Non auto-sufficienza
Profili Giuridici
Dott.ssa Catiuscia Gasparroni
Non Auto-sufficienza
• Un sedicenne intende acquistare un cellulare di ultima
generazione. Il negoziante, verificata la minore età del
ragazzo, non dovrebbe procedere alla vendita se non in
presenza del genitore, pena l’annullabilità del negozio (art.
1425 c.c.).
• Una persona ultraottantenne si sposta in carrozzina a causa
di una malattia degenerativa degli arti inferiori. Ha però
mantenuto piena lucidità mentale, ricordando il passato e il
presente, i nomi dei familiari, l'entità della pensione, l'indirizzo
e la domiciliazione bancaria. La disabilità puramente fisica
che l’affligge le impedisce di recarsi autonomamente dal
negoziante per l’acquisto del cellulare.
• Un maggiorenne affetto da sindrome di down beneficia di
pensione di invalidità essendo stata accertata una situazione
di handicap, a norma della l. n. 104 del 1992. L’INPS non
permette ai genitori la riscossione della pensione in suo
luogo, data la sua condizione di invalidità e non d’incapacità.
Rilievi giuridici
Se da un lato qualsiasi persona acquista con la nascita la
capacità giuridica, dall’altro, per esercitare tali diritti è
necessario disporre della capacità di agire.
La capacità di agire, l’attitudine a compiere e ricevere atti
giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale,
si acquista, di regola, al compimento del 18º anno di età (art.
2 c.c.); in forza di presunzione legale quando la persona viene
ritenuta matura per partecipare al traffico giuridico.
Il minore è quindi persona priva della capacità di agire a causa
del suo ancora insufficiente sviluppo mentale ed esistenziale
(salvo l’emancipazione art.390 e ss. c.c.).
Viceversa, il maggiore è tendenzialmente considerato soggetto
in grado di compiere e ricevere atti negoziali.
Tuttavia, la capacità può essere ridotta o ablata a fronte del
riscontro della sua incapacità gestionale.
MISURE DI PROTEZIONE
La regola, dell’acquisto della capacità al compimento
della maggiorità, subisce l’eccezione del maggiorenne
che non è, comunque, in grado di gestire i propri
interessi.
In tal caso, la capacità di agire può essere limitata o del
tutto eliminata in forza delle misure di protezione delle
persone prive in tutto in parte di autonomia, contenute nel
titolo XII del libro primo del codice civile (artt. 404-432 c.c.);
Amministrazione di Sostegno,
Interdizione
Inabilitazione.
DAL DIRITTO ROMANO A
QUELLO COMPARATO
• Prima del 2004, la tutela civilistica del Non
autosufficiente era affidata ai tradizionali istituti
dell’Interdizione e dell’Inabilitazione, che
producono l'effetto di eliminare completamente o
parzialmente la capacità di agire del soggetto
non autosufficiente.
• Dopo l'approvazione della legge 9.1.2004, n. 6,
le misure di protezione si sono arricchite della
nuova figura dell‘Amministrazione di Sostegno,
in tal modo innovando una tradizione giuridica
risalente al diritto romano, che conosceva le
figure del curator furiosi e del curator prodigi.
L’Amministrazione di Sostegno
L’Amministrazione di Sostegno (L. 6\2004) è ora la primaria
misura di protezione dell’essere umano in condizione di
difficoltà, dotata di amplissimo spettro applicativo.
La nomina presuppone la congiunta sussistenza di questi
tre presupposti normativi;
a) infermità fisica o psichica
b) incapacità gestionale
c) nesso eziologico tra l'uno e l'altra.
In presenza di questa condizione personale, è necessario
predisporre un’adeguata forma di protezione giuridica,
“con la minor limitazione possibile della capacità di agire”
(come ha cura di precisare l’art. 1 della l. n. 6 del 2004).
L’Amministrazione di Sostegno: procedura
La nomina dell'amministratore di sostegno è un procedimento di
volontaria giurisdizione, davanti al Giudice Tutelare.
Il ricorso può essere proposto:
• dallo stesso beneficiario, dai suoi parenti entro il quarto grado, dagli
affini entro il secondo, dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente e dal pubblico ministero.
• Sono legittimati pure i responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
laddove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura
del procedimento in questione. Al posto del ricorso, i responsabili
dei servizi sanitari sociali possono fare informativa scritta al pubblico
ministero affinché sia l’organo inquirente a decidere la
presentazione del ricorso.
Momento irrinunciabile della procedura è l'audizione del beneficiario, al
punto che il giudice, “ove occorra” (in caso di persona in coma,
intrasportabile, lungodegente,etc.), è tenuto a recarsi nel luogo in
cui si trova per l’audizione domiciliare
L’Amministrazione di Sostegno: procedura
Il giudice tutelare, investito della richiesta di nomina, deve confezionare
un decreto (un vero e proprio “abito su misura” cucito sulle esigenze
personali) ove vengono indicati specifici ed individuati atti giuridici per i
quali viene sostituito e rappresentato dall‘Amministratore di
Sostegno, ovvero, nei casi meno gravi, semplicemente assistito (art.
405 c.c.); dato che, per quelle specifiche attività giuridiche, la persona
non è in grado di curare i propri interessi, personali e/o patrimoniali.
L’anziana ultraottantenne, in carrozzina, peraltro perfettamente lucida
mentalmente, cui sia stato nominato un amministratore di sostegno
preposto al ritiro della pensione, rimane pienamente capace di agire per
ogni attività giuridica diversa dalla riscossione della pensione. Quindi, se un
venditore di aspirapolveri si reca a casa sua per venderle uno stock di
prodotti, il contratto concluso è perfettamente valido, dato che la stessa ha
mantenuto piena capacità di agire.
L’Amministratore di Sostegno
A parte l'ipotesi in cui l'amministratore sia stato
designato dallo stesso interessato in previsione della
propria eventuale futura incapacità (con atto pubblico o
scrittura privata autenticata), il Giudice sceglierà le
persone, anche affettivamente, più vicine al beneficiario,
quali: il coniuge, la persona convivente, il padre, la
madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado (art. 408, 1° comma, c.c.).
Nelle situazioni di abbandono, il giudice può chiamare
all'incarico di amministratore di sostegno “un'altra
persona ritenuta idonea”: nella prassi, in assenza di
figure di riferimento, il giudice può nominare all’incarico
un professionista, avvocato, commercialista, volontario,
etc
Condizione giuridica del
Beneficiario e dell’Amministratore
• L'art. 409 c.c. precisa che il beneficiario “conserva” la
capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno. In più può, in ogni caso,
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana.
• La relazione amministratore/beneficiario presuppone un
rapporto fiduciario e di collaborazione, al punto che l'art. 410
c.c. precisa che, nello svolgimento dei suoi compiti,
l'amministratore deve tenere conto dei “bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario”, come pure che l'amministratore
deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da
compiere ed il giudice in caso di dissenso.
• Periodicamente l’amministratore deve presentare al G.T.
relazione sull’attività svolta e sulle condizioni personali e
sociali del beneficiario. Infine, al cessare della misura, egli
deve presentare la relazione finale che deve essere
approvata dal giudice.
Cessazione della Misura
• Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è,
in ogni tempo, modificabile ed integrabile oltre che revocabile.
La chiusura della misura può automaticamente verificarsi
quando la stessa sia stata stabilita per un tempo determinato.
In ogni caso, la revoca della nomina è disposta laddove
cessino i presupposti normativi che ne hanno determinato
l’apertura. La legge prevede pure che, se la misura
dell'amministrazione si sia rivelata inidonea alla piena tutela
del beneficiario, il Giudice possa disporre la trasmissione
degli atti al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio
di Interdizione o Inabilitazione.
L’amministratore di sostegno a beneficio di un maggiorenne dedito al
consumo di stupefacenti e collocato in comunità per disintossicarsi, al
termine del percorso di disintossicazione e raggiunta la piena guarigione, la
misura andrà revocata, essendo cessato il presupposto di attivazione
Interdizione ed inabilitazione
• La L. 6 del 2004 ha determinato un’evoluzione
quasi rivoluzionaria dell’incapacità di agire:
Se è vero che le vecchie misure di protezione
degli incapaci, interdizione ed inabilitazione,
sono state conservate dal legislatore (seppur un
poco addolcite e modificate rispetto all’originaria
rigidità ed asprezza), tuttavia le stesse
assumono oggi, in presenza del nuovo istituto
dell'amministrazione sostegno, un ruolo
decisamente marginale e residuale, come fossili
in un museo.
INTERDIZIONE
• Presupposto di pronunzia dell’Interdizione è la
condizione di grave ed abituale infermità di mente della
persona che la rende incapace di provvedere ai propri
interessi. La sentenza interdittiva può (in passato invece,
“doveva”) essere pronunciata quando sia necessaria ad
assicurare un’adeguata protezione dell’infermo di mente
(art. 414 c.c.).
• L’infermità di mente deve essere, non solo abituale ma
pure grave, secondo un parametro di natura quantitativa,
come emerge dal disposto dell'art. 415 c.c., laddove la
disposizione evidenzia come la pronunzia di
Inabilitazione sia, appunto, da preferirsi se “l'infermità di
mente non sia talmente grave da far luogo
all'interdizione”.
INABILITAZIONE
• Precisa l’art. 415 cc, che possono essere inabilitati pure
coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di
bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sè e la
loro famiglia a gravi pregiudizi economici. L'ultimo
comma precisa infine che possono essere inabilitati il
sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia,
se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente,quando
risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai
propri interessi.
• Interdizione ed inabilitazione vengono infine pronunciate
al termine di un ordinario processo di cognizione di
natura contenziosa, che si conclude quindi con
sentenza pronunciata dal tribunale (art. 718 c.p.c.)
Differenze tra le tre misure
•
Una persona è stata interdetta per infermità mentale ma vorrebbe un nuovo
televisore per la casa: non può procedere all’acquisto da sola, in quanto
interdetta. Dovrà essere accompagnata dal tutore, quale suo legale
rappresentante, che provvederà all’acquisto ed al pagamento in sua vece.
Quella descritta è la condizione giuridica dell'interdetto, cui
viene inibito, vietato, precluso, il compimento di qualsivoglia
atto giuridico, per quanto tale condizione sia stata almeno
parzialmente mitigata dalla riforma del 2004, infatti: il nuovo
art. 427 c.c. specifica che, nella sentenza che pronuncia
l'interdizione, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria
amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto.
Resta il fatto che la pronunzia di interdizione chiude il Nonautosufficiente in una sorta di gabbia giuridica standard,
eguale per tutti, e sostanzialmente immodificabile.
Differenze tra le tre misure
• L’interdizione rappresenta, in definitiva, un “strumento di
isolamento”: l’interdetto non può contrarre matrimonio, nè
riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio o fare testamento o
donazione. Egli è escluso dalle società di persone e dalle
società cooperative; pure il contratto di affitto si scioglie
automaticamente.
• Diversamente, l’amministrazione di sostegno, priva il nonautosufficiente della capacità di agire nella misura necessaria
alla sua protezione, e perciò in modo proporzionato alle
condizioni ed esigenze personali.
• Diversamente dall’interdizione, infatti l’Amministrazione di
Sostegno è rispettosa dei principi fissati dall’art. 12 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 (ratificata
dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18).
Differenze tra le tre misure
Problema cruciale e di rilevanza pratica emerso con la
riforma del 2004, consiste nell’individuazione dei confini
di applicazione delle diverse misure di protezione. La
Corte di Cassazione è pervenuta ad affermare che: La
scelta della misura più adeguata alle esigenze di
protezione appartiene all'apprezzamento del Giudice di
merito il quale dovrà individuarla con riferimento al tipo di
attività che deve essere compiuta per conto del
beneficiario e considerando anche la gravità e durata
della malattia, ovvero la natura e la durata
dell’impedimento, nonchè tutte le altre circostanze
caratterizzanti la fattispecie.
(Cass. 12 giugno 2006, n. 13.584; Cass. 26 ottobre 2011, n. 22.332; Cass. 26 luglio
2013, n. 18.171).
Obblighi degli operatori dei
Servizi Sanitari e Sociali
• Gli operatori dei servizi sanitari e sociali – medici, infermieri,
assistenti sociali, educatori, ecc. – DEVONO segnalare al
Giudice le persone impossibilitate/incapaci di provvedere a sé
stesse ed ai loro interessi (non Auto-sufficienti) per la nomina
di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. Si tratta di
soggetti con handicap intellettivo, con problematiche
psichiatriche, di anziani malati cronici non autosufficienti, ecc.
PERCHÉ pretendere il rispetto dell’obbligo?
Esigere l’osservanza di questo obbligo significa: occuparsi
concretamente delle persone in difficoltà, evitare che siano
raggirate, aiutarle a tutelare i loro diritti e a svolgere le
incombenze che non sono in grado di affrontare da soli.
Sono frequenti le fattispecie penali che purtroppo riguardano
anziani, disabili, non autosufficienti, come persone offese, o
meglio vittime del reato di circonvenzione di persone incapaci
(art. 643 c.p.)
Dott.ssa Catiuscia Gasparroni
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