Amministrazione di sostegno MISURA DI PROTEZIONE introdotta con l. 6/2004 (artt. 404 e ss. c.c.) PRESUPPOSTI • infermità o menomazione fisica/psichica; • impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi; • maggiore età. OBIETTIVO tutelare persone inferme, disabili o fragili, prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana con la MINOR LIMITAZIONE POSSIBILE DELLA LORO CAPACITÀ DI AGIRE, evitando il ricorso agli istituti, ben più limitanti, dell’interdizione o inabilitazione. INTERDIZIONE: TOTALE limitazione della capacità di agire Il TUTORE sostituisce la persona interdetta in tutti gli atti e ne amministra il patrimonio. INABILITAZIONE PARZIALE limitazione della capacità di agire L’inabilitato conserva la capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione; gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, invece, possono essere compiuti dall’interessato solo con l’assistenza del CURATORE. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Modula la limitazione della capacità di agire in funzione delle condizioni della persona e delle necessità del caso concreto. Il beneficiario ha capacità di agire per tutti quegli atti per i quali il decreto di nomina non contempli la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. Amministrazione di sostegno, Interdizione ed Inabilitazione “L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass. Civ., sentenza n. 13584/2006) Come fare per ottenere la nomina di un A.d.s.? Depositare RICORSO presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo ove l’interessato ha residenza o domicilio. Indicare, in maniera dettagliata, le ragioni per le quali si chiede l’amministrazione di sostegno al fine di consentire al Giudice Tutelare di meglio individuare i bisogni del beneficiario ed i compiti da attribuire all’Amministratore. Chi può proporre ricorso? • PUBBLICO MINISTERO; • RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, sono tenuti a presentare ricorso al Giudice Tutelare ovvero a procedere alla segnalazione al PM. • L’INTERESSATO; • CONIUGE o CONVIVENTE STABILE; • PARENTI entro il quarto grado; • AFFINI entro il secondo grado. OBBLIGATI NE HANNO FACOLTA’ Procedimento Ricevuto il ricorso, il Giudice fissa udienza, in cui devono comparire il ricorrente, il beneficiario ed eventuali persone indicate nel ricorso. Il Giudice procede all’AUDIZIONE PERSONALE del beneficiario ed all’assunzione delle informazioni ritenute utili. Istituzione dell’amministratore di sostegno Il Giudice tutelare, entro 60 giorni dal deposito del ricorso, istituisce l’amministratore di sostegno e provvede alla nomina. L’A.d.S presta giuramento di rito. Effetti dell’amministrazione “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409 c.c.) Quali sono i compiti dell’A.d.s.? L’A.d.S. si può occupare di tutto quello che riguarda la cura della persona interessata e la conservazione e amministrazione del suo patrimonio. In concreto, è il decreto di nomina del Giudice tutelare che determina l’oggetto dell’incarico e il tipo di atti che l’Amministratore ha il potere o il dovere di compiere in nome e per conto del beneficiario. ALCUNI ESEMPI: • Decidere il miglior luogo di vita ed eventuale ricovero, ascoltando le aspirazioni del beneficiario ed assicurandogli le migliori modalità di assistenza; • Intrattenere rapporti con le Autorità Sanitarie per valutare le migliori modalità terapeutiche; • Prestare consenso informato per i trattamenti sanitari; • Aprire un conto corrente intestato al beneficiario ove accreditare tutte le entrate; • Fornire al beneficiario le somme richieste per le necessità quotidiane alle quali possa provvedere direttamente (nei limiti delle effettive esigenze anche voluttuarie, ma non oltre le risorse del beneficiario); • Intrattenere rapporti con gli enti previdenziali al fine di ottenere le prestazioni economiche ed assistenziali necessarie; • Intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Banche; • Rappresentare il beneficiario nella gestione ordinaria degli immobili; • Rappresentare il beneficiario nelle riunioni condominiali. Doveri dell’Amministratore di sostegno Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere e raccogliere il suo consenso. Chi controlla l’A.d.s.? L’A.d.s. deve riferire al Giudice Tutelare circa l’attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario. (RENDICONTO PERIODICO)