Cumulo Pan Euro Mediterraneo
dell’origine
Conferenza di Barcellona 27.28 Nov.1995
Maurizio Veghini
Cumulo Paneuromediteraneo
1
Articoli 3 e 4
Cumulo
Attribuzione
dell'origine
Attribuzione dell'origine
Di norma, l'origine di un prodotto finito
è determinata dall'ultima lavorazione o
trasformazione effettuata, a condizione
che questa operazione vada al di là di
quelle previste dall'articolo 7.
Maurizio Veghini
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2
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il
trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura, o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura:
f) la mondanatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l’affilatura, la semplice macinatura, o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la
costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di
fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui
loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo
smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a) - n)
p) la macellazione degli animali
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3
• Se, nel paese di fabbricazione finale,
i materiali originari di uno o più
paesi non sono oggetto di lavorazioni
o trasformazioni che vanno al di là di
un'operazione minima, l'origine è
attribuita al paese che ha contribuito
con il valore più elevato.
Maurizio Veghini
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4
Maurizio Veghini Doganalista
Cumulo Paneuromediteraneo
5
0rigine ottenuta
mediante cumulo con
uno o più paesi (Art.3)
Maurizio Veghini
Sulla scorta di questo documento
cosi compilato non potrà essere
rilasciato successivamente un cert.
Eur 1
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0rigine ottenuta senza
applicazione del cumulo
con uno o più paesi
(Art.3)
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7
Rilascio Eur 1
Prodotti originari
EUR 1
Art. 3, p.1
1
UE
2
3
4
5
6
NORVEGIA
ISLANDA
SVIZZERA
LIECHTENSTEIN
TURCHIA
Art. 3
a condizione che non abbiano
fatto cumulo con i P.T.M. (Paesi
terzi mediterranei)
Art. 3, p.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FAEROER IS.
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
SIRIA
LIBANO
ISRAELE
PALESTINA
Maurizio Veghini
PTM
a condizione che non
abbiano fatto cumulo
con
A condizione che nel
Paese di orgine sia
stato rilasciato un
certificato EUR MED
Cumulo Paneuromediteraneo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
TR-Turchia
NO-Norvegia
IS-Islanda
LI-Liechtenstein
CH Svizzera
FO-Isole Faeroer
DZ-Algeria
TN-Tunisia
MA-Marocco
EG-Egitto
JO-Giordania
SY-Siria
LB-Libano
IL-Israele
PS-Palestina
NO CUMULATION
APPLIED
8
Rilascio Eur Med
Quando i materiali
originari hanno fatto
cumulo con i seguenti
paesi
EUR MED
Quando i materiali
originari sono destinati
a formare cumulo per
la fabbricazione di
prodotti destinati nei
seguenti paesi
Art. 3, p.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Maurizio Veghini
FAEROER IS.
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
SIRIA
LIBANO
ISRAELE
PALESTINA
Quando i prodotti sono
riesportati verso i
seguenti paesi
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9
PAESI CHE
APPLICANO IL
CUMULO DELLE
LAVORAZIONI
(Cumulo Totale)
UE
1 ALGERIA
2 TUNISIA
3 MAROCCO
UE - S.E.E.
1
2
3
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ISLANDA
NORVEGIA
LIECHTENSTEIN
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10
Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni (cumulo integrale)
Il cumulo integrale consente di effettuare lavorazioni o trasformazioni sufficienti, anziché nel territorio
doganale di un unico paese, nella zona costituita dai territori doganali di un gruppo di paesi.
Esempio:
del filato di cotone (N.C. 5205) viene importato nella Comunità dall’India, dove è trasformato in tessuto
(5208), la sola lavorazione nella Comunità è insufficiente per conferire l’origine comunitaria al tessuto (le
regole di lista per il tessuto prevedono la partenza dalla fibra e non dal filato per acquisire l’origine
preferenziale).
Il tessuto è poi esportato in Tunisia, dove viene tagliato e vengono confezionate camicie da uomo
(6205). Secondo le norme relative al cumulo integrale la tessitura eseguita nella Comunità si considera
effettuata in Tunisia. Così facendo ci si attiene alla norma applicabile alla voce 6205, che impone la
fabbricazione a partire dal filato, e le camicie da uomo acquisiscono il carattere originario.
Poichè il modo in cui viene acquisito il carattere originario non è compatibile con i requisiti
paneuromediterranei, le camicie non possono essere esportate in regime preferenziale dalla
Tunisia nei paesi Euromediterranei, ma può essere allestita una prova di origine
preferenziale verso i paesi del MAGHREB e la CE.
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In Alternativa all’EUR 1 o EUR-MED possono essere compilate
dichiarazioni su fattura e dichiarazioni su fattura EUR-MED
da:
oun esportatore autorizzato;
oun qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione di prodotti
originari il cui valore totale non superi i 6.000 Euro
La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EURMED è compilata dall’esportatore stampando sulla fattura,
sulla bolletta di consegna, o su altro documento commerciale la
dichiarazione i cui testi figurano negli allegati dei protocolli di
origine euro mediterranei.
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• Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED
• L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
doganale n. …………(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di
origine preferenziale ………….(2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cumulation applied with………(nome del paese/dei paesi)
No cumulation applied (3)
………………………………………….(4)
Luogo e data
………………………………………….(5)
(firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
(1)
Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione
dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un
esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in
parte, a prodotti originari, di Ceuta o Melila, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”
(3) completare e cancellare all’occorrenza
(4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso
(5) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa
dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
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Circolare 11/D
• In tema di origine preferenziale e rilascio dei
relativi certificati di prova, la circolare 11/D del 28
aprile 2010 ha introdotto alcune novità operative
per chiarire e ridurre al minimo alcune criticità,
dando ampio potere discrezionale ai vari uffici
delle dogane, circa il controllo e la relativa
procedura di rilascio dei certificati di circolazione
delle merci EUR1 – EUR-MED e ATR
Maurizio Veghini
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ATR
• Quando un prodotto ricompreso nell’unione doganale viene
esportato dalla Comunità in Turchia, o viceversa, non per essere
immesso in consumo, bensì per essere riesportato in un altro paese
Pan Euro Mediterraneo, tal quale o a seguito di lavorazioni o
trasformazioni insufficienti, unitamente al certificato ATR, che
attesta la libera pratica, dovrà essere rilasciata la dichiarazione del
fornitore in quanto l’ATR certifica solamente la libera pratica del
prodotto, ma non dà altre informazioni in merito l’origine e
l’applicazione di eventuali cumuli.
Maurizio Veghini
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Maurizio Veghini
Cumulo Paneuromediteraneo
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Prove di origine
Per l’esportatore che è anche produttore è relativamente semplice
sapere se la merce che produce ha i requisiti per poter allestire una
prova di origine, ma come deve comportarsi chi acquista un prodotto
all’interno del proprio paese o nella Comunità ?
E’ evidente che dovrà acquisire delle informazioni dal proprio fornitore
per poter allestire una prova di origine corretta, sottolineo, per quanto
riguarda l’origine preferenziale, che la circolare 11/D ribadisce come
una non veritiera dichiarazione dell’esportatore o del suo
rappresentante circa la rispondenza delle merci ai criteri dovuti,
configura reato di falso in atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del
Codice Penale
Maurizio Veghini
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Salto della voce come criterio d'origine
Se per una merce è prescritto il salto della voce come criterio d'origine, è
superflua la presentazione di una prova dell'origine per i materiali utilizzati se
questi ultimi sono classificati in una voce di tariffa di quattro cifre diversa da
quella del prodotto ottenuto.
Esempio: Tavole di legno della voce 4407 sono trasformate in mobili della voce
9403.
Per questa voce il salto della voce di tariffa vale come lavorazione sufficiente.
Dal momento che le tavole di legno sono classificate in una voce di tariffa
diversa da quella dei mobili finiti, l'origine delle tavole non ha importanza. Se
invece sono utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto
ottenuto, quest'ultimo è considerato una merce originaria, solamente se i
materiali utilizzati sono già delle merci originarie di uno Stato contraente.
L'esportatore è pertanto tenuto a procurarsi la prova dell'origine per tali
materiali.
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Cumulo Paneuromediterraneo
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Veghini Maurizio
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• Regola della percentuale come criterio d'origine
• Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima
chiarire se il valore totale dei materiali impiegati (compresi quelli acquistati in
Svizzera o in uno Stato contraente) supera o no la percentuale indicata e se per i
prodotti di base sono adempite le altre condizioni della lista. Se il prodotto
adempie tutte queste condizioni si avrà un prodotto originario sufficientemente
lavorato; in tal caso l'origine dei materiali non ha alcuna importanza.
• Esempio: Per motori della voce 8412 esiste la regola del valore del 40 %. Se il
valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 40 % del prezzo
franco fabbrica del motore fabbricato, quest'ultimo è reputato sufficientemente
lavorato. Lo status dell'origine dei materiali non ha quindi alcuna importanza. Se
però vengono utilizzati materiali del valore superiore al 40 % franco fabbrica, il
motore è considerato originario solamente se la quota parte dei materiali
eccedente il 40 % è comprovatamente costituita da prodotti originari.
Maurizio Veghini
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Cumulo Paneuromediteraneo
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Materiali acquistati all’interno del paese
• Verifichiamo quali annotazioni nella fattura dei
fornitori sono richieste in Svizzera come prova
dell’origine per i materiali acquistati all’interno del
paese:
Maurizio Veghini
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Genere
Annotazione
Osservazioni
Prodotti indigeni:
"Totalmente ottenuti in Svizzera"
Lavorati sufficientemente in Svizzera
" Lavorati sufficientemente in Svizzera in
conformità dell'accordo di libero scambio....."
Va/vanno indicato/i l’accordo/gli accordi di libero
scambio corrispondente/i (p. es.: Svizzera - CE)
" Merce di origine…………, importata,
lavorata insufficientemente"
Indicare lo Stato d'origine che figura nella prova
dell’origine presentata all’importazione.
Se figura un cumulo nella prova dell’origine
dell’importazione („cumulation applied with…“).
oppure
Prodotti zonali importati
che non hanno subito
alcuna lavorazione
presso il fornitore
Prodotti zonali importati,
che hanno subito una
lavorazione insufficiente
ma che va oltre ad
un’operazione di poca
entità
" Merce di origine ……………, importata,
lavorata insufficientemente, cumulation
applied with…"
"Lavorati sufficientemente in Svizzera
applicando il cumulo secondo l’accordo di
libero scambio … , cumulation applied
with…"
oppure opzionalmente:
" Lavorati sufficientemente in Svizzera
applicando il cumulo secondo l’accordo di
libero scambio …" .
Esempio: l’importazione è stata effettuata con
una prova dell’origine EUR-MED che certifica
l’origine CE e apporta l’annotazione „cumulation
applied with Morocco“. In questo caso
l’annotazione dovrebbe essere la seguente: "
Merce originaria della CE, importata, lavorata
insufficientemente, cumulation applied with
Morocco ".
Indicare il/gli accordo/i che entra/no in linea di
conto. Devono essere indicati i Paesi con cui è
stato possibile un cumulo dei prodotti originari e
se figura un cumulo („cumulation applied with…“)
nella prova dell’origine all’importazione, devono
pure essere indicati i Paesi concernenti.
Nel caso non si dovesse esportare nell’ambito di
Euro-Med
Va/vanno indicato/i l’accordo/gli accordi di libero
scambio corrispondente/i (p. es.: Svizzera - CE)
Paneuromediterraneo
Maurizio Veghini
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Prodotti zonali importati, che hanno
subito unicamente un’operazione di
poca entità Per l’esportatore si pone la
seguente domanda: il prodotto può
qualificarsi come merce originaria delle
Svizzera oppure se mantiene l’origine
all’importazione? L’origine svizzera
verrà acquisita da un tale prodotto che ha
subito un operazione di poca entità,solo
quando il valore aggiunto in Svizzera è
superiore al valore dei materiali con
origine zonale.
" Merci non lavorate
sufficientemente in Svizzera,
origine …………
(cumulation applied with …)"
oppure opzionalmente:
Nel caso non si dovesse esportare nell’ambito
di Euro-Med
" Merci non lavorate
sufficientemente in Svizzera “
origine ……..
Va/vanno indicato/i l’accordo/gli accordi di
libero scambio corrispondente/i (p. es.:
Svizzera - CE)
opzionale: Indicazione di fatti rilevanti
in materia d’origine, come il genere
delle lavorazione effettuate, ecc.
Consigliabile in caso di lavorazione ulteriore
del materiale in Svizzera e se questa
lavorazione unica è insufficiente, tuttavia in
combinazione con la lavorazione del fornitore
se viene reputata come lavorazione sufficiente.
Se necessario, l’esportatore richiederà presso
il fornitore le relative indicazioni.
opzionale :
„Merci di Paesi terzi“
Precisazione: una tale dichiarazione
possiede il carattere
legale di
dichiarazione del fornitore.
Merci di Paesi terzi, che hanno
subito una lavorazione
insufficiente
Merci di Paesi terzi, che non
hanno subito alcuna lavorazione
presso il fornitore
Maurizio Veghini
Indicare lo Stato d'origine che figura nella
prova dell’origine presentata all’importazione.
Se figura un cumulo („cumulation applied
with…“)
nella
prova
dell’origine
all’importazione, devono pure essere indicati i
Paesi concernenti.
Cumulo Paneuromediteraneo
non
una
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Per la dichiarazione d'origine apposta dal produttore sulla fattura dei prodotti originari,
la firma legale non è necessaria, questo è quanto è previsto in Svizzera, anche l’Agenzia
delle Dogane con circolare 45/D del 5 luglio 2002 conferma che la dichiarazione del
fornitore, se compilata in fattura o sui formulari prestampati o in qualsiasi altro
documento deve recare la firma autografa, tuttavia se effettuata mediante elaboratore
elettronico, può non essere firmata in forma autografa, a condizione che il fornitore
rilasci all’acquirente una nota ove si assume piena responsabilità per ogni dichiarazione
a lui riferita.
Il fornitore di materiali ha la possibilità, qualora le condizioni circa l'origine rimangano
invariati, di rilasciare una dichiarazione (dichiarazione a lungo termine) sotto forma di
lettera, valida per un certo periodo di tempo. In tal caso le prescritte annotazioni sulle
fatture non sono necessarie.
Se gli uffici doganali dovessero chiedere al produttore dei prodotti finali anche dei
documenti giustificativi per i materiali, basteranno le annotazioni del fornitore nella
fattura, nel bollettino di resa, ecc., oppure la dichiarazione generale summenzionata.
Tutti i documenti giustificativi, che hanno funto da base per il rilascio di prove
dell’origine, devono essere custodite dalla persona che ha rilasciato le prove dell’origine
almeno 3 anni a partire dalla data del rilascio della prova stessa).
Maurizio Veghini
Cumulo Paneuromediteraneo
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•
ALLEGATO I
•
Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata
secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.
• DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento ….. ….. ….. ….. (1) sono
originarie ….. ….. ….. ….. (2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi
preferenziali con ….. ….. ….. ….. (3):
Dichiara (4):
¨ Cumulo applicato con ……..(nome del paese/ dei paesi)
¨ Cumulo non applicato
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione
giustificativa:
•
•
•
….. ….. ….. ….. ….. ..... (5)
….. ….. ….. ….. ….. ..... (6)
….. ….. ….. ….. ….. ..... (7)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente
indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo
seguente:
“..... descritte in questa fattura e contrassegnate ..... sono originarie .....”.
(2) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
(3) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.
(4) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime
preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli
articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo
paneuromediterraneo dell’origine.
(5) Luogo e data.
(6) Nome e funzione nella società.
(7) Firma.
Cumulo Paneuromediteraneo
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Maurizio Veghini
•
•
•
•
ALLEGATO II
Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata
secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
…………………………….....…………………….… (1)
...................................................................................... (2)
che sono regolarmente fornite a ….. ….. ….. ….. (3), sono originarie ….. ….. ….. ….. (4) e
rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. (5).
Dichiara (6):
¨ Cumulo applicato con ……..(nome del paese/dei paesi)
¨ Cumulo non applicato
La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal
….. ….. ….. ….. al ….. ….. ….. ….. (7).
Si impegna ad informare immediatamente ….. ….. ….. ….. della perdita di validità della presente
dichiarazione.
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione
giustificativa.
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (8)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (9)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (10)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(1) Descrizione.
(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
(3) Nome della società rifornita.
(4) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
(5) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.
(6) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel
contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente
protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine.
(7) Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi.
(8) Luogo e data.
(9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
(10) Firma.”
27
Materiali importati direttamente
Come prova dell'origine per i materiali utilizzati importati direttamente
dall'estero, vale per principio il documento doganale d’importazione da dove
risulta che l'importazione è avvenuta con presentazione di una prova d'origine.
Per prodotti che devono essere riesportati allo stato immutato oppure come
materiale integrato in un altro prodotto in uno dei Paesi partecipanti al cumulo
Euro-Med, l’esportatore avrà bisogno sovente delle indicazioni concernenti il
cumulo, onde poter allestire correttamente una prova dell’origine (dovrà
eventualmente indicare quei Paesi con cui è già avvenuto un cumulo nel Paese di
provenienza dei materiali utilizzati o dei prodotti). Toccherà quindi
all’esportatore stesso garantire il possesso della relativa documentazione
(dichiarazione d’origine sulla fattura, CCM o dichiarazione del fornitore
all’interno del Paese), permettendogli così un giudizio in relazione all’origine
della merce. L’importatore farà in modo che una copia della prova dell’origine
sia presente nella propria documentazione.
Maurizio Veghini
Cumulo Paneuromediteraneo
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Attribuzione dell`origine