Cumulo Pan Euro Mediterraneo dell’origine Conferenza di Barcellona 27.28 Nov.1995 Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 1 Articoli 3 e 4 Cumulo Attribuzione dell'origine Attribuzione dell'origine Di norma, l'origine di un prodotto finito è determinata dall'ultima lavorazione o trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle previste dall'articolo 7. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 2 a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura, o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura: f) la mondanatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice macinatura, o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a) - n) p) la macellazione degli animali Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 3 • Se, nel paese di fabbricazione finale, i materiali originari di uno o più paesi non sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine è attribuita al paese che ha contribuito con il valore più elevato. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 4 Maurizio Veghini Doganalista Cumulo Paneuromediteraneo 5 0rigine ottenuta mediante cumulo con uno o più paesi (Art.3) Maurizio Veghini Sulla scorta di questo documento cosi compilato non potrà essere rilasciato successivamente un cert. Eur 1 Cumulo Paneuromediteraneo 6 0rigine ottenuta senza applicazione del cumulo con uno o più paesi (Art.3) Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 7 Rilascio Eur 1 Prodotti originari EUR 1 Art. 3, p.1 1 UE 2 3 4 5 6 NORVEGIA ISLANDA SVIZZERA LIECHTENSTEIN TURCHIA Art. 3 a condizione che non abbiano fatto cumulo con i P.T.M. (Paesi terzi mediterranei) Art. 3, p.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FAEROER IS. ALGERIA TUNISIA MAROCCO EGITTO GIORDANIA SIRIA LIBANO ISRAELE PALESTINA Maurizio Veghini PTM a condizione che non abbiano fatto cumulo con A condizione che nel Paese di orgine sia stato rilasciato un certificato EUR MED Cumulo Paneuromediteraneo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. TR-Turchia NO-Norvegia IS-Islanda LI-Liechtenstein CH Svizzera FO-Isole Faeroer DZ-Algeria TN-Tunisia MA-Marocco EG-Egitto JO-Giordania SY-Siria LB-Libano IL-Israele PS-Palestina NO CUMULATION APPLIED 8 Rilascio Eur Med Quando i materiali originari hanno fatto cumulo con i seguenti paesi EUR MED Quando i materiali originari sono destinati a formare cumulo per la fabbricazione di prodotti destinati nei seguenti paesi Art. 3, p.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maurizio Veghini FAEROER IS. ALGERIA TUNISIA MAROCCO EGITTO GIORDANIA SIRIA LIBANO ISRAELE PALESTINA Quando i prodotti sono riesportati verso i seguenti paesi Cumulo Paneuromediteraneo 9 PAESI CHE APPLICANO IL CUMULO DELLE LAVORAZIONI (Cumulo Totale) UE 1 ALGERIA 2 TUNISIA 3 MAROCCO UE - S.E.E. 1 2 3 Maurizio Veghini ISLANDA NORVEGIA LIECHTENSTEIN Cumulo Paneuromediteraneo 10 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni (cumulo integrale) Il cumulo integrale consente di effettuare lavorazioni o trasformazioni sufficienti, anziché nel territorio doganale di un unico paese, nella zona costituita dai territori doganali di un gruppo di paesi. Esempio: del filato di cotone (N.C. 5205) viene importato nella Comunità dall’India, dove è trasformato in tessuto (5208), la sola lavorazione nella Comunità è insufficiente per conferire l’origine comunitaria al tessuto (le regole di lista per il tessuto prevedono la partenza dalla fibra e non dal filato per acquisire l’origine preferenziale). Il tessuto è poi esportato in Tunisia, dove viene tagliato e vengono confezionate camicie da uomo (6205). Secondo le norme relative al cumulo integrale la tessitura eseguita nella Comunità si considera effettuata in Tunisia. Così facendo ci si attiene alla norma applicabile alla voce 6205, che impone la fabbricazione a partire dal filato, e le camicie da uomo acquisiscono il carattere originario. Poichè il modo in cui viene acquisito il carattere originario non è compatibile con i requisiti paneuromediterranei, le camicie non possono essere esportate in regime preferenziale dalla Tunisia nei paesi Euromediterranei, ma può essere allestita una prova di origine preferenziale verso i paesi del MAGHREB e la CE. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 11 In Alternativa all’EUR 1 o EUR-MED possono essere compilate dichiarazioni su fattura e dichiarazioni su fattura EUR-MED da: oun esportatore autorizzato; oun qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione di prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 Euro La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EURMED è compilata dall’esportatore stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna, o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati dei protocolli di origine euro mediterranei. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 12 • Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED • L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …………(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ………….(2) • • • • • • • • • • • Cumulation applied with………(nome del paese/dei paesi) No cumulation applied (3) ………………………………………….(4) Luogo e data ………………………………………….(5) (firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari, di Ceuta o Melila, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM” (3) completare e cancellare all’occorrenza (4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso (5) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 13 Circolare 11/D • In tema di origine preferenziale e rilascio dei relativi certificati di prova, la circolare 11/D del 28 aprile 2010 ha introdotto alcune novità operative per chiarire e ridurre al minimo alcune criticità, dando ampio potere discrezionale ai vari uffici delle dogane, circa il controllo e la relativa procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR1 – EUR-MED e ATR Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 14 ATR • Quando un prodotto ricompreso nell’unione doganale viene esportato dalla Comunità in Turchia, o viceversa, non per essere immesso in consumo, bensì per essere riesportato in un altro paese Pan Euro Mediterraneo, tal quale o a seguito di lavorazioni o trasformazioni insufficienti, unitamente al certificato ATR, che attesta la libera pratica, dovrà essere rilasciata la dichiarazione del fornitore in quanto l’ATR certifica solamente la libera pratica del prodotto, ma non dà altre informazioni in merito l’origine e l’applicazione di eventuali cumuli. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 15 Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 16 Prove di origine Per l’esportatore che è anche produttore è relativamente semplice sapere se la merce che produce ha i requisiti per poter allestire una prova di origine, ma come deve comportarsi chi acquista un prodotto all’interno del proprio paese o nella Comunità ? E’ evidente che dovrà acquisire delle informazioni dal proprio fornitore per poter allestire una prova di origine corretta, sottolineo, per quanto riguarda l’origine preferenziale, che la circolare 11/D ribadisce come una non veritiera dichiarazione dell’esportatore o del suo rappresentante circa la rispondenza delle merci ai criteri dovuti, configura reato di falso in atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 17 Salto della voce come criterio d'origine Se per una merce è prescritto il salto della voce come criterio d'origine, è superflua la presentazione di una prova dell'origine per i materiali utilizzati se questi ultimi sono classificati in una voce di tariffa di quattro cifre diversa da quella del prodotto ottenuto. Esempio: Tavole di legno della voce 4407 sono trasformate in mobili della voce 9403. Per questa voce il salto della voce di tariffa vale come lavorazione sufficiente. Dal momento che le tavole di legno sono classificate in una voce di tariffa diversa da quella dei mobili finiti, l'origine delle tavole non ha importanza. Se invece sono utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto ottenuto, quest'ultimo è considerato una merce originaria, solamente se i materiali utilizzati sono già delle merci originarie di uno Stato contraente. L'esportatore è pertanto tenuto a procurarsi la prova dell'origine per tali materiali. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediterraneo 18 Veghini Maurizio Cumulo Paneuromediteraneo 19 • Regola della percentuale come criterio d'origine • Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima chiarire se il valore totale dei materiali impiegati (compresi quelli acquistati in Svizzera o in uno Stato contraente) supera o no la percentuale indicata e se per i prodotti di base sono adempite le altre condizioni della lista. Se il prodotto adempie tutte queste condizioni si avrà un prodotto originario sufficientemente lavorato; in tal caso l'origine dei materiali non ha alcuna importanza. • Esempio: Per motori della voce 8412 esiste la regola del valore del 40 %. Se il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del motore fabbricato, quest'ultimo è reputato sufficientemente lavorato. Lo status dell'origine dei materiali non ha quindi alcuna importanza. Se però vengono utilizzati materiali del valore superiore al 40 % franco fabbrica, il motore è considerato originario solamente se la quota parte dei materiali eccedente il 40 % è comprovatamente costituita da prodotti originari. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 20 Cumulo Paneuromediteraneo 21 Materiali acquistati all’interno del paese • Verifichiamo quali annotazioni nella fattura dei fornitori sono richieste in Svizzera come prova dell’origine per i materiali acquistati all’interno del paese: Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 22 Genere Annotazione Osservazioni Prodotti indigeni: "Totalmente ottenuti in Svizzera" Lavorati sufficientemente in Svizzera " Lavorati sufficientemente in Svizzera in conformità dell'accordo di libero scambio....." Va/vanno indicato/i l’accordo/gli accordi di libero scambio corrispondente/i (p. es.: Svizzera - CE) " Merce di origine…………, importata, lavorata insufficientemente" Indicare lo Stato d'origine che figura nella prova dell’origine presentata all’importazione. Se figura un cumulo nella prova dell’origine dell’importazione („cumulation applied with…“). oppure Prodotti zonali importati che non hanno subito alcuna lavorazione presso il fornitore Prodotti zonali importati, che hanno subito una lavorazione insufficiente ma che va oltre ad un’operazione di poca entità " Merce di origine ……………, importata, lavorata insufficientemente, cumulation applied with…" "Lavorati sufficientemente in Svizzera applicando il cumulo secondo l’accordo di libero scambio … , cumulation applied with…" oppure opzionalmente: " Lavorati sufficientemente in Svizzera applicando il cumulo secondo l’accordo di libero scambio …" . Esempio: l’importazione è stata effettuata con una prova dell’origine EUR-MED che certifica l’origine CE e apporta l’annotazione „cumulation applied with Morocco“. In questo caso l’annotazione dovrebbe essere la seguente: " Merce originaria della CE, importata, lavorata insufficientemente, cumulation applied with Morocco ". Indicare il/gli accordo/i che entra/no in linea di conto. Devono essere indicati i Paesi con cui è stato possibile un cumulo dei prodotti originari e se figura un cumulo („cumulation applied with…“) nella prova dell’origine all’importazione, devono pure essere indicati i Paesi concernenti. Nel caso non si dovesse esportare nell’ambito di Euro-Med Va/vanno indicato/i l’accordo/gli accordi di libero scambio corrispondente/i (p. es.: Svizzera - CE) Paneuromediterraneo Maurizio Veghini 23 Prodotti zonali importati, che hanno subito unicamente un’operazione di poca entità Per l’esportatore si pone la seguente domanda: il prodotto può qualificarsi come merce originaria delle Svizzera oppure se mantiene l’origine all’importazione? L’origine svizzera verrà acquisita da un tale prodotto che ha subito un operazione di poca entità,solo quando il valore aggiunto in Svizzera è superiore al valore dei materiali con origine zonale. " Merci non lavorate sufficientemente in Svizzera, origine ………… (cumulation applied with …)" oppure opzionalmente: Nel caso non si dovesse esportare nell’ambito di Euro-Med " Merci non lavorate sufficientemente in Svizzera “ origine …….. Va/vanno indicato/i l’accordo/gli accordi di libero scambio corrispondente/i (p. es.: Svizzera - CE) opzionale: Indicazione di fatti rilevanti in materia d’origine, come il genere delle lavorazione effettuate, ecc. Consigliabile in caso di lavorazione ulteriore del materiale in Svizzera e se questa lavorazione unica è insufficiente, tuttavia in combinazione con la lavorazione del fornitore se viene reputata come lavorazione sufficiente. Se necessario, l’esportatore richiederà presso il fornitore le relative indicazioni. opzionale : „Merci di Paesi terzi“ Precisazione: una tale dichiarazione possiede il carattere legale di dichiarazione del fornitore. Merci di Paesi terzi, che hanno subito una lavorazione insufficiente Merci di Paesi terzi, che non hanno subito alcuna lavorazione presso il fornitore Maurizio Veghini Indicare lo Stato d'origine che figura nella prova dell’origine presentata all’importazione. Se figura un cumulo („cumulation applied with…“) nella prova dell’origine all’importazione, devono pure essere indicati i Paesi concernenti. Cumulo Paneuromediteraneo non una 24 Per la dichiarazione d'origine apposta dal produttore sulla fattura dei prodotti originari, la firma legale non è necessaria, questo è quanto è previsto in Svizzera, anche l’Agenzia delle Dogane con circolare 45/D del 5 luglio 2002 conferma che la dichiarazione del fornitore, se compilata in fattura o sui formulari prestampati o in qualsiasi altro documento deve recare la firma autografa, tuttavia se effettuata mediante elaboratore elettronico, può non essere firmata in forma autografa, a condizione che il fornitore rilasci all’acquirente una nota ove si assume piena responsabilità per ogni dichiarazione a lui riferita. Il fornitore di materiali ha la possibilità, qualora le condizioni circa l'origine rimangano invariati, di rilasciare una dichiarazione (dichiarazione a lungo termine) sotto forma di lettera, valida per un certo periodo di tempo. In tal caso le prescritte annotazioni sulle fatture non sono necessarie. Se gli uffici doganali dovessero chiedere al produttore dei prodotti finali anche dei documenti giustificativi per i materiali, basteranno le annotazioni del fornitore nella fattura, nel bollettino di resa, ecc., oppure la dichiarazione generale summenzionata. Tutti i documenti giustificativi, che hanno funto da base per il rilascio di prove dell’origine, devono essere custodite dalla persona che ha rilasciato le prove dell’origine almeno 3 anni a partire dalla data del rilascio della prova stessa). Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 25 • ALLEGATO I • Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale • • • • • • • • • • La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte. • DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento ….. ….. ….. ….. (1) sono originarie ….. ….. ….. ….. (2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ….. ….. ….. ….. (3): Dichiara (4): ¨ Cumulo applicato con ……..(nome del paese/ dei paesi) ¨ Cumulo non applicato Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa: • • • ….. ….. ….. ….. ….. ..... (5) ….. ….. ….. ….. ….. ..... (6) ….. ….. ….. ….. ….. ..... (7) • • • • • • • • • • • • • (1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: “..... descritte in questa fattura e contrassegnate ..... sono originarie .....”. (2) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci. (3) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati. (4) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine. (5) Luogo e data. (6) Nome e funzione nella società. (7) Firma. Cumulo Paneuromediteraneo 26 Maurizio Veghini • • • • ALLEGATO II Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte: …………………………….....…………………….… (1) ...................................................................................... (2) che sono regolarmente fornite a ….. ….. ….. ….. (3), sono originarie ….. ….. ….. ….. (4) e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (5). Dichiara (6): ¨ Cumulo applicato con ……..(nome del paese/dei paesi) ¨ Cumulo non applicato La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ….. ….. ….. ….. al ….. ….. ….. ….. (7). Si impegna ad informare immediatamente ….. ….. ….. ….. della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (8) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (9) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (10) • • • • • • • • • • • • (1) Descrizione. (2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello. (3) Nome della società rifornita. (4) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci. (5) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati. (6) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine. (7) Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi. (8) Luogo e data. (9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società. (10) Firma.” 27 Materiali importati direttamente Come prova dell'origine per i materiali utilizzati importati direttamente dall'estero, vale per principio il documento doganale d’importazione da dove risulta che l'importazione è avvenuta con presentazione di una prova d'origine. Per prodotti che devono essere riesportati allo stato immutato oppure come materiale integrato in un altro prodotto in uno dei Paesi partecipanti al cumulo Euro-Med, l’esportatore avrà bisogno sovente delle indicazioni concernenti il cumulo, onde poter allestire correttamente una prova dell’origine (dovrà eventualmente indicare quei Paesi con cui è già avvenuto un cumulo nel Paese di provenienza dei materiali utilizzati o dei prodotti). Toccherà quindi all’esportatore stesso garantire il possesso della relativa documentazione (dichiarazione d’origine sulla fattura, CCM o dichiarazione del fornitore all’interno del Paese), permettendogli così un giudizio in relazione all’origine della merce. L’importatore farà in modo che una copia della prova dell’origine sia presente nella propria documentazione. Maurizio Veghini Cumulo Paneuromediteraneo 28