Carnet TIR).
Restituzione
I Carnet dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera di
Commercio emittente entro una settimana dal rientro del Carnet
presso la sede della ditta (nota Unioncamere 8552 del 18.12.95) e
comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza di validità. La
Camera di Commercio prenderà nota dell´avvenuta restituzione,
controllerà mediante le matrici dei Carnet (souches) che tutte le merci
siano state regolarmente sdoganate nei Paesi di importazione e che
siano state effettuate tutte le regolari operazioni inerenti al transito.
I Carnet regolarmente appurati verranno "scaricati" dal plafond
assegnato alla ditta.
In caso di mancata restituzione di Carnet (anche inutilizzati) con
validità scaduta da oltre 30 giorni, verrà richiesto alla ditta di
restituirli o di fornire chiarimenti sulla mancata restituzione.
Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni verrà sospeso il rilascio di
nuovi Carnet fino alla restituzione da parte della ditta dei Carnet
scaduti.
Smarrimento, furto o distruzione
Qualora la ditta non sia in condizione di restituire uno o più
Carnet a seguito di perdita, furto o distruzione accidentale,
per poter continuare a ritirare i documenti dovrà presentare
alla Camera di Commercio la denuncia di smarrimento vistata
dall´Autorità di Pubblica Sicurezza, bollette doganali,
documenti di scarico o altro.
IL CARNET ATA
Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese
"Admission Temporaire/Temporary Admission") è un
documento doganale internazionale che consente l´introduzione
temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate
dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonchè dei
campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra),
senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per
l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.
Ciò è reso possibile dagli "enti garanti" del sistema ATA per i vari
Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad
anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste
per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi nei rispettivi
Paesi.
I Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono:
Paesi dell´Unione Europea, Algeria, Australia, Bulgaria,
Canada, Cipro, Corea del Sud, Costa d´Avorio, Croazia,
Estonia, Finlandia, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India,
Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Liechtenstein,
Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco,
Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca,
Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Slovacca, Romania,
Russia, Senegal, Singapore, Slovenia, Sri-Lanka, Sud Africa,
Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA. Per la
temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le
stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN
L´Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a
Roma, è l´ente garante per l´Italia del sistema ATA.
In Italia, l´emissione e la gestione dei carnets ATA viene effettuata
dalle singole Camere di commercio, per conto dell´Unioncamere
Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della
quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando
quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l´esportazione o
l´importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a
mezzo del carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari
documenti previsti per tale genere di operazioni.
I vantaggi
derivanti dall´utilizzo del Carnet ATA sono:
• sostituzione contemporanea dei documenti doganali di
esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di
importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di
quelli di transito
• esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie
normalmente richieste per l´ammontare dei diritti gravanti sulle
merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente
o in cui si transita
• possibilità di utilizzo per:
a) uno o più viaggi circolari: per esempio dall´Austria (Unione
Europea) alla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Ceca alla alla
Polonia e dalla Polonia alla Germania (Unione Europea)
b) per uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio da un Paese
dell´Unione Europea agli Stati Uniti e ritorno in qualsiasi Paese
dell´Unione Europea, anche diverso da quello di partenza
c) per operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea
dall´Unione Europea delle merci in più riprese, importazione
temporanea in Australia in più riprese, riesportazione
dall´Australia in una o più volte delle merci stesse, ecc. (per i
Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono)
d) per attraversare un Paese estero (per i Paesi che lo consentono)
e) per merci non accompagnate (per i Paesi firmatari della
Convenzione che lo consentono).
Documentazione
Per ottenere un carnet ATA occorre presentare:
• il modulo di domanda compilato e firmato dal legale
rappresentante in originale nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra)
contenente l´elenco dettagliato delle merci da esportare
temporaneamente
• la richiesta di autorizzazione (in formato pdf) al rilascio della
polizza Assitalia e, successivamente, la polizza originale.
(L´Assitalia normalmente prepara la polizza per il giorno dopo la
presentazione della richiesta, alla quale occorre allegare una visura
camerale e copia degli ultimi due bilanci d´esercizio).
• €48,00 da pagare direttamente allo sportello.
Dopo la vendita il carnet va compilato e solo dopo può essere
vidimato.
In caso di urgenza, è possibile, compilare il carnet allo sportello.
In questo caso si consiglia di utilizzare un timbro della ditta
contenente denominazione e indirizzo. Si ricorda inoltre che, se
l´elenco delle merci è molto lungo, può essere redatto a parte su
foglio di carta intestata della ditta e presentato allo sportello
insieme alla domanda in 24 copie da allegare alla domanda e,
successivamente, ad ogni pagina del carnet.
Costi
Carnet ATA o CPD CHINA TAIWAN: € 40,00 + IVA
Ogni foglio aggiuntivo: € 0,50 + IVA
Duplicato Carnet: solo il costo di ogni foglio aggiuntivo.
Il costo della polizza ammonta allo 0,2812% del valore totale
della merce. Il premio dovra´ essere arrotondato alla prima cifra
decimale. L´arrotondamento sarà:
• in eccesso se il secondo decimale è uguale o maggiore di 5
(per esempio € 27,88 diventerà € 27,90)
• in difetto, se il secondo decimale è minore di 5
(per esempio € 51,34 diventerà € 51,30)
Di conseguenza il premio minimo per merci varie (con valore
inferiore a € 9.180,00) sarà di € 25,80.
Per i Carnets scortanti prodotti orafi l´importo per il costo
della polizza è pari allo 0,225% sul 50% del valore delle merci
(ma con un premio minimo di € 51,60).
Validita´
Il Carnet ATA ha una validità massima di 12 mesi dal giorno
del rilascio
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA
Il modulo di domanda di Carnet ATA è disponibile presso
l´Ufficio Documenti Estero. Si tratta di un fascicolo composto da
tre fogli di diversi colori: l´originale, bianco, verrà trattenuto
dalla Camera di commercio, quello di colore giallo sarà restituito
all´interessato dopo la consegna del Carnet, mentre quello
azzurro andrà all´INA Assitalia. Sul retro del modulo il
richiedente redigerà, nella lingua italiana la lista dettagliata delle
merci oggetto del Carnet.
Qualora la lista merci non possa essere compresa nell´apposito
spazio, sarà redatta su carta intestata della ditta, seguendo lo
schema del modulo di domanda.
Polizza di cauzionamento per carnet ATA
La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che,
come già detto, l´Unione Italiana delle Camere di Commercio,
ente garante per l´Italia del servizio ATA, è tenuta ad anticipare
alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per
irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nel nostro Paese. Il
rimborso dell´importo anticipato dall´Unione, che verrà richiesto
al titolare del Carnet contestato direttamente dalla Camera di
Commercio che ha emesso il documento, dovrà essere effettuato
entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Trascorso inutilmente questo termine, l´Unioncamere recupererà
la somma avvalendosi della polizza di cui sopra.
Si rammenta tuttavia che, in tutti i casi in cui la Società
assicuratrice abbia effettuato il pagamento delle somme
dovute all´Unioncamere in luogo del contraente, la stessa ha
diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli
interessi e delle spese accessorie, nei confronti del contraente
- che è anche il titolare del Carnet - e dei suoi avanti causa.
NORME DI UTILIZZO
Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso
valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle
merci ad una dogana dell´Unione Europea che provvederà a
prenderlo in carico ed eventualmente ad apporre i marchi di
identificazione sulle singole merci.
Tale operazione viene effettuata al momento dell´uscita e può
essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna.
Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che
tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.
L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento
o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare
nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione
del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà delegare per
iscritto il proprio rappresentante.
Al passaggio delle varie frontiere, a partire "dall´uscita" dal territorio
doganale comunitario fino "all´entrata in" un Paese extracomunitario
fra quelli indicati sulla prima pagina della copertina e nuovamente
"all´uscita da" un Paese extracomunitario tra quelli indicati sulla
prima pagina della copertina fino al "rientro in" territorio doganale
comunitario, è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alla
dogana, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di
"esportazione" "importazione" "riesportazione" "reimportazione" ed
esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches".
Nell’eventualità l´operatore intenda spedire le merci sotto vincolo
cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese
estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese
estero, dovrà compilare i "volet" di transito. Si tenga conto che
per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli
azzurri.
Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi,
oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell’acquisto del
carnet e sia successivamente, presentando allo sportello una
richiesta su carta intestata della ditta firmata dal titolare.
E´ importante non confondere la durata di validità del Carnet con
il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana
estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro
il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale
sono state temporaneamente importate o in transito. Questo
termine va rigorosamente rispettato, poichè anche il ritardo di un
solo giorno fa sorgere l´obbligo del pagamento dei diritti
doganali.
Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione
frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga
opportuno, potrà effettuare l´operazione di reimportazione
definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la
reimportazione dei restanti articoli successivamente.
Si rammenta tuttavia che la "souche di reimportazione" è l´unico
documento che possa essere presentato alle autorità doganali
estere a dimostrazione dell´uscita delle merci dai rispettivi Paesi,
quando risulti mancante la "souche di riesportazione".
Naturalmente per essere titolo sostitutivo della "souche di
riesportazione", la "souche di reimportazione" deve essere vistata
dalla dogana entro la data di validità del Carnet o prima del
termine fissato dalle Autorità doganali estere per la riesportazione.
Al termine dell´utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto
giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere
restituito alla Camera di commercio che ne ha curato
l´emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli
utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo
tempo rilasciati dalla Camera di commercio.
Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga
restituito entro gli otto giorni previsti, il titolare sarà tenuto a
rimborsare le eventuali somme anticipate dall´Unioncamere
per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la
documentazione richiesta.
Trasformazione in esportazione definitiva
Nonostante il carnet ATA sia un documento concepito
essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la
merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata
definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà
presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese
estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la
fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione
in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di
importazione addebitando i diritti doganali ed annotando tale
operazione su una souche bianca di riesportazione.
Al rientro nell’Unione Europea occorrerà ugualmente far vistare il
Carnet alla dogana comunitaria che ha vistato la souche al fine di
ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea
esportazione.
Beni particolari
Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le
fotografie e le fotocopie della merce.
Per le opere d´arte occorre avere il benestare della
Soprintendenza alle Belle Arti.
Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo
dell´autorizzazione ministeriale, è necessario presentare alla
dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il carnet ATA è composto da diversi fogli costituiti ciascuno da
due parti denominate "souche" e "volet". La souche deve sempre
rimanere unita alla copertina; il volet, distaccabile, viene
trattenuto di volta in volta dalle Dogane.
Presentata la documentazione necessaria, la Camera di
commercio provvederà a rilasciare il Carnet alla ditta per la
compilazione.
Si ricorda infine che gli Stati Uniti accettano carnets ATA
unicamente per "materiale professionale" o "campioni
commerciali" e non per la partecipazione a "mostre e fiere".
TRANSITO PROGETTO N.C.T.S.
(New Computerized Transit System)
Un nuovo sistema di transito per l’Europa
Il progetto del sistema informatizzato di transito comune e
comunitario si prefigge i seguenti obiettivi:
- Unificare e semplificare le procedure di transito tra i Paesi
dell’Unione Europea, i Paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera,
che con il Liechtenstein forma un’unione doganale) e Malta;
- Agevolare la circolazione delle merci;
- Prevenire e combattere le frodi.
I Paesi interessati al progetto sono 26 e, a regime, il sistema
collegherà oltre 3.000 uffici doganali in cui le procedure
informatizzate sostituiranno integralmente le procedure documentali.
I vantaggi per gli operatori
I vantaggi offerti dal sistema sono:
• Appuramento in tempo reale della procedura di transito grazie
all’utilizzo del messaggio elettronico in luogo della restituzione
per posta dell’esemplare cartaceo n.5 del DAU, in tal modo, lo
svincolo della garanzia è immediato con ovvi benefici per
l’operatore;
• Migliore qualità del servizio;
• Ridotti tempi di attesa presso l’ufficio di destinazione, in quanto
l’avviso della spedizione è anticipata già al momento della
partenza;
• Maggiore flessibilità nella presentazione delle dichiarazioni;
• Riduzione dei costi e dei ritardi associati al sistema cartaceo di
dichiarazione delle merci (procedure complicate e dispendiose in
termini di tempo e impegno);
• Maggiore trasparenza dell’operazione di transito a vantaggio
degli operatori commerciali;
• Maggiore efficienza delle operazioni doganali in genere, in
quanto gli uffici possono pianificare per tempo l’analisi dei rischi
sul movimento in arrivo;
• Tracciamento elettronico della spedizione.
Invio telematico delle dichiarazioni (E.D.I.)
Oltre a questi vantaggi generali per gli operatori, vi è un’ulteriore
convenienza per gli speditori autorizzati al telematico. Infatti, dal 26
agosto 2002 si possono presentare, mediante E.D.I. (Electronic Data
Interchange), le dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a
transito (nella nota n.1532 del 29 luglio 2002, sono riportate
informazioni utili alla compilazione ed all’invio di tali
dichiarazioni).
Per coloro che sono interessati ad aderire al Servizio Telamatico è
possibile reperire informazioni generali selezionando dall’home
page del sito www.agenziadogane.gov.it la voce “Servizio
Telematico Doganale – E.D.I.”.
Codicistica del DAU
Il Documento Amministrativo Unico (DAU) costituisce di per
sè la dichiarazione doganale per tutti i regimi doganali e le
destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. Esso è in uso dal
01.01.1993, è stato istituito dal Reg. Cee 2913/92 (Istituzione del
Codice Doganale Comunitario) e la sua applicazione è stata
disciplinata dal Reg. Cee 2454/93 (Disposizioni di Applicazione
del Codice- DAC).
Esso è utilizzato:
 per le merci comunitarie dirette verso paesi terzi
 per le merci provenienti da paesi terzi presentate in dogana per
ottenere la loro destinazione
 per le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale che
circolano nel territorio della Comunità
La redazione del DAU avviene su formulari stampati in carta
speciale chimica a ricalco, di color bianco con caratteri speciali;
sono stilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.
Una volta accettato dalla competente autorità doganale, il DAU
diviene atto a cui la normativa riconosce un preciso valore
giuridico.
Dal DAU si può evincere in linea generale:
 il regime doganale prescelto
 la tipologia di merci movimentate
 i divieti economici e qualsiasi altra misura di politica
commerciale adottata o da adottare
 la forma di garanzia prestata (globale o isolata) o l'eventuale
esonero. La Garanzia consente di tutelare la pretesa tributaria da
eventuale mancata chiusura del regime di transito (ed in altri casi)
che si ha con l'appuramento (il quale, se mancante, comporterà
l'attuazione di misure di ricerca e l'eventuale incameramento della
garanzia).
Negli Allegati sono riportate le copie delle facciate dei formulari
DAU da utilizzare rispettivamente per una operazione di
esportazione (dall’Italia ad un paese extracomunitario) e per una
operazione di importazione (da un paese extracomunitario
all’Italia).
Per
ulteriori
informazioni,
consultare
il
sito
www.agenziadogane.gov.it alla voce “Codicistica del DAU”.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (G.U.C.E. n. L 256 del 07/09/1987).
(Estratto)
Articolo 1
1. E’ istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci,
denominata in prosieguo “nomenclatura combinata” o in forma
abbreviata “NC”, che risponde nel contempo alle esigenze della
tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero
della Comunità e di altre politiche comunitarie relative
all’importazione o all’esportazione delle merci.
1. La nomenclatura combinata riprende:
a. la nomenclatura del sistema armonizzato;
b. le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate
“sottovoci NC, quando delle aliquote di dazi sono indicate in
corrispondenza di esse;
c. le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni e di
capitoli e le note a piè pagina relative alle sottovoci NC.
3. La nomenclatura combinata è ripresa nell’allegato I (testo omesso
rintracciabile su Internet nella legislazione comunitaria). Nello
stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale
comune …
L’allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali. Tuttavia,
ogniqualvolta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle
aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi
convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate
anche le aliquote autonome.
Articolo 2
E’ istituita dalla Commissione una Tariffa Integrata della Comunita’,
denominata nel seguito “TARIC”, che risponde nel contempo alle
esigenze della Tariffa Doganale Comune, delle statistiche del
commercio estero, delle politiche doganali e agricole e di altre
politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di
merci.
Essa si basa sulla Nomenclatura Combinata e comprende:
a. le misure previste dal presente regolamento;
b. le suddivisioni comunitarie complementari, denominate “sottovoci
TARIC, necessarie per l’attuazione di misure comunitarie specifiche;
c. ogni altra informazione richiesta per l’applicazione o la gestione dei
codici TARIC;
d. le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione
o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle
tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o
all’esportazione.
Articolo 3
1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice di otto cifre:
a. le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e
sottovoci della nomenclatura del Sistema Armonizzato;
b. la settima e l’ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le
voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente
suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l’ottava cifra sono
“00”.
2. Le sottovoci TARIC sono identificate con la nona e la decima
cifra che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1,
formano i numeri di codice TARIC. In assenza di suddivisioni
comunitarie, la nona e la decima cifra sono “00”.
3. Eccezionalmente, dei codici addizionali Taric a quattro caratteri
possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione di regolamentazioni
comunitarie specifiche.
Articolo 5
1. La TARIC è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri
per l’applicazione delle misure comunitarie relative alle
importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità.
I codici TARIC e i codici addizionali Taric si applicano alle
importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci
contemplate dalle sottovoci corrispondenti.
2. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici
addizionali rispondenti ad esigenze nazionali.
Articolo 6
La TARIC è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione
che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in
particolare le misure necessarie al fine di:
a. integrare nella TARIC tutte le misure di cui al presente
regolamento;
b. attribuire i codici TARIC e i codici addizionali Taric;
c. aggiornare la TARIC immediatamente;
d. comunicare immediatamente per via elettronica le modifiche
della TARIC.
INTRASTAT
Il Sistema Intrastat, relativo alle statistiche sugli scambi di
beni fra Stati membri, è stato istituito con Regolamento (CEE)
del Consiglio N. 3330/91 e reso operativo a partire dal 1993.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente
adottato il nuovo Regolamento (CE) N. 638/2004, relativo alle
statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri,
che, abrogando il precedente Regolamento, ne aumenta la
trasparenza e agevola la comprensione del sistema di raccolta
dati (sistema Intrastat) fino ad allora operativo.
Intrastat è il sistema di fornitura di informazioni statistiche in
relazione alle spedizioni e agli arrivi di merci comunitarie.
La fornitura di statistiche è essenziale per lo sviluppo delle
politiche comunitarie connesse con il mercato interno e per
l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese
comunitarie.
Per semplificare il sistema Intrastat e agevolare la comprensione
delle statistiche, il regolamento 638/2004 stabilisce un quadro
comune per la fornitura sistematica di statistiche comunitarie
degli scambi di beni tra Stati membri.
Le autorità nazionali pongono in atto e gestiscono un registro di
operatori intracomunitari comprendente gli speditori e i
destinatari delle merci.
I soggetti obbligati a fornire le informazioni per Intrastat sono
identificati dall'amministrazione fiscale dello Stato membro in
questione e vengono comunicati alle autorità nazionali.
Per il sistema Intrastat le dogane forniscono alle autorità
nazionali le statistiche relative alle spedizioni e agli arrivi di
merci.
Le autorità nazionali raccolgono i seguenti dati:
• il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a
fornire le informazioni;
• il periodo di riferimento;
• il flusso (arrivi e spedizioni);
• l'identificazione delle merci;
• il valore delle merci;
• la quantità delle merci;
• lo Stato membro associato;
• la natura della transazione.
Gli Stati membri stabiliscono le loro modalità proprie per la
trasmissione dei dati Intrastat.
Il compito dei soggetti obbligati a fornire le informazioni può
essere agevolato ricorrendo al trattamento automatico e alla
trasmissione elettronica dei dati (EDI).
Mensilmente gli Stati membri trasmettono in forma elettronica a
Eurostat i risultati delle loro statistiche degli scambi totali di beni.
Il nuovo regolamento semplifica il sistema Intrastat per meglio
tener conto delle esigenze degli utenti e dell'onere che grava sui
soggetti obbligati a fornire le informazioni.
Gli Stati membri fissano ogni anno soglie di scambi
intracomunitari e comunicano a Eurostat le informazioni relative
alle soglie. Per valori al di sotto di tali soglie gli operatori sono
esentati dal fornire informazioni o possono fornire informazioni
semplificate. Tuttavia, all'atto di definire tali soglie, gli Stati
membri devono assicurare che gli operatori forniscano
informazioni comprendenti almeno il 97% del valore degli scambi
degli Stati membri in questione.
Gli Stati membri devono garantire la qualità dei dati trasmessi
conformemente alle norme vigenti e presentano a Eurostat una
relazione annuale sulla qualità dei dati in questione.
Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri
è incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione di
questo regolamento.
Il Regolamento 638/2004 ha avuto applicazione a decorrere dal
1° gennaio 2005.
In Italia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prima con
decreto del 12/12/2002 e da ultimo con decreto del 3/8/2005, ha
modificato periodicità e contenuto degli elenchi Intrastat, allo
scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico
degli operatori.
Di seguito sono riportati la periodicità e il contenuto degli elenchi, a partire dal
1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del decreto 3/8/2005
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI
Cessioni intracomunitarie
Ammontare complessivo*
Periodicità
Fino a 40.000 euro
Annuale
Da 40.000 a 200.000 euro
Trimestrale
Oltre i 200.000 euro
Mensile
Acquisti intracomunitari
Ammontare complessivo*
Periodicità
Fino a 150.000 euro
Annuale
Oltre i 150.000 euro
Mensile
* Ammontare complessivo degli acquisti effettuati nel corso dell'anno precedente
CONTENUTO DEGLI ELENCHI
• Per gli elenchi mensili delle cessioni, sono tenuti alla
indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e
del modo di trasporto, i soggetti che realizzano un valore annuo
delle spedizioni superiore a 10.000.000 euro.
• Per gli elenchi mensili degli acquisti, sono tenuti alla
indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e
del modo di trasporto, i soggetti che realizzano un valore annuo
degli arrivi superiore a 10.000.000 euro
I frontespizi del Modello Intra-1 Euro (colore verde) relativo
alle Cessioni intracomunitarie e del Modello Intra-2 Euro
(colore rosso) relativo agli Acquisti intracomunitari sono
riportati sul sito della Agenzia delle Dogane alla voce
“INTRASTAT”.
Per la compilazione e il controllo formale degli elenchi è stato
realizzato dall'Agenzia delle Dogane con il contributo di
EUROSTAT (Ufficio Statistico della Comunità Europea) il
pacchetto software Intr@Web che fornisce agli operatori
economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di
beni.
In particolare, il modulo "telematico" fornisce all'operatore
economico una serie di funzionalità che gli consentono in
maniera semplice e guidata di effettuare l'invio telematico degli
elenchi prodotti anche con altri software. L'invio telematico dei
dati tra l'Agenzia delle Dogane e l'operatore economico avviene
mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest'ultimo
con il sistema informativo doganale.
L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli operatori economici
(soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le
dichiarazioni Intrastat, che ai soggetti delegati (commercialisti,
spedizionieri, etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni
Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state
predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per le loro
esigenze.
Per maggiori informazioni sull'adesione al servizio telematico doganale consultare
la sessione del sito Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
LA PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE
La procedura di domiciliazione, beneficio compreso nel più
ampio contesto delle procedure semplificate (di cui all’art 76 par.
1, lettera C del Reg. CEE 2913/92,), permette al titolare
dell’autorizzazione di usufruire di due importanti semplificazioni:
1) la facoltà di compiere operazioni doganali utilizzando tutti i
regimi previsti dal Codice Comunitario Doganale (sia pure con
alcune eccezioni) senza presentare la merce in dogana;
2) la facoltà di presentare la dichiarazione complementare non
all’atto del compimento dell’operazione doganale, bensì entro 30
giorni dalla stessa.
La procedura di domiciliazione può essere richiesta sia da
imprese industriali, commerciali o agricole, che agiscono in nome
e per conto proprio, sia da soggetti intermediari, che operano
secondo l’istituto della rappresentanza indiretta, in nome proprio e
per conto terzi (le imprese di spedizione internazionale, i titolari di
magazzini generali, gli spedizionieri doganali, i corrieri aeri e
internazionali).
La procedura di domiciliazione è un’agevolazione concessa
dall’amministrazione, precisamente dalla Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Dogane individuata in relazione alla sede legale
del richiedente, a soggetti che posseggono particolari requisiti
oggettivi e soggettivi.
I requisiti soggettivi prevedono:
a) iscrizione alla Camera di Commercio;
b) non essere in stato fallimentare (concordato preventivo,
amministrazione controllata o liquidazione amministrativa coatta);
c) non risultare formalmente imputati:
1.1. per delitti previsti dalla normativa doganale o fiscale;
1.2. da ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle
dogane;
1.3. da uno dei delitti, non colposi, previsti nei seguenti titoli del
Libro Secondo del Codice penale:
1.3.1. Titolo II (delitti contro la pubblica amministrazione)
1.3.2. Titolo VII (delitti contro la fede pubblica)
1.3.3. Titolo VIII, Capo II (delitti contro l’industria e il commercio)
2) di aver commesso un illecito amministrativo per il quale sia stata
irrogata, a titolo definitivo, la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 295-bis del T.U.L.D. (contrabbando semplice), anche se la
violazione sia stata definita in via agevolata (riferita ad ogni legale
rappresentante).
d) non aver avuto l’applicazione di misure di prevenzione
(antimafia)
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 445/2000 tutti i requisiti
menzionati al punto c) sono autocertificabili da parte del soggetto
richiedente, salvo l’obbligo di controllo delle dichiarazioni
sostitutive ovvero l’acquisizione autonoma delle certificazioni da
parte dell’Autorità Doganale competente sull’istruttoria.
I requisiti oggettivi sono:
a) che il soggetto effettui abituali e ricorrenti operazioni di
scambio con l’estero;
b) che utilizzi un idoneo sistema di contabilità e scritture
aziendali che permettano di individuare la movimentazione delle
merci;
c) che sia in possesso di disponibilità giuridica ed idoneità di
apposita area (con uffici e infrastrutture) attrezzata per il carico,
lo scarico e la movimentazione delle merci;
d) che abbia ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del Sistema
Telematico Doganale (attualmente obbligatorio solo per il
regime del transito e dell’esportazione abbinata a transito).
I Luoghi
Il D.M. 548/92 prevede che il soggetto richiedente disponga di uno o
più luoghi attrezzati per il carico e lo scarico delle merci. La
disponibilità di tali luoghi va dimostrata con un atto giuridico valido
che dia titolo all’utilizzo dell’immobile. Il titolo giuridico può essere
la proprietà, l’usufrutto, la locazione e il comodato.
Particolare attenzione va dedicata ai contratti a titolo gratuito, anche
sotto gli aspetti fiscali, data la loro estranietà ad una normale attività
di natura imprenditoriale, quindi dovranno essere verificate e
precisate le ragioni per le quali non vi è previsione di corrispettivo,
atteso che è da presumere, in via generale, che i rapporti economicicommerciali tra i soggetti siano caratterizzati dalla onerosità.
Tutti i contratti sopramenzionati vanno accettati solo se sono stati
debitamente registrati all’Ufficio delle Entrate.
A richiesta del beneficiario possono essere autorizzati come punti di
arrivo e di partenza delle merci anche i magazzini di case di spedizione
o centri di stoccaggio ovvero lo stabilimento di altra impresa incaricata
di effettuare per conto del beneficiario lavorazioni o altre operazioni di
perfezionamento prima o dopo la spedizione.
Devono, inoltre, essere osservate le seguenti ulteriori formalità e
condizioni:
- il gestore del magazzino (o dell’impresa terza) deve rilasciare apposita
dichiarazione con la quale si consente l’accesso dei funzionari della
Dogana per i necessari controlli;
- le registrazioni dell’impresa beneficiaria devono essere integrate con le
registrazioni in entrata e in uscita della casa di spedizione e dell’impresa
che esegue le lavorazioni;
- uno stesso luogo (edificio, capannone, etc.) potrà contenere più
magazzini di pertinenza di soggetti distinti, purchè ciascuno di essi sia
separato dagli altri in modo permanente ed abbia accessi diversi.
Ciò dovrà essere verificato dal funzionario incaricato per il sopralluogo
anche acquisendo la planimetria dello stabile.
Tutte queste procedure sono applicabili, con le differenziazioni del
caso, a tutti i regimi doganali.
La gestione di un luogo va accompagnata dalla presenza di uffici e
sistemi contabili adeguati a gestire la movimentazione delle merci. La
situazione ideale al fine di garantire l’efficacia e la facilità dei controlli
alle Autorità Doganali è la contiguità materiale di uffici e magazzini.
Lo stesso operatore può possedere più luoghi distribuiti sull’intero
territorio nazionale; l’idoneità degli stessi e del sistema di contabilità
viene verificato tramite sopralluogo da parte dei Funzionari della
Dogana della Circoscrizione Doganale territorialmente competente che
si conclude con la redazione di un verbale di sopralluogo.
Le variazioni dei luoghi vanno tempestivamente comunicate alla
autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
I Regimi
Le Disposizioni di Attuazione al Codice Doganale (DAC),
prevedono una disciplina autonoma di ogni regime, per cui
dovrebbe rilasciarsi un’autorizzazione separata per ogni singolo
regime doganale.
In linea generale, i regimi doganali previsti per la procedura di
domiciliazione sono:
 esportazione, compresa la riesportazione
 transito interno ed esterno
 immissione in libera pratica, compresa la reimportazione
 deposito
 perfezionamento attivo e passivo (solo per le ditte individuali)
 ammissione temporanea (solo per le ditte individuali)
 trasformazione sotto controllo doganale.
Le merci ammesse
L’autorizzazione
riguardare:
alla
procedura
di
domiciliazione
può
- per le imprese industriali, commerciali ed agricole, tutte le
merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o
comunque ad esso attinente (sono comprese ad esempio:
materiale pubblicitario, d’imballo gadgets; etc), l’elenco delle
merci di cui si chiede l’autorizzazione dovrà essere allegato
all’istanza;
- per i soggetti intermediari, compresi i CAD (Centri di
Assistenza Doganale), le merci di terzi proprietari.
Indipendentemente dai soggetti beneficiari, sono escluse dalle
procedure di domiciliazione le seguenti merci:

armi e materiali da armamento;
 stupefacenti e sostanze psicotrope;

prodotti radioattivi;

quadri ed oggetti di antiquariato;
 gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97
della Commissione del 18 Novembre 1997, relativo alla
convenzione di Washington;
 prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del D.L. 30 Agosto
1993 n.331, (ad eccezione delle imprese industriali abilitate alla
produzione o commercio di tali prodotti o comunque da soggetto
titolare di deposito fiscale, doganale o deposito doganale gestito
anche in regime di deposito fiscale).
Le imprese industriali, commerciali e agricole, potranno chiedere
l’autorizzazione alla procedura domiciliata per trattare le merci
del proprio ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso
attinente.
E’ opportuno in questo caso che nell’autorizzazione sia indicato
l’elenco dettagliato delle merci trattate.
I soggetti intermediari ed i C.A.D., con esclusione delle merci
sopra elencate, possono invece essere autorizzati genericamente a
trattare merci di terzi proprietari.
La Rappresentanza
Il titolare dell’autorizzazione della procedura di domiciliazione
agisce necessariamente come dichiarante, cioè presentando la
dichiarazione doganale a nome proprio. Al riguardo va precisato
che:
1) le imprese industriali, commerciali ed agricole agiscono (e
dichiarano) a nome e per conto proprio (possono avvalersi per la
presentazione della dichiarazione oltre che di un dipendente anche
di uno spedizioniere/doganalista o di un C.A.D. che utilizzeranno la
rappresentanza diretta);
2) tutti i soggetti intermediari, C.A.D. compresi, che siano titolari
dell’autorizzazione, agiscono in rappresentanza indiretta,
dichiarando in nome proprio e per conto del cliente .
Il Timbro speciale
Le Disposizioni di Attuazione al Codice Doganale (DAC)
prevedono per le procedure domiciliate l’utilizzo di un timbro
metallico speciale, che serve per la vidimazione dei DAU
(Documento Amministrativo Unico) e che va richiesto, tramite
la Circoscrizione Doganale territorialmente competente,
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La Circoscrizione Doganale non potrà consegnare il timbro
ricevuto dalla Zecca se non dietro esibizione di prova del
pagamento della fattura da parte della ditta richiedente.
Il timbro speciale va apposto sullo stampato solo delle
operazioni di esportazioni (merci in partenza) e non sulle
dichiarazioni di importazioni (merci in arrivo).
ISTANZA: Contenuto, Documentazione necessaria e modalità di
presentazione
La domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla
procedura domiciliata, presentata dal legale rappresentante
dell’azienda, deve contenere elementi fondamentali quali:

i dati identificativi della società;

i luoghi presso i quali si desidera far arrivare o partire la merce;

i regimi doganali che si intendono utilizzare;
 l’elenco delle merci che, per i soggetti intermediari saranno
quelle di terzi proprietari, mentre per le ditte individuali quelle
facenti parte del proprio ciclo produttivo;
 nonché l’impegno a prestare apposita garanzia a copertura dei
diritti gravanti sulle merci.
Si omette la documentazione necessaria, da allegare all’istanza.
L’istanza deve essere presentata alla Circoscrizione Doganale
competente del luogo dove si trova la sede legale dell’azienda.
La Circoscrizione Doganale provvederà, dopo aver accertato i
requisiti soggettivi ed effettuato il sopralluogo presso i luoghi di
arrivo e partenza delle merci per accertare la presenza dei requisiti
oggettivi, a trasmette alla Direzione Regionale il carteggio munito di
un conclusivo parere favorevole in merito alla richiesta, unitamente
ad una check-list costituita dalla tabella A compilata dal funzionario
doganale incaricato dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione
che istruisce l’istanza e tabella B compilata dal funzionario doganale
delegato per il sopralluogo.
L’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale territorialmente
competente ha validità su tutto il territorio nazionale.
Utilizzo delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione alla procedura di domiciliazione,
la ditta potrà effettuare operazioni di sdoganamento presso i luoghi
autorizzati e secondo le modalità stabilite dalla Circoscrizione
doganale, che emanerà, allo scopo, apposite istruzioni di servizio,
cosiddetto disciplinare di servizio.
In particolare, la merce al momento dell’arrivo o prima di porre in
essere le operazioni di carico nel caso dell’esportazione, dovrà
essere iscritta in appositi registri aziendali, a rigoroso rendiconto,
dove devono riportare tutti gli elementi della dichiarazione. Detta
presa in carico produce gli stessi effetti giuridici dell’accettazione
della dichiarazione doganale.
Banca dati delle autorizzazioni
Il nuovo sistema “AIDA” (Automazione Integrata Dogana e
Accise) ha, tra l’altro, previsto la costituzione e la gestione
automatizzata di una banca dati delle autorizzazioni alle
procedure di domiciliazione e alle procedure domiciliate per il
transito.
Le operazioni di registrazione, modifica e cancellazione di tali
dati, fino al 1° luglio del 2004 erano di competenza delle
Direzioni Regionali.Con un una nota Agenzia Dogane tali
competenze sull’inserimento dei dati sono stati in seguito
suddivise tra le Direzioni regionali e le Circoscrizioni e gli uffici
doganali.
Obbligo di invio telematico delle dichiarazioni
I soggetti domiciliati comunicano con l’Autorità doganale
utilizzando procedimenti informatici.
Questo nuovo sistema semplifica ulteriormente l’attività dei
beneficiari di procedura domiciliata in quanto la presentazione
della dichiarazione telematica sostituisce l’obbligo del preavviso
alla Dogana di controllo. Il nuovo sistema informativo doganale
AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), selezionerà
l’eventuale controllo fisico o, trascorso il tempo di attesa,
svincolerà la merce, con la restituzione, alla ditta, di un file che
permette all’azienda la stampa del documento di
accompagnamento (DAT).
Altra rilevante novità è costituita dal fatto che l’Autorità
doganale non ha più discrezionalità nell’intervento, ma è legata
alla selezione del controllo che viene effettuata centralmente dal
sistema del c.d. “canale verde”, che tuttavia prevede
un’incidenza dei controlli sensibilmente inferiore rispetto alle
operazioni in procedura ordinaria.
Se l’esito del controllo è conforme, il Funzionario intervenuto
svincola la merce nei modi di rito; qualora invece si renda
necessario procedere alla rettifica della dichiarazione, oltre
all’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme
vigenti, il funzionario intervenuto rettifica le difformità
riscontrate, svincola la merce e dà corso alla spedizione.
Il Preavviso
La comunicazione dell’arrivo e della partenza delle merci deve
essere effettuata a mezzo fax, email durante l’orario di apertura
della Dogana, entro 30 minuti dall’arrivo e/o partenza della merce,
o qualsiasi altro strumento idoneo a consentire immediatezza nei
rapporti tra operatore e Ufficio Doganale, durante l’orario di
apertura della Dogana, come previsto dal disciplinare di servizio.
Il Disciplinare di Servizio
L’attuazione pratica dell’autorizzazione alla procedura di
domiciliazione è preceduta dall’emanazione di un disciplinare di
servizio da parte della Circoscrizione Doganale competente che
regoli gli aspetti tecnico-pratici che la ditta beneficiaria dovrà
osservare nello svolgimento dell’operatività doganale.
In considerazione del fatto che il disciplinare di servizio deve
dettare le procedure di utilizzo e gestione delle procedure di
domiciliazione da parte dell’operatore autorizzato e considerato
che, dal non regolare utilizzo o gestione del beneficio deriva
l’adozione di provvedimenti da parte dell’Amministrazione
doganale che incidono sul beneficio stesso (revoca, sospensione)
o che, semplicemente, richiamano ad una corretta gestione, i
singoli disciplinari potranno essere redatti anche in modo
diversificato.
I Controlli – D.M.548/92.
L’art. 18 del D.M. 548/92 prevede che gli uffici doganali devono:
1) procedere, con cadenza almeno annuale, al controllo a campione
delle scritture e della contabilità aziendale delle ditte beneficiarie o
del soggetto per conto del quale è stata effettuata l’operazione al
fine di verificare, oltre alla regolare tenuta delle stesse, la
corrispondenza con le dichiarazioni presentate;
2) eseguire riscontri tecnici saltuari presso i magazzini/stabilimenti
del titolare dell’autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali
siano state compiute le operazioni doganali, diretti a stabilire –
tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di
rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi
ritenuti utili – l’effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle
merci introdotte o spedite. Dall’esito di tale controlli, risultante da
verbale redatto e sottoscritto dai funzionari doganali incaricati, va
data comunicazione alla competente Direzione Regionale.
Gestione dell’autorizzazione - Obbligo di Comunicazioni.
I soggetti beneficiari debbono comunicare agli uffici competenti
ogni
modifica
intervenuta
nell’ambito
della
gestione
dell’autorizzazione, compresa la variazione dei legali rappresentanti.
In caso di mancata comunicazione, la Circoscrizione
doganale/Ufficio delle Dogane provvede ad emettere “richiamo
formale”.
Vanno altresì comunicate obbligatoriamente le variazioni di indirizzo
delle sedi sociali e delle ragioni o denominazioni sociali, nonché
qualsiasi variazione che influisca in ordine ai requisiti oggettivi e
soggettivi che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione.
Ulteriore informazione che la società deve comunicare riguardano
l’elenco dei soggetti per conto dei quali i beneficiari/soggetti
intermediari operano.
Rinuncia
Il beneficiario dell’autorizzazione può rinunciare alla stessa
dandone comunicazione, tramite la Circoscrizione Doganale
competente, alla Direzione Regionale che l’ha rilasciata, la quale ne
prenderà atto.
Voltura
In caso di variazione di ragione sociale, fusione, scissione, la ditta
già titolare dell’autorizzazione dovrà presentare istanza, unitamente
ad un nuovo certificato camerale, nuove autocertificazioni per i
legali rappresentanti che risultassero variati, e un verbale di
assemblea o atto notarile comprovante l’avvenuta variazione, alla
Direzione Regionale competente, per il tramite della Direzione
Circoscrizionale, che emetterà il provvedimento di voltura
dell’autorizzazione.
Decadenza
Nell’ipotesi in cui per oltre un anno l’autorizzazione resti
inutilizzata il titolare decade dal beneficio (occorre un
provvedimento emesso dall’Autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione su proposta della Circoscrizione/Ufficio delle
Dogane competente al controllo).
Revoca dell’autorizzazione.
In caso di irregolarità che evidenzino, per entità o frequenza,
leggerezza, imperizia, scarsa o mancata correttezza nella gestione
della procedura, il Dirigente della Circoscrizione dovrà
formalmente richiamare la ditta ad una più attenta e scrupolosa
gestione della procedura stessa, facendo presente che il persistere
delle irregolarità potrà comportare provvedimenti di sospensione
o revoca del beneficio.
AUDIT DOGANALE DELLE IMPRESE
Programma di conformità doganale delle imprese e
degli operatori economici
MANUALE OPERATIVO PER LE IMPRESE
Marzo 2003
L’attività di certificazione doganale è rivolta alle imprese ed agli
operatori economici che hanno iniziato l’attività nel proprio
settore da almeno tre anni e che svolgono frequenti operazioni
doganali o quanto meno hanno l’esigenza di accedere ad un
regime o ad una procedura doganale.
L’approccio all’AUDIT doganale deve avvenire su richiesta
dell’impresa che intende sottoporsi alla specifica procedura di
valutazione, per usufruire di vantaggi nel settore doganale,
attraverso l’apposita istanza di richiesta di audit doganale,
inserita nell’opuscolo predisposto appositamente per l’utenza
(allegato n.1).
Tale richiesta permetterà alla/società/operatore di poter essere
valutata/o e certificata/o come corretta/o ed affidabile nei rapporti
con l’Autorità doganale ed accedere possibilmente ai benefici
doganali previsti dal programma di certificazione doganale
nazionale, offerto dall’Agenzia delle Dogane.
Le tecniche di Auditing non costituiscono un mezzo di
controllo
repressivo,
ma
un
servizio
offerto
dall’Amministrazione doganale alle imprese, attraverso il
quale si realizza una collaborazione operativa con le stesse,
secondo un’ottica di rapporto fiduciario, che avrà immediati
riflessi in termini di semplificazione e di maggiore speditezza
delle operazioni doganali per le imprese certificate.
Il manuale relativo alla procedura è stato elaborato affinchè la
nuova attività di AUDIT doganale delle imprese venga svolta
secondo i criteri previsti dalle tecniche di auditing, in forma
omogenea e standard su tutto il territorio nazionale.
Il manuale è suddiviso in due sezioni, di cui:
- la prima, riguardante la METODOLOGIA E LA
CONDUZIONE DELL’AUDIT, è finalizzata a far
comprendere alle imprese gli “steps” procedurali delle
tecniche di auditing come elementi indispensabili per la
correttezza della procedura;
- la seconda, relativa alla specifica metodologia dell’ AUDIT
DOGANALE DELLE IMPRESE, è tendenzialmente
finalizzata ad indirizzare gli Uffici verso la corretta
promozione ed effettuazione del servizio nei confronti delle
imprese e degli operatori commerciali e ad illustrare le
varie fasi della procedura operativa per il rilascio
dell’ATTESTAZIONE alla CONFORMITA’ DOGANALE.
Al fine di non rendere l’Audit un appesantimento burocratico, ma
un reale aiuto all’azienda, è necessario operare affinché i rilievi
effettuati siano tali da dare veramente un “valore aggiunto”
all’organizzazione aziendale, in quanto volto ad individuare quelle
carenze che, una volta eliminate, portano a miglioramenti concreti e
misurabili . Il miglioramento, nel nostro caso, deve essere inteso
come progressione nel livello di “ affidabilità doganale”
dell’impresa.
Per ottenere questo importante risultato bisogna far
comprendere ai Responsabili della società l’importanza
dell’audit, ossia i vantaggi che possono derivarne dalla sua
corretta conduzione ma, soprattutto, i benefici doganali che
possono essere concessi se l’esito finale risulterà positivo.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.agenziadogane.gov.it
alla voce Audit doganale delle imprese – Manuale operativo
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vnd.ms-powerpoint, it, 290 KB, 11/29/07