Non auto-sufficienza Profili Giuridici Dott.ssa Catiuscia Gasparroni Non Auto-sufficienza • Un sedicenne intende acquistare un cellulare di ultima generazione. Il negoziante, verificata la minore età del ragazzo, non dovrebbe procedere alla vendita se non in presenza del genitore, pena l’annullabilità del negozio (art. 1425 c.c.). • Una persona ultraottantenne si sposta in carrozzina a causa di una malattia degenerativa degli arti inferiori. Ha però mantenuto piena lucidità mentale, ricordando il passato e il presente, i nomi dei familiari, l'entità della pensione, l'indirizzo e la domiciliazione bancaria. La disabilità puramente fisica che l’affligge le impedisce di recarsi autonomamente dal negoziante per l’acquisto del cellulare. • Un maggiorenne affetto da sindrome di down beneficia di pensione di invalidità essendo stata accertata una situazione di handicap, a norma della l. n. 104 del 1992. L’INPS non permette ai genitori la riscossione della pensione in suo luogo, data la sua condizione di invalidità e non d’incapacità. Rilievi giuridici Se da un lato qualsiasi persona acquista con la nascita la capacità giuridica, dall’altro, per esercitare tali diritti è necessario disporre della capacità di agire. La capacità di agire, l’attitudine a compiere e ricevere atti giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale, si acquista, di regola, al compimento del 18º anno di età (art. 2 c.c.); in forza di presunzione legale quando la persona viene ritenuta matura per partecipare al traffico giuridico. Il minore è quindi persona priva della capacità di agire a causa del suo ancora insufficiente sviluppo mentale ed esistenziale (salvo l’emancipazione art.390 e ss. c.c.). Viceversa, il maggiore è tendenzialmente considerato soggetto in grado di compiere e ricevere atti negoziali. Tuttavia, la capacità può essere ridotta o ablata a fronte del riscontro della sua incapacità gestionale. MISURE DI PROTEZIONE La regola, dell’acquisto della capacità al compimento della maggiorità, subisce l’eccezione del maggiorenne che non è, comunque, in grado di gestire i propri interessi. In tal caso, la capacità di agire può essere limitata o del tutto eliminata in forza delle misure di protezione delle persone prive in tutto in parte di autonomia, contenute nel titolo XII del libro primo del codice civile (artt. 404-432 c.c.); Amministrazione di Sostegno, Interdizione Inabilitazione. DAL DIRITTO ROMANO A QUELLO COMPARATO • Prima del 2004, la tutela civilistica del Non autosufficiente era affidata ai tradizionali istituti dell’Interdizione e dell’Inabilitazione, che producono l'effetto di eliminare completamente o parzialmente la capacità di agire del soggetto non autosufficiente. • Dopo l'approvazione della legge 9.1.2004, n. 6, le misure di protezione si sono arricchite della nuova figura dell‘Amministrazione di Sostegno, in tal modo innovando una tradizione giuridica risalente al diritto romano, che conosceva le figure del curator furiosi e del curator prodigi. L’Amministrazione di Sostegno L’Amministrazione di Sostegno (L. 6\2004) è ora la primaria misura di protezione dell’essere umano in condizione di difficoltà, dotata di amplissimo spettro applicativo. La nomina presuppone la congiunta sussistenza di questi tre presupposti normativi; a) infermità fisica o psichica b) incapacità gestionale c) nesso eziologico tra l'uno e l'altra. In presenza di questa condizione personale, è necessario predisporre un’adeguata forma di protezione giuridica, “con la minor limitazione possibile della capacità di agire” (come ha cura di precisare l’art. 1 della l. n. 6 del 2004). L’Amministrazione di Sostegno: procedura La nomina dell'amministratore di sostegno è un procedimento di volontaria giurisdizione, davanti al Giudice Tutelare. Il ricorso può essere proposto: • dallo stesso beneficiario, dai suoi parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. • Sono legittimati pure i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona laddove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento in questione. Al posto del ricorso, i responsabili dei servizi sanitari sociali possono fare informativa scritta al pubblico ministero affinché sia l’organo inquirente a decidere la presentazione del ricorso. Momento irrinunciabile della procedura è l'audizione del beneficiario, al punto che il giudice, “ove occorra” (in caso di persona in coma, intrasportabile, lungodegente,etc.), è tenuto a recarsi nel luogo in cui si trova per l’audizione domiciliare L’Amministrazione di Sostegno: procedura Il giudice tutelare, investito della richiesta di nomina, deve confezionare un decreto (un vero e proprio “abito su misura” cucito sulle esigenze personali) ove vengono indicati specifici ed individuati atti giuridici per i quali viene sostituito e rappresentato dall‘Amministratore di Sostegno, ovvero, nei casi meno gravi, semplicemente assistito (art. 405 c.c.); dato che, per quelle specifiche attività giuridiche, la persona non è in grado di curare i propri interessi, personali e/o patrimoniali. L’anziana ultraottantenne, in carrozzina, peraltro perfettamente lucida mentalmente, cui sia stato nominato un amministratore di sostegno preposto al ritiro della pensione, rimane pienamente capace di agire per ogni attività giuridica diversa dalla riscossione della pensione. Quindi, se un venditore di aspirapolveri si reca a casa sua per venderle uno stock di prodotti, il contratto concluso è perfettamente valido, dato che la stessa ha mantenuto piena capacità di agire. L’Amministratore di Sostegno A parte l'ipotesi in cui l'amministratore sia stato designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità (con atto pubblico o scrittura privata autenticata), il Giudice sceglierà le persone, anche affettivamente, più vicine al beneficiario, quali: il coniuge, la persona convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (art. 408, 1° comma, c.c.). Nelle situazioni di abbandono, il giudice può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno “un'altra persona ritenuta idonea”: nella prassi, in assenza di figure di riferimento, il giudice può nominare all’incarico un professionista, avvocato, commercialista, volontario, etc Condizione giuridica del Beneficiario e dell’Amministratore • L'art. 409 c.c. precisa che il beneficiario “conserva” la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. In più può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. • La relazione amministratore/beneficiario presuppone un rapporto fiduciario e di collaborazione, al punto che l'art. 410 c.c. precisa che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore deve tenere conto dei “bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”, come pure che l'amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere ed il giudice in caso di dissenso. • Periodicamente l’amministratore deve presentare al G.T. relazione sull’attività svolta e sulle condizioni personali e sociali del beneficiario. Infine, al cessare della misura, egli deve presentare la relazione finale che deve essere approvata dal giudice. Cessazione della Misura • Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è, in ogni tempo, modificabile ed integrabile oltre che revocabile. La chiusura della misura può automaticamente verificarsi quando la stessa sia stata stabilita per un tempo determinato. In ogni caso, la revoca della nomina è disposta laddove cessino i presupposti normativi che ne hanno determinato l’apertura. La legge prevede pure che, se la misura dell'amministrazione si sia rivelata inidonea alla piena tutela del beneficiario, il Giudice possa disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di Interdizione o Inabilitazione. L’amministratore di sostegno a beneficio di un maggiorenne dedito al consumo di stupefacenti e collocato in comunità per disintossicarsi, al termine del percorso di disintossicazione e raggiunta la piena guarigione, la misura andrà revocata, essendo cessato il presupposto di attivazione Interdizione ed inabilitazione • La L. 6 del 2004 ha determinato un’evoluzione quasi rivoluzionaria dell’incapacità di agire: Se è vero che le vecchie misure di protezione degli incapaci, interdizione ed inabilitazione, sono state conservate dal legislatore (seppur un poco addolcite e modificate rispetto all’originaria rigidità ed asprezza), tuttavia le stesse assumono oggi, in presenza del nuovo istituto dell'amministrazione sostegno, un ruolo decisamente marginale e residuale, come fossili in un museo. INTERDIZIONE • Presupposto di pronunzia dell’Interdizione è la condizione di grave ed abituale infermità di mente della persona che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La sentenza interdittiva può (in passato invece, “doveva”) essere pronunciata quando sia necessaria ad assicurare un’adeguata protezione dell’infermo di mente (art. 414 c.c.). • L’infermità di mente deve essere, non solo abituale ma pure grave, secondo un parametro di natura quantitativa, come emerge dal disposto dell'art. 415 c.c., laddove la disposizione evidenzia come la pronunzia di Inabilitazione sia, appunto, da preferirsi se “l'infermità di mente non sia talmente grave da far luogo all'interdizione”. INABILITAZIONE • Precisa l’art. 415 cc, che possono essere inabilitati pure coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sè e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. L'ultimo comma precisa infine che possono essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente,quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. • Interdizione ed inabilitazione vengono infine pronunciate al termine di un ordinario processo di cognizione di natura contenziosa, che si conclude quindi con sentenza pronunciata dal tribunale (art. 718 c.p.c.) Differenze tra le tre misure • Una persona è stata interdetta per infermità mentale ma vorrebbe un nuovo televisore per la casa: non può procedere all’acquisto da sola, in quanto interdetta. Dovrà essere accompagnata dal tutore, quale suo legale rappresentante, che provvederà all’acquisto ed al pagamento in sua vece. Quella descritta è la condizione giuridica dell'interdetto, cui viene inibito, vietato, precluso, il compimento di qualsivoglia atto giuridico, per quanto tale condizione sia stata almeno parzialmente mitigata dalla riforma del 2004, infatti: il nuovo art. 427 c.c. specifica che, nella sentenza che pronuncia l'interdizione, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto. Resta il fatto che la pronunzia di interdizione chiude il Nonautosufficiente in una sorta di gabbia giuridica standard, eguale per tutti, e sostanzialmente immodificabile. Differenze tra le tre misure • L’interdizione rappresenta, in definitiva, un “strumento di isolamento”: l’interdetto non può contrarre matrimonio, nè riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio o fare testamento o donazione. Egli è escluso dalle società di persone e dalle società cooperative; pure il contratto di affitto si scioglie automaticamente. • Diversamente, l’amministrazione di sostegno, priva il nonautosufficiente della capacità di agire nella misura necessaria alla sua protezione, e perciò in modo proporzionato alle condizioni ed esigenze personali. • Diversamente dall’interdizione, infatti l’Amministrazione di Sostegno è rispettosa dei principi fissati dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 (ratificata dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18). Differenze tra le tre misure Problema cruciale e di rilevanza pratica emerso con la riforma del 2004, consiste nell’individuazione dei confini di applicazione delle diverse misure di protezione. La Corte di Cassazione è pervenuta ad affermare che: La scelta della misura più adeguata alle esigenze di protezione appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito il quale dovrà individuarla con riferimento al tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerando anche la gravità e durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Cass. 12 giugno 2006, n. 13.584; Cass. 26 ottobre 2011, n. 22.332; Cass. 26 luglio 2013, n. 18.171). Obblighi degli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali • Gli operatori dei servizi sanitari e sociali – medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, ecc. – DEVONO segnalare al Giudice le persone impossibilitate/incapaci di provvedere a sé stesse ed ai loro interessi (non Auto-sufficienti) per la nomina di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. Si tratta di soggetti con handicap intellettivo, con problematiche psichiatriche, di anziani malati cronici non autosufficienti, ecc. PERCHÉ pretendere il rispetto dell’obbligo? Esigere l’osservanza di questo obbligo significa: occuparsi concretamente delle persone in difficoltà, evitare che siano raggirate, aiutarle a tutelare i loro diritti e a svolgere le incombenze che non sono in grado di affrontare da soli. Sono frequenti le fattispecie penali che purtroppo riguardano anziani, disabili, non autosufficienti, come persone offese, o meglio vittime del reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) Dott.ssa Catiuscia Gasparroni