Amministrazione di sostegno
MISURA DI PROTEZIONE
introdotta con l. 6/2004
(artt. 404 e ss. c.c.)
PRESUPPOSTI
• infermità o menomazione fisica/psichica;
• impossibilità parziale o totale, temporanea
o permanente, di provvedere ai propri
interessi;
• maggiore età.
OBIETTIVO
tutelare persone inferme, disabili o fragili,
prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana
con
la
MINOR
LIMITAZIONE POSSIBILE DELLA
LORO CAPACITÀ DI AGIRE, evitando
il ricorso agli istituti, ben più limitanti,
dell’interdizione o inabilitazione.
INTERDIZIONE:
TOTALE limitazione della capacità di
agire
Il TUTORE sostituisce la persona interdetta
in tutti gli atti e ne amministra il patrimonio.
INABILITAZIONE
PARZIALE limitazione della capacità di agire
L’inabilitato conserva la capacità di agire per gli
atti di ordinaria amministrazione; gli atti che
eccedono l’ordinaria amministrazione, invece,
possono essere compiuti dall’interessato solo con
l’assistenza del CURATORE.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Modula la limitazione della capacità di agire in
funzione delle condizioni della persona e delle
necessità del caso concreto.
Il beneficiario ha capacità di agire per tutti quegli
atti per i quali il decreto di nomina non contempli
la rappresentanza esclusiva o l’assistenza
necessaria dell’amministratore.
Amministrazione di sostegno,
Interdizione ed Inabilitazione
“L’ambito di applicazione dell’amministrazione
di sostegno va individuato con riguardo non già
al diverso e meno intenso, grado di infermità o
di impossibilità di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto
alla maggiore idoneità di tale strumento ad
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in
relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa”
(Cass. Civ., sentenza n. 13584/2006)
Come fare per ottenere la nomina
di un A.d.s.?
Depositare RICORSO presso la cancelleria del
Giudice Tutelare del luogo ove l’interessato ha
residenza o domicilio.
Indicare, in maniera dettagliata, le ragioni per
le quali si chiede l’amministrazione di
sostegno al fine di consentire al Giudice
Tutelare di meglio individuare i bisogni del
beneficiario ed i compiti da attribuire
all’Amministratore.
Chi può proporre ricorso?
•
PUBBLICO MINISTERO;
•
RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI
E SOCIALI, ove a conoscenza di fatti tali
da rendere opportuna l’apertura del procedimento,
sono tenuti a presentare ricorso al Giudice Tutelare
ovvero a procedere alla segnalazione al PM.
•
L’INTERESSATO;
•
CONIUGE o CONVIVENTE STABILE;
•
PARENTI entro il quarto grado;
•
AFFINI entro il secondo grado.
OBBLIGATI
NE HANNO FACOLTA’
Procedimento
Ricevuto il ricorso, il Giudice fissa udienza, in
cui devono comparire il ricorrente, il
beneficiario ed eventuali persone indicate nel
ricorso.
Il
Giudice
procede
all’AUDIZIONE
PERSONALE
del
beneficiario
ed
all’assunzione delle informazioni ritenute utili.
Istituzione dell’amministratore di
sostegno
Il Giudice tutelare, entro 60 giorni dal
deposito
del
ricorso,
istituisce
l’amministratore di sostegno e provvede
alla nomina.
L’A.d.S presta giuramento di rito.
Effetti dell’amministrazione
“Il beneficiario conserva la capacità di agire
per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza
esclusiva
o
l’assistenza
necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno
può in ogni caso compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana” (art. 409 c.c.)
Quali sono i compiti dell’A.d.s.?
L’A.d.S. si può occupare di tutto quello che
riguarda la cura della persona interessata e la
conservazione e amministrazione del suo
patrimonio.
In concreto, è il decreto di nomina del Giudice
tutelare che determina l’oggetto dell’incarico e
il tipo di atti che l’Amministratore ha il potere o
il dovere di compiere in nome e per conto del
beneficiario.
ALCUNI ESEMPI:
•
Decidere il miglior luogo di vita ed eventuale ricovero, ascoltando le aspirazioni del
beneficiario ed assicurandogli le migliori modalità di assistenza;
•
Intrattenere rapporti con le Autorità Sanitarie per valutare le migliori modalità
terapeutiche;
•
Prestare consenso informato per i trattamenti sanitari;
•
Aprire un conto corrente intestato al beneficiario ove accreditare tutte le entrate;
•
Fornire al beneficiario le somme richieste per le necessità quotidiane alle quali possa
provvedere direttamente (nei limiti delle effettive esigenze anche voluttuarie, ma
non oltre le risorse del beneficiario);
•
Intrattenere rapporti con gli enti previdenziali al fine di ottenere le prestazioni
economiche ed assistenziali necessarie;
•
Intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Banche;
•
Rappresentare il beneficiario nella gestione ordinaria degli immobili;
•
Rappresentare il beneficiario nelle riunioni condominiali.
Doveri dell’Amministratore di
sostegno
Nello
svolgimento
dei
suoi
compiti
l’amministratore di sostegno deve tener conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Deve informare il beneficiario circa gli atti da
compiere e raccogliere il suo consenso.
Chi controlla l’A.d.s.?
L’A.d.s. deve riferire al Giudice Tutelare
circa l’attività svolta e le condizioni di
vita personali e sociali del beneficiario.
(RENDICONTO PERIODICO)
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