Origine delle Merci negli Scambi Internazionali Norme, tecniche e certificazione Forlì, martedì 21 luglio 2009 coordinatore: C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena relatori: Avv. Enzo Bacciardi Prof. Alberto Ghelfi Avvocato e Doganalista BACCIARDI & PARTNERS Studio Legale Internazionale P.le Matteotti 16 - Pesaro [email protected] www.bacciardistudiolegale.it pagine: 72: diritti riservati 1 PREMESSA L’incontro formativo si baserà sui contenuti illustrati in questo documento, ma sarà accompagnato dalla visualizzazione e dal commento di altre fonti tecniche citate o correlate. 2 PRIMA PARTE CLASSIFICARE CORRETTAMENTE LE MERCI 3 INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 1 • CASELLA 15 (Paese di Spedizione - provenienza geografica in caso di dichiarazione di importazione Paese di Esportazione in caso di dichiarazione di esportazione) • CASELLA 16: Paese di Origine NON PREFERENZIALE della merce (solo in caso di dichiarazione di importazione) • CASELLA 17: Paese di destinazione della merce esportata o importata 4 INDIVIDUAZIONE E COMPRENSIONE DEI DATI FONDAMENTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 2 I DATI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE / 2 • • • LA CASELLA 33: riporta l’esatto codice di classificazione a 8 cifre (esportazione) o a 10 cifre (importazione), individuato tra diverse migliaia di codici applicando le regole di classificazione sopra citate. LA CASELLA 31: riporta la descrizione commerciale, che può rifarsi alla descrizione contenuta all’interno della Tariffa Doganale a fianco del codice di classificazione individuato, ma può e spesso deve specificare le caratteristiche peculiari del prodotto. NOTA BENE: salvo casi particolari, non si applicano sanzioni amministrative quando il codice di classificazione risulta errato ma la descrizione commerciale risulta sufficientemente dettagliata da rendere possibile il calcolo dei diritti di confine e doganali dovuti. 5 FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI - 1 I DATI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE • L’opera di classificazione merceologica e tariffaria della merce rappresenta la fase preliminare di ogni corretta dichiarazione doganale e comporta la conoscenza di un grande numero di norme tecniche contenute in varie fonti e che devono essere applicate secondo un ordine preciso: • A) Le regole generali di classificazione contenute nelle DISPOSIZIONI PRELIMINARI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, B) Le regole di classificazione contenute nelle NOTE ALLE 21 SEZIONI e nelle NOTE ai 96 CAPITOLI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, C) Le regole contenute nella NOTE ESPLICATIVE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CLASSIFICAZIONE, D) Le regole contenute nelle NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA della Comunità europea E) Le regole contenute nei REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE emanati dalla Commissione europea in relazione a precisi prodotti di dubbia classificazione. F) Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V. – B.T.I.) • • • • • 6 FONTI E TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI - 2 REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE DOGANALE CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA TARIFFA DOGANALE REGOLA 2a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce doganale comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. 7 SECONDA PARTE INDIVIDUARE E APPLICARE LE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE 8 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DISTINZIONI PRELIMINARI • • • • • • • • Il Paese di Origine delle merci non coincide necessariamente con il Paese di Provenienza. I prodotti originari del Paese A, che transitano nel Paese B senza subire lavorazioni o trasformazioni sufficienti, mantengono l’origine del Paese A. Ogni prodotto è oggetto di una norma di origine NON preferenziale e di una diversa norma di origine preferenziale. Nella maggior parte dei casi, la norma di origine preferenziale prevede lavorazioni o trasformazioni più rilevanti rispetto alla norma di origine NON preferenziale. Nella maggior parte dei casi un prodotto di origine preferenziale del Paese A, è anche di origine NON preferenziale del Paese A. Tuttavia è possibile che uno stesso prodotto sia di origine preferenziale del Paese A e di origine NON preferenziale del Paese B. Le norme di origine non preferenziale sono, nella maggior parte dei casi, fonte di obblighi Le norme di origine preferenziale sono sempre fonte di benefici e opportunità 9 DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 1 Articolo 24 del Codice Doganale Comunitario Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 10 DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 2 Articolo 25 Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati Paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del Paese in cui è effettuata. 11 CATALOGO DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE In applicazione dell’articolo 24 del Codice Doganale, la Comunità europea ha fissato precise regole di origine NON preferenziale applicabili a: A) tutti i prodotti tessili e dell’abbigliamento classificabili ai Capitoli da 50 a 63 della Tariffa Doganale (ALLEGATO 10); B) una piccola parte dei prodotti diversi dai prodotti tessili e dell’abbigliamento (ALLEGATO 11). Dal 2005 è possibile individuare la regola di origine NON preferenziale applicabile a tutti i prodotti esclusi dall’ALLEGATO 11, tramite rinvio al catalogo di regole depositato dalla Comunità europea in sede di negoziati W.T.O. / W.C.O. per l’armonizzazione delle regole di origine e composto da un articolato sistema di PRIMARY RULES e RESIDUAL RULES 12 CONFLITTO E ARMONIZZAZIONE DELLE DIVERSE REGOLE NAZIONALI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE Ogni Paese o gruppo di Paesi associati ha fissato proprie regole di origine NON preferenziali. Secondo una norma internazionale, si applicano sempre le regole di origine del Paese in cui il prodotto è importato. Variando le regole di origine, è possibile che uno stesso prodotto sia allo stesso tempo: • originario del Paese A, applicando le regole di origine del Paese di esportazione; • originario del Paese B, applicando le regole di origine del Paese di importazione. 13 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 1 CAPI di abbigliamento diversi da quelli a maglia (cap.62 della Tariffa Doganale) Il Paese (Comunitario o extracomunitario) nel quale sono svolte almeno le operazioni di seguito indicate conferisce al materiale o prodotto finito l’origine NON preferenziale: A) capi finiti o completi: Confezione completa per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. alcuni esempi di operazioni di rifinitura: — applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; — confezione di asole; —rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti; B) capi non finiti o incompleti: Fabbricazione a partire da filati 14 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 2 CALZATURE: CLASSIFICATE ALLE VOCI DOGANALI DA 64.01 A 64.05 Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui ha luogo la fabbricazione a partire almeno da materiali di qualsiasi altra voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406 15 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 3 V.D. 84.30: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi ….. Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono rispettate ALMENO le seguenti condizioni: • Il prodotto finito classificabile alla v.d. 84.30 è ottenuto a partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 84.30 e da 84.31 (relativa alle parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine della v.d. 84.30) OPPURE: • il prodotto finito classificabile alla v.d. 84.30 è ottenuto tramite assemblaggio o lavorazione di materiali o parti originari di altri Paesi, purché il valore aggiunto tramite le operazioni di assemblaggio o lavorazione sia pari ad almeno il 45% del prezzo EX WORKS del prodotto finito. 16 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 4 95.06: Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui sono rispettate ALMENO le seguenti condizioni: • il prodotto finito classificabile alla v.d. 95.06 è ottenuto a partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 95.06 17 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA – ESEMPIO 5 02.07: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche) Sono di origine NON preferenziale del Paese in cui l’animale è nato ed è stato allevato; OPPURE del Paese in cui l’animale è stato allevato per almeno 1 mese 18 REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA – SIGNIFICATI E CONDIZIONI IMPORTANTI PER RISPETTARE LE REGOLA DI ORIGINE: A) Il valore aggiunto pari almeno al 45% del prezzo EX WORKS può comprendere:, tra gli altri costi: • il costo dell'assemblaggio, • il costo delle eventuali parti aggiunte di origine del Paese dove ha luogo l'assemblaggio, • i costi di finishing e test; • i costi generali ed il margine di profitto. B) non tutte le forme di assemblaggio conferiscono alle parti importate la nuova origine del Paese di assemblaggio. L'assemblaggio deve rappresentare una fase determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati. Sono insufficienti le forme di assemblaggio semplice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato D.1 della Convenzione di Kyoto: "non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sufficienti le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono semplici operazioni di montaggio". L'assemblaggio non conferisce una nuova origine quando le parti ed i componenti utilizzati risultano precedentemente importati in kits completi, poiché (secondo una regola internazionale di classificazione) i prodotti che si presentano smontati o non montati sono classificabili alla stessa voce doganale del prodotto montato e non alle voci dei singoli componenti; Quando è oggettivamente difficile stabilire la rilevanza delle operazioni di assemblaggio, è sufficiente il rispetto della regola valore aggiunto pari ad almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto assemblato / completo 19 FUNZIONI DOGANALI DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE Le regole di origine NON preferenziale sono funzionali all’applicazione delle misure di politica commerciale e tariffaria. Ad esempio: – – – – – restrizioni quantitative, misure di sorveglianza, dazi antidumping, dazi compensativi, contingenti tariffari sono applicabili soltanto a prodotti originari di alcuni Paesi colpiti o individuati da appositi provvedimenti di politica commerciale o tariffaria. L’applicazione delle misure di politica commerciale o tariffaria dipende dall’origine, documentata e certificata, di ogni singola partita di prodotti importati. 20 TERZA PARTE NORME, PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE 21 PROVE DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE La prova dell’origine non preferenziale è rappresentata da un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio e altra Autorità delegata dal Paese esportatore. Sono previsti controlli a posteriori delle prove di origine, anche sulla base di accordi internazionali di mutua cooperazione doganale. 22 NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 1 Regolamento CE 2454 / 93 Sezione 3 Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine Sottosezione 1 Disposizioni relative ai certificati generali di origine Articolo 47 Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni: a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio; b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare: — la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, — il tipo di prodotto, — il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni, — il nome dello speditore; c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese. 23 NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 2 Regolamento CE 2454 / 93 Articolo 48 1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b). 2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12. 3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità. Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato. Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità. 24 NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 3 Regolamento CE 2454 / 93 Articolo 49 Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine. È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali. Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12. 25 NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 4 Regolamento CE 2454 / 93 Articolo 53 Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri. 26 NORME GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 5 Regolamento CE 2454 / 93 Articolo 54 Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni. Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa. 27 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 1 Il formulario del certificato di origine è composto da: • un modulo, su carta arabescata, che costituisce l'originale del certificato di origine, • tre moduli, su carta gialla, con menzione "copia", • un modulo, su carta rosa, che costituisce la domanda di rilascio del certificato. Il rilascio di un certificato di origine può essere ottenuto presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione l’impresa richiedente ha la propria sede legale. Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine: a. dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha una unità operativa o una filiale principale, risultante dal Registro delle Ditte della Camera di Commercio. b. dalla Camera di Commercio del luogo in cui si trova con la merce da spedire all'estero ed i relativi documenti giustificativi dell'origine. In questo caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente territorialmente. Per richiedente si intende: • lo speditore designato nel certificato di origine, • altre persone, solo qualora risulti dalla loro professione o dai documenti presentati che sono autorizzate dallo speditore a presentare la domanda (caso delle triangolazioni commerciali, degli spedizionieri, degli intermediari). 28 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 2 RICHIESTA DI RILASCIO Per la richiesta del visto sul certificato, il fascicolo dovrà essere presentato all’Ufficio Commercio Estero compilato e firmato sulla copia rosa di richiesta rilascio in basso a destra e sul retro, sotto la dichiarazione di origine, dal legale rappresentante (firma per esteso con indicazione in stampatello di nome, cognome e qualifica) dell’impresa richiedente. Al fascicolo compilato completo di richiesta rilascio sottoscritta dal legale rappresentante dovranno essere allegati i seguenti documenti (che verranno trattenuti dall’Ufficio): • fattura di vendita per l’esportazione, possibilmente firmata dal legale rappresentante • copia della lettera di credito (se citata sul C.O.) • packing list • fattura pro-forma (se citata sul C.O) • altri documenti richiesti dalla Camera di Commercio e necessari per l’accertamento dell’origine 29 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 3 Modulo originale e copie Si deve compilare soltanto la parte frontale, su carta arabescata, dalla casella 1 alla 7: Casella 1.: "speditore": Indicare nome, cognome o ragione sociale, indirizzo completo dello speditore. NOTA Per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione, sia che ne dia incarico a terzi. Se la l’impresa speditrice (A) richiede il C.O. in relazione a una fattura avente per destinatario una Ditta italiana o dell’UE ( B) che emette la fattura di vendita con destinatario in un Paese terzo, nella casella n. 1 oltre all’impresa A dovrà essere indicata la dicitura “per conto di:” seguita dalla denominazione dell’impresa B. La fattura con destinazione Paese terzo dovrà essere allegata in copia alla domanda, unitamente alla delega con la quale l’impresa B che la ha emessa autorizza l’impresa A a richiedere il certificato. 30 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 4 Casella 3: "Paese di origine ": Indicare nome completo del Paese di origine della merce: a) merci di origine comunitaria: usare esclusivamente la dicitura "Comunità Europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro; b) merci di origine non comunitaria: indicare il nome del Paese terzo. NOTA: In via eccezionale, e qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 avendo cura di precisare, nella casella 6 "descrizione della merce", il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato. 31 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 5 Casella 6:"N. d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli: denominazione delle merci": Identificazione delle merci per numero, marche, sigle, quantità e natura dei colli ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari" ecc. non sono sufficienti. NOTA Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni: a) designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata" e presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà unito al certificato di origine ne formerà parte integrante; l'altro esemplare sarà conservato dalla Camera insieme alla domanda. b) proseguire l'enumerazione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare, sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorre compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordandosi di barrare lo spazio rimanente, immediatamente sotto la descrizione dei prodotti. 32 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 6 Modulo domanda Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del C.O. hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale con le conseguenti responsabilità penali del dichiarante in merito alla loro veridicità previste dal D.P.R. 445/2000. (Articolo 76 DPR 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.) a) sulla parte frontale: Le caselle da 1 a 7 sono di contenuto identico a quelle del modello originale 33 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - 7 CASELLA 8 E’ la richiesta di rilascio C.O. e contiene: • dichiarazione sull’esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, • impegno a presentare informazioni e documenti supplementari su richiesta dell’Ufficio. Deve essere firmata in basso a destra dal legale rappresentante dell’impresa speditrice (riportare nome cognome, qualifica legale rappresentante e timbro dell’impresa). CASELLA 9 Verrà qui apposto il timbro e la firma dello spedizioniere doganale, nel caso in cui lo stesso sia stato incaricato dalla Ditta speditrice a richiedere C.O. per conto della Ditta stessa. Il richiedente, in questo caso, dovrà essere in possesso di una delega / procura, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato. 34 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE – 8 b) sul retro: è riportata la dichiarazione sull'origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta dal richiedente. Dovrà essere compilato con la massima cura, secondo i casi, uno dei seguenti paragrafi 1, 2, 3. Paragrafo 1: se la merce è di origine interamente di origine comunitaria, occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione. Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Paragrafo 3: se la merce NON è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci. 35 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 A NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93) Articolo 41 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione. Articolo 42 La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto: — se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione, — se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra. 36 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 B NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93) Articolo 43: Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono: a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata; b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente: — costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera — sono caratteristici di queste merci, e — sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili. 37 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 C NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93) Articolo 44 Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra. D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso). 38 PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 9 D NORME APPLICABILI ALLE PARTI DI RICAMBIO (Reg.CE 2454/93) Articolo 46 Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare: — la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati; — la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione. 39 MAGGIORI ILLECITI E SANZIONI IN MATERIA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE E PREFERENZIALE A) L’origine non preferenziale che si rivela errata comporta: • la revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall’origine (ad es. dazi antidumping); • l’applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all’origine accertata; • l’applicazione di sanzioni amministrative B) L’origine non preferenziale che si rivela falsa comporta • la revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall’origine (ad es. dazi antidumping); • l’applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all’origine accertata; • l’apertura di un procedimento penale per vari reati ipotizzabili (ad es. falso ideologico, falso materiale, contrabbando aggravato) 40 QUARTA PARTE IL SISTEMA DELL’ORIGINE PREFERENZIALE 41 L’ORIGINE PREFERENZIALE PRESUPPOSTI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE L’origine preferenziale è prevista e disciplinata da trattamenti unilaterali o trattati di libero scambio conclusi tra Comunità europea e Messico, Cile, Sud Africa, Croazia, Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Isole Faer oer, Israele, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Algeria, Marocco, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Turchia, Moldavia, Paesi A.C.P. (Africa, Caraibi, Pacifico), Paesi P.T.O.M., Paesi S.P.G. Accordi di libero scambio con altri Paesi sono in corso di negoziazione 42 FUNZIONI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE I trattati di libero scambio commerciale e associazione, gli accordi di partenariato e le concessioni unilaterali prevedono, tra gli altri, i seguenti benefici economici: – esenzione o progressiva eliminazione dei dazi doganali all’importazione; – abolizione delle misure restrittive di politica commerciale all’importazione; Alcuni Accordi simmetrici, riconoscono un identico trattamento preferenziale ai prodotti originari di entrambi i Paesi accordisti. Alcuni Accordi asimmetrici, riconoscono un diverso trattamento preferenziale ai prodotti originari dei Paesi accordisti. 43 CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE Le condizioni per ottenere il trattamento preferenziale sono: – l’acquisizione dell’origine preferenziale dei prodotti esportati / importati; – il trasporto diretto e documentato dei prodotti dal Paese di origine verso il Paese di importazione che riconosce il trattamento preferenziale; – la prova documentale dell’origine preferenziale dei prodotti esportati / importati; 44 REGOLE ESSENZIALI DI ORIGINE PREFERENZIALE Beneficiano del trattamento preferenziale esclusivamente i prodotti: A) interamente ottenuti nel paese beneficiario; B) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un Paese terzo ma sufficientemente lavorate; C) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime di origine preferenziale dell’altro Paese accordista dove i prodotti finiti sono importati (CUMULO BILATERALE) D) Ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO DIAGONALE o CUMULO EUROMEDITERRANEO E) Ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO TOTALE 45 PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI Si considerano interamente ottenuti nel Paese beneficiario: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 46 LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A CONFERIRE L’ORIGINE Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); 47 LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A CONFERIRE L’ORIGINE k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); p) la macellazione degli animali. 48 LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREMESSA GENERALE Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati I prodotti che non sono interamente ottenuti, si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all’interno di appositi elenchi tecnici allegati ad ogni accordo di libero scambio o alle norme doganali di base. Le condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a questi materiali. 49 LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI ESEMPIO N.1 Regola ordinaria di origine preferenziale (ai fini del rilascio di certificati EUR.1 / EUR.MED / FORM A). Il Paese nel quale sono svolte almeno le operazioni indicate conferisce al materiale o prodotto finito l’origine preferenziale. CAPI di abbigliamento diversi da quelli a maglia (Cap. 62 Tariffa Doganale): Fabbricazione a partire da filati LIMITATAMENTE AI PRODOTTI: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli, ricamati: Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 50 LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.2 CALZATURE della v.d. da 64.01 a 64.05 Sono di origine preferenziale Comunità europea (o altro Paese accordista) se: • interamente ottenuti nella Comunità (o in altro Paese accordista) OPPURE se: • ottenute nella Comunità (o nel Paese accordista) a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 64.06 NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l’origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti. 51 LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.3 V.D. 84.30: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi ….. Sono di origine preferenziale Comunità europea (o altro Paese accordista) se: • sono interamente ottenute nella Comunità (o in altro Paese accordista) OPPURE se: • ottenute nella Comunità europea a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria di valore all’importazione inferiore al 40% del prezzo franco fabbrica (comunitaria) del prodotto finito e inferiore al valore di tutti i materiali originari utilizzati. Inoltre, se sono utilizzate anche parti di origine extracomunitaria classificate al codice 84.31 (parti di queste macchine) il loro valore non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. OPPURE se: • ottenuti nella Comunità europea a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria ma di valore all’importazione inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica (fabbrica comunitaria) del prodotto finito NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l’origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti. 52 LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.4 95.06: Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica Sono di origine preferenziale Comunità europea (o altro Paese accordista) se: • sono interamente ottenuti nella Comunità (o in altro Paese accordista) OPPURE se: • il prodotto finito classificabile alla v.d. 95.06 è ottenuto a partire da materiali o parti originari di altri Paesi ma classificati ad una v.d. diversa dalla 95.06 NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l’origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti. 53 LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.5 02.07: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche) Sono di origine preferenziale Comunità (o del Paese accordista) se l’animale è nato ed è stato allevato nella Comunità (o nel Paese accordista) 54 LE CONDIZONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA / 1 Prova del trasporto diretto delle merci. Il trattamento preferenziale si applica unicamente ai prodotti trasportati direttamente dal Paese di origine al Paese che concede il trattamento preferenziale. Il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 55 LE CONDIZONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA / 2 Prova del trasporto diretto delle merci. La prova del trasporto diretto è rappresentata da: un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo. 56 PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE • • • • Il trattamento preferenziale è concesso a condizione che le merci siano scortate da una delle seguenti prove documentali: certificato di circolazione EUR.1; certificato di circolazione EUR.MED certificato di origine FORM A (relativamente alle sole preferenze unilaterali concesse all’importazione dei prodotti originari dei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate / S.P.G. dichiarazione sostitutiva del certificato EUR. 1 o EUR.MED apposta dall’esportatore all’interno della fattura o packing list secondo una formula precisa. Tutte le prove di origine preferenziale possono essere verificate a posteriori. Il controllo a posteriori è normalmente richiesto dall’Autorità doganale del Paese di importazione all’Autorità doganale del Paese di esportazione. 57 DICHIARAZIONE DI ORIGINE DEL FORNITORE L’esportatore comunitario di merci, fornite da altre imprese comunitarie o turche e non trasformate, che desidera richiedere il certificato di origine EUR.1 o EUR.MED oppure desidera sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva EUR.1 o EUR.MED su fattura, deve preventivamente ottenere dai propri fornitori una apposita dichiarazione di origine preferenziale. Si tratta in particolare della dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale. Il fornitore rimane responsabile (o corresponsabile insieme all’esportatore) di fronte alle autorità doganali o penali relativamente ai certificati di origine preferenziali sottoposti al controllo. 58 QUINTA PARTE ALTRE FUNZIONI DELL’ORIGINE: TUTELA DEL CONSUMATORE, DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA 59 RINVIO AL SISTEMA DI REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE La disciplina dei marchi e delle indicazioni di origine o provenizna e, ad esempio, del marchio MADE IN…., si basa sulla nozione e sulle regole di origine NON preferenziale 60 ALTRE FUNZIONI DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE / 1 Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato I marchi di origine e provenienza delle merci (ad es. MADE IN …… oppure PRODUCED BY ……. ) sono soggetti alle regole di origine NON preferenziale. La Comunità europea ha predisposto una bozza di Regolamento che introduce l’obbligo del marchi di origine relativamente ad alcune categorie di prodotti importati da Paesi extracomunitari. L’Italia ha introdotto unilateralmente, e probabilmente in contrasto con le norme comunitarie, l’obbligo del marchi di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari. Tuttavia questa norma nazionale italiana entrerà in vigore soltanto dopo la pubblicazione di un Decreto del Ministero delle Attività Produttive. 61 ALTRE FUNZIONI DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE / 2 Le funzioni di tutela del consumatore e del mercato Le indicazioni di origine false e fallaci sono oggetto di varie norme nazionali e internazionali: ART.4, COMMA 49 DELLA LEGGE 350 / 2003 / prima parte L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia. Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli 62 ART.4, COMMA 49 DELLA LEGGE 350 / 2003 / seconda parte Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione dei segni o delle figure o di quant'altro. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". 63 Articolo 517 del Codice Penale Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Euro 20.000=. 64 Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di origine dei prodotti (legge n.676 del 04.07.1967) Articolo 1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o fallace indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi cui si applica il presente accordo fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese o luogo d’origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti Paesi. 65 Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di origine dei prodotti (legge n.676 del 04.07.1967 Articolo 2) Il sequestro sarà eseguito a cura dell’Amministrazione delle dogane; Articolo 3) Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci. 66 LEGGE 126 / 1991 e D.LVO 206 / 2005 LEGGE 10 aprile 1991, n.126 Norme per l'informazione del consumatore. Art. 1 Informazione del consumatore 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità' economica europea; c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 67 LEGGE 126 / 1991 e D.LVO 206 / 2005 D.LVO 206 / 2005 ART. 6 (Contenuto minimo delle informazioni) 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea (NON IN VIGORE) d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 68 GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE L’indirizzo recente della Corte di Cassazione ha formulato il principio generale dell’origine delle merci inteso come provenienza (intellettuale) da un determinato produttore e non da un determinato luogo. Fatta eccezione per prodotti agricoli e alimentari o altri prodotti particolari per i quali il luogo geografico può essere determinante ai fini della qualità, per i prodotti industriali la Corte di cassazione ha precisato che è, sotto il profilo penale, è rilevante l’ origine e provenienza da una determinato produttore / importatore che: • coordina economicamente, giuridicamente e tecnicamente il processo produttivo della merce importata, a prescindere dal mero luogo di manifattura; • garantisce la qualità del prodotto importato sia rispetto allo standard qualitativo raggiunto dai prodotti manufatti interamente in proprio, sia rispetto agli standard di sicurezza obbligatori (ad es. marchio CE); • comunica al potenziale acquirente la propria garanzia della qualità apponendo sul prodotto importato il proprio marchio ed i propri indirizzi (anche in base agli obblighi previsti dalla legge 126 / 1991). I PRINCIPI FORMULATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE POTREBBERO ESSERE RIFORMATI O PARZIALMENTE DISAPPLICATI, POICHE’ CONTRASTANO CON L’ARTICOLO 3 DELL’ACCORDO DI MADRID DEL 1891: Articolo 3) Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci. 69 NORME RECENTI IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E INGANNEVOLI / 1 DECRETO LEGISLATIVO n.146 del 2 Agosto 2007 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 70 NORME RECENTI IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E INGANNEVOLI / 2 Art. 21 - Azioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza postvendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; 71 Origine delle Merci negli Scambi Internazionali Norme, tecniche e certificazione Forlì, martedì 21 luglio 2009 coordinatore: C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena relatori: Avv. Enzo Bacciardi Prof. Alberto Ghelfi Avvocato e Doganalista BACCIARDI & PARTNERS Studio Legale Internazionale P.le Matteotti 16 - Pesaro [email protected] www.bacciardistudiolegale.it pagine: 72: diritti riservati 72